+REGOLAMENTO (CE) N. 80/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 gennaio 2009 relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
---+ALLEGATO I NORME APPLICABILI ALLA VISUALIZZAZIONE PRIMARIA
---+ALLEGATO II TAVOLA DI CONCORDANZA
---+SEZIONE 1 DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
------+Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
------+Articolo 2 Definizioni
---+SEZIONE 2 NORME DI COMPORTAMENTO PER I VENDITORI DI SISTEMI
------+Articolo 3 Rapporti con i prestatori di servizi di trasporto
---------+Articolo 3 1.
---------+Articolo 3 2.
---------+Articolo 3 3.
------+Articolo 4 Funzioni di distribuzione
---------+Articolo 4 1.
---------+Articolo 4 2.
------+Articolo 5 Visualizzazioni
---------+Articolo 5 1.
---------+Articolo 5 2.
---------+Articolo 5 3.
---------+Articolo 5 4.
---------+Articolo 5 5.
------+Articolo 6 Rapporti con gli abbonati
---------+Articolo 6 1.
---------+Articolo 6 2.
------+Articolo 7 Informazioni di marketing su nastro (Marketing Information Data Tapes, «MIDT»)
---------+Articolo 7 1.
---------+Articolo 7 2.
---------+Articolo 7 3.
---------+Articolo 7 4.
------+Articolo 8 Trattamento equivalente nei paesi terzi
---------+Articolo 8 1.
---------+Articolo 8 2.
---+SEZIONE 3 NORME DI COMPORTAMENTO PER I FORNITORI DI SERVIZI DI TRASPORTO
------+Articolo 9 Dati forniti dai vettori aderenti
------+Articolo 10 Norme specifiche per i vettori associati
---------+Articolo 10 1.
---------+Articolo 10 2.
---------+Articolo 10 3.
---------+Articolo 10 4.
---------+Articolo 10 5.
---+SEZIONE 4 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
------+Articolo 11 Trattamento, accesso e conservazione dei dati personali
---------+Articolo 11 1.
---------+Articolo 11 2.
---------+Articolo 11 3.
---------+Articolo 11 4.
---------+Articolo 11 5.
---------+Articolo 11 6.
---------+Articolo 11 7.
---------+Articolo 11 8.
---------+Articolo 11 9.
---------+Articolo 11 10.
---+SEZIONE 5 REVISIONE CONTABILE
------+Articolo 12
---+SEZIONE 6 INFRAZIONI E SANZIONI
------+Articolo 13 Infrazioni
------+Articolo 14 Poteri di indagine
------+Articolo 15 Ammende
---------+Articolo 15 1.
---------+Articolo 15 2.
---------+Articolo 15 3.
---------+Articolo 15 4.
---------+Articolo 15 5.
------+Articolo 16 Procedure
---------+Articolo 16 1.
---------+Articolo 16 2.
---------+Articolo 16 3.
---------+Articolo 16 4.
---------+Articolo 16 5.
---+SEZIONE 7 DISPOSIZIONI FINALI
------+Articolo 17 Abrogazione
---------+Articolo 17 1.
---------+Articolo 17 2.
------+Articolo 18 Riesame
---------+Articolo 18 1.
---------+Articolo 18 2.
---------+Articolo 18 3.
------+Articolo 19 Entrata in vigore
English - European Union - Aviation - Data Privacy -

REGOLAMENTO (CE) N. 80/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 gennaio 2009 relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (CE) N. 80/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 gennaio 2009

relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
ALLEGATO I NORME APPLICABILI ALLA VISUALIZZAZIONE PRIMARIA




ALLEGATO I

NORME APPLICABILI ALLA VISUALIZZAZIONE PRIMARIA

1.

Se i prezzi figurano nella visualizzazione primaria e/o se viene scelto un ordine basato sui prezzi, questi ultimi devono comprendere le tariffe e tutte le tasse, spese, sovrattasse e canoni che devono essere corrisposte al vettore aereo o all’operatore ferroviario e che sono inevitabili e prevedibili allorché sono visualizzate sullo schermo.

2.

In sede di messa a punto e selezione dei servizi di trasporto per una determinata coppia di città da inserire nella visualizzazione primaria non è operata alcuna discriminazione sulla base degli aeroporti o delle stazioni ferroviarie della stessa città.

3.

I voli diversi dai servizi aerei di linea devono essere chiaramente identificati. Il consumatore ha il diritto di avere, su richiesta, una visualizzazione primaria limitata unicamente ai servizi aerei di linea o a quelli non di linea.

4.

I voli che prevedono scali intermedi devono essere chiaramente identificati.

5.

Se i voli sono operati da un vettore diverso da quello contraddistinto dal codice di designazione del vettore, il vettore che opera di fatto il volo deve essere chiaramente identificato come noto al momento della prenotazione. Tale obbligo è applicabile in tutti i casi, a eccezione degli accordi ad hoc a breve termine.

6.

Le informazioni sui servizi integrati non devono figurare nella visualizzazione primaria.

7.

Le opzioni di viaggio nella visualizzazione primaria figurano, a scelta dell’abbonato, in un ordine basato sulle tariffe oppure:

i) 

sulle opzioni di viaggio senza scalo ordinate secondo l’orario di partenza;

ii) 

su tutte le altre opzioni di viaggio ordinate secondo la durata complessiva del viaggio.

8.

Fatto salvo il punto 10, nessuna opzione di viaggio può figurare più di una volta in una qualsiasi visualizzazione primaria.

9.

Se le opzioni di viaggio figurano in base al punto 7, punti i) e ii), e se nel CRS sono proposti servizi ferroviari diretti che non comportano cambi di treno, nella prima schermata della visualizzazione primaria deve figurare almeno il miglior servizio ferroviario diretto.

10.

Quando vettori aerei operano nel quadro di accordi di code sharing, ciascun vettore interessato — due al massimo — è autorizzato a figurare separatamente nella visualizzazione usando il proprio codice di designazione del vettore. Se i vettori interessati sono più di due, la designazione dei due vettori spetta al vettore che opera di fatto il volo.

ALLEGATO II TAVOLA DI CONCORDANZA




ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA



Regolamento (CEE) n. 2299/89

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

—

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3 bis

Articolo 10, paragrafi 1 e 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 9

Articolo 4, paragrafo 2

—

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 4 bis, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4 bis, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4 bis, paragrafo 4

—

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articoli 7 e 11

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 10, paragrafi 4 e 5

Articolo 9

Articolo 6

Articolo 9 bis

Articolo 5, paragrafo 2, e articolo 11

Articolo 10

—

Articolo 11

Articolo 13

Articolo 12

Articolo 14

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 16

Articolo 15, paragrafi da 1 a 4

Articolo 17

Articolo 15, paragrafo 5

Articolo 18

—

Articolo 19

Articolo 16, paragrafi 1 e 5

Articolo 20

—

Articolo 21

—

Articolo 21 bis

—

Articolo 21 ter

—

Articolo 22

Articolo 11

Articolo 23

Articolo 18

Allegato I

Allegato I

SEZIONE 1 DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE SEZIONE 1 DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
SEZIONE 2 NORME DI COMPORTAMENTO PER I VENDITORI DI SISTEMI SEZIONE 2 NORME DI COMPORTAMENTO PER I VENDITORI DI SISTEMI
SEZIONE 3 NORME DI COMPORTAMENTO PER I FORNITORI DI SERVIZI DI TRASPORTO SEZIONE 3 NORME DI COMPORTAMENTO PER I FORNITORI DI SERVIZI DI TRASPORTO
SEZIONE 4 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SEZIONE 4 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
SEZIONE 5 REVISIONE CONTABILE SEZIONE 5 REVISIONE CONTABILE
SEZIONE 6 INFRAZIONI E SANZIONI SEZIONE 6 INFRAZIONI E SANZIONI
SEZIONE 7 DISPOSIZIONI FINALI SEZIONE 7 DISPOSIZIONI FINALI

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito