+REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 342/2014 DELLA COMMISSIONE del 21 gennaio 2014 che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE)
---+Preamble: 1
---+CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI
------+Articolo 1 Oggetto
------+Articolo 2 Definizioni
---------+Article 2 (1)
---------+Article 2 (2)
---+CAPO II PRINCIPI TECNICI
------+Articolo 3 Eliminazione del computo multiplo e della costituzione di fondi propri grazie a operazioni intragruppo
------+Articolo 4 Trasferibilità e disponibilità di fondi propri
---------+Articolo 4 1
---------+Articolo 4 2
------+Articolo 5 I fondi propri settoriali
---------+Articolo 5 1
---------+Articolo 5 2
------+Articolo 6 Deficit di fondi propri a livello di conglomerato finanziario
---------+Articolo 6 1
---------+Articolo 6 2
---------+Articolo 6 3
------+Articolo 7 Coerenza
------+Articolo 8 Consolidamento
------+Articolo 9 Requisito di solvibilità
---------+Articolo 9 1
---------+Articolo 9 2
------+Articolo 10 I requisiti di fondi propri e di solvibilità del conglomerato finanziario
---------+Articolo 10 1
---------+Articolo 10 2
---------+Articolo 10 3
------+Articolo 11 Trattamento delle partecipazioni intersettoriali
---------+Articolo 11 1
---------+Articolo 11 2
------+Articolo 12 Requisiti di fondi propri e solvibilità teorici per imprese non regolamentate operanti nel settore finanziario
---------+Articolo 12 1
---------+Articolo 12 2
------+Articolo 13 Disposizioni settoriali transitorie e di mantenimento dei diritti acquisiti (grandfathering)
---+CAPO III METODI DI CALCOLO
------+Articolo 14 Specifica del calcolo tecnico di cui al metodo 1 a norma della direttiva 2002/87/CE
---------+Articolo 14 1
---------+Articolo 14 2
---------+Articolo 14 3
---------+Articolo 14 4
---------+Articolo 14 5
---------+Articolo 14 6
---------+Articolo 14 7
---------+Articolo 14 8
---------+Articolo 14 9
---------+Articolo 14 10
---------+Articolo 14 11
------+Articolo 15 Specifica del calcolo tecnico di cui al metodo 2 a norma della direttiva 2002/87/CE
---------+Articolo 15 1
---------+Articolo 15 2
---------+Articolo 15 3
---------+Articolo 15 4
------+Articolo 16 Specifica delle circostanze per l'uso del metodo 3 a norma della direttiva 2002/87/CE
---------+Articolo 16 1
---------+Articolo 16 2
---------+Articolo 16 3
---+CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
------+Articolo 17 Entrata in vigore
---+ALLEGATO Metodologia di calcolo per il metodo 2 a norma della direttiva 2002/87/CE Metodo della deduzione e dell'aggregazione
------+1. la somma dei fondi propri ( OF i ) di ciascuna impresa regolamentata e non regolamentata …
------+2. la somma dei requisiti di solvibilità (REQi) di ciascuna impresa regolamentata e non …
English - European Union - Financial Industry - Insurance - Banking -

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 342/2014 DELLA COMMISSIONE del 21 gennaio 2014 che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 342/2014 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2014

che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Preamble: 1

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 49, paragrafo 6,

vista la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 21 bis, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Per i conglomerati finanziari che esercitano attività importanti sia nel settore bancario o di investimento sia nel settore assicurativo occorre eliminare un utilizzo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri a livello di conglomerato finanziario, vale a dire il computo multiplo nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri grazie a operazioni intragruppo, affinché sia rispecchiata con esattezza la disponibilità di fondi propri del conglomerato finanziario atti ad assorbire le perdite e sia garantita una copertura patrimoniale supplementare a livello di conglomerato.

(2)

È importante assicurare che i fondi propri eccedenti quelli necessari per soddisfare i requisiti di solvibilità settoriali siano computati a livello di conglomerato finanziario soltanto qualora nulla osti al trasferimento delle attività o al rimborso delle passività tra le diverse imprese del conglomerato finanziario, anche da un settore all'altro.

(3)

Un conglomerato finanziario dovrebbe includere nel calcolo dei suoi fondi propri i fondi propri eccedenti i requisiti di solvibilità settoriali solo se tali fondi sono trasferibili tra imprese all'interno del conglomerato finanziario.

(4)

Occorre tenere conto, emanando norme appropriate, che i requisiti di fondi propri settoriali sono concepiti per coprire i rischi relativi a tale settore e non quelli a esso esterni.

(5)

Per assicurare uniformità nel calcolo della copertura patrimoniale supplementare, occorre elencare i requisiti settoriali che comprendono i requisiti di solvibilità per questo scopo. Tali requisiti dovrebbero lasciare impregiudicate le disposizioni settoriali riguardanti le misure da adottare in seguito ad una violazione dei requisiti di solvibilità settoriali. In particolare, in caso di deficit a livello di conglomerato finanziario dovuto ad una violazione del requisito combinato di riserva di capitale di cui al titolo VII, capo 4 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le misure necessarie richieste dovrebbero basarsi su quelle esposte in tale capo.

(6)

Nel calcolo del requisito dell'adeguatezza patrimoniale supplementare di un conglomerato finanziario, occorre calcolare sia un requisito di solvibilità teorico che un livello teorico di fondi propri per le imprese finanziarie non regolamentate all'interno del conglomerato finanziario.

(7)

L'allegato I, parte II della direttiva 2002/87/CE espone tre metodi tecnici per calcolare i requisiti di adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario: «il metodo del consolidamento contabile» (metodo 1), «il metodo della deduzione e aggregazione» (metodo 2) e «la combinazione dei metodi» (metodo 3, che consente una combinazione del metodo 1 e del metodo 2). I metodi tecnici di calcolo 1 e 2 dovrebbero essere precisati al fine di garantirne un'applicazione coerente. È necessario inoltre specificare le circostanze per l'uso del metodo 3 e garantire che le autorità competenti consentano l'uso di tale metodo in circostanze analoghe, impieghino criteri comuni e impongano ai conglomerati finanziari modalità di applicazione uniformi. Le autorità competenti dovrebbero consentire l'applicazione del metodo 3 solo qualora un conglomerato finanziario possa dimostrare che sarebbe ragionevolmente impossibile applicare il metodo 1 o il metodo 2. L'uso del metodo 3 dovrebbe essere coerente nel tempo per assicurare condizioni equivalenti. Dato che i metodi tecnici di calcolo sono applicati conformemente ai principi tecnici di cui all'allegato I, parte I della direttiva 2002/87/CE, occorre specificare anche tali principi.

(8)

Il metodo 1 per calcolare la solvibilità di gruppo di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e il metodo 1 per calcolare i requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare di cui alla direttiva 2002/87/CE dovrebbero essere considerati equivalenti, essendo entrambi coerenti con gli obiettivi principali della vigilanza supplementare. Entrambi i metodi garantiscono l'eliminazione della costituzione di fondi propri grazie a operazioni intragruppo e il calcolo dei fondi propri in conformità con le definizioni e i limiti fissati nelle norme settoriali pertinenti.

(9)

Il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 è strettamente connesso con il potere di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 3 della direttiva 2002/87/CE in quanto entrambi sono volti a stabilire modalità uniformi per l'applicazione dei metodi di calcolo di cui all'allegato di tale direttiva. Per garantire la coerenza dei metodi di calcolo specificati ai fini di tali atti legislativi e per consentire alle persone soggette a tali requisiti di avere una visione globale e un accesso unico alle disposizioni, è auspicabile riunire in un unico regolamento le norme tecniche di regolamentazione adottate sulla base dei suddetti poteri.

(10)

Al fine di garantire massima coerenza nell'applicazione dei metodi di calcolo, il presente regolamento dovrebbe essere basato sui nuovi regimi di solvibilità settoriali che sono stati introdotti nell'Unione. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013. Le regole che dipendono dall'applicazione della direttiva 2009/138/CE dovrebbero iniziare ad applicarsi a partire dalla data di applicazione di tale direttiva. Le modalità nazionali impiegate attualmente per il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare dovrebbero pertanto continuare da essere utilizzate nei settori che non sono stati armonizzati dal presente regolamento nel periodo precedente la sua applicazione integrale e i calcoli sottostanti che si basano su norme settoriali assicurative dovrebbero essere basati sulle norme settoriali assicurative che si applicano al momento del calcolo.

(11)

Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati congiuntamente alla Commissione dalle autorità europee di vigilanza (Autorità bancaria europea, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

(12)

Le tre autorità europee di vigilanza hanno condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, hanno analizzato i potenziali costi e benefici correlati, conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e hanno chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n 1093/2010, del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI
CAPO II PRINCIPI TECNICI CAPO II PRINCIPI TECNICI
CAPO III METODI DI CALCOLO CAPO III METODI DI CALCOLO
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
ALLEGATO Metodologia di calcolo per il metodo 2 a norma della direttiva 2002/87/CE Metodo della deduzione e dell'aggregazione

ALLEGATO

Metodologia di calcolo per il metodo 2 a norma della direttiva 2002/87/CE

Metodo della deduzione e dell'aggregazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito