IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54,
vista la proposta della Commissione (
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),
in cooperazione con il Parlamento europeo (
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),
visto il parere del Comitato economico e sociale (
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),
considerando che l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato dispone il coordinamento, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma del trattato, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi;
considerando che la direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (
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), modificata da ultimo dalla direttiva 90/605/CEE (
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), non è obbligatoriamente applicabile, fino ad ulteriore coordinamento, alle società di assicurazione, in appresso denominate «imprese di assicurazione»; che, in considerazione dell'importanza di dette imprese nella Comunità, tale coordinamento non può più essere differito, dopo l'entrata in applicazione di tale direttiva;
considerando che la direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati (
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), modificata da ultimo dalla direttiva 90/605/CEE, dispone deroghe nei confronti delle imprese di assicurazione solo fino alla scadenza dei termini previsti per l'applicazione della presente direttiva; che di conseguenza la presente direttiva deve contenere anche le disposizioni specifiche per le imprese di assicurazione in materia di conti consolidati;
considerando che l'urgenza del coordinamento è dovuta anche al fatto che le imprese di assicurazione esercitano la propria attività al di là delle frontiere; di conseguenza una migliore comparabilità dei conti annuali e dei conti consolidati di queste imprese riveste un'importanza essenziale per i creditori, i debitori, i soci, gli assicurati ed i loro consulenti, nonché per il pubblico in generale;
considerando che negli Stati membri le forme giuridiche delle imprese di assicurazione che sono in concorrenza sono molteplici; che le imprese che esercitano l'assicurazione diretta praticano generalmente anche la riassicurazione e si trovano così in concorrenza con le imprese di riassicurazione specializzate; che è pertanto opportuno non limitare il coordinamento alle forme giuridiche contemplate dalla direttiva 78/660/CEE e definire invece un campo d'applicazione tale che corrisponda a quello della direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (
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), modificata da ultimo dalla direttiva 90/618/CEE (
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), ed a quello della direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (
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), modificata da ultimo dalla direttiva 90/619/CEE (
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), e che comprenda inoltre talune imprese escluse dal campo di applicazione delle direttive suddette, e le società che sono imprese di riassicurazione;
considerando che, benché sia opportuno, vista la peculiarità delle imprese di assicurazione, proporre una direttiva distinta per i conti annuali e i conti consolidati di dette imprese, ciò non deve condurre all'elaborazione di una serie di norme dissociate da quelle delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE; che l'esistenza di norme dissociate non sarebbe infatti né utile né compatibile con i principi basilari del coordinamento del diritto delle società poiché, a causa dell'importanza che esse rivestono per l'economia comunitaria, le imprese di assicurazione non potrebbero restare escluse da una regolamentazione concepita per l'intero settore delle imprese; che per questo motivo sono state prese in considerazione soltanto le peculiarità settoriali delle imprese di assicurazione, nel senso che la presente direttiva disciplina unicamente le deroghe alle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE;
considerando che esistono notevoli differenze nella struttura e nel contenuto degli stati patrimoniali delle imprese di assicurazione nei vari Stati membri; che la presente direttiva deve pertanto stabilire la stessa struttura e la stessa denominazione per le voci dello stato patrimoniale di tutte le imprese di assicurazione della Comunità;
considerando che la comparabilità dei conti annuali e dei conti consolidati presuppone che siano risolti alcuni problemi fondamentali inerenti all'iscrizione di varie operazioni nello stato patrimoniale;
considerando che ai fini di una migliore comparabilità è necessario inoltre che sia determinato con precisione il contenuto delle varie voci dello stato patrimoniale;
considerando che può essere utile effettuare una distinzione fra gli impegni dell'assicuratore e quelli del riassicuratore, iscrivendo nell'attivo la quota delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori;
considerando che è altresì necessario determinare la struttura e la delimitazione di alcune voci del conto profitti e perdite;
considerando che, vista la peculiarità del settore delle assicurazioni, può essere utile prendere in considerazione a livello del conto profitti e perdite le plusvalenze e minusvalenze non realizzate;
considerando che la comparabilità dei dati figuranti nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite dipende inoltre essenzialmente dal valore attribuito alle attività e alle passività iscritte nello stato patrimoniale; che, perché si possa valutare correttamente la situazione finanziaria delle imprese di assicurazione, occorre che sia reso noto tanto il valore corrente degli investimenti quanto il loro valore calcolato in base al criterio del prezzo d'acquisto o dei costi di produzione; che, tuttavia, l'obbligo di indicare almeno nell'allegato dei conti il valore corrente degli investimenti è imposto esclusivamente a fini di comparabilità e trasparenza e non mira a modificare il trattamento fiscale delle imprese di assicurazione;
considerando che per il calcolo delle riserve di assicurazione vita si può ricorrere a metodi attuariali normalmente praticati sul mercato o ammessi dalle autorità di controllo delle assicurazioni; che tali metodi possono a seconda delle condizioni eventualmente fissate dal diritto nazionale essere applicati da qualsiasi attuario o esperto, nel rispetto dei principi attuariali riconosciuti nell'ambito del coordinamento attuale e futuro delle norme essenziali di controllo prudenziale e finanziario concernenti l'attività di assicurazione diretta sulla vita;
considerando che per il calcolo delle riserve per sinistri occorre, per motivi di prudenza e trasparenza, da un lato, vietare qualsiasi deduzione o sconto implicito e, dall'altro, definire condizioni precise per il ricorso alla deduzione o sconto esplicito;
considerando che, per tener conto della particolare natura delle imprese di assicurazione, è necessario apportare talune modifiche anche all'allegato dei conti annuali e dei conti consolidati;
considerando che, nell'intento di comprendere tanto il complesso delle imprese di assicurazione che rientrano nel campo di applicazione delle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE quanto talune altre imprese, non sono previste per le piccole e medie imprese di assicurazione deroghe quali quelle previste nella direttiva 78/660/CEE, ma che occorre peraltro non comprendere alcune piccole mutue che sono escluse dal campo di applicazione delle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE;
considerando che, per i medesimi motivi, non è stata presa in considerazione per le imprese di assicurazione la possibilità offerta agli Stati membri dalla direttiva 83/349/CEE di esonerare dall'obbligo del consolidamento le imprese madri di gruppi di imprese da consolidare le quali non superino una determinata dimensione;
considerando che sono necessarie, per l'associazione di sottoscrittori denominata «Lloyd's», disposizioni speciali che tengano conto della sua natura particolare;
considerando che le disposizioni della presente direttiva devono applicarsi anche ai conti consolidati di un'impresa madre che sia una società di partecipazione finanziaria e le cui imprese figlie siano esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione;
considerando che, ai fini della soluzione dei problemi che si presentano nella materia oggetto della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la sua applicazione, è necessario che i rappresentanti degli Stati membri e quelli della Commissione cooperino in seno ad un comitato di contatto; che, per evitare una proliferazione di questi comitati, è auspicabile che la cooperazione avvenga in seno al comitato previsto all'articolo 52 della direttiva 78/660/CEE; che per i problemi afferenti alle imprese di assicurazione il comitato dovrà tuttavia avere una composizione appropriata;
considerando che, data la complessità della materia, è necessario concedere alle imprese di assicurazione contemplate dalla presente direttiva un termine di tempo adeguato per la messa in applicazione delle sue disposizioni; che tale termine deve essere prorogato per permettere gli adattamenti necessari per quanto riguarda, da un lato, l'associazione di sottoscrittori denominata «Lloyd's» e, dall'altro, le imprese che, al momento della messa in applicazione della presente direttiva, valutano i propri investimenti al loro valore storico;
considerando che è utile prevedere il riesame di talune disposizioni della presente direttiva dopo un'esperienza di cinque anni di applicazione, alla luce degli obiettivi di una maggior trasparenza e di un'armonizzazione più approfondita,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: