+DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991 relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (91/674/CEE)
---+Preamble: 1
---+SEZIONE 1 Disposizioni preliminari e campo d'applicazione
------+Articolo 1
------+Articolo 2
------+Articolo 3
------+Articolo 4
---+SEZIONE 2 Disposizioni generali relative allo stato patrimoniale e al conto profitti e perdite
------+Articolo 5
---+SEZIONE 3 Struttura dello stato patrimoniale
------+Articolo 6
------+Articolo 7
---+SEZIONE 4 Disposizioni particolari relative a singole voci dello stato patrimoniale
------+Articolo 8
------+Articolo 9
------+Articolo 10
------+Articolo 11
------+Articolo 12
------+Articolo 13
------+Articolo 14
------+Articolo 15
------+Articolo 16
------+Articolo 17
------+Articolo 18
------+Articolo 19
------+Articolo 20
------+Articolo 21
------+Articolo 22
------+Articolo 23
------+Articolo 24
------+Articolo 25
------+Articolo 26
------+Articolo 27
------+Articolo 28
------+Articolo 29
------+Articolo 30
------+Articolo 31
------+Articolo 32
---+SEZIONE 5 Struttura del conto profitti e perdite
------+Articolo 33
------+Articolo 34 Conto profitti e perdite
---+SEZIONE 6 Disposizioni relative a singole voci del conto profitti e perdite
------+Articolo 35
------+Articolo 36
------+Articolo 37
------+Articolo 38
------+Articolo 39
------+Articolo 40
------+Articolo 41
------+Articolo 42
------+Articolo 43
------+Articolo 44
---+SEZIONE 7 Regole di valutazione
------+Articolo 45
------+Articolo 46
------+Article 46a
------+Articolo 47
------+Articolo 48
------+Articolo 49
------+Articolo 50
------+Articolo 51
------+Articolo 52
------+Articolo 53
------+Articolo 54
------+Articolo 55
------+Articolo 56 Riserve tecniche
------+Articolo 57 Riserva per premi non acquisiti
------+Articolo 58 Riserva per rischi in corso
------+Articolo 59 Riserva per l'assicurazione vita
------+Articolo 60 Calcolo della riserva sinistri
------+Articolo 61
------+Articolo 62
---+SEZIONE 8 Contenuto dell'allegato
------+Articolo 63
------+Articolo 64
---+SEZIONE 9 Disposizioni relative ai conti consolidati
------+Articolo 65
------+Articolo 66
------+Articolo 67
---+SEZIONE 10 Pubblicità
------+Articolo 68
---+SEZIONE 11 Disposizioni finali
------+Articolo 69
------+Articolo 70
------+Articolo 71
------+Articolo 72
English - European Union - Financial Industry - Insurance -

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991 relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (91/674/CEE)

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1991

relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione

(91/674/CEE)

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Preamble: 1

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

in cooperazione con il Parlamento europeo ( 2 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

considerando che l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato dispone il coordinamento, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma del trattato, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi;

considerando che la direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ( 4 ), modificata da ultimo dalla direttiva 90/605/CEE ( 5 ), non è obbligatoriamente applicabile, fino ad ulteriore coordinamento, alle società di assicurazione, in appresso denominate «imprese di assicurazione»; che, in considerazione dell'importanza di dette imprese nella Comunità, tale coordinamento non può più essere differito, dopo l'entrata in applicazione di tale direttiva;

considerando che la direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati ( 6 ), modificata da ultimo dalla direttiva 90/605/CEE, dispone deroghe nei confronti delle imprese di assicurazione solo fino alla scadenza dei termini previsti per l'applicazione della presente direttiva; che di conseguenza la presente direttiva deve contenere anche le disposizioni specifiche per le imprese di assicurazione in materia di conti consolidati;

considerando che l'urgenza del coordinamento è dovuta anche al fatto che le imprese di assicurazione esercitano la propria attività al di là delle frontiere; di conseguenza una migliore comparabilità dei conti annuali e dei conti consolidati di queste imprese riveste un'importanza essenziale per i creditori, i debitori, i soci, gli assicurati ed i loro consulenti, nonché per il pubblico in generale;

considerando che negli Stati membri le forme giuridiche delle imprese di assicurazione che sono in concorrenza sono molteplici; che le imprese che esercitano l'assicurazione diretta praticano generalmente anche la riassicurazione e si trovano così in concorrenza con le imprese di riassicurazione specializzate; che è pertanto opportuno non limitare il coordinamento alle forme giuridiche contemplate dalla direttiva 78/660/CEE e definire invece un campo d'applicazione tale che corrisponda a quello della direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ( 7 ), modificata da ultimo dalla direttiva 90/618/CEE ( 8 ), ed a quello della direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio ( 9 ), modificata da ultimo dalla direttiva 90/619/CEE ( 10 ), e che comprenda inoltre talune imprese escluse dal campo di applicazione delle direttive suddette, e le società che sono imprese di riassicurazione;

considerando che, benché sia opportuno, vista la peculiarità delle imprese di assicurazione, proporre una direttiva distinta per i conti annuali e i conti consolidati di dette imprese, ciò non deve condurre all'elaborazione di una serie di norme dissociate da quelle delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE; che l'esistenza di norme dissociate non sarebbe infatti né utile né compatibile con i principi basilari del coordinamento del diritto delle società poiché, a causa dell'importanza che esse rivestono per l'economia comunitaria, le imprese di assicurazione non potrebbero restare escluse da una regolamentazione concepita per l'intero settore delle imprese; che per questo motivo sono state prese in considerazione soltanto le peculiarità settoriali delle imprese di assicurazione, nel senso che la presente direttiva disciplina unicamente le deroghe alle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE;

considerando che esistono notevoli differenze nella struttura e nel contenuto degli stati patrimoniali delle imprese di assicurazione nei vari Stati membri; che la presente direttiva deve pertanto stabilire la stessa struttura e la stessa denominazione per le voci dello stato patrimoniale di tutte le imprese di assicurazione della Comunità;

considerando che la comparabilità dei conti annuali e dei conti consolidati presuppone che siano risolti alcuni problemi fondamentali inerenti all'iscrizione di varie operazioni nello stato patrimoniale;

considerando che ai fini di una migliore comparabilità è necessario inoltre che sia determinato con precisione il contenuto delle varie voci dello stato patrimoniale;

considerando che può essere utile effettuare una distinzione fra gli impegni dell'assicuratore e quelli del riassicuratore, iscrivendo nell'attivo la quota delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori;

considerando che è altresì necessario determinare la struttura e la delimitazione di alcune voci del conto profitti e perdite;

considerando che, vista la peculiarità del settore delle assicurazioni, può essere utile prendere in considerazione a livello del conto profitti e perdite le plusvalenze e minusvalenze non realizzate;

considerando che la comparabilità dei dati figuranti nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite dipende inoltre essenzialmente dal valore attribuito alle attività e alle passività iscritte nello stato patrimoniale; che, perché si possa valutare correttamente la situazione finanziaria delle imprese di assicurazione, occorre che sia reso noto tanto il valore corrente degli investimenti quanto il loro valore calcolato in base al criterio del prezzo d'acquisto o dei costi di produzione; che, tuttavia, l'obbligo di indicare almeno nell'allegato dei conti il valore corrente degli investimenti è imposto esclusivamente a fini di comparabilità e trasparenza e non mira a modificare il trattamento fiscale delle imprese di assicurazione;

considerando che per il calcolo delle riserve di assicurazione vita si può ricorrere a metodi attuariali normalmente praticati sul mercato o ammessi dalle autorità di controllo delle assicurazioni; che tali metodi possono a seconda delle condizioni eventualmente fissate dal diritto nazionale essere applicati da qualsiasi attuario o esperto, nel rispetto dei principi attuariali riconosciuti nell'ambito del coordinamento attuale e futuro delle norme essenziali di controllo prudenziale e finanziario concernenti l'attività di assicurazione diretta sulla vita;

considerando che per il calcolo delle riserve per sinistri occorre, per motivi di prudenza e trasparenza, da un lato, vietare qualsiasi deduzione o sconto implicito e, dall'altro, definire condizioni precise per il ricorso alla deduzione o sconto esplicito;

considerando che, per tener conto della particolare natura delle imprese di assicurazione, è necessario apportare talune modifiche anche all'allegato dei conti annuali e dei conti consolidati;

considerando che, nell'intento di comprendere tanto il complesso delle imprese di assicurazione che rientrano nel campo di applicazione delle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE quanto talune altre imprese, non sono previste per le piccole e medie imprese di assicurazione deroghe quali quelle previste nella direttiva 78/660/CEE, ma che occorre peraltro non comprendere alcune piccole mutue che sono escluse dal campo di applicazione delle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE;

considerando che, per i medesimi motivi, non è stata presa in considerazione per le imprese di assicurazione la possibilità offerta agli Stati membri dalla direttiva 83/349/CEE di esonerare dall'obbligo del consolidamento le imprese madri di gruppi di imprese da consolidare le quali non superino una determinata dimensione;

considerando che sono necessarie, per l'associazione di sottoscrittori denominata «Lloyd's», disposizioni speciali che tengano conto della sua natura particolare;

considerando che le disposizioni della presente direttiva devono applicarsi anche ai conti consolidati di un'impresa madre che sia una società di partecipazione finanziaria e le cui imprese figlie siano esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione;

considerando che, ai fini della soluzione dei problemi che si presentano nella materia oggetto della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la sua applicazione, è necessario che i rappresentanti degli Stati membri e quelli della Commissione cooperino in seno ad un comitato di contatto; che, per evitare una proliferazione di questi comitati, è auspicabile che la cooperazione avvenga in seno al comitato previsto all'articolo 52 della direttiva 78/660/CEE; che per i problemi afferenti alle imprese di assicurazione il comitato dovrà tuttavia avere una composizione appropriata;

considerando che, data la complessità della materia, è necessario concedere alle imprese di assicurazione contemplate dalla presente direttiva un termine di tempo adeguato per la messa in applicazione delle sue disposizioni; che tale termine deve essere prorogato per permettere gli adattamenti necessari per quanto riguarda, da un lato, l'associazione di sottoscrittori denominata «Lloyd's» e, dall'altro, le imprese che, al momento della messa in applicazione della presente direttiva, valutano i propri investimenti al loro valore storico;

considerando che è utile prevedere il riesame di talune disposizioni della presente direttiva dopo un'esperienza di cinque anni di applicazione, alla luce degli obiettivi di una maggior trasparenza e di un'armonizzazione più approfondita,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE 1 Disposizioni preliminari e campo d'applicazione SEZIONE 1 Disposizioni preliminari e campo d'applicazione
SEZIONE 2 Disposizioni generali relative allo stato patrimoniale e al conto profitti e perdite SEZIONE 2 Disposizioni generali relative allo stato patrimoniale e al conto profitti e perdite
SEZIONE 3 Struttura dello stato patrimoniale SEZIONE 3 Struttura dello stato patrimoniale
SEZIONE 4 Disposizioni particolari relative a singole voci dello stato patrimoniale SEZIONE 4 Disposizioni particolari relative a singole voci dello stato patrimoniale
SEZIONE 5 Struttura del conto profitti e perdite SEZIONE 5 Struttura del conto profitti e perdite
SEZIONE 6 Disposizioni relative a singole voci del conto profitti e perdite SEZIONE 6 Disposizioni relative a singole voci del conto profitti e perdite
SEZIONE 7 Regole di valutazione SEZIONE 7 Regole di valutazione
SEZIONE 8 Contenuto dell'allegato SEZIONE 8 Contenuto dell'allegato
SEZIONE 9 Disposizioni relative ai conti consolidati SEZIONE 9 Disposizioni relative ai conti consolidati
SEZIONE 10 Pubblicità SEZIONE 10 Pubblicità
SEZIONE 11 Disposizioni finali SEZIONE 11 Disposizioni finali

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito