+DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991 che istituisce un ►M2 comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali ◄ (91/675/CEE)
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------+Article 1 2.
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---+Articolo 2
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English - European Union - Financial Industry - Insurance -

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991 che istituisce un ►M2 comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali ◄ (91/675/CEE)

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1991

che istituisce un ►M2  comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali ◄

(91/675/CEE)

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 1

Articolo 1

1.  La Commissione è assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito dalla decisione 2004/9/CE della Commissione ( 5 ) (in seguito «il comitato»).

2.  Il presidente del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito dalla decisione 2004/6/CE della Commissione ( 6 ) partecipa alle riunioni del comitato in qualità di osservatore.

3.  Il comitato può invitare esperti e osservatori a partecipare alle riunioni.

4.  Al segretariato del comitato provvedono i servizi della Commissione.

▼M3

Articolo 2

Articolo 2

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE ( 7 ), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

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Articolo 2 bis

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

▼M2 —————

▼B

Article 2a

Article 2a

Where reference is made to this Article, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

The period laid down in Article 5(6) of Decision 1999/468/EC shall be set at three months.

Articolo 5

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


( 1 ) GU n. C 230 del 15.9.1990, pag. 5.

( 2 ) GU n. C 240 del 16.9.1991, pag. 117 e GU n. C 305 del 25.11.1991.

( 3 ) GU n. C 102 del 18.4.1991, pag. 11.

( 4 ) GU n. L 197 del 18.7.1987, pag. 33.

( 5 ) GU L 3 del 7.1.2004, pag. 34.

( 6 ) GU L 3 del 7.1.2004, pag. 30.

( 7 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito