REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE
REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2014
in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
REQUISITI PER I CERTIFICATI QUALIFICATI DI FIRMA ELETTRONICA
I certificati qualificati di firma elettronica contengono:
a)
un’indicazione, almeno in una forma adatta al trattamento automatizzato, del fatto che il certificato è stato rilasciato quale certificato qualificato di firma elettronica;
b)
un insieme di dati che rappresenta in modo univoco il prestatore di servizi fiduciari qualificato che rilascia i certificati qualificati e include almeno lo Stato membro in cui tale prestatore è stabilito e
—
per una persona giuridica: il nome e, se del caso, il numero di registrazione quali figurano nei documenti ufficiali,
—
per una persona fisica: il nome della persona;
c)
è chiaramente indicato almeno il nome del firmatario, o uno pseudonimo, qualora sia usato uno pseudonimo;
d)
i dati di convalida della firma elettronica che corrispondono ai dati per la creazione di una firma elettronica;
e)
l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di validità del certificato;
f)
il codice di identità del certificato che deve essere unico per il prestatore di servizi fiduciari qualificato;
g)
la firma elettronica avanzata o il sigillo elettronico avanzato del prestatore di servizi fiduciari qualificato che rilascia il certificato;
h)
il luogo in cui il certificato relativo alla firma elettronica avanzata o al sigillo elettronico avanzato di cui alla lettera g) è disponibile gratuitamente;
qualora i dati per la creazione di una firma elettronica connessi ai dati di convalida della firma elettronica siano ubicati in un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata, un’indicazione appropriata di questo fatto, almeno in una forma adatta al trattamento automatizzato.
REQUISITI PER I DISPOSITIVI PER LA CREAZIONE DI UNA FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA
1.I dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata garantiscono, mediante mezzi tecnici e procedurali appropriati, almeno quanto segue:
a)
è ragionevolmente assicurata la riservatezza dei dati per la creazione di una firma elettronica utilizzati per creare una firma elettronica;
b)
i dati per la creazione di una firma elettronica utilizzati per creare una firma elettronica possono comparire in pratica una sola volta;
c)
i dati per la creazione di una firma elettronica utilizzati per creare una firma elettronica non possono, con un grado ragionevole di sicurezza, essere derivati e la firma elettronica è attendibilmente protetta da contraffazioni compiute con l’impiego di tecnologie attualmente disponibili;
d)
i dati per la creazione di una firma elettronica utilizzati nella creazione della stessa possono essere attendibilmente protetti dal firmatario legittimo contro l’uso da parte di terzi.
2.I dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata non alterano i dati da firmare né impediscono che tali dati siano presentati al firmatario prima della firma.
REQUISITI PER I CERTIFICATI QUALIFICATI DEI SIGILLI ELETTRONICI
I certificati qualificati dei sigilli elettronici contengono:
a)
un’indicazione, almeno in una forma adatta al trattamento automatizzato, del fatto che il certificato è stato rilasciato quale certificato qualificato di sigillo elettronico;
b)
un insieme di dati che rappresenta in modo univoco il prestatore di servizi fiduciari qualificato che rilascia i certificati qualificati e include almeno lo Stato membro in cui tale prestatore è stabilito e
—
per una persona giuridica: il nome e, se del caso, il numero di registrazione quali appaiono nei documenti ufficiali,
—
per una persona fisica: il nome della persona;
c)
almeno il nome del creatore del sigillo e, se del caso, il numero di registrazione quali appaiono nei documenti ufficiali;
d)
i dati di convalida del sigillo elettronico che corrispondono ai dati per la creazione di un sigillo elettronico;
e)
l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di validità del certificato;
f)
il codice di identità del certificato che deve essere unico per il prestatore di servizi fiduciari qualificato;
g)
la firma elettronica avanzata o il sigillo elettronico avanzato del prestatore di servizi fiduciari qualificato che rilascia il certificato;
h)
il luogo in cui il certificato relativo alla firma elettronica avanzata o al sigillo elettronico avanzato di cui alla lettera g) è disponibile gratuitamente;
qualora i dati per la creazione di un sigillo elettronico connessi ai dati di convalida del sigillo elettronico siano ubicati in un dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato, un’indicazione appropriata di questo fatto, almeno in una forma adatta al trattamento automatizzato.
REQUISITI PER I CERTIFICATI QUALIFICATI DI AUTENTICAZIONE DI SITI WEB
I certificati qualificati di autenticazione di siti web contengono:
a)
un’indicazione, almeno in una forma adatta al trattamento automatizzato, del fatto che il certificato è stato rilasciato quale certificato qualificato di autenticazione di sito web;
b)
un insieme di dati che rappresenta in modo univoco il prestatore di servizi fiduciari qualificato che rilascia i certificati qualificati e include almeno lo Stato membro in cui tale prestatore è stabilito e
—
per una persona giuridica: il nome e, se del caso, il numero di registrazione quali appaiono nei documenti ufficiali,
per le persone fisiche: almeno il nome della persona a cui è stato rilasciato il certificato, o uno pseudonimo; qualora sia usato uno pseudonimo, ciò è chiaramente indicato;
c bis)
per le persone giuridiche: un insieme unico di dati che rappresenta senza ambiguità la persona giuridica cui è stato rilasciato il certificato, con almeno il nome della persona giuridica cui è stato rilasciato il certificato e, se del caso, il numero di registrazione quali appaiono nei documenti ufficiali;
elementi dell’indirizzo, fra cui almeno la città e lo Stato, della persona fisica o giuridica cui è rilasciato il certificato e, se del caso, quali appaiono nei documenti ufficiali;
e)
il nome del dominio o dei domini gestiti dalla persona fisica o giuridica cui è rilasciato il certificato;
f)
l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di validità del certificato;
g)
il codice di identità del certificato che deve essere unico per il prestatore di servizi fiduciari qualificato;
h)
la firma elettronica avanzata o il sigillo elettronico avanzato del prestatore di servizi fiduciari qualificato che rilascia il certificato;
i)
il luogo in cui il certificato relativo alla firma elettronica avanzata o al sigillo elettronico avanzato di cui alla lettera h) è disponibile gratuitamente;
REQUISITI PER GLI ATTESTATI ELETTRONICI QUALIFICATI DI ATTRIBUTI
Gli attestati elettronici qualificati di attributi contengono:
a)
un’indicazione, almeno in una forma adatta al trattamento automatizzato, del fatto che l’attestato è stato rilasciato quale attestato elettronico di attributi qualificato;
b)
un insieme di dati che rappresenta senza ambiguità il prestatore di servizi fiduciari qualificato che rilascia l’attestato elettronico di attributi qualificato e include almeno lo Stato membro in cui tale prestatore è stabilito e
i)
per una persona giuridica: il nome e, ove applicabile, il numero di registrazione quali appaiono nei documenti ufficiali,
ii)
per una persona fisica: il nome della persona;
c)
un insieme di dati che rappresenta senza ambiguità il soggetto cui si riferiscono gli attributi attestati; qualora sia usato uno pseudonimo, ciò è chiaramente indicato;
d)
l’attributo o gli attributi attestati, comprese, ove applicabile, le informazioni necessarie per individuare l’ambito di applicazione di tali attributi;
e)
l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di validità dell’attestato;
f)
il codice di identità dell’attestato, che deve essere unico per il prestatore di servizi fiduciari qualificato, e, se applicabile, l’indicazione del regime per gli attestati di cui fa parte l’attestato di attributi;
g)
la firma elettronica qualificata o il sigillo elettronico qualificato del prestatore di servizi fiduciari qualificato che rilascia l’attestato;
h)
il luogo in cui il certificato relativo alla firma elettronica qualificata o al sigillo elettronico qualificato di cui alla lettera g) è disponibile gratuitamente;
i)
le informazioni relative alla validità dell’attestato qualificato o l’ubicazione dei servizi a cui è possibile rivolgersi per informarsi in merito.
A norma dell’articolo 45 sexies, gli Stati membri garantiscono l’adozione di misure volte a consentire ai prestatori di servizi fiduciari qualificati di attestati elettronici di attributi di verificare mediante mezzi elettronici, su richiesta dell’utente, l’autenticità dei seguenti attributi rispetto alla pertinente fonte autentica a livello nazionale, direttamente o mediante intermediari designati riconosciuti a livello nazionale, conformemente al diritto dell’Unione o al diritto nazionale e qualora tali attributi facciano affidamento su fonti autentiche all’interno del settore pubblico:
1.
indirizzo;
2.
età;
3.
genere;
4.
stato civile;
5.
composizione del nucleo familiare;
6.
nazionalità o cittadinanza;
7.
titoli e licenze di studio;
8.
qualifiche e licenze professionali;
9.
poteri e mandati di rappresentanza di persone fisiche o giuridiche
10.
permessi e licenze pubblici;
11.
per le persone giuridiche, i dati societari e finanziari.
REQUISITI PER GLI ATTESTATI ELETTRONICI DI ATTRIBUTI RILASCIATI DA UN ORGANISMO DEL SETTORE PUBBLICO RESPONSABILE DI UNA FONTE AUTENTICA O PER SUO CONTO
Un attestato elettronico di attributi rilasciato da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto contiene:
a)
un’indicazione, almeno in una forma adatta al trattamento automatizzato, del fatto che l’attestato è stato rilasciato quale attestato elettronico di attributi rilasciato da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto;
b)
un insieme di dati che rappresenta senza ambiguità l’organismo del settore pubblico che rilascia l’attestato elettronico di attributi e include almeno lo Stato membro in cui tale organismo del settore pubblico è stabilito nonché il suo nome e, se del caso, il numero di registrazione quali appaiono nei documenti ufficiali;
c)
un insieme di dati che rappresenta in modo senza ambiguità il soggetto cui si riferiscono gli attributi attestati; qualora sia usato uno pseudonimo, ciò è chiaramente indicato;
d)
l’attributo o gli attributi attestati, comprese, ove applicabile, le informazioni necessarie per individuare l’ambito di applicazione di tali attributi;
e)
l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di validità dell’attestato;
f)
il codice di identità dell’attestato, che deve essere unico per l’organismo del settore pubblico che rilascia l’attestato, e, se applicabile, l’indicazione del regime per gli attestati di cui fa parte l’attestato di attributi;
g)
la firma elettronica qualificata o il sigillo elettronico qualificato dell’organismo emittente;
h)
il luogo in cui il certificato relativo alla firma elettronica qualificata o al sigillo elettronico qualificato di cui alla lettera g) è disponibile gratuitamente;
i)
le informazioni relative alla validità dell’attestato o l’ubicazione dei servizi a cui è possibile rivolgersi per informarsi in merito.