+Regolamento (CEE) n. 625/83 del Consiglio del 15 marzo 1983 che istituisce misure particolari d'interesse comunitario nel quadro della strategia energetica
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---+Articolo 6
------+Articolo 6 1
------+Articolo 6 2
---+Articolo 8
------+Articolo 8 1
------+Articolo 8 2
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---+Articolo 9
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English - European Union - Energy -

Regolamento (CEE) n. 625/83 del Consiglio del 15 marzo 1983 che istituisce misure particolari d'interesse comunitario nel quadro della strategia energetica

Regolamento (CEE) n. 625/83 del Consiglio del 15 marzo 1983 che istituisce misure particolari d'interesse comunitario nel quadro della strategia energetica

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Preamble: 1

*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 625/83 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 1983

che istituisce misure particolari d'interesse comunitario nel quadro della strategia energetica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando le conclusioni alle quali sono giunti i ministri per gli affari esteri riuniti il 26 ottobre 1982;

considerando che la Comunità ha stabilito una strategia energetica destinata in particolare a ridurre la dipendenza dall'importazione dei prodotti energetici, segnatamente del petrolio;

considerando che è necessario istituire misure particolari d'interesse comunitario nel quadro della strategia energetica e comportanti contributi finanziari della Comunità a misure e progetti nei campi della ricerca e della tecnologia energetiche, della produzione d'energia, della conservazione e dell'approvvigionamento di energia, nonché dell'impiego più razionale dell'energia, nella Repubblica federale di Germania e nel Regno Unito;

considerando che l'importo globale dei contributi comunitari necessari per le suddette misure particolari è stimato a 400 milioni di ECU per le misure e i progetti realizzati nel Regno Unito e a 210 milioni di ECU per le misure e i progetti nella Repubblica federale di Germania;

considerando che le misure e i progetti devono poter essere individualizzati e accompagnati dalle informazioni necessarie per permettere di adottare soltanto quelli che rispondono, nel rispettivo campo, all'interesse comunitario;

considerando che il trattato non ha previsto poteri d'azione specifici a tal fine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Articolo 1

Nella Repubblica federale di Germania e nel Regno Unito sono istituite nel 1983 misure particolari d'interesse comunitario nel quadro della strategia energetica. La Comunità apporterà a norma del presente regolamento un contributo finanziario stimato a 400 milioni di ECU a favore del Regno Unito e a 210 milioni di ECU a favore della Repubblica federale di Germania. Quest'ultimo importo sarà rettificato per tener conto delle conclusioni dei ministri per gli affari esteri del 26 ottobre 1982.

Se la rettifica di cui all'articolo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2744/80 (3), nella versione modificata con l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 624/83 (4), dà luogo a difficoltà, il primo importo a favore del Regno Unito potrà anche essere rettificato per tener conto delle conclusioni dei ministri per gli affari esteri del 26 ottobre 1982.

Gli importi di cui al presente articolo saranno inoltre rettificati in maniera analoga alla rettifica di cui al punto 9 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2744/80 nella versione modificata dal regolamento (CEE) n. 624/83.

Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 8
Articolo 9

Articolo 9

Ciascuno degli Stati membri interessati, d'intesa con la Commissione, adotta le disposizioni necessarie per garantire un'adeguata pubblicità ai contributi accordati in virtù del presente regolamento.

Articolo 10

Articolo 10

La Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all'applicazione del presente regolamento ogni sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 11

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-W. LAUTENSCHLAGER

(1) GU n. C 35 dell'8. 2. 1983, pag. 6.

(2) GU n. C 68 del 14. 3. 1983, pag. 70.

(3) GU n. L 284 del 29. 10. 1980, pag. 4.

(4) Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito