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Direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 gennaio 2001 concernente le disposizioni relative all'ora legale IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Comitato economico e sociale(2), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), considerando quanto segue: (1) L'ottava direttiva 97/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 1997, concernente le disposizioni relative all'ora legale(4) ha introdotto una data e un'ora comune, in tutti gli Stati membri per l'inizio e la fine del periodo di ora legale degli anni 1998, 1999, 2000 e 2001. (2) Poiché gli Stati membri applicano disposizioni relative all'ora legale, è importante per il funzionamento del mercato interno continuare a fissare una data e un'ora comuni per l'inizio e la fine del periodo di ora legale, valide nella Comunità. (3) Il periodo di ora legale ritenuto il più opportuno dagli Stati membri va da fine marzo a fine ottobre e bisogna pertanto mantenere questo periodo. (4) Il buon funzionamento di alcuni settori, non soltanto quello dei trasporti e delle comunicazioni, ma anche di altri settori industriali, necessita una programmazione stabile a lungo termine. Di conseguenza è opportuno stabilire per una durata non specificata disposizioni relative al periodo dell'ora legale. L'articolo 4 della direttiva 97/44/CE prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino, entro il 1o gennaio 2001, il regime applicabile a decorrere dal 2002. (5) Per motivi di chiarezza e precisione dell'informazione, occorre fissare e pubblicare ogni cinque anni il calendario di applicazione del periodo di ora legale per i cinque anni successivi. (6) È inoltre opportuno seguire l'applicazione della presente direttiva sulla base di una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale sulle implicazioni delle presenti disposizioni in tutti i settori interessati. Questa relazione deve basarsi sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in tempo utile per poter presentare la relazione alla data stabilita. (7) Poiché la completa armonizzazione del calendario di applicazione dell'ora legale al fine di facilitare i trasporti e le comunicazioni non può essere adeguatamente realizzata dagli Stati membri ed è pertanto meglio realizzabile a livello comunitario, la presente direttiva è conforme al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo. (8) Per motivi di ordine geografico, è opportuno che le disposizioni comuni relative all'ora legale non si applichino ai territori di oltremare degli Stati membri, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
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