+REGOLAMENTO (UE) 2017/1369 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2017 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)
---+Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
------+Articolo 1 1.
------+Articolo 1 2.
---+Articolo 2 Definizioni
---+Articolo 3 Obblighi generali dei fornitori
------+Articolo 3 1.
------+Articolo 3 2.
------+Articolo 3 3.
------+Articolo 3 4.
------+Articolo 3 5.
---+Articolo 4 Obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti
------+Articolo 4 1.
------+Articolo 4 2.
------+Articolo 4 3.
------+Articolo 4 4.
------+Articolo 4 5.
------+Articolo 4 6.
---+Articolo 5 Obblighi dei distributori
------+Articolo 5 1.
------+Articolo 5 2.
------+Articolo 5 3.
---+Articolo 6 Altri obblighi dei fornitori e dei distributori
---+Articolo 7 Obblighi degli Stati membri
------+Articolo 7 1.
------+Articolo 7 2.
------+Articolo 7 3.
------+Articolo 7 4.
---+Articolo 8 Vigilanza del mercato dell'Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione
------+Articolo 8 1.
------+Articolo 8 2.
------+Articolo 8 3.
------+Articolo 8 4.
------+Articolo 8 5.
---+Articolo 9 Procedura a livello nazionale per i prodotti che presentano rischi
------+Articolo 9 1.
------+Articolo 9 2.
------+Articolo 9 3.
------+Articolo 9 4.
------+Articolo 9 5.
------+Articolo 9 6.
------+Articolo 9 7.
------+Articolo 9 8.
------+Articolo 9 9.
---+Articolo 10 Procedura di salvaguardia dell'Unione
------+Articolo 10 1.
------+Articolo 10 2.
------+Articolo 10 3.
------+Articolo 10 4.
------+Articolo 10 5.
---+Articolo 11 Procedura per l'introduzione e il riscalaggio delle etichette
------+Articolo 11 1.
------+Articolo 11 2.
------+Articolo 11 3.
------+Articolo 11 4.
------+Articolo 11 5.
------+Articolo 11 6.
------+Articolo 11 7.
------+Articolo 11 8.
------+Articolo 11 9.
------+Articolo 11 10.
------+Articolo 11 11.
------+Articolo 11 12.
------+Articolo 11 13.
---+Articolo 12 Banca dati dei prodotti
------+Articolo 12 1.
------+Articolo 12 2.
------+Articolo 12 3.
------+Articolo 12 4.
------+Articolo 12 5.
------+Articolo 12 6.
------+Articolo 12 7.
------+Articolo 12 8.
------+Articolo 12 9.
------+Articolo 12 10.
------+Articolo 12 11.
------+Articolo 12 12.
---+Articolo 13 Norme armonizzate
------+Articolo 13 1.
------+Articolo 13 2.
------+Articolo 13 3.
------+Articolo 13 4.
---+Articolo 14 Forum consultivo
------+Articolo 14 1.
------+Articolo 14 2.
---+Articolo 15 Piano di lavoro
---+Articolo 16 Atti delegati
------+Articolo 16 1.
------+Articolo 16 2.
------+Articolo 16 3.
------+Articolo 16 4.
------+Articolo 16 5.
---+Articolo 17 Esercizio della delega
------+Articolo 17 1.
------+Articolo 17 2.
------+Articolo 17 3.
------+Articolo 17 4.
------+Articolo 17 5.
------+Articolo 17 6.
---+Articolo 18 Procedura di comitato
------+Articolo 18 1.
------+Articolo 18 2.
---+Articolo 19 Valutazione e relazioni
---+Articolo 20 Abrogazione e disposizioni transitorie
------+Articolo 20 1.
------+Articolo 20 2.
------+Articolo 20 3.
------+Articolo 20 4.
------+Articolo 20 5.
---+Articolo 21 Entrata in vigore e applicazione
---+ALLEGATO I
---+ALLEGATO II
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English -
European Union -
Energy -
REGOLAMENTO (UE) 2017/1369 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2017 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)
REGOLAMENTO (UE) 2017/1369 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2017 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
|
Oggetto e ambito di applicazione
|
|
Articolo 2 Definizioni
|
Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«prodotto connesso all'energia» o «prodotto», il bene o il sistema che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso sul mercato o messo in servizio, incluse le parti che hanno un impatto sul consumo di energia durante l'uso che sono immesse sul mercato o messe in servizio per i clienti e destinate a essere integrate nei prodotti;
2)
«gruppo di prodotti», un gruppo di prodotti che hanno la stessa funzionalità principale;
3)
«sistema», la combinazione di diversi beni che, se uniti, svolgono una funzione specifica nell'ambiente previsto e la cui efficienza energetica può quindi essere determinata come un'entità unica;
4)
«modello», la versione del prodotto nella quale tutte le unità presentano le medesime caratteristiche tecniche pertinenti per l'etichetta e per la scheda informativa nonché il medesimo identificativo del modello;
5)
«identificativo del modello», il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di prodotto da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fornitore;
6)
«modello equivalente», il modello che ha le stesse caratteristiche tecniche pertinenti per l'etichetta e la stessa scheda informativa, ma che è immesso sul mercato o messo in servizio dal medesimo fornitore di un altro modello con diverso identificativo del modello;
7)
«messa a disposizione sul mercato», la fornitura di un prodotto per la distribuzione o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
8)
«immissione sul mercato», la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;
9)
«messa in servizio», il primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti nel mercato dell'Unione;
10)
«fabbricante», la persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
11)
«mandatario», la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
12)
«importatore», la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo;
13)
«distributore», il dettagliante o altra persona fisica o giuridica che offre in vendita, noleggio, oppure locazione-vendita o espone prodotti ai clienti o installatori nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o meno;
14)
«fornitore», il fabbricante stabilito nell'Unione, il mandatario di un fabbricante che non è stabilito nell'Unione, oppure l'importatore che immette il prodotto sul mercato dell'Unione;
15)
«vendita a distanza», l'offerta per vendita, noleggio o locazione-vendita per corrispondenza, su catalogo, via Internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale cliente non possa prendere visione del prodotto offerto;
16)
«cliente», la persona fisica o giuridica che compra, noleggia o riceve un prodotto per uso proprio personale, agendo o meno per fini che esulano dalla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
17)
«efficienza energetica», il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia;
18)
«norma armonizzata», la norma definita nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (
1
);
19)
«etichetta», la presentazione grafica, in forma cartacea o elettronica, corredata di una scala chiusa che utilizza soltanto lettere da A a G, ciascuna delle quali rappresenta una classe che corrisponde a risparmi energetici, in sette colori diversi dal verde scuro al rosso, volta a informare i clienti circa l'efficienza energetica e il consumo energetico; essa comprende le etichette riscalate e le etichette con un numero di classi e colori inferiore a norma dell'articolo 11, paragrafi 10 e11;
20)
«riscalaggio», l'esercizio inteso a rendere più rigorosi i requisiti necessari per conseguire la classe di efficienza energetica che figura sull'etichetta di un particolare gruppo di prodotti;
21)
«etichetta riscalata», l'etichetta di un particolare gruppo di prodotti che ha subito un riscalaggio ed è distinguibile dalle etichette precedenti il riscalaggio pur mantenendo una coerenza visiva e percettibile con l'insieme delle etichette;
22)
«scheda informativa del prodotto», il documento standardizzato contenente informazioni relative ad un prodotto, in forma cartacea o elettronica;
23)
«documentazione tecnica», la documentazione sufficiente a permettere alle autorità di vigilanza del mercato l'accertamento della precisione dell'etichetta e della scheda informativa del prodotto, compresi i risultati delle prove o analoghi elementi tecnici di prova;
24)
«informazioni supplementari», le informazioni, contenute in un atto delegato, sulle prestazioni funzionali e ambientali di un prodotto;
25)
«banca dati dei prodotti», una raccolta dei dati relativi ai prodotti, che è organizzata in maniera sistematica e che è composta da una parte pubblica orientata al consumatore, in cui le informazioni concernenti i parametri dei singoli prodotti sono accessibili per via elettronica, da un portale online per l'accessibilità e da una parte relativa alla conformità, con requisiti di accessibilità e sicurezza chiaramente definiti;
26)
«tolleranza ammessa ai fini della verifica», la deviazione massima ammissibile dei risultati di misurazione e calcolo delle prove di verifica effettuate dalle, o per conto delle, autorità di vigilanza del mercato rispetto ai valori dei parametri dichiarati o pubblicati, che riflette la deviazione derivante dalla variazione interlaboratorio.
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Articolo 3 Obblighi generali dei fornitori
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Obblighi generali dei fornitori
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Articolo 4 Obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti
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Obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti
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Articolo 5 Obblighi dei distributori
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Obblighi dei distributori
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Articolo 6 Altri obblighi dei fornitori e dei distributori
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Articolo 6 Altri obblighi dei fornitori e dei distributori Il fornitore e il distributore:
a)
fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto e alla gamma delle classi di efficienza figurante sull'etichetta nei messaggi pubblicitari visivi o nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello conformemente al relativo atto delegato;
b)
collaborano con le autorità di vigilanza del mercato e intervengono immediatamente, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, per rettificare i casi di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati che rientrano nelle loro responsabilità;
c)
in relazione ai prodotti disciplinati dagli atti delegati, non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni di altro tipo non conformi agli obblighi previsti dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati, ove ciò possa indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda il consumo di energia o di altre risorse durante l'uso;
d)
in relazione ai prodotti non disciplinati dagli atti delegati, non forniscono né espongono etichette che imitano le etichette previste dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati;
e)
per i prodotti non connessi all'energia, non forniscono né espongono etichette che imitano le etichette previste dal presente regolamento o dagli atti delegati.
La lettera d) del primo comma non riguarda le etichette previste dal diritto nazionale, a meno che tali etichette non siano previste dagli atti delegati.
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Articolo 7 Obblighi degli Stati membri
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Obblighi degli Stati membri
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Articolo 8 Vigilanza del mercato dell'Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione
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Vigilanza del mercato dell'Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione
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Articolo 9 Procedura a livello nazionale per i prodotti che presentano rischi
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Procedura a livello nazionale per i prodotti che presentano rischi
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Articolo 10 Procedura di salvaguardia dell'Unione
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Procedura di salvaguardia dell'Unione
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Articolo 11 Procedura per l'introduzione e il riscalaggio delle etichette
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Procedura per l'introduzione e il riscalaggio delle etichette
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Articolo 12 Banca dati dei prodotti
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Banca dati dei prodotti
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Articolo 13 Norme armonizzate
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Norme armonizzate
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Articolo 14 Forum consultivo
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Forum consultivo
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Articolo 15 Piano di lavoro
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Articolo 15 Piano di lavoro La Commissione, previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 14, stabilisce un piano di lavoro a lungo termine, che è reso pubblico. Il piano di lavoro fissa un elenco indicativo dei gruppi di prodotti considerati prioritari per l'adozione degli atti delegati. Il piano di lavoro fissa altresì i programmi di revisione e riscalaggio delle etichette per i gruppi di prodotti in conformità dell'articolo 11, paragrafi 4 e 5, fatta eccezione per il riscalaggio delle etichette in vigore al 1o agosto 2017, il cui riscalaggio è disciplinato dall'articolo 11 del presente regolamento. La Commissione aggiorna periodicamente il piano di lavoro previa consultazione del forum consultivo. Il piano di lavoro può essere combinato con il piano di lavoro di cui all'articolo 16 della direttiva 2009/125/CE ed è sottoposto a revisione ogni tre anni. La Commissione informa annualmente il Parlamento europeo e il Consiglio circa i progressi compiuti nell'attuazione del piano di lavoro.
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Articolo 16 Atti delegati
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Atti delegati
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Articolo 17 Esercizio della delega
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Esercizio della delega
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Articolo 18 Procedura di comitato
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Procedura di comitato
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Articolo 19 Valutazione e relazioni
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Articolo 19 Valutazione e relazioni Entro il 2 agosto 2025, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione valuta l'efficacia del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso nel permettere ai clienti di scegliere prodotti più efficienti, tenendo conto dell'impatto sulle imprese, del consumo di energia, delle emissioni di gas a effetto serra, delle attività di vigilanza del mercato e dei costi di creazione e manutenzione della banca dati.
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Articolo 20 Abrogazione e disposizioni transitorie
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Abrogazione e disposizioni transitorie
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Articolo 21 Entrata in vigore e applicazione
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Articolo 21 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2017. In deroga al secondo comma, l'articolo 4 relativo agli obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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ALLEGATO I
|
ALLEGATO I
INFORMAZIONI DA INSERIRE NELLA BANCA DATI DEI PRODOTTI E CRITERI FUNZIONALI PER LA PARTE PUBBLICA DELLA BANCA DATI
1. Informazioni che devono essere inserite dal fornitore nella parte pubblica della banca dati:
a)
nome o marchio, indirizzo, informazioni di contatto e altra identificazione giuridica del fornitore;
b)
identificativo del modello;
c)
etichetta in formato elettronico;
d)
classe o classi di efficienza energetica e altri parametri che figurano sull'etichetta;
e)
parametri della scheda informativa del prodotto in formato elettronico.
2. Informazioni che devono essere inserite dalla Commissione nel portale online:
a)
informazioni di contatto delle autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro;
b)
piano di lavoro a norma dell'articolo 15;
c)
verbali del forum consultivo;
d)
un inventario degli atti delegati e di esecuzione, dei metodi provvisori di misurazione e calcolo e delle norme armonizzate applicabili.
3. Informazioni che devono essere inserite dal fornitore nella parte relativa alla conformità della banca dati:
a)
identificativo del modello di tutti i modelli equivalenti già immessi sul mercato;
b)
la documentazione tecnica di cui all'articolo 12, paragrafo 5.
La Commissione fornisce un link al sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS), che contiene i risultati dei controlli di conformità eseguiti dagli Stati membri e le misure provvisorie adottate.
4. Criteri funzionali per la parte pubblica della banca dati dei prodotti:
a)
ciascun modello di prodotto è consultabile sotto forma di registrazione individuale;
b)
ne risulta un singolo fascicolo, che può essere visualizzato, scaricato e stampato, contenente l'etichetta energetica di ciascun modello, nonché le versioni linguistiche della scheda informativa del prodotto completa, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione;
c)
le informazioni sono presentate in un formato leggibile mediante dispositivi informatici, consultabile e differenziabile, e rispettano le norme aperte per l'uso da parte di terzi, a titolo gratuito;
d)
è istituito e mantenuto un ufficio di assistenza o punto di contatto per il fornitore, cui è fatto chiaro riferimento sul portale.
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|
ALLEGATO II
|
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
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Direttiva 2010/30/UE
|
Il presente regolamento
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Articolo 1, paragrafo 1
|
Articolo 1, paragrafo 1
|
|
Articolo 1, paragrafo 2
|
—
|
|
Articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b)
|
Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b)
|
|
Articolo 1, paragrafo 3, lettera c)
|
—
|
|
Articolo 2
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Articolo 2
|
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Articolo 2, lettera a)
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Articolo 2, punto 1)
|
|
Articolo 2, lettera b)
|
Articolo 2, punto 22)
|
|
Articolo 2, lettera c)
|
—
|
|
Articolo 2, lettera d)
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—
|
|
Articolo 2, lettera e)
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—
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|
Articolo 2, lettera f)
|
—
|
|
Articolo 2, lettera g)
|
Articolo 2, punto 13)
|
|
Articolo 2, lettera h)
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Articolo 2, punto 14)
|
|
Articolo 2, lettera i)
|
Articolo 2, punto 8)
|
|
Articolo 2, lettera j)
|
Articolo 2, punto 9)
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|
Articolo 2, lettera k)
|
—
|
|
Articolo 3
|
Articolo 7
|
|
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)
|
Articolo 7, paragrafo 3
|
|
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)
|
Articolo 6, lettera c)
|
|
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)
|
Articolo 7, paragrafo 3
|
|
Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)
|
Articolo 8, paragrafo 2
|
|
Articolo 3, paragrafo 2
|
Articolo 6, lettera b), e articolo 9
|
|
Articolo 3, paragrafo 3
|
Articolo 8, paragrafo 1
|
|
Articolo 3, paragrafo 4
|
—
|
|
Articolo 4, lettera a)
|
Articolo 5
|
|
Articolo 4, lettera b)
|
—
|
|
Articolo 4, lettera c)
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Articolo 6, lettera a)
|
|
Articolo 4, lettera d)
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Articolo 6, lettera a)
|
|
Articolo 5
|
Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 6
|
|
Articolo 5, lettera a)
|
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)
|
|
Articolo 5, lettera b), punti i), ii), iii) e iv)
|
Articolo 4, paragrafo 6, e allegato I
|
|
Articolo 5, lettera c)
|
Articolo 4, paragrafo 6
|
|
Articolo 5, lettera d)
|
Articolo 3, paragrafo 1
|
|
Articolo 5, lettera d), secondo comma
|
Articolo 3, paragrafo 1
|
|
Articolo 5, lettera e)
|
Articolo 3, paragrafo 1
|
|
Articolo 5, lettera f)
|
—
|
|
Articolo 5, lettera g)
|
Articolo 3, paragrafo 1
|
|
Articolo 5, lettera h)
|
—
|
|
Articolo 6
|
Articolo 5, paragrafo 1, e articolo 6
|
|
Articolo 6, lettera a)
|
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)
|
|
Articolo 6, lettera b)
|
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)
|
|
Articolo 7
|
Articolo 16, paragrafo 3, lettere e) e g)
|
|
Articolo 8, paragrafo 1
|
Articolo 7, paragrafo 1
|
|
Articolo 8, paragrafo 2
|
—
|
|
Articolo 9, paragrafo 3
|
Articolo 7, paragrafo 2
|
|
Articolo 9, paragrafo 4
|
—
|
|
Articolo 10, paragrafo 1
|
Articolo 16
|
|
Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma
|
Articolo 16, paragrafo 2
|
|
Articolo 10, paragrafo 1, terzo comma
|
—
|
|
Articolo 10, paragrafo 1, quarto comma
|
Articolo 16, paragrafo 3, lettera c)
|
|
Articolo 10, paragrafo 2, lettera a)
|
Articolo 16, paragrafo 2, lettera a)
|
|
Articolo 10, paragrafo 2, lettera b)
|
Articolo 16, paragrafo 2, lettera b)
|
|
Articolo 10, paragrafo 2, lettera c)
|
—
|
|
Articolo 10, paragrafo 3, lettera a)
|
—
|
|
Articolo 10, paragrafo 3, lettera b)
|
—
|
|
Articolo 10, paragrafo 3, lettera c)
|
Articolo 14
|
|
Articolo 10, paragrafo 3, lettera d)
|
—
|
|
Articolo 10, paragrafo 4, lettera a)
|
Articolo 16, paragrafo 3, lettera a)
|
|
Articolo 10, paragrafo 4, lettera b)
|
Articolo 16, paragrafo 3, lettera k)
|
|
Articolo 10, paragrafo 4, lettera c)
|
Articolo 16, paragrafo 3, lettera h)
|
|
Articolo 10, paragrafo 4, lettera d)
|
Articolo 16, paragrafo 3, lettera b)
|
|
Articolo 10, paragrafo 4, lettera d), secondo comma
|
—
|
|
Articolo 10, paragrafo 4, lettera d), terzo comma
|
Articolo 16, paragrafo 3, lettera b)
|
|
Articolo 10, paragrafo 4, lettera d), quarto comma
|
Articolo 11, paragrafo 3
|
|
Articolo 10, paragrafo 4, lettera d), quinto comma
|
Articolo 11
|
|
Articolo 10, paragrafo 4, lettera e)
|
Articolo 16, paragrafo 3, lettera e)
|
|
Articolo 10, paragrafo 4, lettera f)
|
Articolo 16, paragrafo 3, lettera h)
|
|
Articolo 10, paragrafo 4, lettera g)
|
Articolo 16, paragrafo 3, lettera j)
|
|
Articolo 10, paragrafo 4, lettera h)
|
Articolo 11, paragrafo 3
|
|
Articolo 10, paragrafo 4, lettera i)
|
Articolo 16, paragrafo 3, lettera i)
|
|
Articolo 10, paragrafo 4, lettera j)
|
Articolo 16, paragrafo 3, lettera o)
|
|
Articolo 11, paragrafo 1
|
Articolo 17, paragrafo 2
|
|
Articolo 11, paragrafo 2
|
Articolo 17, paragrafo 5
|
|
Articolo 11, paragrafo 3
|
Articolo 17, paragrafo 1
|
|
Articolo 12, paragrafo 1
|
Articolo 17, paragrafo 3
|
|
Articolo 12, paragrafo 2
|
—
|
|
Articolo 12, paragrafo 3
|
Articolo 17, paragrafo 3
|
|
Articolo 13
|
Articolo 17, paragrafo 6
|
|
Articolo 14
|
Articolo 19
|
|
Articolo 15
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Articolo 7, paragrafo 4
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Articolo 16
|
—
|
|
Articolo 17
|
Articolo 20
|
|
Articolo 18
|
Articolo 21
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|
Articolo 19
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Articolo 21
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Allegato I
|
—
|
|
—
|
Allegato I
|
|
Allegato II
|
Allegato II
|
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|