+REGOLAMENTO (UE) 2021/101 DEL CONSIGLIO del 25 gennaio 2021 che istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania e che abroga il regolamento (UE) n. 1369/2013
---+Preamble: 1
---+CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
------+Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
---------+Articolo 1 1
---------+Articolo 1 2
------+Articolo 2 Definizioni
---------+Articolo 2 1)
---------+Articolo 2 2)
------+Articolo 3 Obiettivi del programma
---------+Articolo 3 1
---------+Articolo 3 2
---------+Articolo 3 3
------+Articolo 4 Bilancio del programma
---------+Articolo 4 1
---------+Articolo 4 2
---------+Articolo 4 3
------+Articolo 5 Diffusione delle conoscenze
---------+Articolo 5 1
---------+Articolo 5 2
---------+Articolo 5 3
------+Articolo 6 Metodi di esecuzione e forme di finanziamento dell’Unione
---------+Articolo 6 1
---------+Articolo 6 2
---+CAPO II AMMISSIBILITÀ
------+Articolo 7 Attività ammissibili
------+Articolo 8 Tassi di cofinanziamento
---+CAPO III PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E CONTROLLO
------+Articolo 9 Programma di lavoro
---------+Articolo 9 1
---------+Articolo 9 2
---------+Articolo 9 3
------+Articolo 10 Relazioni e sorveglianza
---------+Articolo 10 1
---------+Articolo 10 2
---------+Articolo 10 3
------+Articolo 11 Valutazione
---------+Articolo 11 1
---------+Articolo 11 2
---------+Articolo 11 3
---------+Articolo 11 4
------+Articolo 12 Audit
------+Articolo 13 Comitato
---------+Articolo 13 1
---------+Articolo 13 2
---+CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
------+Articolo 14 Informazione, comunicazione e pubblicità
---------+Articolo 14 1
---------+Articolo 14 2
---------+Articolo 14 3
------+Articolo 15 Abrogazione
------+Articolo 16 Disposizioni transitorie
---------+Articolo 16 1
---------+Articolo 16 2
---------+Articolo 16 3
------+Articolo 17 Entrata in vigore
---+ALLEGATO I
------+1. L’obiettivo generale del programma è assistere la Lituania nell’attuare la disattivazione della …
------+2. Nel periodo di finanziamento che avrà inizio nel 2021, il programma sosterrà le attività …
------+3. Il piano di disattivazione della centrale nucleare di Ignalina ha stabilito lo schema di …
------+4. Nel periodo di finanziamento compreso tra il 1 o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 le …
------+5. Di conseguenza, fatto salvo l’articolo 8, nell’elaborazione del programma di lavoro pluriennale …
------+6. Le conoscenze, l’esperienza e gli insegnamenti acquisiti nell’ambito del programma per quanto …
------+7. Lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi in un deposito geologico di …
---+ALLEGATO II
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English -
European Union -
Energy -
Environment -
REGOLAMENTO (UE) 2021/101 DEL CONSIGLIO del 25 gennaio 2021 che istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania e che abroga il regolamento (UE) n. 1369/2013
REGOLAMENTO (UE) 2021/101 DEL CONSIGLIO
del 25 gennaio 2021
che istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania e che abroga il regolamento (UE) n. 1369/2013
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Preamble: 1
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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 56, e l’articolo 3 del protocollo n. 4 allegato a detto atto,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1)
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Conformemente al protocollo n. 4 sulla centrale nucleare di Ignalina in Lituania (1) («protocollo n. 4») allegato all’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (2) («atto di adesione»), la Lituania si è impegnata a chiudere le unità 1 e 2 della centrale nucleare di Ignalina, rispettivamente entro il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2009, e a disattivare successivamente dette unità.
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(2)
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In linea con gli obblighi dell’atto di adesione e con il sostegno degli aiuti dell’Unione, la Lituania ha chiuso le due unità entro le rispettive scadenze e ha compiuto progressi significativi verso la loro disattivazione. Occorrono ulteriori sforzi per continuare ad abbassare il livello di rischio radiologico. Sulla base delle stime disponibili, saranno necessarie a tale scopo risorse finanziarie supplementari dopo il 2020.
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(3)
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È opportuno che le attività contemplate dal presente regolamento siano conformi al diritto dell’Unione e al diritto nazionale. La disattivazione della centrale nucleare di Ignalina dovrebbe essere effettuata conformemente alla legislazione dell’Unione in materia di sicurezza nucleare, segnatamente la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio (3), e in materia di gestione dei rifiuti, segnatamente la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio (4). A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2011/70/Euratom, la responsabilità ultima per la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi generati spetta agli Stati membri.
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(4)
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La chiusura prematura e la successiva disattivazione della centrale nucleare di Ignalina, che comprende due reattori del tipo RBMK da 1 500 MW risalenti ai tempi dell’Unione Sovietica, è stata un’operazione senza precedenti e ha rappresentato per la Lituania un onere finanziario eccezionale non commisurato alle dimensioni e alla forza economica del paese. Il protocollo n. 4 stabilisce che l’assistenza finanziaria dell’Unione a sostegno degli sforzi della Lituania volti a disattivare e ad affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione della centrale nucleare di Ignalina deve proseguire senza soluzione di continuità oltre il 2006 ed essere prorogata per il periodo delle successive prospettive finanziarie.
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(5)
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Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l’intera durata del programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania («programma»), che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (5).
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(6)
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È opportuno istituire il programma per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 (6).
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(7)
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Al programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili e all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.
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(8)
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In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (9), (Euratom, CE) n. 2185/96 (10) e (UE) 2017/1939 (11) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione.
La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.
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(9)
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Il presente regolamento non pregiudica l’esito di eventuali procedure in materia di aiuti di Stato che potranno essere avviate in futuro conformemente agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
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(10)
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Il finanziamento a norma del presente regolamento dovrebbe concentrarsi sulle attività intese ad attuare gli obiettivi di sicurezza della disattivazione.
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(11)
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Il programma dovrebbe inoltre riguardare la creazione di conoscenze e la condivisione delle esperienze. Le conoscenze e l’esperienza acquisite e gli insegnamenti tratti nell’ambito del programma per quanto riguarda il processo di disattivazione nucleare dovrebbero essere diffusi nell’Unione, in coordinamento e in sinergia con gli altri programmi dell’Unione pertinenti per le attività di disattivazione in Bulgaria e Slovacchia e gli impianti nucleari della Commissione presso i siti del Centro comune di ricerca (Joint Research Centre — JRC), poiché tali misure assicurano il massimo valore aggiunto dell’UE e contribuiscono alla sicurezza dei lavoratori e della popolazione nonché alla protezione dell’ambiente. La portata, la procedura e gli aspetti economici della cooperazione dovrebbero essere specificati nel programma di lavoro pluriennale e potrebbero anche essere oggetto di accordi tra gli Stati membri e/o con la Commissione.
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(12)
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Il JRC dovrebbe facilitare la diffusione delle conoscenze tra i diversi portatori di interessi dell’Unione in modo coordinato, ad esempio effettuando analisi di mercato, esami e valutazioni delle esigenze di conoscenza nell’Unione, individuando possibili vie di cooperazione, i soggetti interessati e gli ambiti in cui le conoscenze create nell’attuazione del programma apporterebbero il massimo valore aggiunto, e sviluppando formati per la condivisione delle conoscenze. La diffusione delle conoscenze create dovrebbe essere finanziata dal JRC. Qualsiasi Stato membro dovrebbe poter avviare lo sviluppo di legami e scambi per la diffusione delle conoscenze.
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(13)
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La disattivazione della centrale nucleare di Ignalina dovrebbe essere effettuata con il ricorso alle migliori competenze tecniche disponibili e nel rispetto della natura e delle specifiche tecnologiche degli impianti da disattivare, al fine di garantire la sicurezza e la massima efficienza possibile, tenendo così conto delle migliori pratiche internazionali.
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(14)
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La Lituania e la Commissione dovrebbero assicurare una sorveglianza e un controllo efficaci dell’evoluzione del processo di disattivazione al fine di garantire il massimo valore aggiunto dell’UE ai finanziamenti assegnati in base al presente regolamento, anche se la responsabilità ultima per la disattivazione spetta alla Lituania. Ciò include la misurazione efficace dei progressi e delle prestazioni e l’adozione di misure correttive, ove necessario. A tal fine, dovrebbe essere istituito un comitato con funzioni di sorveglianza e informazione copresieduto da un rappresentante della Commissione e della Lituania.
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(15)
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In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio», del 13 aprile 2016 (13), è opportuno che il programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per raccogliere elementi di prova degli effetti del programma sul terreno.
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(16)
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Dovrebbe essere possibile rivedere l’importo degli stanziamenti assegnati al programma nonché il periodo di programmazione in base ai risultati della relazione di valutazione intermedia.
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(17)
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Le attività cofinanziate a norma del presente regolamento dovrebbero essere determinate entro i confini definiti dal piano di disattivazione presentato dalla Lituania a norma del regolamento (UE) n. 1369/2013 del Consiglio (14). Tale piano definisce la portata del programma, lo stadio finale e la data di completamento della disattivazione e riporta anche le attività di disattivazione, nonché il calendario, i costi e il fabbisogno di risorse umane in relazione a tali attività. Se del caso, la Lituania dovrebbe presentare versioni aggiornate del piano di disattivazione alla Commissione affinché ne tenga conto nell’elaborazione dei programmi di lavoro.
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(18)
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Le attività nell’ambito del programma dovrebbero essere attuate con uno sforzo finanziario congiunto dell’Unione e della Lituania. Una soglia massima di cofinanziamento dell’Unione dovrebbe essere fissata in linea con la pratica di cofinanziamento stabilita nell’ambito dei precedenti programmi. Ai fini della comparabilità dei programmi dell’Unione e visto il miglioramento dell’economia lituana, dall’inizio del programma fino al completamento dell’attuazione delle attività finanziate nel quadro del presente regolamento, il tasso di cofinanziamento dell’Unione dovrebbe essere pari all’86 % dei costi ammissibili. La rimanente quota di finanziamento dovrebbe essere a carico della Lituania e di fonti diverse dal bilancio dell’Unione, quali istituzioni finanziarie internazionali e altri donatori.
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(19)
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È opportuno pertanto abrogare il regolamento (UE) n. 1369/2013.
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(20)
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Sono state prese in debita considerazione la relazione speciale n. 22/2016 della Corte dei conti dal titolo «I programmi UE di assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania, Bulgaria e Slovacchia: nonostante i progressi compiuti dal 2011, sfide cruciali si profilano all’orizzonte», le raccomandazioni ivi contenute e la risposta della Commissione.
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(21)
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Si è preso atto della risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania (programma Ignalina) e che abroga il regolamento (UE) n. 1369/2013.
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(22)
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Il programma rientra nell’ambito di applicazione del programma nazionale lituano per l’attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, istituito a norma della direttiva 2011/70/Euratom.
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(23)
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È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).
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(24)
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Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE riguardano anche il nuovo regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.
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(25)
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I metodi di esecuzione e le forme di finanziamento dell’Unione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle attività nonché di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario,
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
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CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
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CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
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CAPO II AMMISSIBILITÀ
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CAPO II AMMISSIBILITÀ
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CAPO III PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E CONTROLLO
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CAPO III PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E CONTROLLO
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CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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ALLEGATO I
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ALLEGATO I
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ALLEGATO II
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ALLEGATO II
Indicatori per rendere conto dei progressi del Programma nel conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3
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1)
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Gestione dei rifiuti radioattivi:
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quantità e tipo di rifiuti stoccati o smaltiti in condizioni di sicurezza, con obiettivi annuali per tipo, conseguendo i target intermedi del programma.
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2)
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Smantellamento e decontaminazione:
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—
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quantità e tipo di materiali rimossi, con obiettivi annuali per tipo, conseguendo i target intermedi del programma.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
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2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
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