+Regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri
---+Preamble: 1
---+Articolo 1
---+Articolo 2
------+Article 2 —
------+Article 2 —
------+Article 2 —
------+Article 2 —
------+Article 2 —
------+Article 2 —
------+Article 2 —
------+Article 2 —
------+Article 2 —
---+Articolo 3
---+Articolo 4
---+Articolo 5
------+Article 5 —
------+Article 5 —
------+Article 5 —
---+Articolo 6
------+Article 6 —
------+Article 6 —
------+Article 6 —
------+Article 6 —
---+Articolo 7
---+Articolo 8
---+Articolo 9
---+Articolo 10
---+Articolo 11
English - European Union - Energy - Environment -

Regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri

Regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri

(1) GU n. C 347 del 31. 12. 1992, pag. 17.

(2) GU n. C 150 del 31. 5. 1993.

(3) GU n. C 19 del 25. 1. 1993, pag. 13.

(4) GU n. 11 del 20. 2. 1959, pag. 221/59.

(5) GU n. L 246 del 17. 9. 1980, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 84/467/Euratom (GU n. L 265 del 5. 10. 1984, pag. 4).

(6) GU n. L 35 del 12. 2. 1992, pag. 24.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Preamble: 1

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 1493/93 DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 1993 sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32,

vista la proposta della Commissione (1), elaborata previo parere di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il 2 febbraio 1959 il Consiglio ha adottato direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (4), modificate in particolare dalla direttiva 80/836/Euratom (5);

considerando che, a norma dell'articolo 3 della direttiva 80/836/Euratom, gli Stati membri sono tenuti a rendere obbligatoria la denuncia di attività che comportano un rischio derivante da radiazioni ionizzanti; che, nei casi determinati da ciascuno Stato membro, queste attività sono soggette ad autorizzazione preventiva alla luce del possibile pericolo e di altre considerazioni pertinenti;

considerando che, di conseguenza, gli Stati membri hanno istituito, all'interno dei propri territori, sistemi destinati a soddisfare i requisiti dell'articolo 3 della direttiva 80/836/Euratom; che pertanto, attraverso controlli interni che gli Stati membri pongono in atto sulla base di norme nazionali compatibili con le attuali disposizioni comunitarie e con qualsiasi altra pertinente disposizione internazionale, gli stessi Stati membri continuano a garantire un livello equivalente di protezione all'interno del loro territorio;

considerando che le spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e quelle verso la Comunità e fuori di essa sono soggette alle disposizioni specifiche fissate dalla direttiva 92/3/Euratom (6); che gli Stati membri devono applicare al più tardi il 1o gennaio 1994 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva 92/3/Euratom; che a ciascuno Stato membro spetta garantire, l'adeguata gestione dei propri residui radioattivi;

considerando che l'abolizione dal 1o gennaio 1993 dei controlli alle frontiere nell'ambito della Comunità ha privato le autorità competenti delle informazioni precedentemente fornite da questi controlli sui trasporti di sostanze radioattive; che dette autorità competenti necessitano di un livello di informazione pari al precedente per continuare ad applicare i controlli ai fini della radioprotezione; che un sistema comunitario di dichiarazioni e scambi di informazioni renderebbe più agevole mantenere il controllo della radioprotezione; che un sistema di dichiarazioni preventive è necessario per le spedizioni di sorgenti sigillate e di residui radioattivi;

considerando che le materie fissili speciali di cui all'articolo 197 del trattato CEEA sono soggette alle disposizioni del titolo secondo, capo VII, Controllo di sicurezza, del trattato; che per il trasporto di tali materie vigono gli obblighi risultanti, per gli Stati membri e la Commissione, dalla convenzione internazionale sulla protezione fisica delle materie nucleari (AIEA 1980);

considerando che il presente regolamento lascia impregiudicati l'obbligo di fornire informazioni e i controlli prescritti per motivi diversi dalla radioprotezione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Articolo 2

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- spedizione: le operazioni di trasporto di sostanze radioattive dal luogo di origine al luogo di destinazione, inclusi il caricamento e lo scaricamento;

- detentore di sostanze radioattive: qualsiasi persona fisica o giuridica che, prima di effettuare la spedizione, abbia la responsabilità giuridica, in virtù della legislazione nazionale, di tali materiali e intenda effettuare una spedizione verso un destinatario;

- destinatario di sostanze radioattive: la persona fisica o giuridica a cui le sostanze siano trasferite;

- sorgente sigillata: ha lo stesso significato che nella direttiva 80/836/Euratom;

- altre sorgenti pertinenti: le sostanze radioattive che non siano una sorgente sigillata destinate all'uso diretto o indiretto della radiazione ionizzante da esse emesso per applicazioni mediche, veterinarie, industriali, commerciali, di ricerca o agricole;

- residuo radioattivo: ha lo stesso significato che nella direttiva 92/3/Euratom;

- materie nucleari: le materie fissili speciali, le materie grezze e i minerali di cui all'articolo 197 del trattato CEEA;

- autorità competenti: qualsiasi autorità responsabile nello Stato membro dell'applicazione e della gestione del presente regolamento o qualunque altra autorità designata dallo Stato membro;

- attività: ha lo stesso significato che nella direttiva 80/836/Euratom.

Articolo 3

Articolo 3

I controlli delle spedizioni di sorgenti sigillate, di altre sorgenti pertinenti e di residui radioattivi, tra Stati membri, ai sensi della legislazione comunitaria o nazionale, dal punto di vista della radioprotezione, sono effettuati come parte delle procedure di controllo applicate in maniera non discriminatoria in tutto il territorio dello Stato membro.

Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6

Articolo 6

Un detentore di sorgenti sigillate, altre sorgenti pertinenti e residui radioattivi, che abbia spedito o fatto spedire dette sorgenti o detti residui, deve fornire, entro ventuno giorni dalla fine di ciascun trimestre, alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione i seguenti dati riguardanti le consegne effettuate durante il trimestre:

- il nome e l'indirizzo dei destinatari;

- l'attività totale per radionuclide consegnato a ciascun destinatario e il numero delle consegne effettuate;

- la quantità singola più elevata di ciascun radionuclide consegnato a ciascun destinatario;

- il tipo di sostanza: sorgente sigillata, altra sorgente pertinente o residui radioattivi.

La prima di tali comunicazioni copre il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1993.

Articolo 7

Articolo 7

Le autorità competenti degli Stati membri collaborano per assicurare l'applicazione e l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 8

Articolo 8

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione non oltre il 1o luglio 1993 il nome e l'indirizzo della/e autorità competente/i di cui all'articolo 2, nonché tutte le informazioni necessarie per mettersi rapidamente in contatto con dette autorità.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le eventuali modifiche di tali dati.

La Commissione comunica l'informazione in questione nonché le relative modifiche a tutte le autorità competenti della Comunità e la pubblica, così come le relative modifiche, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 9

Articolo 9

Il presente regolamento lascia impregiudicate le vigenti disposizioni nazionali e gli accordi internazionali esistenti riguardanti il trasporto, compreso il transito, di materiali radioattivi.

Articolo 10

Articolo 10

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi e i diritti risultanti dalla direttiva 92/3/Euratom.

Articolo 11

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito