+Regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio, del 2 dicembre 1999, che definisce i progetti di investimento che devono essere comunicati alla Commissione in base all'articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica
---+Preamble: 1
---+Articolo 1
------+Articolo 1 1
------+Articolo 1 2
------+Articolo 1 3
------+Articolo 1 4
---+Articolo 2
---+Articolo 3
---+Articolo 4
---+Articolo 5
---+ALLEGATO TABELLA
English - European Union - Energy -

Regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio, del 2 dicembre 1999, che definisce i progetti di investimento che devono essere comunicati alla Commissione in base all'articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

Regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio, del 2 dicembre 1999, che definisce i progetti di investimento che devono essere comunicati alla Commissione in base all'articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. TUOMIOJA

(1) Regolamento n. 4 che definisce i progetti di investimento che devono essere comunicati alla Commissione in base all'articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (GU 17 del 6.10.1958, pag. 417/58).

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Preamble: 1

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 2587/1999 DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 1999

che definisce i progetti di investimento che devono essere comunicati alla Commissione in base all'articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

viste le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 41, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) per raggiungere gli obiettivi previsti dal trattato, la Commissione deve ricevere comunicazione dei progetti di investimento concernenti i nuovi impianti come pure le sostituzioni o le trasformazioni concernenti i settori industriali enumerati nell'allegato II del trattato, quando tali progetti abbiano una certa importanza e possano influire direttamente sulla produzione o sulla produttività, pur rispettando la sicurezza nucleare;

(2) spetta alla Commissione pubblicare periodicamente, a norma dell'articolo 40 del trattato, programmi a carattere indicativo, facilitare uno sviluppo coordinato di questi investimenti e rendere noto il suo punto di vista al riguardo;

(3) gli investimenti effettuati in tutto il ciclo del combustibile, comprese la gestione dei residui e la disattivazione, sono essenziali per un funzionamento corretto e responsabile dell'industria nucleare,

(4) i valori limite di cui al regolamento n. 4(1) dovrebbero essere aggiornati e sostituiti da nuovi valori limite;

(5) il regolamento n. 4 dovrebbe essere abrogato e sostituito dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Articolo 2

Articolo 2

Per il calcolo dei costi di cui all'articolo 1, si deve tener conto di ogni spesa derivante direttamente dall'esecuzione dei progetti di investimento, a prescindere dal momento in cui tali spese sono effettuate.

Articolo 3

Articolo 3

I progetti comunicati a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento devono comprendere le indicazioni, e soltanto quelle, necessarie alla discussione prevista all'articolo 43 del trattato, in particolare tutte le informazioni relative:

a) al tipo di prodotti o attività e alla capacità di produzione o di immagazzinamento,

b) all'importo totale delle spese direttamente attribuibili al progetto considerato,

c) alla durata probabile dell'esecuzione del progetto,

d) alle prospettive di approvvigionamento e di funzionamento degli impianti.

Articolo 4

Articolo 4

Il regolamento n. 4 del Consiglio della Comunità europea dell'energia atomica del 15 settembre 1958 è abrogato.

Articolo 5

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica tre mesi dopo la sua entrata in vigore.

ALLEGATO TABELLA

ALLEGATO

TABELLA

>SPAZIO PER TABELLA>

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito