+REGOLAMENTO (Euratom) 2021/100 DEL CONSIGLIO del 25 gennaio 2021 che istituisce un programma di finanziamento specificoper la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi,e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1368/2013
---+Preamble: 1
---+Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
------+Articolo 1 1
------+Articolo 1 2
---+Articolo 2 Definizioni
------+Articolo 2 1)
------+Articolo 2 2)
------+Articolo 2 3)
------+Articolo 2 4)
------+Articolo 2 5)
---+Articolo 3 Obiettivi del programma
------+Articolo 3 1
------+Articolo 3 2
------+Articolo 3 3
------+Articolo 3 4
---+Articolo 4 Bilancio del programma
------+Articolo 4 1
------+Articolo 4 2
------+Articolo 4 3
------+Articolo 4 4
------+Articolo 4 5
---+Articolo 5 Diffusione delle conoscenze
------+Articolo 5 1
------+Articolo 5 2
------+Articolo 5 3
---+Articolo 6 Metodi di attuazione e forme di finanziamento dell’Unione
------+Articolo 6 1
------+Articolo 6 2
---+Articolo 7 Attività ammissibili
---+Articolo 8 Tassi di cofinanziamento
---+Articolo 9 Programmi di lavoro
------+Articolo 9 1
------+Articolo 9 2
------+Articolo 9 3
------+Articolo 9 4
---+Articolo 10 Rendicontazione e sorveglianza
------+Articolo 10 1
------+Articolo 10 2
------+Articolo 10 3
---+Articolo 11 Valutazione
------+Articolo 11 1
------+Articolo 11 2
------+Articolo 11 3
------+Articolo 11 4
---+Articolo 12 Audit
---+Articolo 13 Comitato
------+Articolo 13 1
------+Articolo 13 2
---+Articolo 14 Informazione, comunicazione e pubblicità
------+Articolo 14 1
------+Articolo 14 2
------+Articolo 14 3
---+Articolo 15 Abrogazione
---+Articolo 16 Disposizioni transitorie
------+Articolo 16 1
------+Articolo 16 2
------+Articolo 16 3
---+Articolo 17 Entrata in vigore
---+ALLEGATO I
------+1. L’obiettivo generale del programma Kozloduy è assistere la Bulgaria nel gestire le sfide …
------+2. L’obiettivo generale del programma Kozloduy è integrato dall’obiettivo di migliorare il valore …
------+3. Lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi in un deposito geologico di …
---+ALLEGATO II
------+1. L’obiettivo generale del programma Bohunice è assistere la Slovacchia nel gestire le sfide …
------+2. L’obiettivo generale del programma Bohunice è integrato dall’obiettivo di migliorare il valore …
------+3. Lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi in un deposito geologico di …
---+ALLEGATO III
------+1. L’obiettivo generale del programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC consiste …
------+2. L’obiettivo generale del programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC è …
------+3. Lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi in un deposito geologico di …
---+ALLEGATO IV
English - European Union - Energy - Environment -

REGOLAMENTO (Euratom) 2021/100 DEL CONSIGLIO del 25 gennaio 2021 che istituisce un programma di finanziamento specificoper la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi,e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1368/2013

REGOLAMENTO (Euratom) 2021/100 DEL CONSIGLIO

del 25 gennaio 2021

che istituisce un programma di finanziamento specificoper la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi,e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1368/2013

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Preamble: 1

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 203,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla dichiarazione di Roma dei leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea del 25 marzo 2017, il bilancio dell’Unione dovrebbe consentire la realizzazione di un’Europa sicura. I programmi di disattivazione nucleare hanno già contribuito in questo senso e possono continuare a farlo. Dopo la chiusura di un impianto nucleare, il principale impatto positivo da conseguire è la progressiva riduzione del rischio radiologico per i lavoratori, la popolazione e l’ambiente negli Stati membri interessati, ma anche nell’Unione nel suo complesso.

(2)

Un programma finanziario mirato può apportare un ulteriore valore aggiunto dell’UE diventando un punto di riferimento all’interno dell’Unione per la gestione sicura delle questioni tecnologiche nella disattivazione delle centrali nucleari e per la diffusione delle relative conoscenze. L’assistenza finanziaria nell’ambito di tale programma finanziario dovrebbe essere fornita sulla base di una valutazione ex ante che individui le esigenze specifiche e dimostri il valore aggiunto dell’UE, con l’obiettivo di sostenere la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione sicura dei rifiuti radioattivi.

(3)

È opportuno che le attività contemplate dal presente regolamento siano conformi al diritto dell’Unione e al diritto nazionale. L’assistenza finanziaria nell’ambito del presente regolamento dovrebbe mantenere un carattere eccezionale, fatti salvi i principi e gli obiettivi derivanti dal diritto dell’Unione relativo alla sicurezza nucleare, segnatamente la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio (2), e alla gestione dei rifiuti, segnatamente la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio (3). A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2011/70/Euratom, la responsabilità ultima per la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi generati spetta agli Stati membri.

(4)

Conformemente al protocollo relativo alle condizioni e modalità d’ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (4) allegato al trattato relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (5) («trattato di adesione»), la Bulgaria si è impegnata a chiudere le unità 1 e 2 e le unità 3 e 4 della centrale nucleare di Kozloduy entro, rispettivamente, il 31 dicembre 2002 e il 31 dicembre 2006 e a disattivare successivamente dette unità. La disattivazione ha comportato un notevole onere finanziario in termini di costi diretti e indiretti per la Bulgaria. In linea con i suoi obblighi, la Bulgaria ha spento tutte le unità interessate entro i rispettivi termini.

(5)

Conformemente al protocollo n. 9 relativo all’unità 1 e all’unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia allegato all’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell’Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (6) («atto di adesione»), la Slovacchia si è impegnata a chiudere le unità 1 e 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 entro, rispettivamente, il 31 dicembre 2006 e il 31 dicembre 2008 e a disattivare successivamente dette unità. La disattivazione ha comportato un notevole onere finanziario in termini di costi diretti e indiretti per la Slovacchia. In linea con i suoi obblighi, la Slovacchia ha spento tutte le unità interessate entro i rispettivi termini.

(6)

In linea con gli obblighi loro incombenti, rispettivamente, ai sensi del trattato di adesione e dell’atto di adesione e con il sostegno dell’Unione, la Bulgaria e la Slovacchia hanno compiuto progressi significativi verso la disattivazione delle centrali nucleari di Kozloduy e di Bohunice V1. Lavori ulteriori sono necessari per completare la disattivazione in condizioni di sicurezza. Sulla base degli attuali piani di disattivazione, il completamento dei lavori di disattivazione è previsto entro la fine del 2030 per la centrale nucleare di Kozloduy ed entro il 2025 per la centrale nucleare di Bohunice V1.

(7)

Il Centro comune di ricerca (Joint Research Centre — JRC) della Commissione europea è stato istituito dall’articolo 8 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica («trattato Euratom»). In applicazione di detto articolo, nel periodo 1960-62 sono stati firmati accordi relativi ai siti tra la Comunità, la Germania, il Belgio, l’Italia e i Paesi Bassi. Nei casi dell’Italia e dei Paesi Bassi, le installazioni nucleari nazionali sono state trasferite alla Comunità. Nei quattro siti è stata installata un’infrastruttura orientata alla ricerca nucleare, comprendente nuovi impianti. Alcuni di questi impianti sono tuttora in uso, mentre altri sono stati dismessi, in alcuni casi, più di 20 anni fa e sono per la maggior parte diventati obsoleti.

(8)

Sulla base dell’articolo 8 del trattato Euratom, e in linea con l’articolo 7 della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, il JRC, in quanto titolare della licenza, deve gestire le sue responsabilità nucleari storiche e la disattivazione dei suoi impianti nucleari dismessi conformemente alla legislazione nazionale in materia. Di conseguenza, il programma di disattivazione nucleare e di gestione dei rifiuti al JRC è stato varato nel 1999 con una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio e, da allora, la Commissione ha fornito aggiornamenti periodici dei progressi del programma.

(9)

La Commissione ha concluso che l’opzione migliore per soddisfare i requisiti dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), e dell’articolo 7 della direttiva 2011/70/Euratom consiste nel perseguire una strategia che combini le attività di disattivazione degli impianti e di gestione dei rifiuti avviando al contempo le discussioni tra il JRC e gli Stati membri ospitanti riguardo a un potenziale trasferimento delle responsabilità concernenti la disattivazione e la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito nel caso di accordi reciproci tra la Commissione e gli Stati membri ospitanti. Il JRC dovrebbe prevedere e mantenere adeguate risorse per adempiere ai suoi obblighi in materia di disattivazione e di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

(10)

Il presente regolamento risponde alle esigenze individuate per il quadro finanziario pluriennale per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 e stabilisce una dotazione finanziaria per l’intera durata dei programmi di assistenza alla disattivazione nucleare delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare di Kozloduy in Bulgaria («programma Kozloduy») e delle unità 1 e 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia («programma Bohunice») nonché per la disattivazione e la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi degli impianti nucleari della Commissione nei siti del JRC, vale a dire JRC-Geel in Belgio, JRC-Karlsruhe in Germania, JRC-Ispra in Italia e JRC-Petten nei Paesi Bassi («programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC»). Tale dotazione finanziaria deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (7).

(11)

Al programma di finanziamento specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi («programma») si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.

(12)

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (10), (Euratom, CE) n. 2185/96 (11) e (UE) 2017/1939 (12) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione.

La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

(13)

Il presente regolamento non pregiudica l’esito di eventuali procedure in materia di aiuti di Stato che possano essere avviate in futuro conformemente agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(14)

L’importo degli stanziamenti assegnati al programma, nonché il periodo di programmazione e la distribuzione dei fondi tra le attività possono essere riveduti in base ai risultati delle relazioni di valutazione intermedia e finale. Dovrebbe essere possibile ottenere una maggiore flessibilità di bilancio mediante la ridistribuzione dei fondi tra le attività se e quando necessario, dando nel contempo la precedenza alle attività che contribuiscono ad affrontare le sfide di sicurezza relative alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti radioattivi delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare di Kozloduy in Bulgaria e delle unità 1 e 2 della centrale nucleare Bohunice V1 in Slovacchia, senza pregiudicare le altre attività svolte a norma del presente regolamento e in conformità del regolamento finanziario.

(15)

Il programma dovrebbe inoltre comportare la creazione di conoscenze e la condivisione delle esperienze. Le conoscenze e le esperienze acquisite e gli insegnamenti tratti nell’ambito del programma per quanto riguarda il processo di disattivazione dovrebbero essere diffusi nell’Unione, in coordinamento e in sinergia con altri programmi dell’UE pertinenti per le attività di disattivazione in Lituania, poiché tali misure assicurano il massimo valore aggiunto dell’UE e contribuiscono alla sicurezza dei lavoratori e della popolazione nonché alla protezione dell’ambiente. La portata, la procedura e gli aspetti economici della cooperazione dovrebbero essere specificati nel programma di lavoro pluriennale e potrebbero anche essere oggetto di accordi tra gli Stati membri e/o con la Commissione.

(16)

Il JRC dovrebbe facilitare la diffusione delle conoscenze tra i diversi portatori di interessi dell’Unione in modo coordinato, ad esempio effettuando analisi di mercato, esami e valutazioni delle esigenze di conoscenza nell’Unione, individuando possibili vie di cooperazione, i soggetti interessati e gli ambiti in cui le conoscenze create nell’attuazione del programma apporterebbero il massimo valore aggiunto e sviluppando formati per la condivisione delle conoscenze. La diffusione delle conoscenze create dovrebbe essere finanziata dal JRC. Qualsiasi Stato membro dovrebbe poter avviare lo sviluppo di legami e scambi per la diffusione delle conoscenze.

(17)

La disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi contemplate dal presente regolamento dovrebbe essere effettuate con il ricorso alle migliori competenze tecniche disponibili e nel rispetto della natura e delle specifiche tecnologiche degli impianti da disattivare, al fine di garantire la sicurezza e la massima efficienza possibile, tenendo così conto delle migliori pratiche internazionali.

(18)

La Commissione, la Bulgaria e la Slovacchia dovrebbero assicurare una sorveglianza e un controllo efficaci dell’evoluzione del rispettivo processo di disattivazione al fine di garantire il massimo valore aggiunto dell’UE ai finanziamenti assegnati in base al presente regolamento, anche se la responsabilità ultima per la disattivazione spetta ai due Stati membri interessati. Ciò include la misurazione efficace dei progressi e delle prestazioni e l’adozione di misure correttive, ove necessario. A tal fine, dovrebbe essere istituito un comitato con funzioni di sorveglianza e informazione copresieduto da un rappresentante della Commissione e dello Stato membro interessato. Analogamente, un gruppo di esperti indipendenti degli Stati membri nominati dalla Commissione assiste il programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC.

(19)

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (14), è opportuno che il programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.

(20)

Le attività nell’ambito del programma Kozloduy e del programma Bohunice dovrebbero essere determinate entro i limiti definiti dai piani di disattivazione presentati dalla Bulgaria e dalla Slovacchia in conformità del regolamento (Euratom) n. 1368/2013 del Consiglio (15). Questi piani definiscono la portata dei programmi, nonché l’irreversibilità, le scadenze e le date di completamento della disattivazione. Essi riportano inoltre le attività di disattivazione, nonché il calendario, i costi e il fabbisogno di risorse umane in relazione a tali attività.

(21)

Le attività nell’ambito del programma Kozloduy e del programma Bohunice dovrebbero essere eseguite con uno sforzo finanziario comune, rispettivamente, dell’Unione e della Bulgaria e della Slovacchia, in linea con la pratica di cofinanziamento stabilita nell’ambito dei programmi precedenti.

(22)

Il regolamento (Euratom) n. 1368/2013 dovrebbe pertanto essere abrogato.

(23)

È stata presa in debita considerazione la relazione speciale n. 22/2016 della Corte dei conti dal titolo «I programmi UE di assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania, Bulgaria e Slovacchia: nonostante i progressi compiuti dal 2011, sfide cruciali si profilano all’orizzonte».

(24)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

(25)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi ed esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE riguardano anche il nuovo regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.

(26)

I metodi di attuazione e le forme di finanziamento dell’Unione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle attività nonché di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Articolo 3 Obiettivi del programma
Articolo 4 Bilancio del programma
Articolo 5 Diffusione delle conoscenze
Articolo 6 Metodi di attuazione e forme di finanziamento dell’Unione
Articolo 7 Attività ammissibili

Articolo 7

Attività ammissibili

Solo le attività intese ad attuare gli obiettivi enunciati all’articolo 3 sono ammissibili al finanziamento dell’Unione.

Articolo 8 Tassi di cofinanziamento

Articolo 8

Tassi di cofinanziamento

Fatto salvo l’articolo 190, paragrafo 1, del regolamento finanziario, il tasso massimo di cofinanziamento dell’Unione applicabile nel periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento non è superiore al 50 % per il programma Kozloduy e al 50 % per il programma Bohunice. La rimanente quota di cofinanziamento è a carico, rispettivamente, della Bulgaria e della Slovacchia. Le attività necessarie per la diffusione delle conoscenze di cui all’articolo 5 del presente regolamento sono finanziate dall’Unione a un tasso del 100 %.

Articolo 9 Programmi di lavoro
Articolo 10 Rendicontazione e sorveglianza
Articolo 11 Valutazione
Articolo 12 Audit

Articolo 12

Audit

Gli audit sull’utilizzo del contributo dell’Unione e del contributo nazionale effettuati da persone o soggetti, anche persone o soggetti diversi da quelli incaricati dalle istituzioni o dagli organismi dell’Unione, costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità ai sensi dell’articolo 127 del regolamento finanziario.

Articolo 13 Comitato
Articolo 14 Informazione, comunicazione e pubblicità
Articolo 15 Abrogazione

Articolo 15

Abrogazione

Il regolamento (Euratom) n. 1368/2013 è abrogato.

Articolo 16 Disposizioni transitorie
Articolo 17 Entrata in vigore

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.


(1)  Parere del 16 gennaio 2019 (GU C 411 del 27.11.2020, pag. 494).

(2)  Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).

(3)  Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che stabilisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).

(4)   GU L 157 del 21.6.2005, pag. 29.

(5)   GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.

(6)   GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

(7)   GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(8)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(11)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(12)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(13)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(14)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(15)  Regolamento (Euratom) n. 1368/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, sul sostegno dell’Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria e Slovacchia e che abroga i regolamenti (Euratom) n. 549/2007 e (Euratom) n. 647/2010 (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(17)  Decisione 96/282/Euratom della Commissione, del 10 aprile 1996, che riorganizza il Centro comune di ricerca (CCR) (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 12).

ALLEGATO I

ALLEGATO I

ALLEGATO II

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO III

ALLEGATO IV

ALLEGATO IV

Indicatori per rendere conto dei progressi del programma nel conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3

1)

Gestione dei rifiuti radioattivi:

—

quantità e tipo dei rifiuti stoccati o smaltiti in condizioni di sicurezza, con obiettivi annuali per tipo, conseguendo i target intermedi del programma.

2)

Smantellamento e decontaminazione:

—

quantità e tipo di materiali rimossi, con obiettivi annuali per tipo, conseguendo i target intermedi del programma.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito