+Regolamento (CEE) n. 1890/84 del Consiglio del 26 giugno 1984 che istituisce misure particolari di interesse comunitario relative alla strategia energetica
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English - European Union - Energy -

Regolamento (CEE) n. 1890/84 del Consiglio del 26 giugno 1984 che istituisce misure particolari di interesse comunitario relative alla strategia energetica

Regolamento (CEE) n. 1890/84 del Consiglio del 26 giugno 1984 che istituisce misure particolari di interesse comunitario relative alla strategia energetica

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Preamble: 1

*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 1890/84 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1984

che istituisce misure particolari di interesse comunitario relative alla strategia energetica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che le risoluzioni del 17 dicembre 1974 (3), del 13 febbraio 1975 (4), del 9 giugno 1980 (5), nonché le raccomandazioni 82/604/CEE (6) e 83/250/CEE (7) hanno precisato taluni orientamenti della politica energetica della Comunità;

considerando le conclusioni del Consiglio europeo di Stoccarda del 17/19 giugno 1983;

considerando che la Comunità ha definito una strategia energetica intesa particolarmente a ridurre la dipendenza dalle importazioni di prodotti energetici, in particolare di petrolio;

considerando che è necessario istituire misure particolari di interesse comunitario relative alla strategia energetica, inclusive di un concorso finanziario della Comunità a progetti, programmi o misure da attuarsi nella Repubblica federale di Germani e nel Regno Unito, le quali contribuiscono agli obiettivi della politica energetica della Comunità;

considerando che l'importo totale del concorso comunitario necessario per le suddette misure particolari è valutato in 255 milioni di ECU per i progetti, i programmi e le misure eseguiti nel Regno Unito e in 201 milioni di ECU per i progetti, i programmi e le misure eseguiti nella Repubblica federale di Germania;

considerando che il concorso finanziario della Comunità dovrebbe riguardare progetti o programmi d'interesse comunitario avviati recentemente o da avviare oppure misure in corso di realizzazione o da realizzare per l'esecuzione di progetti o programmi d'interesse comunitario;

considerando che i progetti, i programmi e le misure debbono essere descritti in modo preciso e corredati delle informazioni necessarie perché vengano presi in considerazione solo quelli che sono di interesse comunitario nel settore cui si riferiscono;

considerando che l'esecuzione dei progetti, dei programmi e delle misure di cui al presente regolamento deve essere sottoposta, fatti salvi i controlli previsti dai trattati e dal regolamento finanziario, ad un controllo della Commissione;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri di azione all'uopo richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Articolo 1

Sono istituite per il 1984 misure particolari di interesse comunitario relative alla strategia energetica per la Repubblica federale di Germania ed il Regno Unito. La Comunità fornisce un concorso finanziario stimato a 255 milioni di ECU a favore del Regno Unito e a 201 milioni di ECU a favore della Repubblica federale di Germania.

Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9

Articolo 9

Ciascuno Stato membro interessato, d'intesa con la Commissione, adotta le disposizioni necessarie per garantire un'adeguata pubblicità al concorso accordato in virtù del presente regolamento.

Articolo 10

Articolo 10

Ogni sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 11

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Fontainebleau, addì 26 giugno 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. CHEYSSON

(1) GU n. C 344 del 20. 12. 1983, pag. 4.

(2) GU n. C 104 del 16. 4. 1984, pag. 22.

(3) GU n. C 153 del 9. 7. 1975, pag. 2.

(4) GU n. C 153 del 9. 7. 1975, pag. 6.

(5) GU n. C 149 del 18. 6. 1980, pag. 3.

(6) GU n. L 247 del 23. 8. 1982, pag. 9.

(7) GU n. L 140 del 31. 5. 1983, pag. 25.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
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