+DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1987 sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità (87/372/CEE)
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English - European Union - ICT -

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1987 sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità (87/372/CEE)

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1987

sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità

(87/372/CEE)

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 1

Articolo 1

1.  Gli Stati membri consentono l’accesso alle bande di frequenza 880-915 MHz e 925-960 MHz (la banda 900 MHz) per i sistemi GSM e UMTS, nonché di altri sistemi terrestri che possono fornire servizi di comunicazioni elettroniche in grado di coesistere con i sistemi GSM, conformemente alle misure tecniche di attuazione adottate ai sensi della decisione n. 676/2002/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) ( 6 ).

2.  Nell’attuazione della presente direttiva gli Stati membri esaminano eventuali rischi di distorsione della concorrenza nei mercati di telefonia mobile interessati, dovuti all’attuale assegnazione della banda 900 MHz agli operatori di telefonia mobile in concorrenza sul loro territorio e, laddove giustificato e proporzionato, pongono rimedio a tali distorsioni in conformità dell’articolo 14 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) ( 7 ).

Articolo 2

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «sistema GSM», una rete di comunicazioni elettroniche conforme alle norme GSM pubblicate dall’ETSI, in particolare alle norme EN 301 502 e EN 301 511;

b) «sistema UMTS», una rete di comunicazioni elettroniche conforme alle norme UMTS pubblicate dall’ETSI, in particolare alle norme EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 e EN 301 908-11.

Articolo 3

Articolo 3

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 maggio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

▼M1 —————

▼B

Articolo 5

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


( 1 ) GU n. C 69 del 17.3.1987, pag. 9.

( 2 ) GU n. C 125 dell'11.5.1987, pag. 159.

( 3 ) GU n. L 298 del 16.11.1984, pag. 49.

( 4 ) Vedi pagina 81 della presente Gazzetta ufficiale.

( 5 ) GU n. L 217 del 5.8.1986, pag. 21.

( 6 ) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

( 7 ) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito