+DIRETTIVA 2014/53/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
---+CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
------+Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
---------+Articolo 1 1.
---------+Articolo 1 2.
---------+Articolo 1 3.
---------+Articolo 1 4.
------+Articolo 2 Definizioni
---------+Articolo 2 1.
---------+Articolo 2 2.
------+Articolo 3 Requisiti essenziali
---------+Articolo 3 1.
---------+Articolo 3 2.
---------+Articolo 3 3.
---------+Articolo 3 4.
------+Articolo 3 bis
------+Articolo 4 Fornitura di informazioni sulla conformità delle combinazioni di apparecchiature radio e software
---------+Articolo 4 1.
---------+Articolo 4 2.
---------+Articolo 4 3.
------+Articolo 5 Registrazione dei tipi di apparecchiatura radio in talune categorie
---------+Articolo 5 1.
---------+Articolo 5 2.
---------+Articolo 5 3.
---------+Articolo 5 4.
---------+Articolo 5 5.
------+Articolo 6 Messa a disposizione sul mercato
------+Articolo 7 Messa in servizio e uso
------+Articolo 8 Notifica delle specifiche delle interfacce radio e assegnazione delle classi di apparecchiature radio
---------+Articolo 8 1.
---------+Articolo 8 2.
------+Articolo 9 Libera circolazione delle apparecchiature radio
---------+Articolo 9 1.
---------+Articolo 9 2.
---+CAPO II OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
------+Articolo 10 Obblighi dei fabbricanti
---------+Articolo 10 1.
---------+Articolo 10 2.
---------+Articolo 10 3.
---------+Articolo 10 4.
---------+Articolo 10 5.
---------+Articolo 10 6.
---------+Articolo 10 7.
---------+Articolo 10 8.
---------+Articolo 10 9.
---------+Articolo 10 10.
---------+Articolo 10 11.
---------+Articolo 10 12.
------+Articolo 11 Rappresentanti autorizzati
---------+Articolo 11 1.
---------+Articolo 11 2.
------+Articolo 12 Obblighi degli importatori
---------+Articolo 12 1.
---------+Articolo 12 2.
---------+Articolo 12 3.
---------+Articolo 12 4.
---------+Articolo 12 5.
---------+Articolo 12 6.
---------+Articolo 12 7.
---------+Articolo 12 8.
---------+Articolo 12 9.
------+Articolo 13 Obblighi dei distributori
---------+Articolo 13 1.
---------+Articolo 13 2.
---------+Articolo 13 3.
---------+Articolo 13 4.
---------+Articolo 13 5.
------+Articolo 14 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
------+Articolo 15 Identificazione degli operatori economici
---+CAPO III CONFORMITÀ DELLE APPARECCHIATURE RADIO
------+Articolo 16 Presunzione di conformità delle apparecchiature radio
------+Articolo 17 Procedure di valutazione della conformità
---------+Articolo 17 1.
---------+Articolo 17 2.
---------+Articolo 17 3.
---------+Articolo 17 4.
------+Articolo 18 Dichiarazione di conformità UE
---------+Articolo 18 1.
---------+Articolo 18 2.
---------+Articolo 18 3.
---------+Articolo 18 4.
------+Articolo 19 Principi generali della marcatura CE
---------+Articolo 19 1.
---------+Articolo 19 2.
------+Articolo 20 Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE e del numero di identificazione dell'organismo notificato
---------+Articolo 20 1.
---------+Articolo 20 2.
---------+Articolo 20 3.
---------+Articolo 20 4.
------+Articolo 21 Documentazione tecnica
---------+Articolo 21 1.
---------+Articolo 21 2.
---------+Articolo 21 3.
---------+Articolo 21 4.
---+CAPO IV NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
------+Articolo 22 Notifica
------+Articolo 23 Autorità di notifica
---------+Articolo 23 1.
---------+Articolo 23 2.
---------+Articolo 23 3.
---------+Articolo 23 4.
------+Articolo 24 Prescrizioni relative alle autorità di notifica
---------+Articolo 24 1.
---------+Articolo 24 2.
---------+Articolo 24 3.
---------+Articolo 24 4.
---------+Articolo 24 5.
---------+Articolo 24 6.
------+Articolo 25 Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica
------+Articolo 26 Prescrizioni relative agli organismi notificati
---------+Articolo 26 1.
---------+Articolo 26 2.
---------+Articolo 26 3.
---------+Articolo 26 4.
---------+Articolo 26 5.
---------+Articolo 26 6.
---------+Articolo 26 7.
---------+Articolo 26 8.
---------+Articolo 26 9.
---------+Articolo 26 10.
---------+Articolo 26 11.
------+Articolo 27 Presunzione di conformità degli organismi notificati
------+Articolo 28 Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
---------+Articolo 28 1.
---------+Articolo 28 2.
---------+Articolo 28 3.
---------+Articolo 28 4.
------+Articolo 29 Domanda di notifica
---------+Articolo 29 1.
---------+Articolo 29 2.
---------+Articolo 29 3.
------+Articolo 30 Procedura di notifica
---------+Articolo 30 1.
---------+Articolo 30 2.
---------+Articolo 30 3.
---------+Articolo 30 4.
---------+Articolo 30 5.
---------+Articolo 30 6.
------+Articolo 31 Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati
---------+Articolo 31 1.
---------+Articolo 31 2.
------+Articolo 32 Modifiche delle notifiche
---------+Articolo 32 1.
---------+Articolo 32 2.
------+Articolo 33 Contestazione della competenza degli organismi notificati
---------+Articolo 33 1.
---------+Articolo 33 2.
---------+Articolo 33 3.
---------+Articolo 33 4.
------+Articolo 34 Obblighi operativi degli organismi notificati
---------+Articolo 34 1.
---------+Articolo 34 2.
---------+Articolo 34 3.
---------+Articolo 34 4.
---------+Articolo 34 5.
------+Articolo 35 Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati
------+Articolo 36 Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
---------+Articolo 36 1.
---------+Articolo 36 2.
---------+Articolo 36 3.
------+Articolo 37 Scambio di esperienze
------+Articolo 38 Coordinamento degli organismi notificati
---+CAPO V SORVEGLIANZA DEL MERCATO DELL'UNIONE, CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE RADIO CHE ENTRANO NEL MERCATO DELL'UNIONE E PROCEDURA DI SALVAGUARDIA DELL'UNIONE
------+Articolo 39 Sorveglianza del mercato dell'Unione e controllo delle apparecchiature radio che entrano nel mercato dell'Unione
------+Articolo 40 Procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio che presentano rischi o non sono conformi ai requisiti essenziali
---------+Articolo 40 1.
---------+Articolo 40 2.
---------+Articolo 40 3.
---------+Articolo 40 4.
---------+Articolo 40 5.
---------+Articolo 40 6.
---------+Articolo 40 7.
---------+Articolo 40 8.
------+Articolo 41 Procedura di salvaguardia dell'Unione
---------+Articolo 41 1.
---------+Articolo 41 2.
---------+Articolo 41 3.
------+Articolo 42 Apparecchiature radio conformi che presentano rischi
---------+Articolo 42 1.
---------+Articolo 42 2.
---------+Articolo 42 3.
---------+Articolo 42 4.
---------+Articolo 42 5.
------+Articolo 43 Non conformità formale
---------+Articolo 43 1.
---------+Articolo 43 2.
---+Chapter Va Emergency procedures
------+Articolo 43 bis
---------+Articolo 43 bis 1.
---------+Articolo 43 bis 2.
---------+Articolo 43 bis 3.
---------+Articolo 43 bis 4.
------+Articolo 43 ter
---------+Articolo 43 ter 1.
---------+Articolo 43 ter 2.
---------+Articolo 43 ter 3.
---------+Articolo 43 ter 4.
------+Articolo 43 quater
---------+Articolo 43 quater 1.
---------+Articolo 43 quater 2.
---------+Articolo 43 quater 3.
---------+Articolo 43 quater 4.
---------+Articolo 43 quater 5.
---------+Articolo 43 quater 6.
---------+Articolo 43 quater 7.
---------+Articolo 43 quater 8.
---------+Articolo 43 quater 9.
------+Articolo 43 quinquies
---------+Articolo 43 quinquies 1.
---------+Articolo 43 quinquies 2.
---------+Articolo 43 quinquies 3.
---------+Articolo 43 quinquies 4.
---------+Articolo 43 quinquies 5.
---------+Articolo 43 quinquies 6.
---------+Articolo 43 quinquies 7.
------+Articolo 43 sexies
---------+Articolo 43 sexies 1.
---------+Articolo 43 sexies 2.
---+CAPO VI ATTI DELEGATI, ATTI DI ESECUZIONE E COMITATO
------+Articolo 44 Esercizio della delega
---------+Articolo 44 1.
---------+Articolo 44 2.
---------+Articolo 44 3.
---------+Article 44 3a.
---------+Articolo 44 4.
---------+Articolo 44 5.
------+Articolo 45 Procedura di comitato
---------+Articolo 45 1.
---------+Articolo 45 2.
---------+Articolo 45 3.
---------+Articolo 45 4.
---------+Articolo 45 5.
---+CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
------+Articolo 46 Sanzioni
------+Articolo 47 Revisione e relazioni
---------+Articolo 47 1.
---------+Articolo 47 2.
---------+Articolo 47 3.
------+Articolo 48 Disposizioni transitorie
------+Articolo 49 Recepimento
---------+Articolo 49 1.
---------+Articolo 49 2.
------+Articolo 50 Abrogazione
------+Articolo 51 Entrata in vigore
------+Articolo 52 Destinatari
---+ALLEGATO I APPARECCHIATURE NON CONTEMPLATE DALLA PRESENTE DIRETTIVA
---+ANNEX Ia SPECIFICATIONS AND INFORMATION RELATING TO CHARGING APPLICABLE TO CERTAIN CATEGORIES OR CLASSES OF RADIO EQUIPMENT
---+ALLEGATO II MODULO A DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
---+ALLEGATO III MODULI B E C DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
---+ALLEGATO IV MODULO H DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
---+ALLEGATO V CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA
---+ALLEGATO VI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE (N. XXX) (7)
---+ALLEGATO VII DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA
---+ALLEGATO VIII TAVOLA DI CONCORDANZA
---+STATEMENT OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
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English -
European Union -
ICT -
DIRETTIVA 2014/53/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
DIRETTIVA 2014/53/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 aprile 2014
concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
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CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
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|
CAPO II OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
|
CAPO II OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
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|
CAPO III CONFORMITÀ DELLE APPARECCHIATURE RADIO
|
CAPO III CONFORMITÀ DELLE APPARECCHIATURE RADIO
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|
CAPO IV NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
|
CAPO IV NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
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|
CAPO V SORVEGLIANZA DEL MERCATO DELL'UNIONE, CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE RADIO CHE ENTRANO NEL MERCATO DELL'UNIONE E PROCEDURA DI SALVAGUARDIA DELL'UNIONE
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CAPO V SORVEGLIANZA DEL MERCATO DELL'UNIONE, CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE RADIO CHE ENTRANO NEL MERCATO DELL'UNIONE E PROCEDURA DI SALVAGUARDIA DELL'UNIONE
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Chapter Va Emergency procedures
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Chapter Va Emergency procedures
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CAPO VI ATTI DELEGATI, ATTI DI ESECUZIONE E COMITATO
|
CAPO VI ATTI DELEGATI, ATTI DI ESECUZIONE E COMITATO
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CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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ALLEGATO I APPARECCHIATURE NON CONTEMPLATE DALLA PRESENTE DIRETTIVA
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ALLEGATO I
APPARECCHIATURE NON CONTEMPLATE DALLA PRESENTE DIRETTIVA
1. Apparecchiature radio utilizzate da radioamatori ai sensi dell'articolo 1, definizione 56, delle norme radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), tranne nel caso in cui le apparecchiature siano state messe a disposizione sul mercato.
Non sono considerati messi a disposizione sul mercato:
a)
i kit di apparecchiature radio destinati a essere assemblati e utilizzati da radioamatori;
b)
le apparecchiature radio modificate da radioamatori ad uso degli stessi;
c)
le apparecchiature costruite da singoli radioamatori per scopi scientifici e sperimentali nel quadro dell'attività radioamatoriale.
2. Equipaggiamento marittimo che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 96/98/CE (
5
).
▼M1
3. Le apparecchiature dell'aviazione seguenti, qualora rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (
6
) e siano destinati esclusivamente all'uso in volo:
a)
aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio e relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati;
b)
aeromobili senza equipaggio e relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, la cui progettazione è stata già certificata in conformità dell'articolo 56, paragrafo 1, di tale regolamento e che sono destinati a funzionare solo su frequenze assegnate dal regolamento radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni ai fini di un uso aeronautico protetto.
▼B
4. Kit di valutazione su misura per professionisti, destinati a essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.
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ANNEX Ia SPECIFICATIONS AND INFORMATION RELATING TO CHARGING APPLICABLE TO CERTAIN CATEGORIES OR CLASSES OF RADIO EQUIPMENT
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ANNEX Ia
SPECIFICATIONS AND INFORMATION RELATING TO CHARGING APPLICABLE TO CERTAIN CATEGORIES OR CLASSES OF RADIO EQUIPMENT
Part I
Specifications relating to charging capabilities
1. The requirements set out in points 2 and 3 of this Part shall apply to the following categories or classes of radio equipment:
1.6.
handheld videogame consoles;
1.11.
portable navigation systems;
2. In so far as they are capable of being recharged by means of wired charging, the categories or classes of radio equipment referred to in point 1 of this Part shall:
2.1.
be equipped with the USB Type-C receptacle, as described in the standard
►M3
EN IEC 62680-1-3:2022 ◄ ‘Universal serial bus interfaces for data and power – Part 1-3: Common components – USB Type-C® Cable and Connector Specification’, and that receptacle shall remain accessible and operational at all times;
2.2.
be capable of being charged with cables which comply with the standard
►M3
EN IEC 62680-1-3:2022 ◄ ‘Universal serial bus interfaces for data and power – Part 1-3: Common components – USB Type-C® Cable and Connector Specification’.
3. In so far as they are capable of being recharged by means of wired charging at voltages higher than 5 Volts, currents higher than 3 Amperes or powers higher than 15 Watts, the categories or classes of radio equipment referred to in point 1 of this Part shall:
3.1.
incorporate the USB Power Delivery, as described in the standard
►M3
EN IEC 62680-1-2:2022 ◄ ‘Universal serial bus interfaces for data and power – Part 1-2: Common components – USB Power Delivery specification’;
3.2.
ensure that any additional charging protocol allows for the full functionality of the USB Power Delivery referred to in point 3.1, irrespective of the charging device used.
Part II
Information on specifications relating to charging capabilities and the compatible charging devices
In the case of radio equipment falling within the scope of Article 3(4), first subparagraph, the following information shall be indicated in accordance with the requirements set out in Article 10(8), and may be made available in addition by means of QR codes or similar electronic solutions:
(a)
in the case of all categories or classes of radio equipment which are subject to the requirements set out in Part I, a description of the power requirements of the wired charging devices that can be used with that radio equipment, including the minimum power required to charge the radio equipment, and the maximum power required to charge the radio equipment at the maximum charging speed expressed in Watts by displaying the text: ‘the power delivered by the charger must be between min [xx] Watts required by the radio equipment, and max [yy] Watts in order to achieve the maximum charging speed’. The number of Watts shall express, respectively, the minimum power required by the radio equipment, and the maximum power required by the radio equipment to achieve the maximum charging speed;
(b)
in the case of radio equipment which is subject to the requirements set out in point 3 of Part I, a description of the specifications relating to charging capabilities of the radio equipment, in so far as it is capable of being recharged by means of wired charging at voltages higher than 5 Volts or currents higher than 3 Amperes or powers higher than 15 Watts, including an indication that the radio equipment supports the USB Power Delivery charging protocol by displaying the text ‘USB PD fast charging’ and an indication of any other supported charging protocol by displaying its name in text format.
Part III
Pictogram indicating whether or not a charging device is included with the radio equipment
1. The pictogram shall have the following formats:
1.1.
If a charging device is included with the radio equipment:
1.2.
If no charging device is included with the radio equipment:
2. The pictogram may vary in appearance (e.g. as to its colour, solid or hollow, line thickness), provided that it remains visible and legible. If the pictogram is reduced or enlarged, the proportions set out in the drawings in point 1 of this Part shall be maintained. The dimension ‘a’ referred to in point 1 of this Part shall be greater than or equal to 7 mm, irrespective of the variation.
Part IV
Content and format of the label
1. The label shall have the following format:
2. The letters ‘XX’ shall be replaced by the figure corresponding to the minimum power required by the radio equipment to charge, which determines the minimum power that a charging device needs to supply to charge the radio equipment. The letters ‘YY’ shall be replaced by the figure corresponding to the maximum power required by the radio equipment to achieve maximum charging speed, which determines the power that a charging device needs to supply at least to achieve that maximum charging speed. The abbreviation ‘USB PD’ (USB Power Delivery) shall be displayed if the radio equipment supports that charging communication protocol. ‘USB PD’ is a protocol that negotiates the fastest delivery of current from the charging device to the radio equipment without shortening the battery lifetime.
3. The label may vary in appearance (e.g. as to its colour, solid or hollow, line thickness), provided that it remains visible and legible. If the label is reduced or enlarged, the proportions set out in the drawing in point 1 of this Part shall be maintained. The dimension ‘a’ referred to in point 1 of this Part shall be greater than or equal to 7 mm, irrespective of the variation.
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ALLEGATO II MODULO A DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
|
ALLEGATO II
MODULO A DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE
|
1.
|
Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 del presente allegato e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che le apparecchiature radio interessate soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 3.
|
|
2.
|
Documentazione tecnica
Il fabbricante compila la documentazione tecnica conformemente all'articolo 21.
|
|
3.
|
Produzione
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo assicurino la conformità delle apparecchiature radio fabbricate alla documentazione tecnica di cui al punto 2 del presente allegato e ai requisiti essenziali pertinenti di cui all'articolo 3.
|
|
4.
|
Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a norma degli articoli 19 e 20 su ogni singola apparecchiatura radio conforme alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.
4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni tipo di apparecchiatura radio che, insieme alla documentazione tecnica, tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica l'apparecchiatura radio per cui è stata compilata.
Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
|
|
5.
|
Rappresentante autorizzato
Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
|
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ALLEGATO III MODULI B E C DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
|
ALLEGATO III
MODULI B E C DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
ESAME UE DEL TIPO E CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE
Quando si fa riferimento al presente allegato, la procedura di valutazione della conformità deve seguire i moduli B (esame UE del tipo) e C (conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione) del presente allegato.
Modulo B
Esame UE del tipo
|
1.
|
L'esame UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un'apparecchiatura radio, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico di tale apparecchiatura radio rispetta i requisiti essenziali di cui all'articolo 3.
|
|
2.
|
L'esame UE del tipo è effettuato mediante la valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico dell'apparecchiatura radio effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione probatoria di cui al punto 3, senza esame di un campione (tipo di progetto).
|
|
3.
|
Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a un unico organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
a)
il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
b)
una dichiarazione scritta in cui si precisa che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
c)
la documentazione tecnica che deve consentire di valutare la conformità dell'apparecchiatura radio alle prescrizioni applicabili della presente direttiva e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'apparecchiatura radio. Inoltre contiene, laddove applicabile, gli elementi di cui all'allegato V;
d)
la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione cita tutti i documenti utilizzati, in particolare qualora le norme armonizzate pertinenti non sono state (integralmente) applicate, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante.
|
|
4.
|
L'organismo notificato esamina la documentazione tecnica e probatoria per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico dell'apparecchiatura radio.
|
|
5.
|
L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformità al punto 4 e i relativi risultati. Fatti salvi i suoi obblighi di cui al punto 8, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante.
|
|
6.
|
Se il tipo risulta conforme alle prescrizioni della presente direttiva applicabili all'apparecchiatura radio in questione, l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo. Tale certificato riporta il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, gli aspetti dei requisiti essenziali oggetto di esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. Il certificato di esame UE del tipo può comprendere uno o più allegati.
Il certificato di esame UE del tipo e gli allegati devono contenere ogni utile informazione che permetta di valutare la conformità delle apparecchiature radio fabbricate al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione.
Se il tipo non soddisfa i requisiti della presente direttiva a esso applicabili, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.
|
|
7.
|
L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non è più conforme alle prescrizioni applicabili della presente direttiva. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante.
Il fabbricante informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformità dell'apparecchiatura radio ai requisiti essenziali della presente direttiva o sulle condizioni di validità di tale certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione, sotto forma di un supplemento al certificato di esame UE del tipo.
|
|
8.
|
Ogni organismo notificato informa la propria autorità di notifica dei certificati di esame UE del tipo e/o dei supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell'autorità di notifica l'elenco di tali certificati e/o dei supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, dei certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.
Ogni organismo notificato informa gli Stati membri dei certificati di esame UE del tipo rilasciati e/o dei relativi supplementi nei casi in cui le norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, non siano state applicate (integralmente). La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, per dieci anni a partire dalla valutazione dell'apparecchiatura radio o fino alla scadenza della validità di tale certificato.
|
|
9.
|
Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio è stata immessa sul mercato.
|
|
10.
|
Il rappresentante autorizzato del fabbricante può presentare la richiesta di cui al punto 3 ed espletare gli obblighi di cui ai punti 7 e 9, purché siano specificati nel mandato.
|
Modulo C
Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione
|
1.
|
La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione fa parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 3, e si accerta e dichiara che le apparecchiature radio in questione sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfa i requisiti della presente direttiva a esso applicabili.
|
|
2.
|
Fabbricazione
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità delle apparecchiature radio prodotte al tipo oggetto del certificato di esame UE e ai requisiti applicabili della presente direttiva.
|
|
3.
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Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
3.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a norma degli articoli 19 e 20 a ogni singola apparecchiatura radio conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni della presente direttiva ad essa applicabili.
3.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun tipo di apparecchiatura radio e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica l'apparecchiatura radio per cui è stata compilata.
Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
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4.
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Rappresentante autorizzato
Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 3 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
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ALLEGATO IV MODULO H DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
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ALLEGATO IV
MODULO H DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA TOTALE DI QUALITÀ
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1.
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La conformità basata sulla garanzia totale di qualità è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante che ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5, e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'apparecchiatura radio in questione risponde ai requisiti della presente direttiva a essa applicabili.
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2.
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Produzione
Il fabbricante applica un sistema approvato di qualità della progettazione, della fabbricazione, dell'ispezione delle apparecchiature radio finite e delle prove delle apparecchiature radio interessate, secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.
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3.
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Sistema di qualità
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità a un organismo notificato di sua scelta per le apparecchiature radio in questione.
La domanda deve contenere:
a)
il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
b)
la documentazione tecnica per ciascun tipo di apparecchiatura radio che intende fabbricare. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, gli elementi di cui all'allegato V;
c)
la documentazione relativa al sistema di qualità; e
d)
una dichiarazione scritta in cui si precisa che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato.
3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dell'apparecchiatura radio ai requisiti della presente direttiva a essa applicabili.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.
Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
a)
degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di progettazione e qualità del prodotto;
b)
delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate non siano applicate integralmente, dei mezzi per garantire che siano rispettati i requisiti essenziali della presente direttiva che si applicano alle apparecchiature radio;
c)
delle tecniche di controllo e verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici per la progettazione delle apparecchiature radio rientranti nel tipo in questione;
d)
dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati;
e)
degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
f)
dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.;
g)
dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.
Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche corrispondenti delle pertinenti norme armonizzate.
Oltre all'esperienza con i sistemi di gestione della qualità, almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia dell'apparecchiatura radio in questione e conoscere le prescrizioni applicabili della presente direttiva. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera b), verifica la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili della presente direttiva e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità delle apparecchiature radio a tali norme.
La decisione è notificata al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato.
La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
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4.
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Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato
4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo notificato di accedere, ai fini della valutazione, ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
a)
la documentazione relativa al sistema di qualità;
b)
i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di progettazione, come i risultati di analisi, calcoli, prove ecc.;
c)
i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di fabbricazione, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale ecc.
4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove sulle apparecchiature radio atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.
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5.
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Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a norma degli articoli 19 e 20 e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola apparecchiatura radio conforme alle prescrizioni applicabili di cui all'articolo 3.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun tipo di apparecchiatura radio e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica l'apparecchiatura radio per cui è stata compilata.
Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
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6.
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Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'apparecchiatura radio, tiene a disposizione delle autorità nazionali:
a)
la documentazione tecnica di cui al punto 3.1;
b)
la documentazione relativa al sistema di qualità di cui al punto 3.1;
c)
le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;
d)
le decisioni e le relazioni trasmesse dall'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.
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7.
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Ogni organismo notificato informa la propria autorità di notifica delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a sua disposizione l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità respinte, sospese o altrimenti sottoposte a restrizioni.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni del sistema di qualità rilasciate.
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8.
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Rappresentante autorizzato
Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
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ALLEGATO V CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA
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ALLEGATO V
CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA
La documentazione tecnica, ove applicabile, contiene almeno i seguenti elementi:
a)
la descrizione generale dell'apparecchiatura radio comprensiva di:
i)
fotografie o illustrazioni che presentano le caratteristiche esterne, la marcatura e il layout interno;
ii)
versioni del software o firmware importanti per la conformità ai requisiti essenziali;
iii)
informazioni per gli utenti e istruzioni di installazione;
b)
i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti e altri elementi simili importanti;
c)
le descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'apparecchiatura radio;
d)
un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
e)
una copia della dichiarazione di conformità UE;
f)
se è stato applicato il modulo di valutazione della conformità di cui all'allegato III, una copia del certificato di esame UE del tipo e degli allegati, quali forniti dal organismo notificato interessato;
g)
i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati e altri elementi simili rilevanti;
h)
le relazioni sulle prove effettuate;
i)
una spiegazione in merito alla conformità ai requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e alla disponibilità o meno sulla confezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 10.
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ALLEGATO VI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE (N. XXX) (7)
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ALLEGATO VI
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE (N. XXX) (
7
)
1. Apparecchiatura radio (numero di prodotto, di tipo, di lotto o di serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante:
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell'apparecchiatura radio che ne consenta la tracciabilità. Essa può comprendere un'immagine a colori sufficientemente chiara se necessario per l'identificazione dell'apparecchiatura radio):
5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:
Direttiva 2014/53/UE
Se del caso, altre normative di armonizzazione dell'Unione
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità. I riferimenti devono essere indicati con il loro numero di identificazione e versione e, se del caso, la data di emissione:
7. Se del caso, l'organismo notificato … (denominazione, numero) … ha effettuato … (descrizione dell'intervento) … e rilasciato il certificato di esame UE del tipo: …
8. Se del caso, una descrizione degli accessori e dei componenti inclusi nella dichiarazione di conformità UE, compreso il software, che consentono all'apparecchiatura radio di funzionare come previsto:
9. Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di: …
(luogo e data del rilascio):
(nome, funzione) (firma):
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ALLEGATO VII DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA
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ALLEGATO VII
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA
La dichiarazione di conformità UE semplificata di cui all'articolo 10, paragrafo 9, deve essere presentata come segue:
Il fabbricante, [nome del fabbricante], dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [designazione del tipo di apparecchiatura radio] è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
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ALLEGATO VIII TAVOLA DI CONCORDANZA
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ALLEGATO VIII
TAVOLA DI CONCORDANZA
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Direttiva 1999/5/CE
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Presente direttiva
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Articolo 1
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Articolo 1
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Articolo 2
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Articolo 2
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Articolo 3, paragrafi 1 e 2
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Articolo 3 paragrafi 1 e 2
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Articolo 3, paragrafo 3, e articolo 15 bis
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Articolo 3, paragrafo 3, ad esclusione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera i), e articolo 44
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Articolo 4, paragrafo 1, e articoli da 13 a 15
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Articoli 8 e 45
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Articolo 4, paragrafo 2
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—
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Articolo 5, paragrafo 1
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Articolo 16
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Articolo 5, paragrafi 2 e 3
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—
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Articolo 6, paragrafo 1
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Articolo 6
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Articolo 6, paragrafo 2
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—
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Articolo 6, paragrafo 3
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Articolo 10, paragrafi 8, 9 e 10
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Articolo 6, paragrafo 4
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—
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Articolo 7, paragrafi 1 e 2
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Articolo 7
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Articolo 7, paragrafi 3, 4 e 5
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—
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Articolo 8, paragrafi 1 e 2
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Articolo 9
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Articolo 8, paragrafo 3
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Articolo 9
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Articoli da 39 a 43
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Articolo 10
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Articolo 17
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Articolo 11
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Articoli da 22 a 38
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Articolo 12
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Articoli 19 e 20, e articolo 10, paragrafi 6 e 7
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Articolo 16
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—
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Articolo 17
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Articolo 47
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Articolo 18
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Articolo 48
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Articolo 19
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Articolo 49
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Articolo 20
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Articolo 50
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Articolo 21
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Articolo 51
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Articolo 22
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Articolo 52
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Allegato I
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Allegato I
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Allegato II
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Allegato II
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Allegato III
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Allegato IV
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Allegato III
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Allegato V
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Allegato IV
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Allegato VI
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Articolo 26
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Allegato VII, punti da 1 a 4
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Articoli 19 e 20
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Allegato VII, punto 5
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Articolo 10, paragrafo 10
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STATEMENT OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
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STATEMENT OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
The European Parliament considers that only when and insofar as implementing acts in the sense of Regulation (EU) No 182/2011 are discussed in meetings of committees, can the latter be considered as ‘comitology committees’ within the meaning of Annex I to the Framework Agreement on the relations between the European Parliament and the European Commission. Meetings of committees thus fall within the scope of point 15 of the Framework Agreement when and insofar as other issues are discussed.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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