+▼C1 REGOLAMENTO (UE) 2018/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ▼B (Testo rilevante ai fini del SEE)
---+CAPO 1 Disposizioni generali
------+Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
---------+Articolo 1 1.
---------+Articolo 1 2.
------+Articolo 2 Definizioni
---+CAPO 2 Piani nazionali integrati per l'energia e il clima
------+Articolo 3 Piani nazionali integrati per l'energia e il clima
---------+Articolo 3 1.
---------+Articolo 3 2.
---------+Articolo 3 3.
---------+Articolo 3 4.
---------+Articolo 3 5.
------+Articolo 4 Obiettivi, traguardi e contributi nazionali per le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia
------+Articolo 5 Procedura per definire il contributo degli Stati membri nel settore dell'energia rinnovabile
---------+Articolo 5 1.
---------+Articolo 5 2.
------+Articolo 6 Procedura per definire il contributo degli Stati membri all'efficienza energetica
---------+Articolo 6 1.
---------+Articolo 6 2.
------+Articolo 7 Politiche e misure nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia
------+Articolo 8 Base analitica dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima
---------+Articolo 8 1.
---------+Articolo 8 2.
---------+Articolo 8 3.
------+Articolo 9 Proposta di piani nazionali integrati per l'energia e il clima
---------+Articolo 9 1.
---------+Articolo 9 2.
---------+Articolo 9 3.
---------+Articolo 9 4.
------+Articolo 10 Consultazione pubblica
------+Articolo 11 Dialogo multilivello sul clima e sull’energia
------+Articolo 12 Cooperazione regionale
---------+Articolo 12 1.
---------+Articolo 12 2.
---------+Articolo 12 3.
---------+Articolo 12 4.
---------+Articolo 12 5.
---------+Articolo 12 6.
---------+Articolo 12 7.
---------+Articolo 12 8.
------+Articolo 13 Valutazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima
------+Articolo 14 Aggiornamento dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima
---------+Articolo 14 1.
---------+Articolo 14 2.
---------+Articolo 14 3.
---------+Articolo 14 4.
---------+Articolo 14 5.
---------+Articolo 14 6.
---------+Articolo 14 7.
---+CAPO 3 Strategie a lungo termine
------+Articolo 15 Strategie a lungo termine
---------+Articolo 15 1.
---------+Articolo 15 2.
---------+Articolo 15 3.
---------+Articolo 15 4.
---------+Articolo 15 5.
---------+Articolo 15 6.
---------+Articolo 15 7.
---------+Articolo 15 8.
---------+Articolo 15 9.
------+Articolo 16 Piano strategico per il metano
---+CAPO 4 Comunicazione
------+Sezione 1 Relazioni intermedie biennali e relativo seguito
---------+Articolo 17 Relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima
------------+Articolo 17 1.
------------+Articolo 17 2.
------------+Articolo 17 3.
------------+Articolo 17 4.
------------+Articolo 17 5.
------------+Articolo 17 6.
------------+Articolo 17 7.
---------+Articolo 18 Comunicazioni integrate sulle politiche e misure relative ai gas a effetto serra e sulle proiezioni
------------+Articolo 18 1.
------------+Articolo 18 2.
------------+Articolo 18 3.
------------+Articolo 18 4.
---------+Articolo 19 Comunicazioni integrate delle azioni nazionali di adattamento, del sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo e dell'uso dei proventi della vendita all'asta
------------+Articolo 19 1.
------------+Articolo 19 2.
------------+Articolo 19 3.
------------+Articolo 19 4.
------------+Articolo 19 5.
---------+Articolo 20 Comunicazioni integrate relative all'energia rinnovabile
---------+Articolo 21 Comunicazione integrata sull'efficienza energetica
---------+Articolo 22 Comunicazione integrata sulla sicurezza energetica
---------+Articolo 23 Comunicazione integrata sul mercato interno dell'energia
------------+Articolo 23 1.
------------+Articolo 23 2.
---------+Articolo 24 Comunicazione integrata sulla povertà energetica
---------+Articolo 25 Comunicazione integrata su ricerca, innovazione e competitività
------+Sezione 2 Relazione annuale
---------+Articolo 26 Relazione annuale
------------+Articolo 26 1.
------------+Articolo 26 2.
------------+Articolo 26 3.
------------+Articolo 26 4.
------------+Articolo 26 5.
------------+Articolo 26 6.
------------+Articolo 26 7.
---------+Articolo 27 Relazioni sugli obiettivi 2020
------+Sezione 3 Piattaforma di comunicazione
---------+Articolo 28 Piattaforma online
------------+Articolo 28 1.
------------+Articolo 28 2.
------------+Articolo 28 3.
---+CAPO 5 Valutazione aggregata dei progressi e risposta politica per assicurare il conseguimento dei traguardi dell'Unione –– monitoraggio della Commissione
------+Articolo 29 Valutazione dei progressi compiuti
---------+Articolo 29 1.
---------+Articolo 29 2.
---------+Articolo 29 3.
---------+Articolo 29 4.
---------+Articolo 29 5.
---------+Articolo 29 6.
---------+Articolo 29 7.
------+Articolo 30 Incoerenze con gli obiettivi e i traguardi generali dell'Unione dell'energia nell'ambito del regolamento (UE) 2018/842
---------+Articolo 30 1.
---------+Articolo 30 2.
------+Articolo 31 Reazione alla insufficiente ambizione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima
---------+Articolo 31 1.
---------+Articolo 31 2.
---------+Articolo 31 3.
------+Articolo 32 Reazione ai progressi insufficienti negli obiettivi e traguardi dell'Unione per l'energia e il clima
---------+Articolo 32 1.
---------+Articolo 32 2.
---------+Articolo 32 3.
---------+Articolo 32 4.
---------+Articolo 32 5.
---------+Articolo 32 6.
---------+Articolo 32 7.
---------+Articolo 32 8.
------+Articolo 33 Meccanismo unionale di finanziamento per l'energia rinnovabile
---------+Articolo 33 1.
---------+Articolo 33 2.
---------+Articolo 33 3.
---------+Articolo 33 4.
---------+Articolo 33 5.
------+Articolo 34 Raccomandazioni della Commissione agli Stati membri
---------+Articolo 34 1.
---------+Articolo 34 2.
------+Articolo 35 Relazione sullo stato dell'Unione dell'energia
---------+Articolo 35 1.
---------+Articolo 35 2.
------+Articolo 36 Monitoraggio del meccanismo di governance
---+CAPO 6 Regimi dell'Unione e nazionali sulle emissioni dei gas a effetto serra e sull'assorbimento dai pozzi
------+Articolo 37 Sistemi d'inventario dell'Unione e nazionali
---------+Articolo 37 1.
---------+Articolo 37 2.
---------+Articolo 37 3.
---------+Articolo 37 4.
---------+Article 37 4a.
---------+Articolo 37 5.
---------+Articolo 37 6.
---------+Articolo 37 7.
------+Articolo 38 Revisione dell'inventario
---------+Articolo 38 1.
---------+Article 38 1a.
---------+Articolo 38 2.
---------+Articolo 38 3.
---------+Articolo 38 4.
---------+Articolo 38 5.
---------+Articolo 38 6.
------+Articolo 39 Regimi dell'Unione e nazionali in materia di politiche e misure e di proiezioni
---------+Articolo 39 1.
---------+Articolo 39 2.
---------+Articolo 39 3.
------+Articolo 40 Istituzione e gestione dei registri
---------+Articolo 40 1.
---------+Articolo 40 2.
---------+Articolo 40 3.
---------+Articolo 40 4.
---+CAPO 7 Cooperazione e sostegno
------+Articolo 41 Cooperazione tra gli Stati membri e l'Unione
---------+Articolo 41 1.
---------+Articolo 41 2.
------+Articolo 42 Ruolo dell'Agenzia europea dell'ambiente
---+CAPO 8 Disposizioni finali
------+Articolo 43 Esercizio della delega
---------+Articolo 43 1.
---------+Articolo 43 2.
---------+Articolo 43 3.
---------+Articolo 43 4.
---------+Articolo 43 5.
---------+Articolo 43 6.
------+Articolo 44 Comitati
---------+Articolo 44 1.
---------+Articolo 44 2.
---------+Articolo 44 3.
---------+Articolo 44 4.
---------+Articolo 44 5.
---------+Articolo 44 6.
------+Articolo 45 Riesame
------+Articolo 46 Modifiche della direttiva 94/22/CE
------+Articolo 47 Modifiche della direttiva 98/70/CE
------+Articolo 48 Modifiche della direttiva 2009/31/CE
------+Articolo 49 Modifiche del regolamento (CE) n. 663/2009
------+Articolo 50 Modifiche del regolamento (CE) n. 715/2009
------+Articolo 51 Modifiche della direttiva 2009/73/CE
------+Articolo 52 Modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio
------+Articolo 53 Modifiche della direttiva 2010/31/UE
------+Articolo 54 Modifiche della direttiva 2012/27/UE
------+Articolo 55 Modifica della direttiva 2013/30/UE
------+Articolo 56 Modifiche della direttiva (UE) 2015/652
------+Articolo 57 Abrogazione
------+Articolo 58 Disposizioni transitorie
------+Articolo 59 Entrata in vigore
---+ALLEGATO I
---+ALLEGATO II
---+ALLEGATO III
---+ALLEGATO IV
---+ALLEGATO V
---+ALLEGATO VI
---+ALLEGATO VII
---+ALLEGATO VIII
---+ANNEX IX
---+ALLEGATO X
---+ANNEX XI
---+ANNEX XII
---+ANNEX XIII
English - European Union - Energy -

▼C1 REGOLAMENTO (UE) 2018/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ▼B (Testo rilevante ai fini del SEE)

▼C1

REGOLAMENTO (UE) 2018/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2018

sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

▼B

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
CAPO 1 Disposizioni generali CAPO 1 Disposizioni generali
CAPO 2 Piani nazionali integrati per l'energia e il clima CAPO 2 Piani nazionali integrati per l'energia e il clima
CAPO 3 Strategie a lungo termine CAPO 3 Strategie a lungo termine
CAPO 4 Comunicazione CAPO 4 Comunicazione
CAPO 5 Valutazione aggregata dei progressi e risposta politica per assicurare il conseguimento dei traguardi dell'Unione –– monitoraggio della Commissione CAPO 5 Valutazione aggregata dei progressi e risposta politica per assicurare il conseguimento dei traguardi dell'Unione –– monitoraggio della Commissione
CAPO 6 Regimi dell'Unione e nazionali sulle emissioni dei gas a effetto serra e sull'assorbimento dai pozzi CAPO 6 Regimi dell'Unione e nazionali sulle emissioni dei gas a effetto serra e sull'assorbimento dai pozzi
CAPO 7 Cooperazione e sostegno CAPO 7 Cooperazione e sostegno
CAPO 8 Disposizioni finali CAPO 8 Disposizioni finali
ALLEGATO I




ALLEGATO I

QUADRO GENERALE PER I PIANI NAZIONALI INTEGRATI PER L'ENERGIA E IL CLIMA

Parte 1

Quadro generale

SEZIONE A: PIANO NAZIONALE

1.   SCHEMA GENERALE E PROCESSO DI CREAZIONE DEL PIANO

1.1.   Sintesi

i. 

Contesto politico, economico, ambientale e sociale del piano

ii. 

Strategia relativa alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia

iii. 

Tabella riassuntiva con gli obiettivi, le politiche e le misure principali del piano

1.2.   Panoramica della situazione politica attuale

i. 

Sistema energetico nazionale e dell'Unione e contesto delle politiche del piano nazionale

ii. 

Politiche e misure attuali per l'energia e il clima relative alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia

iii. 

Principali questioni di rilevanza transfrontaliera

iv. 

Struttura amministrativa per l'attuazione delle politiche nazionali per l'energia e il clima

1.3.   Consultazioni e coinvolgimento degli enti nazionali e dell'Unione ed esiti ottenuti

i. 

Partecipazione del parlamento nazionale

ii. 

Partecipazione delle autorità locali e regionali

iii. 

Consultazioni con le parti interessate, comprese le parti sociali, e impegno della società civile e del pubblico

iv. 

Consultazioni con altri Stati membri

v. 

Processo iterativo con la Commissione

1.4.   Cooperazione regionale per la preparazione del piano

i. 

Elementi soggetti a una pianificazione congiunta o coordinata con altri Stati membri

ii. 

Spiegazione del modo in cui il piano prende in considerazione la cooperazione regionale

2.   OBIETTIVI E TRAGUARDI NAZIONALI

2.1.   Dimensione della decarbonizzazione

2.1.1.   Emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra ( 5 )

i. 

Elementi di cui all'articolo 4, lettera a, punto 1

ii. 

Se del caso, altri obiettivi e traguardi nazionali coerenti con l'accordo di Parigi e con le attuali strategie a lungo termine. Se del caso, per il contributo all'impegno globale dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, altri obiettivi e traguardi, inclusi quelli settoriali e di adattamento se disponibili

2.1.2.   Energia rinnovabile

i. 

Elementi di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2)

ii. 

Traiettorie stimate per la quota settoriale di energia rinnovabile sul consumo finale di energia nel periodo 2021-2030 per i settori dell'energia elettrica, del riscaldamento e del raffreddamento e dei trasporti

iii. 

Traiettorie stimate per tecnologia di produzione di energia rinnovabile che lo Stato membro prevede di utilizzare per realizzare le traiettorie generali e settoriali per l'energia rinnovabile nel periodo 2021-2030, compresi il consumo di energia finale lordo totale previsto, ripartito per tecnologia e settore, espresso in Mtep, e la capacità installata totale prevista (divisa in nuove capacità e ripotenziamento), ripartita per tecnologia e settore, espressa in MW

iv. 

Traiettorie stimate della domanda di bioenergia disaggregate tra riscaldamento, energia elettrica e trasporti, e dell'offerta di biomassa ripartite tra materia prima e origine (distinguendo tra produzione interna e importazioni). Per la biomassa forestale, valutazione dell'origine e dell'impatto sul pozzo LULUCF

v. 

Se del caso, altre traiettorie e obiettivi nazionali, inclusi quelli a lungo termine o settoriali (quota di energia rinnovabile nel teleriscaldamento, uso di energia rinnovabile negli edifici, energia rinnovabile prodotta dalle città, dalle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile e dagli autoconsumatori di energia rinnovabile, energia recuperata dai fanghi ottenuti dal trattamento delle acque reflue)

2.2.   Dimensione dell'efficienza energetica

i. 

Elementi di cui all'articolo 4, lettera b)

ii. 

Tappe indicative fissate al 2030, 2040 e 2050, indicatori di progresso messi a punto a livello nazionale, una stima affidabile del risparmio energetico atteso nonché dei benefici in senso lato, e relativi contributi al conseguimento dei traguardi unionali di efficienza energetica come previsto nelle tabelle di marcia stabilite nelle strategie di ristrutturazione a lungo termine per il parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, pubblici e privati, in conformità all'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE

iii. 

Se del caso, altri obiettivi nazionali, compresi obiettivi o strategie a lungo termine e obiettivi settoriali e obiettivi nazionali in ambiti quali l'efficienza energetica nel settore dei trasporti e relativamente a riscaldamento e raffreddamento

2.3.   Dimensione della sicurezza energetica

i. 

Elementi di cui all'articolo 4, lettera c)

ii. 

Obiettivi nazionali per incrementare la diversificazione delle fonti e relativi all'approvvigionamento da paesi terzi e nell'ottica di accrescere la resilienza dei sistemi energetici regionali e nazionali

iii. 

Se del caso, obiettivi nazionali relativi alla riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia da paesi terzi, nell'ottica di accrescere la resilienza dei sistemi energetici regionali e nazionali

iv. 

obiettivi nazionali per aumentare la flessibilità del sistema energetico nazionale, in particolare mediante lo sviluppo delle fonti energetiche interne, la gestione della domanda e lo stoccaggio

2.4.   Dimensione del mercato interno dell'energia

2.4.1.   Interconnettività elettrica

i. 

Livello di interconnettività elettrica che lo Stato membro intende raggiungere nel 2030 tenuto conto dell'obiettivo di interconnessione elettrica di almeno il 15 % per il 2030, attraverso una strategia in cui il livello a partire dal 2021 è definito in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, prendendo in considerazione l'obiettivo di interconnessione del 10 % relativo al 2020 e i seguenti indicatori in base all'urgenza delle azioni:

1) 

differenziale di prezzo nel mercato all'ingrosso superiore a una soglia indicativa di 2 EUR/MWh tra Stati membri, regioni o zone di offerta;

2) 

capacità di trasmissione nominale degli interconnettori inferiore al 30 % del carico di punta;

3) 

capacità di trasmissione nominale degli interconnettori inferiore al 30 % della capacità installata di generazione di energie rinnovabili.

Ogni nuovo interconnettore è soggetto a un'analisi costi-benefici di tipo socioeconomica e ambientale ed è attuato soltanto se i potenziali benefici superano i costi.

2.4.2.   Infrastruttura di trasmissione dell'energia

i. 

Progetti principali per l'infrastruttura di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e del gas e, ove opportuno, progetti di ammodernamento, necessari per il raggiungimento di obiettivi e traguardi nell'ambito delle cinque dimensioni della strategia dell'Unione dell'energia.

ii. 

Se del caso, principali progetti infrastrutturali previsti diversi dai progetti di interesse comune (PIC) ( 6 )

2.4.3.   Integrazione del mercato

i. 

Obiettivi nazionali relativi ad altri aspetti del mercato interno dell'energia, come l'aumento della flessibilità del sistema, in particolare relativamente alla promozione di prezzi dell'energia elettrica determinati in modo competitivo in linea con la pertinente normativa settoriale, l'integrazione e l'accoppiamento dei mercati, al fine di aumentare la capacità di scambio degli interconnettori esistenti, le reti intelligenti, l'aggregazione, la gestione della domanda, lo stoccaggio, la generazione distribuita, i meccanismi di dispacciamento, ridispacciamento e riduzione e i segnali di prezzo in tempo reale, compreso un calendario delle scadenze entro le quali gli obiettivi devono essere raggiunti

ii. 

Se del caso, obiettivi nazionali connessi alla partecipazione non discriminatoria delle energie rinnovabili, alla gestione della domanda e allo stoccaggio, anche attraverso l'aggregazione, in tutti i mercati dell'energia, compreso un calendario delle scadenze entro le quali gli obiettivi devono essere raggiunti

iii. 

Se del caso, obiettivi nazionali per garantire che i consumatori partecipino al sistema energetico e beneficino dell'autogenerazione e delle nuove tecnologie, compresi i contatori intelligenti

iv. 

Obiettivi nazionali di adeguatezza del sistema elettrico nonché di flessibilità del sistema energetico relativamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili, compreso un calendario delle scadenze entro le quali gli obiettivi devono essere raggiunti

v. 

Se del caso, obiettivi nazionali per tutelare i consumatori di energia e migliorare la competitività del settore dell'energia al dettaglio

2.4.4.   Povertà energetica

Se del caso, obiettivi nazionali relativi alla povertà energetica, tra cui un calendario delle scadenze entro le quali gli obiettivi devono essere raggiunti

2.5.   Dimensione della ricerca, dell'innovazione e della competitività

i. 

Obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca e l'innovazione pubbliche e, se disponibili, private, relativamente all'Unione dell'energia nonché, se del caso, un calendario delle scadenze entro le quali gli obiettivi devono essere raggiunti

ii. 

Se disponibili, obiettivi nazionali relativi al 2050 connessi alla promozione di tecnologie energetiche pulite e, se del caso, obiettivi nazionali, compresi gli obiettivi a lungo termine (2050), per la diffusione delle tecnologie a basse emissioni di carbonio, comprese le tecnologie per la decarbonizzazione dei settori industriali ad alta intensità energetica e di carbonio e, se del caso, delle relative infrastrutture di trasporto e stoccaggio del carbonio

iii. 

Ove applicabile, obiettivi nazionali relativi alla competitività

3.   POLITICHE E MISURE

3.1.   Dimensione della decarbonizzazione

3.1.1.   Emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra

▼M2

i. 

Politiche e misure volte a raggiungere il traguardo stabilito dal regolamento (UE) 2018/842, specificato al punto 2.1.1 della presente sezione, e politiche e misure per conformarsi al regolamento (UE) 2018/841, che riguardano tutti i principali settori responsabili delle emissioni e i settori per l’aumento degli assorbimenti, con la prospettiva dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119

▼B

ii. 

Ove pertinente, cooperazione regionale in questo settore

iii. 

Ferma restando l'applicabilità delle norme sugli aiuti di Stato, misure di finanziamento, tra cui il sostegno dell'Unione e l'uso dei fondi dell'Unione, in questo settore a livello nazionale, ove applicabile

3.1.2.   Energia rinnovabile

i. 

Politiche e misure per realizzare il contributo nazionale al conseguimento dell'obiettivo vincolante a livello dell'UE per il 2030 in materia di energia rinnovabile e traiettorie, di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2), ove applicabili o disponibili, gli elementi di cui al punto 2.1.2 del presente allegato, comprese misure specifiche per settore e per tecnologia ( 7 )

ii. 

Ove pertinente, misure specifiche per la cooperazione regionale, nonché, facoltativamente, la produzione eccedentaria stimata di energia da fonti rinnovabili che potrebbe essere oggetto di trasferimento verso altri Stati membri al fine di conseguire il contributo nazionale e le traiettorie di cui al punto 2.1.2

iii. 

Misure specifiche in materia di sostegno finanziario ove applicabile, compresi il sostegno dell'Unione e l'uso dei fondi dell'Unione, per promuovere la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori dell'energia elettrica, del riscaldamento e del raffreddamento e dei trasporti

iv. 

Ove applicabile, la valutazione del sostegno a favore dell'energia elettrica da fonti rinnovabili che gli Stati membri sono tenuti a effettuare a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001

v. 

Misure specifiche volte a introdurre uno o più punti di contatto, razionalizzare le procedure amministrative, fornire informazioni e formazione e facilitare l'adozione di accordi a lungo termine di compravendita di energia elettrica

Sintesi delle politiche e delle misure ai sensi del quadro di riferimento che dovranno essere messe in atto dagli Stati membri a norma dell'articolo 21, paragrafo 6, e dell'articolo 22, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 per promuovere e agevolare lo sviluppo dell'autoconsumo e le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile

vi. 

Valutazione della necessità di costruire nuove infrastrutture per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento da fonti rinnovabili

vii. 

Ove applicabile, misure specifiche per la promozione dell'uso di energia proveniente dalla biomassa, in particolare per la nuova mobilitazione delle biomasse prendendo in considerazione quanto segue:

— 
la disponibilità di biomassa, inclusa la biomassa sostenibile: potenziale nazionale e importazioni da paesi terzi;
— 
altri usi della biomassa in altri settori (agricoltura e settori forestali); nonché misure per la sostenibilità della produzione e dell'uso di biomassa

3.1.3.   Altri elementi della dimensione

i. 

Politiche e misure nazionali con un impatto sul settore ETS e valutazione della complementarità e degli effetti sull'ETS dell'UE, se del caso

ii. 

Politiche e misure volte a conseguire altri obiettivi nazionali, se del caso

iii. 

Politiche e misure volte a conseguire la mobilità a basse emissioni (compresa l'elettrificazione dei trasporti)

iv. 

Ove applicabile, politiche nazionali, tempistiche e misure previste per eliminare gradualmente le sovvenzioni energetiche, in particolare per i combustibili fossili

3.2.   Dimensione dell'efficienza energetica

Politiche, misure e programmi previsti volti a conseguire i contributi nazionali indicativi di efficienza energetica al 2030, nonché altri obiettivi di cui al punto 2.2 tra cui misure e strumenti (anche di natura finanziaria) previsti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, in particolare per quanto riguarda gli aspetti seguenti:

i. 

regimi obbligatori di efficienza energetica e misure programmatiche alternative ai sensi degli articoli 7 bis e 7 ter e dell'articolo 20, paragrafo 6, della direttiva 2012/27/UE ed elaborati conformemente all'allegato II

ii. 

Strategia di ristrutturazione a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati ( 8 ), comprese politiche, misure ed azioni volte a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi e politiche ed azioni volte ad affrontare i segmenti del parco nazionale di edifici caratterizzati dalle prestazioni peggiori, conformemente all'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE

iii. 

Descrizione di politiche e misure volte a promuovere i servizi energetici nel settore pubblico e delle misure per eliminare gli ostacoli regolamentari, e non regolamentari, che impediscono l'introduzione di contratti di rendimento energetico e altri modelli di servizi di efficienza energetica ( 9 )

iv. 

Altre politiche, misure e programmi previsti volti a conseguire i contributi nazionali indicativi di efficienza energetica al 2030, nonché altri obiettivi di cui al punto 2.2 (ad esempio misure per promuovere il ruolo esemplare degli edifici pubblici e degli appalti pubblici soggetti a criteri di efficienza energetica, misure per promuovere audit energetici e sistemi di gestione dell'energia ( 10 ), misure di informazione e formazione rivolte ai consumatori ( 11 ), altre misure per promuovere l'efficienza energetica ( 12 ))

v. 

Ove applicabile, descrizione delle politiche e delle misure volte a promuovere il ruolo delle comunità locali produttrici/consumatrici di energia nel contribuire all'attuazione delle politiche e delle misure di cui ai punti i, ii, iii e iv

vi. 

Descrizione delle misure per sviluppare il potenziale di efficienza energetica dell'infrastruttura per il gas e l'energia elettrica ( 13 )

vii. 

Cooperazione regionale in questo settore, se del caso

viii. 

Misure di finanziamento, compresi il sostegno dell'Unione e l'uso dei fondi dell'Unione, in questo settore a livello nazionale

3.3.   Dimensione della sicurezza energetica ( 14 )

i. 

Politiche e misure relative agli elementi di cui al punto 2.3 ( 15 )

ii. 

Cooperazione regionale in questo settore

iii. 

Misure di finanziamento, compresi il sostegno dell'Unione e l'uso dei fondi dell'Unione, in questo settore a livello nazionale, se del caso

3.4.   Dimensione del mercato interno dell'energia ( 16 )

3.4.1.   Infrastrutture per l'energia elettrica

i. 

Politiche e misure volte a conseguire il traguardo di interconnettività di cui all'articolo 4, lettera d)

ii. 

Cooperazione regionale in questo settore ( 17 )

iii. 

Misure di finanziamento, compresi il sostegno dell'Unione e l'uso dei fondi dell'Unione, in questo settore a livello nazionale, se del caso

3.4.2.   Infrastruttura di trasmissione dell'energia

i. 

Politiche e misure relative agli elementi di cui al punto 2.4.2, comprese, se del caso, misure specifiche per consentire la realizzazione di progetti di interesse comune (PIC) e di altri progetti infrastrutturali importanti

ii. 

Cooperazione regionale in questo settore ( 18 )

iii. 

Misure di finanziamento, compresi il sostegno dell'Unione e l'uso dei fondi dell'Unione, in questo settore a livello nazionale, se del caso

3.4.3.   Integrazione del mercato

i. 

Politiche e misure relative agli elementi di cui al punto 2.4.3

ii. 

Misure per aumentare la flessibilità del sistema energetico relativamente alla produzione di energia rinnovabile, come le reti intelligenti, l'aggregazione, la gestione della domanda, lo stoccaggio, la generazione distribuita, i meccanismi di dispacciamento, ridispacciamento e riduzione e i segnali di prezzo in tempo reale, compresa la diffusione dell'accoppiamento dei mercati infragiornalieri e quella dei mercati di bilanciamento transfrontalieri

iii. 

Ove applicabile, misure per garantire la partecipazione non discriminatoria delle energie rinnovabili, la gestione della domanda e lo stoccaggio, anche attraverso l'aggregazione, in tutti i mercati dell'energia

iv. 

Politiche e misure volte a tutelare i consumatori, in particolare quelli più vulnerabili e, ove applicabile, in condizioni di povertà energetica, e a migliorare la competitività e la concorrenza del mercato dell'energia al dettaglio

v. 

Descrizione delle misure volte a consentire e sviluppare la gestione della domanda, tra cui quelle a sostegno di una tariffazione dinamica ( 19 )

3.4.4.   Povertà energetica

i. 

Ove applicabile, politiche e misure volte a conseguire gli obiettivi di cui al punto 2.4.4

3.5.   Dimensione della ricerca, dell'innovazione e della competitività

i. 

Politiche e misure relative agli elementi di cui al punto 2.5

ii. 

Ove applicabile, cooperazione con altri Stati membri in questo settore, comprese, ove appropriato, le informazioni sul modo in cui gli obiettivi e le politiche del piano SET sono tradotti nel contesto nazionale

iii. 

Misure di finanziamento, compresi il sostegno dell'Unione e l'uso dei fondi dell'Unione, in questo settore a livello nazionale, se del caso

SEZIONE B: BASE ANALITICA ( 20 )

4.   SITUAZIONE ATTUALE E PROIEZIONI CON POLITICHE E MISURE VIGENTI ( 21 ) ( 22 )

4.1.   Evoluzione prevista dei principali fattori esogeni aventi un impatto sugli sviluppi del sistema energetico e delle emissioni di gas a effetto serra

i. 

Previsioni macroeconomiche (crescita del PIL e della popolazione)

ii. 

Variazioni settoriali che dovrebbero incidere sul sistema energetico e sulle emissioni di gas a effetto serra

iii. 

Tendenze mondiali del settore dell'energia, prezzi internazionali dei combustibili fossili e prezzi del carbonio nel sistema ETS dell'UE

iv. 

Evoluzione dei costi delle tecnologie

4.2.   Dimensione della decarbonizzazione

4.2.1.   Emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra

i. 

Andamento delle emissioni e degli assorbimenti attuali di gas a effetto serra nel sistema ETS dell'UE, condivisione degli sforzi, settori LULUCF e settori energetici diversi

ii. 

Proiezioni degli sviluppi settoriali con politiche e misure vigenti a livello nazionale e dell'Unione almeno fino al 2040 (anche per il 2030)

4.2.2.   Energia rinnovabile

i. 

Quota attuale di energia rinnovabile nel consumo finale lordo di energia e in diversi settori (riscaldamento e raffreddamento, energia elettrica e trasporti), nonché per tecnologia in ciascuno di tali settori

ii. 

Proiezioni indicative di sviluppo con politiche vigenti per il 2030 (con un prospettiva fino al 2040)

4.3.   Dimensione dell'efficienza energetica

i. 

Consumo di energia primaria e finale attuale nell'economia e per settore (inclusi i settori industriale, residenziale, dei servizi e dei trasporti)

ii. 

Potenziale attuale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti ( 23 )

iii. 

Proiezioni in considerazione delle politiche, delle misure e dei programmi attuali in materia di efficienza energetica, di cui al punto 1.2 ii), per il consumo di energia primaria e finale per ciascun settore almeno fino al 2040 (anche per il 2030) ( 24 )

iv. 

Livelli ottimali in termini di costo dei requisiti minimi di prestazione energetica risultanti dai calcoli a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE

4.4.   Dimensione della sicurezza energetica

i. 

Stato attuale di mix energetico, risorse energetiche interne e dipendenza dalle importazioni, compresi i rischi pertinenti

ii. 

Proiezioni di sviluppo con politiche e misure vigenti almeno fino al 2040 (anche per il 2030)

4.5.   Dimensione del mercato interno dell'energia

4.5.1.   Interconnettività elettrica

i. 

Stato attuale di livello di interconnessione e principali interconnettori ( 25 )

ii. 

Proiezioni delle esigenze di ampliamento dell'interconnettore (anche per il 2030) ( 26 )

4.5.2.   Infrastruttura di trasmissione dell'energia

i. 

Caratteristiche principali delle attuali infrastrutture di trasmissione per l'energia elettrica e il gas ( 27 )

ii. 

Proiezioni delle esigenze di ampliamento della rete almeno fino al 2040 (anche per il 2030) ( 28 )

4.5.3.   Mercati dell'energia elettrica e del gas, prezzi dell'energia

i. 

Situazione attuale dei mercati dell'energia elettrica e del gas, compresi i prezzi dell'energia

ii. 

Proiezioni di sviluppo con politiche e misure vigenti almeno fino al 2040 (anche per il 2030)

4.6.   Dimensione della ricerca, dell'innovazione e della competitività

i. 

Situazione attuale del settore delle tecnologie a bassa emissione di carbonio e, per quanto possibile, relativo posizionamento sul mercato globale (questa analisi dovrà essere effettuata a livello di Unione o globale)

ii. 

Livello attuale della spesa pubblica e, ove disponibile, privata, per la ricerca e l'innovazione di tecnologie a bassa emissione di carbonio, numero attuale di brevetti e ricercatori

iii. 

Ripartizione degli attuali elementi del prezzo che costituiscono le tre principali componenti del prezzo (energia, rete, tasse/imposte)

iv. 

Descrizione delle sovvenzioni per l'energia, ivi inclusi i combustibili fossili

5.   VALUTAZIONE DI IMPATTO DELLE POLITICHE E DELLE MISURE PREVISTE ( 29 )

5.1.   Impatto delle politiche e delle misure previste, di cui alla sezione 3, sul sistema energetico e sulle emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra, ivi incluso un confronto con le proiezioni con politiche e misure vigenti (di cui alla sezione 4).

i. 

Proiezioni dell'evoluzione del sistema energetico e delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra nonché, ove pertinente, delle emissioni di inquinanti atmosferici in conformità della direttiva (UE) 2016/2284 nel quadro delle politiche e delle misure previste almeno per i dieci anni successivi al periodo oggetto del piano (compreso l'ultimo anno del periodo coperto dal piano), comprese le pertinenti politiche e misure dell'Unione.

ii. 

Valutazione delle interazioni programmatiche (tra politiche e misure vigenti e previste all'interno di una dimensione strategica e tra politiche e misure vigenti e previste appartenenti a diverse dimensioni) almeno fino all'ultimo anno del periodo coperto dal piano, in particolare per sviluppare una solida comprensione dell'impatto delle politiche in materia di efficienza energetica / risparmio energetico sul dimensionamento del sistema energetico e ridurre il rischio di investimenti incagliati nell'approvvigionamento energetico

iii. 

Valutazione delle interazioni tra le politiche e le misure esistenti e previste, e tra tali politiche e misure e le misure di politica climatica ed energetica dell'Unione

5.2.   Impatto macroeconomico e, nella misura del possibile, sulla salute, l'ambiente, l'occupazione e l'istruzione, sulle competenze e a livello sociale compresi gli aspetti della transizione equa (in termini di costi e benefici nonché di rapporto costi/efficacia) delle politiche e delle misure previste, di cui alla sezione 3, almeno fino all'ultimo anno del periodo contemplato dal piano, incluso un confronto con le proiezioni con politiche e misure vigenti

5.3.   Quadro delle necessità di investimenti

i. 

Flussi di investimenti esistenti e previsioni di investimento per quanto riguarda le politiche e le misure previste

ii. 

Fattori di rischio del settore o del mercato oppure ostacoli nel contesto nazionale o regionale

iii. 

Analisi del sostegno o delle risorse finanziari pubblici aggiuntivi per colmare le lacune identificate al punto ii)

5.4.   Impatto delle politiche e delle misure previste di cui alla sezione 3 su altri Stati membri e sulla cooperazione regionale almeno fino all'ultimo anno del periodo contemplato dal piano, incluso un confronto con le proiezioni con politiche e misure vigenti

i. 

Impatto sul sistema energetico negli Stati membri limitrofi e nella regione nella misura del possibile

ii. 

Impatto sui prezzi dell'energia, sui servizi di pubblica utilità e sull'integrazione del mercato dell'energia

iii. 

Se del caso, impatto sulla cooperazione regionale

▼M2

5.5.   Il contributo delle politiche e delle misure previste al conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119

▼B

Parte 2

Elenco dei parametri e delle variabili da riportare nella sezione B dei piani nazionali ( 30 )  ( 31 )  ( 32 )  ( 33 )

La sezione B, «Base analitica», dei piani nazionali riporta i parametri, le variabili, i bilanci energetici e gli indicatori di seguito elencati, se utilizzati:

1.   Parametri e variabili generali

1) 

Popolazione [milioni]

2) 

PIL [milioni di EUR]

3) 

Valore aggiunto lordo per settore (compresi i principali settori industriali, dell'edilizia, dei servizi e agricoli) [milioni di euro]

4) 

Numero di famiglie [migliaia]

5) 

Dimensione delle famiglie [abitanti/nuclei familiari]

6) 

Reddito netto delle famiglie [euro]

7) 

Numero di passeggeri-chilometro: tutti i modi di trasporto, ossia ripartiti tra strada (automobili e autobus separatamente se possibile), ferrovia, aereo e navigazione interna (se del caso) [milioni di passeggeri/km]

8) 

Tonnellate-chilometro per il trasporto merci: tutti i modi di trasporto ad eccezione del trasporto marittimo internazionale, ossia ripartite tra strada, ferrovia, aereo, navigazione interna (vie navigabili interne e trasporto marittimo nazionale) [milioni di tonnellate/km]

9) 

Prezzi internazionali dell'importazione di petrolio, gas e carbone [EUR/GJ o euro/tep] sulla base delle raccomandazioni della Commissione

10) 

Prezzo del carbonio nell'ambito del sistema ETS dell'UE [EUR/quota di emissioni] sulla base delle raccomandazioni della Commissione

11) 

Ipotesi circa i tassi di cambio dell'euro e del dollaro USA (se del caso) [EUR/valuta e USD/valuta]

12) 

Numero di gradi-giorno di riscaldamento (HDD)

13) 

Numero di gradi-giorno di raffreddamento (CDD)

14) 

Ipotesi circa i costi tecnologici utilizzate nella modellizzazione per le principali tecnologie pertinenti

2.   Bilanci e indicatori energetici

2.1.   Approvvigionamento energetico

1) 

Produzione interna per tipo di combustibile (tutti i prodotti energetici prodotti in quantità significative) [ktep]

2) 

Importazioni nette per tipo di combustibile (compresa l'energia elettrica e suddivise in importazioni nette intra ed extra UE) [ktep]

3) 

Dipendenza dalle importazioni da paesi terzi [%]

4) 

Principali fonti d'importazione (paesi) dei principali vettori energetici (compresi gas ed energia elettrica)

5) 

Consumo interno lordo per tipo di combustibile (inclusi i solidi, tutti i prodotti energetici: carbone, petrolio greggio e prodotti petroliferi, gas naturale, energia nucleare, energia elettrica, calore derivato, rinnovabili, rifiuti) [ktep]

2.2.   Energia elettrica e termica

1) 

Produzione lorda di energia elettrica [GWh]

2) 

Produzione lorda di energia elettrica per combustibile (tutti i prodotti energetici) [GWh]

3) 

Quota di cogenerazione di calore ed energia elettrica sul totale di generazione di energia elettrica e calore [%]

4) 

Capacità di generazione di energia elettrica per fonte, compresi i ritiri e i nuovi investimenti [MW]

5) 

Calore prodotto dalla generazione di energia termica

6) 

Calore prodotto da impianti di cogenerazione, compreso il calore di scarto derivante da impianti industriali

7) 

Capacità di interconnessione transfrontaliere per il gas e l'energia elettrica [definizione per l'energia elettrica in linea con l'esito delle discussioni in corso sulla base dell'obiettivo di interconnessione del 15 %] e tasso di utilizzo previsto

2.3.   Settore delle trasformazioni

1) 

Combustibile di alimentazione per la generazione di energia termica (compresi solidi, petrolio, gas) [ktep]

2) 

Combustibile di alimentazione per altri processi di conversione [ktep]

2.4.   Consumi energetici

1) 

Consumo di energia primaria e finale [ktep]

2) 

Consumo di energia finale per settore (compresi i settori industriale, residenziale, terziario, agricolo e dei trasporti - ripartito fra trasporto passeggeri e trasporto merci, se disponibile) [ktep]

3) 

Consumo di energia finale per combustibile (tutti i prodotti energetici) [ktep]

4) 

Consumo non energetico finale [ktep]

5) 

Intensità di energia primaria per l'economia nel suo insieme (consumo di energia primaria/PIL) [tep/euro]

6) 

Intensità di energia finale per settore (compresi i settori industriale, residenziale, terziario e dei trasporti – ripartito fra trasporto passeggeri e trasporto merci, se disponibile)

2.5.   Prezzi

1) 

Prezzi dell'energia elettrica per tipologia di settore di utilizzo (residenziale, industriale, terziario)

2) 

Prezzi nazionali di vendita al dettaglio dei combustibili (incluse le imposte, per fonte e settore) [euro/ktep]

2.6.   Investimento

Costi di investimento nei settori della trasformazione, dell'approvvigionamento, della trasmissione e della distribuzione dell'energia

2.7.   Energia rinnovabile

1) 

Consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili e quota di energia rinnovabile nel consumo finale lordo di energia, per settore (energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento, trasporti) e per tecnologia

2) 

Cogenerazione di calore e di energia elettrica da energie rinnovabili negli edifici (; include, ove disponibili, dati disaggregati sull'energia prodotta, consumata e immessa in rete dai sistemi solari fotovoltaici, dai sistemi solari termici, dalla biomassa, dalle pompe di calore, dai sistemi geotermici nonché da tutti gli altri sistemi di energia rinnovabile decentrati

3) 

Se del caso, altre traiettorie nazionali, incluse le traiettorie a lungo termine o settoriali, quota di biocarburanti prodotti da colture alimentari e di biocarburanti avanzati, quota di energia rinnovabile nel teleriscaldamento, nonché l'energia rinnovabile prodotta dalle città e dalle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile.

3.   Indicatori relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra

1) 

Emissioni di gas a effetto serra per settore programmatico (ETS UE, condivisione degli sforzi e LULUCF)

2) 

Emissioni di gas a effetto serra per settore dell'IPCC e per gas (se pertinente, suddivisi nei settori ETS UE e in quelli inclusi nella condivisione dello sforzo [tCO2eq]

3) 

Intensità di carbonio dell'economia nel suo complesso [tCO2eq/PIL]

4) 

Indicatori relativi alle emissioni di CO2

a) 

Intensità di gas serra della generazione di energia elettrica e di calore domestica [tCO2eq/MWh]

b) 

Intensità di gas serra del consumo energetico finale per settore [tCO2eq/tep]

5) 

Parametri relativi alle emissioni diverse da CO2

a) 

Animali da allevamento: bestiame da latte [1 000 capi], bestiame non da latte [1 000 capi], ovini [1 000 capi], suini [1 000 capi], pollame [1 000 capi]

b) 

Apporto di azoto dall'utilizzo di fertilizzanti sintetici [kt di azoto]

c) 

Apporto di azoto dall'utilizzo di letame [kt di azoto]

d) 

Azoto fissato dalle colture che fissano azoto [kt di azoto]

e) 

Azoto nei residui delle colture restituiti alla terra [kt di azoto]

f) 

Superficie dei suoli organici coltivati [ettari]

g) 

Produzione di rifiuti solidi urbani (RSU)

h) 

Rifiuti solidi urbani (RSU) da collocare a discarica

i) 

Quota di recupero di CH4 nella produzione totale di CH4 dalla messa in discarica [%]

ALLEGATO II




ALLEGATO II

CONTRIBUTI NAZIONALI PER LA QUOTA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI SUL CONSUMO FINALE DI ENERGIA LORDO NEL 2030

1. La seguente formula indicativa rappresenta i criteri oggettivi elencati all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), punti da i) a v), espressi ciascuno in punti percentuali:

a) 

obiettivo nazionale vincolante dello Stato membro per il 2020 di cui alla terza colonna della tabella indicata dell'allegato I della direttiva (UE) 2018/2001;

b) 

contributo forfettario (Cforf);

c) 

contributo basato sul PIL pro capite (CPIL);

d) 

contributo basato sul potenziale (Cpotenziale);

e) 

contributo che riflette il livello di interconnessione dello Stato membro (Cinterco).

2. Il Cforf è uguale per ogni Stato membro. Tutti i Cforf degli Stati membri contribuiscono assieme al 30 % della differenza tra gli obiettivi dell'Unione per il 2030 e il 2020.

3. Il CPIL è distribuito tra gli Stati membri sulla base dell'indice di PIL pro capite di Eurostat rispetto alla media dell'Unione nel periodo dal 2013 al 2017, espresso in standard di potere d'acquisto, laddove per ciascun singolo Stato membro è previsto un massimale dell'indice pari al 150 % della media dell'Unione. Tutti i CPIL degli Stati membri contribuiscono assieme al 30 % della differenza tra gli obiettivi dell'Unione per il 2030 e il 2020.

4. Il Cpotenziale è distribuito tra gli Stati membri sulla base della differenza tra la quota di energia da fonti rinnovabili dello Stato membro nel 2030, come indicato nello scenario PRIMES, e il suo obiettivo nazionale vincolante per il 2020. Tutti i Cpotenziale degli Stati membri contribuiscono insieme al 30 % della differenza tra gli obiettivi dell'Unione per il 2030 e il 2020.

5. Il Cinterco è distribuito tra gli Stati membri sulla base dell'indice di percentuale di interconnessione elettrica rispetto alla media dell'Unione nel 2017, misurata dalla capacità di trasmissione netta rispetto alla capacità totale di generazione installata, laddove per ciascun singolo Stato membro è previsto un massimale dell'indice di percentuale di interconnessione pari al 150 % della media dell'Unione. Tutti i Cinterco degli Stati membri contribuiscono assieme al 10 % della differenza tra gli obiettivi dell'Unione per il 2030 e il 2020.

ALLEGATO III




ALLEGATO III

NOTIFICA DELLE MISURE E DEI METODI ADOTTATI DAGLI STATI MEMBRI PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE

Gli Stati membri notificano alla Commissione i metodi dettagliati proposti a norma dell'allegato V, punto 5, della direttiva 2012/27/UE per il funzionamento dei regimi obbligatori di efficienza energetica e le misure programmatiche alternative di cui agli articoli 7 bis e 7 ter e all'articolo 20, paragrafo 6, della stessa direttiva.

1.   Calcolo del livello del requisito di risparmio energetico da raggiungere nell'intero periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 che indichi in che modo gli elementi di seguito riportati sono presi in considerazione:

a) 

consumo annuale finale di energia, in media sul triennio più recente prima del 1o gennaio 2019 [in ktep];

b) 

ammontare cumulativo totale dell'uso finale del risparmio energetico da conseguire [in ktep] ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2012/27/UE;

c) 

dati utilizzati per il calcolo del consumo finale di energia e fonti di tali dati, compresa la giustificazione per l'uso di fonti statistiche alternative, e le eventuali differenze nei quantitativi che ne risultano (se si utilizzano fonti diverse da Eurostat);

2.   Gli Stati membri che decidono di avvalersi delle possibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE notificano anche il calcolo del livello del requisito di risparmio energetico da raggiungere nell'intero periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, indicando in che modo sono presi in considerazione anche i seguenti elementi:

a) 

il proprio tasso annuale di risparmio;

b) 

il proprio scenario di base del calcolo e l'energia utilizzata nei trasporti, in tutto o in parte, esclusa dal calcolo [in ktep];

c) 

risparmio energetico complessivo calcolato nell'intero periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 (prima dell'applicazione delle opzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettere da b) a g), della direttiva 2012/27/UE) [in ktep];

d) 

applicazione delle opzioni di cui alle lettere da b) a g) dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE:

i) 

consumo finale di energia per le attività industriali [in ktep] elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE escluse dal calcolo, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2012/27/UE;

ii) 

risparmio energetico [in ktep] conseguito nei settori della trasformazione, della distribuzione e della trasmissione di energia, comprese le infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2012/27/UE;

iii) 

risparmio energetico [in ktep] risultante da azioni individuali la cui attuazione è iniziata a partire dal 31 dicembre 2008 e che continuano ad avere un impatto nel 2020 e oltre, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2012/27/UE;

iv) 

risparmio energetico [in ktep] derivante da misure programmatiche, a condizione che si possa dimostrare che tali misure programmatiche sfociano in azioni individuali intraprese dal 1o gennaio 2018 al del 31 dicembre 2020, che conseguono risparmi dopo il 31 dicembre 2020, conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, lettera e), della direttiva 2012/27/UE;

v) 

energia prodotta [in ktep] sugli o negli edifici per uso proprio a seguito di misure strategiche per la promozione di nuove tecnologie in materia di energie rinnovabili, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera f), della direttiva 2012/27/UE

vi) 

risparmio energetico [in ktep] che eccede il risparmio energetico cumulativo richiesto conseguito nel periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, che gli Stati membri calcolano ai fini del periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2012/27/UE;

e) 

volume totale cumulativo di risparmi energetici (dopo l'applicazione delle opzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettere da b) a g) della direttiva 2012/27/UE.

3.   Misure programmatiche volte a conseguire l'obbligo di risparmio di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE

3.1.   Regimi obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 7 bis della direttiva 2012/27/UE:

a) 

descrizione del regime obbligatorio di efficienza energetica;

b) 

volume annuo e cumulativo previsto di risparmi energetici e durata del periodo obbligatorio/dei periodi obbligatori;

c) 

parti obbligate e rispettive responsabilità;

d) 

settori interessati;

e) 

azioni ammissibili previste dalla misura;

f) 

informazioni sull'applicazione delle seguenti disposizioni della direttiva 2012/27/UE:

i) 

ove applicabile, azioni specifiche, quota di risparmio da raggiungere nelle famiglie in condizioni di povertà energetica in conformità dell'articolo 7, paragrafo 11;

ii) 

risparmi ottenuti da fornitori di servizi energetici o da terzi in conformità dell'articolo 7 bis, paragrafo 6, lettera a);

iii) 

«finanziamenti e prestiti» in conformità dell'articolo 7 bis, paragrafo 6, lettera b);

g) 

se pertinente, informazioni sugli scambi di risparmi energetici.

3.2.   Misure alternative di cui all'articolo 7 ter e all'articolo 20, paragrafo 6, della direttiva 2012/27/UE (ad eccezione delle imposte):

a) 

tipo di misura programmatica;

b) 

breve descrizione della misura programmatica, comprese le caratteristiche di progettazione per ogni misura notificata;

c) 

volume annuo e cumulativo totale di risparmi previsto per ciascuna misura e/o volume di risparmi energetici in relazione a uno qualsiasi dei periodi intermedi;

d) 

autorità pubbliche responsabili dell'attuazione, parti partecipanti o incaricate e rispettive responsabilità per l'attuazione delle misure programmatiche;

e) 

settori interessati;

f) 

azioni ammissibili previste dalla misura;

g) 

ove applicabile, misure programmatiche specifiche o singole azioni per far fronte alla povertà energetica.

3.3.   Informazioni sulle misure fiscali:

a) 

breve descrizione della misura fiscale;

b) 

durata della misura fiscale;

c) 

autorità pubblica responsabile dell'attuazione;

d) 

volume annuo e cumulativo atteso di risparmi per ciascuna misura;

e) 

settori interessati e fasce di contribuenti;

f) 

metodo di calcolo, compresi i tipi di elasticità del prezzo utilizzati e le modalità con cui sono stati stabiliti, in linea con l'allegato V, punto 4, della direttiva 2012/27/UE.

4.   Metodo di calcolo delle misure notificate ai sensi degli articoli 7 bis, 7 ter e dell'articolo 20, paragrafo 6, della direttiva 2012/27/UE (ad eccezione delle misure fiscali):

a) 

metodi di misurazione utilizzati di cui all'allegato V, punto 1, della direttiva 2012/27/UE;

b) 

metodo di espressione del risparmio energetico (risparmio di energia primaria o finale);

c) 

durata delle misure, ritmo con cui i risparmi si riducono nel tempo e approccio utilizzato per tener conto della durata dei risparmi;

d) 

breve descrizione del metodo di calcolo, compreso il modo in cui sono garantite l'addizionalità e la rilevanza del risparmio e quali metodologie e parametri di riferimento sono utilizzati per i risparmi previsti e di scala;

e) 

informazioni su come sono affrontate le eventuali sovrapposizioni tra le misure e le singole azioni per evitare il doppio conteggio del risparmio energetico;

f) 

ove pertinente, variazioni climatiche e approccio utilizzato.

5.   Monitoraggio e verifica

a) 

breve descrizione del sistema di monitoraggio e verifica e del processo di verifica;

b) 

autorità pubblica responsabile dell'attuazione e principali responsabilità, nel contesto del sistema di monitoraggio e verifica, in relazione ai regimi obbligatori di efficienza energetica o alle misure alternative;

c) 

indipendenza del monitoraggio e della verifica dalle parti obbligate, dalle parti partecipanti o incaricate;

d) 

porzione statisticamente significativa delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica e proporzione e criteri utilizzati per definire e selezionare un campione rappresentativo;

e) 

obblighi di comunicazione delle parti obbligate (risparmi energetici realizzati da ciascuna parte obbligata, o da ciascuna sottocategoria di parte obbligata, nonché complessivamente nel quadro del regime);

f) 

pubblicazione dei risparmi energetici realizzati (ogni anno) nel quadro dei regimi obbligatori di efficienza energetica e delle misure alternative;

g) 

informazioni sulla normativa degli Stati membri in materia di sanzioni da applicare in caso di non conformità;

h) 

informazioni sulle misure programmatiche previste in caso di progressi non soddisfacenti.

ALLEGATO IV




ALLEGATO IV

QUADRO GENERALE PER LE STRATEGIE A LUNGO TERMINE

1.   PANORAMICA E PROCESSO DI ELABORAZIONE DELLE STRATEGIE

1.1.

Sintesi

1.2.

Contesto giuridico e programmatico

1.3.

Consultazione pubblica

2.   CONTENUTO

2.1.   TOTALE DELLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA E DEGLI AUMENTI DEGLI ASSORBIMENTI DAI POZZI

2.1.1.

Proiezioni relative alle riduzioni delle emissioni e all'aumento degli assorbimenti entro il 2050

2.1.2.

Obiettivo nazionale per il 2030 e oltre, se disponibile, e tappe indicative per il 2040 il 2050

2.1.3.

Politiche e misure di adattamento

2.2.   ENERGIA RINNOVABILE

2.2.1

Nella misura del possibile, la quota stimata probabile di energia rinnovabile nel consumo di energia finale entro il 2050

2.3.   EFFICIENZA ENERGETICA

2.3.1.

Nella misura del possibile, la stima probabile del consumo di energia entro il 2050

2.4.   CONTENUTO SETTORIALE SPECIFICO

2.4.1.   Sistema energetico

2.4.1.1.

Traiettoria o intervallo di valori previsti o probabili in futuro in materia di emissioni

2.4.1.2.

Descrizione generale dei principali fattori trainanti dell'efficienza energetica, della flessibilità della domanda e del consumo energetico nonché della loro evoluzione a partire dal 2021

2.4.2.   Industria

2.4.2.1.

Riduzioni attese di emissioni per settore e domanda di energia

2.4.2.2.

Rassegna generale delle politiche, dei piani e delle misure esistenti per la decarbonizzazione secondo quanto indicato all'allegato I, parte 1, sezione A, punto 2.1

2.4.3.   Trasporti

2.4.3.1.

Emissioni e fonti energetiche attese per tipo di trasporto (ad esempio automobili e furgoni, trasporti pesanti su strada, trasporti marittimi, aerei, ferroviari)

2.4.3.2.

Opzioni in materia di decarbonizzazione

2.4.4.   Agricoltura e destinazione del suolo, cambiamenti di destinazione del suolo e silvicoltura (LULUCF)

2.4.4.1.

Nella misura del possibile, emissioni attese dalle fonti e da ciascun gas a effetto serra

2.4.4.2.

Opzioni di riduzione delle emissioni previste

2.4.4.3.

Legami con le politiche di sviluppo agricolo e rurale

3.   FINANZIAMENTO

3.1.

Stime relative agli investimenti necessari

3.2.

Politiche e misure per attività correlate di ricerca, sviluppo e innovazione

4.   VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DEGLI ASPETTI SOCIOECONOMICI

5.   ALLEGATI (se del caso)

5.1.

Dettagli concernenti la modellazione (compresi i presupposti) e/o l'analisi, gli indicatori, ecc.

ALLEGATO V




ALLEGATO V

INFORMAZIONI CIRCA GLI INVENTARI DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA

Parte 1

Informazioni che devono figurare nelle relazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 3:

a) 

le emissioni antropogeniche dei gas a effetto serra elencati nella Parte 2 del presente allegato e le emissioni antropogeniche dei gas a effetto serra di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842 per l'anno X-2;

b) 

dati sulle emissioni antropogeniche di monossido di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili, coerenti con i dati già comunicati a norma dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2016/2284 per l'anno X-2;

c) 

le emissioni antropogeniche di gas a effetto serra dalle fonti e assorbimenti di CO2 dai pozzi connessi alle attività LULUCF per l'anno X-2, conformemente ai metodi specificati nella Parte 3 del presente allegato. Tali dati sono inoltre rilevanti per la relazione di conformità ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/841;

d) 

eventuali modifiche delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c) relative agli anni compresi tra l'anno o il periodo di riferimento pertinente e l'anno X-3, con l'indicazione delle motivazioni di tali modifiche;

e) 

informazioni sugli indicatori di cui alla Parte 4 del presente allegato relative all'anno X-2;

f) 

sintesi delle informazioni sui trasferimenti conclusi a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/842 e degli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) 2018/841 per l'anno X-1;

g) 

informazioni sui provvedimenti adottati per migliorare le stime contenute nell'inventario, in particolare in sezioni dell'inventario che sono state oggetto di aggiustamenti o raccomandazioni in seguito alle revisioni condotte da esperti;

h) 

quota di attribuzione effettiva o stimata delle emissioni verificate comunicate dagli operatori degli impianti ai sensi della direttiva 2003/87/CE alle categorie di fonti dell'inventario nazionale dei gas a effetto serra e percentuale di tali emissioni verificate sul totale delle emissioni di gas a effetto serra comunicato per tali categorie per l'anno X-2;

i) 

se rilevante, i risultati dei controlli volti a verificare la coerenza delle emissioni comunicate negli inventari dei gas a effetto serra per l'anno X-2 con le emissioni verificate comunicate ai sensi della direttiva 2003/87/CE;

▼C2

j) 

se rilevante, i risultati dei controlli volti a verificare la coerenza dei dati utilizzati per stimare le emissioni in preparazione degli inventari dei gas a effetto serra per l’anno X–2, con:

i) 

i dati utilizzati per la preparazione degli inventari degli inquinanti atmosferici a norma della direttiva (UE) 2016/2284;

ii) 

i dati comunicati a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, e dell’allegato VII del regolamento (UE) n. 517/2014;

iii) 

i dati sull’energia comunicati a norma dell’articolo 4 e dell’allegato B del regolamento (CE) n. 1099/2008;

▼B

k) 

la descrizione delle eventuali modifiche apportate ai rispettivi sistemi nazionali di inventario;

l) 

la descrizione delle eventuali modifiche apportate ai rispettivi registri nazionali;

m) 

informazioni sui piani di garanzia e controllo di qualità, una valutazione generale dell'incertezza, una valutazione generale della completezza ed eventuali altri elementi della relazione sull'inventario nazionale dei gas a effetto serra necessari per la preparazione della relazione sull'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra;

▼M4

n) 

informazioni circa:

i) 

le intenzioni dello Stato membro di fare ricorso alle flessibilità di cui all’articolo 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/842, comprese, ove possibile, le informazioni circa i quantitativi, il tipo di trasferimento e l’intervallo stimato dei prezzi;

ii) 

l’uso dei proventi a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/842;

iii) 

le intenzioni dello Stato membro di avvalersi della flessibilità di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842.

▼B

Gli Stati membri possono chiedere che sia concessa una deroga da parte della Commissione alla lettera c) del primo paragrafo per applicare metodi diversi da quelli che figurano nella parte 3 del presente allegato qualora non sia stato possibile realizzare il miglioramento metodologico richiesto in tempo per poterne tenere conto negli inventari dei gas a effetto serra per il periodo dal 2021 al 2030, oppure qualora il costo del miglioramento metodologico sia sproporzionato rispetto ai benefici derivanti dalla sua applicazione per migliorare la contabilizzazione, data la modesta entità delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dai comparti di carbonio interessati. Gli Stati membri che intendono beneficiare della deroga presentano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2020, una richiesta motivata, in cui indicano il termine entro il quale introdurranno il miglioramento metodologico, il metodo alternativo proposto o entrambi, corredata di una valutazione dei potenziali effetti sull'accuratezza della contabilizzazione. La Commissione può chiedere informazioni supplementari che devono essere presentate entro uno specifico lasso di tempo ragionevole. Se la Commissione considera giustificata la richiesta, concede la deroga. Se la Commissione respinge la richiesta motiva la sua decisione.

Parte 2

I gas a effetto serra da prendere in considerazione sono i seguenti:

Biossido di carbonio (CO2)
metano (CH4)
ossido di azoto (N2O)
esafluoruro di zolfo (SF6)
trifluoruro di azoto (NF3)

idrofluorocarburi (HFC):

— 
HFC-23 CHF3
— 
HFC-32 CH2F2
— 
HFC-41 CH3F
— 
HFC-125 CHF2CF3
— 
HFC-134 CHF2CHF2
— 
HFC-134a CH2FCF3
— 
HFC-143 CH2FCHF2
— 
HFC-143a CH3CF3
— 
HFC-152 CH2FCH2F
— 
HFC-152a CH3CHF2
— 
HFC-161 CH3CH2F
— 
HFC-227ea CF3CHFCF3
— 
HFC-236cb CF3CF2CH2F
— 
HFC-236ea CF3CHFCHF2
— 
HFC-236fa CF3CH2CF3
— 
HFC-245fa CHF2CH2CF3
— 
HFC-245ca CH2FCF2CHF2
— 
HFC-365mfc CH3CF2CH2CF3
— 
HFC-43-10mee CF3CHFCHFCF2CF3 o (C5H2F10)

perfluorocarburi (PFC):

— 
PFC-14, perfluorometano, CF4
— 
PFC-116, perfluoroetano, C2F6
— 
PFC-218, perfluoropropano, C3F8
— 
PFC-318, perfluorociclobutano, c-C4F8
— 
perfluorociclobutano, c-C3F6
— 
PFC-3-1-10, perfluorobutano, C4F10
— 
PFC-4-1-12, perfluoropentano, C5F12
— 
PFC-5-1-14, perfluoroesano, C6F14
— 
PFC-9-1-18, C10F18

▼M3

Parte 3

Metodi per il monitoraggio e la comunicazione nel settore LULUCF

Per il monitoraggio e la comunicazione nel settore LULUCF, gli Stati membri utilizzano dati geolocalizzati di conversione delle categorie di uso del suolo in conformità delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. La Commissione fornisce un sostegno e un'assistenza adeguati agli Stati membri al fine di garantire la coerenza e la trasparenza dei dati raccolti. Gli Stati membri sono incoraggiati a esplorare sinergie e opportunità per consolidare la comunicazione con altri settori strategici pertinenti, nonché ad adoperarsi per realizzare inventari dei gas a effetto serra che consentano l'interoperabilità con le banche dati elettroniche e i sistemi di informazione geografica pertinenti, fra cui:

a) 

un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo per terreni che presentano elevate scorte di carbonio, quali definiti all'articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001;

b) 

un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo soggette a protezione, definite come terreni che rientrano in una o più delle categorie seguenti:

— 
i terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità quali definiti all'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001;
— 
i siti di importanza comunitaria scelti e le zone speciali di conservazione designate in conformità dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ( 34 ) e le unità di suolo esterne a tali siti, soggette a misure di protezione e conservazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione dei siti;
— 
i siti di riproduzione e le aree di riposo delle specie elencate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE che sono oggetto di misure di protezione ai sensi dell'articolo 12 di tale direttiva;
— 
gli habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE e gli habitat di specie elencate nell'allegato II della stessa direttiva che si trovano al di fuori di siti di importanza comunitaria o di zone speciali di conservazione e che contribuiscono a fare in modo che tali habitat e specie raggiungano uno stato di conservazione soddisfacente ai sensi dell'articolo 2 della suddetta direttiva o che possono essere oggetto di misure preventive e correttive ai sensi della direttiva 2004/35/CE ( 35 );
— 
le zone di protezione speciale classificate ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 36 ) e le unità di suolo che si trovano al di fuori di tali zone e sono soggette a misure di protezione e conservazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione del sito;
— 
le unità di suolo soggette a misure di conservazione degli uccelli per le quali è stato segnalato che non sono in stato di sicurezza ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE al fine di soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 4, seconda frase, di tale direttiva mirando a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat o a soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 3 di tale direttiva di preservare e mantenere o ristabilire una varietà e una superficie sufficienti di habitat per le specie di uccelli;
— 
qualsiasi altro habitat che lo Stato membro designa per fini equivalenti a quelli previsti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
— 
le unità di suolo soggette alle misure necessarie per proteggere e garantire il non deterioramento dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 37 );
— 
le pianure alluvionali naturali o le aree di ritenzione delle acque alluvionali protette dagli Stati membri in relazione alla gestione del rischio di alluvioni a norma della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 38 );
— 
le aree protette designate dagli Stati membri al fine di raggiungere gli obiettivi delle aree protette;
c) 

un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo che sono oggetto di ripristino, definite come terreni che rientrano in una o più delle categorie seguenti:

— 
i siti di importanza comunitaria, le zone speciali di conservazione e le zone di protezione speciale di cui alla lettera b), nonché le unità di suolo al di fuori di tali zone che sono state individuate come necessitanti misure di ripristino o di compensazione che mirano al conseguimento degli obiettivi di conservazione del sito;
— 
gli habitat delle specie di uccelli selvatici di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/147/CE o elencate nell'allegato I della stessa, che si trovano al di fuori delle zone di protezione speciale e che sono stati individuati come necessitanti misure di ripristino ai fini della direttiva 2009/147/CE;
— 
gli habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE e gli habitat di specie elencate nell'allegato II della suddetta direttiva al di fuori dei siti di importanza comunitaria o delle zone speciali di conservazione e individuati come necessitanti misure di ripristino ai fini del conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente ai sensi della direttiva 92/43/CEE, o identificati come necessitanti misure correttive ai fini dell'articolo 6 della direttiva 2004/35/CE;
— 
le zone identificate come bisognose di ripristino o che sono soggette a misure volte a scongiurare il loro deterioramento secondo un piano di ripristino della natura applicabile in uno Stato membro;
— 
le unità di suolo soggette a misure necessarie per ripristinare un buono stato ecologico dei corpi idrici superficiali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2000/60/CE o alle misure necessarie per ripristinarli a uno stato ecologico elevato, ove previsto dalla legge;
— 
le unità di suolo soggette a misure di ricostituzione e ripristino delle zone umide di cui all'allegato VI, parte B, punto vii), della direttiva 2000/60/CE;
— 
le zone necessitanti il ripristino degli ecosistemi in modo da conseguire buone condizioni ecosistemiche conformemente al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 39 );
d) 

un sistema di monitoraggio delle seguenti unità di uso del suolo ad alto rischio climatico:

— 
le zone soggette a compensazione a norma dell'articolo 13 ter, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2018/841;
— 
le zone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2007/60/CE;
— 
le zone individuate nelle strategie nazionali di adattamento degli Stati membri quali ad alto rischio naturale e antropogenico, soggette ad azioni per la riduzione del rischio di catastrofi connesse al clima;
e) 

un sistema per il monitoraggio degli stock di carbonio nel suolo che utilizzi, fra l'altro, la serie di dati annuali «land use/cover area frame statistical survey» (LUCAS).

L'inventario dei gas a effetto serra consente lo scambio e l'integrazione dei dati tra le banche dati elettroniche e i sistemi di informazione geografica, in modo da facilitarne la comparabilità e l'accessibilità al pubblico.

Per il periodo 2021-2025, gli Stati membri applicano almeno metodi di livello 1 in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, tranne per un comparto di carbonio che rappresenta almeno il 25 % delle emissioni o degli assorbimenti di una categoria di sorgenti o pozzi considerata prioritaria nel sistema d'inventario nazionale di uno Stato membro perché la sua stima incide notevolmente sull'inventario totale dei gas a effetto serra di tale Stato membro in termini di livello assoluto delle emissioni e degli assorbimenti, di evoluzione o incertezza delle emissioni e degli assorbimenti nelle categorie di uso del suolo, nel qual caso si applicano almeno metodi di livello 2, in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

A partire dalla presentazione dell'inventario dei gas a effetto serra del 2028, gli Stati membri applicano almeno metodologie di livello 2 conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, mentre gli Stati membri applicano, quanto prima possibile e al più tardi a partire dalla presentazione dell'inventario dei gas a effetto serra del 2030, metodologie di livello 3, conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, per tutte le stime delle emissioni e degli assorbimenti riguardanti le unità di uso del suolo in aree di terreni che presentano elevate scorte di carbonio, di cui alla lettera a), le unità di uso del suolo in zone protette o in fase di ripristino, di cui alle lettere b) e c), e le unità di uso del suolo in zone soggette in futuro a elevati rischi climatici, di cui alla lettera d).

In deroga al comma precedente, se la superficie compresa in una delle singole categorie elencate alle lettere da a) a d) rappresenta meno dell'1 % della superficie di suolo gestito comunicata dallo Stato membro, gli Stati membri applicano almeno le metodologie di livello 2 conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

▼B

Parte 4

Indicatori dell'inventario



Denominazione dell'indicatore

Indicatore

TRASFORMAZIONE B0

Emissioni specifiche di CO2 di centrali termoelettriche pubbliche e di autoproduttori, t/TJ

Emissioni di CO2 di centrali termoelettriche pubbliche e di autoproduttori, kt diviso per tutti i prodotti - produzione per centrali termoelettriche pubbliche e di autoproduttori, PJ

TRASFORMAZIONE E0

Emissioni specifiche di CO2 degli impianti degli autoproduttori, t/TJ

Emissioni di CO2 degli autoproduttori, kt diviso per la produzione totale (tutti i prodotti) delle centrali termoelettriche di autoproduttori, PJ

INDUSTRIA A1.1

Intensità totale di CO2 — industria del ferro e dell'acciaio, t/mio EUR

Emissioni totali di CO2 dal ferro e dall'acciaio, kt diviso per il valore aggiunto lordo - industria del ferro e dell'acciaio

INDUSTRIA A1.2

Intensità di CO2 legata all'energia — industria chimica, t/mio EUR

Emissioni di CO2 legate all'energia nell'industria chimica, kt diviso per il valore aggiunto lordo - industria chimica

INDUSTRIA A1.3

Intensità di CO2 legata all'energia — industria del vetro, dei prodotti ceramici e dei materiali per l'edilizia, t/mio EUR

Emissioni di CO2 legate all'energia nell'industria del vetro, dei prodotti ceramici e dei materiali per l'edilizia, kt diviso per il valore aggiunto lordo - industria del vetro, dei prodotti ceramici e dei materiali per l'edilizia

INDUSTRIA A1.4

Intensità di CO2 legata all'energia — industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, t/mio EUR

Emissioni di CO2 legate all'energia dall'industria alimentare, delle bevande e del tabacco, kt diviso per il valore aggiunto lordo — industria alimentare, delle bevande e del tabacco, mio EUR (EC95)

INDUSTRIA A1.5

Intensità di CO2 legata all'energia — industria della carta e della stampa, t/mio EUR Emissioni di CO2 legate all'energia

nell'industria della carta e della stampa, kt - valore aggiunto lordo - industria della carta e della stampa, mio EUR (EC95)

FAMIGLIE A0

Emissioni specifiche di CO2 dei nuclei domestici per il riscaldamento di locali, t/m2

Emissioni di CO2 dei nuclei domestici per il riscaldamento di locali diviso per la superficie delle abitazioni occupate in permanenza, milioni di m2

SERVIZI B0

Emissioni specifiche di CO2 del settore commerciale e istituzionale per il riscaldamento di locali, kg/m2

Emissioni di CO2 per il riscaldamento di locali in edifici nel settore commerciale e istituzionale, kt diviso per la superficie degli edifici del terziario, milioni di m2

TRASPORTI B0

Emissioni specifiche di CO2 legate al diesel prodotte dalle automobili, g/100 km

TRASPORTI B0

Emissioni specifiche di CO2 legate alla benzina prodotte dalle automobili, g/100 km

ALLEGATO VI




ALLEGATO VI

INFORMAZIONI SULLE POLITICHE E SULLE MISURE IN MATERIA DI EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA

Informazioni che devono figurare nelle comunicazioni di cui all'articolo 18:

a) 

una descrizione del sistema nazionale preposto a comunicare le politiche, le misure o gruppi di misure e le proiezioni delle emissioni antropogeniche dei gas a effetto serra dalle fonti e dell'assorbimento dai pozzi a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, oppure informazioni relative a ogni modifica apportata a detto sistema per il quale sia già stata trasmessa tale descrizione;

b) 

gli aggiornamenti relativi alle strategie a lungo termine di cui all'articolo 15 e i progressi compiuti nella loro attuazione;

c) 

informazioni riguardanti politiche e misure o gruppi di misure nazionali e l'attuazione di politiche e misure o gruppi di misure dell'Unione che limitano o riducono le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti o ne aumentano l'assorbimento dai pozzi, trasmesse per ciascun settore e ordinate per gas o gruppo di gas (HFC e PFC) di cui alla parte 2 dell'allegato V. Tali informazioni rinviano alle politiche nazionali o dell'Unione applicabili e pertinenti e comprendono:

i) 

l'obiettivo della politica o della misura e una sua breve descrizione;

ii) 

il tipo di strumento utilizzato;

iii) 

lo stato di attuazione della politica o misura o del gruppo di misure;

iv) 

gli indicatori utilizzati per monitorare e valutare i progressi compiuti nel tempo;

v) 

ove disponibili, le stime quantitative degli effetti sulle emissioni dalle fonti e sull'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra, suddivise come segue:

— 
risultati delle valutazioni ex-ante degli effetti di ciascuna politica e misura o di gruppi di politiche e misure sulla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. Le stime sono fornite per la serie dei quattro anni che terminano con 0 o 5 immediatamente successivi all'anno di comunicazione, distinguendo fra le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE, dal regolamento (UE) 2018/842 e dal regolamento (UE) 2018/841;
— 
risultati delle valutazioni ex-post degli effetti di ciascuna politica e misura o di gruppi di politiche e misure sulla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, se disponibili, distinguendo fra le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE, dal regolamento (UE) 2018/842 e dal regolamento (UE) 2018/841;
vi) 

le stime disponibili dei costi e dei benefici previsti delle politiche e delle misure e le stime dei costi e dei benefici effettivi delle politiche e delle misure;

vii) 

tutti i riferimenti esistenti alle valutazioni dei costi e degli effetti delle politiche e delle misure nazionali, alle informazioni sull'attuazione delle politiche e delle misure unionali che limitano o riducono le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti o ne aumentano l'assorbimento dai pozzi e ai rapporti tecnici su cui si fondano;

▼M2

viii) 

la valutazione del contributo della politica o della misura al conseguimento sia dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 sia della strategia a lungo termine di cui all’articolo 15 del presente regolamento;

▼B

d) 

informazioni sulle politiche e le misure, o gruppi di misure, nazionali aggiuntive previste volte a limitare le emissioni di gas a effetto serra al di là degli impegni assunti in virtù del regolamento (UE) 2018/842 e del regolamento (UE) 2018/841;

e) 

informazioni riguardanti i legami tra le varie politiche e misure, o gruppi di misure, notificate a norma della lettera c) e il modo in cui tali politiche e misure, o gruppi di misure, contribuiscono alle diverse proiezioni.

ALLEGATO VII




ALLEGATO VII

INFORMAZIONI SULLE PROIEZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA

Informazioni che devono figurare nelle comunicazioni di cui all'articolo 18:

a) 

proiezioni senza misure, se disponibili, proiezioni con misure e, se disponibili, proiezioni con misure aggiuntive;

b) 

proiezioni dei gas a effetto serra totali e stime separate delle emissioni di gas a effetto serra previste per le fonti di emissione disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE e dal regolamento (UE) 2018/842 e delle emissioni dalle fonti e dell'assorbimento dai pozzi previsti dal regolamento (UE) 2018/841;

c) 

impatto delle politiche e misure individuate a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a). Qualora tali politiche e misure non siano incluse, ciò è chiaramente dichiarato e spiegato;

d) 

risultati dell'analisi di sensibilità svolta per le proiezioni e informazioni sui modelli e sui parametri utilizzati;

e) 

tutti i pertinenti riferimenti alla valutazione e ai rapporti tecnici su cui si fondano le proiezioni di cui al all'articolo 18, paragrafo 4.

ALLEGATO VIII




ALLEGATO VIII

INFORMAZIONI SULLE AZIONI NAZIONALI DI ADATTAMENTO, SUL SOSTEGNO FINANZIARIO E TECNOLOGICO FORNITO AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO E SUI PROVENTI DELLA VENDITA ALL'ASTA

Parte 1

Relazioni sulle azioni di adattamento

Informazioni che devono figurare nelle relazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1:

a) 

obiettivi principali, traguardi e quadro istituzionale per l'adattamento;

b) 

proiezioni relative ai cambiamenti climatici, compresi gli eventi meteorologici estremi, l'impatto dei cambiamenti climatici, la valutazione delle vulnerabilità e dei principali rischi climatici;

c) 

capacità di adattamento;

d) 

piani e strategie di adattamento;

e) 

quadro per il monitoraggio e la valutazione;

f) 

progressi compiuti nell'attuazione, comprese le buone pratiche e i cambiamenti al meccanismo di governance.

Parte 2

Relazioni sul sostegno erogato ai paesi in via di sviluppo

Informazioni che devono figurare nelle relazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 3:

a) 

informazioni circa gli stanziamenti impegnati ed erogati ai paesi in via di sviluppo per l'anno X-1, tra cui:

i) 

informazioni quantitative sulle risorse finanziarie pubbliche mobilitate dallo Stato membro. Le informazioni sui flussi finanziari sono basate sui cosiddetti «marcatori di Rio» per il sostegno alla mitigazione dei cambiamenti climatici e per il sostegno all'adattamento ai cambiamenti climatici e su altri sistemi di tracciabilità introdotti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE;

ii) 

informazioni metodologiche qualitative che illustrano il metodo utilizzato per calcolare le informazioni quantitative, compresa una spiegazione della metodologia per quantificare i relativi dati e, se del caso, altre informazioni sulle definizioni e sui metodi usati per determinare eventuali dati, in particolare per le informazioni comunicate sui flussi finanziari mobilitati;

iii) 

informazioni disponibili sulle attività dello Stato membro legate a progetti di trasferimento di tecnologie e a progetti di rafforzamento delle capacità che beneficiano di un finanziamento pubblico per i paesi in via di sviluppo a titolo della convenzione UNFCC, che specifichino se la tecnologia trasferita o il progetto di rafforzamento delle capacità siano stati usati per interventi di mitigazione degli o di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e precisino il paese beneficiario, ove possibile l'importo del sostegno offerto e il tipo di tecnologia trasferita o di progetti di rafforzamento delle capacità;

b) 

informazioni disponibili per l'anno X e successivi sulla fornitura di sostegno prevista, comprese le informazioni sulle attività previste riguardanti progetti di trasferimento di tecnologie o progetti di sviluppo di capacità che ricevono fondi pubblici per i paesi in via di sviluppo nel quadro della convenzione UNFCC e sulle tecnologie da trasferire e i progetti di rafforzamento delle capacità, che specifichino se la tecnologia trasferita o il progetto di rafforzamento delle capacità mirino alla mitigazione degli o all'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e precisino il paese beneficiario, ove possibile l'importo del sostegno da offrire e il tipo di tecnologia trasferita o di progetto di rafforzamento delle capacità.

Parte 3

Relazioni sui proventi della vendita all'asta

Informazioni che devono figurare nelle relazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2:

a) 

informazioni sull'uso dei proventi realizzati dagli Stati membri durante l'anno X-1 con la vendita all'asta di quote di emissioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, ivi comprese informazioni riguardanti i proventi usati per uno o più degli scopi indicati nell'articolo 10, paragrafo 3, di tale direttiva, o l'equivalente in valore finanziario di tali proventi e le misure adottate in applicazione di tale articolo;

b) 

informazioni sull'uso, deciso dagli Stati membri, di tutti i proventi generati dagli Stati membri mediante la vendita all'asta delle quote delle emissioni rilasciate dal settore del trasporto aereo a norma dell'articolo 3 quinquies, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2003/87/CE, che sono fornite conformemente all'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, di detta direttiva;

I proventi della vendita all'asta non versati al momento della comunicazione alla Commissione da parte di uno Stato membro delle informazioni previste dall'articolo 19, paragrafo 2, sono quantificati e comunicati negli anni successivi.

ANNEX IX




ANNEX IX

ADDITIONAL REPORTING OBLIGATIONS

Part 1

Additional reporting obligations in the area of renewable energy

The following additional information shall, unless otherwise stated, be included pursuant to point (c) of Article 20:

(a) 

the functioning of the system of guarantees of origin for electricity, gas and heating and cooling from renewable sources, the levels of issuance and cancellation of guarantees of origin and the resulting annual national renewable energy consumption, as well as the measures taken to ensure the reliability and protection against fraud of the system;

(b) 

amounts of biofuels, biogas renewable transport fuels of non-biological origin, recycled carbon fuels and renewable electricity consumed in the transport sector and, where relevant, their greenhouse saving performance, distinguishing between fuels produced from different types of food and feed crops and each type of feedstock listed in Annex IX to Directive (EU) 2018/2001;

(c) 

developments in the availability, origin and use of biomass resources for energy purposes;

(d) 

changes in commodity prices and land use within the Member State associated with its increased use of biomass and other forms of energy from renewable sources;

(e) 

the estimated excess production of energy from renewable sources which could be transferred to other Member States so that these comply with Article 3(3) of Directive (EU) 2018/2001 and achieve the national contributions and trajectories referred to in point (a)(2) of Article 4 of this Regulation;

(f) 

where applicable, the estimated demand for energy from renewable sources to be satisfied by means other than domestic production until 2030, including imported biomass feedstock;

(g) 

the technological development and deployment of biofuels made from feedstocks listed in Annex IX to Directive (EU) 2018/2001;

(h) 

where available, the estimated impact of the production or use of biofuels, bioliquids and biomass fuels on biodiversity, water resources, water availability and quality, soils and air quality within the Member State;

(i) 

observed cases of fraud in the chain of custody of biofuels, bioliquids and biomass fuels;

(j) 

information on how the share of biodegradable waste in waste used for producing energy has been estimated, and what steps have been taken to improve and verify such estimates;

(k) 

electricity and heat generation from renewable energy in buildings, including disaggregated data on energy produced, consumed and injected into the grid by solar photovoltaic systems, solar thermal systems, biomass, heatpumps, geothermal systems, as well as all other decentralised renewables systems;

(l) 

where applicable, the share of renewable energy in district heating, as well as the renewable energy produced by cities and renewable energy communities;

(m) 

primary supply of solid biomass (in 1 000  m3, except with regard to point (1)(b)(iii), which will be provided in tonnes)

(1) 

Forest biomass used for energy production (domestic production and import)

(a) 

Primary biomass from forest used directly for energy production

(i) 

Where available, branches and tree tops (reporting is voluntary)

(ii) 

Where applicable, stumps (reporting is voluntary)

(iii) 

Round wood (split into industrial roundwood and fuelwood)

(b) 

Where applicable, forest-based industry co-products used directly for energy

(i) 

Where applicable, bark

(ii) 

Chips, sawdust and other wood particles

(iii) 

Where applicable, black liquor and crude tall oil

(c) 

Where available, post-consumer wood used directly for energy production

(d) 

Processed wood-based fuel, produced from feedstocks not accounted under point (1)(a), (b) or (c):

(i) 

Where applicable, wood charcoal

(ii) 

Wood pellets and wood briquettes

(2) 

Where available, agricultural biomass used for energy production (domestic production, import and export)

(a) 

Energy crops for electricity or heat (including short rotation coppice)

(b) 

Agricultural crop residues for electricity or heat

(3) 

Where available, organic waste biomass for energy production (domestic production, import and export)

(a) 

Organic fraction of industrial waste

(b) 

Organic fraction of municipal waste

(c) 

Waste sludges

(n) 

final energy consumption of solid biomass (amount of solid biomass used for energy production in the following sectors):

(1) 

Energy sector

(a) 

Electricity

(b) 

Combined heat and power

(c) 

Heat

(2) 

Industry sector internal (consumed and autoproduced electricity, CHP and heat)

(3) 

Direct final consumption residential

(4) 

Other

Part 2

Additional reporting obligations in the area of energy efficiency

In the area of energy efficiency, the following additional information shall be included pursuant to point (c) of Article 21:

(a) 

major legislative and non-legislative policies, measures, financing measures and programmes implemented in year X-2 and X-1 (with X as the year when the report is due) to achieve their objectives referred to in point (b) of Article 4 which promote energy service markets, improve the energy performance of buildings, measures to utilise energy efficiency potentials of gas and electricity infrastructure and heating and cooling, improve information and qualification, other measures to promote energy efficiency;

(b) 

the cumulative amount of energy savings achieved through Article 7 of Directive 2012/27/EU in years X-3 and X-2;

(c) 

the amount of savings achieved by policy measures aimed at alleviation of energy poverty in line with Article 7(11) of Directive 2012/27/EU;

(d) 

where applicable, the amount of savings achieved in accordance with point (c) of Article 7(4) of Directive 2012/27/EU;

(e) 

progress in each sector and reasons why energy consumption remained stable or was growing in year X-3 and X-2 in final energy consumption sectors;

(f) 

total building floor area of the buildings with a total useful floor area over 250 m2 owned and occupied by the Member States' central government that, on 1 January in year X-2 and X-1, which did not meet the energy performance requirements referred to in Article 5(1) of Directive 2012/27/EU;

(g) 

total building floor area of heated and/or cooled buildings owned and occupied by the Member States' central government that was renovated in year X-3 and X-2 referred to in Article 5(1) of the Directive 2012/27/EU or the amount of energy savings in eligible buildings owned and occupied by their central government as referred to in Article 5(6) of Directive 2012/27/EU;

(h) 

number of energy audits carried out in in year X-3 and X-2. In addition, the total estimated number of large companies in their territory to which Article 8(4) of Directive 2012/27/EU is applicable and the number of energy audits carried out in those enterprises in the year X-3 and X-2;

(i) 

applied national primary energy factor for electricity and a justification if this is different from the default coefficient referred to in footnote (3) of Annex IV to Directive 2012/27/EU;

(j) 

number and floor area of new and renovated nearly zero-energy buildings in year X-2 and X-1, as provided in Article 9 of the Directive 2010/31/EU, where necessary based on statistical sampling;

(k) 

the internet link to the website where the list or the interface of energy services providers referred to in point (c) of Article 18(1) of Directive 2012/27/EU can be accessible.

ALLEGATO X




ALLEGATO X

RELAZIONE SULLA SOSTENIBILITÀ DELLE BIOENERGIE DELL'UNIONE

La relazione sulla sostenibilità delle bioenergie dell'Unione sull'energia da biomassa che la Commissione è tenuta ad adottare ogni due anni insieme con la relazione sullo stato dell'Unione dell'energia a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, lettera d), contiene almeno le seguenti informazioni:

a) 

i benefici e i costi ambientali relativi dei vari biocombustibili, bioliquidi e combustibili prodotti da biomassa, gli effetti delle politiche di importazione dell'Unione su di essi, le implicazioni in termini di sicurezza degli approvvigionamenti e le modalità per realizzare un approccio equilibrato tra produzione interna e importazioni;

b) 

l'impatto della produzione e dell'utilizzo di biomassa sulla sostenibilità nell'Unione e in paesi terzi, comprese le ripercussioni sulla biodiversità;

c) 

i dati e l'analisi della disponibilità e della domanda attuali e previste di biomassa sostenibile, compreso l'impatto dell'aumento della domanda di biomassa sui settori che utilizzano la biomassa;

d) 

lo sviluppo tecnologico e l'impiego di biocombustibili ottenuti a partire dalle materie prime di cui all'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001, e una valutazione della disponibilità di materie prime e della concorrenza nell'accaparramento delle risorse che tenga conto dei principi relativi all'economia circolare e alla gerarchia dei rifiuti stabiliti nella direttiva 2009/98/CE;

e) 

i dati sui risultati disponibili delle ricerche scientifiche relative al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per tutte le filiere di produzione e l'analisi di tali risultati, corredati di una valutazione volta ad appurare se sia possibile ridurre il margine di incertezza individuato nell'analisi alla base delle stime delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e se possa essere calcolato l' impatto delle politiche dell'Unione, ad esempio in materia di ambiente, clima e agricoltura, possa essere calcolato;

f) 

per i paesi terzi e gli Stati membri che rappresentano una fonte importante di biocombustibili, bioliquidi e combustibili dalla biomassa consumati all'interno dell'Unione, informazioni sulle misure nazionali adottate per rispettare i criteri di sostenibilità e i criteri di riduzione dei gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7, nonché paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001, per la protezione del suolo, delle risorse idriche e dell'aria; e

g) 

informazioni aggregate provenienti dalla banca dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001.

Nelle relazioni sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biomassa, la Commissione utilizza le quantità comunicate dagli Stati membri conformemente all'allegato IX parte 1, lettera b), del presente regolamento, compresi i valori medi provvisori delle emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e il margine associato derivato dall'analisi di sensibilità di cui all'allegato VIII della direttiva (UE) 2018/2001. La Commissione mette a disposizione del pubblico i dati relativi ai valori medi provvisori delle emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e al margine associato derivato dall'analisi di sensibilità. Inoltre, la Commissione valuta se e come le stime della riduzione delle emissioni dirette cambierebbero se si tenesse conto dei prodotti secondari utilizzando il metodo della sostituzione.

ANNEX XI




ANNEX XI

VOLUNTARY SCHEMES IN RESPECT OF WHICH THE COMMISSION HAS ADOPTED A DECISION PURSUANT TO ARTICLE 30(4) OF DIRECTIVE (EU) 2018/2001

The report on voluntary schemes in respect of which the Commission has adopted a decision pursuant to Article 30(4) of Directive (EU) 2018/2001, to be adopted biennially by the Commission together with the State of the Energy Union report pursuant to point (e) of Article 35(2) of this Regulation, shall contain the Commission's assessment of, as a minimum, the following:

(a) 

the independence, modality and frequency of audits, both in relation to what is stated on those aspects in the scheme documentation, at the time the scheme concerned was approved by the Commission, and in relation to industry best practices;

(b) 

the availability of, and experience and transparency in the application of, methods for identifying and dealing with non-compliance, with particular regard to dealing with situations or allegations of serious wrongdoing on the part of members of the scheme;

(c) 

transparency, particularly in relation to the accessibility of the scheme, the availability of translations in the applicable languages of the countries and regions from which raw materials originate, the accessibility of a list of certified operators and relevant certificates, and the accessibility of auditor reports;

(d) 

stakeholder involvement, particularly as regards the consultation of indigenous and local communities prior to decision making during the drafting and reviewing of the scheme as well as during audits and the response to their contributions;

(e) 

the overall robustness of the scheme, particularly in light of rules on the accreditation, qualification and independence of auditors and relevant scheme bodies;

(f) 

where available, market updates of the scheme, the amount of feedstocks and biofuels certified, by country of origin and type, the number of participants;

(g) 

the ease and effectiveness of implementing a system that tracks the proofs of conformity with the sustainability criteria that the scheme gives to its member(s), such a system intended to serve as a means of preventing fraudulent activity with a view, in particular, to the detection, treatment and follow-up of suspected fraud and other irregularities and where appropriate, number of cases of fraud or irregularities detected;

(h) 

options for entities to be authorised to recognise and monitor certification bodies;

(i) 

criteria for the recognition or accreditation of certification bodies;

(j) 

rules on how the monitoring of the certification bodies is to be conducted;

(k) 

ways to facilitate or improve the promotion of best practices.

ANNEX XII




ANNEX XII

NATIONAL INVENTORY SYSTEMS

Information referred to in Article 37 includes the following:

(a) 

data and methods reported for activities and installations under Directive 2003/87/EC for the purpose of preparing national GHG inventories in order to ensure consistency of the reported GHG emissions under the EU ETS and in the national GHG inventories;

(b) 

data collected through the reporting systems on fluorinated gases in the relevant sectors established pursuant to Article 20 of Regulation (EU) No 517/2014 for the purpose of preparing national GHG inventories;

(c) 

emissions, underlying data and methodologies reported by facilities under Regulation (EC) No 166/2006 for the purpose of preparing national GHG inventories;

(d) 

data reported under Regulation (EC) No 1099/2008;

(e) 

data collected via the geographical tracking of land areas in the context of existing Union and Member State programmes and surveys, including the LUCAS Land Use Cover Area frame Survey and the Copernicus Programme.

ANNEX XIII




ANNEX XIII

CORRELATION TABLE



Regulation (EU) No 525/2013

This Regulation

Article 1

Article 1(1)

Article 2

—

Article 3

—

Article 4

Article 15

Article 5

Article 37(1), (2) and(6); Annex XII

Article 6

Article 37(3) and (7)

Article 7

Article 26(3), (4), (6) and (7); Annex V

Article 8

Article 26(2) and (7)

Article 9

Article 37(4) and (5)

Article 10

Article 40

Article 11

—

Article 12

Article 39

Article 13

Article 18(1)(a) and Article 18(3) and (4); Annex VI

Article 14

Article 18(1)(b) and Article (2), (3) and (4); Annex VII

Article 15

Article 19(1); Annex VIII, Part 1

Article 16

Article 19(3) and Annex VIII, Part 2

Article 17

Article 19(2), (4) and (5); Annex VIII, Part 3

Article 18

the second subparagraph of Article 17(2)

Article 19

—

Article 20

—

Article 21

Article 29(1)(c) and Article 29(5) and (7)

Article 22

—

Article 23

Article 41(1)(d), (e), (f), (g) and (h)

Article 24

Article 42

Article 25

—

Article 26

Article 44(1)(a) and Article 44(2), (3) and (6)

Article 27

—

Article 28

Article 57

Article 29

—

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito