+DIRETTIVA (UE) 2019/1024 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione)
---+Preamble: 1
---+CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
------+Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
---------+Articolo 1 1
---------+Articolo 1 2
---------+Articolo 1 3
---------+Articolo 1 4
---------+Articolo 1 5
---------+Articolo 1 6
---------+Articolo 1 7
------+Articolo 2 Definizioni
---------+Articolo 2 1)
---------+Articolo 2 2)
---------+Articolo 2 3)
---------+Articolo 2 4)
---------+Articolo 2 5)
---------+Articolo 2 6)
---------+Articolo 2 7)
---------+Articolo 2 8)
---------+Articolo 2 9)
---------+Articolo 2 10)
---------+Articolo 2 11)
---------+Articolo 2 12)
---------+Articolo 2 13)
---------+Articolo 2 14)
---------+Articolo 2 15)
---------+Articolo 2 16)
---------+Articolo 2 17)
------+Articolo 3 Principio generale
---------+Articolo 3 1
---------+Articolo 3 2
---+CAPO II RICHIESTE DI RIUTILIZZO
------+Articolo 4 Trattamento delle richieste di riutilizzo
---------+Articolo 4 1
---------+Articolo 4 2
---------+Articolo 4 3
---------+Articolo 4 4
---------+Articolo 4 5
---------+Articolo 4 6
---+CAPO III CONDIZIONI DI RIUTILIZZO
------+Articolo 5 Formati disponibili
---------+Articolo 5 1
---------+Articolo 5 2
---------+Articolo 5 3
---------+Articolo 5 4
---------+Articolo 5 5
---------+Articolo 5 6
---------+Articolo 5 7
---------+Articolo 5 8
------+Articolo 6 Principi di tariffazione
---------+Articolo 6 1
---------+Articolo 6 2
---------+Articolo 6 3
---------+Articolo 6 4
---------+Articolo 6 5
---------+Articolo 6 6
------+Articolo 7 Trasparenza
---------+Articolo 7 1
---------+Articolo 7 2
---------+Articolo 7 3
------+Articolo 8 Licenze standard
---------+Articolo 8 1
---------+Articolo 8 2
------+Articolo 9 Modalità pratiche
---------+Articolo 9 1
---------+Articolo 9 2
------+Articolo 10 Dati della ricerca
---------+Articolo 10 1
---------+Articolo 10 2
---+CAPO IV NON DISCRIMINAZIONE ED EQUITÀ DELLE TRANSAZIONI
------+Articolo 11 Non discriminazione
---------+Articolo 11 1
---------+Articolo 11 2
------+Articolo 12 Accordi di esclusiva
---------+Articolo 12 1
---------+Articolo 12 2
---------+Articolo 12 3
---------+Articolo 12 4
---------+Articolo 12 5
---+CAPO V SERIE DI DATI DI ELEVATO VALORE
------+Articolo 13 Categorie tematiche di serie di dati di elevato valore
---------+Articolo 13 1
---------+Articolo 13 2
------+Articolo 14 Serie specifiche di dati di elevato valore e modalità di pubblicazione e riutilizzo
---------+Articolo 14 1
---------+Articolo 14 2
---------+Articolo 14 3
---------+Articolo 14 4
---------+Articolo 14 5
---+CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI
------+Articolo 15 Esercizio della delega
---------+Articolo 15 1
---------+Articolo 15 2
---------+Articolo 15 3
---------+Articolo 15 4
---------+Articolo 15 5
---------+Articolo 15 6
------+Articolo 16 Procedura di comitato
---------+Articolo 16 1
---------+Articolo 16 2
------+Articolo 17 Recepimento
---------+Articolo 17 1
---------+Articolo 17 2
------+Articolo 18 Valutazione della Commissione
---------+Articolo 18 1
---------+Articolo 18 2
------+Articolo 19 Abrogazione
------+Articolo 20 Entrata in vigore
------+Articolo 21 Destinatari
---+ALLEGATO I
------+1. Dati geospaziali
------+2. Dati relativi all'osservazione della terra e all'ambiente
------+3. Dati meteorologici
------+4. Dati statistici
------+5. Dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese
------+6. Dati relativi alla mobilità
---+ALLEGATO II
---+ALLEGATO III
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DIRETTIVA (UE) 2019/1024 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione)
DIRETTIVA (UE) 2019/1024 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 giugno 2019
relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico
(rifusione)
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Preamble: 1
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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
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(1)
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La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha subito sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
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(2)
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A norma dell'articolo 13 della direttiva 2003/98/CE e cinque anni dopo l'adozione della direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che modifica la direttiva 2003/98/CE, la Commissione ha valutato, previa consultazione dei pertinenti portatori di interessi, e riesaminato il funzionamento della direttiva 2003/98/CE nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione.
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(3)
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In seguito alla consultazione dei portatori di interessi e alla luce dei risultati della valutazione d'impatto, la Commissione ha ritenuto che un'azione a livello dell'Unione fosse necessaria, da un lato, per affrontare i restanti ostacoli e le barriere emergenti che limitano un ampio riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e dell'informazione finanziata con fondi pubblici e, dall'altro, per adeguare il quadro legislativo ai progressi delle tecnologie digitali, nonché per stimolare ulteriormente l'innovazione digitale, in particolare con riguardo all'intelligenza artificiale.
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(4)
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Le modifiche sostanziali introdotte al testo giuridico per poter sfruttare appieno il potenziale dell'informazione del settore pubblico a vantaggio dell'economia e della società europee dovrebbero essere incentrate in particolare sui seguenti aspetti: la concessione di un accesso in tempo reale a dati dinamici mediante mezzi tecnici adeguati; l'aumento dell'offerta di dati pubblici preziosi a fini di riutilizzo, anche provenienti da imprese pubbliche, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca; il contrasto dell'emergere di nuove forme di accordi di esclusiva; il ricorso a deroghe al principio della tariffazione dei costi marginali; la relazione tra la presente direttiva e alcuni strumenti giuridici correlati, tra cui il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e le direttive 96/9/CE (6), 2003/4/CE (7) e 2007/2/CE (8) del Parlamento europeo e del Consiglio.
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(5)
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L'accesso all'informazione è un diritto fondamentale. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta») stabilisce che ogni persona ha diritto alla libertà di espressione che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
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(6)
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L'articolo 8 della Carta garantisce il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e stabilisce che tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate, in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge, e sotto il controllo di un'autorità indipendente.
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(7)
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Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'instaurazione di un mercato interno e l'istituzione di un regime inteso a garantire l'assenza di distorsioni della concorrenza sul mercato interno. L'armonizzazione delle normative e delle prassi seguite negli Stati membri in relazione allo sfruttamento dell'informazione del settore pubblico contribuisce al conseguimento di tali obiettivi.
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(8)
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Il settore pubblico degli Stati membri raccoglie, produce, riproduce e diffonde un'ampia gamma di informazioni in molti settori di attività, per esempio informazioni di tipo sociale, politico, economico, giuridico, geografico, ambientale, meteorologico, sismico, turistico, informazioni in materia di affari, di brevetti e di istruzione. I documenti prodotti dagli enti pubblici di natura esecutiva, legislativa o giudiziaria costituiscono un ampio bacino di risorse diversificato e prezioso in grado di favorire la società. La fornitura di tali informazioni, che comprendono dati dinamici, in un formato elettronico di uso comune consente ai cittadini e alle persone giuridiche di individuare nuovi modi di utilizzarle e di creare prodotti e servizi nuovi e innovativi. Nel quadro degli sforzi da essi profusi per rendere i dati facilmente disponibili per il riutilizzo, gli Stati membri e gli enti pubblici hanno la possibilità di ottenere e ricevere adeguato sostegno finanziario a titolo dei pertinenti fondi e programmi dell'Unione, assicurando un ampio uso delle tecnologie digitali o la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici.
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(9)
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L'informazione del settore pubblico rappresenta una fonte straordinaria di dati in grado di contribuire a migliorare il mercato interno e lo sviluppo di nuove applicazioni per i consumatori e le persone giuridiche. L'utilizzo intelligente dei dati, ivi compreso il loro trattamento attraverso applicazioni di intelligenza artificiale, può trasformare tutti i settori dell'economia.
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(10)
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La direttiva 2003/98/CE ha stabilito un insieme di norme minime che disciplinano il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico e le modalità pratiche per facilitare il riutilizzo dei documenti esistenti detenuti da enti pubblici degli Stati membri, compresi gli organi esecutivi, legislativi e giudiziari. Dall'adozione del primo insieme di norme sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, si è assistito a una crescita esponenziale della quantità di dati nel mondo, compresi i dati pubblici, e alla comparsa e raccolta di nuovi tipi di dati. Parallelamente, si registra un'evoluzione costante delle tecnologie per l'analisi, lo sfruttamento e l'elaborazione dei dati, quali l'apprendimento automatico, l'intelligenza artificiale e l'Internet delle cose. Questa rapida evoluzione tecnologica permette di creare nuovi servizi e nuove applicazioni basati sull'uso, sull'aggregazione o sulla combinazione di dati. Le norme originariamente adottate nel 2003 e modificate nel 2013 non rispecchiano questi rapidi mutamenti e di conseguenza si rischia di non poter cogliere le opportunità economiche e sociali offerte dal riutilizzo di dati pubblici.
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(11)
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L'evoluzione verso una società basata sui dati, nel caso in cui siano utilizzati i dati provenienti da diversi ambiti e attività, incide sulla vita di ogni cittadino dell'Unione, consentendogli, tra l'altro, di ottenere nuove vie di accesso alle conoscenze e di acquisizione delle stesse.
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(12)
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In tale evoluzione i contenuti digitali svolgono un ruolo importante. La produzione di contenuti ha comportato negli ultimi anni la rapida creazione di posti di lavoro e continua ad agire in questo senso. Nella maggior parte dei casi tali posti di lavoro sono creati da start-up e piccole e medie imprese PMI innovative.
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(13)
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Uno degli obiettivi principali della realizzazione del mercato interno è la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di alcuni servizi e prodotti all'interno dell'Unione e degli Stati membri. L'informazione del settore pubblico o le informazioni raccolte, prodotte, riprodotte e diffuse nell'ambito di un compito di servizio pubblico o di un servizio di interesse generale sono un'importante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali e diventeranno una risorsa contenutistica ancora più importante con lo sviluppo di tecnologie digitali avanzate, tra cui l'intelligenza artificiale, le tecnologie di registro distribuito e l'Internet delle cose. In tale contesto sarà fondamentale anche un'ampia copertura geografica oltre i confini nazionali. Si prevede che maggiori possibilità di riutilizzo di tali informazioni consentano, tra l'altro, a tutte le imprese dell'Unione, incluse le microimprese e le PMI, come pure alla società civile, di sfruttarne il potenziale e contribuire allo sviluppo economico nonché alla creazione e alla salvaguardia di posti di lavoro di qualità, in particolare a vantaggio delle comunità locali, come anche a importanti obiettivi sociali quali la responsabilizzazione e la trasparenza.
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(14)
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La possibilità di riutilizzare i documenti detenuti da un ente pubblico conferisce un valore aggiunto per i riutilizzatori, gli utenti finali e la società in generale e, in molti casi, per lo stesso ente pubblico, grazie alla promozione della trasparenza e della responsabilizzazione e al ritorno di informazione fornito dai riutilizzatori e dagli utenti finali che permette all'ente pubblico in questione di migliorare la qualità dei dati che raccoglie e l'adempimento dei suoi compiti.
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(15)
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Le normative e le prassi seguite negli Stati membri in relazione allo sfruttamento delle risorse di informazione del settore pubblico sono caratterizzate da notevoli differenze costituenti delle barriere che impediscono a queste risorse essenziali di esprimere appieno il proprio potenziale economico. Si dovrebbe tener conto del fatto che le prassi degli enti pubblici in materia di utilizzazione dell'informazione del settore pubblico continuano a variare tra gli Stati membri. È opportuno pertanto proseguire un'armonizzazione minima delle normative e delle prassi nazionali relative al riutilizzo dei documenti del settore pubblico, nei casi in cui le differenze tra dette normative e prassi nazionali o la mancanza di chiarezza ostacolano il buon funzionamento del mercato interno e l'adeguato sviluppo della società dell'informazione nell'Unione.
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(16)
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Il concetto di apertura dei dati si intende generalmente riferito a dati in formati aperti che possono essere utilizzati, riutilizzati e condivisi liberamente da chiunque e per qualsiasi finalità. Le politiche relative all'apertura dei dati, che incoraggiano un'ampia disponibilità e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico a fini privati o commerciali, con vincoli minimi o in assenza di ogni vincolo di natura legale, tecnica o finanziaria, e che favoriscono la circolazione di informazioni non solo per gli operatori economici ma principalmente per il pubblico, possono svolgere un ruolo importante nel promuovere l'impegno sociale nonché avviare e favorire lo sviluppo di nuovi servizi basati su modi innovativi di combinare tali informazioni tra loro e di usarle. Si incoraggiano pertanto gli Stati membri a promuovere la creazione di dati basati sul principio dell'«apertura fin dalla progettazione e per impostazione predefinita», con riferimento a tutti i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Nel farlo essi dovrebbero assicurare al contempo un livello coerente di tutela degli obiettivi di interesse pubblico, per esempio la sicurezza pubblica, anche laddove siano interessate informazioni sensibili relative alla protezione delle infrastrutture critiche. Dovrebbero altresì assicurare la protezione dei dati personali anche là dove le informazioni in un insieme di dati individuale possono non presentare un rischio di identificazione o di individuazione di una persona fisica, ma possono, se associate ad altre informazioni disponibili, comportare un siffatto rischio.
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(17)
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In assenza di un'armonizzazione minima a livello di Unione, inoltre, l'attività legislativa nazionale, già avviata in vari Stati membri in risposta alle sfide tecnologiche, potrebbe determinare soluzioni normative ancora più divergenti. Con l'ulteriore sviluppo della società dell'informazione, che ha già prodotto un notevole incremento dello sfruttamento delle informazioni oltre i confini nazionali, si accentueranno le conseguenze di tali divergenze e incertezze sul piano legislativo.
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(18)
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Gli Stati membri hanno messo in atto politiche per il riutilizzo dei dati in virtù della direttiva 2003/98/CE e alcuni di loro hanno adottato approcci ambiziosi in materia di apertura dei dati, per agevolare il riutilizzo da parte dei cittadini e delle persone giuridiche di dati pubblici accessibili, andando ben al di là del livello minimo fissato da tale direttiva. Esiste il rischio che norme divergenti nei vari Stati membri fungano da ostacolo all'offerta transfrontaliera di prodotti e servizi e impediscano che insiemi comparabili di dati pubblici siano riutilizzati per applicazioni basate su tali dati e utilizzate in tutta l'Unione. Di conseguenza, è necessaria un'armonizzazione minima per determinare quali dati pubblici sono disponibili per il riutilizzo sul mercato interno dell'informazione, sono coerenti con i pertinenti regimi di accesso, sia generali che settoriali, come quello stabilito dalla direttiva 2003/4/CE, e non incidono su tali regimi di accesso. Le disposizioni del diritto dell'Unione e nazionale che superano queste prescrizioni minime, soprattutto nel caso della legislazione settoriale, dovrebbero continuare a essere applicate. Esempi di disposizioni che superano il livello minimo di armonizzazione della presente direttiva sono l'applicazione di soglie più basse per le tariffe ammissibili di riutilizzo rispetto alle soglie di cui alla presente direttiva o di condizioni di licenza meno restrittive di quelle di cui alla presente direttiva. In particolare, la presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni che superano il livello minimo di armonizzazione della presente direttiva secondo quanto stabilito nei regolamenti delegati della Commissione adottati a norma della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
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(19)
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Inoltre, si incoraggiano gli Stati membri ad andare al di là dei requisiti minimi di cui alla presente direttiva applicando le sue disposizioni ai documenti detenuti da imprese pubbliche connesse ad attività che sono state riconosciute, ai sensi dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), come direttamente esposte alla concorrenza. Gli Stati membri possono altresì decidere di applicare le disposizioni della presente direttiva alle imprese private, in particolare quelle che forniscono servizi di interesse generale.
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(20)
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Affinché il riutilizzo dei documenti del settore pubblico avvenga in condizioni eque, adeguate e non discriminatorie, le modalità di tale riutilizzo devono essere soggette a una disciplina generale. Gli enti pubblici raccolgono, producono, riproducono e diffondono documenti in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico. Gli enti pubblici raccolgono, producono, riproducono e diffondono documenti allo scopo di fornire i servizi di interesse generale. L'uso di tali documenti per altri motivi costituisce riutilizzo. Le politiche degli Stati membri possono spingersi oltre le norme minime stabilite dalla presente direttiva, consentendo un più ampio riutilizzo. Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri possono utilizzare termini diversi da «documento», purché sia mantenuta l'intera portata di quanto contemplato dalla definizione del termine «documento» di cui alla presente direttiva.
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(21)
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La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai documenti la cui fornitura rientra fra i compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in questione, quali definiti dal diritto o da altre norme vincolanti negli Stati membri. In mancanza di tali norme, i compiti di servizio pubblico dovrebbero essere definiti in linea con le comuni prassi amministrative degli Stati membri, a condizione che la portata di detti compiti sia trasparente e soggetta a revisione. I compiti di servizio pubblico potrebbero essere definiti in linea generale o caso per caso per i singoli enti pubblici.
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(22)
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La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai documenti resi accessibili per il riutilizzo quando gli enti pubblici concedono una licenza in relazione a informazioni, ovvero vendono, diffondono, scambiano o forniscono le medesime. Al fine di evitare sovvenzioni incrociate, il riutilizzo dovrebbe comprendere l'ulteriore uso di documenti all'interno della propria organizzazione per attività che esulano dall'ambito dei compiti di servizio pubblico. Le attività che esulano dai compiti di servizio pubblico comprendono, di norma, la fornitura dei documenti che sono prodotti e per i quali viene chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro esclusivamente su base commerciale e in concorrenza con altri sul mercato.
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(23)
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La presente direttiva non limita o pregiudicare in alcun modo l'adempimento dei compiti ufficiali delle autorità pubbliche e di altri enti del settore pubblico. La presente direttiva dovrebbe stabilire l'obbligo per gli Stati membri di rendere riutilizzabili tutti i documenti esistenti a meno che l'accesso sia limitato o escluso ai sensi delle disposizioni nazionali sull'accesso ai documenti e fatte salve le altre eccezioni stabilite nella presente direttiva. La presente direttiva si basa sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri e non modifica le norme nazionali in materia di accesso ai documenti. Essa non si applica nei casi in cui i cittadini o le persone giuridiche, in virtù del pertinente regime di accesso, possono ottenere un documento solo se sono in grado di dimostrare un particolare interesse in proposito. A livello dell'Unione, l'articolo 41 relativo al diritto a una buona amministrazione e l'articolo 42 relativo al diritto d'accesso ai documenti nella Carta riconoscono a ogni cittadino dell'Unione e a ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la propria sede sociale in uno Stato membro il diritto di accedere ai documenti in possesso del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Gli enti pubblici dovrebbero essere incoraggiati a rendere disponibili per il riutilizzo tutti i documenti in loro possesso. Gli enti pubblici dovrebbero promuovere e incoraggiare il riutilizzo di documenti, compresi i testi ufficiali di carattere legislativo e amministrativo, nei casi in cui gli enti pubblici hanno il diritto di autorizzarne il riutilizzo.
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(24)
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Gli Stati membri affidano spesso la prestazione di servizi d'interesse generale a soggetti esterni al settore pubblico, pur mantenendo un elevato grado di controllo su tali soggetti. La direttiva 2003/98/CE si applica tuttavia solo ai documenti in possesso degli enti pubblici, mentre le imprese pubbliche sono escluse dal suo ambito di applicazione. Di conseguenza, i documenti prodotti nel contesto dell'esecuzione di servizi di interesse generale in una serie di settori, in particolare nei settori dei servizi di pubblica utilità, risultano scarsamente disponibili per il riutilizzo. Viene così notevolmente ridotta anche la possibilità di creare servizi transfrontalieri basati su documenti in possesso delle imprese pubbliche che prestano servizi di interesse generale.
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(25)
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È opportuno pertanto modificare la direttiva 2003/98/CE per garantire che le sue disposizioni possano essere applicate al riutilizzo dei documenti esistenti prodotti nell'esecuzione di servizi di interesse generale dalle imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articolo da 8 a 14 della direttiva 2014/25/UE, nonché dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), e dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio (13).
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(26)
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La presente direttiva non prescrive un obbligo generale di consentire il riutilizzo dei documenti prodotti dalle imprese pubbliche. La decisione di autorizzare o meno il riutilizzo dovrebbe spettare all'impresa pubblica interessata, salvo diversamente disposto dalla presente direttiva o dal diritto dell'Unione o nazionale. Solo dopo aver reso disponibile un documento per il riutilizzo, l'impresa pubblica dovrebbe rispettare i pertinenti obblighi di cui ai capi III e IV della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda i formati, l'addebito di una tariffa, la trasparenza, le licenze, la non discriminazione e il divieto di accordi di esclusiva. Le imprese pubbliche non dovrebbero peraltro essere tenute a rispettare le prescrizioni di cui al capo II, quali le norme applicabili al trattamento delle richieste. Nell'autorizzare il riutilizzo dei documenti, particolare attenzione dovrebbe essere accordata alla protezione delle informazioni sensibili relative alle infrastrutture critiche, quali definite nella direttiva 2008/114/CE del Consiglio (14) e dei servizi essenziali ai sensi della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).
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(27)
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Il volume dei dati generati dalla ricerca è in crescita esponenziale e ha un potenziale di riutilizzo al di fuori della comunità scientifica. Per poter far fronte alle crescenti sfide sociali in modo olistico ed efficiente è ormai fondamentale e prioritario saper consultare, abbinare tra loro e riutilizzare dati provenienti da fonti diverse e attraverso vari settori e discipline. Sono dati della ricerca per esempio le statistiche, i risultati di esperimenti, le misurazioni, le osservazioni risultanti dall'indagine sul campo, i risultati di indagini, le immagini e le registrazioni di interviste, oltre a metadati, specifiche e altri oggetti digitali. I dati della ricerca sono diversi dagli articoli scientifici, in cui si riportano e si commentano le conclusioni della ricerca scientifica sottostante. Da anni la libera disponibilità e il riutilizzo dei dati della ricerca scientifica finanziata con fondi pubblici sono lasciati a iniziative politiche specifiche. L'accesso aperto è inteso come la pratica di fornire accesso online ai risultati della ricerca a titolo gratuito per l'utente finale e senza limitazioni di utilizzo e riutilizzo oltre la possibilità di esigere il riconoscimento dell'autore. Le politiche di accesso aperto sono in particolare volte ad assicurare ai ricercatori e al grande pubblico l'accesso ai dati della ricerca quanto prima possibile nel processo di diffusione nonché a facilitarne l'utilizzo e il riutilizzo. L'accesso aperto aiuta a migliorare la qualità, riduce la necessità di inutili duplicazioni delle attività di ricerca, accelera il progresso scientifico, contrasta le frodi scientifiche e in generale può favorire la crescita economica e l'innovazione. Oltre all'accesso aperto, si stanno compiendo lodevoli sforzi per garantire che la pianificazione della gestione dei dati diventi una pratica scientifica standard e per favorire la diffusione di dati della ricerca reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili (principio «FAIR»).
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(28)
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Per i motivi sopra esposti, è opportuno fissare per gli Stati membri l'obbligo di adottare politiche di accesso aperto in relazione ai dati della ricerca finanziata con fondi pubblici e di garantire che tali politiche siano attuate da tutte le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e da tutte le organizzazioni che finanziano la ricerca. Le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca potrebbero essere organizzate anche come enti pubblici o imprese pubbliche. La presente direttiva si applica a tali organizzazioni ibride solo nella loro qualità di organizzazioni che svolgono attività di ricerca e ai loro dati della ricerca. Le politiche di accesso aperto prevedono generalmente una serie di deroghe alla messa a disposizione dei risultati della ricerca scientifica. La raccomandazione della Commissione del 25 aprile 2018 sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione descrive tra l'altro gli elementi rilevanti delle politiche di accesso aperto. È inoltre opportuno migliorare le condizioni di riutilizzo di determinati dati della ricerca. Per questo motivo, alcuni obblighi derivanti dalla presente direttiva dovrebbero essere estesi ai dati della ricerca derivanti da attività di ricerca scientifica sovvenzionate con fondi pubblici o cofinanziate da soggetti del settore pubblico e privato. Nell'ambito delle politiche nazionali di accesso aperto, i dati della ricerca finanziata con fondi pubblici dovrebbero essere resi aperti come opzione predefinita. In questo contesto è tuttavia opportuno prendere debitamente in considerazione alcune preoccupazioni in materia di vita privata, protezione dei dati personali, riservatezza, sicurezza nazionale, legittimi interessi commerciali, come i segreti commerciali, e diritti di proprietà intellettuale di terzi, in conformità del principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario». Inoltre, i dati della ricerca che sono esclusi dall'accesso per motivi di sicurezza nazionale, difesa o sicurezza pubblica non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Al fine di evitare oneri amministrativi, gli obblighi derivanti dalla presente direttiva dovrebbero applicarsi soltanto ai dati della ricerca che sono già stati resi pubblici da ricercatori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca o organizzazioni che finanziano la ricerca, attraverso una banca dati gestita a livello istituzionale o su base tematica, e non dovrebbero imporre costi aggiuntivi per il recupero delle serie di dati o necessitare un'ulteriore conservazione dei dati. Gli Stati membri possono estendere l'applicazione della presente direttiva ai dati della ricerca resi pubblici tramite infrastrutture di dati diverse dalle banche dati, tramite pubblicazioni ad accesso aperto, sotto forma di un file allegato a un articolo, un articolo relativo a dati della ricerca o un articolo pubblicato in una rivista di dati. I documenti diversi dai dati della ricerca dovrebbero continuare a essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.
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(29)
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La definizione di «ente pubblico» è basata sulla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento e del Consiglio (16). La definizione di «organismo di diritto pubblico» di cui alla suddetta direttiva e la definizione di «impresa pubblica» di cui alla direttiva 2014/25/UE dovrebbero applicarsi alla presente direttiva.
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(30)
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La presente direttiva prevede la definizione generica del termine «documento» e tale definizione dovrebbe comprendere qualsiasi parte di un documento. Il termine «documento» dovrebbe comprendere qualsiasi rappresentazione di atti, fatti o informazioni – e qualsiasi raccolta dei medesimi – a prescindere dal supporto (su supporto cartaceo, in forma elettronica o sonora, visiva o audiovisiva). La definizione di «documento» non è destinata a comprendere i programmi informatici. Gli Stati membri possono estendere l'applicazione della presente direttiva ai programmi informatici.
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(31)
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Sempre più spesso gli enti pubblici rendono disponibili per il riutilizzo i loro documenti in modo proattivo, assicurando la reperibilità online e l'effettiva disponibilità dei documenti e dei relativi metadati in formati aperti leggibili meccanicamente e che garantiscono l'interoperabilità, il riutilizzo e l'accessibilità. I documenti dovrebbero essere messi a disposizione per il riutilizzo anche a seguito di una richiesta presentata da un riutilizzatore. In questi casi, i tempi di risposta alle richieste di riutilizzo dei documenti dovrebbero essere ragionevoli ed essere in linea con il tempo necessario per rispondere alle richieste di accesso a un dato documento conformemente ai pertinenti regimi di accesso. Le imprese pubbliche, gli istituti di istruzione, le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca non dovrebbero tuttavia essere interessati da questa prescrizione. Ragionevoli limiti di tempo in tutta l'Unione stimoleranno la creazione di nuovi prodotti e servizi di informazioni aggregate a livello panunionale. Ciò riveste particolare importanza per i dati dinamici (compresi i dati ambientali, relativi al traffico satellitari, meteorologici e i dati generati da sensori), il cui valore economico dipende dall'immediata disponibilità dell'informazione e da regolari aggiornamenti. I dati dinamici dovrebbero pertanto essere resi disponibili immediatamente dopo la raccolta o, in caso di aggiornamento manuale, immediatamente dopo la modifica della serie di dati, tramite un'interfaccia per programmi applicativi (API) al fine di agevolare lo sviluppo di applicazioni Internet, mobili e cloud basate su tali dati. Qualora ciò non fosse possibile a causa di vincoli tecnici o finanziari, gli enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i documenti entro un termine che consenta lo sfruttamento del loro intero potenziale economico. È opportuno adottare misure specifiche onde eliminare i vincoli tecnici o finanziari. In caso di ricorso a una licenza, la tempestiva disponibilità dei documenti può figurare tra le condizioni della licenza. Qualora una verifica dei dati sia essenziale per giustificati motivi di interesse pubblico, in particolare motivi di salute e sicurezza pubblica, i dati dinamici dovrebbero essere resi disponibili immediatamente dopo la verifica. Tale indispensabile verifica non dovrebbe pregiudicare la frequenza degli aggiornamenti.
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Al fine di ottenere l'accesso ai dati resi aperti per il riutilizzo dalla presente direttiva sarebbe utile garantire l'accesso ai dati dinamici attraverso API ben strutturate. Per API si intende un insieme di funzioni, procedure, definizioni e protocolli per la comunicazione da macchina a macchina e lo scambio ininterrotto di dati. Le API dovrebbero essere corredate di una chiara documentazione tecnica completa e disponibile online. Ove possibile, è opportuno utilizzare API aperte e, se del caso, applicare norme e protocolli riconosciuti a livello unionale o internazionale, nonché utilizzare norme internazionali per le serie di dati. Le API possono presentare vari livelli di complessità, e possono consistere in un semplice collegamento a una banca di dati per il recupero di una specifica serie di dati, in un'interfaccia web o in una struttura più complessa. È vantaggioso riutilizzare e condividere i dati tramite un impiego adeguato di API, perché possono aiutare gli sviluppatori e le start-up a creare nuovi servizi e prodotti. Sono inoltre un elemento fondamentale della strutturazione di ecosistemi di valore attorno a un patrimonio di dati spesso inutilizzato. Per la creazione e l'impiego di API è necessario basarsi su alcuni principi: disponibilità, stabilità, manutenzione per tutto il ciclo di vita, uniformità di utilizzo e delle norme, facilità d'uso e sicurezza. Per quanto riguarda i dati dinamici, ossia i dati aggiornati frequentemente, spesso in tempo reale, gli enti pubblici e le imprese pubbliche li dovrebbero rendere disponibili per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta per mezzo di API adeguate e, se del caso, come download in blocco, salvo ove ciò comporti uno sforzo sproporzionato. La valutazione della proporzionalità dello sforzo dovrebbe tenere conto della dimensione e del bilancio di funzionamento dell'ente pubblico o dell'impresa pubblica in questione.
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Le possibilità di riutilizzo possono essere migliorate riducendo la necessità di digitalizzare documenti cartacei oppure di manipolare documenti elettronici per renderli compatibili fra loro. Pertanto, gli enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i documenti in qualsiasi lingua o formato preesistente, ove possibile e opportuno per via elettronica. Gli enti pubblici dovrebbero esaminare la richiesta di fornire estratti di documenti esistenti con spirito positivo allorché per dar seguito a tale richiesta occorrerebbe solo una semplice manipolazione. Gli enti pubblici non dovrebbero essere tuttavia obbligati a fornire un estratto di un documento o a modificare il formato delle informazioni richieste se ciò comporta uno sforzo sproporzionato. Per facilitare il riutilizzo, gli enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i propri documenti in un formato che, nella misura del possibile e se opportuno, non dipenda dall'utilizzo di programmi informatici specifici. Ove possibile e opportuno, gli enti pubblici dovrebbero tener conto delle possibilità di riutilizzo dei documenti utilizzati dai disabili o a essi destinati e fornire l'informazione in formati accessibili, in conformità dei requisiti della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).
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Per facilitare il riutilizzo gli enti pubblici dovrebbero, ove possibile e opportuno, mettere i loro documenti, compresi quelli pubblicati nei siti web, a disposizione, tramite formati aperti e leggibili meccanicamente, insieme ai rispettivi metadati, al miglior livello di precisione e di granularità, in un formato che garantisce l'interoperabilità, per esempio elaborandoli secondo modalità coerenti con i principi che disciplinano i requisiti di compatibilità e fruibilità dei dati territoriali nell'ambito della direttiva 2007/2/CE.
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Un documento dovrebbe essere considerato leggibile meccanicamente se ha un formato di file strutturato in modo tale che le applicazioni software possano agevolmente identificarlo, riconoscerlo ed estrarne dati specifici. I dati codificati in file strutturati in un formato leggibile meccanicamente dovrebbero essere considerati dati leggibili meccanicamente. I formati leggibili meccanicamente possono essere aperti o proprietari; possono essere standard formali o meno. I documenti codificati in un formato di file che limita il trattamento automatico, poiché l'estrazione dei dati in essi contenuti non è possibile o non avviene con facilità, non dovrebbero essere considerati documenti in formato leggibile meccanicamente. Gli Stati membri dovrebbero, ove possibile e opportuno, promuovere l'impiego di formati aperti leggibili meccanicamente riconosciuti a livello unionale o internazionale. Se del caso, nel progettare soluzioni tecniche per il riutilizzo di documenti dovrebbe essere preso in considerazione il quadro europeo di interoperabilità.
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Le tariffe per il riutilizzo dei documenti costituiscono un'importante barriera all'ingresso nel mercato per le start-up e le PMI. I documenti dovrebbero pertanto essere resi disponibili per il riutilizzo gratuitamente e, qualora sia necessario un corrispettivo in denaro, è opportuno che questo sia limitato ai costi marginali. Qualora gli enti del settore pubblico effettuino una ricerca particolarmente ampia delle informazioni richieste o modifiche estremamente costose del formato delle informazioni stesse, a titolo volontario o in base a quanto imposto dal diritto nazionale, i costi marginali possono coprire i costi associati a tali attività. In casi eccezionali occorre tener conto della necessità di non ostacolare il funzionamento normale degli enti pubblici che devono generare proventi per coprire una parte sostanziale dei propri costi inerenti allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico. Ciò vale anche qualora un ente pubblico abbia reso disponibili i dati sotto forma di dati aperti ma abbia l'obbligo di generare proventi per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti alle prestazioni di altri compiti di servizio pubblico. È opportuno riconoscere anche il ruolo delle imprese pubbliche in un ambiente economico competitivo. In tali casi, gli enti pubblici e le imprese pubbliche dovrebbero pertanto essere in grado di imporre corrispettivi superiori ai costi marginali. Tali corrispettivi dovrebbero essere stabiliti sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e verificabili e l'intero gettito proveniente dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti non dovrebbe superare i costi di raccolta e produzione, compreso l'acquisto da terzi, nonché di riproduzione, manutenzione, conservazione e diffusione, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Ove applicabile, dovrebbero essere compresi nel costo ammissibile anche i costi di anonimizzazione di dati personali e i costi delle misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati. Gli Stati membri possono esigere che gli enti pubblici e le imprese pubbliche rendano pubblici tali costi. L'obbligo di generare proventi per coprire una parte sostanziale dei costi sostenuti dagli enti pubblici relativi allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico o alla portata dei servizi di interesse generale affidati alle imprese pubbliche non deve essere un obbligo giuridico ma può derivare, per esempio, dalle pratiche amministrative vigenti negli Stati membri. Tale obbligo dovrebbe essere oggetto di un riesame periodico da parte degli Stati membri.
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L'utile sugli investimenti può essere inteso come una percentuale, oltre ai costi marginali, che consente il recupero dei costi di capitale e l'inclusione di un tasso reale di rendimento. Dato che i costi di capitale sono strettamente collegati ai tassi di interesse degli istituti di credito, che a loro volta si basano sul tasso fisso della Banca centrale europea (BCE) sulle operazioni di rifinanziamento principale, l'utile ragionevole sugli investimenti non dovrebbe superare del 5 % il tasso d'interesse fisso della BCE.
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Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi dovrebbero poter imporre corrispettivi superiori ai costi marginali per non ostacolare il proprio normale funzionamento. Nel caso di detti enti pubblici il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non dovrebbe superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Ove applicabile, dovrebbero essere compresi nel costo ammissibile anche i costi di anonimizzazione di dati personali o informazioni commerciali a carattere riservato. Per le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi, tenendo conto delle loro peculiarità, nel calcolare l'utile ragionevole sugli investimenti possono essere presi in considerazione i prezzi praticati dal settore privato per il riutilizzo di documenti identici o simili.
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I limiti massimi per i corrispettivi di cui alla presente direttiva non pregiudicano il diritto degli Stati membri di imporre costi inferiori o di non imporne affatto.
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Gli Stati membri stabiliscono i criteri per l'addebito di corrispettivi superiori ai costi marginali. Per esempio, essi dovrebbero poter stabilire tali criteri nelle normative nazionali o designare un organismo o gli organismi, diversi dall'ente pubblico in questione, competenti a stabilire detti criteri. Tale organismo dovrebbe essere organizzato in conformità dei sistemi costituzionali e giuridici degli Stati membri. Potrebbe trattarsi di un organismo esistente dotato di poteri esecutivi e di bilancio posto sotto responsabilità politica.
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Affinché possa svilupparsi un mercato delle informazioni esteso all'intera Unione è indispensabile far sì che le condizioni di riutilizzo dei documenti del settore pubblico siano chiare e accessibili a tutti. Tutte le condizioni poste per il riutilizzo dei documenti dovrebbero pertanto essere presentate chiaramente ai potenziali riutilizzatori. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la creazione di indici accessibili online, se del caso, dei documenti disponibili in modo da promuovere e agevolare le richieste di riutilizzo. Coloro i quali chiedono il riutilizzo dei documenti in possesso di soggetti diversi da imprese pubbliche, istituti di istruzione, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca dovrebbero essere al corrente dei mezzi di impugnazione di cui dispongono per quanto riguarda le decisioni o le pratiche che li interessano. Ciò sarà particolarmente importante soprattutto per le start-up e le PMI, che potrebbero non avere familiarità con gli enti pubblici di altri Stati membri e i corrispondenti mezzi di impugnazione.
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I mezzi di ricorso dovrebbero includere la possibilità di riesame da parte di un organismo imparziale, che potrebbe essere un organismo nazionale già esistente, come l'autorità nazionale garante della concorrenza, l'autorità di controllo istituita a norma del regolamento (UE) 2016/679, l'autorità nazionale per l'accesso ai documenti o un'autorità giudiziaria nazionale. Tale organismo dovrebbe essere organizzato in conformità dei sistemi costituzionali e giuridici degli Stati membri. Il ricorso a detto organismo non dovrebbe pregiudicare le possibilità di ricorso altrimenti a disposizione dei richiedenti per il riutilizzo. Dovrebbe tuttavia essere distinto dal meccanismo dello Stato membro che stabilisce i criteri per l'imposizione di corrispettivi superiori ai costi marginali. I mezzi di ricorso dovrebbero includere la possibilità di revisione delle decisioni negative, ma anche di decisioni che, pur consentendo il riutilizzo, potrebbero anch'esse influenzare i richiedenti per altri motivi, in particolare le regole di tariffazione applicate. La procedura per il risarcimento dovrebbe essere celere, in linea con le esigenze di un mercato in rapida evoluzione.
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Rendere pubblici tutti i documenti generalmente disponibili in possesso del settore pubblico — concernenti non solo il processo politico ma anche quello giudiziario e amministrativo — rappresenta uno strumento fondamentale per ampliare il diritto alla conoscenza, che è principio basilare della democrazia. Tale obiettivo è applicabile alle istituzioni a ogni livello sia locale che nazionale od internazionale.
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Il riutilizzo dei documenti non dovrebbe essere soggetto a condizioni. Tuttavia, in alcuni casi giustificati da un obiettivo di pubblico interesse, può essere rilasciata una licenza che impone al suo titolare condizioni di riutilizzo riguardanti questioni quali la responsabilità, la protezione dei dati di carattere personale, l'uso corretto dei documenti, la garanzia di non alterazione e la citazione della fonte. Se gli enti pubblici autorizzano su licenza il riutilizzo di documenti, le relative condizioni dovrebbero essere oggettive, proporzionate e non discriminatorie. In tale contesto può rivelarsi importante anche la disponibilità online di licenze standard. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere a che siano disponibili licenze standard. Le eventuali licenze per il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico dovrebbero comunque imporre il minor numero possibile di restrizioni al riutilizzo, limitando, per esempio, le restrizioni all'indicazione della fonte. Al riguardo dovrebbero svolgere un ruolo importante le licenze aperte sotto forma di licenze pubbliche standardizzate disponibili online, che consentono a chiunque di accedere liberamente a dati e contenuti nonché di utilizzarli, modificarli e condividerli liberamente e per qualsiasi finalità, e che si basano su formati di dati aperti, dovrebbe svolgere un ruolo importante sotto questo profilo. È pertanto opportuno che gli Stati membri incoraggino l'uso di licenze aperte che dovranno infine divenire prassi comune in tutta l'Unione. Fatti salvi gli obblighi in materia di responsabilità stabiliti dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, se un ente pubblico o un'impresa pubblica mette a disposizione documenti per il riutilizzo senza altre condizioni o restrizioni, tale ente pubblico o impresa pubblica può essere autorizzato a declinare qualsiasi responsabilità in relazione ai documenti messi a disposizione per il riutilizzo.
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Se l'autorità competente decide di non rendere più disponibili per il riutilizzo determinati documenti, o di terminarne l'aggiornamento, essa dovrebbe tempestivamente rendere pubbliche tali decisioni, possibilmente per via elettronica.
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Le condizioni poste per il riutilizzo non dovrebbero comportare discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo. A tale riguardo, il divieto di discriminazioni, per esempio, non dovrebbe impedire lo scambio di informazioni tra enti pubblici a titolo gratuito nell'ambito dei loro compiti di servizio pubblico, mentre ai terzi sono applicate tariffe per il riutilizzo degli stessi documenti. Non dovrebbe parimenti essere impedita l'adozione di una politica di tariffe differenziate per il riutilizzo a fini commerciali e non commerciali.
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Gli Stati membri dovrebbero in particolare garantire che il riutilizzo dei documenti delle imprese pubbliche non conduca a distorsioni del mercato e non pregiudichi la concorrenza leale.
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Gli enti pubblici dovrebbero rispettare le regole unionali e nazionali in materia di concorrenza nel fissare i principi per il riutilizzo di documenti, evitando per quanto possibile accordi di esclusiva tra essi stessi e i partner privati. In alcuni casi, tuttavia può essere necessario concedere un diritto esclusivo di riutilizzare determinati documenti del settore pubblico, al fine di garantire un servizio di interesse economico generale. Ciò può avvenire quando non vi siano editori privati disposti a pubblicare le informazioni in questione in assenza di tale diritto esclusivo. Al riguardo è opportuno tenere conto degli appalti pubblici di servizi che sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE ai sensi dell'articolo 11 di tale direttiva e dei partenariati innovativi di cui all'articolo 31 della direttiva 2014/24/UE.
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Esistono numerosi accordi di cooperazione tra biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei, archivi e soggetti privati che prevedono la digitalizzazione di risorse culturali garantendo diritti di esclusiva a partner privati. La prassi ha evidenziato che tali partenariati pubblico-privato possono agevolare un valido utilizzo delle opere culturali e nel contempo accelerano l'accesso dei cittadini al patrimonio culturale. È pertanto opportuno tenere conto delle attuali differenze tra gli Stati membri in materia di digitalizzazione delle risorse culturali tramite uno specifico insieme di norme relative agli accordi sulla digitalizzazione di tali risorse. Se un diritto esclusivo riguarda la digitalizzazione di risorse culturali, potrebbe essere necessario un certo periodo di esclusiva per dare al partner privato la possibilità di recuperare il suo investimento. Tale periodo dovrebbe tuttavia essere limitato nel tempo ed essere il più breve possibile, al fine di rispettare il principio secondo cui i materiali di dominio pubblico dovrebbero rimanere tali una volta digitalizzati. Il periodo di un diritto di esclusiva per la digitalizzazione di risorse culturali non dovrebbe, in generale, eccedere i dieci anni. Qualunque periodo di esclusiva superiore a dieci anni dovrebbe essere soggetto a revisione, tenendo conto dei cambiamenti tecnologici, finanziari e amministrativi intervenuti nell'ambiente da quando l'accordo è stato stipulato. Inoltre, i partenariati pubblico-privato per la digitalizzazione delle risorse culturali dovrebbero riconoscere alle istituzioni culturali partner pieni diritti riguardo all'utilizzo delle risorse culturali digitalizzate una volta cessato l'accordo.
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(50)
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Gli accordi tra i titolari dei dati e i riutilizzatori dei dati che non concedono espressamente diritti esclusivi, ma che lasciano ragionevolmente prevedere una possibile limitazione della disponibilità dei documenti per il riutilizzo, dovrebbero essere soggetti a un controllo pubblico ulteriore. Gli aspetti essenziali di tali accordi dovrebbero pertanto essere pubblicati online almeno due mesi prima dell'entrata in vigore, vale a dire due mesi prima della data in cui è previsto che le parti inizino ad adempiere i loro obblighi. La pubblicazione dovrebbe dare alle parti interessate l'opportunità di chiedere il riutilizzo dei documenti oggetto di tale accordo e di prevenire il rischio di limitare la gamma dei potenziali riutilizzatori. In ogni caso, gli elementi essenziali di tali accordi nella loro forma definitiva concordata dalle parti dovrebbero anch'essi essere resi pubblici online senza indebito ritardo dopo la loro conclusione.
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(51)
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La presente direttiva mira a ridurre al minimo il rischio di un vantaggio eccessivo del primo utilizzatore, che potrebbe limitare il numero di potenziali riutilizzatori dei dati. Qualora gli accordi contrattuali possano, in aggiunta agli obblighi di concessione dei documenti fissati per uno Stato membro a norma della presente direttiva, implicare un trasferimento delle risorse di tale Stato membro ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione delle norme in materia di concorrenza e sugli aiuti di Stato di cui agli articoli da 101 a 109 TFUE. Dalle norme sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107, 108 e 109 TFUE risulta che uno Stato membro deve verificare ex ante se possano essere presenti aiuti di Stato nei pertinenti accordi contrattuali e garantire la conformità alle norme in materia di aiuti di stato.
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(52)
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La presente direttiva non pregiudica la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali conformemente al diritto nazionale e dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18), ed eventuali disposizioni legislative supplementari nazionali. Ciò significa, tra l'altro, che il riutilizzo dei dati personali è ammissibile soltanto se è rispettato il principio della limitazione della finalità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679. Un'informazione anonima è un'informazione che non riconduce a una persona fisica identificata o identificabile, ovvero dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato. Anonimizzare un'informazione è utile per conciliare l'interesse di riutilizzare il più possibile l'informazione del settore pubblico con gli obblighi della normativa sulla protezione dei dati, ma ha un costo. È opportuno considerare tale costo come uno degli elementi di costo che compongono il costo marginale di diffusione di cui alla presente direttiva.
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(53)
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Al momento di prendere decisioni sulla portata e sulle condizioni del riutilizzo di documenti del settore pubblico contenenti dati personali, per esempio nel settore della sanità, può essere imposto l'obbligo di procedere a valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679.
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La presente direttiva non incide sui diritti di proprietà intellettuale dei terzi. Per evitare equivoci, con i termini «diritti di proprietà intellettuale» si indicano esclusivamente il diritto d'autore e i diritti connessi, comprese le forme di protezione sui generis. La presente direttiva non si applica ai documenti soggetti a diritti di proprietà industriale, quali brevetti, disegni e modelli registrati e marchi. La direttiva lascia impregiudicate l'esistenza o la titolarità di diritti di proprietà intellettuale da parte degli enti pubblici e non limita in alcun modo l'esercizio dei diritti al di là di quanto da essa stabilito. Gli obblighi a norma della presente direttiva si dovrebbero applicare soltanto nella misura in cui siano compatibili con gli accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche («convenzione di Berna»), l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («accordo TRIPS») e il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (WIPO Copyright Treaty — WCT). Gli enti pubblici dovrebbero comunque esercitare il proprio diritto di autore in maniera tale da agevolare il riutilizzo dei documenti.
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(55)
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Tenendo conto del diritto dell'Unione e degli obblighi internazionali incombenti agli Stati membri e all'Unione, in particolare nell'ambito della convenzione di Berna e dell'accordo TRIPS, è opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i documenti su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale. Se un terzo detiene diritti di proprietà intellettuale su un documento in possesso di biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi e il termine della durata della protezione non è ancora scaduto, tale documento dovrebbe essere considerato, ai fini della presente direttiva, un documento su cui dei terzi detengono diritti di proprietà intellettuale.
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La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti, compresi i diritti economici e morali, di cui i funzionari degli enti pubblici possono godere conformemente al diritto nazionale.
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È opportuno inoltre che l'ente pubblico interessato mantenga il diritto a sfruttare tale documento reso disponibile a fini di riutilizzazione.
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La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 2014/24/UE.
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Gli strumenti che aiutano i potenziali riutilizzatori a trovare documenti disponibili per il riutilizzo, e le relative condizioni, possono notevolmente facilitare l'utilizzo transfrontaliero di documenti del settore pubblico. Gli Stati membri dovrebbero perciò garantire che siano previste modalità pratiche per agevolare i riutilizzatori nella ricerca di documenti disponibili per il riutilizzo. Esempi di tali modalità pratiche sono gli elenchi di contenuti, che dovrebbero di preferenza essere accessibili online, dei documenti più importanti (documenti ampiamente riutilizzati o che possono essere ampiamente riutilizzati) e portali collegati a elenchi di contenuti decentralizzati. Gli Stati membri dovrebbero inoltre facilitare la disponibilità a lungo termine delle informazioni del settore pubblico a fini di riutilizzo conformemente alle pertinenti politiche di conservazione.
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La Commissione dovrebbe facilitare la cooperazione tra Stati membri e sostenere la progettazione, la prova, l'attuazione e la diffusione di interfacce elettroniche interoperabili che consentono di rendere i servizi pubblici più efficienti e sicuri.
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La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19). Essa definisce le condizioni di esercizio dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno dell'informazione da parte degli enti pubblici, laddove permettano il riutilizzo di documenti. Nel caso in cui sia accordato agli enti pubblici il diritto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, essi non dovrebbero esercitare tale diritto per impedire o limitare il riutilizzo dei documenti esistenti oltre i limiti stabiliti dalla presente direttiva.
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La Commissione ha sostenuto lo sviluppo di una relazione sulla maturità dell'apertura dei dati con indicatori di prestazione pertinenti per il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico in tutti gli Stati membri. Un aggiornamento regolare di tale relazione contribuirà allo scambio di informazioni tra gli Stati membri e alla disponibilità di informazioni sulle politiche e le pratiche in tutta l'Unione.
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È necessario garantire che gli Stati membri tengano monitorate la portata del riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, le condizioni alle quali il riutilizzo è permesso e le pratiche di ricorso.
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La Commissione può assistere gli Stati membri nell'attuazione della presente direttiva in modo coerente fornendo orientamenti e aggiornando quelli esistenti, in particolare per quanto riguarda le licenze standard raccomandate, le serie di dati e l'imposizione di un corrispettivo in denaro per il riutilizzo di documenti, previa consultazione delle parti interessate.
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Uno degli obiettivi principali della realizzazione del mercato interno è la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di servizi su scala unionale. Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi detengono una notevole quantità di preziose risorse di informazione del settore pubblico, in particolare dal momento che i progetti di digitalizzazione hanno moltiplicato la quantità di materiale digitale di dominio pubblico. Tali raccolte del patrimonio culturale e i relativi metadati possono costituire una base per i prodotti e servizi a contenuto digitale e hanno un enorme potenziale per il riutilizzo innovativo in settori quali la formazione e il turismo. Altri tipi di istituzioni culturali, come le orchestre, i teatri lirici, le compagnie di ballo e i teatri, compresi gli archivi che ne fanno parte, dovrebbero rimanere al di fuori dell'ambito di applicazione della presente direttiva in virtù della loro specificità di «arti dello spettacolo» e del fatto che quasi tutto il loro materiale è soggetto a diritti di proprietà intellettuale di terzi.
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Al fine di definire condizioni favorevoli al riutilizzo dei documenti, che è associato a importanti benefici socioeconomici di valore particolarmente elevato per l'economia e la società, dovrebbe essere stabilito in un allegato un elenco di categorie tematiche di serie di dati di elevato valore. A titolo di esempio, e fatti salvi gli atti di esecuzione che individuano le serie di dati di elevato valore cui dovrebbero applicarsi i requisiti specifici della presente direttiva, tenuto conto degli orientamenti della Commissione sulle licenze standard raccomandate, le serie di dati e la tariffazione del riutilizzo dei documenti, le categorie tematiche potrebbero comprendere, tra l'altro, i codici di avviamento postale, le mappe e le carte nazionali e locali (dati geospaziali), il consumo energetico e le immagini satellitari (dati relativi all'osservazione della terra e all'ambiente), i dati in situ provenienti da strumenti e previsioni meteorologiche (dati meteorologici), gli indicatori demografici e economici (dati statistici), i registri delle imprese e gli identificativi di registrazione (dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese), la segnaletica stradale e le vie navigabili interne (dati relativi alla mobilità).
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(67)
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Al fine di modificare l'elenco delle categorie tematiche di serie di dati di elevato valore aggiungendo ulteriori categorie tematiche è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (20). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
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(68)
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Un elenco dell'Unione delle serie di dati che hanno un particolare potenziale di generazione di benefici socioeconomici, unitamente a condizioni armonizzate di riutilizzo, costituiscono un fattore importante per la diffusione di applicazioni e servizi transfrontalieri di dati. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per sostenere il riutilizzo di documenti associato a importanti benefici socioeconomici adottando un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore a cui si applicano le prescrizioni specifiche della presente direttiva, insieme con le modalità di pubblicazione e riutilizzo. Di conseguenza, tali prescrizioni specifiche non si applicheranno prima dell'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione. L'elenco dovrebbe tenere conto degli atti giuridici dell'Unione che disciplinano la pubblicazione di serie di dati, come le direttive 2007/2/CE e 2010/40/UE, al fine di garantire che le serie di dati siano messe a disposizione conformemente alle norme e alle serie di metadati corrispondenti. L'elenco dovrebbe essere basato sulle categorie tematiche indicate nella presente direttiva. Nel preparare l'elenco, la Commissione dovrebbe svolgere adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Inoltre, al momento di decidere in merito all'inserimento nell'elenco di dati detenuti da imprese pubbliche o in merito alla loro disponibilità gratuita, dovrebbero essere presi in considerazione gli effetti sulla concorrenza nei pertinenti mercati. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).
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Al fine di garantire un impatto massimo e agevolare il riutilizzo, le serie di dati di elevato valore dovrebbero essere messe a disposizione per il riutilizzo con restrizioni giuridiche minime e gratuitamente. Esse dovrebbero inoltre essere pubblicate tramite API. Ciò, tuttavia, non impedisce agli enti pubblici di imporre tariffe per i servizi che essi forniscono in relazione alle serie di dati di elevato valore nel loro esercizio dell'autorità pubblica, in particolare certificando l'autenticità o la veridicità dei documenti.
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(70)
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Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire agevolare la creazione di prodotti e servizi a contenuto informativo estesi all'intera Unione basati su documenti del settore pubblico e promuovere l'effettivo uso, oltre i confini nazionali, dei documenti del settore pubblico, da un lato, da parte delle imprese private, in particolare delle PMI, per ricavarne prodotti e servizi a contenuto informativo a valore aggiunto e, dall'altro, da parte dei cittadini per facilitare la comunicazione e la libera circolazione delle informazioni, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono piuttosto, a motivo delle dimensioni e degli effetti pan-unionali intrinseci dell'azione proposta, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
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(71)
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La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta, compresi il diritto al rispetto della vita privata, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di proprietà e il diritto all'inserimento delle persone con disabilità. Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata o applicata in modo incompatibile con la Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
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(72)
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Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e ha emesso un parere il 10 luglio 2018 (23).
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(73)
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La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione della presente direttiva. Conformemente all'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, tale valutazione dovrebbe basarsi sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto e dovrebbe servire da base per la valutazione d'impatto delle opzioni per l'azione ulteriore.
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(74)
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È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato II, parte B,
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HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
G. CIAMBA
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CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
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CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
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CAPO II RICHIESTE DI RIUTILIZZO
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CAPO II RICHIESTE DI RIUTILIZZO
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CAPO III CONDIZIONI DI RIUTILIZZO
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CAPO III CONDIZIONI DI RIUTILIZZO
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CAPO IV NON DISCRIMINAZIONE ED EQUITÀ DELLE TRANSAZIONI
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CAPO IV NON DISCRIMINAZIONE ED EQUITÀ DELLE TRANSAZIONI
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CAPO V SERIE DI DATI DI ELEVATO VALORE
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CAPO V SERIE DI DATI DI ELEVATO VALORE
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CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI
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CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI
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ALLEGATO I
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ALLEGATO I
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ALLEGATO II
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ALLEGATO II
Parte A
Direttiva abrogata e successive modifiche
(di cui all'articolo 19)
Parte B
Termini di recepimento nel diritto interno e data di applicazione
(di cui all'articolo 19)
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Direttiva
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Termine di recepimento
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Data di applicazione
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2003/98/CE
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1o luglio 2005
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1o luglio 2005
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2013/37/UE
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18 luglio 2015
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18 luglio 2015
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ALLEGATO III
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ALLEGATO III
TAVOLA DI CONCORDANZA
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Direttiva 2003/98/CE
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Presente direttiva
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Articolo 1, paragrafo 1
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Articolo 1, paragrafo 1, frase introduttiva
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Articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c)
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Articolo 1, paragrafo 2, frase introduttiva
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Articolo 1, paragrafo 2, frase introduttiva
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Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)
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Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)
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—
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Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)
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Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)
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Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)
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Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)
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Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)
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—
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Articolo 1, paragrafo 2, lettera e)
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Articolo 1, paragrafo 2, lettera c bis)
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Articolo 1, paragrafo 2, lettera f)
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Articolo 1, paragrafo 2, lettera c ter)
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Articolo 1, paragrafo 2, lettera g)
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Articolo 1, paragrafo 2, lettera c quater)
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Articolo 1, paragrafo 2, lettera h)
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Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)
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Articolo 1, paragrafo 2, lettera i)
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Articolo 1, paragrafo 2, lettera e)
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Articolo 1, paragrafo 2, lettera l)
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Articolo 1, paragrafo 2, lettera f)
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Articolo 1, paragrafo 2, lettera j)
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—
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Articolo 1, paragrafo 2, lettera k)
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Articolo 1, paragrafo 3
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Articolo 1, paragrafo 3
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Articolo 1, paragrafo 4
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Articolo 1, paragrafo 4
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Articolo 1, paragrafo 5
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Articolo 1, paragrafo 5
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Articolo 1, paragrafi 6 e 7
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Articolo 2, frase introduttiva
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Articolo 2, frase introduttiva
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Articolo 2, punto 1
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Articolo 2, punto 1
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Articolo 2, punto 2
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Articolo 2, punto 2
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—
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Articolo 2, punti 3 e 5
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Articolo 2, punto 3
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Articolo 2, punto 6
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Articolo 2, punti da 7 a 10
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Articolo 2, punto 4
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Articolo 2, punto 11
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Articolo 2, punto 5
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Articolo 2, punto 12
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Articolo 2, punto 6
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Articolo 2, punto 13
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Articolo 2, punto 7
|
Articolo 2, punto 14
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Articolo 2, punto 8
|
Articolo 2, punto 15
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Articolo 2, punto 9
|
Articolo 2, punto 4
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—
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Articolo 2, punti 16 e 17
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Articolo 3
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Articolo 3
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Articolo 4, paragrafo 1
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Articolo 4, paragrafo 1
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Articolo 4, paragrafo 2
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Articolo 4, paragrafo 2
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Articolo 4, paragrafo 3
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Articolo 4, paragrafo 3
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Articolo 4, paragrafo 4
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Articolo 4, paragrafo 4
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—
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Articolo 4, paragrafo 5
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Articolo 4, paragrafo 5
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Articolo 4, paragrafo 6, frase introduttiva
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Articolo 4, paragrafo 6, lettere a) e b)
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Articolo 5, paragrafo 1
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Articolo 5, paragrafo 1
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—
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Articolo 5, paragrafo 2
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Articolo 5, paragrafo 2
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Articolo 5, paragrafo 3
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Articolo 5, paragrafo 3
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Articolo 5, paragrafo 4
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—
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Articolo 5, paragrafi da 5 a 8
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Articolo 6, paragrafo 1, primo comma
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Articolo 6, paragrafo 1
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Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma
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Articolo 6, paragrafo 2, frase introduttiva
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Articolo 6, paragrafo 2, frase introduttiva
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Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)
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Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)
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Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)
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—
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Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)
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Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)
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Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)
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—
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Articolo 6, paragrafo 3
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Articolo 6, paragrafo 3
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Articolo 6, paragrafo 4
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Articolo 6, paragrafo 4
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Articolo 6, paragrafo 5
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—
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Articolo 6, paragrafo 6
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Articolo 7, paragrafo 1
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Articolo 7, paragrafo 1
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Articolo 7, paragrafo 2
|
Articolo 7, paragrafo 2
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Articolo 7, paragrafo 3
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—
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Articolo 7, paragrafo 4
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Articolo 7, paragrafo 3
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Articolo 8
|
Articolo 8
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Articolo 9
|
Articolo 9, paragrafo 1
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—
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Articolo 9, paragrafo 2
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Articolo 10, paragrafi 1 e 2
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Articolo 10
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Articolo 11
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Articolo 11, paragrafo 1
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Articolo 12, paragrafo 1
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Articolo 11, paragrafo 2
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Articolo 12, paragrafo 2
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Articolo 11, paragrafo 2 bis
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Articolo 12, paragrafo 3
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—
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Articolo 12, paragrafo 4
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Articolo 11, paragrafo 3
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—
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Articolo 11, paragrafo 4
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Articolo 12, paragrafo 5
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Articoli da13 a 16
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Articolo 12
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Articolo 17, paragrafo 1
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Articolo 17, paragrafo 2
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Articolo 13, paragrafo 1
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Articolo 18, paragrafo 1
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Articolo 13, paragrafo 2
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—
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Articolo 13, paragrafo 3
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Articolo 18, paragrafo 2, frase introduttiva
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Articolo 18, paragrafo 2, lettere da a) a g)
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Articolo 19
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Articolo 14
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Articolo 20
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Articolo 15
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Articolo 21
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Allegati I, II e III
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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