+REGOLAMENTO (UE) 2019/517 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 marzo 2019 relativo alla messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu, che modifica e abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e abroga il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
---+Preamble: 1
---+CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
------+Articolo 1 Oggetto e obiettivi
---------+Articolo 1 1
---------+Articolo 1 2
------+Articolo 2 Definizioni
---------+Article 2 (1)
---------+Article 2 (2)
---------+Article 2 (3)
---------+Article 2 (4)
---------+Article 2 (5)
---------+Article 2 (6)
---+CAPO II MESSA IN OPERA DEL TLD .eu
------+SEZIONE 1 Principi generali
---------+Articolo 3 Criteri di ammissibilità
------------+Articolo 3 a)
------------+Articolo 3 b)
------------+Articolo 3 c)
------------+Articolo 3 d)
---------+Articolo 4 Registrazione e revoca dei nomi di dominio
------------+Articolo 4 1
------------+Articolo 4 2
------------+Articolo 4 3
------------+Articolo 4 4
------------+Articolo 4 5
------------+Articolo 4 6
---------+Articolo 5 Lingue, diritto applicabile e giurisdizione competente
------------+Articolo 5 1
------------+Articolo 5 2
---------+Articolo 6 Riserva dei nomi di dominio
------------+Articolo 6 1
------------+Articolo 6 2
------------+Articolo 6 3
------------+Articolo 6 4
---------+Articolo 7 Registrar
------------+Articolo 7 1
------------+Articolo 7 2
------+SEZIONE 2 Registro
---------+Articolo 8 Designazione del registro
------------+Articolo 8 1
------------+Articolo 8 2
------------+Articolo 8 3
------------+Articolo 8 4
------------+Articolo 8 5
---------+Articolo 9 Caratteristiche del registro
------------+Articolo 9 1
------------+Articolo 9 2
---------+Articolo 10 Obblighi del registro
------------+Articolo 10 a)
------------+Articolo 10 b)
------------+Articolo 10 c)
------------+Articolo 10 d)
------------+Articolo 10 e)
------------+Articolo 10 f)
------------+Articolo 10 g)
------------+Articolo 10 h)
------------+Articolo 10 i)
------------+Articolo 10 j)
------------+Articolo 10 k)
------------+Articolo 10 l)
------------+Articolo 10 m)
---------+Articolo 11 Principi e procedure relativi al funzionamento del TLD .eu
------------+Articolo 11 a)
------------+Articolo 11 b)
------------+Articolo 11 c)
------------+Articolo 11 d)
------------+Articolo 11 e)
------------+Articolo 11 f)
------------+Articolo 11 g)
---------+Articolo 12 Banca dati WHOIS
------------+Articolo 12 1
------------+Articolo 12 2
------+SEZIONE 3 Sorveglianza del registro
---------+Articolo 13 Supervisione
------------+Articolo 13 1
------------+Articolo 13 2
------------+Articolo 13 3
------------+Articolo 13 4
---------+Articolo 14 Gruppo consultivo multipartecipativo .eu
------------+Articolo 14 1
------------+Articolo 14 2
------------+Articolo 14 3
------------+Articolo 14 4
------------+Articolo 14 5
---+CAPO III DISPOSIZIONI FINALI
------+Articolo 15 Riserva di diritti
------+Articolo 16 Valutazione e revisione
---------+Articolo 16 1
---------+Articolo 16 2
---------+Articolo 16 3
---------+Articolo 16 4
------+Articolo 17 Procedura di comitato
---------+Articolo 17 1
---------+Articolo 17 2
---------+Articolo 17 3
------+Articolo 18 Esercizio della delega
---------+Articolo 18 1
---------+Articolo 18 2
---------+Articolo 18 3
---------+Articolo 18 4
---------+Articolo 18 5
---------+Articolo 18 6
------+Articolo 19 Disposizioni transitorie
---------+Articolo 19 1
---------+Articolo 19 2
---------+Articolo 19 3
------+Articolo 20 Modifica del regolamento (CE) n. 733/2002
------+Articolo 21 Abrogazione
------+Articolo 22 Entrata in vigore
---------+Articolo 22 2
---------+Articolo 22 3
English - European Union - ICT -

REGOLAMENTO (UE) 2019/517 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 marzo 2019 relativo alla messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu, che modifica e abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e abroga il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) 2019/517 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2019

relativo alla messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu, che modifica e abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e abroga il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Preamble: 1

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il dominio di primo livello (Top Level Domain – TLD) .eu è stato istituito dal regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dal regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione (4). Dall'adozione di tali regolamenti, il contesto politico e legislativo dell'Unione e l'ambiente e il mercato online sono notevolmente cambiati.

(2)

La rapida evoluzione del mercato TLD e il panorama digitale dinamico necessitano di un ambiente normativo flessibile e adeguato alle esigenze future. Il TLD .eu è uno dei principali TDL geografici (country code TLD – ccTLD). Il TLD .eu è utilizzato dalle istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione, anche per progetti e iniziative europei. Lo scopo del dominio TLD .eu è di contribuire, attraverso la buona gestione, a rafforzare l'identità dell'Unione e promuovere i valori dell'Unione online, quali il multilinguismo, il rispetto della riservatezza e della sicurezza degli utenti e il rispetto dei diritti umani nonché specifiche priorità online.

(3)

I TLD sono una componente essenziale della struttura gerarchica del sistema dei nomi di dominio (domain name system – DNS), che garantisce un sistema interoperabile di identificatori unici, disponibile in tutto il mondo, per qualsiasi applicazione e su qualsiasi rete.

(4)

Il TLD .eu dovrebbe promuovere l'uso delle reti Internet e l'accesso alle stesse, in conformità degli articoli 170 e 171 TFUE, predisponendo una registrazione complementare ai ccTLD esistenti e la registrazione globale dei TLD generici.

(5)

Il TLD .eu, che è un marchio chiaramente e facilmente riconoscibile, dovrebbe offrire un nesso chiaramente identificabile con l'Unione e con il mercato europeo. Dovrebbe inoltre consentire alle imprese, alle organizzazioni e alle persone fisiche dell'Unione di registrare un nome di dominio sotto il TLD .eu. L'esistenza di tale nome di dominio è importante per rafforzare l'identità dell'Unione online. Il regolamento (CE) n. 733/2002 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di consentire ai cittadini dell'Unione di registrare un nome TLD .eu, a prescindere dal loro luogo di residenza, a decorrere dal 19 ottobre 2019.

(6)

I nomi di dominio nel TLD .eu dovrebbero essere assegnati, in funzione della disponibilità, ai soggetti idonei.

(7)

La Commissione dovrebbe promuovere la cooperazione tra il registro, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (European Union Intellectual Property Office – EUIPO) e altre agenzie dell'Unione, al fine di contrastare le registrazioni speculative e abusive dei nomi di dominio, incluso il cybersquatting, e fornire procedure amministrative semplici, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI).

(8)

Per garantire una migliore protezione dei diritti delle parti che stipulano un contratto rispettivamente con il registro o con il registrar, le controversie relative ai nomi di dominio nel TLD .eu dovrebbero essere risolte da organismi con sede nell'Unione applicando il diritto nazionale pertinente, fatti salvi i diritti e obblighi riconosciuti dagli Stati membri o dall'Unione derivanti da strumenti internazionali.

(9)

La Commissione dovrebbe, sulla base di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria, avendo riguardo all'efficienza sotto il profilo dei costi e della semplicità amministrativa, designare un registro per il TLD .eu. Al fine di sostenere il mercato unico digitale, costruire un'identità europea online e promuovere le attività online transfrontaliere, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo ai criteri di ammissibilità e selezione e alla procedura per la designazione del registro. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5). In particolare, al fine di garantire parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(10)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare gli elenchi di nomi di dominio riservati e bloccati dagli Stati membri, stabilire i principi da includere nel contratto tra la Commissione e il registro e designare il registro per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati, in particolare per garantire la continuità del servizio. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Tali elenchi dovrebbero essere compilati in funzione della disponibilità dei nomi di dominio tenendo conto dei nomi di dominio di secondo livello già riservati o registrati dagli Stati membri.

(11)

È opportuno che la Commissione stipuli con il registro designato un contratto che dovrebbe comprendere i principi e le procedure dettagliati applicabili al registro per l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu. Il contratto dovrebbe avere durata determinata ed essere rinnovabile una volta senza che sia necessario organizzare una nuova procedura di selezione.

(12)

I principi e le procedure relativi al funzionamento del TLD .eu dovrebbero essere allegati al contratto concluso tra la Commissione e il registro designato.

(13)

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 TFUE.

(14)

Il registro dovrebbe rispettare i principi di non discriminazione e di trasparenza e dovrebbe attuare misure volte a salvaguardare la concorrenza leale, previa autorizzazione della Commissione, in particolare qualora il registro fornisca servizi a imprese con cui è in concorrenza sui mercati a valle.

(15)

L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) è attualmente responsabile del coordinamento della delega dei codici che rappresentano i ccTLD presso i registri. Il registro dovrebbe stipulare un apposito contratto con l'ICANN che fornisca la delega dei codici per il ccTLD .eu tenendo conto dei principi pertinenti adottati dal Comitato consultivo governativo (Governmental Advisory Committee – GAC).

(16)

Il registro dovrebbe stipulare un appropriato contratto di deposito fiduciario (escrow agreement) per garantire la continuità del servizio e in particolare per garantire che, nel caso di variazione della delega o di altre circostanze impreviste, sia possibile continuare a fornire servizi alla comunità Internet locale senza gravi perturbazioni. Il registro dovrebbe inviare quotidianamente all'agente depositario una copia elettronica aggiornata del contenuto della banca dati del TLD .eu.

(17)

Le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie (Alternative Dispute Resolution – ADR) da adottare dovrebbero essere conformi con la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e tenere conto delle migliori pratiche internazionali del settore e, in particolare, delle pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale per evitare, nei limiti del possibile, registrazioni speculative e abusive. Le procedure ADR dovrebbero rispettare norme procedurali uniformi, in linea con quelle fissate nella «politica uniforme per la risoluzione delle controversie relative ai nomi di dominio dell'ICANN».

(18)

La politica in materia di registrazione abusiva dei nomi di dominio .eu dovrebbe prevedere la verifica da parte del registro dei dati ad esso pervenuti, in particolare riguardanti l'identità dei registranti, così come la revoca o il blocco di future registrazioni di nomi di dominio considerati diffamatori, razzisti o altrimenti in contrasto con il diritto di uno Stato membro dal tribunale di uno Stato membro mediante decisione definitiva. Il registro dovrebbe prestare la massima cura nel garantire la correttezza dei dati che riceve e mantiene. La procedura di revoca dovrebbe offrire al titolare di un nome di dominio una ragionevole possibilità di porre rimedio a eventuali violazioni dei criteri di ammissibilità, requisiti di registrazione o debiti insoluti prima che la revoca entri in vigore.

(19)

Un nome di dominio che sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto stabilito dal diritto dell'Unione o nazionale e che sia stato registrato senza diritti o senza un interesse legittimo nel nome dovrebbe, in linea di principio, essere revocato e, se necessario, trasferito al titolare legittimo. Qualora risulti che tale nome di dominio sia stato utilizzato in malafede, dovrebbe sempre essere revocato.

(20)

Il registro dovrebbe adottare politiche chiare intese a garantire l'identificazione tempestiva di registrazioni abusive di nomi di dominio e, se necessario, cooperare con le autorità competenti e altri organismi pubblici nel settore della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione che si occupano in modo specifico di contrastare tali registrazioni, quali le squadre nazionali di pronto intervento informatico (computer emergency response teams– CERT).

(21)

Il registro dovrebbe sostenere le autorità incaricate dell'applicazione della legge nella lotta alla criminalità, attuando misure tecniche e organizzative volte a consentire alle autorità competenti di accedere ai dati nel registro ai fini della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine e del perseguimento di reati, come stabilito dal diritto dell'Unione o nazionale.

(22)

Il presente regolamento dovrebbe essere attuato in conformità ai principi relativi alla riservatezza e alla protezione dei dati personali. Il registro dovrebbe inoltre rispettare i pertinenti principi, orientamenti e norme dell'Unione sulla protezione dei dati, e in particolare i pertinenti requisiti di sicurezza e i principi di necessità, proporzionalità, limitazione delle finalità e proporzionalità del periodo di conservazione dei dati. Inoltre tutti i sistemi di elaborazione dei dati e tutte le banche dati sviluppati e oggetto di manutenzione dovrebbero integrare sistemi di protezione dei dati personali fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

(23)

Per garantire un'efficace supervisione periodica, il registro dovrebbe essere sottoposto a una verifica a sue spese almeno ogni due anni da parte di un organismo indipendente, al fine di confermare, mediante una relazione di valutazione della conformità, che sia conforme ai requisiti di cui al presente regolamento. Il registro dovrebbe presentare la relazione alla Commissione, conformemente al contratto con la Commissione.

(24)

Il contratto tra la Commissione e il registro dovrebbe prevedere procedure per migliorare l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu da parte del registro, in linea con le istruzioni della Commissione derivanti dalle attività di sorveglianza della Commissione stabilite dal presente regolamento.

(25)

Nelle conclusioni del 27 novembre 2014 sulla governance di Internet, il Consiglio ha ribadito l'impegno dell'Unione a promuovere strutture di governance multipartecipativa basate su una serie coerente di principi globali di governance di Internet. Una governance di Internet inclusiva si riferisce allo sviluppo e all'applicazione di principi, norme, regole, procedure decisionali e programmi condivisi che modellino l'evoluzione e l'uso di Internet da parte dei governi, del settore privato, della società civile, delle organizzazioni internazionali e della comunità tecnica, i quali agiscono nei loro rispettivi ruoli.

(26)

È opportuno istituire un gruppo consultivo multipartecipativo .eu che svolga un ruolo di consulenza per la Commissione al fine di rafforzare e ampliare il contributo per una buona governance del registro. Il gruppo dovrebbero riflettere il modello multipartecipativo sulla governance di Internet e i suoi membri, tranne quelli provenienti dalle autorità degli Stati membri e dalle organizzazioni internazionali, dovrebbero essere nominati dalla Commissione in base a una procedura aperta, non discriminatoria e trasparente. Il rappresentante proveniente dalle autorità degli Stati membri dovrebbe essere nominato in base a un sistema di rotazione che garantisca sufficiente continuità nella partecipazione al gruppo.

(27)

La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione dell'efficacia e del funzionamento del TLD .eu. Tale valutazione dovrebbe tenere conto delle pratiche di lavoro del registro designato e della pertinenza dei compiti del registro. La Commissione dovrebbe inoltre presentare al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni periodiche di valutazione in merito al funzionamento del nome TLD .eu.

(28)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), quali sanciti dai trattati, in particolare la protezione dei dati personali, la libertà di espressione e informazione e la protezione dei consumatori. Si dovrebbero osservare procedure adeguate dell'Unione nel garantire che le disposizioni del diritto nazionale che riguardano il presente regolamento siano conformi al diritto dell'Unione e, in particolare, alla Carta. Il registro dovrebbe chiedere orientamenti alla Commissione in caso di dubbi per quanto riguarda la conformità con il diritto dell'Unione.

(29)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la messa in opera di un TLD paneuropeo in aggiunta ai ccTLD nazionali, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(30)

Al fine di limitare eventuali rischi di perturbazione dei servizi del TLD .eu durante l'applicazione del nuovo quadro normativo, nel presente regolamento sono previste disposizioni transitorie.

(31)

È pertanto opportuno modificare e abrogare il regolamento (CE) n. 733/2002 e abrogare il regolamento (CE) n. 874/2004,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II MESSA IN OPERA DEL TLD .eu CAPO II MESSA IN OPERA DEL TLD .eu
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

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