+REGOLAMENTO (UE) 2019/881 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019 relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza») (Testo rilevante ai fini del SEE)
---+TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
------+Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
---------+Articolo 1 1.
---------+Articolo 1 2.
------+Articolo 2 Definizioni
---+TITOLO II ENISA — (AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER LA CIBERSICUREZZA)
------+CAPO I Mandato e obiettivi
---------+Articolo 3 Mandato
------------+Articolo 3 1.
------------+Articolo 3 2.
------------+Articolo 3 3.
------------+Articolo 3 4.
---------+Articolo 4 Obiettivi
------------+Articolo 4 1.
------------+Articolo 4 2.
------------+Articolo 4 3.
------------+Articolo 4 4.
------------+Articolo 4 5.
------------+Articolo 4 6.
------------+Articolo 4 7.
------+CAPO II Compiti
---------+Articolo 5 Sviluppo e attuazione delle politiche e della normativa dell’Unione
---------+Articolo 6 Sviluppo delle capacità
------------+Articolo 6 1.
------------+Articolo 6 2.
---------+Articolo 7 Cooperazione operativa a livello di Unione
------------+Articolo 7 1.
------------+Articolo 7 2.
------------+Articolo 7 3.
------------+Articolo 7 4.
------------+Articolo 7 5.
------------+Articolo 7 6.
------------+Articolo 7 7.
---------+Articolo 8 Mercato, certificazione della cibersicurezza e normazione
------------+Articolo 8 1.
------------+Articolo 8 2.
------------+Articolo 8 3.
------------+Articolo 8 4.
------------+Articolo 8 5.
------------+Articolo 8 6.
------------+Articolo 8 7.
---------+Articolo 9 Conoscenze e informazioni
---------+Articolo 10 Sensibilizzazione e istruzione
---------+Articolo 11 Ricerca e innovazione
---------+Articolo 12 Cooperazione internazionale
------+CAPO III Organizzazione dell’ENISA
---------+Articolo 13 Struttura dell’ENISA
---------+Section 1 Management Board
------------+Articolo 14 Composizione del consiglio di amministrazione
---------------+Articolo 14 1.
---------------+Articolo 14 2.
---------------+Articolo 14 3.
---------------+Articolo 14 4.
------------+Articolo 15 Funzioni del consiglio di amministrazione
---------------+Articolo 15 1.
---------------+Articolo 15 2.
---------------+Articolo 15 3.
------------+Articolo 16 Presidente del consiglio di amministrazione
------------+Articolo 17 Riunioni del consiglio di amministrazione
---------------+Articolo 17 1.
---------------+Articolo 17 2.
---------------+Articolo 17 3.
---------------+Articolo 17 4.
---------------+Articolo 17 5.
---------------+Articolo 17 6.
------------+Articolo 18 Modalità di voto del consiglio di amministrazione
---------------+Articolo 18 1.
---------------+Articolo 18 2.
---------------+Articolo 18 3.
---------------+Articolo 18 4.
---------------+Articolo 18 5.
---------------+Articolo 18 6.
---------+Section 2 Executive Board
------------+Articolo 19 Comitato esecutivo
---------------+Articolo 19 1.
---------------+Articolo 19 2.
---------------+Articolo 19 3.
---------------+Articolo 19 4.
---------------+Articolo 19 5.
---------------+Articolo 19 6.
---------------+Articolo 19 7.
---------+Section 3 Executive Director
------------+Articolo 20 Funzioni del direttore esecutivo
---------------+Articolo 20 1.
---------------+Articolo 20 2.
---------------+Articolo 20 3.
---------------+Articolo 20 4.
---------------+Articolo 20 5.
---------+Section 4 ENISA Advisory Group, Stakeholder Cybersecurity Certification Group and National Liaison Officers Network
------------+Articolo 21 Gruppo consultivo ENISA
---------------+Articolo 21 1.
---------------+Articolo 21 2.
---------------+Articolo 21 3.
---------------+Articolo 21 4.
---------------+Articolo 21 5.
---------------+Articolo 21 6.
------------+Articolo 22 Gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza
---------------+Articolo 22 1.
---------------+Articolo 22 2.
---------------+Articolo 22 3.
---------------+Articolo 22 4.
------------+Articolo 23 Rete dei funzionari nazionali di collegamento
---------------+Articolo 23 1.
---------------+Articolo 23 2.
---------------+Articolo 23 3.
---------------+Articolo 23 4.
---------------+Articolo 23 5.
---------+Section 5 Operation
------------+Articolo 24 Documento unico di programmazione
---------------+Articolo 24 1.
---------------+Articolo 24 2.
---------------+Articolo 24 3.
---------------+Articolo 24 4.
---------------+Articolo 24 5.
---------------+Articolo 24 6.
---------------+Articolo 24 7.
---------------+Articolo 24 8.
------------+Articolo 25 Dichiarazione di interessi
---------------+Articolo 25 1.
---------------+Articolo 25 2.
---------------+Articolo 25 3.
------------+Articolo 26 Trasparenza
---------------+Articolo 26 1.
---------------+Articolo 26 2.
---------------+Articolo 26 3.
---------------+Articolo 26 4.
------------+Articolo 27 Riservatezza
---------------+Articolo 27 1.
---------------+Articolo 27 2.
---------------+Articolo 27 3.
---------------+Articolo 27 4.
------------+Articolo 28 Accesso ai documenti
---------------+Articolo 28 1.
---------------+Articolo 28 2.
---------------+Articolo 28 3.
------+CAPO IV Formazione e struttura del bilancio dell’ENISA
---------+Articolo 29 Formazione del bilancio dell’ENISA
------------+Articolo 29 1.
------------+Articolo 29 2.
------------+Articolo 29 3.
------------+Articolo 29 4.
------------+Articolo 29 5.
------------+Articolo 29 6.
------------+Articolo 29 7.
---------+Articolo 30 Struttura del bilancio dell’ENISA
------------+Articolo 30 1.
------------+Articolo 30 2.
---------+Articolo 31 Esecuzione del bilancio dell’ENISA
------------+Articolo 31 1.
------------+Articolo 31 2.
------------+Articolo 31 3.
------------+Articolo 31 4.
------------+Articolo 31 5.
------------+Articolo 31 6.
------------+Articolo 31 7.
------------+Articolo 31 8.
------------+Articolo 31 9.
------------+Articolo 31 10.
------------+Articolo 31 11.
------------+Articolo 31 12.
---------+Articolo 32 Regolamentazione finanziaria
---------+Articolo 33 Lotta antifrode
------------+Articolo 33 1.
------------+Articolo 33 2.
------------+Articolo 33 3.
------------+Articolo 33 4.
------+CAPO V Personale
---------+Articolo 34 Disposizioni generali
---------+Articolo 35 Privilegi e immunità
---------+Articolo 36 Direttore esecutivo
------------+Articolo 36 1.
------------+Articolo 36 2.
------------+Articolo 36 3.
------------+Articolo 36 4.
------------+Articolo 36 5.
------------+Articolo 36 6.
------------+Articolo 36 7.
------------+Articolo 36 8.
------------+Articolo 36 9.
------------+Articolo 36 10.
---------+Articolo 37 Esperti nazionali distaccati e altro personale
------------+Articolo 37 1.
------------+Articolo 37 2.
------+CAPO VI Disposizioni generali relative all’ENISA
---------+Articolo 38 Status giuridico dell’ENISA
------------+Articolo 38 1.
------------+Articolo 38 2.
------------+Articolo 38 3.
---------+Articolo 39 Responsabilità dell’ENISA
------------+Articolo 39 1.
------------+Articolo 39 2.
------------+Articolo 39 3.
------------+Articolo 39 4.
------------+Articolo 39 5.
---------+Articolo 40 Regime linguistico
------------+Articolo 40 1.
------------+Articolo 40 2.
---------+Articolo 41 Protezione dei dati personali
------------+Articolo 41 1.
------------+Articolo 41 2.
---------+Articolo 42 Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali
------------+Articolo 42 1.
------------+Articolo 42 2.
------------+Articolo 42 3.
---------+Articolo 43 Regole in materia di sicurezza per la protezione delle informazioni sensibili non classificate e delle informazioni classificate
---------+Articolo 44 Accordo sulla sede e condizioni operative
------------+Articolo 44 1.
------------+Articolo 44 2.
---------+Articolo 45 Controllo amministrativo
---+TITOLO III QUADRO DI CERTIFICAZIONE DELLA CIBERSICUREZZA
------+Articolo 46 Quadro europeo di certificazione della cibersicurezza
---------+Articolo 46 1.
---------+Articolo 46 2.
------+Articolo 47 Il programma di lavoro progressivo dell’Unione per la certificazione europea della cibersicurezza
---------+Articolo 47 1.
---------+Articolo 47 2.
---------+Articolo 47 3.
---------+Articolo 47 4.
---------+Articolo 47 5.
------+Articolo 48 Richiesta di un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza
---------+Articolo 48 1.
---------+Articolo 48 2.
------+Articolo 49 Preparazione, adozione e revisione di un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza
---------+Articolo 49 1.
---------+Articolo 49 2.
---------+Articolo 49 3.
---------+Articolo 49 4.
---------+Articolo 49 5.
---------+Articolo 49 6.
---------+Articolo 49 7.
---------+Articolo 49 8.
------+Articolo 49bis Informazione e consultazione sui sistemi europei di certificazione della cibersicurezza
---------+Articolo 49bis 1.
---------+Articolo 49bis 2.
---------+Articolo 49bis 3.
---------+Articolo 49bis 4.
------+Articolo 50 Sito web sui sistemi europei di certificazione della cibersicurezza
---------+Articolo 50 1.
---------+Articolo 50 2.
------+Articolo 51 Obiettivi di sicurezza dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza per i prodotti TIC, i servizi TIC e i processi TIC
------+Articolo 51bis Obiettivi di sicurezza dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza per i servizi di sicurezza gestiti
------+Articolo 52 Livelli di affidabilità dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza
---------+Articolo 52 1.
---------+Articolo 52 2.
---------+Articolo 52 3.
---------+Articolo 52 4.
---------+Articolo 52 5.
---------+Articolo 52 6.
---------+Articolo 52 7.
---------+Articolo 52 8.
------+Articolo 53 Autovalutazione della conformità
---------+Articolo 53 1.
---------+Articolo 53 2.
---------+Articolo 53 3.
---------+Articolo 53 4.
---------+Articolo 53 5.
------+Articolo 54 Elementi dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza
---------+Articolo 54 1.
---------+Articolo 54 2.
---------+Articolo 54 3.
---------+Articolo 54 4.
------+Articolo 55 Informazioni supplementari sulla cibersicurezza dei prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC certificati
---------+Articolo 55 1.
---------+Articolo 55 2.
------+Articolo 56 Certificazione della cibersicurezza
---------+Articolo 56 1.
---------+Articolo 56 2.
---------+Articolo 56 3.
---------+Articolo 56 4.
---------+Articolo 56 5.
---------+Articolo 56 6.
---------+Articolo 56 7.
---------+Articolo 56 8.
---------+Articolo 56 9.
---------+Articolo 56 10.
------+Articolo 57 Sistemi e certificati nazionali di certificazione della cibersicurezza
---------+Articolo 57 1.
---------+Articolo 57 2.
---------+Articolo 57 3.
---------+Articolo 57 4.
------+Articolo 58 Autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza
---------+Articolo 58 1.
---------+Articolo 58 2.
---------+Articolo 58 3.
---------+Articolo 58 4.
---------+Articolo 58 5.
---------+Articolo 58 6.
---------+Articolo 58 7.
---------+Articolo 58 8.
---------+Articolo 58 9.
------+Articolo 59 Valutazione inter pares
---------+Articolo 59 1.
---------+Articolo 59 2.
---------+Articolo 59 3.
---------+Articolo 59 4.
---------+Articolo 59 5.
---------+Articolo 59 6.
------+Articolo 60 Organismi di valutazione della conformità
---------+Articolo 60 1.
---------+Articolo 60 2.
---------+Articolo 60 3.
---------+Articolo 60 4.
------+Articolo 61 Notifica
---------+Articolo 61 1.
---------+Articolo 61 2.
---------+Articolo 61 3.
---------+Articolo 61 4.
---------+Articolo 61 5.
------+Articolo 62 Gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza
---------+Articolo 62 1.
---------+Articolo 62 2.
---------+Articolo 62 3.
---------+Articolo 62 4.
---------+Articolo 62 5.
------+Articolo 63 Diritto di presentare un reclamo
---------+Articolo 63 1.
---------+Articolo 63 2.
------+Articolo 64 Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo
---------+Articolo 64 1.
---------+Articolo 64 2.
------+Articolo 65 Sanzioni
---+TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI
------+Articolo 66 Procedura di comitato
---------+Articolo 66 1.
---------+Articolo 66 2.
------+Articolo 67 Valutazione e riesame
---------+Articolo 67 1.
---------+Articolo 67 2.
---------+Articolo 67 3.
---------+Articolo 67 4.
------+Articolo 68 Abrogazione e sostituzione
---------+Articolo 68 1.
---------+Articolo 68 2.
---------+Articolo 68 3.
---------+Articolo 68 4.
---------+Articolo 68 5.
---------+Articolo 68 6.
------+Articolo 69 Entrata in vigore
---------+Articolo 69 1.
---------+Articolo 69 2.
---+ALLEGATO
English - European Union - ICT - Cybersecurity -

REGOLAMENTO (UE) 2019/881 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019 relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza») (Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) 2019/881 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 2019

relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II ENISA — (AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER LA CIBERSICUREZZA) TITOLO II ENISA — (AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER LA CIBERSICUREZZA)
TITOLO III QUADRO DI CERTIFICAZIONE DELLA CIBERSICUREZZA TITOLO III QUADRO DI CERTIFICAZIONE DELLA CIBERSICUREZZA
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI
ALLEGATO




ALLEGATO

REQUISITI CHE GLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEVONO SODDISFARE

Gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere accreditati devono soddisfare i requisiti elencati in appresso:

1. 

L’organismo di valutazione della conformità è istituito a norma del diritto interno e ha personalità giuridica.

▼M1

2. 

L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo, indipendente dall'organizzazione o dai prodotti TIC, dai servizi TIC, dai processi TIC o dai servizi di sicurezza gestiti che valuta.

3. 

Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione dei prodotti TIC, dei servizi TIC, dei processi TIC o dei servizi di sicurezza gestiti che valuta può essere ritenuto un organismo di valutazione della conformità, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

4. 

Gli organismi di valutazione della conformità, i loro alti dirigenti e le persone addette alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utilizzatore, né il responsabile della manutenzione del prodotto TIC, del servizio TIC, del processo TIC o del servizio di sicurezza gestito sottoposto a valutazione, né il rappresentante autorizzato di uno di questi soggetti. Tale divieto non preclude l'uso dei prodotti TIC valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o il loro uso per scopi privati.

5. 

Gli organismi di valutazione della conformità, i loro alti dirigenti e le persone addette alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, fabbricazione o costruzione, nella fornitura, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'uso o nella manutenzione dei prodotti TIC, dei servizi TIC, dei processi TIC o dei servizi di sicurezza gestiti sottoposti a valutazione, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Gli organismi di valutazione della conformità, i loro alti dirigenti e le persone addette alla valutazione della conformità non intraprendono attività alcuna che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o integrità riguardo alle loro attività di valutazione della conformità. Tale divieto vale in particolare per i servizi di consulenza.

▼B

6. 

Se un organismo di valutazione della conformità è di proprietà di un ente o un’istituzione pubblici o è gestito da questi ultimi, l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interessi tra l’autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza e l’organismo di valutazione della conformità sono garantite e documentate.

7. 

Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate e dei loro subappaltatori non abbiano effetti negativi sulla riservatezza, sull’obiettività o sull’imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.

8. 

Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le attività di valutazione della conformità con il massimo dell’integrità professionale e della competenza tecnica richieste e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, anche pressioni e incentivi di natura finanziaria, in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

9. 

Un organismo di valutazione della conformità è in grado di effettuare tutti i compiti di valutazione della conformità ad esso attribuiti ai sensi del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che tali compiti siano eseguiti dall’organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità. Eventuali subappalti o consultazioni di personale esterno sono adeguatamente documentati, non prevedono alcun intermediario e sono oggetto di un accordo scritto che contempli, tra l’altro, la riservatezza e i conflitti di interessi. L’organismo di valutazione della conformità in questione si assume la piena responsabilità dei compiti svolti.

10. 

▼M1

In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo, categoria o sottocategoria di prodotti TIC, servizi TIC, processi TIC o servizi di sicurezza gestiti, l'organismo di valutazione della conformità dispone:

▼B

a) 

di personale avente conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;

b) 

di descrizioni delle procedure in base alle quali si svolge la valutazione della conformità, si garantisce la trasparenza di tali procedure e la possibilità di riprodurle. Predispone una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato ai sensi dell’articolo 61 dalle altre attività;

▼M1

c) 

di procedure per svolgere le attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto TIC, servizio TIC, processo TIC o servizio di sicurezza gestito in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.

▼B

11. 

L’organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità in modo appropriato e ha accesso a tutti gli strumenti e impianti occorrenti.

12. 

Le persone addette alle attività di valutazione della conformità dispongono di quanto segue:

a) 

una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità;

b) 

soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni della conformità che eseguono e un’adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;

c) 

una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti e delle norme di prova applicabili;

d) 

la capacità di elaborare certificati, registri e relazioni a dimostrazione del fatto che le valutazioni sono state effettuate.

13. 

È garantita l’imparzialità dell’organismo di valutazione della conformità, dei suoi alti dirigenti, delle persone addette alle attività di valutazione della conformità e di tutti i subcontraenti.

14. 

La remunerazione degli alti dirigenti e delle persone addette alle attività di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni della conformità eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

15. 

Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato membro a norma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.

16. 

L’organismo di valutazione della conformità e il personale, i comitati, le controllate e i subcontraenti dello stesso e qualsiasi organismo associato o membro del personale di organismi esterni di un organismo di valutazione della conformità sono tenuti al mantenimento della riservatezza e al segreto professionale per tutto ciò di cui vengono a conoscenza nell’esercizio dei loro compiti di valutazione della conformità ai sensi del presente regolamento o di qualsiasi disposizione di diritto interno di applicazione del presente regolamento, tranne laddove la divulgazione sia richiesta dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui tali persone sono soggette, e tranne per quanto riguarda le autorità competenti degli Stati membri in cui esercitano le loro attività. Sono tutelati i diritti di proprietà intellettuale. L’organismo di valutazione della conformità dispone di procedure documentate riguardo ai requisiti di cui al presente punto.

17. 

Con l’eccezione del punto 16, i requisiti del presente allegato non precludono in alcun modo gli scambi di informazioni tecniche e di orientamenti regolamentari tra un organismo di valutazione della conformità e una persona che richieda la certificazione o stia valutando se richiedere la certificazione.

18. 

Gli organismi di valutazione della conformità operano secondo modalità e condizioni coerenti, eque e ragionevoli, tenendo conto degli interessi delle PMI in relazione alle tariffe.

▼M1

19. 

Gli organismi di valutazione della conformità sono conformi ai requisiti della pertinente norma armonizzata quale definita all'articolo 2, punto 9), del regolamento (CE) n. 765/2008 per quanto riguarda l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità che effettuano la certificazione dei prodotti TIC, dei servizi TIC, dei processi TIC o dei servizi di sicurezza gestiti.

20. 

Gli organismi di valutazione della conformità si assicurano che i laboratori di prova utilizzati ai fini della valutazione della conformità siano conformi ai requisiti della pertinente norma armonizzata quale definita all'articolo 2, punto 9), del regolamento (CE) n. 765/2008 per quanto riguarda l'accreditamento dei laboratori che effettuano prove.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito