+REGOLAMENTO (UE) 2021/1173 DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2021 relativo all’istituzione dell’impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo e che abroga il regolamento (UE) 2018/1488
---+Articolo 1 Istituzione
------+Articolo 1 1.
------+Articolo 1 2.
------+Articolo 1 3.
------+Articolo 1 4.
------+Articolo 1 5.
---+Articolo 2 Definizioni
---+Articolo 3 Missione e obiettivi
------+Articolo 3 1.
------+Articolo 3 2.
------+Articolo 3 3.
---+Articolo 4 Pilastri di attività
------+Articolo 4 1.
------+Articolo 4 2.
---+Articolo 5 Contributo finanziario dell’Unione
------+Articolo 5 1.
------+Articolo 5 2.
------+Articolo 5 3.
------+Articolo 5 4.
------+Article 5 4a.
------+Articolo 5 5.
---+Articolo 6 Altri contributi dell’Unione
---+Articolo 7 Contributi di membri diversi dall’Unione
------+Articolo 7 1.
------+Articolo 7 2.
------+Articolo 7 3.
------+Articolo 7 4.
------+Articolo 7 5.
------+Articolo 7 6.
------+Articolo 7 7.
---+Articolo 8 Gestione dei contributi degli Stati partecipanti
------+Articolo 8 1.
------+Articolo 8 2.
------+Articolo 8 3.
---+Articolo 9 Soggetto ospitante
------+Articolo 9 1.
------+Articolo 9 2.
------+Articolo 9 3.
------+Articolo 9 4.
------+Articolo 9 5.
------+Article 9 5a.
------+Articolo 9 6.
------+Article 9 6a.
------+Articolo 9 7.
---+Articolo 10 Convenzione di accoglienza
------+Articolo 10 1.
------+Articolo 10 2.
------+Articolo 10 3.
------+Articolo 10 4.
------+Articolo 10 5.
------+Articolo 10 6.
---+Articolo 11 Acquisizione e proprietà dei supercomputer di fascia alta
------+Articolo 11 1.
------+Articolo 11 2.
------+Articolo 11 3.
------+Articolo 11 4.
------+Articolo 11 5.
------+Articolo 11 6.
---+Articolo 12 Acquisizione e proprietà di computer quantistici e simulatori quantistici
------+Articolo 12 1.
------+Articolo 12 2.
------+Articolo 12 3.
------+Articolo 12 4.
------+Articolo 12 5.
------+Articolo 12 6.
------+Articolo 12 7.
---+Articolo 12 bis Acquisizione e proprietà dei supercomputer ottimizzati per l’IA
------+Articolo 12 bis 1.
------+Articolo 12 bis 2.
------+Articolo 12 bis 3.
------+Articolo 12 bis 4.
------+Articolo 12 bis 5.
------+Articolo 12 bis 6.
------+Articolo 12 bis 7.
---+Articolo 12ter Gigafabbrica di intelligenza artificiale
------+Articolo 12ter 1.
------+Articolo 12ter 2.
------+Articolo 12ter 3.
------+Articolo 12ter 4.
------+Articolo 12ter 5.
------+Articolo 12ter 6.
------+Articolo 12ter 7.
------+Articolo 12ter 8.
------+Articolo 12ter 9.
------+Articolo 12ter 10.
------+Articolo 12ter 11.
------+Articolo 12ter 12.
------+Articolo 12ter 13.
------+Articolo 12ter 14.
------+Articolo 12ter 15.
------+Articolo 12ter 16.
------+Articolo 12ter 17.
------+Articolo 12ter 18.
------+Articolo 12ter 19.
------+Articolo 12ter 20.
------+Articolo 12ter 21.
---+Articolo 13 Acquisizione e proprietà dei supercomputer EuroHPC di livello industriale
------+Articolo 13 1.
------+Articolo 13 2.
------+Articolo 13 3.
------+Articolo 13 4.
------+Articolo 13 5.
------+Articolo 13 6.
---+Articolo 14 Acquisizione e proprietà dei supercomputer di fascia media
------+Articolo 14 1.
------+Articolo 14 2.
------+Articolo 14 3.
------+Articolo 14 4.
------+Articolo 14 5.
------+Articolo 14 6.
---+Articolo 15 Adeguamento dei supercomputer
------+Articolo 15 1.
------+Articolo 15 3.
------+Article 15 4.
------+Articolo 15 5.
------+Article 15 6.
---+Articolo 16 Utilizzo dei supercomputer EuroHPC
------+Articolo 16 1.
------+Article 16 1a.
------+Articolo 16 2.
------+Article 16 2a.
------+Articolo 16 3.
------+Articolo 16 4.
------+Articolo 16 5.
---+Articolo 17 Assegnazione del tempo di accesso dell’Unione ai supercomputer EuroHPC
------+Articolo 17 1.
------+Articolo 17 2.
------+Articolo 17 3.
------+Articolo 17 4.
------+Articolo 17 5.
------+Articolo 17 6.
------+Articolo 17 7.
------+Articolo 17 8.
------+Articolo 17 9.
------+Articolo 17 10.
------+Articolo 17 11.
---+Articolo 18 Tempo di accesso dell’Unione ai supercomputer EuroHPC a fini commerciali
------+Articolo 18 1.
------+Articolo 18 2.
------+Articolo 18 3.
------+Articolo 18 4.
---+Articolo 19 Regolamento finanziario
------+Articolo 19 1.
------+Articolo 19 2.
---+Articolo 20 Personale
------+Articolo 20 1.
------+Articolo 20 2.
------+Articolo 20 3.
------+Articolo 20 4.
------+Articolo 20 5.
------+Articolo 20 6.
------+Articolo 20 7.
------+Articolo 20 8.
---+Articolo 21 Esperti nazionali distaccati e tirocinanti
------+Articolo 21 1.
------+Articolo 21 2.
---+Articolo 22 Privilegi e immunità
---+Articolo 23 Responsabilità dell’impresa comune
------+Articolo 23 1.
------+Articolo 23 2.
------+Articolo 23 3.
------+Articolo 23 4.
------+Articolo 23 5.
---+Articolo 24 Monitoraggio e valutazione
------+Articolo 24 1.
------+Articolo 24 2.
------+Articolo 24 3.
------+Articolo 24 4.
------+Articolo 24 5.
------+Articolo 24 6.
------+Articolo 24 7.
------+Articolo 24 8.
------+Articolo 24 9.
---+Articolo 25 Competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e diritto applicabile
------+Articolo 25 1.
------+Articolo 25 2.
---+Articolo 26 Denuncia al Mediatore europeo
---+Articolo 27 Audit ex post
------+Articolo 27 1.
------+Articolo 27 2.
------+Articolo 27 3.
---+Articolo 28 Tutela degli interessi finanziari dei membri
------+Articolo 28 1.
------+Articolo 28 2.
------+Articolo 28 3.
------+Articolo 28 4.
------+Articolo 28 5.
---+Articolo 29 Riservatezza
---+Articolo 30 Trasparenza
---+Articolo 31 Trattamento dei dati personali
---+Articolo 32 Accesso ai risultati e alle informazioni relative alle proposte
------+Articolo 32 1.
------+Articolo 32 2.
---+Articolo 33 Norme in materia di partecipazione e diffusione applicabili alle azioni indirette finanziate nell’ambito di Orizzonte Europa
------+Articolo 33 1.
------+Articolo 33 2.
---+Articolo 34 Tassi di rimborso
------+Articolo 34 1.
------+Articolo 34 2.
---+Articolo 35 Norme applicabili alle attività finanziate nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa
---+Articolo 36 Norme applicabili alle attività finanziate nell’ambito del programma Europa digitale
---+Articolo 37 Sostegno da parte dello Stato membro ospitante
---+Articolo 38 Abrogazione
------+Articolo 38 1.
------+Articolo 38 2.
---+Articolo 39 Disposizioni transitorie
------+Articolo 39 1.
------+Articolo 39 2.
------+Articolo 39 3.
------+Articolo 39 4.
------+Articolo 39 5.
---+Articolo 40 Entrata in vigore
---+ALLEGATO STATUTO DELL’IMPRESA COMUNE PER IL CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI EUROPEO
English - European Union - ICT -

REGOLAMENTO (UE) 2021/1173 DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2021 relativo all’istituzione dell’impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo e che abroga il regolamento (UE) 2018/1488

REGOLAMENTO (UE) 2021/1173 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2021

relativo all’istituzione dell’impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo e che abroga il regolamento (UE) 2018/1488

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 1 Istituzione
Articolo 2 Definizioni

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) 

«prova di accettazione»: una prova effettuata per determinare se il supercomputer EuroHPC soddisfa i requisiti delle specifiche di sistema;

2) 

«tempo di accesso»: il tempo di calcolo di un supercomputer messo a disposizione di un utente o gruppo di utenti per l’esecuzione dei loro programmi per computer;

3) 

«entità affiliata»: qualsiasi soggetto giuridico come definito all’articolo 187, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;

▼C2

3 bis) 

«supercomputer ottimizzato per l’IA»: un supercomputer progettato principalmente per l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale («IA») per finalità generali su larga scala e per applicazioni emergenti di IA;

3 ter) 

«fabbrica di IA»: un’entità centralizzata o distribuita che fornisce un’infrastruttura di servizi di supercalcolo di IA composta da un supercomputer ottimizzato per l’IA o da una partizione di un supercomputer dedicata all’IA, da un centro dati associato, da un accesso dedicato e da servizi di supercalcolo orientati all’IA e che attrae e riunisce i talenti per fornire le competenze necessarie all’utilizzo dei supercomputer per l’IA;

▼M2

3 quater) 

«gigafabbrica di intelligenza artificiale» o «gigafabbrica di IA»: una struttura all'avanguardia su larga scala dotata di capacità sufficiente per gestire l'intero ciclo di vita, dallo sviluppo all'inferenza su larga scala, di modelli e applicazioni di IA di grandissime dimensioni, che fornisce un'infrastruttura di servizi di supercalcolo composta da una capacità di calcolo ottimizzata per l'IA, un'infrastruttura di centri dati di sostegno che comprende possibilità di archiviazione ad alta capacità e messa in rete, ambienti dedicati di accesso sicuro degli utenti al cloud e servizi di sostegno specializzati e sicuri orientati all'IA per le sue operazioni avanzate, il tutto sostenuto da un'infrastruttura sostenibile dal punto di vista ambientale, in particolare per i sistemi energetici e di approvvigionamento idrico;

3 quinquies) 

«consorzio per gigafabbrica di intelligenza artificiale» o «consorzio per gigafabbrica di IA»: un'associazione di soggetti giuridici ammissibili che si riunisce in un consorzio al fine di istituire e gestire una gigafabbrica di IA ed è vincolata da un accordo di consorzio che specifica i rispettivi ruoli e responsabilità di tali soggetti per la durata di vita della gigafabbrica di IA, oppure un nuovo soggetto giuridico costituito al fine di istituire e gestire una gigafabbrica di IA e tale consorzio è debitamente istituito nell'Unione per una durata minima di cinque anni. Uno o più partner privati di tale consorzio possono anche far parte dei membri del settore privato dell'impresa comune;

3 sexies) 

«coordinatore di gigafabbrica di IA»: un soggetto giuridico debitamente costituito nell'Unione e validamente esistente a norma del diritto dello Stato membro in cui è stabilito, che è: legalmente autorizzato a rappresentare un consorzio per gigafabbrica di IA e dotato della capacità giuridica e dell'autorità per concludere, dare esecuzione e attuare la convenzione di accoglienza per gigafabbrica di IA; ha sede nell'Unione; è soggetto a controllo, direttamente o indirettamente, attraverso una partecipazione o altri mezzi, quali definiti nel capo IV del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e nei pertinenti principi del diritto dell'Unione in materia di concorrenza, da parte di soggetti giuridici o persone fisiche stabiliti nell'Unione; e può altresì essere un soggetto ospitante esistente che rappresenta uno Stato partecipante che è uno Stato membro o un consorzio ospitante di Stati partecipanti;

3 septies) 

«convenzione di accoglienza per gigafabbrica di IA»: un accordo concluso tra l'impresa comune e il coordinatore di gigafabbrica di IA ai fini dell'accoglienza e della gestione di una gigafabbrica di IA;

3 octies) 

«soggetto ospitante di gigafabbrica di IA»: un soggetto giuridico designato dal consorzio per gigafabbrica di IA per accogliere e gestire una gigafabbrica di IA e i suoi servizi, e che è stabilito in uno Stato partecipante che è uno Stato membro;

3 nonies) 

«accordo di cooperazione per gigafabbrica di intelligenza artificiale»: un accordo tra l'impresa comune e un paese terzo che specifica l'ammissibilità alla partecipazione a un consorzio per gigafabbrica di IA e l'accesso degli utenti alle gigafabbriche di IA per i soggetti giuridici soggetti a controllo, direttamente o indirettamente, attraverso una partecipazione o altri mezzi, da parte di soggetti giuridici o persone fisiche stabiliti in tale paese terzo;

3 decies) 

«gigafabbrica di IA multisito in un unico paese»: una gigafabbrica di IA presente in più luoghi fisici situati nel territorio di uno Stato membro;

3 undecies) 

«gigafabbrica di IA multisito in più paesi»: una gigafabbrica di IA presente in più luoghi fisici situati nei territori di diversi Stati membri;

▼B

4) 

«centro di eccellenza per il calcolo ad alte prestazioni»: un progetto collaborativo selezionato con un invito a presentare proposte aperto e concorrenziale volto a promuovere l’uso delle future capacità di calcolo dalle prestazioni estreme che consentono alle comunità di utenti, in collaborazione con altri portatori di interessi nell’ambito del calcolo ad alte prestazioni, di adattare i codici paralleli esistenti a prestazioni a esascala e di scalabilità estrema;

5) 

«co-progettazione»: un approccio collettivo che riunisce fornitori di tecnologia e utenti impegnati in un processo di progettazione collaborativa e iterativa per lo sviluppo di nuove tecnologie, applicazioni e sistemi;

6) 

«conflitto d’interessi»: una situazione che coinvolge un agente finanziario o un’altra persona di cui all’articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;

7) 

«entità costitutiva»: un’entità che costituisce un membro del settore privato dell’impresa comune, conformemente allo statuto di ciascun membro del settore privato;

8) 

«consorzio di partner privati»: un’associazione di soggetti giuridici dell’Unione che si riuniscono al fine di acquisire congiuntamente con l’impresa comune un supercomputer di livello industriale; uno o più di questi partner privati possono far parte dei membri del settore privato dell’impresa comune;

▼M1

9) 

«supercomputer EuroHPC»: qualsiasi sistema di calcolo che è interamente di proprietà dell’impresa comune o in comproprietà con altri Stati partecipanti o con un consorzio di partner privati e che è un supercomputer classico (di fascia alta, di livello industriale, ottimizzato per l’IA o di fascia media), un computer ibrido classico-quantistico, un computer quantistico o un simulatore quantistico;

▼B

10) 

«esascala»: un livello di prestazione in grado di eseguire 1018 operazioni al secondo (1 esaflop);

11) 

«supercomputer di fascia alta»: un sistema di calcolo di livello mondiale sviluppato con la tecnologia più avanzata disponibile in un dato momento e che raggiunge livelli di prestazione almeno a esascala o superiori (ossia post-esascala) per applicazioni che affrontano problemi di maggiore complessità;

12) 

«consorzio ospitante»: un gruppo di Stati partecipanti o un consorzio di partner privati che hanno accettato di contribuire all’acquisizione e alla gestione di un supercomputer EuroHPC, comprese le organizzazioni che rappresentano tali Stati partecipanti;

13) 

«soggetto ospitante»: un soggetto giuridico che comprende le strutture necessarie ad accogliere e gestire un supercomputer EuroHPC e che è stabilito in uno Stato partecipante che è uno Stato membro;

14) 

«iperconnesso»: dotato della capacità di comunicazione necessaria a trasferire dati a 1012 bit al secondo (1 Terabit al secondo) o oltre;

15) 

«supercomputer di livello industriale»: un supercomputer almeno di fascia media progettato specificamente per utenti industriali, con requisiti di sicurezza, riservatezza e integrità dei dati più rigorosi di quelli previsti per un uso scientifico;

16) 

«contributi in natura alle azioni indirette» finanziate da Orizzonte Europa: i contributi dello Stato partecipante o dei membri del settore privato dell’impresa comune o delle loro entità costitutive o affiliate, che consistono nei costi ammissibili da essi sostenuti nell’attuazione delle azioni indirette, al netto del contributo dell’impresa comune, degli Stati partecipanti all’impresa comune e di qualsiasi altro contributo dell’Unione a copertura di tali costi;

17) 

«contributi in natura alle azioni» finanziate dal programma Europa digitale o dal meccanismo per collegare l’Europa: i contributi dello Stato partecipante o dei membri del settore privato dell’impresa comune o delle loro entità costitutive o affiliate, che consistono nei costi ammissibili da essi sostenuti nell’attuazione di parte delle attività dell’impresa comune, al netto del contributo dell’impresa comune, degli Stati partecipanti all’impresa comune e di qualsiasi altro contributo dell’Unione a copertura di tali costi;

18) 

«supercomputer di fascia media»: un supercomputer di livello mondiale con un livello di prestazione di al massimo un ordine di grandezza inferiore rispetto a quello di un supercomputer di fascia alta;

19) 

«centro nazionale di competenza per il calcolo ad alte prestazioni»: un soggetto giuridico, o un consorzio di soggetti giuridici, stabilito in uno Stato partecipante, associato a un centro nazionale di supercalcolo di tale Stato partecipante che fornisce, su richiesta, agli utenti dell’industria, comprese le PMI, del mondo accademico e delle pubbliche amministrazioni l’accesso ai supercomputer e ai più recenti servizi, strumenti, applicazioni e tecnologie di calcolo ad alte prestazioni e che offre competenze, abilità, formazione, messa in rete e promozione;

▼M2

19 bis) 

«centro nazionale di competenza per il settore quantistico»: un soggetto giuridico, o un consorzio di soggetti giuridici, stabilito in uno Stato partecipante, che, su richiesta, fornisce agli utenti dell'industria, comprese le PMI, del mondo accademico, delle organizzazioni che svolgono attività di ricerca e delle pubbliche amministrazioni l'accesso a tecnologie, strumenti, applicazioni e servizi quantistici, nonché a infrastrutture quantistiche nazionali o europee, e che offre competenze, abilità, formazione, messa in rete e promozione;

▼B

20) 

«Stato osservatore»: un paese ammissibile a partecipare alle azioni dell’impresa comune finanziate da Orizzonte Europa o dal programma Europa digitale, che non è uno Stato partecipante;

21) 

«Stato partecipante»: un paese che è membro dell’impresa comune;

22) 

«livello di prestazione»: il numero di operazioni in virgola mobile al secondo (floating point operations per second - flops) che un supercomputer può eseguire;

23) 

«membro del settore privato»: qualsiasi membro dell’impresa comune diverso dall’Unione o dagli Stati partecipanti;

24) 

«computer quantistico»: un dispositivo di calcolo che sfrutta le leggi della meccanica quantistica per risolvere determinati compiti particolari utilizzando quindi meno risorse computazionali rispetto ai computer classici;

25) 

«simulatore quantistico»: un dispositivo quantistico altamente controllabile che consente di conoscere le proprietà di sistemi quantistici complessi o di risolvere specifici problemi di calcolo inaccessibili ai computer classici;

26) 

«sicurezza della catena di approvvigionamento» di un supercomputer EuroHPC: le misure da adottare nella selezione di qualsiasi fornitore di tale supercomputer al fine di garantire la disponibilità di componenti, tecnologie, sistemi e know-how necessari per l’acquisizione e la gestione del supercomputer; ciò comprende misure volte ad attenuare i rischi connessi a eventuali interruzioni nell’approvvigionamento di tali componenti, tecnologie e sistemi, comprese variazioni di prezzo o prestazioni inferiori o fonti alternative di approvvigionamento; copre l’intero ciclo di vita del supercomputer EuroHPC;

27) 

«agenda strategica di ricerca e innovazione»: il documento relativo alla durata di Orizzonte Europa, che individua le priorità chiave e le tecnologie e innovazioni essenziali necessarie per conseguire gli obiettivi dell’impresa comune;

28) 

«programma strategico pluriennale»: un documento che definisce una strategia per tutte le attività dell’impresa comune;

29) 

«supercalcolo»: il calcolo a livelli di prestazione che richiedono l’integrazione massiccia di singoli elementi di calcolo, compresi i componenti quantistici, per risolvere problemi che non possono essere gestiti dai sistemi di calcolo standard;

30) 

«costo totale di proprietà» di un supercomputer EuroHPC: i costi di acquisizione più i costi operativi, inclusa la manutenzione, fino al trasferimento della proprietà del supercomputer al soggetto ospitante o alla vendita o alla dismissione del supercomputer senza trasferimento della proprietà;

31) 

«programma di lavoro»: il documento di cui all’articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2021/695 o, se opportuno, il documento che funge anche da programma di lavoro di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/694 o all’articolo 19 del regolamento (UE) 2021/1153.

Articolo 3 Missione e obiettivi
Articolo 4 Pilastri di attività
Articolo 5 Contributo finanziario dell’Unione
Articolo 6 Altri contributi dell’Unione

Articolo 6

Altri contributi dell’Unione

I contributi provenienti da programmi dell’Unione diversi da quelli di cui all’articolo 5, paragrafo 1, che rientrano nel cofinanziamento da parte dell’Unione di un programma attuato da uno degli Stati partecipanti che è uno Stato membro, non sono presi in considerazione nel calcolo del contributo finanziario massimo dell’Unione di cui all’articolo 5.

Articolo 7 Contributi di membri diversi dall’Unione
Articolo 8 Gestione dei contributi degli Stati partecipanti
Articolo 9 Soggetto ospitante
Articolo 10 Convenzione di accoglienza
Articolo 11 Acquisizione e proprietà dei supercomputer di fascia alta
Articolo 12 Acquisizione e proprietà di computer quantistici e simulatori quantistici
Articolo 12 bis Acquisizione e proprietà dei supercomputer ottimizzati per l’IA
Articolo 12ter Gigafabbrica di intelligenza artificiale
Articolo 13 Acquisizione e proprietà dei supercomputer EuroHPC di livello industriale
Articolo 14 Acquisizione e proprietà dei supercomputer di fascia media
Articolo 15 Adeguamento dei supercomputer
Articolo 16 Utilizzo dei supercomputer EuroHPC
Articolo 17 Assegnazione del tempo di accesso dell’Unione ai supercomputer EuroHPC
Articolo 18 Tempo di accesso dell’Unione ai supercomputer EuroHPC a fini commerciali
Articolo 19 Regolamento finanziario
Articolo 20 Personale
Articolo 21 Esperti nazionali distaccati e tirocinanti
Articolo 22 Privilegi e immunità

Articolo 22

Privilegi e immunità

All’impresa comune e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE.

Articolo 23 Responsabilità dell’impresa comune
Articolo 24 Monitoraggio e valutazione
Articolo 25 Competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e diritto applicabile
Articolo 26 Denuncia al Mediatore europeo

Articolo 26

Denuncia al Mediatore europeo

Le decisioni adottate dall’impresa comune nell’attuazione del presente regolamento possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore europeo a norma dell’articolo 228 TFUE.

Articolo 27 Audit ex post
Articolo 28 Tutela degli interessi finanziari dei membri
Articolo 29 Riservatezza

Articolo 29

Riservatezza

L’impresa comune assicura la protezione delle informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei partecipanti alle sue attività.

Articolo 30 Trasparenza

Articolo 30

Trasparenza

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) si applica ai documenti in possesso dell’impresa comune.

Articolo 31 Trattamento dei dati personali

Articolo 31

Trattamento dei dati personali

Qualora l’attuazione del presente regolamento richieda il trattamento di dati personali, essi sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ).

Articolo 32 Accesso ai risultati e alle informazioni relative alle proposte
Articolo 33 Norme in materia di partecipazione e diffusione applicabili alle azioni indirette finanziate nell’ambito di Orizzonte Europa
Articolo 34 Tassi di rimborso
Articolo 35 Norme applicabili alle attività finanziate nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa

Articolo 35

Norme applicabili alle attività finanziate nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa

Il regolamento (UE) 2021/1153 si applica alle attività finanziate dall’impresa comune nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa.

Articolo 36 Norme applicabili alle attività finanziate nell’ambito del programma Europa digitale

Articolo 36

Norme applicabili alle attività finanziate nell’ambito del programma Europa digitale

Il regolamento (UE) 2021/694 si applica alle attività finanziate dall’impresa comune nell’ambito del programma Europa digitale.

Articolo 37 Sostegno da parte dello Stato membro ospitante

Articolo 37

Sostegno da parte dello Stato membro ospitante

Tra l’impresa comune e lo Stato membro in cui essa ha sede può essere concluso un accordo amministrativo concernente i privilegi e le immunità e altre agevolazioni che tale Stato è tenuto a concedere all’impresa comune.

Articolo 38 Abrogazione
Articolo 39 Disposizioni transitorie
Articolo 40 Entrata in vigore

Articolo 40

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

ALLEGATO STATUTO DELL’IMPRESA COMUNE PER IL CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI EUROPEO




ALLEGATO

STATUTO DELL’IMPRESA COMUNE PER IL CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI EUROPEO

Articolo 1

Compiti

L’impresa comune svolge i seguenti compiti:

a) 

mobilita fondi pubblici e privati per il finanziamento delle sue attività;

b) 

sostiene l’attuazione della missione, degli obiettivi e dei pilastri di attività dell’impresa comune di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento; tali attività saranno finanziate dal bilancio dell’Unione nel quadro del regolamento (UE) 2021/695, che istituisce Orizzonte Europa, del regolamento (UE) 2021/694, che istituisce il programma Europa digitale, e del regolamento (UE) 2021/1153, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa, conformemente ai rispettivi campi di applicazione, e dai contributi dei pertinenti Stati partecipanti all’impresa comune; a tal fine l’impresa comune pubblica inviti a presentare proposte e bandi di gara e utilizza qualsiasi altro strumento o procedura previsti da Orizzonte Europa, dal programma Europa digitale e dal meccanismo per collegare l’Europa;

c) 

pubblica e gestisce gli inviti a manifestare interesse a ospitare o adeguare supercomputer EuroHPC e valuta le offerte ricevute, con il sostegno di esperti indipendenti esterni;

d) 

seleziona il soggetto ospitante dei supercomputer EuroHPC in modo equo, aperto e trasparente, conformemente all’articolo 9 del presente regolamento;

e) 

conclude una convenzione di accoglienza conformemente all’articolo 10 del presente regolamento con il soggetto ospitante per la gestione e la manutenzione dei supercomputer EuroHPC e monitora il rispetto contrattuale della convenzione di accoglienza, compresa la prova di accettazione dei supercomputer acquisiti;

f) 

definisce le condizioni generali e specifiche dell’assegnazione della quota del tempo di accesso dell’Unione ai supercomputer EuroHPC e monitora l’accesso a tali supercomputer conformemente all’articolo 17 del presente regolamento;

g) 

garantisce che il suo operato contribuisca al conseguimento degli obiettivi di Orizzonte Europa, alla pianificazione strategica pluriennale, alle attività di informazione, monitoraggio e valutazione e al rispetto di altri requisiti di tale programma, quale l’attuazione del quadro comune per il feedback sulle politiche;

h) 

pubblica inviti aperti a presentare proposte e procede alla concessione di finanziamenti, conformemente al regolamento (UE) 2021/695 ed entro i limiti dei fondi disponibili, ad azioni indirette, prevalentemente sotto forma di sovvenzioni;

i) 

pubblica inviti a presentare proposte e bandi di gara aperti e procede alla concessione di finanziamenti conformemente al regolamento (UE) 2021/694 e al regolamento (UE) 2021/1153 entro i limiti dei fondi disponibili;

j) 

monitora l’attuazione delle azioni e gestisce le convenzioni di sovvenzione e i contratti di appalto;

k) 

assicura l’efficacia dell’iniziativa per il calcolo ad alte prestazioni europeo, sulla base di una serie di misure appropriate;

l) 

monitora i progressi complessivi realizzati nel perseguimento degli obiettivi dell’impresa comune;

m) 

stabilisce una stretta cooperazione e assicura il coordinamento con le attività, gli organismi e i portatori di interessi a livello nazionale e dell’Unione, creando sinergie e sfruttando meglio i risultati della ricerca e dell’innovazione in materia di calcolo ad alte prestazioni;

n) 

stabilisce una stretta cooperazione e assicura il coordinamento con altri partenariati europei e crea sinergie operative con altre imprese comuni per quanto riguarda le funzioni comuni di back office;

o) 

definisce il programma strategico pluriennale, elabora e attua i corrispondenti programmi di lavoro annuali per la loro esecuzione e, ove necessario, adegua il programma strategico pluriennale;

p) 

conduce attività di informazione, comunicazione, sfruttamento e diffusione in applicazione, mutatis mutandis, dell’articolo 51 del regolamento (UE) 2021/695, anche rendendo disponibili e accessibili le informazioni dettagliate sui risultati degli inviti a presentare proposte attraverso una banca dati elettronica comune di Orizzonte Europa;

q) 

svolge qualsiasi altro compito necessario per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 2

Membri

1.  

Sono membri dell’impresa comune:

a) 

l’Unione, rappresentata dalla Commissione;

b) 

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Cechia, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Norvegia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Ungheria;

c) 

Montenegro, Macedonia del Nord, Svizzera e Turchia, a condizione che tali paesi terzi siano associati ad almeno uno dei programmi pertinenti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento;

d) 

previa accettazione del presente statuto mediante una lettera di accettazione, la piattaforma tecnologica europea per il calcolo ad alte prestazioni (ETP4HPC), associazione di diritto neerlandese con sede ad Amsterdam (Paesi Bassi), e la Data, AI and Robotics (DAIRO), associazione di diritto belga con sede a Bruxelles (Belgio);

2.  
Ogni Stato partecipante nomina il proprio rappresentante nel consiglio di direzione e designa la o le entità nazionali incaricate di adempiere ai suoi obblighi conformemente al presente regolamento.

Articolo 3

Modifiche nella composizione dei membri

1.  
Gli Stati membri dell’Unione o i paesi terzi associati a Orizzonte Europa o al programma Europa digitale che non sono elencati all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del presente statuto possono presentare domanda di adesione all’impresa comune purché forniscano il loro contributo conformemente all’articolo 7 del presente regolamento o contribuiscano al finanziamento di cui all’articolo 15 del presente statuto ai fini dell’adempimento della missione e del conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune di cui all’articolo 3 del presente regolamento.

▼M2

2.  
Le domande di adesione all'impresa comune degli Stati membri dell'Unione o dei paesi terzi associati a Orizzonte Europa o al programma Europa digitale sono indirizzate al consiglio di direzione. I paesi candidati notificano per iscritto la loro accettazione del presente statuto e di qualsiasi altra disposizione che disciplina il funzionamento dell'impresa comune. I candidati indicano inoltre i motivi per cui chiedono di aderire all'impresa comune e in che modo la loro strategia nazionale per il supercalcolo o le tecnologie quantistiche è in linea con gli obiettivi dell'impresa comune. Il consiglio di direzione valuta la domanda tenendo conto della pertinenza e del potenziale valore aggiunto del candidato per quanto riguarda l'adempimento della missione e il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune e può decidere di chiedere chiarimenti in merito alla candidatura prima di approvare la domanda.

▼C1

3.  
I soggetti giuridici non elencati all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del presente statuto aventi sede in uno Stato membro che direttamente o indirettamente sostiene la ricerca e l’innovazione in uno Stato membro possono chiedere di aderire all’impresa comune in qualità di membri del settore privato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo purché contribuiscano al finanziamento di cui all’articolo 15 del presente statuto ai fini dell’adempimento della missione e del conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune enunciati all’articolo 3 del presente regolamento e accettino detto statuto.

▼B

4.  
Ogni richiesta di adesione all’impresa comune in qualità di membro del settore privato presentata conformemente al paragrafo 3 è indirizzata al consiglio di direzione. Il consiglio di direzione valuta la domanda tenendo conto della pertinenza e del potenziale valore aggiunto del candidato per quanto riguarda l’adempimento della missione e il conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune e decide in merito alla domanda stessa.
5.  
Ogni membro può porre fine alla sua adesione all’impresa comune. Il recesso diventa effettivo e irrevocabile sei mesi dopo la notifica al direttore esecutivo, che ne informa gli altri membri del consiglio di direzione e i membri del settore privato. Dalla data del recesso l’ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o assunti dall’impresa comune prima della notifica del recesso.
6.  
Una volta all’anno ciascun membro del settore privato informa l’impresa comune di eventuali modifiche significative della propria composizione. Qualora ritenga che tali modifiche della composizione possano incidere sugli interessi dell’Unione o dell’impresa comune per motivi di sicurezza, la Commissione può proporre al consiglio di direzione di porre fine all’adesione del membro del settore privato interessato. Il recesso diventa effettivo e irrevocabile entro sei mesi dalla decisione del consiglio di direzione o alla data specificata in tale decisione, se anteriore.
7.  
L’adesione all’impresa comune può essere trasferita a terzi solo previo assenso del consiglio di direzione.
8.  
Immediatamente dopo qualsiasi modifica della composizione dei membri in conformità al presente articolo, l’impresa comune pubblica nel proprio sito web un elenco aggiornato dei suoi membri, unitamente alla data di tale modifica.

Articolo 4

Organi dell’impresa comune

1.  

Gli organi dell’impresa comune sono:

a) 

il consiglio di direzione;

b) 

il direttore esecutivo;

▼M2

c) 

Il consiglio consultivo industriale e scientifico, composto dal gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione, dal gruppo consultivo per le infrastrutture e dal gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche.

▼B

2.  
Nello svolgimento dei propri compiti, ciascun organo dell’impresa comune si limita a perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento e agisce esclusivamente nell’ambito delle attività dell’impresa comune con la finalità per la quale è stato istituito.

Articolo 5

Composizione del consiglio di direzione

1.  
Il consiglio di direzione è composto da rappresentanti della Commissione, a nome dell’Unione, e degli Stati partecipanti.
2.  
La Commissione e ciascuno Stato partecipante designano un rappresentante nel consiglio di direzione.

▼M2

3.  
Per il pilastro delle attività relativo alle tecnologie quantistiche, gli Stati partecipanti possono decidere di utilizzare lo stesso rappresentante degli altri pilastri di attività, assistito dai rappresentanti e dagli esperti appropriati appartenenti alle loro autorità competenti pertinenti nel settore delle tecnologie quantistiche, o possono nominare un rappresentante supplementare appartenente alle loro autorità competenti pertinenti nel settore delle tecnologie quantistiche.

▼B

Articolo 6

Funzionamento del consiglio di direzione

1.  
I rappresentanti dei membri del consiglio di direzione si adoperano per raggiungere un consenso. In assenza di consenso si tiene una votazione.
2.  
L’Unione detiene il 50 % dei diritti di voto. I diritti di voto dell’Unione sono indivisibili.
3.  
Ai fini dei compiti di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del presente statuto, il restante 50 % dei diritti di voto è ripartito equamente tra tutti gli Stati partecipanti.

Ai fini del presente paragrafo, le decisioni del consiglio di direzione sono adottate con una maggioranza che comprende il voto dell’Unione e almeno il 50 % dell’insieme dei voti degli Stati partecipanti, compresi i voti dei membri assenti.

4.  
Ai fini dei compiti di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del presente statuto, a eccezione delle lettere f), g) e h), il restante 50 % dei diritti di voto è detenuto dagli Stati partecipanti che sono Stati membri.

Ai fini del presente paragrafo, le decisioni del consiglio di direzione sono adottate a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata è considerata raggiunta se comprende l’Unione e almeno il 55 % degli Stati partecipanti che sono Stati membri, che rappresentino almeno il 65 % della popolazione totale di tali Stati. Per determinare la popolazione, si utilizzano le cifre di cui all’allegato III della decisione 2009/937/UE del Consiglio ( 12 ).

5.  
Ai fini dei compiti di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettere f), g) e h), del presente statuto e per ciascun supercomputer EuroHPC, i diritti di voto degli Stati partecipanti sono ripartiti proporzionalmente ai rispettivi contributi finanziari impegnati e ai rispettivi contributi in natura al supercomputer in questione fino al momento del trasferimento della proprietà al soggetto ospitante conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento o fino al momento della sua vendita o dismissione; i contributi in natura sono presi in considerazione solo se sono stati certificati ex ante da un esperto o revisore indipendente.

Ai fini del presente paragrafo, le decisioni del consiglio di direzione sono adottate con una maggioranza pari ad almeno il 75 % dell’insieme dei voti, compresi i voti dei membri assenti.

▼M2

5 bis.  
Ai fini dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4 bis, lettere da a) ad e) e lettera g), del presente statuto, il restante 50 % dei diritti di voto è detenuto dagli Stati partecipanti che sono Stati membri.

Ai fini del presente paragrafo, le decisioni del consiglio di direzione sono adottate a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata è considerata raggiunta se comprende l'Unione e almeno il 55 % degli Stati partecipanti che sono Stati membri, che rappresentino almeno il 65 % della popolazione totale di tali Stati. Per determinare la popolazione, si utilizzano le cifre di cui all'allegato II della decisione 2009/937/UE.

5 ter.  
Ai fini dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4 bis, lettera f), del presente statuto, e per ciascuna gigafabbrica di IA, i diritti di voto degli Stati partecipanti sono ripartiti proporzionalmente ai rispettivi contributi finanziari impegnati alla gigafabbrica di IA in questione fino al trasferimento della sua proprietà, o fino alla sua vendita o dismissione, o fino alla scadenza del contratto relativo a un acquisto garantito di tempo di accesso alla gigafabbrica di IA concordato preventivamente di cui all'articolo 12 ter, paragrafo 5, del presente regolamento.

Ai fini del presente paragrafo, le decisioni del consiglio di direzione sono adottate con una maggioranza pari ad almeno il 75 % dell'insieme dei voti, compresi i voti dei membri assenti.

▼B

6.  
►M2  Ai fini dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafi da 5e 7, del presente statuto le decisioni del consiglio di direzione sono adottate in due fasi. ◄

Nella prima fase, il restante 50 % dei diritti di voto è ripartito equamente tra tutti gli Stati partecipanti. Le decisioni del consiglio di direzione sono adottate con una maggioranza che comprende il voto dell’Unione e almeno il 55 % dell’insieme dei voti degli Stati partecipanti, compresi i voti dei membri assenti.

Nella seconda fase, il consiglio di direzione delibera con la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

7.  
Fatti salvi i paragrafi precedenti, i paesi che erano membri dell’impresa comune istituita a norma del regolamento (UE) 2018/1488 e hanno contribuito all’acquisizione o alla gestione dei supercomputer acquisiti dall’impresa comune EuroHPC, costituita a norma di tale regolamento, ma che non sono più membri dell’impresa comune EuroHPC, mantengono i diritti di voto esclusivamente per le decisioni relative a tali supercomputer conformemente all’articolo 6, paragrafo 5, e all’articolo 7, paragrafo 5, dello statuto dell’impresa comune EuroHPC allegato al regolamento (UE) 2018/1488.
8.  
Il consiglio di direzione elegge un presidente, che rimane in carica per un periodo di due anni. Il mandato del presidente può essere prorogato una sola volta, previa decisione del consiglio di direzione.
9.  
Il vicepresidente del consiglio di direzione è il rappresentante della Commissione e, ove necessario, sostituisce il presidente.
10.  
Il consiglio di direzione tiene riunioni ordinarie almeno due volte all’anno. Può convocare riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o della maggioranza dei rappresentanti degli Stati partecipanti, oppure su richiesta del presidente o del direttore esecutivo conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, del presente statuto. Le riunioni del consiglio di direzione sono indette dal presidente e si tengono abitualmente presso la sede dell’impresa comune.

Il direttore esecutivo ha il diritto di assistere alle riunioni e di partecipare alle deliberazioni, ma non ha diritto di voto. Il consiglio di direzione può invitare, a seconda dei casi, altre persone ad assistere alle proprie riunioni in veste di osservatori.

Ogni Stato osservatore può designare un delegato nel consiglio di direzione, che riceve tutta la documentazione pertinente e può partecipare alle deliberazioni del consiglio di direzione salvo diversa decisione del consiglio di direzione, a seconda dei casi. Detti delegati non hanno diritto di voto, garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili conformemente all’articolo 29 del presente regolamento e sono soggetti alle norme in materia di conflitto di interessi.

11.  
I rappresentanti dei membri non sono personalmente responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti in seno al consiglio di direzione.
12.  
Il consiglio di direzione adotta e pubblica il suo regolamento interno. Il regolamento prevede procedure specifiche per individuare ed evitare i conflitti di interessi e garantire la riservatezza delle informazioni sensibili.
13.  
Ogniqualvolta si discutano questioni che rientrano nei compiti dei rispettivi gruppi, i presidenti del gruppo consultivo per la ricerca e l’innovazione e del gruppo consultivo per le infrastrutture dell’impresa comune sono invitati ad assistere alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatori e a partecipare alle deliberazioni, ma non hanno diritto di voto. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili conformemente all’articolo 29 del presente regolamento e sono soggetti alle norme in materia di conflitto di interessi.
14.  
I presidenti dei membri del settore privato dell’impresa comune sono invitati ad assistere alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatori e a partecipare alle deliberazioni, ma non hanno diritto di voto. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili conformemente all’articolo 29 del presente regolamento e sono soggetti alle norme in materia di conflitto di interessi.

Articolo 7

Compiti del consiglio di direzione

1.  
Il consiglio di direzione ha la responsabilità generale dell’orientamento strategico e dell’operato dell’impresa comune e sovrintende all’attuazione delle sue attività. Assicura la corretta applicazione dei principi di equità e di trasparenza nell’assegnazione dei fondi pubblici.
2.  
La Commissione, nello svolgimento del suo ruolo all’interno del consiglio di direzione, si adopera al fine di garantire il coordinamento tra le attività dell’impresa comune e le pertinenti attività dei programmi di finanziamento dell’Unione, al fine di promuovere sinergie all’atto dello sviluppo di un ecosistema integrato di infrastrutture di dati e di supercalcolo, e all’atto dell’individuazione delle priorità della ricerca collaborativa.
3.  

Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti amministrativi generali dell’impresa comune:

a) 

valuta, accoglie o respinge le domande di adesione di nuovi membri conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del presente statuto;

b) 

decide di porre fine all’adesione all’impresa comune di qualsiasi membro inadempiente;

c) 

discute e adotta il regolamento finanziario dell’impresa comune, conformemente all’articolo 19 del presente regolamento;

d) 

discute e adotta il bilancio amministrativo annuale dell’impresa comune, compresa la tabella dell’organico con l’indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espressi in equivalenti a tempo pieno;

e) 

nomina e destituisce il direttore esecutivo, proroga il suo mandato, gli fornisce orientamenti e ne monitora l’operato;

f) 

discute e approva la relazione annuale di attività consolidata e le spese corrispondenti di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del presente statuto;

g) 

esercita, nei confronti del personale, i poteri demandati all’autorità che ha il potere di nomina conformemente all’articolo 20 del presente regolamento;

h) 

ove opportuno, adotta modalità di applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti conformemente all’articolo 20, paragrafo 3, del presente regolamento;

i) 

ove opportuno, adotta regole per il distacco di esperti nazionali presso l’impresa comune e per il ricorso a tirocinanti conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del presente regolamento;

j) 

ove opportuno, costituisce gruppi consultivi che affianchino gli organi dell’impresa comune di cui all’articolo 4 del presente statuto;

k) 

stabilisce regole e criteri specifici per la selezione, la nomina e la revoca dei membri dei gruppi consultivi istituiti conformemente alla lettera j), comprese le considerazioni di genere e di diversità geografica, e approva il regolamento interno stabilito in modo autonomo da questi gruppi consultivi;

l) 

discute e approva l’organigramma dell’ufficio di programma su raccomandazione del direttore esecutivo;

m) 

ove opportuno, sottopone alla Commissione una richiesta di modifica del presente regolamento presentata da un membro dell’impresa comune;

n) 

definisce le condizioni generali e specifiche di accesso per utilizzare la quota del tempo di accesso dell’Unione ai supercomputer EuroHPC conformemente all’articolo 17 del presente regolamento;

o) 

stabilisce il livello delle tariffe da applicare per i servizi commerciali di cui all’articolo 18 del presente regolamento e decide in merito all’assegnazione del tempo di accesso per tali servizi;

p) 

discute e approva la strategia di comunicazione dell’impresa comune, su raccomandazione del direttore esecutivo;

q) 

è responsabile di tutti i compiti non espressamente attribuiti a un particolare organo dell’impresa comune; può assegnare tali compiti a qualsiasi organo dell’impresa comune.

4.  

Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti connessi all’acquisizione e alla gestione dei supercomputer EuroHPC e alle entrate generate di cui all’articolo 16 del presente regolamento:

a) 

discute e adotta la parte del programma strategico pluriennale relativa all’acquisizione dei supercomputer EuroHPC di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del presente statuto;

b) 

discute e adotta la parte del programma di lavoro annuale relativa all’acquisizione dei supercomputer EuroHPC e alla selezione dei soggetti ospitanti e le corrispondenti previsioni di spesa di cui all’articolo 18, paragrafo 4, del presente statuto;

c) 

approva la pubblicazione degli inviti a manifestare interesse conformemente al programma di lavoro annuale;

d) 

approva la selezione dei soggetti ospitanti i supercomputer EuroHPC, avvenuta attraverso un processo equo, aperto e trasparente conformemente all’articolo 9 del presente regolamento;

e) 

decide annualmente in merito all’utilizzo delle entrate generate dalle tariffe applicate per i servizi commerciali di cui all’articolo 18 del presente regolamento;

f) 

approva la pubblicazione dei bandi di gara conformemente al programma di lavoro annuale;

g) 

approva le offerte selezionate per il finanziamento;

h) 

decide in merito all’eventuale trasferimento della proprietà dei supercomputer EuroHPC a un soggetto ospitante, alla loro vendita a un altro soggetto o alla loro dismissione conformemente all’articolo 11, paragrafo 5, all’articolo 12, paragrafo 7, e all’articolo 14, paragrafo 6, del presente regolamento;

i) 

decide in merito all’eventuale trasferimento della proprietà dei supercomputer EuroHPC a un consorzio di partner privati, alla loro vendita a un altro soggetto o alla loro dismissione conformemente all’articolo 13, paragrafo 6, del presente regolamento.

▼M2

4 bis.  

Il consiglio di direzione svolge i seguenti compiti connessi alle gigafabbriche di IA di cui all'articolo 12 ter del presente regolamento:

a) 

discute e adotta la parte del programma strategico pluriennale relativa all'istituzione di gigafabbriche di IA di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del presente statuto;

b) 

discute e adotta la parte del programma di lavoro annuale relativa all'istituzione di gigafabbriche di IA e alla selezione dei consorzi per gigafabbrica di IA e le corrispondenti previsioni di spesa;

c) 

approva la pubblicazione degli inviti a manifestare interesse conformemente al programma di lavoro annuale;

d) 

approva la selezione dei consorzi per gigafabbrica di IA che istituiranno e gestiranno le gigafabbriche di AI;

e) 

definisce le condizioni del tempo di accesso dell'Unione alle gigafabbriche di IA;

f) 

adotta decisioni relative all'organo di governance pubblico della gigafabbrica di IA;

g) 

approva i contratti quadro definiti dall'impresa comune per la fornitura di componenti essenziali e ad alta domanda di gigafabbriche di IA.

▼B

5.  

Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti connessi alle attività di ricerca e innovazione e alle attività relative all’utilizzo dei dati e alle competenze in materia di dati dell’impresa comune:

a) 

discute e adotta la parte del programma strategico pluriennale relativa alle attività di ricerca e innovazione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del presente statuto all’inizio dell’iniziativa e la modifica per tutta la durata di Orizzonte Europa, se necessario; il programma strategico pluriennale individua, tra l’altro, gli altri partenariati europei con cui l’impresa comune deve stabilire una collaborazione formale e periodica, nonché le possibili sinergie tra le azioni dell’impresa comune e le politiche e iniziative nazionali o regionali sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati partecipanti;

b) 

discute e adotta la parte del programma di lavoro annuale relativa alle attività di ricerca e innovazione e le corrispondenti previsioni di spesa di cui all’articolo 18, paragrafo 4, del presente statuto per attuare il programma strategico pluriennale, compreso il contenuto degli inviti a presentare proposte, il tasso di finanziamento applicabile per ciascun tema dell’invito e le relative regole per le procedure di presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione e revisione;

c) 

approva la pubblicazione degli inviti a presentare proposte conformemente al programma di lavoro annuale;

d) 

approva l’elenco delle azioni selezionate per il finanziamento sulla base delle raccomandazioni del direttore esecutivo ai sensi dell’articolo 8 del presente regolamento;

e) 

è responsabile del monitoraggio attento e puntuale dei progressi compiuti dal programma di ricerca e innovazione e dalle singole azioni dell’impresa comune in relazione alle priorità della Commissione e del programma strategico pluriennale e adotta le misure correttive necessarie a garantire che l’impresa comune consegua i suoi obiettivi.

▼M2

5 bis.  
Per il pilastro delle attività relativo alle tecnologie quantistiche si applica l'articolo 7, paragrafo 5, del presente statuto, fatta eccezione per le attività relative all'acquisizione e alla gestione di computer quantistici per le quali si applica l'articolo 7, paragrafo 4, del presente statuto.

▼B

6.  

Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti connessi alle attività di sviluppo e ampliamento delle capacità dell’impresa comune:

a) 

discute e adotta la parte del programma strategico pluriennale relativa alle attività di sviluppo e ampliamento delle capacità di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del presente statuto;

b) 

discute e adotta la parte del programma di lavoro annuale relativa alle attività di sviluppo e ampliamento delle capacità e le corrispondenti previsioni di spesa di cui all’articolo 18, paragrafo 4, del presente statuto;

c) 

approva la pubblicazione degli inviti a presentare proposte e dei bandi di gara conformemente al programma di lavoro annuale;

d) 

approva l’elenco delle azioni selezionate per il finanziamento sulla base delle raccomandazioni del direttore esecutivo.

7.  

Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti connessi alle attività di federazione e connettività dell’infrastruttura di dati e di calcolo ad alte prestazioni, nonché alle attività di cooperazione internazionale dell’impresa comune:

a) 

discute e adotta la parte del programma strategico pluriennale relativa alle attività di federazione e connettività dell’infrastruttura di dati e di calcolo ad alte prestazioni, nonché alle attività di cooperazione internazionale di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del presente statuto;

b) 

discute e adotta la parte del programma di lavoro annuale relativa alle attività di federazione e connettività dell’infrastruttura di dati e di calcolo ad alte prestazioni, nonché alle attività di cooperazione internazionale e alle corrispondenti previsioni di spesa di cui all’articolo 18, paragrafo 4, del presente statuto;

c) 

approva la pubblicazione degli inviti a presentare proposte e dei bandi di gara conformemente al programma di lavoro annuale;

d) 

approva l’elenco delle azioni selezionate per il finanziamento sulla base delle raccomandazioni del direttore esecutivo.

Articolo 8

Nomina, destituzione o proroga del mandato del direttore esecutivo

1.  
La Commissione propone una rosa di candidati alla carica di direttore esecutivo previa consultazione con i membri dell’impresa comune diversi dall’Unione. Al fine di tale consultazione i membri dell’impresa comune diversi dall’Unione nominano di comune accordo i loro rappresentanti e un osservatore a nome del consiglio di direzione.

Il consiglio di direzione nomina il direttore esecutivo scegliendolo da una rosa di candidati proposta dalla Commissione, in esito a una procedura di selezione aperta e trasparente.

2.  
Il direttore esecutivo fa parte dell’organico dell’impresa comune ed è assunto come agente temporaneo a norma dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

Ai fini della stipula del contratto di lavoro del direttore esecutivo, l’impresa comune è rappresentata dal presidente del consiglio di direzione.

3.  
La durata del mandato del direttore esecutivo è di quattro anni. Alla scadenza del mandato la Commissione valuta, associando opportunamente alla valutazione membri diversi dall’Unione, l’operato del direttore esecutivo e i compiti e gli obiettivi futuri dell’impresa comune.
4.  
Il consiglio di direzione, su proposta della Commissione che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un periodo massimo di quattro anni.
5.  
Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un’altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
6.  
Il direttore esecutivo può essere destituito dal proprio incarico soltanto previa decisione del consiglio di direzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera e), del presente statuto, che delibera su proposta della Commissione, la quale associa opportunamente membri diversi dall’Unione.
7.  
La Commissione può designare un funzionario che svolga le funzioni di direttore esecutivo ad interim ed eserciti i compiti assegnati al direttore esecutivo per tutto il tempo in cui la posizione di direttore esecutivo sia vacante.

Articolo 9

Compiti del direttore esecutivo

1.  
Il direttore esecutivo è il responsabile principale della gestione quotidiana dell’impresa comune, conformemente alle decisioni del consiglio di direzione.
2.  
Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’impresa comune. Il direttore esecutivo è responsabile dinanzi al consiglio di direzione e svolge le proprie funzioni in assoluta indipendenza nell’ambito delle proprie competenze.
3.  
Il direttore esecutivo provvede all’esecuzione del bilancio dell’impresa comune.
4.  

Il direttore esecutivo svolge in particolare i seguenti compiti, in modo indipendente:

a) 

presenta al consiglio di direzione per discussione e adozione il progetto di programma strategico pluriennale di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del presente statuto;

b) 

prepara e presenta al consiglio di direzione per discussione e adozione il progetto di bilancio annuale, compresa la tabella dell’organico con l’indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espressi in equivalenti a tempo pieno;

c) 

prepara e presenta al consiglio di direzione per discussione e adozione il progetto di programma di lavoro annuale, specificando l’oggetto degli inviti a presentare proposte, degli inviti a manifestare interesse e dei bandi di gara necessari all’attuazione del programma delle attività di ricerca e innovazione, del programma degli appalti, del programma delle attività di sviluppo e ampliamento delle capacità e del programma delle attività di federazione, connettività e cooperazione internazionale proposti dal consiglio consultivo industriale e scientifico e le corrispondenti previsioni di spesa proposte dagli Stati partecipanti e dalla Commissione;

e) 

prepara e presenta al consiglio di direzione per approvazione la relazione annuale di attività consolidata, incluse le informazioni sulle spese corrispondenti;

f) 

firma le singole convenzioni e decisioni di sovvenzione e i singoli contratti di sovvenzione di sua competenza per conto dell’impresa comune;

g) 

firma i contratti di appalto;

h) 

monitora la gestione dei supercomputer EuroHPC di proprietà dell’impresa comune o finanziati da essa, compresa l’assegnazione della quota del tempo di accesso dell’Unione, il rispetto dei diritti di accesso per gli utenti del settore industriale e del mondo accademico e la qualità dei servizi forniti;

i) 

propone al consiglio di direzione la strategia di comunicazione dell’impresa comune;

j) 

organizza, dirige e supervisiona le attività e il personale dell’impresa comune nei limiti della delega conferitagli dal consiglio di direzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, del presente regolamento;

k) 

istituisce un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, ne assicura il funzionamento e riferisce al consiglio di direzione ogni modifica sostanziale dello stesso;

l) 

assicura lo svolgimento della valutazione e della gestione dei rischi;

m) 

provvede, se opportuno, all’istituzione di una struttura di audit interno dell’impresa comune;

n) 

assegna il tempo di accesso per la gestione delle emergenze e delle crisi, conformemente alla politica di accesso definita dal consiglio di direzione;

o) 

prende ogni altro provvedimento necessario per valutare i progressi realizzati dall’impresa comune nel perseguimento degli obiettivi enunciati all’articolo 3 del presente regolamento;

p) 

svolge qualsiasi altro compito affidatogli o delegatogli dal consiglio di direzione.

5.  

Il direttore esecutivo istituisce un ufficio di programma addetto all’esecuzione, sotto la sua responsabilità, di tutte le mansioni di supporto derivanti dal presente regolamento. L’ufficio di programma è costituito dal personale dell’impresa comune e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) 

fornisce sostegno alla costituzione e alla gestione di un idoneo sistema contabile in conformità al regolamento finanziario di cui all’articolo 19 del presente regolamento;

b) 

gestisce gli inviti a presentare proposte in base al programma di lavoro annuale e gestisce le convenzioni e le decisioni di sovvenzione;

c) 

gestisce i bandi di gara in base al programma di lavoro annuale e gestisce i contratti;

d) 

gestisce il processo di selezione dei soggetti ospitanti e le convenzioni di accoglienza;

e) 

fornisce ai membri e agli altri organi dell’impresa comune tutte le informazioni utili e il sostegno necessario all’espletamento delle loro funzioni e risponde alle loro richieste specifiche;

f) 

funge da segretariato per gli organi dell’impresa comune e fornisce sostegno ai gruppi consultivi istituiti dal consiglio di direzione.

Articolo 10

Composizione del consiglio consultivo industriale e scientifico

▼M2

1.  
Il consiglio consultivo industriale e scientifico è composto da un gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione, da un gruppo consultivo per le infrastrutture e da un gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche.

▼B

2.  
Il gruppo consultivo per la ricerca e l’innovazione è costituito da un massimo di dodici membri, di cui al massimo sei sono designati dai membri del settore privato, tenendo conto dei loro impegni verso l’impresa comune, e al massimo sei sono designati dal consiglio di direzione, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera k), del presente statuto.
3.  
Il gruppo consultivo per la ricerca e l’innovazione può comprendere fino a sei osservatori proposti dagli Stati partecipanti e designati dal consiglio di direzione.
4.  
Il gruppo consultivo per le infrastrutture è composto da dodici membri. Il consiglio di direzione nomina i membri del gruppo consultivo per le infrastrutture conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera k), del presente statuto.
5.  
I membri del gruppo consultivo per la ricerca e l’innovazione e del gruppo consultivo per le infrastrutture sono designati per un periodo massimo di due anni, rinnovabile una volta.
6.  
Il gruppo consultivo per la ricerca e l’innovazione e il gruppo consultivo per le infrastrutture si riuniscono almeno una volta all’anno per coordinare le loro attività.

▼M2

7.  
Il gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche è costituito da un massimo di dodici membri, di cui al massimo sei sono designati dai membri del settore privato, tenendo conto dei loro impegni verso l'impresa comune, e al massimo sei sono designati dal consiglio di direzione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, lettera k), del presente statuto.

Il gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche può comprendere fino a sei osservatori proposti dagli Stati partecipanti e designati dal consiglio di direzione.

▼B

Articolo 11

Funzionamento del gruppo consultivo per la ricerca e l’innovazione

1.  
Il gruppo consultivo per la ricerca e l’innovazione si riunisce almeno due volte all’anno.
2.  
Esso può costituire, se necessario, gruppi di lavoro coordinati da uno o più membri.
3.  
Il gruppo consultivo per la ricerca e l’innovazione elegge il proprio presidente.
4.  
Il gruppo consultivo per la ricerca e l’innovazione adotta il proprio regolamento interno, compresa la designazione delle entità costitutive che rappresentano il gruppo consultivo e la durata della loro nomina.

Articolo 12

Funzionamento del gruppo consultivo per le infrastrutture

1.  
Il gruppo consultivo per le infrastrutture si riunisce almeno due volte all’anno.
2.  
Il gruppo consultivo per le infrastrutture può costituire, se necessario, gruppi di lavoro coordinati da uno o più membri.
3.  
Il gruppo consultivo per le infrastrutture elegge il proprio presidente.
4.  
Il gruppo consultivo per le infrastrutture adotta il proprio regolamento interno, compresa la designazione delle entità costitutive che rappresentano il gruppo consultivo e la durata della loro nomina.

▼M2

Articolo 12 bis

Funzionamento del gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche

1.  
Il gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche si riunisce almeno due volte all'anno.
2.  
Il gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche può costituire, se necessario, gruppi di lavoro coordinati da uno o più membri.
3.  
Il gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche elegge il proprio presidente.
4.  
Il gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche adotta il proprio regolamento interno, compresa la designazione delle entità costitutive che rappresentano il gruppo consultivo e la durata della loro nomina.

▼B

Articolo 13

Compiti del gruppo consultivo per la ricerca e l’innovazione

1.  

Il gruppo consultivo per la ricerca e l’innovazione:

a) 

redige il proprio contributo al progetto di programma strategico pluriennale in relazione alle attività di ricerca e innovazione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del presente statuto e lo riesamina periodicamente in base all’evoluzione della domanda scientifica e industriale;

b) 

organizza consultazioni pubbliche aperte a tutti i portatori di interessi pubblici e privati dei settori del calcolo ad alte prestazioni e del calcolo quantistico, per informarli sul progetto di programma strategico pluriennale e sui relativi progetti di attività del programma di lavoro per la ricerca e l’innovazione per un determinato anno e raccogliere le loro osservazioni in merito.

2.  

Il contributo al progetto di programma strategico pluriennale di cui al paragrafo 1 comprende:

a) 

l’agenda strategica di ricerca e innovazione, che individua le priorità di ricerca e innovazione per lo sviluppo e l’adozione di tecnologie e applicazioni per gli utilizzatori finali per il calcolo ad alte prestazioni in diversi settori di applicazione, al fine di sostenere lo sviluppo di un ecosistema di dati e di calcolo ad alte prestazioni e calcolo quantistico integrato nell’Unione, aumentare la resilienza dell’Unione e contribuire a creare nuovi mercati e applicazioni sociali e misure per promuovere lo sviluppo e l’adozione della tecnologia europea;

b) 

le potenziali attività di cooperazione internazionale nel campo della ricerca e dell’innovazione che apportino valore aggiunto e siano di reciproco interesse;

c) 

le priorità in materia di istruzione e formazione per trattare le competenze chiave e lacune in materia di qualificazioni nelle tecnologie e applicazioni del calcolo ad alte prestazioni e del calcolo quantistico, in particolare per l’industria.

Articolo 14

Compiti del gruppo consultivo per le infrastrutture

1.  

Il gruppo consultivo per le infrastrutture fornisce consulenza al consiglio di direzione per l’acquisizione e la gestione dei supercomputer EuroHPC. A tale fine esso:

a) 

redige il proprio contributo al progetto di programma strategico pluriennale di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del presente statuto in relazione all’acquisizione di supercomputer EuroHPC e alle attività di sviluppo e ampliamento delle capacità e lo riesamina periodicamente in base all’evoluzione della domanda scientifica e industriale;

b) 

organizza consultazioni pubbliche aperte a tutti i portatori di interessi pubblici e privati del settore del calcolo ad alte prestazioni, compreso il calcolo quantistico, per informarli sul progetto di programma strategico pluriennale per l’acquisizione e la gestione dei supercomputer EuroHPC e sui relativi progetti di attività del programma di lavoro per un determinato anno e raccogliere le loro osservazioni in merito.

2.  

Il contributo al progetto di programma strategico pluriennale di cui al paragrafo 1 riguarda:

a) 

l’acquisizione dei supercomputer EuroHPC tenendo conto, tra l’altro, della pianificazione dell’acquisizione, dei necessari aumenti di capacità, dei tipi di applicazioni e delle comunità di utenti su cui concentrarsi, delle pertinenti esigenze degli utenti e architetture di sistema adeguate, delle esigenze degli utenti e dell’architettura dell’infrastruttura;

b) 

la federazione e l’interconnessione di tale infrastruttura, tenendo conto, tra l’altro, dell’integrazione con le infrastrutture nazionali di calcolo ad alte prestazioni o di calcolo quantistico e dell’architettura dell’infrastruttura iperconnessa e federata; e

c) 

lo sviluppo di capacità, compresi i centri nazionali di competenza per il calcolo ad alte prestazioni e le attività di ampliamento delle capacità e di formazione per gli utenti finali e le opportunità di promozione dell’adozione e dell’utilizzo di soluzioni tecnologiche europee principalmente da parte dei centri nazionali di competenza per il calcolo ad alte prestazioni.

▼M2

Articolo 14 bis

Compiti del gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche

1.  

Il gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche:

a) 

predispone il proprio contributo al progetto di programma strategico pluriennale in relazione alle attività relative alle tecnologie quantistiche e ai temi correlati di cui all'articolo 18 del presente statuto e lo riesamina periodicamente in base all'evoluzione della domanda scientifica, industriale e strategica;

b) 

organizza consultazioni pubbliche aperte a tutti i portatori di interessi pubblici e privati del settore delle tecnologie quantistiche, per informarli sul progetto di programma strategico pluriennale e sui relativi progetti di attività connessi alle tecnologie quantistiche del programma di lavoro per un determinato anno e raccogliere le loro osservazioni in merito.

2.  

Il contributo al progetto di programma strategico pluriennale di cui al paragrafo 1 riguarda:

a) 

le priorità strategiche in materia di ricerca, innovazione, implementazione e infrastrutture per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie quantistiche e la loro integrazione nell'ecosistema digitale europeo, al fine di sostenere la resilienza, l'autonomia strategica e la sovranità tecnologica dell'Unione;

b) 

potenziali attività di cooperazione internazionale nel settore delle tecnologie quantistiche che apportano valore aggiunto e sono di reciproco interesse, garantendo nel contempo l'allineamento ai valori e agli interessi di sicurezza dell'Unione;

c) 

priorità in materia di formazione, istruzione e sviluppo della forza lavoro per affrontare le competenze chiave e le carenze di competenze nel contesto delle tecnologie quantistiche, compresa la consapevolezza delle applicazioni sensibili sotto il profilo della sicurezza;

d) 

l'acquisizione, l'implementazione e la gestione di infrastrutture quantistiche, compresa l'interconnessione e la federazione con le infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni e altre infrastrutture digitali quali le comunicazioni quantistiche e il rilevamento quantistico;

e) 

misure per lo sviluppo di capacità, l'interoperabilità, la normazione e la sicurezza nel settore delle tecnologie quantistiche, tenendo conto in particolare dei rischi di duplice uso e della protezione delle risorse strategiche, degli interessi, dell'autonomia o della sicurezza dell'Unione.

▼B

Articolo 15

Fonti di finanziamento

1.  
L’impresa comune è finanziata congiuntamente dai suoi membri mediante contributi finanziari versati ratealmente e contributi in natura di cui ai paragrafi 2 e 3.
2.  
I costi amministrativi dell’impresa comune non superano i 92 000 000 EUR e sono coperti dai contributi finanziari di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento.

Qualora una parte del contributo dell’Unione destinato a coprire i costi amministrativi non sia utilizzata, essa può essere resa disponibile per coprire i costi operativi dell’impresa comune.

3.  

I costi operativi dell’impresa comune sono coperti mediante:

a) 

il contributo finanziario dell’Unione;

b) 

i contributi finanziari all’impresa comune provenienti dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti a un consorzio ospitante, compresi i contributi dell’Unione che sono considerati contributi dello Stato partecipante ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/695, per l’acquisizione dei supercomputer EuroHPC di fascia alta o delle macchine quantistiche e per la gestione degli stessi fino al trasferimento della proprietà al soggetto ospitante o fino alla relativa vendita o dismissione conformemente all’articolo 11, paragrafo 5, e all’articolo 12, paragrafo 7, del presente regolamento, al netto dei contributi dell’impresa comune e di qualunque altro contributo dell’Unione a copertura di tali costi;

c) 

i contributi in natura dello Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o degli Stati partecipanti a un consorzio ospitante, compresi i contributi dell’Unione che sono considerati contributi dello Stato partecipante ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/695, consistenti nei costi operativi dei supercomputer EuroHPC di proprietà dell’impresa comune, sostenuti dai soggetti ospitanti, al netto dei contributi dell’impresa comune e di qualunque altro contributo dell’Unione a copertura di tali costi;

d) 

i contributi finanziari dello Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o degli Stati partecipanti a un consorzio ospitante, compresi i contributi dell’Unione che sono considerati contributi dello Stato partecipante ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/695, rappresentati dai costi sostenuti per l’acquisizione, congiuntamente all’impresa comune, dei supercomputer EuroHPC di fascia media, al netto dei contributi dell’impresa comune e di qualunque altro contributo dell’Unione a copertura di tali costi;

e) 

i contributi finanziari di un consorzio di partner privati rappresentati dai costi sostenuti per l’acquisizione e la gestione, congiuntamente all’impresa comune, dei supercomputer EuroHPC di livello industriale, al netto dei contributi dell’impresa comune e di qualunque altro contributo dell’Unione a copertura di tali costi, fino al trasferimento della proprietà al soggetto ospitante o fino alla relativa vendita o dismissione conformemente all’articolo 13, paragrafo 6, del presente regolamento;

f) 

i contributi finanziari degli Stati partecipanti ai costi ammissibili sostenuti dai beneficiari stabiliti nello Stato partecipante in questione, compresi i contributi dell’Unione che sono considerati contributi dello Stato partecipante ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/695, nell’attuazione delle azioni indirette corrispondenti all’agenda di ricerca e innovazione a integrazione del rimborso di tali costi da parte dell’impresa comune, al netto dei contributi dell’impresa comune e di qualunque altro contributo dell’Unione a copertura di tali costi. Detti contributi non pregiudicano le norme in materia di aiuti di Stato;

▼C1

g) 

i contributi in natura dei membri del settore privato o delle loro entità costitutive e affiliate quali definiti all’articolo 2, punti 16) e 17), del presente regolamento.

▼B

4.  

Le risorse dell’impresa comune iscritte a bilancio si compongono dei seguenti contributi:

a) 

contributi finanziari dell’Unione a copertura dei costi amministrativi;

b) 

contributi finanziari dei membri a copertura dei costi operativi;

c) 

eventuali entrate generate dall’impresa comune;

d) 

eventuali altri contributi finanziari, risorse ed entrate;

e) 

gli interessi maturati dai contributi percepiti dall’impresa comune sono considerati una sua entrata.

5.  
Se uno dei membri dell’impresa comune non adempie ai suoi impegni per quanto riguarda il contributo finanziario, il direttore esecutivo lo notifica per iscritto e fissa un termine ragionevole entro il quale ovviare all’inadempienza. Se l’interessato non vi pone rimedio entro il termine stabilito, il direttore esecutivo convoca una riunione del consiglio di direzione per decidere se escludere il membro inadempiente o applicare altre misure fino a quando il membro non avrà adempiuto ai suoi obblighi. I diritti di voto del membro inadempiente sono sospesi fino a che non venga posto rimedio all’inadempimento dei suoi impegni. L’impresa comune o uno dei suoi membri non sono tenuti a coprire il contributo finanziario dei membri inadempienti.
6.  
Tutte le risorse e le attività dell’impresa comune sono destinate al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 del presente regolamento.
7.  
L’impresa comune è proprietaria di tutti gli attivi che genera o che le sono trasferiti ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 del presente regolamento. Tra questi non rientrano i supercomputer EuroHPC la cui proprietà sia stata trasferita dall’impresa comune a un soggetto ospitante conformemente all’articolo 11, paragrafo 5, all’articolo 12, paragrafo 7, all’articolo 13, paragrafo 6, e all’articolo 14, paragrafo 6, del presente regolamento.
8.  
Le eventuali eccedenze rispetto alle spese non sono ridistribuite ai membri dell’impresa comune, salvo in occasione dello scioglimento dell’impresa stessa.

▼M2

Articolo 16

Impegni di bilancio

Gli impegni di bilancio dell'impresa comune possono essere suddivisi in frazioni annue. A partire dal gennaio 2025, almeno il 20 % del bilancio cumulativo degli anni residui non è coperto da frazioni annue.

▼B

Articolo 17

Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1o gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Articolo 18

Pianificazione operativa e finanziaria

1.  
Il programma strategico pluriennale specifica la strategia e i piani per il conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune enunciati all’articolo 3 del presente regolamento. Esso comprende i seguenti elementi: l’acquisizione di supercomputer, le attività di ricerca e innovazione compresa l’agenda strategica di ricerca e innovazione, le attività di sviluppo e ampliamento delle capacità, le attività di federazione, connettività e cooperazione internazionale. Il programma comprende inoltre le prospettive finanziarie pluriennali trasmesse dagli Stati partecipanti e dalla Commissione.
2.  
I membri privati elaborano l’agenda strategica di ricerca e innovazione e la trasmettono al gruppo consultivo per la ricerca e l’innovazione.
3.  
Il consiglio consultivo industriale e scientifico consolida il programma strategico pluriennale e lo trasmette al direttore esecutivo. Esso costituisce la base per l’elaborazione del programma di lavoro annuale da parte del direttore esecutivo.
4.  
Il progetto di programma di lavoro annuale comprende le attività di ricerca e innovazione, le attività di appalto, le attività di sviluppo e ampliamento delle capacità, le attività di federazione e connettività, le attività di cooperazione internazionale, le attività amministrative e le corrispondenti previsioni di spesa per l’anno successivo.
5.  
Il direttore esecutivo presenta al consiglio di direzione gli accordi amministrativi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento a sostegno delle previsioni di spesa.
6.  
Il programma di lavoro annuale è adottato entro la fine dell’anno precedente alla sua attuazione. Il programma di lavoro annuale è reso pubblico.
7.  
Il direttore esecutivo prepara il progetto di bilancio annuale per l’esercizio successivo e lo presenta per adozione al consiglio di direzione.
8.  
Il bilancio annuale per un determinato anno è adottato dal consiglio di direzione entro la fine dell’anno precedente alla sua esecuzione.
9.  
Il bilancio annuale è adattato al fine di tener conto dell’importo del contributo finanziario dell’Unione previsto nel bilancio generale dell’Unione.

Articolo 19

Relazioni operative e finanziarie

1.  

Il direttore esecutivo riferisce annualmente al consiglio di direzione in merito all’espletamento delle sue funzioni conformemente al regolamento finanziario dell’impresa comune di cui all’articolo 19 del presente regolamento. La relazione annuale di attività consolidata include, tra l’altro, informazioni sui seguenti aspetti:

a) 

le azioni di ricerca, di innovazione e di altro tipo svolte e le spese corrispondenti;

b) 

l’acquisizione e la gestione dell’infrastruttura, compresi l’uso dell’infrastruttura e l’accesso alla stessa e il tempo di accesso effettivamente utilizzato da ciascuno Stato partecipante;

c) 

le proposte e offerte presentate, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese;

d) 

le azioni indirette selezionate per il finanziamento, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese, con l’indicazione dei contributi erogati dall’impresa comune ai singoli partecipanti e alle singole azioni;

e) 

le offerte selezionate per il finanziamento, suddivise per tipo di contraente, comprese le PMI, e per paese, con l’indicazione dei contributi versati dall’impresa comune ai singoli contraenti e alle singole azioni;

f) 

l’esito delle attività di appalto;

g) 

i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi enunciati all’articolo 3 del presente regolamento e le proposte di ulteriori azioni necessarie per conseguirli.

2.  
Il contabile dell’impresa comune trasmette i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti conformemente al regolamento finanziario dell’impresa comune.
3.  
Il direttore esecutivo trasmette la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti conformemente al regolamento finanziario dell’impresa comune.
4)  
La procedura di discarico è espletata conformemente al regolamento finanziario dell’impresa comune.

Articolo 20

Audit interno

1.  
Il revisore contabile interno della Commissione esercita sull’impresa comune le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione.
2.  
L’impresa comune deve essere in grado di effettuare il proprio audit interno.

Articolo 21

Responsabilità dei membri e assicurazioni

1.  
La responsabilità finanziaria dei membri dell’impresa comune per i debiti contratti da quest’ultima è limitata ai rispettivi contributi finanziari versati all’impresa comune.
2.  
L’impresa comune sottoscrive le idonee assicurazioni e le mantiene in vigore.

Articolo 22

Conflitto d’interessi

1.  
L’impresa comune, i suoi organi e il suo personale evitano ogni conflitto d’interessi nello svolgimento delle loro attività.
2.  
Il consiglio di direzione adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti d’interessi che riguardino le persone che fanno parte del consiglio di direzione e degli altri organi o gruppi dell’impresa comune.

Articolo 23

Scioglimento

1.  
L’impresa comune è sciolta alla scadenza del periodo stabilito all’articolo 1 del presente regolamento.
2.  
Oltre a quanto disposto al paragrafo 1, la procedura di scioglimento è avviata automaticamente nel caso in cui l’Unione o tutti i membri diversi dall’Unione si ritirino dall’impresa comune.
3.  
Ai fini della procedura di scioglimento dell’impresa comune, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, i quali si attengono alle decisioni del consiglio di direzione.
4)  
Durante la procedura di scioglimento dell’impresa comune, le attività sono utilizzate per coprire le passività e le spese relative allo scioglimento. I supercomputer di proprietà dell’impresa comune sono trasferiti ai rispettivi soggetti ospitanti o al consorzio di partner privati, venduti o dismessi su decisione del consiglio di direzione e conformemente alla convenzione di accoglienza. I membri dell’impresa comune non sono responsabili dei costi sostenuti dopo il trasferimento della proprietà, la vendita o la dismissione di un supercomputer. In caso di trasferimento della proprietà, il soggetto ospitante o il consorzio di partner privati rimborsano all’impresa comune il valore residuo dei supercomputer trasferiti. Eventuali eccedenze sono distribuite fra i membri esistenti al momento dello scioglimento, proporzionalmente al loro contributo finanziario all’impresa comune. Qualsiasi eccedenza a favore dell’Unione è restituita al bilancio generale dell’Unione.
5.  
È istituita una procedura ad hoc per garantire l’adeguata gestione di tutte le convenzioni stipulate o le decisioni adottate dall’impresa comune, nonché di tutti i contratti di appalto la cui durata è superiore a quella dell’impresa comune.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito