+REGOLAMENTO (UE) 2022/612 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 aprile 2022 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
---+Preamble: 1
---+Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
------+Articolo 1 1
------+Articolo 1 2
------+Articolo 1 3
------+Articolo 1 4
------+Articolo 1 5
---+Articolo 2 Definizioni
------+Articolo 2 1
------+Articolo 2 2
---+Articolo 3 Accesso all’ingrosso al roaming
------+Articolo 3 1
------+Articolo 3 2
------+Articolo 3 3
------+Articolo 3 4
------+Articolo 3 5
------+Articolo 3 6
------+Articolo 3 7
------+Articolo 3 8
---+Articolo 4 Fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati
------+Articolo 4 1
------+Articolo 4 2
------+Articolo 4 3
---+Articolo 5 Utilizzo corretto
------+Articolo 5 1
------+Articolo 5 2
---+Articolo 6 Meccanismo di sostenibilità
------+Articolo 6 1
------+Articolo 6 2
------+Articolo 6 3
------+Articolo 6 4
---+Articolo 7 Attuazione della politica di utilizzo corretto e del meccanismo di sostenibilità
------+Articolo 7 1
------+Articolo 7 2
------+Articolo 7 3
------+Articolo 7 4
------+Articolo 7 5
---+Articolo 8 Applicazione in via eccezionale di sovrapprezzi al dettaglio per il consumo Di servizi di roaming al dettaglio regolamentati e offerta di tariffe alternative
------+Articolo 8 1
------+Articolo 8 2
------+Articolo 8 3
------+Articolo 8 4
------+Articolo 8 5
------+Articolo 8 6
---+Articolo 9 Tariffe all’ingrosso per l’effettuazione di chiamate in roaming regolamentate
------+Articolo 9 1
------+Articolo 9 2
------+Articolo 9 3
---+Articolo 10 Tariffe all’ingrosso per gli SMS in roaming regolamentati
------+Articolo 10 1
------+Articolo 10 2
------+Articolo 10 3
------+Articolo 10 4
---+Articolo 11 Tariffe all’ingrosso per i servizi di dati in roaming regolamentati
------+Articolo 11 1
------+Articolo 11 2
------+Articolo 11 3
---+Articolo 12 Tariffe all’ingrosso per le comunicazioni di emergenza
---+Articolo 13 Trasparenza delle condizioni al dettaglio per le chiamate e gli SMS in roaming
------+Articolo 13 1
------+Articolo 13 2
------+Articolo 13 3
------+Articolo 13 4
------+Articolo 13 5
------+Articolo 13 6
---+Articolo 14 Trasparenza e meccanismi di salvaguardia per i servizi di dati in roaming al dettaglio
------+Articolo 14 1
------+Articolo 14 2
------+Articolo 14 3
------+Articolo 14 4
------+Articolo 14 5
------+Articolo 14 6
------+Articolo 14 7
------+Articolo 14 8
---+Articolo 15 Trasparenza riguardo alle modalità di accesso ai servizi di emergenza
------+Articolo 15 2
------+Articolo 15 3
---+Articolo 16 Banche dati delle serie di numeri dei servizi a valore aggiunto e modalità di accesso ai servizi di emergenza
------+Articolo 16 a)
------+Articolo 16 b)
------+Articolo 16 2
------+Articolo 16 3
---+Articolo 17 Vigilanza e applicazione
------+Articolo 17 1
------+Articolo 17 2
------+Articolo 17 3
------+Articolo 17 4
------+Articolo 17 5
------+Articolo 17 6
------+Articolo 17 7
---+Articolo 18 Risoluzione di controversie
------+Articolo 18 1
------+Articolo 18 2
---+Articolo 19 Sanzioni
---+Articolo 20 Procedura di comitato
------+Articolo 20 1
------+Articolo 20 2
---+Articolo 21 Riesame
------+Articolo 21 1
------+Articolo 21 2
---+Articolo 22 Obblighi di comunicazione
---+Articolo 23 Abrogazione
---+Articolo 24 Entrata in vigore e scadenza
------+Articolo 24 2
------+Articolo 24 3
---+ALLEGATO I Regolamento abrogato ed elenco delle modifiche successive
---+ALLEGATO II Tavola di concordanza
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European Union -
ICT -
REGOLAMENTO (UE) 2022/612 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 aprile 2022 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
REGOLAMENTO (UE) 2022/612 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 6 aprile 2022
relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Preamble: 1
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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
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(1)
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Il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha subito varie e sostanziali modifiche (4). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
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(2)
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In particolare, il regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha modificato il regolamento (UE) n. 531/2012 e ha imposto l’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio nell’Unione a decorrere dal 15 giugno 2017, subordinatamente all’utilizzo corretto dei servizi di roaming e alla possibilità di applicare un meccanismo di deroga ai fini della sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, denominata anche «roaming a tariffa nazionale» («roam-like-at-home», «RLAH»). La Commissione ha inoltre effettuato un riesame del mercato del roaming all’ingrosso al fine di valutare le misure necessarie per consentire l’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 531/2012. A seguito di tale riesame, è stato adottato il regolamento (UE) 2017/920 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) con l’obiettivo di regolamentare i mercati nazionali del roaming all’ingrosso al fine di abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio entro il 15 giugno 2017 senza distorsioni nei mercati nazionali o visitati.
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(3)
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Il 29 novembre 2019 la Commissione ha pubblicato il suo primo riesame completo del mercato del roaming («la relazione della Commissione»), dal quale è emerso che i viaggiatori in tutta l’Unione hanno ampiamente beneficiato dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio. L’uso di servizi mobili, in particolare dei servizi di chiamata vocale, di SMS o di dati in roaming regolamentati, durante i viaggi nell’Unione è aumentato rapidamente e in maniera massiccia, confermando l’impatto delle norme dell’Unione in materia di roaming. La relazione della Commissione ha concluso che, nonostante il verificarsi di alcune dinamiche concorrenziali sui mercati del roaming al dettaglio e all’ingrosso, le condizioni concorrenziali di base non sono cambiate, e non si prevede che cambino nel prossimo futuro. La regolamentazione dei mercati al dettaglio e all’ingrosso permane pertanto necessaria e non dovrebbe essere abbandonata. In particolare, la relazione della Commissione ha rilevato che, a livello del mercato all’ingrosso, la forte riduzione dei massimali delle tariffe ha contribuito a un’ulteriore riduzione dei prezzi del roaming all’ingrosso a vantaggio degli operatori outbounder netti, vale a dire gli operatori con una clientela che consuma più servizi mobili sulle reti degli operatori partner in altri Stati membri rispetto a quelli consumati dalla clientela degli operatori partner sulla propria rete.
La relazione della Commissione ha preso atto della raccomandazione dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) di abbassare ulteriormente i massimali delle tariffe del roaming all’ingrosso. La Commissione ha analizzato e documentato altresì la necessità di abbassare ulteriormente i massimali delle tariffe del roaming all’ingrosso, valutando inoltre il livello di riduzione che consente agli operatori delle reti ospitanti di recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming all’ingrosso. La relazione della Commissione ha fatto riferimento all’obbligo previsto dal regolamento (UE) n. 531/2012 in virtù del quale i clienti in roaming all’estero hanno accesso agli stessi servizi in altri Stati membri allo stesso prezzo, a condizione che tali servizi possano essere forniti sulla rete ospitante. La relazione della Commissione ha preso atto del recentissimo sviluppo di nuove modalità di commercio del traffico in roaming all’ingrosso, quali le piattaforme di commercio online, che hanno il potenziale di promuovere la concorrenza sul mercato del roaming all’ingrosso e facilitare la negoziazione tra gli operatori. Infine ha rilevato che il mercato non ha utilizzato la vendita separata di servizi di dati in roaming.
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(4)
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Poiché il regolamento (UE) n. 531/2012 cessa di produrre effetti il 30 giugno 2022, l’obiettivo del presente regolamento è procedere alla sua rifusione introducendo nel contempo nuove misure volte ad accrescere la trasparenza, anche per quanto riguarda l’uso di servizi a valore aggiunto in roaming e l’uso del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili non terrestri, nonché a garantire un’effettiva esperienza di RLAH in termini di qualità del servizio e accesso ai servizi di emergenza in roaming. La validità del presente nuovo regolamento è fissata a 10 anni, fino al 2032, al fine di garantire certezza nel mercato e ridurre al minimo gli oneri normativi. Il presente regolamento introduce l’obbligo per la Commissione di effettuare riesami e presentare relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio nel 2025 e nel 2029, seguite, se del caso, da una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento, qualora gli sviluppi del mercato lo richiedano. A causa dei rapidi sviluppi del mercato e della rapida diffusione delle nuove tecnologie, è auspicabile che la Commissione valuti, in particolare, l’opportunità di presentare una proposta legislativa intesa a modificare il presente regolamento in sede di pubblicazione della sua prima relazione nel 2025.
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(5)
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Le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti che sono responsabili della tutela e della promozione degli interessi dei clienti delle reti mobili che risiedono abitualmente all’interno del loro territorio non sono in grado di controllare il comportamento degli operatori delle reti ospitanti situati in altri Stati membri, da cui dipendono gli stessi clienti quando utilizzano i servizi di roaming internazionale. Tale mancanza di controllo potrebbe ridurre inoltre l’efficacia delle misure adottate dagli Stati membri in base alla loro competenza residua in materia di adozione di norme a tutela dei consumatori.
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(6)
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Il mercato delle comunicazioni mobili resta frammentato nell’Unione e non esiste una rete mobile che copra tutti gli Stati membri. Di conseguenza, per fornire servizi di comunicazioni mobili ai propri clienti nazionali che viaggiano in altri Stati membri, i fornitori di roaming acquistano servizi di roaming all’ingrosso dagli operatori degli Stati membri visitati o scambiano servizi di roaming all’ingrosso con detti operatori.
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(7)
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Non si può sostenere l’esistenza di un mercato interno delle telecomunicazioni se sussistono differenze tra i prezzi nazionali e i prezzi di roaming. Pertanto è opportuno eliminare le differenze tra le tariffe nazionali e le tariffe di roaming allo scopo di dar vita a un mercato interno dei servizi di comunicazioni mobili.
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(8)
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È opportuno utilizzare un approccio armonizzato comune per garantire che gli utenti delle reti pubbliche terrestri di comunicazioni mobili che viaggiano all’interno dell’Unione non paghino prezzi eccessivi per i servizi di roaming all’interno dell’Unione; ciò consentirebbe di promuovere la concorrenza per i servizi di roaming tra i fornitori di roaming, di conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori nonché di preservare gli incentivi all’innovazione e le possibilità di scelta per il consumatore. Tenuto conto della natura transfrontaliera dei servizi in esame, è necessario il suddetto approccio comune per garantire che i fornitori di roaming possano operare in un unico quadro normativo coerente, basato su criteri fissati in modo obiettivo.
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(9)
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Data la notevole diffusione delle apparecchiature mobili idonee al collegamento a Internet, i servizi di dati in roaming acquistano una significativa rilevanza economica. Tale aspetto è importante sia per gli utenti che per i fornitori di applicazioni e contenuti. Per promuovere lo sviluppo di detto mercato le tariffe del trasporto di dati non dovrebbero ostacolare la crescita, in particolare considerando che si prevede un’accelerazione costante dello sviluppo e del dispiegamento delle reti e dei servizi di prossima generazione e ad alta velocità.
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(10)
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Le direttive 2002/19/CE (7), 2002/20/CE (8), 2002/21/CE (9), 2002/22/CE (10) e 2002/58/CE (11) del Parlamento europeo e del Consiglio perseguivano l’obiettivo di creare un mercato interno delle comunicazioni elettroniche all’interno dell’Unione, garantendo al contempo un elevato livello di tutela dei consumatori attraverso una concorrenza più intensa. Ad eccezione della direttiva 2002/58/CE, tali direttive sono state abrogate dalla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).
La direttiva (UE) 2018/1972 mira a stimolare gli investimenti nelle reti ad altissima capacità e la loro diffusione nell’Unione, nonché a stabilire nuove norme in materia di spettro radio per la connettività mobile e il 5G. La direttiva (UE) 2018/1972 prevede inoltre che le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti, nonché il BEREC, la Commissione e gli Stati membri, perseguano, tra l’altro, l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del mercato interno e di promuovere gli interessi dei cittadini dell’Unione. Tale direttiva garantisce tra l’altro che tutti gli utenti finali abbiano accesso a servizi di comunicazione, compresa Internet, a prezzi accessibili, oltre ad aumentare la tutela dei consumatori e la sicurezza per gli utenti e facilitare l’intervento normativo.
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(11)
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I mercati del roaming all’ingrosso e al dettaglio presentano caratteristiche uniche che giustificano l’adozione di misure eccezionali che vanno al di là dei meccanismi previsti dalla direttiva (UE) 2018/1972.
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(12)
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È opportuno che il presente regolamento permetta di derogare alle norme altrimenti applicabili in conformità della direttiva (UE) 2018/1972, segnatamente alla norma secondo cui i prezzi praticati per le offerte di servizi dovrebbero essere determinati da accordi commerciali in assenza di un significativo potere di mercato, consentendo in tal modo l’introduzione di obblighi normativi complementari che riflettano le caratteristiche peculiari dei servizi di roaming all’interno dell’Unione.
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(13)
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Per proteggere i clienti in roaming dall’aumento dei prezzi al dettaglio per i servizi di roaming regolamentati, in particolare i servizi di chiamata vocale, di SMS o di dati in roaming regolamentati, dovuto alle fluttuazioni del tasso di cambio di riferimento di valute diverse dall’euro, uno Stato membro la cui moneta non è l’euro dovrebbe utilizzare una media nel tempo di vari tassi di cambio di riferimento per determinare i sovrapprezzi massimi applicabili nella propria valuta. Ove le tariffe massime non siano espresse in euro, i valori applicabili dovrebbero essere determinati nella pertinente valuta applicando la media nel tempo di vari tassi di cambio di riferimento pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (Gazzetta ufficiale) alla data precisata nel presente regolamento. Ove non vi sia alcuna pubblicazione alla data precisata, i tassi di cambio di riferimento applicabili dovrebbero essere quelli pubblicati nella prima Gazzetta ufficiale successiva a tale data e contenente i suddetti tassi di cambio di riferimento. Al fine di allineare la determinazione dei valori in valute diverse dall’euro alla norma applicata per le comunicazioni intra-UE in conformità del regolamento (UE) 2015/2120, le tariffe massime in valute diverse dall’euro dovrebbero essere determinate applicando la media dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea il 15 gennaio, il 15 febbraio e il 15 marzo dell’anno civile di riferimento nella Gazzetta ufficiale. Le tariffe massime così calcolate per il 2022 dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 15 maggio 2023.
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(14)
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Per consentire lo sviluppo di un mercato dei servizi di roaming più efficiente, integrato e competitivo non dovrebbero esistere restrizioni che impediscano alle imprese di negoziare in modo efficace l’accesso all’ingrosso al fine di fornire servizi di roaming, anche per le comunicazioni di tipo da machina a macchina. Gli ostacoli all’accesso a tali servizi di roaming all’ingrosso, dovuti alle differenze nel potere negoziale e nel grado di proprietà dell’infrastruttura da parte delle imprese, dovrebbero essere eliminati. A tal fine, gli accordi di roaming all’ingrosso dovrebbero rispettare il principio della neutralità tecnologica e garantire che tutti gli operatori abbiano pari ed eque opportunità di accesso a tutte le reti e tecnologie disponibili, come pure rispettare il principio che siffatti accordi siano negoziati in buona fede per consentire ai fornitori di roaming di offrire servizi di roaming al dettaglio equivalenti ai servizi offerti a livello nazionale. Il presente regolamento non dovrebbe limitare la libertà di concludere accordi di roaming all’ingrosso soltanto con gli operatori che dispongono delle reti più avanzate, fatto salvo il rispetto dei requisiti di qualità del servizio al dettaglio previsti dal presente regolamento. Gli operatori che vogliono ottenere l’accesso all’ingrosso al roaming dovrebbero avere la libertà di negoziare i loro accordi di roaming all’ingrosso in funzione delle loro esigenze commerciali e dell’interesse superiore degli utenti finali. Pertanto, nel corso della transizione verso le reti e le tecnologie di comunicazione mobile di prossima generazione, i fornitori di roaming dovrebbero garantire gradualmente un accesso al roaming all’ingrosso che consenta la prestazione di servizi di roaming al dettaglio in altri Stati membri a condizioni contrattuali equivalenti a quelle del loro Stato membro di origine, conformemente agli obiettivi del RLAH. I fornitori di roaming dovrebbero offrire servizi di roaming al dettaglio equivalenti ai servizi di comunicazione mobile che offrono a livello nazionale ove esista una copertura diffusa o in presenza di offerte competitive per l’accesso a tali reti e tecnologie di comunicazione mobile di prossima generazione nello Stato membro visitato, conformemente agli orientamenti del BEREC per l’accesso all’ingrosso al roaming.
Gli operatori di reti mobili virtuali (mobile virtual network operators — MVNO) e i rivenditori di servizi di comunicazioni mobili che non dispongono di un’infrastruttura di rete propria forniscono tipicamente servizi di roaming sulla base di accordi commerciali di roaming all’ingrosso conclusi con i rispettivi operatori di reti mobili ospitanti nello stesso Stato membro. Tuttavia le trattative commerciali potrebbero non lasciare agli MVNO e ai rivenditori margine sufficiente per stimolare la concorrenza attraverso tariffe più basse. L’eliminazione di tali ostacoli e il riequilibrio del potere negoziale tra gli MVNO o tra i rivenditori e gli operatori di reti mobili grazie a un obbligo di accesso e massimali all’ingrosso dovrebbero agevolare lo sviluppo di servizi e di offerte di roaming alternativi e innovativi all’interno dell’Unione a favore dei clienti. La direttiva (UE) 2018/1972 non offre una soluzione a tale problema tramite l’imposizione di obblighi agli operatori che dispongono di un significativo potere di mercato.
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(15)
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È pertanto opportuno prevedere un obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso all’ingrosso alle reti pubbliche di comunicazioni mobili al fine di fornire servizi di roaming. Tale accesso dovrebbe corrispondere alle esigenze dei soggetti che richiedono l’accesso. Gli utenti finali di servizi che richiedono tecnologie moderne e servizi di roaming al dettaglio dovrebbero poter beneficiare in roaming della stessa qualità del servizio di cui beneficiano a livello nazionale. Un obbligo di accesso all’ingrosso al roaming dovrebbe pertanto garantire che i soggetti che richiedono l’accesso possano replicare i servizi al dettaglio offerti a livello nazionale, salvo qualora gli operatori di reti mobili cui è richiesto di fornire l’accesso possano dimostrare che è tecnicamente impossibile farlo. Si intendono tecnicamente fattibili i parametri in base ai quali l’operatore della rete ospitante offre i servizi mobili ai propri clienti nazionali. A norma del pertinente accordo di roaming all’ingrosso e fatti salvi gli obblighi al dettaglio di cui al presente regolamento, è auspicabile che l’operatore della rete ospitante garantisca che ai clienti in roaming sulla propria rete non si applichino condizioni meno vantaggiose di quelle offerte ai propri clienti nazionali, ad esempio in termini di qualità del servizio, come la velocità disponibile. L’accesso dovrebbe essere rifiutato esclusivamente sulla base di criteri obiettivi, quali la fattibilità tecnica e la necessità di preservare l’integrità della rete.
L’operatore della rete ospitante non dovrebbe rifiutare o limitare l’accesso sulla base di considerazioni commerciali in modo tale da limitare l’erogazione di servizi di roaming concorrenti. In caso di rifiuto dell’accesso, la parte lesa dovrebbe poter ricorrere alla procedura di risoluzione delle controversie di cui al presente regolamento. Per garantire condizioni eque è opportuno che l’accesso all’ingrosso per la fornitura di servizi di roaming sia concesso in conformità degli obblighi normativi stabiliti nel presente regolamento applicabili a livello del mercato all’ingrosso e tenga conto dei diversi elementi di costo necessari per la fornitura di tale accesso. Un approccio normativo coerente all’accesso all’ingrosso per la fornitura di servizi di roaming dovrebbe contribuire ad evitare distorsioni tra gli Stati membri. È opportuno che il BEREC, in coordinamento con la Commissione e in collaborazione con le pertinenti parti interessate, metta a punto orientamenti relativi all’accesso all’ingrosso per la fornitura di servizi di roaming.
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(16)
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Un obbligo di accesso all’ingrosso al roaming dovrebbe comprendere la fornitura di servizi diretti di roaming all’ingrosso nonché la fornitura di servizi di roaming all’ingrosso destinati alla rivendita da parte di terzi. L’obbligo di accesso all’ingrosso al roaming dovrebbe comprendere anche l’obbligo per gli operatori di reti mobili di permettere agli MVNO e ai rivenditori l’acquisto di servizi di roaming all’ingrosso regolamentati da aggregatori all’ingrosso che offrono un punto di accesso unico e una piattaforma standard per gli accordi di roaming in tutta l’Unione. Per garantire che gli operatori forniscano ai fornitori di roaming l’accesso a tutte le risorse necessarie per l’accesso diretto all’ingrosso al roaming nonché per l’accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming entro un termine ragionevole, è opportuno pubblicare un’offerta di riferimento contenente le condizioni generali per l’accesso diretto all’ingrosso al roaming e l’accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming. La pubblicazione dell’offerta di riferimento non dovrebbe impedire trattative commerciali tra il soggetto che richiede l’accesso e il fornitore di accesso per la definizione del livello di prezzo dell’accordo finale di fornitura all’ingrosso oppure di servizi supplementari di accesso all’ingrosso che vanno al di là di quelli necessari per l’accesso diretto all’ingrosso al roaming e l’accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming.
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(17)
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Un obbligo di accesso all’ingrosso al roaming dovrebbe comprendere l’accesso a tutti gli elementi necessari per consentire la fornitura di servizi di roaming, ovvero: elementi della rete e risorse correlate; pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; sistemi di informazione o banche dati per i preordini, la fornitura, l’ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; servizi di conversione del numero o sistemi che svolgono funzioni analoghe; reti mobili e servizi di rete virtuale.
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(18)
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Se i soggetti che richiedono l’accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming richiedono l’accesso a risorse o servizi in aggiunta a quanto necessario per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio, gli operatori di reti mobili possono applicare tariffe eque e ragionevoli per tali risorse o servizi. Tali risorse o servizi supplementari potrebbero essere, tra l’altro, servizi a valore aggiunto, software e sistemi di informazione supplementari o modalità di fatturazione.
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(19)
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L’articolo 109 della direttiva (UE) 2018/1972 prevede che gli Stati membri garantiscano che tutti gli utenti finali possano accedere gratuitamente ai servizi di emergenza tramite le comunicazioni di emergenza al centro di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) più idoneo. Tale direttiva prevede altresì che gli Stati membri provvedano affinché l’accesso da parte degli utenti finali con disabilità ai servizi di emergenza sia disponibile tramite le comunicazioni di emergenza, anche quando viaggiano all’interno dell’Unione, e che tale accesso sia equivalente a quello degli altri utenti finali. Tali modalità di accesso potrebbero includere un servizio di testo in tempo reale o un servizio di conversazione globale a norma della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), o altri servizi di comunicazione non vocale, come ad esempio servizi di SMS, di messaggistica o video attraverso applicazioni di emergenza, o servizi di ritrasmissione, che gli Stati membri impiegano tenendo conto degli obblighi previsti dal diritto dell’Unione e delle capacità e delle attrezzature tecniche del sistema PSAP nazionale. L’attuazione delle modalità di accesso ai servizi di emergenza disponibili per gli utenti con disabilità in roaming e la fornitura delle informazioni sulla localizzazione del chiamante dovrebbero basarsi, quanto più possibile, su norme o specifiche europee. È opportuno che tali norme siano promosse dalla Commissione e dagli Stati membri in collaborazione con gli organismi europei di normalizzazione e altri organismi competenti.
Spetta agli Stati membri determinare quali tipologie di comunicazioni di emergenza sono tecnicamente fattibili per garantire ai clienti in roaming l’accesso ai servizi di emergenza. Al fine di garantire che i clienti in roaming abbiano accesso alle comunicazioni di emergenza alle condizioni di cui all’articolo 109 della direttiva (UE) 2018/1972, gli operatori delle reti ospitanti dovrebbero includere nell’offerta di riferimento informazioni in merito alle tipologie di comunicazioni di emergenza obbligatorie e tecnicamente fattibili per garantire l’accesso ai clienti in roaming a norma delle misure nazionali nello Stato membro visitato. Gli accordi di roaming all’ingrosso dovrebbero inoltre includere informazioni sui parametri tecnici per garantire l’accesso ai servizi di emergenza, anche per i clienti in roaming con disabilità, nonché per garantire la trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante, comprese le informazioni derivate da dispositivi mobili, allo PSAP più idoneo nello Stato membro visitato. Tali informazioni dovrebbero consentire al fornitore di roaming di identificare e fornire gratuitamente la comunicazione di emergenza e la trasmissione della localizzazione del chiamante.
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(20)
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Determinate condizioni possono essere incluse nelle offerte di riferimento al fine di consentire agli operatori di reti mobili di impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming. In particolare, qualora l’operatore della rete ospitante abbia fondati motivi di ritenere che sussista un caso di roaming permanente da parte di una quota significativa di clienti del fornitore di roaming o di utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming, esso dovrebbe poter esigere che il fornitore di roaming fornisca — in forma aggregata e nel pieno rispetto dei requisiti dell’Unione e nazionali in materia di protezione dei dati — informazioni che permettano di determinare se una quota significativa di clienti di tale fornitore si trovi in una situazione di roaming permanente o vi sia utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming, come le informazioni sulla quota di clienti con consumo nazionale irrilevante rispetto al consumo in roaming. Inoltre l’interruzione di accordi di roaming all’ingrosso al fine di impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming dovrebbe essere effettuata soltanto laddove misure meno rigorose non siano riuscite ad affrontare la situazione. Tale interruzione dovrebbe essere subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore della rete ospitante, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC qualora sia stato consultato.
Le misure meno rigorose possono consistere nel fissare tariffe all’ingrosso più elevate che non superino le tariffe massime all’ingrosso previste dal presente regolamento per volumi superiori a un volume aggregato specificato nell’accordo. Tali tariffe all’ingrosso più elevate dovrebbero essere stabilite in anticipo o a partire dal momento in cui l’operatore della rete ospitante abbia constatato e informato l’operatore della rete d’origine che, sulla base di criteri obiettivi, sussiste un caso di roaming permanente da parte di una quota significativa di clienti del fornitore di roaming o di utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming. Le misure meno rigorose possono altresì consistere nell’impegno dell’operatore della rete d’origine ad adottare o rivedere le politiche di utilizzo corretto applicabili ai propri clienti conformemente agli atti di esecuzione adottati in conformità del presente regolamento, o nella possibilità per l’operatore della rete ospitante di chiedere una revisione dell’accordo di roaming all’ingrosso. In un’ottica di trasparenza, l’autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe rendere pubbliche le informazioni concernenti le domande di autorizzazione all’interruzione degli accordi di roaming all’ingrosso, nel rispetto della riservatezza degli affari.
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(21)
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Per permettere lo sviluppo di mercati più efficienti, integrati e competitivi dei servizi di roaming, nel negoziare l’accesso all’ingrosso al roaming ai fini della fornitura di servizi di roaming al dettaglio, gli operatori dovrebbero poter negoziare regimi tariffari all’ingrosso innovativi, non direttamente connessi ai volumi effettivamente consumati, ad esempio pagamenti forfettari, impegni immediati o accordi di roaming all’ingrosso in base alla capacità, oppure regimi tariffari che riflettano le variazioni della domanda nell’arco dell’anno. Fatte salve le limitazioni al roaming permanente di cui al presente regolamento, le comunicazioni da macchina a macchina, vale a dire i servizi che comportano il trasferimento automatico di dati e informazioni tra apparecchi o applicazioni di software con intervento umano limitato o inesistente, non sono escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento o dai pertinenti obblighi di accesso all’ingrosso al roaming stabiliti dal presente regolamento, comprese le disposizioni sull’utilizzo corretto dei servizi di roaming e la possibilità per gli operatori di reti mobili di includere nelle loro offerte di riferimento condizioni per impedire l’uso permanente dei servizi di roaming regolamentati o l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming. Il roaming permanente è tuttavia oggetto di negoziati commerciali e può essere concordato da due operatori partner in un accordo di roaming all’ingrosso. Per permettere lo sviluppo di mercati più efficienti e competitivi per le comunicazioni da macchina a macchina, ci si attende che, sempre più spesso, gli operatori di reti mobili rispondano, accogliendole, a tutte le richieste ragionevoli di accordi di roaming all’ingrosso a condizioni ragionevoli e che consentano esplicitamente il roaming permanente per le comunicazioni da macchina a macchina.
Essi dovrebbero essere in grado di concludere accordi di roaming all’ingrosso flessibili che consentano servizi di roaming all’ingrosso e di applicare regimi tariffari che non siano basati sul volume dei dati consumati, ma siano invece basati su fattori alternativi, ad esempio sul numero di macchine collegate al mese. In tale contesto, in caso di controversia transnazionale, le parti interessate dovrebbero poter ricorrere alla procedura di risoluzione delle controversie di cui all’articolo 27 della direttiva (UE) 2018/1972. Le parti negoziali dovrebbero avere la possibilità di concordare di non applicare le tariffe massime di roaming all’ingrosso regolamentate per la durata degli accordi di roaming all’ingrosso. Questo escluderebbe la possibilità per le parti di chiedere successivamente l’applicazione di tariffe massime all’ingrosso basate sul volume al consumo effettivo, come previsto dal presente regolamento. Ciò non dovrebbe pregiudicare gli obblighi di fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati. La relazione della Commissione prende inoltre atto del recentissimo sviluppo di nuove modalità di commercio del traffico in roaming all’ingrosso, quali le piattaforme di commercio online, che hanno il potenziale di facilitare il processo di negoziazione tra gli operatori. L’uso di strumenti analoghi potrebbe contribuire a rafforzare la concorrenza sul mercato del roaming all’ingrosso e ridurre ulteriormente le tariffe effettive all’ingrosso applicate.
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Il regolamento (UE) n. 531/2012 prevede che gli operatori non possano precludere agli utenti finali l’accesso ai servizi di dati in roaming regolamentati forniti sulla rete ospitante da un fornitore alternativo di roaming. Questa misura strutturale, introdotta tramite l’obbligo relativo alla vendita separata di servizi di dati in roaming, è tuttavia diventata inefficace a seguito dell’introduzione del RLAH. Inoltre, in assenza di una diffusione sul mercato, tale obbligo non sembra più pertinente. Le disposizioni che impongono agli operatori di garantire la vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio non dovrebbero pertanto più applicarsi.
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Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione di norme dettagliate concernenti l’applicazione di politiche di utilizzo corretto e la metodologia per la valutazione della sostenibilità della fornitura di servizi di roaming al dettaglio a prezzi nazionali, nonché la domanda che deve essere presentata da un fornitore di roaming ai fini di tale valutazione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (14). Fino all’adozione di tali misure di esecuzione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione (15) dovrebbe continuare ad applicarsi.
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Per tutelare gli interessi dei clienti in roaming è opportuno imporre obblighi normativi sia all’ingrosso sia al dettaglio, poiché l’esperienza ha dimostrato che le riduzioni dei prezzi all’ingrosso dei servizi di roaming all’interno dell’Unione non si traducono necessariamente in prezzi al dettaglio più bassi per il roaming, in quanto mancano incentivi in tal senso. D’altra parte, un’azione volta a ridurre il livello dei prezzi al dettaglio che non affronti la questione del livello dei costi all’ingrosso connessi alla fornitura di tali servizi rischierebbe di perturbare il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di roaming e non permetterebbe un rafforzamento della concorrenza.
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L’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio in conformità del regolamento (UE) 2015/2120 era necessaria per realizzare e favorire il funzionamento di un mercato unico digitale in tutta l’Unione. Tuttavia tale regolamento non era, da solo, sufficiente a garantire il corretto funzionamento del mercato del roaming. Il presente regolamento dovrebbe contribuire a che l’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio non incida sui modelli di determinazione dei prezzi nei mercati nazionali.
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Il pertinente prezzo al dettaglio nazionale dovrebbe essere pari alla tariffa nazionale al dettaglio per unità. Tuttavia, in situazioni in cui non esistono specifici prezzi al dettaglio nazionali che possano servire da base per un servizio di roaming al dettaglio regolamentato (ad esempio in caso di piani tariffari nazionali illimitati, pacchetti o tariffe nazionali che non includono i dati), si dovrebbe ritenere che il prezzo al dettaglio nazionale sia lo stesso meccanismo di tariffazione applicabile al cliente che consumi il piano tariffario nazionale nello Stato membro di tale cliente.
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In caso di roaming all’interno dell’Unione, i clienti in roaming dovrebbero poter utilizzare i servizi al dettaglio cui si abbonano e beneficiare dello stesso livello di qualità del servizio di cui beneficiano nel proprio paese. A tal fine, e in conformità agli obblighi di accesso all’ingrosso stabiliti dal presente regolamento, i fornitori di roaming e gli operatori di reti mobili dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che i servizi di roaming al dettaglio regolamentati siano forniti alle stesse condizioni che si applicherebbero qualora fossero consumati a livello nazionale. Ad esempio, se la velocità massima disponibile dei dati della rete ospitante è pari o superiore alla velocità massima disponibile offerta a livello nazionale dal fornitore di roaming, quest’ultimo non dovrebbe offrire una velocità inferiore alla velocità massima disponibile fornita a livello nazionale. Se la velocità massima disponibile dei dati della rete ospitante è inferiore alla velocità massima disponibile offerta a livello nazionale dal fornitore di roaming, quest’ultimo non dovrebbe offrire una velocità inferiore alla velocità massima disponibile della rete ospitante. Qualora sulla rete ospitante sia disponibile una nuova generazione di reti o tecnologia di rete, il fornitore di roaming non dovrebbe limitare il servizio di roaming a una generazione di reti o a una tecnologia di rete precedente a quella offerta a livello nazionale. Inoltre, in particolare durante la transizione verso le reti e le tecnologie di comunicazione mobile di prossima generazione, se l’attuazione di tali reti e tecnologie da parte del fornitore di roaming e dell’operatore della rete ospitante non sono comparabili, il fornitore di roaming può offrire il servizio di roaming al dettaglio regolamentato con la tecnologia di comunicazione mobile esistente. Le considerazioni commerciali che comportano una riduzione della qualità dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati, come la riduzione della larghezza di banda per ridurre i volumi di roaming, dovrebbero essere vietate. Gli operatori dovrebbero adottare misure ragionevoli per ridurre al minimo ogni indebito ritardo nei trasferimenti tra le reti di comunicazioni mobili, fatto salvo l’articolo 28 della direttiva (UE) 2018/1972. Le amministrazioni e gli operatori nazionali possono concludere accordi di coordinamento dello spettro e garantire la copertura, almeno lungo i corridoi 5G e gli assi di trasporto terrestre.
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I fornitori di roaming dovrebbero poter applicare «politiche di utilizzo corretto» al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al prezzo al dettaglio nazionale applicabile. Le «politiche di utilizzo corretto» dovrebbero riguardare solo l’utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati da parte dei clienti in roaming, come l’utilizzo da parte dei clienti in roaming di tali servizi in uno Stato membro diverso da quello del loro fornitore nazionale per scopi diversi dal viaggio occasionale. Le misure di attuazione relative all’applicazione delle politiche di utilizzo corretto dovrebbero assicurare che tale obiettivo non sia eluso dai fornitori di roaming per perseguire altri scopi a scapito dei clienti in roaming che compiono viaggi occasionali. In casi di forza maggiore dovuti a circostanze quali pandemie, chiusura temporanea delle frontiere o catastrofi naturali che involontariamente prolungano il periodo di soggiorno temporaneo del cliente in roaming in un altro Stato membro, i fornitori di roaming dovrebbero innalzare il limite di utilizzo corretto applicabile per un periodo adeguato, su richiesta giustificata del cliente in roaming. Una politica di utilizzo corretto dovrebbe consentire ai clienti del fornitore di roaming di consumare volumi di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, al prezzo al dettaglio nazionale applicabile, che sono coerenti con i rispettivi piani tariffari. Le misure di attuazione relative all’applicazione delle politiche di utilizzo corretto dovrebbero tenere conto dei numerosi e diversi modelli di viaggio occasionale dei clienti in roaming, al fine di garantire che le politiche di utilizzo corretto non costituiscano un ostacolo a un’effettiva esperienza di RLAH da parte di tali clienti.
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Nel riesaminare i suoi atti di esecuzione la Commissione, previa consultazione del BEREC, dovrebbe valutare in che misura le condizioni di mercato, i modelli di consumo e di viaggio, l’evoluzione e la convergenza dei prezzi nonché il rischio rilevabile di distorsione della concorrenza consentirebbero una fornitura sostenibile di servizi di roaming a prezzi nazionali per i viaggi occasionali, e la possibilità di limitare l’applicazione e gli effetti delle misure nel quadro di una politica di utilizzo corretto a casi eccezionali.
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In circostanze specifiche ed eccezionali, qualora un fornitore di roaming non sia in grado di recuperare i suoi costi globali effettivi e previsti della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati dalle sue entrate globali effettive e previste risultanti dalla fornitura di tali servizi, detto fornitore di roaming dovrebbe poter chiedere l’autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo al fine di assicurare la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale. La valutazione della sostenibilità del modello di tariffazione nazionale dovrebbe essere basata sui pertinenti fattori oggettivi specifici per il fornitore di roaming, inclusi le variazioni oggettive tra fornitori di roaming nello Stato membro interessato e il livello dei prezzi e delle entrate nazionali. Questo può verificarsi ad esempio per i modelli nazionali di tariffazione forfettaria al dettaglio degli operatori che presentano importanti squilibri negativi del traffico, laddove il prezzo unitario nazionale implicito è basso e anche le entrate globali dell’operatore sono basse rispetto all’onere dei costi del roaming, o nei casi in cui il prezzo unitario implicito è basso e il consumo effettivo o previsto di servizi di roaming è alto. Per evitare che il modello di tariffazione nazionale dei fornitori di roaming sia reso insostenibile da tali problemi di recupero dei costi, con il rischio di incidere sensibilmente sull’evoluzione dei prezzi nazionali (il cosiddetto «effetto materasso»), i fornitori di roaming, previa autorizzazione dell’autorità nazionale di regolamentazione, dovrebbero in tali circostanze poter applicare un sovrapprezzo ai servizi di roaming al dettaglio regolamentati solo nella misura necessaria per recuperare tutti i pertinenti costi della fornitura di tali servizi.
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A tal fine, i costi sostenuti per fornire servizi di roaming al dettaglio regolamentati dovrebbero essere determinati in riferimento alle tariffe effettive di roaming all’ingrosso applicate al traffico in roaming in uscita del fornitore di roaming interessato eccedente il traffico in roaming in entrata, nonché in riferimento a una riserva ragionevole per i costi congiunti e comuni. Le entrate generate dai servizi di roaming al dettaglio regolamentati dovrebbero essere determinate in riferimento alle entrate ai livelli di prezzi nazionali imputabili al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, in base ai prezzi unitari o come percentuale di una tariffa forfettaria, in modo da riflettere le rispettive percentuali effettive e previste del consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati da parte dei clienti all’interno dell’Unione e del consumo nazionale. Si dovrebbe tener conto anche del consumo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati e del consumo nazionale da parte dei clienti del fornitore di roaming, nonché del livello di concorrenza, prezzi ed entrate nel mercato nazionale e di qualsiasi rischio rilevabile che il roaming ai prezzi al dettaglio nazionali incida sensibilmente sull’evoluzione di tali prezzi.
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Il regolamento (UE) n. 531/2012 stabilisce che, qualora un fornitore di roaming applichi un sovrapprezzo per il consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati eccedente qualsiasi limite previsto dalla politica di utilizzo corretto, la somma del prezzo al dettaglio nazionale e degli eventuali sovrapprezzi applicati per l’effettuazione di chiamate in roaming regolamentate, per l’invio di SMS in roaming regolamentati o per servizi di dati in roaming regolamentati non deve superare l’importo di, rispettivamente, 0,19 EUR al minuto, 0,06 EUR per SMS e 0,20 EUR per megabyte utilizzato. Poiché le norme sul RLAH si applicano effettivamente dal 15 giugno 2017, tale disposizione non è più necessaria.
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Conformemente al principio «chi chiama paga», i clienti delle reti mobili non pagano per la ricezione di chiamate nazionali sulla rete mobile e il costo della terminazione della chiamata nella rete della parte chiamata è coperto dalla tariffa al dettaglio della parte chiamante. La convergenza delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili tra gli Stati membri dovrebbe consentire l’applicazione dello stesso principio alle chiamate in roaming al dettaglio regolamentate. A norma dell’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, la Commissione ha stabilito, mediante il regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione (16), una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione per i servizi mobili al fine di ridurre l’onere normativo atto ad affrontare in modo coerente in tutta l’Unione i problemi di concorrenza per la terminazione delle chiamate vocali all’ingrosso. Il regolamento delegato (UE) 2021/654 prevede un percorso di riduzione delle tariffe (glide path) di tre anni: le tariffe uniche massime di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione devono essere pari a 0,7 cent di EUR nel 2021, 0,55 cent di EUR nel 2022, 0,4 cent di EUR nel 2023 e devono raggiungere la tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione di 0,2 cent di EUR a partire dal 2024. Nelle situazioni di cui al presente regolamento in cui è consentito ai fornitori di roaming di applicare un sovrapprezzo per i servizi di roaming al dettaglio regolamentati, il sovrapprezzo applicato per le chiamate in roaming regolamentate ricevute non dovrebbe superare la tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione fissata dalla Commissione per l’anno corrispondente nel regolamento delegato (UE) 2021/654. Se la Commissione conclude successivamente che non è più necessario fissare una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione, qualsiasi sovrapprezzo applicato per le chiamate in roaming regolamentate ricevute non dovrebbe superare la tariffa fissata nell’ultimo atto delegato adottato a norma dell’articolo 75 della direttiva (UE) 2018/1972.
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(34)
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Qualora i fornitori di servizi di roaming regolamentati all’interno dell’Unione apportino modifiche alle tariffe di roaming al dettaglio e alle politiche di utilizzo del roaming che le accompagnano per conformarsi ai requisiti del presente regolamento, tali modifiche non dovrebbero creare un diritto di recesso dal contratto al dettaglio per i clienti delle reti mobili nell’ambito delle leggi nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2018/1972.
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Un contratto al dettaglio che includa qualsiasi tipo di servizio di roaming al dettaglio regolamentato dovrebbe precisare, in modo chiaro e comprensibile, le caratteristiche di tale servizio, compreso il livello previsto di qualità del servizio. Sebbene i fornitori di roaming non esercitino un controllo sulle reti ospitanti, i servizi di roaming forniti sono soggetti all’accordo di roaming all’ingrosso con l’operatore della rete ospitante. Pertanto, al fine di rafforzare la posizione dei clienti in roaming, i fornitori di roaming dovrebbero comunicare in modo chiaro ai loro clienti nel contratto al dettaglio in che modo la qualità dei servizi di roaming può differire nella pratica dai servizi consumati a livello nazionale. I fornitori di roaming dovrebbero inoltre spiegare, nella misura del possibile, in che modo altri fattori pertinenti possono incidere sulla qualità del servizio, quali la velocità, la latenza e la disponibilità dei servizi di roaming o di altri servizi in roaming, a causa della disponibilità di determinate tecnologie, della copertura o della variazione dovuta a fattori esterni quali la topografia. Tale contratto al dettaglio dovrebbe altresì includere informazioni chiare e comprensibili sulla procedura di reclamo disponibile qualora la qualità del servizio non corrisponda ai termini del contratto al dettaglio. Il fornitore di roaming dovrebbe gestire eventuali reclami al riguardo in modo tempestivo ed efficace.
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Al fine di garantire che i clienti in roaming siano adeguatamente informati in merito alla qualità del loro servizio di roaming, i fornitori di roaming dovrebbero pubblicare le informazioni pertinenti sulle loro pagine web. A tal fine dovrebbero includere informazioni sui motivi per cui il servizio di roaming può essere offerto a condizioni meno vantaggiose rispetto a quelle offerte a livello nazionale. Tali informazioni dovrebbero contenere, in particolare, una spiegazione chiara e comprensibile delle possibili deviazioni significative dalle velocità massime di caricamento e scaricamento pubblicizzate o stimate offerte a livello nazionale e del modo in cui tali deviazioni possono incidere sul servizio di roaming cui il cliente si abbona. Le informazioni potrebbero inoltre comprendere una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui eventuali limitazioni del volume, la velocità, le generazioni di reti e le tecnologie di rete disponibili e altri parametri di qualità del servizio possono avere un impatto pratico sul servizio di dati in roaming, in particolare sull’utilizzo di contenuti, applicazioni e servizi in roaming.
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Talvolta i clienti in roaming e gli operatori del paese d’origine si vedono addebitare costi elevati a causa della mancanza di trasparenza sui numeri utilizzati per i servizi a valore aggiunto in tutta l’Unione e sui prezzi all’ingrosso applicati per i servizi a valore aggiunto, fatto salvo l’articolo 97 della direttiva (UE) 2018/1972. Le comunicazioni a determinati numeri utilizzati per fornire servizi a valore aggiunto, ad esempio i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo, i numeri a chiamata gratuita o i numeri a costi condivisi, sono soggette a particolari condizioni tariffarie a livello nazionale. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alla quota tariffaria addebitata per la fornitura di servizi a valore aggiunto, ma unicamente alle tariffe per il collegamento a detti servizi. Il principio del RLAH potrebbe creare nei clienti in roaming l’aspettativa che le comunicazioni verso tali numeri in roaming non comportino costi più elevati rispetto alla situazione nazionale. Per le comunicazioni in roaming non è tuttavia sempre così. I clienti in roaming devono far fronte a costi più elevati, anche quando effettuano chiamate a numeri che sono gratuiti quando le chiamate sono effettuate a livello nazionale. Ciò potrebbe minare la fiducia dei clienti nell’utilizzo del telefono in roaming e comportare costi imprevisti in bolletta, con un impatto negativo sull’effettiva esperienza di RLAH. A livello del mercato al dettaglio, ciò è dovuto principalmente all’insufficiente livello di trasparenza riguardo alle tariffe più elevate che possono essere applicate per le comunicazioni verso i numeri utilizzati per i servizi a valore aggiunto. È pertanto opportuno introdurre misure volte a sensibilizzare in merito al rischio di fatture elevate e ad accrescere la trasparenza riguardo alle condizioni concernenti le comunicazioni verso i numeri utilizzati per i servizi a valore aggiunto. A tal fine, i clienti in roaming dovrebbero essere informati nel contratto al dettaglio e ricevere notifiche e avvertimenti tempestivi, di facile comprensione e gratuiti in merito al fatto che le comunicazioni verso i numeri per i servizi a valore aggiunto in roaming possono comportare costi aggiuntivi. La procedura volta a disattivare la fatturazione di terzi di cui all’allegato VI della direttiva (UE) 2018/1972, se disponibile, può essere applicata a situazioni di roaming.
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Il funzionamento dei mercati del roaming all’ingrosso dovrebbe consentire agli operatori di recuperare tutti i costi della fornitura di servizi di roaming all’ingrosso regolamentati, compresi i costi congiunti e comuni. Il modello di costo utilizzato ai fini del processo di riesame ha tenuto nella massima considerazione gli investimenti effettuati dagli operatori per fornire servizi mobili in roaming, quali il costo dello spettro, il costo delle attrezzature e gli investimenti in infrastrutture, come pure dell’infrastruttura sviluppata dagli operatori e della tecnologia che si prevede dominerà i consumi fino al prossimo riesame. Il riesame previsto per il 2025 si baserà su un nuovo modello di costi, che terrà nella massima considerazione gli sviluppi tecnologici osservati nel periodo transitorio. In questo modo si dovrebbero mantenere gli incentivi a investire nelle reti ospitanti ed evitare distorsioni della concorrenza interna nei mercati visitati dovute all’arbitraggio normativo degli operatori che sfruttano le misure correttive relative all’accesso all’ingrosso al roaming per competere nei mercati nazionali visitati.
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Alla luce degli obiettivi del presente regolamento di garantire la continuità della concorrenza e la protezione degli utenti finali, il presente regolamento dovrebbe fissare massimali delle tariffe del roaming all’ingrosso che riflettano l’evoluzione dei costi sostenuti dagli operatori per la fornitura di servizi di roaming all’ingrosso. Il modello di costo utilizzato ai fini del processo di riesame, cui si fa riferimento nella valutazione d’impatto effettuata ai fini del presente regolamento, dimostra che i costi sostenuti dagli operatori sono gradualmente diminuiti e continuano a diminuire. In considerazione del calendario previsto per il riesame dei massimali all’ingrosso sulla base delle due relazioni che la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2029, le tariffe massime all’ingrosso dovrebbero diminuire sulla base di un percorso di riduzione delle tariffe (glide path), tenendo conto delle pertinenti stime dei costi e dei probabili sviluppi del mercato nel periodo compreso tra il 2022 e il 2027.
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I costi per la fornitura dei servizi di roaming all’ingrosso, compresi i costi congiunti e comuni, sono stati stimati sulla base di diverse fonti: la prima è un modello generale di costi per i servizi di roaming all’ingrosso utilizzato ai fini del processo di riesame, che ha stimato i costi sostenuti da un operatore efficiente nella fornitura di servizi di roaming all’ingrosso. Il risultato del modello di costi consente di analizzare i costi, per ogni anno in ciascuno Stato membro, in base a diversi scenari e ipotesi negli anni in cui stima i costi. Il modello di costi si è basato sui dati trasmessi dagli operatori ed è stato successivamente confermato dalle autorità nazionali di regolamentazione competenti. Anche la stagionalità è stata presa in considerazione per gli Stati membri in grado di dimostrare che essa ha inciso sul dimensionamento della rete degli operatori. Durante tutto il periodo in cui è stato sviluppato il modello di costi sono stati consultati gli operatori, il BEREC e le autorità nazionali di regolamentazione. La valutazione dei costi si è basata anche sulle attuali tariffe di roaming all’ingrosso nell’Unione e ha tenuto conto della prevista adozione futura di tecnologie di rete aggiornate, in linea con le indicazioni ricevute dal BEREC nei suoi pareri.
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Per quanto riguarda le norme sulle tariffe all’ingrosso, gli obblighi normativi a livello dell’Unione dovrebbero essere mantenuti, in quanto qualsiasi misura che consenta il RLAH in tutta l’Unione senza affrontare la questione del livello dei costi all’ingrosso connessi alla fornitura di servizi di roaming all’ingrosso rischierebbe di perturbare il mercato interno dei servizi di roaming e non stimolerebbe la concorrenza. Tariffe all’ingrosso a un livello adeguato dovrebbero favorire una concorrenza sostenibile, anche da parte di nuovi operatori, piccole e medie imprese e start-up.
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Le tariffe massime all’ingrosso dovrebbero fungere da livello di salvaguardia e dovrebbero garantire che gli operatori possano recuperare i costi, compresi i costi congiunti e comuni. Dovrebbero inoltre consentire la fornitura diffusa e sostenibile di RLAH e lasciare al tempo stesso un margine per le trattative commerciali tra gli operatori.
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Il fatto che alcuni operatori di reti mobili fatturino le chiamate in roaming all’ingrosso sulla base di intervalli minimi di durata che vanno fino a 60 secondi, e non al secondo, come normalmente avviene per altre interconnessioni all’ingrosso, crea una distorsione della concorrenza tra tali operatori e gli operatori che applicano metodi di fatturazione diversi e pregiudica l’applicazione coerente delle tariffe massime all’ingrosso di cui al presente regolamento. Ciò comporta inoltre spese supplementari che, aumentando i costi all’ingrosso, influiscono negativamente sulle tariffe per i servizi di chiamata vocale in roaming al dettaglio. È quindi opportuno esigere che gli operatori di reti mobili fatturino al secondo le chiamate in roaming all’ingrosso regolamentate.
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Per garantire che i clienti in roaming abbiano accesso ininterrotto, effettivo e gratuito ai servizi di emergenza, le reti ospitanti non dovrebbero applicare ai fornitori di roaming tariffe all’ingrosso connesse ad alcun tipo di comunicazioni di emergenza.
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Per migliorare la trasparenza delle tariffe al dettaglio dei servizi di roaming e per aiutare i clienti in roaming a decidere come usare le loro apparecchiature mobili mentre si trovano all’estero, è opportuno che i fornitori di servizi di comunicazioni mobili forniscano ai propri clienti in roaming informazioni gratuite sulle tariffe di roaming loro applicabili quando utilizzano servizi di roaming in uno Stato membro visitato. Dato che alcuni gruppi di clienti potrebbero essere ben informati sulle tariffe di roaming, i fornitori di roaming dovrebbero prevedere la possibilità di rinunciare facilmente a tale messaggio automatico. Ai clienti in roaming dovrebbe inoltre essere inviato un messaggio di testo contenente un link di accesso gratuito a una pagina web creata dal fornitore di roaming con informazioni dettagliate sui tipi di servizi, in particolare chiamate e SMS, che possono comportare costi più elevati, fatto salvo l’articolo 97 della direttiva (UE) 2018/1972. I clienti in roaming dovrebbero essere pienamente informati, in modo chiaro, di tutte le tariffe applicabili ai numeri a chiamata gratuita in roaming. Inoltre i fornitori di roaming dovrebbero offrire attivamente ai propri clienti, a condizione che questi ultimi si trovino nell’Unione, su richiesta e gratuitamente, informazioni supplementari sulle tariffe al minuto, per messaggio SMS o per megabyte di dati, IVA inclusa, per effettuare o ricevere chiamate vocali e per inviare e ricevere messaggi SMS e MMS e per altri servizi di trasmissione di dati nello Stato membro visitato.
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Un cliente in roaming può connettersi a una rete pubblica non terrestre di comunicazioni mobili, ad esempio a bordo delle navi marittime (servizi MCV), di cui alla decisione 2010/166/UE della Commissione (17), o a bordo degli aeromobili (servizi MCA), di cui alla decisione 2008/294/CE della Commissione (18), e usufruire dei servizi forniti attraverso tipi di reti radio diverse dalle reti terrestri per mezzo di dispositivi specifici installati a bordo. Tali servizi sono spesso accessibili nelle acque internazionali o a bordo di aeromobili. Le tariffe addebitate ai clienti in roaming quando si collegano, intenzionalmente o involontariamente, a reti non terrestri sono significativamente più elevate rispetto alle tariffe per i servizi di roaming regolamentati. I clienti in roaming sono abituati a beneficiare del RLAH e a utilizzare servizi di roaming a prezzi nazionali. A causa dell’assenza di un approccio coerente in materia di trasparenza e di misure di salvaguardia per le connessioni alle reti non terrestri, i clienti in roaming sono maggiormente esposti al rischio di costi imprevisti in bolletta. È pertanto opportuno introdurre misure di trasparenza e di salvaguardia supplementari per le connessioni alle reti non terrestri, come quelle a bordo di navi marittime e aeromobili.
I fornitori di roaming dovrebbero adottare provvedimenti ragionevoli per applicare tali misure di trasparenza e di salvaguardia. Tali provvedimenti potrebbero comprendere misure di gestione della rete, limiti finanziari, un meccanismo di rinuncia al servizio o misure equivalenti. In particolare, dovrebbero includere misure volte a garantire che siano fornite informazioni adeguate in modo chiaro e comprensibile, onde consentire ai clienti in roaming di evitare attivamente tali casi di roaming involontario. I fornitori di roaming che offrono un meccanismo di rinuncia al servizio dovrebbero informare i clienti in roaming circa le limitazioni dell’adesione istantanea al servizio o della riattivazione istantanea dello stesso, come il rischio che, senza la loro connessione alla rete, non siano in grado di riattivare la connessione a una rete non terrestre. I fornitori di roaming dovrebbero informare i loro clienti in roaming della possibilità di rinunciare manualmente e istantaneamente al roaming sul loro dispositivo portatile attraverso le impostazioni o attivando la modalità «aereo». Nella misura del possibile, nel pianificare e gestire le loro reti, i fornitori di roaming dovrebbero mirare a dare priorità alle connessioni alle reti terrestri per ridurre al minimo il rischio di connessione involontaria a reti non terrestri. Al fine di garantire un elevato livello di protezione dei clienti in roaming, quando questi si collegano a reti pubbliche di comunicazioni mobili non terrestri, i fornitori di servizi di comunicazioni mobili dovrebbero fornire ai loro clienti in roaming informazioni su eventuali costi aggiuntivi applicati, mediante messaggi di testo gratuiti, ogniqualvolta si stabilisca una connessione a una tale rete.
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Il presente regolamento dovrebbe stabilire, in relazione ai servizi di roaming al dettaglio regolamentati, requisiti specifici in materia di trasparenza allineati alle condizioni specifiche tariffarie e di volume applicabili in seguito all’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio. In particolare, è opportuno prevedere che ai clienti in roaming siano notificati, in modo tempestivo, facilmente comprensibile, e gratuito, la politica di utilizzo corretto applicabile, quando è consumato interamente il volume applicabile di chiamate vocali, SMS o servizi di dati in roaming regolamentati corrispondente a un utilizzo corretto, gli eventuali sovrapprezzi e il consumo accumulato dei servizi di dati in roaming regolamentati.
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I clienti che vivono in regioni frontaliere non dovrebbero ricevere fatture inutilmente elevate a causa di un roaming involontario. I fornitori di roaming dovrebbero pertanto adottare tutti i provvedimenti ragionevoli per ridurre al minimo il rischio di roaming involontario e tutelare i propri clienti dal rischio di incorrere in spese di roaming mentre si trovano nel loro Stato membro. Tali provvedimenti dovrebbero includere limiti finanziari, meccanismi per rinunciare al roaming su una rete al di fuori dell’Unione, ove tecnicamente fattibile, o misure equivalenti. Tali provvedimenti dovrebbero includere in particolare misure volte a garantire che siano fornite informazioni adeguate in modo chiaro e comprensibile, per dare la possibilità ai clienti di impedire attivamente tali casi di roaming involontario. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti responsabili della salvaguardia e della promozione degli interessi dei clienti che risiedono abitualmente nel loro territorio vigilino sulle situazioni in cui i clienti sono confrontati a problemi di pagamento delle tariffe di roaming mentre si trovano ancora nel loro Stato membro e che adottino gli opportuni provvedimenti per attenuare il problema.
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È inoltre opportuno stabilire misure volte a garantire la trasparenza delle tariffe al dettaglio per tutti i servizi di dati in roaming, anche per la connessione a reti pubbliche di comunicazioni mobili non terrestri, in particolare per eliminare il problema dei costi imprevisti in bolletta, che costituisce un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno, e per offrire ai clienti in roaming gli strumenti necessari a monitorare e controllare la spesa sostenuta per tali servizi. Analogamente, non dovrebbero esservi ostacoli allo sviluppo di applicazioni o tecnologie che possano sostituirsi o costituire un’alternativa ai servizi di roaming, compresa tra l’altro la tecnologia Wi-Fi.
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Inoltre, per evitare costi imprevisti in bolletta, i fornitori di roaming dovrebbero stabilire uno o più limiti massimi finanziari o di volume per le spese da pagare per tutti i servizi di dati in roaming, espressi nella valuta in cui è emessa la fattura al cliente in roaming, che dovrebbero proporre gratuitamente a tutti i propri clienti in roaming, tramite apposita notifica in un formato mediatico che può essere nuovamente consultato in un momento successivo, quando stanno per raggiungere tale limite. Una volta raggiunto detto limite massimo tali servizi non dovrebbero essere più forniti o addebitati ai clienti, a meno che essi non richiedano esplicitamente la continuazione di tali servizi conformemente alle modalità e alle condizioni indicate nella notifica. In tal caso, i clienti dovrebbero ricevere gratuitamente una conferma in un formato mediatico che può essere nuovamente consultato in un momento successivo. Ai clienti in roaming dovrebbe essere offerta la possibilità di rinunciare ai precitati limiti massimi finanziari o di volume entro un ragionevole periodo di tempo o di scegliere di non averne nessuno. Salvo altrimenti indicato dai clienti, dovrebbe essere applicato loro un regime standard di limite massimo.
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(51)
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Queste misure mirate alla trasparenza dovrebbero essere considerate la tutela minima per i clienti in roaming e non dovrebbero precludere ai fornitori di roaming la possibilità di offrire una vasta gamma di altri strumenti per aiutare i clienti a prevedere e controllare la spesa per i servizi di dati in roaming.
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(52)
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Anche i clienti con schede ricaricabili possono vedersi addebitare costi imprevisti per l’utilizzo di servizi di dati in roaming. Per tale motivo, le disposizioni relative al limite d’interruzione del servizio dovrebbero applicarsi anche a tali clienti.
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I consumatori non sempre distinguono tra l’accesso ai servizi di comunicazione elettronica in roaming, ossia quando gli utenti finali accedono a tali servizi negli Stati membri visitati, e le comunicazioni intra-UE, in particolare quando i consumatori situati nel proprio Stato membro d’origine effettuano chiamate o inviano SMS a un altro Stato membro. Sebbene il roaming e le comunicazioni intra-UE costituiscano due mercati distinti e separati, è possibile tracciare alcuni parallelismi tra di essi dal punto di vista dei consumatori. A decorrere dal 15 maggio 2019 ogni prezzo al dettaglio, IVA esclusa, applicato ai consumatori per le comunicazioni intra-UE regolamentate non supera l’importo massimo di 0,19 EUR al minuto per le chiamate e di 0,06 EUR per SMS. Con la proroga delle misure sul RLAH introdotte dal presente regolamento, che contrastano il rischio che i consumatori siano dissuasi dalle comunicazioni transfrontaliere e mirano a consentire la creazione di un mercato interno, risulterebbe opportuno esaminare lo sviluppo del mercato delle comunicazioni intra-UE. A tal fine, le misure esistenti andrebbero valutate alla luce dell’applicazione della direttiva (UE) 2018/1972, in particolare, delle norme sui servizi di comunicazione interpersonale, e dell’introduzione di tariffe uniche massime di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione, che è una componente della struttura dei costi delle comunicazioni intra-UE. La Commissione, con il sostegno del BEREC, dovrebbe valutare gli effetti delle misure esistenti introdotte dal regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) e determinare se e in quale misura permanga la necessità di ridurre i massimali al fine di proteggere i consumatori. Tale valutazione dovrebbe aver luogo almeno un anno prima della scadenza di tali misure, il 14 maggio 2024.
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Esistono disparità considerevoli tra le tariffe di roaming regolamentate all’interno dell’Unione e le tariffe di roaming addebitate ai clienti quando si recano al di fuori dell’Unione, che sono significativamente più elevate dei prezzi all’interno dell’Unione, dove i sovrapprezzi del roaming sono applicati solo in via eccezionale in seguito all’abolizione delle tariffe di roaming al dettaglio. In assenza di un approccio coerente in materia di misure di trasparenza e di salvaguardia per quanto concerne il roaming al di fuori dell’Unione, i consumatori non sono certi dei propri diritti e sono quindi spesso disincentivati a utilizzare i servizi mobili quando si trovano all’estero. La comunicazione di informazioni trasparenti ai consumatori potrebbe non soltanto aiutarli a decidere in che modo utilizzare le loro apparecchiature mobili quando viaggiano all’estero (sia all’interno che all’esterno dell’Unione), ma anche aiutarli nella scelta tra i fornitori di roaming. È pertanto necessario affrontare il problema dell’assenza di trasparenza e della tutela dei consumatori applicando determinate misure di trasparenza e di salvaguardia anche ai servizi di roaming forniti al di fuori dell’Unione. Tali misure dovrebbero rendere più agevole la concorrenza e migliorare il funzionamento del mercato interno.
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I cittadini dell’Unione sostengono tariffe di roaming molto elevate quando si servono di servizi di roaming al dettaglio in paesi terzi. È pertanto opportuno incoraggiare le iniziative volte a ridurre le tariffe di roaming per i servizi di roaming tra l’Unione e i paesi terzi su base di reciprocità. In particolare, gli utenti finali nelle regioni frontaliere esterne dell’Unione trarrebbero grande beneficio da tariffe di roaming più basse con i paesi terzi limitrofi.
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(56)
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Se l’operatore della rete ospitante nel paese terzo visitato non consente al fornitore di roaming di monitorare in tempo reale l’utilizzo da parte dei suoi clienti, il fornitore di roaming non dovrebbe essere tenuto a indicare i limiti massimi finanziari o di volume per tutelare i clienti.
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(57)
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I fornitori di roaming dovrebbero informare i clienti in roaming della possibilità di accedere gratuitamente ai servizi di emergenza chiamando il numero unico di emergenza europeo «112» e utilizzando modalità alternative di accesso tramite le comunicazioni di emergenza tecnicamente fattibili per essere utilizzate dai clienti in roaming, in particolare da quelli con disabilità. Le modalità alternative di accesso tramite le comunicazioni di emergenza consentono ai clienti in roaming, in particolare ai clienti in roaming con disabilità, di accedere ai servizi di emergenza tramite modalità diverse dalle chiamate. Modalità alternative di accesso possono ad esempio essere garantite tramite applicazioni di emergenza, messaggistica o servizi di ritrasmissione o tramite il testo in tempo reale o la conversazione globale attuati a norma dell’articolo 4 della direttiva (UE) 2019/882. Le informazioni sulle modalità di accesso dovrebbero essere fornite mediante un SMS che informi il cliente in roaming della possibilità di accedere gratuitamente ai servizi di emergenza chiamando il numero unico di emergenza europeo «112» e che fornisca un link a una pagina web dedicata, accessibile gratuitamente e che sia conforme alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), descrivendo, in modo facilmente comprensibile, i mezzi alternativi di accesso ai servizi di emergenza nello Stato membro visitato e indicando solo i mezzi di accesso tecnicamente fattibili per l’uso da parte dei clienti in roaming. La pagina web dedicata dovrebbe contenere informazioni nella lingua in cui il fornitore di roaming comunica con il cliente in roaming.
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(58)
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L’articolo 110 della direttiva (UE) 2018/1972 impone agli Stati membri di provvedere affinché i loro sistemi di allarme pubblico trasmettano allarmi pubblici agli utenti finali interessati, vale a dire agli utenti finali situati nelle zone geografiche potenzialmente colpite da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso durante il periodo di allarme, compresi gli utenti finali in roaming. Le tecnologie attualmente disponibili consentono alle autorità nazionali di inviare allarmi pubblici ai clienti in roaming interessati senza che sia necessario un intervento preventivo da parte del cliente in roaming, come ad esempio scaricare un’applicazione. Tuttavia, in alcuni Stati membri sono utilizzate applicazioni mobili di allarme pubblico che consentono di inviare agli utenti finali informazioni esaurienti, talvolta in aggiunta alle tecnologie precedentemente menzionate. Negli Stati membri in cui il link a tale applicazione mobile nazionale di allarme pubblico è fornito nella banca dati dei mezzi di accesso ai servizi di emergenza obbligatori in ciascuno Stato membro, istituita a norma del presente regolamento, i fornitori di roaming dovrebbero comunicare ai clienti in roaming il link a tale applicazione. L’informazione dovrebbe essere fornita nella lingua in cui il fornitore di roaming comunica con il cliente in roaming. Con riferimento al preambolo della direttiva (UE) 2018/1972, la Commissione valuterà le possibilità atte a consentire ai clienti in roaming interessati di ricevere allarmi pubblici emessi dalle autorità nazionali competenti anche attraverso un’applicazione mobile quando viaggiano all’interno dell’Unione, attraverso un sistema di allarme pubblico unico a livello di Unione che integri i sistemi di allarme pubblico nazionali.
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(59)
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Le serie di numeri, comprese quelle utilizzate per i servizi a valore aggiunto, sono stabilite nei piani di numerazione nazionali e non sono armonizzate a livello dell’Unione. Gli operatori potrebbero pertanto non essere in grado di riconoscere anticipatamente le serie di numeri dei servizi a valore aggiunto in tutti i paesi. Le serie di numeri utilizzate per i servizi a valore aggiunto sono soggette a particolari condizioni tariffarie a livello nazionale e in molti casi le loro tariffe di terminazione non sono regolamentate. Sebbene i fornitori di roaming ne siano consapevoli, il livello delle tariffe all’ingrosso loro addebitato potrebbe essere comunque inaspettatamente elevato. In uno scenario di roaming, gli operatori non sono in grado di affrontare la questione perché non dispongono di informazioni sulle serie di numeri utilizzate per i servizi a valore aggiunto in tutta l’Unione. Per affrontare questo problema il BEREC dovrebbe istituire e mantenere una banca dati unica e sicura a livello dell’Unione per le serie di numeri dei servizi a valore aggiunto. La banca dati è concepita come uno strumento di trasparenza che consentirà alle autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, ad altre autorità competenti, nonché agli operatori di avere un accesso diretto alle informazioni sulle serie di numeri che possono generare costi più elevati (tariffe di terminazione) in tutti gli Stati membri. Si tratta di un passo intermedio necessario per accrescere la trasparenza a livello del mercato al dettaglio, in quanto la banca dati potrebbe essere utilizzata per informare i clienti in roaming in merito ai tipi di servizi che possono essere soggetti a tariffe più elevate in roaming. Al fine di migliorare la protezione dei consumatori e la trasparenza, la banca dati dovrebbe poter contenere informazioni supplementari, ad esempio sulle tariffe associate alle serie di numeri per i servizi a valore aggiunto, ad esempio tariffe al minuto o per azione. Tali informazioni sulle tariffe potrebbero essere messe a disposizione sulla pagina web dedicata che fornisce informazioni sui servizi a valore aggiunto. Il BEREC dovrebbe stabilire le procedure tramite le quali le autorità competenti devono fornire e aggiornare le informazioni nella banca dati per le serie di numeri dei servizi a valore aggiunto istituita a norma del presente regolamento.
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(60)
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Il BEREC dovrebbe istituire e mantenere un’unica banca dati a livello dell’Unione dei mezzi di accesso ai servizi di emergenza che sono obbligatori e tecnicamente fattibili per essere utilizzati dagli utenti finali in roaming in ciascuno Stato membro. La banca dati ha lo scopo di aiutare gli operatori nazionali, le autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, altre autorità competenti a essere informati di tutti questi mezzi di accesso ai servizi di emergenza dispiegati nell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero poter aggiornare la banca dati con il link all’applicazione mobile di allarme pubblico nazionale, se del caso. Il BEREC dovrebbe stabilire le procedure tramite le quali le autorità competenti devono fornire e aggiornare le informazioni richieste a norma del presente regolamento.
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(61)
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Qualora gli Stati membri assegnino ad autorità competenti diverse dalle autorità nazionali di regolamentazione alcuni compiti relativi alla protezione degli utenti finali, ad esempio per quanto riguarda gli obblighi di informazione per i contratti al dettaglio, la trasparenza o la risoluzione del contratto, le prerogative di tali autorità competenti per i compiti in questione riguardano tutte le parti del contratto al dettaglio, compresi i diritti e gli obblighi relativi al roaming. Fatta salva l’assegnazione dei compiti ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972, è opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, altre autorità competenti cui sono affidati i compiti previsti da detta direttiva dispongano dei poteri necessari per monitorare, sorvegliare e far rispettare nel proprio territorio gli obblighi previsti dal presente regolamento. Esse dovrebbero altresì monitorare l’evoluzione dei prezzi dei servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati per i clienti in roaming all’interno dell’Unione, inclusi, se del caso, i costi specifici connessi alle chiamate in roaming effettuate e ricevute nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione e la necessità di garantire che tali costi possano essere adeguatamente recuperati a livello del mercato all’ingrosso e che le tecniche di direzione del traffico non siano utilizzate per limitare la scelta a scapito dei clienti. Tali autorità dovrebbero anche garantire che le parti interessate dispongano di informazioni aggiornate sull’applicazione del presente regolamento e pubblicare i risultati di tale monitoraggio ogni sei mesi. Le informazioni dovrebbero essere fornite separatamente per quanto riguarda i clienti con contratto aziendale, i clienti con abbonamento e i clienti con schede ricaricabili.
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(62)
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Il roaming all’interno di un paese nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione, in cui le licenze di telefonia mobile sono distinte da quelle rilasciate sul resto del territorio nazionale, potrebbe beneficiare di riduzioni tariffarie equivalenti a quelle praticate sul mercato interno dei servizi di roaming. L’attuazione del presente regolamento non dovrebbe dare luogo a un trattamento meno favorevole, in termini di prezzo, per i clienti che utilizzano servizi di roaming all’interno di un paese rispetto a quelli che utilizzano servizi di roaming all’interno dell’Unione. A tal fine, le autorità nazionali possono adottare misure supplementari coerenti con il diritto dell’Unione.
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(63)
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Pur sempre assicurando la riservatezza degli affari, per monitorare e sorvegliare l’applicazione del presente regolamento e gli sviluppi nei mercati del roaming all’ingrosso, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere il diritto di richiedere informazioni sugli accordi di roaming all’ingrosso che non prevedono l’applicazione di tariffe massime di roaming all’ingrosso. Tali autorità dovrebbero inoltre essere autorizzate a richiedere informazioni sull’adozione e sull’applicazione di condizioni degli accordi di roaming all’ingrosso volte a impedire il roaming permanente e a prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming che viaggiano all’interno dell’Unione.
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(64)
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Qualora i fornitori di servizi mobili dell’Unione ritengano che i vantaggi dell’interoperabilità e della connettività da punto a punto (end-to-end) per i loro clienti siano pregiudicati dall’interruzione, o dal rischio di interruzione, degli accordi di roaming stipulati con operatori di reti mobili in un altro Stato membro, o non siano in grado di fornire ai loro clienti servizi in un altro Stato membro a causa della mancanza di un accordo con almeno un fornitore di servizi di rete all’ingrosso, le autorità nazionali di regolamentazione, o altre autorità competenti nelle situazioni di cui all’articolo 61, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva (UE) 2018/1972, dovrebbero avvalersi, se del caso, dei poteri di cui all’articolo 61 di detta direttiva per assicurare un accesso e un’interconnessione adeguati, tenendo conto degli obiettivi stabiliti all’articolo 3 di tale direttiva, in particolare contribuire allo sviluppo del mercato interno favorendo la fornitura, la disponibilità e l’interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività da punto a punto.
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(65)
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La specifica regolamentazione dei prezzi applicabile ai servizi di roaming all’ingrosso comporta l’applicazione di un massimale generale dell’Unione a un prodotto composito che può comprendere anche altri tipi di input per l’accesso all’ingrosso al roaming e l’interconnessione, tra cui in particolare quelli soggetti a regolamentazione nazionale o, potenzialmente, transfrontaliera. In proposito, secondo le previsioni le divergenze nella regolamentazione di tali input a livello dell’Unione dovrebbero diminuire, in particolare a causa delle misure supplementari adottate in conformità della direttiva (UE) 2018/1972 ai fini di una maggiore coerenza degli approcci normativi. Nel frattempo, qualsiasi controversia tra operatori delle reti ospitanti e altri operatori sulle tariffe applicate a tali input regolamentati necessari per la fornitura di servizi di roaming all’ingrosso dovrebbe essere affrontata tenendo conto del parere del BEREC, qualora sia stato consultato, in conformità degli specifici obblighi normativi applicabili al roaming e della direttiva (UE) 2018/1972.
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(66)
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È necessario monitorare e riesaminare periodicamente il funzionamento dei mercati del roaming all’ingrosso e la loro interrelazione con i mercati del roaming al dettaglio, tenendo conto del progresso tecnologico, degli sviluppi concorrenziali e dei flussi di traffico. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio due relazioni, seguite, se del caso, da una proposta legislativa. In tali relazioni la Commissione dovrebbe, in particolare, valutare se il RLAH abbia un impatto sull’evoluzione dei piani tariffari disponibili sui mercati al dettaglio. Tale valutazione dovrebbe riguardare, da un lato, l’introduzione di eventuali piani tariffari che includano solamente servizi nazionali ed escludano totalmente i servizi di roaming al dettaglio, pregiudicando in tal modo l’obiettivo stesso del RLAH, e, dall’altro, l’eventuale riduzione della disponibilità di piani tariffari forfettari, che potrebbe altresì rappresentare una perdita per i consumatori e compromettere gli obiettivi del mercato unico digitale.
Le relazioni della Commissione dovrebbero, in particolare, analizzare in che misura i sovrapprezzi eccezionali del roaming al dettaglio sono stati autorizzati dalle autorità nazionali di regolamentazione, la capacità degli operatori delle reti d’origine di mantenere la sostenibilità dei loro modelli di tariffazione nazionali e la capacità degli operatori delle reti ospitanti di recuperare i costi sostenuti secondo principi di efficienza per la fornitura di servizi di roaming all’ingrosso regolamentati. Le relazioni della Commissione dovrebbero inoltre valutare quanto segue: come è garantito, a livello del mercato all’ingrosso, l’accesso alle diverse tecnologie di rete e generazioni di reti; le informazioni sulle tariffe all’ingrosso per i servizi di dati; il livello di utilizzo delle piattaforme di commercio e di strumenti analoghi per il commercio del traffico all’ingrosso; l’evoluzione del roaming da macchina a macchina; i problemi persistenti a livello del mercato al dettaglio per quanto riguarda i servizi a valore aggiunto; l’applicazione delle misure in materia di comunicazioni di emergenza; le misure di trasparenza in materia di roaming nei paesi terzi e sulle reti mobili pubbliche non terrestri volte a prevenire il roaming involontario; l’efficacia degli obblighi di qualità del servizio previsti dal presente regolamento; e la misura in cui i clienti sono correttamente informati nei loro contratti al dettaglio circa questi obblighi e possono beneficiare di una vera esperienza di RLAH. Inoltre, le relazioni della Commissione dovrebbero valutare l’impatto che l’introduzione e l’attuazione di nuove tecnologie, nonché le pandemie e le calamità naturali, hanno sul mercato del roaming. Al fine di consentire la presentazione di tali relazioni per valutare in che modo i mercati del roaming si adattano alle norme sul RLAH, è opportuno raccogliere dati sufficienti sul funzionamento di tali mercati successivamente all’attuazione delle suddette norme.
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(67)
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Al fine di valutare l’evoluzione della concorrenza sui mercati del roaming all’interno dell’Unione e di riferire periodicamente sulle variazioni delle tariffe effettive di roaming all’ingrosso per il traffico sbilanciato tra fornitori di servizi di roaming, il BEREC dovrebbe continuare a raccogliere dati presso le autorità nazionali di regolamentazione. Se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di coordinarsi con altre autorità competenti. Tali dati dovrebbero includere le tariffe effettive applicate rispettivamente al traffico bilanciato e al traffico sbilanciato, unitamente ai volumi di traffico effettivi per i pertinenti servizi di roaming. La raccolta di dati atti a consentire il monitoraggio e la valutazione dell’impatto dei cambiamenti nei comportamenti di viaggio e nei modelli di consumo, come ad esempio i cambiamenti causati da pandemie, è fondamentale ai fini dell’analisi richiesta nelle relazioni previste dal presente regolamento. Il BEREC dovrebbe inoltre raccogliere dati sui casi in cui le parti di un accordo di roaming all’ingrosso hanno deciso di non applicare le tariffe massime di roaming all’ingrosso o hanno attuato, a livello del mercato all’ingrosso, misure volte a impedire il roaming permanente o a prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all’interno dell’Unione. Sulla base dei dati raccolti con un livello sufficiente di granularità, il BEREC dovrebbe riferire regolarmente sulla relazione tra i prezzi al dettaglio, le tariffe all’ingrosso e i costi all’ingrosso per i servizi di roaming. Entro il 30 giugno 2027 la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione basata su quanto riferito regolarmente dal BEREC, seguita, se del caso, da una proposta legislativa. Il BEREC dovrebbe inoltre raccogliere i dati necessari per consentire il monitoraggio degli elementi da valutare da parte della Commissione nelle relazioni a norma del presente regolamento.
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(68)
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Nel medio termine, l’agevolazione del roaming da macchina a macchina (M2M) e dell’Internet degli oggetti (IoT) dovrebbe essere riconosciuta quale fattore importante ai fini della digitalizzazione delle imprese dell’Unione e dovrebbe basarsi sulle politiche pertinenti dell’Unione in settori come la sanità, l’energia, l’ambiente e i trasporti. La Commissione dovrebbe valutare periodicamente il ruolo del roaming nel mercato della connettività M2M e nel mercato dell’IoT. Se del caso, la Commissione dovrebbe inoltre formulare raccomandazioni, previa consultazione del BEREC. Il BEREC dovrebbe altresì raccogliere i dati necessari per consentire il monitoraggio degli elementi da valutare nelle relazioni della Commissione sullo sviluppo del roaming M2M e dei dispositivi IoT di cui al presente regolamento, tenendo in considerazione le soluzioni di connettività cellulare basate su frequenze esenti da licenza.
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(69)
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La Commissione, il BEREC, le autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, le altre autorità competenti interessate dovrebbero assicurare pienamente la riservatezza degli affari nella condivisione di informazioni ai fini del riesame, del monitoraggio e della sorveglianza dell’applicazione del presente regolamento. Il rispetto dei requisiti in materia di riservatezza degli affari non dovrebbe pertanto impedire alle autorità nazionali di regolamentazione di condividere tempestivamente informazioni riservate a tali fini.
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(70)
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Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire stabilire un approccio comune destinato a garantire che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazioni mobili che viaggiano all’interno dell’Unione non paghino prezzi eccessivi rispetto alle tariffe competitive nazionali per i servizi di roaming all’interno dell’Unione, e accrescere la trasparenza e la protezione dei consumatori, come pure garantire la sostenibilità della fornitura di servizi di roaming al dettaglio a prezzi nazionali nonché un’effettiva esperienza di RLAH in termini di qualità del servizio e accesso ai servizi di emergenza in roaming, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
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(71)
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Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
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(72)
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Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 20 aprile 2021,
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HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 6 aprile 2022
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
C. BEAUNE
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Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
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Articolo 2 Definizioni
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Articolo 3 Accesso all’ingrosso al roaming
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Articolo 4 Fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati
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Articolo 5 Utilizzo corretto
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Articolo 6 Meccanismo di sostenibilità
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Articolo 7 Attuazione della politica di utilizzo corretto e del meccanismo di sostenibilità
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Articolo 8 Applicazione in via eccezionale di sovrapprezzi al dettaglio per il consumo Di servizi di roaming al dettaglio regolamentati e offerta di tariffe alternative
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Articolo 9 Tariffe all’ingrosso per l’effettuazione di chiamate in roaming regolamentate
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Articolo 10 Tariffe all’ingrosso per gli SMS in roaming regolamentati
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Articolo 11 Tariffe all’ingrosso per i servizi di dati in roaming regolamentati
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Articolo 12 Tariffe all’ingrosso per le comunicazioni di emergenza
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Articolo 12
Tariffe all’ingrosso per le comunicazioni di emergenza
Fatti salvi gli articoli 9, 10 e 11, l’operatore della rete ospitante non applica al fornitore di roaming alcun costo connesso ad alcun tipo di comunicazioni di emergenza avviate dal cliente in roaming o alla trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante.
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Articolo 13 Trasparenza delle condizioni al dettaglio per le chiamate e gli SMS in roaming
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Articolo 14 Trasparenza e meccanismi di salvaguardia per i servizi di dati in roaming al dettaglio
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Articolo 15 Trasparenza riguardo alle modalità di accesso ai servizi di emergenza
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I fornitori di roaming provvedono affinché i loro clienti in roaming siano sempre adeguatamente informati sulle modalità di accesso ai servizi di emergenza nello Stato membro visitato.
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Articolo 16 Banche dati delle serie di numeri dei servizi a valore aggiunto e modalità di accesso ai servizi di emergenza
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Entro il 31 dicembre 2022, il BEREC istituisce e successivamente mantiene:
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Articolo 17 Vigilanza e applicazione
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Articolo 18 Risoluzione di controversie
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Articolo 19 Sanzioni
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Articolo 19
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza ritardo alla Commissione tali norme e misure e le eventuali modifiche successive.
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Articolo 20 Procedura di comitato
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Articolo 21 Riesame
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Articolo 22 Obblighi di comunicazione
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Articolo 22
Obblighi di comunicazione
Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’identità delle autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, delle altre autorità competenti responsabili dell’esecuzione dei compiti previsti dal presente regolamento.
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Articolo 23 Abrogazione
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Articolo 23
Il regolamento (UE) n. 531/2012 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
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Articolo 24 Entrata in vigore e scadenza
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Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2022.
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ALLEGATO I Regolamento abrogato ed elenco delle modifiche successive
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ALLEGATO I
Regolamento abrogato ed elenco delle modifiche successive
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ALLEGATO II Tavola di concordanza
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ALLEGATO II
Tavola di concordanza
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Regolamento (UE) n. 531/2012
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Presente regolamento
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Articolo 1, paragrafo 1
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Articolo 1, paragrafo 1
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Articolo 1, paragrafo 2
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Articolo 1, paragrafo 3
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Articolo 1, paragrafo 2
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Articolo 1, paragrafo 4
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—
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Articolo 1, paragrafo 5
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Articolo 1, paragrafo 3
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Articolo 1, paragrafo 6
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Articolo 1, paragrafo 4
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Articolo 1, paragrafo 7
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—
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Articolo 2, paragrafo 1
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Articolo 2, paragrafo 1
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Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b)
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Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b)
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Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)
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Articolo 2, paragrafo 2, lettera d)
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Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)
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Articolo 2, paragrafo 2, lettera e)
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Articolo 2, paragrafo 2, lettera d)
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Articolo 2, paragrafo 2, lettera f)
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Articolo 2, paragrafo 2, lettera e)
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Articolo 2, paragrafo 2, lettera g)
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Articolo 2, paragrafo 2, lettera f)
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Articolo 2, paragrafo 2, lettera h)
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Articolo 2, paragrafo 2, lettera g)
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Articolo 2, paragrafo 2, lettera j)
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Articolo 2, paragrafo 2, lettera h)
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Articolo 2, paragrafo 2, lettera k)
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Articolo 2, paragrafo 2, lettera i)
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Articolo 2, paragrafo 2, lettera m)
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Articolo 2, paragrafo 2, lettera j)
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Articolo 2, paragrafo 2, lettera o)
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Articolo 2, paragrafo 2, lettera k)
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Articolo 2, paragrafo 2, lettera p)
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Articolo 2, paragrafo 2, lettera l)
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Articolo 2, paragrafo 2, lettera q)
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Articolo 2, paragrafo 2, lettera m)
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Articolo 2, paragrafo 2, lettera r)
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Articolo 2, paragrafo 2, lettera n)
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Articolo 2, paragrafo 2, lettera s)
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Articolo 3, paragrafi da 1 a 8
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Articolo 3, paragrafi da 1 a 8
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Articolo 3, paragrafo 9
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Articolo 4
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Articolo 5
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Articolo 6
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Articolo 20
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Articolo 6 bis
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Articolo 4, paragrafo 1
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Articolo 4, paragrafo 2
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Articolo 4, paragrafo 3
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Articolo 6 ter
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Articolo 5
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Articolo 6 quater
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Articolo 6
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Articolo 6 quinquies, paragrafi 1, 2 e 3
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Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3
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Articolo 6 quinquies, paragrafo 4
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Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma
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Articolo 6 quinquies, paragrafo 5
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Articolo 7, paragrafo 4
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—
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Articolo 7, paragrafo 5
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Articolo 6 sexies, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva
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Articolo 8, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva
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Articolo 6 sexies, paragrafo 1, lettera a)
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Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)
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Articolo 6 sexies, paragrafo 1, lettera b)
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—
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Articolo 6 sexies, paragrafo 1, lettera c)
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Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
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Articolo 6 sexies, paragrafo 1, secondo comma
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Articolo 8, paragrafo 1, secondo e terzo comma
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Articolo 6 sexies, paragrafo 1, terzo comma
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Articolo 8, paragrafo 1, quarto comma
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Articolo 6 sexies, paragrafo 1, quarto comma
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Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma
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Articolo 6 sexies, paragrafo 2
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—
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Articolo 6 sexies, paragrafo 3
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Articolo 8, paragrafo 2
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Articolo 6 sexies, paragrafo 4, primo comma, frase introduttiva
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Articolo 8, paragrafo 3, frase introduttiva
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Articolo 6 sexies, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b)
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Articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b)
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Articolo 8, paragrafo 3, lettera c)
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—
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Articolo 8, paragrafo 4
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Articolo 6 sexies, paragrafo 4, secondo comma
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Articolo 8, paragrafo 5
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Articolo 8, paragrafo 6
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Articolo 6 septies
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Articolo 7
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Articolo 9
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Articolo 9
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Articolo 10
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Articolo 11
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—
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Articolo 12
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Articolo 11
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Articolo 12
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Articolo 14, paragrafo 1, primo e secondo comma
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Articolo 13, paragrafo 1, primo e secondo comma
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Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma
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Articolo 14, paragrafo 1, terzo e quarto comma
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Articolo 13, paragrafo 1, quarto e quinto comma
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Articolo 14, paragrafo 1, terzo comma
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Articolo 15, paragrafo 2
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Articolo 14, paragrafo 1, quinto e sesto comma
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Articolo 13, paragrafo 1, sesto e settimo comma
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Articolo 14, paragrafo 2
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Articolo 13, paragrafo 2
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Articolo 14, paragrafo 2 bis
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Articolo 13, paragrafo 3
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Articolo 14, paragrafo 3
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Articolo 13, paragrafo 4
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Articolo 13, paragrafo 6
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Articolo 14, paragrafo 4
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Articolo 13, paragrafo 5
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Articolo 15, paragrafi 1 e 2
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Articolo 14, paragrafi 1 e 2
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Articolo 15, paragrafo 2 bis
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Articolo 14, paragrafo 3
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Articolo 15, paragrafo 3
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Articolo 14, paragrafo 4
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Articolo 15, paragrafo 4
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Articolo 14, paragrafo 5
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Articolo 15, paragrafo 5
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Articolo 14, paragrafo 6
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—
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Articolo 14, paragrafo 7
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Articolo 15, paragrafo 6
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Articolo 14, paragrafo 8
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Articolo 15
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—
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Articolo 16
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Articolo 16, paragrafi da 1 a 4
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Articolo 17, paragrafi da 1 a 4
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Articolo 16, paragrafo 4 bis
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Articolo 17, paragrafo 5
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Articolo 16, paragrafo 5
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Articolo 17, paragrafo 6
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Articolo 16, paragrafo 6
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Articolo 17, paragrafo 7
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Articolo 17
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Articolo 18
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Articolo 18
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Articolo 19
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Articolo 19, paragrafo 1
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—
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Articolo 19, paragrafo 2
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—
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Articolo 19, paragrafo 3, primo comma
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Articolo 21, paragrafo 1, primo e secondo comma
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Articolo 21, paragrafo 1, terzo comma, lettera a)
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Articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, lettere a) e b)
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Articolo 21, paragrafo 1, terzo comma, lettere b) e c)
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Articolo 21, paragrafo 1, terzo comma, lettera d)
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Articolo 19, paragrafo 3, lettera c)
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Articolo 21, paragrafo 1, lettera e)
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Articolo 19, paragrafo 3, lettera d)
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Articolo 21, paragrafo 1, lettera f)
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Articolo 19, paragrafo 3, lettera e)
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Articolo 21, paragrafo 1, lettera g)
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Articolo 19, paragrafo 3, lettera f)
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Articolo 21, paragrafo 1, lettera h)
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Articolo 19, paragrafo 3, lettera g)
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Articolo 21, paragrafo 1, lettera i)
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Articolo 19, paragrafo 3, lettera h)
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Articolo 21, paragrafo 1, lettera j)
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Articolo 21, paragrafo 1, lettera j)
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Articolo 21, paragrafo 1, lettera k)
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Articolo 21, paragrafo 1, lettera l)
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Articolo 21, paragrafo 1, lettera m)
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Articolo 19, paragrafo 4, primo comma
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Articolo 21, paragrafo 2, primo e terzo comma
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Articolo 19, paragrafo 4, secondo comma
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Articolo 21, paragrafo 2, quarto comma
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—
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Articolo 21, paragrafo 2, quinto comma
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Articolo 19, paragrafo 4, terzo comma
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Articolo 21, paragrafo 2, sesto comma
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Articolo 19, paragrafo 4, quarto comma
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Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma
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Articolo 20
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Articolo 22
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Articolo 21
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Articolo 23
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Articolo 22
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Articolo 24
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Allegato I
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Allegato I
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Allegato II
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Allegato II
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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