+REGOLAMENTO (UE) 2023/588 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2023 che istituisce il programma dell’Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027
---+Preamble: 1
---+CAPO I Disposizioni generali
------+Articolo 1 Oggetto
------+Articolo 2 Definizioni
---------+Articolo 2 1)
---------+Articolo 2 2)
---------+Articolo 2 3)
---------+Articolo 2 4)
---------+Articolo 2 5)
---------+Articolo 2 6)
---------+Articolo 2 7)
---------+Articolo 2 8)
---------+Articolo 2 9)
---------+Articolo 2 10)
------+Articolo 3 Obiettivi del programma
---------+Articolo 3 1
---------+Articolo 3 2
---------+Articolo 3 3
------+Articolo 4 Attività del programma
---------+Articolo 4 1
---------+Articolo 4 2
------+Articolo 5 Infrastruttura del sistema di connettività sicura
---------+Articolo 5 1
---------+Articolo 5 2
---------+Articolo 5 3
---------+Articolo 5 4
---------+Articolo 5 5
------+Articolo 6 Proprietà e uso dei beni
---------+Articolo 6 1
---------+Articolo 6 2
---------+Articolo 6 3
---------+Articolo 6 4
---------+Articolo 6 5
------+Articolo 7 Azioni a sostegno di un ecosistema spaziale innovativo e competitivo dell’Unione
---------+Articolo 7 1
---------+Articolo 7 2
---------+Articolo 7 3
------+Articolo 8 Sostenibilità ambientale e sociale
---------+Articolo 8 1
---------+Articolo 8 2
---------+Articolo 8 3
---------+Articolo 8 4
---------+Articolo 8 5
---+CAPO II Servizi e partecipanti
------+Articolo 9 Servizi governativi
---------+Articolo 9 1
---------+Articolo 9 2
---------+Articolo 9 3
---------+Articolo 9 4
---------+Articolo 9 5
---------+Articolo 9 6
---------+Articolo 9 7
---------+Articolo 9 8
------+Articolo 10 Portafoglio servizi per i servizi governativi
---------+Articolo 10 1
---------+Articolo 10 2
---------+Articolo 10 3
---------+Articolo 10 4
---------+Articolo 10 5
---------+Articolo 10 6
------+Articolo 11 Partecipanti al programma e autorità competenti per il programma
---------+Articolo 11 1
---------+Articolo 11 2
---------+Articolo 11 3
---------+Articolo 11 4
---------+Articolo 11 5
---------+Articolo 11 6
------+Articolo 12 Utenti dei servizi governativi
---------+Articolo 12 1
---------+Articolo 12 2
---+CAPO III Contributi di bilancio e meccanismi di finanziamento
------+Articolo 13 Bilancio
---------+Articolo 13 1
---------+Articolo 13 2
---------+Articolo 13 3
---------+Articolo 13 4
---------+Articolo 13 5
---------+Articolo 13 6
------+Articolo 14 Finanziamento cumulativo e alternativo
------+Articolo 15 Contributi aggiuntivi al programma
---------+Articolo 15 1
---------+Articolo 15 2
------+Articolo 16 Contributo dell’ESA
------+Articolo 17 Contributo del settore privato
------+Articolo 18 Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione
---------+Articolo 18 1
---------+Articolo 18 2
---+CAPO IV Attuazione del programma
------+Articolo 19 Modello di attuazione
---------+Articolo 19 1
---------+Articolo 19 2
---------+Articolo 19 3
---------+Articolo 19 4
---------+Articolo 19 5
---------+Articolo 19 6
---------+Articolo 19 7
---------+Articolo 19 8
---------+Articolo 19 9
---------+Articolo 19 10
------+Articolo 20 Principi per l’aggiudicazione degli appalti
---------+Articolo 20 1
---------+Articolo 20 2
------+Articolo 21 Subappalto
---------+Articolo 21 1
---------+Articolo 21 2
---------+Articolo 21 3
---------+Articolo 21 4
------+Articolo 22 Condizioni di ammissibilità e di partecipazione per preservare la sicurezza, l’integrità e la resilienza dei sistemi operativi dell’Unione
------+Articolo 23 Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
---+CAPO V Governance del programma
------+Articolo 24 Principi di governance
---------+Articolo 24 a)
---------+Articolo 24 b)
---------+Articolo 24 c)
---------+Articolo 24 d)
---------+Articolo 24 e)
---------+Articolo 24 f)
---------+Articolo 24 g)
------+Articolo 25 Ruolo degli Stati membri
---------+Articolo 25 1
---------+Articolo 25 2
---------+Articolo 25 3
---------+Articolo 25 4
---------+Articolo 25 5
---------+Articolo 25 6
---------+Articolo 25 7
---------+Articolo 25 8
------+Articolo 26 Ruolo della Commissione
---------+Articolo 26 1
---------+Articolo 26 2
---------+Articolo 26 3
---------+Articolo 26 4
---------+Articolo 26 5
---------+Articolo 26 6
---------+Articolo 26 7
------+Articolo 27 Ruolo dell’Agenzia
---------+Articolo 27 1
---------+Articolo 27 2
---------+Articolo 27 3
---------+Articolo 27 4
---------+Articolo 27 5
------+Articolo 28 Ruolo dell’ESA
---------+Articolo 28 1
---------+Articolo 28 2
---+CAPO VI Sicurezza del programma
------+Articolo 29 Principi di sicurezza
------+Articolo 30 Governance della sicurezza
---------+Articolo 30 1
---------+Articolo 30 2
---------+Articolo 30 3
---------+Articolo 30 4
------+Articolo 31 Sicurezza del sistema e dei servizi utilizzati
------+Articolo 32 Autorità per l’accreditamento di sicurezza
------+Articolo 33 Principi generali di accreditamento di sicurezza
------+Articolo 34 Composizione del comitato di accreditamento di sicurezza
---------+Articolo 34 1
---------+Articolo 34 2
---------+Articolo 34 3
------+Articolo 35 Modalità di voto del comitato di accreditamento di sicurezza
------+Articolo 36 Comunicazione e impatto delle decisioni del comitato di accreditamento di sicurezza
---------+Articolo 36 1
---------+Articolo 36 2
------+Articolo 37 Ruolo degli Stati membri nell’accreditamento di sicurezza
------+Articolo 38 Protezione delle informazioni classificate
---------+Articolo 38 1
---------+Articolo 38 2
---+CAPO VII Relazioni internazionali
------+Articolo 39 Partecipazione di paesi terzi e organizzazioni internazionali al programma
---------+Articolo 39 1
---------+Articolo 39 2
---------+Articolo 39 3
---------+Articolo 39 4
------+Articolo 40 Accesso ai servizi governativi da parte di paesi terzi e organizzazioni internazionali
---------+Articolo 40 a)
---------+Articolo 40 b)
---------+Articolo 40 2
---+CAPO VIII Programmazione, sorveglianza, valutazione, controllo
------+Articolo 41 Programmazione, sorveglianza e rendicontazione
---------+Articolo 41 1
---------+Articolo 41 2
---------+Articolo 41 3
---------+Articolo 41 4
---------+Articolo 41 5
---------+Articolo 41 6
------+Articolo 42 Valutazione
---------+Articolo 42 1
---------+Articolo 42 2
---------+Articolo 42 3
---------+Articolo 42 4
---------+Articolo 42 5
---------+Articolo 42 6
---------+Articolo 42 7
------+Articolo 43 Audit
------+Articolo 44 Protezione dei dati personali e della vita privata
---+CAPO IX Atti delegati e di esecuzione
------+Articolo 45 Esercizio della delega
---------+Articolo 45 1
---------+Articolo 45 2
---------+Articolo 45 3
---------+Articolo 45 4
---------+Articolo 45 5
---------+Articolo 45 6
------+Articolo 46 Procedura d’urgenza
---------+Articolo 46 1
---------+Articolo 46 2
------+Articolo 47 Procedura di comitato
---------+Articolo 47 1
---------+Articolo 47 2
---------+Articolo 47 3
---------+Articolo 47 4
---+CAPO X Disposizioni transitorie e finali
------+Articolo 48 Informazione, comunicazione e pubblicità
---------+Articolo 48 1
---------+Articolo 48 2
---------+Articolo 48 3
------+Articolo 49 Continuità dei servizi dopo il 2027
------+Articolo 50 Entrata in vigore
---+ALLEGATO INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA
------+1. Obiettivo generale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a): Indicatore 1.1: i governi …
------+2. Obiettivo generale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b): Indicatore 2.1: percentuale …
------+3. Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a): Indicatore 3.1: i poli …
------+4. Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b): Indicatore 4.1: numero annuo …
------+5. Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c): Indicatore 5.1: numero di …
------+6. Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d): Indicatore 6.1: numero di …
------+7. Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e): Indicatore 7.1 …
------+8. Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f): Indicatore 8.1: numero di …
------+9. Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g): Indicatore 9.1: numero di …
------+10. Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera h): Indicatore 10.1: numero di …
------+11. Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera i): Indicatore 11.1: impronta …
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English -
European Union -
ICT -
Cybersecurity -
REGOLAMENTO (UE) 2023/588 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2023 che istituisce il programma dell’Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027
REGOLAMENTO (UE) 2023/588 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 marzo 2023
che istituisce il programma dell’Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Preamble: 1
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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 189, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
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(1)
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Le conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2013 hanno accolto con favore la preparazione delle comunicazioni satellitari per scopi governativi di prossima generazione mediante una stretta cooperazione fra gli Stati membri, la Commissione e l’Agenzia spaziale europea (ESA). Le comunicazioni satellitari per scopi governativi sono state inoltre individuate come uno degli elementi della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea del giugno 2016. Esse devono contribuire alla risposta dell’Unione alle minacce ibride e fornire sostegno alla strategia dell’Unione per la sicurezza marittima e alla politica dell’Unione per l’Artico.
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(2)
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Le conclusioni del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2019 hanno sottolineato che l’Unione deve proseguire lo sviluppo di un’economia digitale competitiva, sicura, inclusiva ed etica, dotata di una connettività di livello mondiale.
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(3)
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La comunicazione della Commissione, del 22 febbraio 2021, dal titolo «Piano d’azione sulle sinergie tra l’industria civile, della difesa e dello spazio» afferma che il progetto «consentirà a tutti i cittadini europei di usufruire di connessioni ad alta velocità e fornirà un sistema di connettività resiliente che permetterà all’Europa di rimanere connessa in ogni circostanza».
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(4)
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Nel documento «Una bussola strategica per la sicurezza e la difesa», adottato dal Consiglio il 21 marzo 2022, si riconosce che le infrastrutture spaziali dell’Unione e dei suoi Stati membri contribuiscono alla nostra resilienza e offrono servizi chiave che sostituiscono o integrano le infrastrutture terrestri per le telecomunicazioni. Invita quindi l’Unione a lavorare alla proposta relativa a un sistema di comunicazione sicuro globale dell’Unione basato sulla tecnologia spaziale.
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(5)
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Una delle componenti del programma spaziale dell’Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), è GOVSATCOM, che mira a garantire la disponibilità a lungo termine di servizi di comunicazione satellitare affidabili, sicuri, scalabili ed efficienti in termini di costi per gli utenti GOVSATCOM. Il regolamento (UE) 2021/696 prevede che in una prima fase della componente GOVSATCOM, vale a dire all’incirca fino al 2025, saranno messe in comune e condivise le capacità esistenti attraverso il polo GOVSATCOM. In tale contesto, la Commissione deve acquisire capacità GOVSATCOM presso gli Stati membri che dispongono di sistemi nazionali e di capacità spaziali nonché da fornitori commerciali di comunicazioni o servizi satellitari, tenendo conto degli interessi fondamentali dell’Unione in materia di sicurezza.
In tale prima fase, i servizi GOVSATCOM devono essere introdotti sulla base di un approccio graduale, alla luce del potenziamento delle capacità dell’infrastruttura del polo GOVSATCOM. Tale approccio si basa anche sul presupposto che, qualora nel corso della prima fase un’analisi dettagliata dell’offerta e della domanda future dovesse indicare che si è rivelato insufficiente a coprire l’evoluzione della domanda, sarà necessario avviare una seconda fase e sviluppare ulteriori infrastrutture spaziali o capacità aggiuntive su misura tramite la cooperazione con il settore privato, ad esempio con operatori satellitari dell’Unione.
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(6)
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Il 22 marzo 2017 il comitato politico e per la sicurezza del Consiglio ha approvato le esigenze degli utenti militari e civili di alto livello di comunicazioni satellitari per scopi governativi (GOVSATCOM), un documento preparato dal servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) con il quale sono state unite le necessità degli utenti militari individuate dall’Agenzia europea per la difesa nell’obiettivo comune in materia di personale adottato nel 2013 e le esigenze degli utenti civili rilevate dalla Commissione. Da analisi successive della Commissione è emerso che l’attuale offerta di comunicazioni satellitari dell’Unione, sulla base delle capacità degli Stati membri dotati di sistemi nazionali e del settore privato, non è in grado di soddisfare alcune nuove esigenze della domanda governativa che si stanno orientando verso soluzioni caratterizzate da maggiore sicurezza, bassa latenza e copertura globale. Tali esigenze dovrebbero essere monitorate e riesaminate periodicamente.
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(7)
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I recenti progressi tecnici hanno consentito l’affermazione di costellazioni di comunicazioni in orbita non geostazionaria (NGSO) e la progressiva offerta di servizi di connettività ad alta velocità e a bassa latenza. Vi è pertanto l’opportunità di far fronte alle esigenze in evoluzione degli utenti autorizzati dai governi attraverso lo sviluppo e la realizzazione di infrastrutture supplementari, in quanto all’interno dell’Unione sono attualmente disponibili le notifiche delle frequenze presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, che sono necessarie per fornire i servizi richiesti. Se non utilizzate, tali notifiche delle frequenze diventeranno obsolete e saranno attribuite ad altri attori. Poiché le frequenze e gli slot orbitali sono una risorsa sempre più scarsa, la Commissione, attraverso un processo aperto e trasparente con gli Stati membri, dovrebbe cogliere questa opportunità per concludere, con gli Stati membri che forniscono notifiche delle frequenze, accordi di licenza specifici per la fornitura di servizi governativi basati sull’infrastruttura governativa. Il settore privato è responsabile dell’ottenimento dei diritti relativi alle notifiche delle frequenze necessarie per la fornitura di servizi commerciali.
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(8)
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La domanda di servizi di comunicazione satellitare basati sullo spazio sicuri e affidabili da parte degli attori governativi dell’Unione è in crescita, in particolare perché tali servizi rappresentano l’opzione meglio praticabile in mancanza di sistemi di comunicazione di terra, o qualora essi siano perturbati o inaffidabili. Un accesso a prezzi abbordabili ed efficiente in termini di costi alla comunicazione satellitare è indispensabile anche nelle zone in cui non esiste un’infrastruttura terrestre, compresi gli oceani, lo spazio aereo, le zone remote e dove le infrastrutture terrestri sono soggette a gravi interruzioni o non possono essere ritenute affidabili in situazioni di crisi. La comunicazione satellitare può aumentare la resilienza complessiva delle reti di comunicazione, ad esempio offrendo un’alternativa in caso di attacchi fisici o attacchi informatici riguardanti le infrastrutture terrestri locali, incidenti o catastrofi naturali o provocate dall’uomo.
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(9)
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L’Unione dovrebbe assicurare la fornitura di soluzioni di comunicazione satellitare resilienti, globali, sicure, protette, ininterrotte, garantite e flessibili per le esigenze e le disposizioni governative in evoluzione, sviluppate su una base tecnologica e industriale dell’Unione, al fine di aumentare la resilienza delle operazioni delle istituzioni degli Stati membri e dell’Unione.
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(10)
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È pertanto importante istituire un nuovo programma, ossia il programma dell’Unione per una connettività sicura («programma») per fornire un’infrastruttura di comunicazione satellitare multi-orbitale dell’Unione per uso governativo, integrando e completando nel contempo le capacità nazionali ed europee esistenti e future nel quadro della componente GOVSATCOM, e sviluppando ulteriormente e integrando gradualmente l’iniziativa «Infrastruttura europea di comunicazione quantistica» (EuroQCI) nel sistema di connettività sicura.
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(11)
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Il programma dovrebbe soddisfare le nuove esigenze governative di soluzioni di maggiore sicurezza, bassa latenza e copertura globale. Esso dovrebbe garantire la fornitura e la disponibilità a lungo termine, a livello mondiale, di un accesso ininterrotto a servizi di comunicazione satellitare per scopi governativi sicuri, autonomi, affidabili ed efficienti in termini di costi, che sostengano la resilienza e la protezione delle infrastrutture critiche, la conoscenza situazionale, le azioni esterne, la gestione delle crisi e le applicazioni essenziali per l’economia, la sicurezza e la difesa dell’Unione e degli Stati membri, attraverso un’infrastruttura governativa dedicata che integri e completi le capacità di GOVSATCOM. Inoltre, il programma dovrebbe dare priorità alla prestazione di servizi governativi e consentire la fornitura di servizi commerciali da parte del settore privato europeo, tenendo conto di un’indagine di mercato che comprenda la consultazione degli utenti autorizzati dai governi, attraverso un’infrastruttura commerciale.
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(12)
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La decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce una serie di finalità e obiettivi per promuovere lo sviluppo di infrastrutture digitali resilienti, sicure, performanti e sostenibili nell’Unione, compreso l’obiettivo digitale per la Commissione e gli Stati membri di conseguire la connettività gigabit per tutti entro il 2030. Il programma dovrebbe consentire la connettività per i cittadini e per le imprese nell’Unione e in tutto il mondo, fornendo anche, ma non solo, accesso a una banda larga ad alta velocità a prezzi abbordabili che possa contribuire a eliminare le zone morte delle comunicazioni e ad aumentare la coesione in tutta l’Unione, comprese le sue regioni ultraperiferiche, le zone rurali, periferiche, remote e isolate e le isole. I servizi satellitari non possono attualmente sostituire le prestazioni delle reti di terra, ma possono colmare il divario digitale e persino contribuire, se del caso, agli obiettivi generali della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
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(13)
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Il programma dovrebbe pertanto consistere in attività di definizione, progettazione, sviluppo e convalida e nelle relative attività di realizzazione per la costruzione dell’infrastruttura spaziale e di terra iniziale, necessaria per la fornitura dei primi servizi governativi. Il programma dovrebbe quindi prevedere attività di realizzazione graduale volte a completare sia l’infrastruttura spaziale che l’infrastruttura di terra necessarie per la fornitura di servizi governativi avanzati, che attualmente non sono disponibili e vanno al di là dello stato dell’arte dei servizi europei di comunicazione satellitare esistenti. Inoltre, il programma dovrebbe promuovere lo sviluppo di terminali utente in grado di sfruttare i servizi di comunicazione avanzati. Le attività operative dovrebbero iniziare non appena possibile con la fornitura dei primi servizi governativi prevista entro il 2024, per soddisfare quanto prima le esigenze degli utenti autorizzati dai governi. Il programma dovrebbe quindi prevedere attività volte a completare sia l’infrastruttura spaziale che l’infrastruttura di terra necessarie per raggiungere la piena capacità operativa entro il 2027. La fornitura di servizi governativi, il funzionamento, la manutenzione e il perfezionamento continuo dell’infrastruttura spaziale e di terra, una volta realizzata, nonché lo sviluppo delle future generazioni di servizi governativi dovrebbero essere parte integrante delle attività operative.
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(14)
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Nel giugno 2019 gli Stati membri hanno sottoscritto la dichiarazione sull’infrastruttura europea di comunicazione quantistica (EuroQCI) («dichiarazione»), convenendo di collaborare, con la Commissione e con il sostegno dell’ESA, allo sviluppo di un’infrastruttura di comunicazione quantistica che copra l’intera Unione. Conformemente alla dichiarazione, EuroQCI mira a realizzare un’infrastruttura di comunicazione quantistica end-to-end certificata e sicura, che consenta la trasmissione e la conservazione di informazioni e dati e sia in grado di collegare i mezzi di comunicazione pubblici critici in tutta l’Unione. Il programma contribuirà al conseguimento degli obiettivi della dichiarazione sviluppando un’infrastruttura spaziale e di terra EuroQCI integrata nell’infrastruttura governativa del programma, nonché sviluppando e realizzando l’infrastruttura terrestre EuroQCI, che sarà di proprietà degli Stati membri. L’infrastruttura spaziale, di terra e terrestre EuroQCI dovrebbe essere sviluppata nell’ambito del programma in due fasi principali: una fase preliminare di convalida, che può comportare lo sviluppo e la convalida di una serie di tecnologie e protocolli di comunicazione diversi, e una fase di realizzazione completa, comprendente soluzioni adeguate per la connettività intersatellitare e la ritrasmissione di dati tra satelliti, l’infrastruttura di terra e quella terrestre.
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(15)
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Una delle funzioni principali di EuroQCI consisterà nel consentire la distribuzione quantistica di chiavi crittografiche (quantum distribution of cryptographic keys — QKD). Ad oggi, la tecnologia e i prodotti QKD non sono sufficientemente maturi per essere utilizzati per la protezione delle informazioni classificate UE (ICUE). Le principali questioni relative alla sicurezza della QKD, quali la standardizzazione dei protocolli QKD, l’analisi side-channel e la metodologia di valutazione, devono essere ancora risolte. Il programma dovrebbe pertanto sostenere EuroQCI e consentire l’inclusione nell’infrastruttura di prodotti crittografici approvati, se disponibili.
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(16)
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Al fine di proteggere le ICUE in modo soddisfacente e sicuro, le soluzioni primarie per contrastare le minacce poste dall’informatica quantistica dovrebbero consistere in una combinazione di soluzioni convenzionali, crittografia post-quantistica e, eventualmente, QKD in approcci ibridi. Il programma dovrebbe pertanto seguire tali approcci al fine di garantire sia una crittografia avanzata che la distribuzione di chiavi.
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17)
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Al fine di ampliare le capacità di comunicazione satellitare dell’Unione, l’infrastruttura del programma dovrebbe basarsi sull’infrastruttura sviluppata ai fini della componente GOVSATCOM, integrandola e completandola. In particolare, l’infrastruttura di terra del programma dovrebbe essere basata sui poli GOVSATCOM, potenziati progressivamente in base alle esigenze degli utenti attraverso altre risorse del segmento di terra, comprese quelle degli Stati membri che intendono apportare un contributo aggiuntivo, sulla base dei requisiti operativi e di sicurezza.
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(18)
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Il programma dovrebbe migliorare la connettività sicura in zone geografiche di interesse strategico, quali l’Africa e l’Artico, nonché le regioni del Baltico, del Mar Nero, del Mediterraneo e l’Atlantico. I servizi forniti nell’ambito del programma dovrebbero inoltre contribuire alla resilienza geopolitica offrendo una connettività aggiuntiva in linea con gli obiettivi politici in tali regioni e con la comunicazione congiunta della Commissione e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 1o dicembre 2021, intitolata «Il Global Gateway».
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(19)
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Fatti salvi i servizi di comunicazione, i satelliti costruiti ai fini del programma potrebbero essere dotati di sottosistemi, tra cui i payload, che consentano di aumentare la capacità e i servizi delle componenti del programma spaziale dell’Unione, consentendo in tal modo lo sviluppo di servizi aggiuntivi non di comunicazione che devono essere decisi dal comitato del programma riunito nella pertinente configurazione di cui al regolamento (UE) 2021/696, e attuati alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Se i benefici per le componenti del programma spaziale dell’Unione sono debitamente dimostrati, tenendo conto delle esigenze degli utenti e dei vincoli di bilancio, tali sottosistemi potrebbero essere sviluppati per offrire servizi alternativi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo a integrazione di Galileo, per garantire la trasmissione di messaggi del servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS) con una minore latenza, per fornire sensori spaziali per la sorveglianza dello spazio e per sostenere il miglioramento delle attuali capacità di Copernicus, in particolare per i servizi di sicurezza civile e di emergenza. Inoltre, tali sottosistemi potrebbero fornire servizi non di comunicazione agli Stati membri, a condizione che ciò non incida sulla sicurezza e sul bilancio del programma.
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(20)
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Data l’importanza, per il programma, della sua infrastruttura governativa di terra e dell’impatto di quest’ultima sulla sicurezza del programma, la sede di tale infrastruttura dovrebbe essere determinata dalla Commissione, in linea con i requisiti generali di sicurezza e seguendo un processo aperto e trasparente, al fine di garantire una distribuzione equilibrata tra gli Stati membri. La realizzazione dell’infrastruttura governativa di terra del programma, che integra anche l’infrastruttura sviluppata nell’ambito della componente GOVSATCOM, potrebbe coinvolgere l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale («Agenzia») o, se del caso e nel suo ambito di competenza, l’ESA.
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(21)
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Per la sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri e per garantire la sicurezza e l’integrità dei servizi governativi è essenziale che le risorse spaziali del programma siano lanciate dal territorio dell’Unione. In circostanze eccezionali e debitamente motivate, dovrebbe essere possibile procedere a tali lanci dal territorio di un paese terzo. Oltre ai lanciatori di grandi e medie dimensioni, i lanciatori di piccole dimensioni e i microlanciatori potrebbero fornire ulteriore flessibilità per consentire un rapido dispiegamento delle risorse spaziali.
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(22)
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È importante che l’Unione possieda tutti i beni materiali e immateriali connessi all’infrastruttura governativa sviluppata nell’ambito del programma, tranne per l’infrastruttura terrestre EuroQCI, garantendo nel contempo il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compreso l’articolo 17 della stessa. Pur possedendo tali beni, l’Unione dovrebbe avere la possibilità, in conformità del presente regolamento e ove lo si ritenga opportuno sulla base di una valutazione caso per caso, di metterli a disposizione di terzi o di cederne l’uso.
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(23)
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Le iniziative a livello dell’Unione, come l’iniziativa per la connettività sicura, si fondano sull’ampia partecipazione di piccole e medie imprese (PMI), start-up e grandi imprese innovative dal settore spaziale upstream e downstream di tutta l’Unione. Negli ultimi anni il settore spaziale è stato messo alla prova da taluni suoi attori, in particolare start-up e PMI, che hanno sviluppato tecnologie e applicazioni spaziali innovative e orientate al mercato, talvolta con modelli di business differenti. Al fine di garantire la competitività dell’ecosistema spaziale dell’Unione, il programma dovrebbe massimizzare l’uso di tecnologie innovative e di rottura nonché di nuovi modelli di business sviluppati dall’ecosistema spaziale europeo, compreso il New Space, in particolare da parte di PMI, imprese a media capitalizzazione e start-up che sviluppano nuove tecnologie e applicazioni spaziali orientate al mercato, che coprono nel contempo l’intera catena del valore spaziale includendo i segmenti upstream e downstream.
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(24)
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È essenziale incoraggiare gli investimenti del settore privato attraverso appalti adeguati e l’aggregazione di contratti di servizi, riducendo in tal modo l’incertezza e fornendo una visibilità e una prevedibilità a lungo termine delle esigenze del settore pubblico in materia di servizi. Al fine di assicurare la competitività dell’industria spaziale europea in futuro, il programma dovrebbe anche contribuire allo sviluppo di competenze avanzate nei settori correlati allo spazio e sostenere le attività di istruzione e formazione, nonché promuovendo le pari opportunità, la parità di genere e l’emancipazione femminile, al fine di realizzare appieno il potenziale dei cittadini dell’Unione in tale ambito.
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(25)
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In linea con gli obiettivi stabiliti nella comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019, dal titolo «Il Green Deal europeo», il programma dovrebbe ridurre al minimo, nella misura del possibile, il suo impatto ambientale. Sebbene le risorse spaziali non emettano di per sé gas a effetto serra in fase di utilizzo, la loro fabbricazione e le strutture di terra ad esse associate hanno un impatto ambientale. È opportuno adottare misure volte ad attenuare tale impatto. A tal fine, gli appalti di cui al programma dovrebbero includere principi e misure in materia di sostenibilità, quali disposizioni volte a ridurre al minimo e compensare le emissioni di gas a effetto serra generate dallo sviluppo, dalla produzione e dalla realizzazione dell’infrastruttura e misure volte a prevenire l’inquinamento luminoso, come l’impatto sulle osservazioni astronomiche a terra.
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(26)
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Dato il numero crescente di veicoli e detriti spaziali in orbita, la nuova costellazione europea dovrebbe anche soddisfare i criteri di sostenibilità spaziale ed essere un esempio di buone pratiche nella gestione del traffico spaziale e nella sorveglianza dello spazio e nel tracciamento (space surveillance and tracking — SST), al fine di ridurre la quantità di detriti spaziali prodotti, prevenire rotture e collisioni in orbita e fornire misure adeguate per i veicoli spaziali a fine vita. Alla luce delle legittime preoccupazioni sulla protezione dell’ambiente spaziale attualmente in fase di discussione nei forum internazionali, ad esempio in seno al comitato per l’uso pacifico dello spazio extra-atmosferico delle Nazioni Unite, è della massima importanza che l’Unione dia prova di leadership nella sostenibilità spaziale. I contratti aggiudicati nell’ambito del programma dovrebbero garantire che la tecnologia impiegata consenta i più elevati standard possibili in materia di sostenibilità e di efficienza energetica e delle risorse.
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I requisiti operativi per i servizi governativi dovrebbero basarsi sulle valutazioni delle esigenze degli utenti autorizzati dai governi, tenendo conto anche delle capacità dell’attuale offerta di mercato. Nella valutazione di tali requisiti è opportuno utilizzare nella maggior misura possibile le attuali capacità del mercato. Il portafoglio servizi per i servizi governativi dovrebbe essere definito a partire da detti requisiti operativi, combinati ai requisiti generali di sicurezza e alla domanda in evoluzione di servizi governativi. Tale portafoglio servizi dovrebbe costituire la base di riferimento applicabile per i servizi governativi. Dovrebbe altresì individuare le categorie di servizi che integrano il portafoglio servizi dei servizi GOVSATCOM istituito nel quadro del regolamento (UE) 2021/696. La Commissione dovrebbe garantire l’uniformità e la coerenza dei requisiti operativi e di sicurezza tra la componente GOVSATCOM e il programma. Al fine di mantenere la migliore corrispondenza possibile tra la domanda e l’offerta di servizi, il portafoglio servizi per servizi governativi dovrebbe essere individuato nel 2023 e dovrebbe essere possibile procedere a un suo aggiornamento periodico, previa consultazione degli Stati membri, sulla base di detti requisiti operativi e di sicurezza.
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Le comunicazioni satellitari rappresentano una risorsa limitata dalla capacità, dalla frequenza e dalla copertura geografica dei satelliti. Quindi, per essere efficace in termini di costi e capitalizzare sulle economie di scala, il programma dovrebbe ottimizzare la corrispondenza tra l’offerta e la domanda di servizi governativi ed evitare un eccesso di capacità. Poiché sia la domanda sia la potenziale offerta variano con il tempo, la Commissione dovrebbe monitorare la necessità di adeguare il portafoglio dei servizi governativi ogniqualvolta ciò risulti necessario.
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Gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il SEAE, nonché le agenzie e gli organismi dell’Unione dovrebbero poter diventare partecipanti al programma, nella misura in cui scelgono di autorizzare gli utenti di servizi governativi o di mettere a disposizione capacità, siti o strutture. Considerando che sta agli Stati membri scegliere se autorizzare gli utenti nazionali dei servizi governativi, gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a fornire al programma contributi o a ospitare le infrastrutture del programma.
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Ciascun partecipante al programma dovrebbe designare un’autorità competente per la connettività sicura per monitorare che gli utenti e gli altri soggetti nazionali che svolgono un ruolo nel programma rispettino le norme e le procedure di sicurezza applicabili stabilite nei requisiti generali di sicurezza. I partecipanti al programma possono attribuire le funzioni di una tale autorità a un’autorità esistente.
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(31)
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Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l’intera durata del programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (5).
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Gli obiettivi del programma sono coerenti e complementari con quelli di altri programmi dell’Unione, in particolare Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio (7), il programma Europa digitale, istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, istituito dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), il meccanismo per collegare l’Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e, in particolare, il programma spaziale dell’Unione.
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(33)
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Orizzonte Europa assegnerà una quota dedicata delle componenti del polo tematico «Digitale, industria e spazio» alle attività di ricerca e innovazione relative allo sviluppo e alla convalida del sistema di connettività sicura, anche per le potenziali tecnologie che sarebbero sviluppate nell’ambito dell’ecosistema spaziale, compreso il New Space. Lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale (NDICI) assegnerà una quota dedicata dei fondi di Europa globale ad attività connesse al funzionamento del sistema di connettività sicura e alla fornitura a livello mondiale di servizi che consentiranno di offrire una serie di servizi ai partner internazionali. Il programma spaziale dell’Unione assegnerà una quota dedicata della componente GOVSATCOM alle attività connesse allo sviluppo del polo GOVSATCOM, che farà parte dell’infrastruttura di terra del sistema di connettività sicura. I finanziamenti derivanti da tali programmi dovrebbero essere erogati conformemente alle norme degli stessi.
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(34)
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A causa delle sue implicazioni intrinseche per la sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri, il programma condivide obiettivi e principi anche con il Fondo europeo per la difesa, istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Una parte dei finanziamenti erogati a titolo del Fondo europeo per la difesa dovrebbe pertanto essere fornita per finanziare le attività nell’ambito del programma, in particolare le attività relative alla realizzazione della sua infrastruttura.
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(35)
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Ai fini di un’efficace attuazione del programma, è importante assicurare la disponibilità di risorse sufficienti. Gli Stati membri dovrebbero poter contribuire con le loro competenze, conoscenze e assistenza tecniche, in particolare nei settori della sicurezza intrinseca ed estrinseca, o, ove opportuno e possibile, mettendo a disposizione del programma i dati, le informazioni, i servizi e le infrastrutture che si trovano sul loro territorio. Il programma dovrebbe poter ricevere contributi finanziari aggiuntivi o contributi in natura da terze parti, comprese agenzie e organismi dell’Unione, Stati membri, paesi terzi che partecipano al programma o organizzazioni internazionali, in linea con gli accordi pertinenti.
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Al presente programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.
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(37)
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A norma dell’articolo 191, paragrafo 3, del regolamento finanziario, in nessun caso il bilancio dell’Unione finanzia due volte i medesimi costi.
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La Commissione dovrebbe potersi avvalere, nella misura del necessario, dell’assistenza tecnica di determinati soggetti esterni, purché siano preservati gli interessi di sicurezza dell’Unione. Anche altri soggetti coinvolti nella governance pubblica del programma dovrebbero poter beneficiare della stessa assistenza tecnica nell’esecuzione di compiti loro assegnati a norma del presente regolamento.
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(39)
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Gli appalti pubblici conclusi nell’ambito del programma per le attività da esso finanziate dovrebbero rispettare le norme dell’Unione. In tale contesto l’Unione dovrebbe inoltre essere responsabile della definizione degli obiettivi da perseguire in materia di appalti pubblici.
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(40)
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Il programma si basa su tecnologie complesse e in costante evoluzione. Ciò genera, per gli appalti pubblici conclusi nell’ambito del programma, incertezze e rischi, nella misura in cui tali appalti comportano impegni a lungo termine per apparecchiature o servizi. Sono pertanto necessarie misure specifiche riguardanti gli appalti pubblici, da applicare oltre alle norme previste dal regolamento finanziario. Dovrebbe quindi essere possibile imporre determinati livelli minimi di subappalto. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, la priorità dovrebbe essere accordata, ove possibile, alle start-up e alle PMI, in particolare al fine di consentirne la partecipazione transfrontaliera.
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Al fine di conseguire gli obiettivi del programma, è importante essere in grado di fare ricorso, ove opportuno, alle capacità offerte da entità pubbliche e private dell’UE attive nel settore spaziale e poter lavorare a livello internazionale con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Per questo motivo è necessario prevedere la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti pertinenti e i metodi di gestione previsti dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dal regolamento finanziario e le procedure di aggiudicazione congiunta.
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Una cooperazione pubblico-privata è il sistema più appropriato per garantire che gli obiettivi del programma possano essere perseguiti. Essa dovrebbe consentire di sviluppare l’attuale base tecnologica e industriale per le comunicazioni satellitari dell’Unione, comprese le risorse private, e di fornire servizi governativi solidi e innovativi, nonché di permettere ai partner privati di integrare l’infrastruttura del programma con capacità supplementari per offrire servizi commerciali a condizioni di mercato attraverso investimenti propri supplementari. Tale sistema dovrebbe ottimizzare inoltre i costi di realizzazione e di funzionamento attraverso la condivisione dei costi di sviluppo e di diffusione di componenti comuni alle infrastrutture governative e commerciali, nonché dei costi operativi, consentendo un elevato livello di messa in comune delle capacità. Dovrebbe inoltre stimolare l’innovazione nell’ecosistema spaziale europeo, compreso il New Space, consentendo la condivisione dei rischi di ricerca e sviluppo tra partner pubblici e privati.
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(43)
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Ai fini dell’attuazione del programma, i contratti di concessione, di forniture, di servizi o di lavori o i contratti misti dovrebbero seguire principi fondamentali. Tali contratti dovrebbero stabilire una chiara ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra i partner pubblici e privati, ivi compresa una chiara ripartizione dei rischi tra loro, al fine di garantire che i contraenti si assumano la responsabilità delle conseguenze di eventuali inadempienze di cui sono responsabili. I contratti dovrebbero garantire che i contraenti non ricevano alcuna sovracompensazione per la fornitura di servizi governativi, dovrebbero consentire di stabilire la fornitura di servizi commerciali da parte del settore privato e garantire un’adeguata definizione delle priorità per quanto riguarda le esigenze degli utenti autorizzati dai governi. I contratti dovrebbero garantire che la fornitura di servizi basati sull’infrastruttura commerciale preservi gli interessi essenziali dell’Unione e gli obiettivi generali e specifici del programma. È quindi importante che siano predisposte misure per garantire che detti obiettivi e interessi essenziali siano preservati. In particolare, la Commissione dovrebbe poter adottare le misure necessarie per garantire la continuità del servizio nel caso in cui il contraente non sia in grado di adempiere i suoi obblighi.
I contratti dovrebbero comprendere garanzie adeguate per prevenire, tra l’altro, conflitti di interesse e potenziali distorsioni della concorrenza derivanti dalla fornitura di servizi commerciali, discriminazioni indebite o altri vantaggi indiretti occulti. Tali garanzie possono comprendere la separazione contabile tra i servizi governativi e i servizi commerciali, compresa la costituzione di un’entità strutturalmente e giuridicamente distinta dall’operatore verticalmente integrato per la fornitura dei servizi governativi, nonché un accesso aperto, equo, ragionevole e non discriminatorio alle infrastrutture necessarie per la fornitura di servizi commerciali. Pertanto, i servizi commerciali dovrebbero essere disponibili per gli attuali fornitori di servizi terrestri a condizioni trasparenti e non discriminatorie. I contratti dovrebbero promuovere la partecipazione delle start-up e delle PMI lungo l’intera catena del valore e in tutti gli Stati membri.
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Un obiettivo importante del programma è garantire la sicurezza dell’Unione e degli Stati membri e rafforzare la resilienza a livello di tecnologie e catene del valore fondamentali, preservando al tempo stesso un’economia aperta. In casi specifici, ai fini di tale obiettivo è necessario stabilire condizioni di ammissibilità e di partecipazione volte a garantire la protezione dell’integrità, della sicurezza e della resilienza dei sistemi operativi dell’Unione, senza che ciò comprometta la necessità di competitività e di efficacia in termini di costi.
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In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (14), (Euratom, CE) n. 2185/96 (15) e (UE) 2017/1939 (16) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione.
La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).
In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.
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(46)
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Al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, è necessario imporre ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.
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Per ottimizzare l’efficienza e l’impatto del programma, è opportuno intraprendere azioni per promuovere l’uso e lo sviluppo di standard aperti, tecnologie open source e interoperabilità nell’architettura del sistema di connettività sicura. Una concezione più aperta di tale sistema potrebbe consentire migliori sinergie con altre componenti del programma spaziale dell’Unione o con servizi e applicazioni nazionali, ottimizzare i costi evitando duplicazioni nello sviluppo della stessa tecnologia, migliorare l’affidabilità, favorire l’innovazione e sfruttare i benefici di un’ampia concorrenza.
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Una sana governance pubblica del programma richiede una chiara ripartizione delle responsabilità e dei compiti tra i diversi attori coinvolti al fine di evitare sovrapposizioni superflue e ridurre il superamento dei costi e i ritardi. Tutti gli attori della governance dovrebbero sostenere, nel loro settore di competenza e in linea con le rispettive responsabilità, il conseguimento degli obiettivi del programma.
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Gli Stati membri operano da tempo nel settore spaziale. Dispongono di sistemi, infrastrutture, agenzie ed enti nazionali in tale settore. Sono quindi in grado di apportare un notevole contributo al programma, in particolare alla sua attuazione. Potrebbero cooperare con l’Unione al fine di promuovere i servizi e le applicazioni del programma e garantire la coerenza tra le pertinenti iniziative nazionali e il programma. La Commissione potrebbe essere in grado di mobilitare i mezzi a disposizione degli Stati membri, beneficiare della loro assistenza e, fatte salve le condizioni concordate reciprocamente, affidare loro incarichi nell’attuazione del programma. Se del caso, gli Stati membri dovrebbero mirare a garantire la coerenza e la complementarità dei loro piani per la ripresa e la resilienza con il programma. Gli Stati membri dovrebbero poi adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle infrastrutture di terra che si trovano sui loro territori. Gli Stati membri, inoltre, dovrebbero poter assicurare la disponibilità e la protezione a un livello adeguato delle frequenze necessarie al programma, in modo da consentire il completo sviluppo e la piena attuazione delle applicazioni sulla base dei servizi offerti, in conformità della decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18). Le frequenze messe a disposizione del programma non dovrebbero avere alcuna incidenza finanziaria sul programma.
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(50)
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Conformemente all’articolo 17 del trattato sull’Unione europea (TUE) e in qualità di promotore dell’interesse generale dell’Unione, spetta alla Commissione attuare il programma, assumersene la responsabilità generale e promuoverne l’uso. Per ottimizzare risorse e competenze dei vari portatori di interessi, in circostanze giustificate la Commissione dovrebbe poter affidare alcuni compiti ad altri soggetti. La Commissione dovrebbe determinare i principali requisiti tecnici e operativi necessari per realizzare l’evoluzione dei sistemi e dei servizi. Dovrebbe farlo dopo aver consultato gli esperti degli Stati membri, gli utenti e gli altri portatori di interessi pubblici o privati pertinenti. Infine, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, TFUE, l’esercizio delle competenze da parte dell’Unione non osta a che gli Stati membri possano esercitare le proprie rispettive competenze. Tuttavia, al fine di utilizzare correttamente i fondi dell’Unione, è opportuno che la Commissione garantisca, per quanto possibile, la coerenza delle attività svolte nel quadro del programma con quelle degli Stati membri, senza creare inutili duplicazioni degli sforzi.
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(51)
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L’articolo 154 del regolamento finanziario prevede che, sulla base dei risultati di una valutazione ex ante, la Commissione possa fare affidamento sui sistemi e sulle procedure delle persone o entità incaricate dell’esecuzione dei fondi dell’Unione. Se necessario, specifici adattamenti a tali sistemi e procedure (misure di vigilanza), nonché le disposizioni relative ai contratti esistenti, dovrebbero essere definiti nel corrispondente accordo di contributo.
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(52)
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Data la sua portata mondiale, il programma ha una forte dimensione internazionale. I partner internazionali, i loro governi e i cittadini saranno i destinatari della gamma di servizi del programma con conseguenti vantaggi per la cooperazione internazionale dell’Unione e degli Stati membri con tali partner. Per le questioni relative al programma, la Commissione potrebbe coordinare, nel suo ambito di competenze e per conto dell’Unione, le attività sulla scena internazionale.
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(53)
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Sulla base dell’esperienza maturata negli anni scorsi in materia di gestione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle componenti Galileo ed EGNOS del programma spaziale dell’Unione, l’Agenzia è l’organismo più adatto ad attuare, sotto la supervisione della Commissione, i compiti relativi al funzionamento dell’infrastruttura governativa e alla fornitura di servizi governativi. Dovrebbe pertanto sviluppare ulteriori capacità pertinenti a tal fine. L’Agenzia dovrebbe quindi essere incaricata della fornitura di servizi governativi e dovrebbe poter essere incaricata della gestione operativa totale o parziale dell’infrastruttura governativa.
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Per quanto riguarda la sicurezza, e data la sua esperienza in questo settore, l’Agenzia dovrebbe essere responsabile di garantire, mediante il suo consiglio di accreditamento di sicurezza, l’accreditamento di sicurezza dei servizi governativi e dell’infrastruttura governativa. Inoltre, fatta salva la sua prontezza operativa in particolare in termini di livelli adeguati di risorse umane, l’Agenzia dovrebbe svolgere i compiti che le sono affidati dalla Commissione. Ove possibile, l’Agenzia dovrebbe sfruttare le proprie competenze, ad esempio, in tutte le attività del sistema globale di navigazione satellitare europeo (EGNSS). Nell’affidare compiti all’Agenzia, si dovrebbero mettere a disposizione adeguate risorse umane, amministrative e finanziarie al fine di consentirle di svolgere appieno i suoi compiti e le sue missioni.
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(55)
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Al fine di garantire il funzionamento dell’infrastruttura governativa e facilitare la fornitura di servizi governativi, l’Agenzia dovrebbe essere autorizzata ad affidare ad altre entità, mediante accordi di contributo, specifiche attività nei rispettivi settori di competenza, alle condizioni di gestione indiretta che si applicano alla Commissione quali stabilite nel regolamento finanziario.
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L’ESA è un’organizzazione internazionale con ampie competenze nel settore spaziale, compresa la comunicazione satellitare, e rappresenta quindi un partner importante per l’attuazione dei diversi aspetti della politica spaziale dell’Unione. A tale riguardo, l’ESA dovrebbe essere in grado di fornire consulenza alla Commissione, anche per quanto riguarda la preparazione di specifiche e l’attuazione degli aspetti tecnici del programma. A tal fine, l’ESA dovrebbe essere incaricata della supervisione delle attività di sviluppo e convalida del programma e contribuire alla valutazione dei contratti conclusi nel contesto dell’attuazione del programma.
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In virtù dell’importanza delle attività spaziali per l’economia dell’Unione e per la vita dei suoi cittadini, il raggiungimento e il mantenimento di un elevato livello di sicurezza dovrebbe essere una priorità chiave del programma, in particolare al fine di salvaguardare gli interessi dell’Unione e degli Stati membri, anche per quanto riguarda le informazioni classificate e le informazioni sensibili non classificate.
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Il SEAE, data la competenza specifica di cui dispone e i contatti regolari che intrattiene con le autorità dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali, dovrebbe essere in grado di assistere la Commissione nell’esecuzione di alcune delle funzioni relative alla sicurezza del programma nel campo delle relazioni esterne, in conformità della decisione 2010/427/UE del Consiglio (19).
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Fatti salvi la competenza esclusiva degli Stati membri nell’ambito della sicurezza nazionale, come stabilito all’articolo 4, paragrafo 2, TUE, e il diritto degli Stati membri di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all’articolo 346 TFUE, si dovrebbe istituire una governance di sicurezza specifica al fine di garantire una fluida attuazione del programma. Tale governance dovrebbe fondarsi su tre principi chiave. In primo luogo, è indispensabile tenere nella massima considerazione l’ampia e specifica esperienza degli Stati membri in materia di sicurezza. In secondo luogo, al fine di evitare conflitti di interesse ed eventuali carenze nell’applicazione delle norme di sicurezza, le funzioni operative dovrebbero essere separate dalle funzioni di accreditamento di sicurezza. In terzo luogo, l’entità incaricata della gestione, in tutto o in parte, dell’infrastruttura del programma dovrebbe essere anche la più indicata per gestire la sicurezza dei compiti a essa affidati. La sicurezza del programma sarebbe fondata sull’esperienza acquisita nell’attuazione del programma spaziale dell’Unione negli anni passati. Una sana governance della sicurezza richiede anche un’adeguata ripartizione dei ruoli tra i vari soggetti attivi. In quanto responsabile del programma, la Commissione, fatte salve le prerogative degli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale, dovrebbe determinare insieme agli Stati membri i requisiti generali di sicurezza applicabili al programma. In particolare, nel settore delle informazioni classificate, la governance della sicurezza del programma dovrebbe riflettere i rispettivi ruoli e settori di competenza del Consiglio e degli Stati membri nella valutazione e nell’approvazione dei prodotti crittografici per la protezione delle ICUE.
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(60)
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La cibersicurezza e la sicurezza fisica dell’infrastruttura del programma, sia di terra sia spaziale, nonché la sua ridondanza fisica, sono fondamentali per garantire la continuità del servizio e del funzionamento del sistema. La necessità di proteggere il sistema e i relativi servizi dagli attacchi informatici e dalle minacce a cui sono esposti i satelliti, anche ricorrendo a nuove tecnologie e sostenendo la risposta e il recupero in seguito a tali attacchi informatici, dovrebbe pertanto essere tenuta nel debito conto al momento di stabilire i requisiti generali di sicurezza.
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(61)
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Ove appropriato a seguito dell’analisi del rischio e della minaccia, la Commissione dovrebbe identificare una struttura di monitoraggio della sicurezza. Tale struttura di monitoraggio della sicurezza dovrebbe essere l’entità che risponde alle istruzioni elaborate nell’ambito della decisione (PESC) 2021/698 del Consiglio (20).
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(62)
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Fatte salve le prerogative degli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale, la Commissione e l’alto rappresentante, ciascuno nell’ambito dei rispettivi settori di competenza, dovrebbero garantire la sicurezza del programma conformemente al presente regolamento e, se del caso, alla decisione (PESC) 2021/698.
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(63)
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I servizi governativi forniti dal programma saranno utilizzati dagli attori governativi dell’Unione in missioni e operazioni critiche di difesa e sicurezza intrinseca ed estrinseca nonché nella protezione dell’infrastruttura critica. Tali servizi e infrastrutture dovrebbero dunque essere soggetti all’accreditamento di sicurezza.
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(64)
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È indispensabile che le attività di accreditamento di sicurezza siano svolte sulla base di una responsabilità collettiva per la sicurezza dell’Unione e degli Stati membri, adoperandosi per creare un consenso e coinvolgendo tutte le parti interessate dalla questione della sicurezza, e che sia istituita una procedura di monitoraggio permanente dei rischi. È necessario altresì che le attività di accreditamento tecnico di sicurezza siano svolte da professionisti debitamente qualificati per l’accreditamento di sistemi complessi e in possesso di un nulla osta di sicurezza di livello adeguato.
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(65)
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A norma dell’articolo 17 TUE, la Commissione è responsabile della gestione dei programmi che, secondo le modalità stabilite nel regolamento finanziario, può essere subdelegata a terzi in regime di gestione indiretta. In tale contesto, è necessario che la Commissione garantisca che i compiti svolti da terzi per attuare il programma in regime di gestione indiretta non compromettano la sicurezza del programma, in particolare per quanto riguarda il controllo delle informazioni classificate. È pertanto opportuno chiarire che, qualora la Commissione affidi all’ESA lo svolgimento di compiti nell’ambito del programma, i corrispondenti accordi di contributo devono o garantire che le informazioni classificate generate dall’ESA siano considerate ICUE, conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (21) e alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (22), create sotto l’autorità della Commissione.
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(66)
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I servizi governativi del programma potrebbero essere utilizzati in missioni e operazioni critiche di sicurezza intrinseca ed estrinseca da parte dei soggetti dell’Unione e degli Stati membri. Al fine di tutelare gli interessi essenziali di sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri servono pertanto misure volte a garantire il necessario livello di indipendenza da terze parti (paesi terzi ed entità di paesi terzi), che contemplino tutti gli elementi del programma. Tali misure potrebbero includere le tecnologie spaziali e di terra a livello di componente, sottosistema o sistema, le industrie manifatturiere, i proprietari e gli operatori di sistemi spaziali e l’ubicazione fisica delle componenti dei sistemi di terra.
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(67)
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Solo sulla base di un accordo da concludere a norma dell’articolo 218 TFUE i membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati nonché i paesi interessati dalla politica europea di vicinato e altri paesi terzi possono essere autorizzati a partecipare al programma.
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A norma della decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio (23), le persone e i soggetti stabiliti nei paesi o territori d’oltremare dovrebbero essere ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d’oltremare è connesso.
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In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (24), è opportuno che il programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma. La valutazione del programma dovrebbe tenere conto delle conclusioni della valutazione del programma spaziale dell’Unione relativa alla componente GOVSATCOM svolta nel quadro del regolamento (UE) 2021/696.
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(70)
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Al fine di garantire la costante adeguatezza degli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma, nonché del quadro di sorveglianza e di valutazione del programma, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell’allegato del presente regolamento per quanto riguarda gli indicatori, all’integrazione del presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione, nonché all’integrazione del presente regolamento specificando le caratteristiche della banca dati delle risorse spaziali del programma come pure la metodologia e i processi per mantenerla e aggiornarla. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
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(71)
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Nell’interesse di una sana governance pubblica e date le sinergie tra il programma e la componente GOVSATCOM, il comitato del programma istituito nel quadro del regolamento (UE) 2021/696 nella configurazione GOVSATCOM dovrebbe fungere anche da comitato ai fini del programma. Per le questioni attinenti alla sicurezza del programma, il comitato del programma dovrebbe riunirsi in una specifica configurazione di sicurezza.
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(72)
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Poiché una sana governance pubblica richiede una gestione uniforme del programma, una maggiore rapidità delle decisioni e la parità di accesso alle informazioni, i rappresentanti dei soggetti cui sono stati affidati compiti legati al programma potrebbero essere in grado di partecipare in veste di osservatori ai lavori del comitato del programma istituito in applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (25). Per gli stessi motivi, anche i rappresentanti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali che hanno stipulato con l’Unione un accordo internazionale concernente il programma potrebbero partecipare ai lavori del comitato del programma, con le necessarie garanzie di sicurezza e secondo i termini di tali accordi. I rappresentanti dei soggetti cui sono stati affidati compiti legati al programma, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali non dovrebbero essere autorizzati a prendere parte alle votazioni del comitato del programma. Le condizioni per la partecipazione degli osservatori e dei partecipanti ad hoc dovrebbero essere stabilite nel regolamento interno del comitato del programma.
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(73)
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Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione relativamente all’adozione di norme dettagliate per la fornitura di servizi governativi, dei requisiti operativi per i servizi governativi, del portafoglio servizi per i servizi governativi, delle decisioni di contributo in relazione agli accordi di contributo e dei programmi di lavoro, nonché alla definizione di requisiti supplementari per la partecipazione al programma di paesi terzi e organizzazioni internazionali. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
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In generale i servizi governativi basati sull’infrastruttura governativa dovrebbero essere forniti a titolo gratuito agli utenti autorizzati dai governi. Tuttavia, la capacità di tali servizi è limitata. Se dopo l’analisi la Commissione conclude che vi è una carenza di capacità, dovrebbe essere consentita l’adozione di una politica di determinazione dei prezzi, in casi debitamente giustificati in cui la domanda supera le capacità di accesso, nel quadro delle norme dettagliate per la fornitura di servizi, al fine di far corrispondere l’offerta e la domanda di servizi. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l’adozione di tale politica di determinazione dei prezzi. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
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Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione delle misure richieste per determinare l’ubicazione dei centri appartenenti all’infrastruttura governativa di terra. Per la scelta dell’ubicazione di tali centri, la Commissione dovrebbe poter tenere conto dei requisiti operativi e di sicurezza nonché dell’infrastruttura esistente. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
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(76)
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Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla definizione di requisiti generali di sicurezza. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. Gli Stati membri dovrebbero poter esercitare il massimo controllo sui requisiti generali di sicurezza del programma. Nell’adottare atti di esecuzione nell’ambito della sicurezza del programma, la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato del programma riunito in una specifica configurazione di sicurezza. Tenuto conto della sensibilità delle questioni di sicurezza, il presidente del comitato del programma dovrebbe adoperarsi per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato del programma. La Commissione non dovrebbe adottare atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti generali di sicurezza del programma in caso di mancanza di un parere del comitato del programma. Qualora sia altrimenti previsto di coinvolgere la configurazione di sicurezza del comitato del programma, tale coinvolgimento dovrebbe avvenire conformemente al regolamento interno del comitato del programma.
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(77)
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Il programma completa l’attuale programma spaziale dell’Unione integrandone ed ampliandone gli obiettivi e le azioni per creare un sistema di connettività sicura e spaziale per l’Unione. La valutazione del programma dovrebbe tenerne conto.
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(78)
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Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione che oltrepassano le capacità tecniche e finanziarie di un singolo Stato membro, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
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(79)
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È opportuno istituire il programma per un periodo di cinque anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (26) («QFP 2021-2027»).
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(80)
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Per consentire che la sua attuazione possa iniziare il prima possibile, al fine di conseguire i suoi obiettivi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza,
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HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 15 marzo 2023
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
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CAPO I Disposizioni generali
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CAPO I Disposizioni generali
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CAPO II Servizi e partecipanti
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CAPO II Servizi e partecipanti
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CAPO III Contributi di bilancio e meccanismi di finanziamento
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CAPO III Contributi di bilancio e meccanismi di finanziamento
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CAPO IV Attuazione del programma
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CAPO IV Attuazione del programma
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CAPO V Governance del programma
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CAPO V Governance del programma
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CAPO VI Sicurezza del programma
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CAPO VI Sicurezza del programma
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CAPO VII Relazioni internazionali
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CAPO VII Relazioni internazionali
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CAPO VIII Programmazione, sorveglianza, valutazione, controllo
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CAPO VIII Programmazione, sorveglianza, valutazione, controllo
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CAPO IX Atti delegati e di esecuzione
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CAPO IX Atti delegati e di esecuzione
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CAPO X Disposizioni transitorie e finali
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CAPO X Disposizioni transitorie e finali
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ALLEGATO INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA
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ALLEGATO INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
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Requisito |
3. Standard correlati
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