+REGOLAMENTO (UE) 2023/2859 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2023 che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (Testo rilevante ai fini del SEE)
---+Articolo 1 Il punto di accesso unico europeo
------+Articolo 1 1.
------+Articolo 1 2.
------+Articolo 1 3.
---+Articolo 2 Definizioni
---+Articolo 3 Trasmissione volontaria di informazioni
------+Articolo 3 1.
------+Articolo 3 2.
------+Articolo 3 3.
------+Articolo 3 4.
------+Articolo 3 5.
---+Articolo 4 Elenco degli organismi di raccolta
---+Articolo 5 Compiti degli organismi di raccolta e responsabilità dei soggetti
------+Articolo 5 1.
------+Articolo 5 2.
------+Articolo 5 3.
------+Articolo 5 4.
------+Articolo 5 5.
------+Articolo 5 6.
------+Articolo 5 7.
------+Articolo 5 8.
------+Articolo 5 9.
------+Articolo 5 10.
------+Articolo 5 11.
------+Articolo 5 12.
---+Articolo 6 Cibersicurezza
---+Articolo 7 Funzionalità dell’ESAP
------+Articolo 7 1.
------+Articolo 7 2.
------+Articolo 7 3.
------+Articolo 7 4.
---+Articolo 8 Accesso alle informazioni tramite l’ESAP
------+Articolo 8 1.
------+Articolo 8 2.
------+Articolo 8 3.
------+Articolo 8 4.
------+Articolo 8 5.
------+Articolo 8 6.
---+Articolo 9 Utilizzo e riutilizzo delle informazioni accessibili tramite l’ESAP
------+Articolo 9 1.
------+Articolo 9 2.
------+Articolo 9 3.
------+Articolo 9 4.
---+Articolo 10 Qualità delle informazioni
------+Articolo 10 1.
------+Articolo 10 2.
------+Articolo 10 3.
---+Articolo 11 Compiti dell’ESMA
------+Articolo 11 1.
------+Articolo 11 2.
------+Articolo 11 3.
------+Articolo 11 4.
---+Articolo 12 Monitoraggio dell’attuazione e del funzionamento dell’ESAP
------+Articolo 12 1.
------+Articolo 12 2.
------+Articolo 12 3.
---+Articolo 13 Riesame
------+Articolo 13 1.
------+Articolo 13 2.
------+Articolo 13 3.
------+Articolo 13 4.
---+Articolo 14 Esercizio della delega
------+Articolo 14 1.
------+Articolo 14 2.
------+Articolo 14 3.
------+Articolo 14 4.
------+Articolo 14 5.
------+Articolo 14 6.
---+Articolo 15 Entrata in vigore
---+ALLEGATO Elenco degli atti legislativi dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento
English - European Union - Financial Industry - ICT -

REGOLAMENTO (UE) 2023/2859 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2023 che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) 2023/2859 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2023

che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 1 Il punto di accesso unico europeo
Articolo 2 Definizioni

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) 

«soggetto»: qualsiasi persona fisica o giuridica:

a) 

tenuta a trasmettere a un organismo di raccolta le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a); o

b) 

che trasmette su base volontaria informazioni a un organismo di raccolta a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), affinché tali informazioni siano rese accessibili tramite l’ESAP;

2) 

«organismo di raccolta»: un organo, organismo o agenzia dell’Unione, o un organo, autorità o registro nazionale designato come tale a norma di uno degli atti legislativi dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), o designato come tale da uno Stato membro in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2;

3) 

«formato per dati estraibili»: qualsiasi formato aperto quale definito all’articolo 2, punto 14), della direttiva (UE) 2019/1024, ampiamente utilizzato o prescritto dalla legge, che consenta l’estrazione meccanica dei dati e sia leggibile dall’uomo;

4) 

«formato leggibile meccanicamente»: un formato leggibile meccanicamente quale definito all’articolo 2, punto 13), della direttiva (UE) 2019/1024;

5) 

«sigillo elettronico qualificato»: un sigillo elettronico qualificato quale definito all’articolo 3, punto 27), del regolamento (UE) n. 910/2014;

6) 

«interfaccia per programmi applicativi» o «API»: un insieme di funzioni, procedure, definizioni e protocolli per la comunicazione da macchina a macchina e lo scambio ininterrotto di dati;

7) 

«metadati»: informazioni strutturate che facilitano il reperimento, l’utilizzo o la gestione di una risorsa di informazione, anche descrivendo, spiegando o localizzando la fonte di tale informazione;

8) 

«dati personali»: i dati personali quali definiti all’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;

9) 

«informazioni storiche»: le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), che sono state rese pubbliche non prima dei cinque anni antecedenti la data di applicazione dell’obbligo di trasmettere tali informazioni all’ESAP;

10) 

«comitato congiunto»: il comitato di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 3 Trasmissione volontaria di informazioni
Articolo 4 Elenco degli organismi di raccolta

Articolo 4

Elenco degli organismi di raccolta

L’ESMA pubblica un elenco degli organismi di raccolta, che contiene l’identificatore uniforme di risorse di ciascun organismo di raccolta sul portale web di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a).

L’ESMA garantisce che tale elenco sia mantenuto aggiornato e notifica alla Commissione qualsiasi modifica a tale elenco.

Articolo 5 Compiti degli organismi di raccolta e responsabilità dei soggetti
Articolo 6 Cibersicurezza

Articolo 6

Cibersicurezza

L’ESMA mette in atto per l’ESAP una politica in materia di sicurezza informatica efficace e proporzionata e garantisce livelli adeguati di autenticità, disponibilità, integrità e non disconoscibilità delle informazioni rese accessibili tramite l’ESAP, nonché di protezione dei dati personali. L’ESMA può effettuare riesami periodici della politica in materia di sicurezza informatica e della situazione della cibersicurezza dell’ESAP alla luce dell’evoluzione delle tendenze e degli ultimi sviluppi in materia di cibersicurezza a livello internazionale e dell’Unione.

Articolo 7 Funzionalità dell’ESAP
Articolo 8 Accesso alle informazioni tramite l’ESAP
Articolo 9 Utilizzo e riutilizzo delle informazioni accessibili tramite l’ESAP
Articolo 10 Qualità delle informazioni
Articolo 11 Compiti dell’ESMA
Articolo 12 Monitoraggio dell’attuazione e del funzionamento dell’ESAP
Articolo 13 Riesame
Articolo 14 Esercizio della delega
Articolo 15 Entrata in vigore

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

ALLEGATO Elenco degli atti legislativi dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento




ALLEGATO

Elenco degli atti legislativi dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento

PARTE A —   REGOLAMENTI

1. Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).

2. Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).

3. Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).

4. Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).

5. Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

6. Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).

7. Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

8. Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

9. Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).

10. Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).

11. Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

12. Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

13. Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

14. Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).

15. Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1).

16. Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

17. Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

18. Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (MiCA) (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).

19. Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, relativo alle obbligazioni verdi europee e all’informativa facoltativa per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e legate alla sostenibilità (GU L, 2023/2631 del 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).

▼M2

20. Regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull’integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/3005, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3005/oj).

▼B

PARTE B —   DIRETTIVE

1. Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1).

2. Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12).

3. Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

4. Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

5. Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17).

6. Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

7. Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

8. Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

9. Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

10. Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

11. Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

12. Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

13. Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

14. Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

15. Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

16. Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 29).

▼M1

17. Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito