+REGOLAMENTO (UE) 2024/903 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 marzo 2024 che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell’Unione (regolamento su un’Europa interoperabile)
---+Preamble: 1
---+Capo 1 Disposizioni generali
------+Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
---------+Articolo 1 1
---------+Articolo 1 2
---------+Articolo 1 3
---------+Articolo 1 4
---------+Articolo 1 5
------+Articolo 2 Definizioni
---------+Articolo 2 1)
---------+Articolo 2 2)
---------+Articolo 2 3)
---------+Articolo 2 4)
---------+Articolo 2 5)
---------+Articolo 2 6)
---------+Articolo 2 7)
---------+Articolo 2 8)
---------+Articolo 2 9)
---------+Articolo 2 10)
---------+Articolo 2 11)
---------+Articolo 2 12)
---------+Articolo 2 13)
---------+Articolo 2 14)
---------+Articolo 2 15)
------+Articolo 3 Valutazione dell’interoperabilità
---------+Articolo 3 1
---------+Articolo 3 2
---------+Articolo 3 3
---------+Articolo 3 4
---------+Articolo 3 5
------+Articolo 4 Condivisione e riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità tra soggetti dell’Unione e enti pubblici
---------+Articolo 4 1
---------+Articolo 4 2
---------+Articolo 4 3
---------+Articolo 4 4
---------+Articolo 4 5
---------+Articolo 4 6
---------+Articolo 4 7
---+Capo 2 Fattori abilitanti dell’interoperabilità europea
------+Articolo 5 Principi generali
---------+Articolo 5 1
---------+Articolo 5 2
------+Articolo 6 Quadro europeo di interoperabilità e quadri di interoperabilità specialistici
---------+Articolo 6 1
---------+Articolo 6 2
---------+Articolo 6 3
---------+Articolo 6 4
------+Articolo 7 Soluzioni per un’Europa interoperabile
---------+Articolo 7 1
---------+Articolo 7 2
------+Articolo 8 Portale «Europa interoperabile»
---------+Articolo 8 1
---------+Articolo 8 2
---------+Articolo 8 3
---------+Articolo 8 4
---------+Articolo 8 5
---+Capo 3 Misure di sostegno per un’Europa interoperabile
------+Articolo 9 Progetti di sostegno all’attuazione delle politiche
---------+Articolo 9 1
---------+Articolo 9 2
---------+Articolo 9 3
---------+Articolo 9 4
---------+Articolo 9 5
------+Articolo 10 Misure di innovazione
---------+Articolo 10 1
---------+Articolo 10 2
---------+Articolo 10 3
---------+Articolo 10 4
------+Articolo 11 Creazione di spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità
---------+Articolo 11 1
---------+Articolo 11 2
---------+Articolo 11 3
---------+Articolo 11 4
------+Articolo 12 Partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità
---------+Articolo 12 1
---------+Articolo 12 2
---------+Articolo 12 3
---------+Articolo 12 4
---------+Articolo 12 5
---------+Articolo 12 6
---------+Articolo 12 7
---------+Articolo 12 8
---------+Articolo 12 9
---------+Articolo 12 10
------+Articolo 13 Formazione
---------+Articolo 13 1
---------+Articolo 13 2
---------+Articolo 13 3
------+Articolo 14 Revisione tra pari
---------+Articolo 14 1
---------+Articolo 14 2
---------+Articolo 14 3
---------+Articolo 14 4
---------+Articolo 14 5
---+Capo 4 Governance dell’interoperabilità transfrontaliera
------+Articolo 15 Comitato per un’Europa interoperabile
---------+Articolo 15 1
---------+Articolo 15 2
---------+Articolo 15 3
---------+Articolo 15 4
---------+Articolo 15 5
---------+Articolo 15 6
---------+Articolo 15 7
------+Articolo 16 Comunità per un’Europa interoperabile
---------+Articolo 16 1
---------+Articolo 16 2
---------+Articolo 16 3
---------+Articolo 16 4
---------+Articolo 16 5
---------+Articolo 16 6
------+Articolo 17 Autorità nazionali competenti e punto di contatto unico
---------+Articolo 17 1
---------+Articolo 17 2
---------+Articolo 17 3
---------+Articolo 17 4
---------+Articolo 17 5
------+Articolo 18 Coordinatori per l’interoperabilità per i soggetti dell’Unione
---+Capo 5 Pianificazione e monitoraggio dell’Europa interoperabile
------+Articolo 19 Agenda per un’Europa interoperabile
---------+Articolo 19 1
---------+Articolo 19 2
---------+Articolo 19 3
------+Articolo 20 Monitoraggio e valutazione
---------+Articolo 20 1
---------+Articolo 20 2
---------+Articolo 20 3
---------+Articolo 20 4
---------+Articolo 20 5
---------+Articolo 20 6
---------+Articolo 20 7
---+Capo 6 Disposizioni finali
------+Articolo 21 Costi
---------+Articolo 21 1
---------+Articolo 21 2
------+Articolo 22 Procedura di comitato
---------+Articolo 22 1
---------+Articolo 22 2
------+Articolo 23 Entrata in vigore
---------+Articolo 23 1
---------+Articolo 23 2
---+ALLEGATO LISTA DI CONTROLLO COMUNE PER LE RELAZIONI SULLA VALUTAZIONE DELL’INTEROPERABILITÀ
------+1. Informazioni generali — Soggetto dell’Unione o ente pubblico che fornisce la relazione e altre …
------+2. Requisiti — Servizi pubblici digitali transeuropei in questione — Requisiti vincolanti valutati …
------+3. Risultati — Soluzioni per un’Europa interoperabile individuate per l’uso — Altre soluzioni di …
English - European Union - ICT -

REGOLAMENTO (UE) 2024/903 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 marzo 2024 che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell’Unione (regolamento su un’Europa interoperabile)

REGOLAMENTO (UE) 2024/903 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 2024

che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell’Unione (regolamento su un’Europa interoperabile)

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Preamble: 1

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

È necessario rafforzare lo sviluppo dell’interoperabilità transfrontaliera dei sistemi informativi e di rete utilizzati per la fornitura o la gestione di servizi pubblici nell’Unione, onde consentire alle amministrazioni pubbliche dell’Unione di cooperare e far sì che i servizi pubblici funzionino a livello transfrontaliero. L’attuale collaborazione informale dovrebbe essere sostituita da un quadro giuridico chiaro per consentire l’interoperabilità tra i diversi livelli e settori amministrativi e facilitare flussi di dati transfrontalieri senza interruzioni per servizi digitali realmente europei che rafforzino il mercato interno nel rispetto del principio di sussidiarietà. L’interoperabilità del settore pubblico ha un impatto importante sul diritto di libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali sancito nei trattati, poiché procedure amministrative onerose possono creare ostacoli significativi, specialmente per le piccole e medie imprese (PMI).

(2)

La cooperazione in materia di interoperabilità transfrontaliera tra enti pubblici può rispondere a sfide comuni, in particolare nelle regioni frontaliere, e può garantire flussi di dati transfrontalieri senza interruzioni.

(3)

L’Unione e gli Stati membri lavorano da oltre vent’anni per sostenere la modernizzazione delle amministrazioni pubbliche attraverso la trasformazione digitale e promuovere le profonde interconnessioni necessarie per un autentico spazio digitale europeo. Nella comunicazione del 9 marzo 2021, dal titolo «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale», la Commissione sottolineava la necessità di accelerare la digitalizzazione dei servizi pubblici entro il 2030, anche garantendo l’interoperabilità a tutti i livelli dell’amministrazione e tra i servizi pubblici. Inoltre, la decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) fissa il chiaro obiettivo dell’accessibilità online del 100 % dei servizi pubblici fondamentali entro il 2030. La pandemia di COVID-19 ha inoltre aumentato la velocità della digitalizzazione, spingendo le amministrazioni pubbliche ad adattarsi al paradigma dell’online, anche per i servizi pubblici digitali transfrontalieri, nonché per un uso più intelligente e più verde delle tecnologie conformemente agli obiettivi in materia di clima ed energia stabiliti nel Green Deal europeo e nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio4. Il presente regolamento mira a contribuire in modo significativo a tali obiettivi dell’Unione creando un quadro di cooperazione strutturata in materia di interoperabilità transfrontaliera tra gli Stati membri e tra la Commissione gli Stati membri per sostenere la creazione di servizi pubblici digitali, contribuendo a ridurre costi e a risparmiare tempo per i cittadini, le imprese e il settore pubblico (5).

(4)

Nel perseguire il rafforzamento dell’interoperabilità transfrontaliera nell’Unione, è fondamentale sottolineare che l’interoperabilità, pur essendo della massima importanza, non garantisce, da sola, l’accessibilità e la continuità dei servizi pubblici digitali transeuropei. Un ecosistema globale e sostenibile di infrastrutture digitali, dotato di un adeguato sostegno finanziario, è altrettanto importante per il conseguimento degli obiettivi di cui alla decisione (UE) 2022/2481. In linea con la comunicazione della Commissione del 30 giugno 2021, dal titolo «Una visione a lungo termine per le zone rurali dell’UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040», è opportuno rivolgere un’attenzione particolare all’estensione della connettività alle zone rurali e remote dell’Unione, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le isole, le regioni transfrontaliere e di montagna, garantendo che i benefici della trasformazione digitale siano allineati e di supporto alle iniziative consolidate dell’Unione per una inclusività e una connettività maggiori a livello regionale.

(5)

Nello sviluppo dell’interoperabilità transfrontaliera per i servizi pubblici digitali transeuropei di cui al presente regolamento è opportuno prendere in considerazione l’interoperabilità giuridica. In quanto catalizzatore dello sviluppo dell’interoperabilità organizzativa, semantica e tecnica, l’interoperabilità giuridica facilita l’ottenimento dei vantaggi derivanti dall’interoperabilità transfrontaliera in generale, tra cui il rapido accesso dei cittadini e delle imprese alle informazioni, procedure e servizi più veloci e la riduzione degli ostacoli amministrativi. Inoltre, poiché la barriera linguistica costituisce uno degli ostacoli all’interoperabilità, al riutilizzo delle soluzioni e all’istituzione di servizi transfrontalieri, l’interoperabilità semantica è un aspetto fondamentale per agevolare una comunicazione efficace in contesti multilinguistici diversificati, anche a livello regionale e locale.

(6)

I servizi pubblici digitali transeuropei sono servizi digitali che i soggetti dell’Unione o gli enti pubblici si prestano tra loro o prestano a persone fisiche o giuridiche nell’Unione e che richiedono un’interazione al di fuori delle frontiere dei singoli Stati membri, tra soggetti dell’Unione, o tra soggetti dell’Unione ed enti pubblici, mediante i loro sistemi informativi e di rete. I servizi pubblici digitali transeuropei dovrebbero comprendere, tra l’altro, i servizi pubblici fondamentali quali definiti nella decisione (UE) 2022/2481, tra i quali rientrano i servizi essenziali che sono rilevanti per i grandi eventi della vita delle persone fisiche, ad esempio la ricerca di un lavoro o lo studio, nonché per il ciclo di vita professionale delle persone giuridiche. I servizi pubblici fondamentali di rilevanza transeuropea sono destinati a generare grandi benefici ai cittadini una volta divenuti interoperabili a livello transfrontaliero. Esempi di servizi pubblici digitali transeuropei sono i servizi che, attraverso scambi transfrontalieri di dati, consentono il riconoscimento reciproco dei titoli accademici o delle qualifiche professionali, gli scambi di dati dei veicoli a fini di sicurezza stradale, l’accesso ai dati sanitari e della sicurezza sociale, compresi i certificati in caso di pandemia e vaccinazione, l’accesso ai sistemi di sportelli unici, lo scambio di informazioni in materia di fiscalità, dogane, accreditamento delle gare d’appalto pubbliche, registri digitali delle patenti di guida o delle imprese e, in generale, tutti i servizi che applicano il principio «una tantum» per l’accesso a dati transfrontalieri e lo scambio di tali dati.

(7)

Fatta salva la competenza degli Stati membri quanto alla definizione di ciò che costituisce un servizio pubblico, i soggetti dell’Unione e gli enti pubblici sono incoraggiati a riflettere sulle esigenze degli utenti e sull’accessibilità in fase di progettazione e sviluppo di tali servizi, in linea con la dichiarazione europea del 15 dicembre 2022 sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale (6). Inoltre, i soggetti dell’Unione e gli enti pubblici sono incoraggiati a garantire che le persone con disabilità, gli anziani e altri gruppi vulnerabili siano in grado di utilizzare servizi pubblici a livelli di servizio comparabili a quelli forniti ad altri cittadini.

(8)

La nuova struttura di governance, imperniata sul comitato per un’Europa interoperabile («comitato»), dovrebbe essere istituita e dovrebbe avere un mandato giuridico per guidare, insieme alla Commissione, l’ulteriore sviluppo dell’interoperabilità transfrontaliera nell’Unione, compreso il quadro europeo di interoperabilità (QEI) e altre soluzioni comuni di interoperabilità giuridica, organizzativa, semantica e tecnica, quali specifiche e applicazioni. Il presente regolamento dovrebbe inoltre istituire un’etichetta chiara e facilmente riconoscibile per alcune soluzioni di interoperabilità (soluzioni per un’Europa interoperabile). Dovrebbe essere promossa la creazione di una comunità dinamica intorno a soluzioni tecnologiche aperte delle amministrazioni pubbliche.

(9)

Gli enti regionali e locali svolgeranno un ruolo attivo nello sviluppo delle soluzioni di interoperabilità. Dovrebbero inoltre cercare di coinvolgere le PMI, gli istituti di ricerca e di istruzione e la società civile, e condividere i risultati di tali scambi.

(10)

Ai fini di un approccio coerente all’interoperabilità del settore pubblico nell’Unione e del sostegno al principio di buona amministrazione e alla libera circolazione dei dati personali e non personali all’interno dell’Unione, è opportuno allineare per quanto possibile le norme per tutti i soggetti dell’Unione e gli enti pubblici che stabiliscono requisiti vincolanti per i servizi pubblici digitali transeuropei e che incidono pertanto sulla capacità di tali soggetti ed enti di condividere dati attraverso i loro sistemi informativi e di rete. Tale obiettivo comprende la Commissione e altri soggetti dell’Unione, nonché gli enti pubblici degli Stati membri a tutti i livelli dell’amministrazione: nazionale, regionale e locale. I soggetti dell’Unione svolgono un ruolo importante nella raccolta dei dati delle comunicazioni obbligatorie dagli Stati membri. Pertanto, anche l’interoperabilità di tali dati dovrebbe rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

(11)

Il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali è garantito in particolare dai regolamenti (UE) 2016/679 (7) e (UE) 2018/1725 (8) del Parlamento europeo e del Consiglio. La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) tutela inoltre la vita privata e la riservatezza delle comunicazioni, definendo anche condizioni per l’archiviazione dei dati personali e non personali nelle apparecchiature terminali e per l’accesso agli stessi da tali apparecchiature. Tali atti legislativi dell’Unione costituiscono la base per un trattamento sostenibile e responsabile dei dati, anche nei casi in cui gli insiemi di dati comprendono una combinazione di dati personali e non personali. Il presente regolamento integra e non pregiudica il diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali e vita privata, in particolare i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 nonché la direttiva 2002/58/CE. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere applicata o interpretata in modo da ridurre o limitare il diritto alla protezione dei dati personali o il diritto alla vita privata e alla riservatezza delle comunicazioni.

(12)

L’interoperabilità transfrontaliera non viene realizzata solo attraverso infrastrutture digitali centralizzate negli Stati membri, ma anche mediante un approccio decentrato. Questo comporta la necessità di un rapporto di fiducia tra le amministrazioni pubbliche, che consenta lo scambio di dati tra amministrazioni locali di diversi Stati membri senza passare necessariamente attraverso i nodi nazionali. È pertanto necessario sviluppare soluzioni comuni di interoperabilità, riutilizzabili a tutti i livelli amministrativi. Le soluzioni di interoperabilità possono assumere forme diverse che vanno da strumenti di livello superiore, quali quadri concettuali e orientamenti, a soluzioni più tecniche, quali architetture di riferimento, specifiche tecniche o norme. Inoltre, servizi e applicazioni concreti, nonché componenti tecniche documentate come il codice sorgente, compresi artefatti e modelli di intelligenza artificiale, possono costituire soluzioni di interoperabilità se tengono conto degli aspetti giuridici, organizzativi, semantici o tecnici dell’interoperabilità transfrontaliera. Le necessità di interazioni digitali transfrontaliere sono in aumento, il che richiede soluzioni in grado di soddisfare tali esigenze. Il presente regolamento intende facilitare e incoraggiare gli scambi a tutti i livelli dell’amministrazione, superando gli ostacoli transfrontalieri e gli oneri amministrativi, aumentando in tal modo l’efficienza dei servizi pubblici in tutta l’Unione.

(13)

L’interoperabilità facilita l’efficace attuazione delle politiche, in particolare di quelle con un forte collegamento con il settore pubblico, come la giustizia e gli affari interni, la fiscalità e le dogane, i trasporti, l’energia, la sanità, l’agricoltura e l’occupazione, così come le regolamentazioni imprenditoriali e industriali. Realizzare l’interoperabilità a livello di singolo settore comporta tuttavia il rischio che, tramite l’adozione di soluzioni differenti o incompatibili a livello nazionale o settoriale, emergano nuove barriere elettroniche tali da ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno e le relative libertà di circolazione. Ciò rischia inoltre di pregiudicare l’apertura e la competitività dei mercati nonché l’erogazione di servizi di interesse generale a cittadini e imprese. Pertanto il presente regolamento dovrebbe anche agevolare e incoraggiare l’interoperabilità intersettoriale e applicarsi a essa, sostenendo in tal modo l’eliminazione degli ostacoli, delle incompatibilità e della frammentazione dei servizi pubblici digitali.

(14)

Onde eliminare la frammentazione del panorama dell’interoperabilità nell’Unione, dovrebbero essere promossi una concezione comune di interoperabilità nell’Unione e un approccio olistico alle soluzioni di interoperabilità. Una cooperazione strutturata dovrebbe sostenere le misure volte a promuovere un’impostazione delle politiche pronta per il digitale e basata sulla «interoperabilità fin dalla progettazione». Dovrebbe inoltre promuovere la gestione e l’uso efficienti delle infrastrutture di servizi digitali e delle loro rispettive componenti da parte dei soggetti dell’Unione e degli enti pubblici onde consentire l’istituzione e il funzionamento di servizi pubblici sostenibili ed efficienti, con l’obiettivo di garantire l’accessibilità fino al livello amministrativo più basso.

(15)

I soggetti dell’Unione e gli enti pubblici possono introdurre requisiti vincolanti per i servizi pubblici digitali transeuropei. Al fine di garantire che tali servizi possano scambiare dati a livello transfrontaliero, è opportuno istituire un meccanismo che consenta di rilevare gli ostacoli giuridici, organizzativi, semantici e tecnici all’interoperabilità transfrontaliera (valutazione dell’interoperabilità). Tale meccanismo dovrebbe garantire che si tenga adeguatamente conto degli aspetti connessi all’interoperabilità transfrontaliera in tutte le decisioni che possono incidere sulla progettazione di tali servizi.

(16)

Ai fini della definizione di requisiti vincolanti per i servizi pubblici digitali transeuropei, è importante concentrarsi sull’aspetto dell’interoperabilità quanto più precocemente possibile nel processo di elaborazione delle politiche, seguendo il principio del «digitale per default» e l’approccio basato sulla «interoperabilità fin dalla progettazione». Pertanto, il soggetto dell’Unione o l’ente pubblico che intenda stabilire requisiti vincolanti per uno o più servizi pubblici digitali transeuropei che incidono sull’interoperabilità transfrontaliera, per esempio nel corso della digitalizzazione dei servizi pubblici fondamentali di cui alla decisione (UE) 2022/2481, dovrebbe effettuare una valutazione dell’interoperabilità. Per garantire che tale compito sia svolto con efficacia ed efficienza, uno Stato membro può definire le risorse interne e la collaborazione tra i suoi enti pubblici necessari per sostenere lo svolgimento di tali valutazioni dell’interoperabilità.

(17)

Una valutazione dell’interoperabilità è necessaria per comprendere l’entità dell’impatto dei requisiti previsti e per proporre misure che consentano di cogliere i vantaggi e affrontare i costi potenziali. In situazioni in cui una valutazione dell’interoperabilità non è obbligatoria, il soggetto dell’Unione o l’ente pubblico dovrebbe poter decidere di effettuarla su base volontaria. Il presente regolamento promuove pertanto l’interoperabilità in generale.

(18)

I requisiti vincolanti comprendono qualsiasi obbligo, divieto, condizione, criterio o limite di natura giuridica, organizzativa, semantica o tecnica ai sensi di una legge, un regolamento, una disposizione amministrativa, un contratto, una gara d’appalto o un altro documento ufficiale. I requisiti vincolanti incidono sulle modalità di progettazione, acquisizione, sviluppo e attuazione dei servizi pubblici digitali transeuropei e dei relativi sistemi informativi e di rete utilizzati per prestare tali servizi, influenzandone in tal modo i flussi di dati in entrata e in uscita. Tuttavia, compiti quali la manutenzione evolutiva che non introduce modifiche sostanziali, aggiornamenti tecnici o di sicurezza o il semplice acquisto di apparecchiature di tecnologia dell’informazione e della comunicazione (TIC) standard non incidono di norma sull’interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei e non comportano pertanto una valutazione obbligatoria dell’interoperabilità ai sensi del presente regolamento.

(19)

L’approccio allo svolgimento delle valutazioni dell’interoperabilità dovrebbe essere proporzionato e diversificato in funzione del livello a cui sono effettuate e della loro portata. In alcune circostanze può essere ragionevole ed economico effettuare una valutazione dell’interoperabilità che verta su un oggetto più ampio di un singolo progetto, incluso qualora enti pubblici intendano istituire un’applicazione o una piattaforma di trattamento comuni. In tali casi, dovrebbe essere fortemente incoraggiata una valutazione dell’interoperabilità che vada al di là del raggiungimento degli obiettivi dell’Europa interoperabile per conseguire una piena attuazione dell’interoperabilità. Analogamente, i requisiti relativi alle valutazioni dell’interoperabilità condotte a livello di attuazione di un singolo progetto, ad esempio nel caso di un ente locale, dovrebbero essere pragmatici e consentire un focus ristretto che tenga conto del fatto che i maggiori benefici delle valutazioni dell’interoperabilità sono generalmente colti nelle prime fasi dell’elaborazione delle politiche e dello sviluppo dell’architettura, delle specifiche e delle norme di riferimento. Qualora il comitato adotti gli orientamenti sul contenuto della valutazione dell’interoperabilità, dovrebbe tenere conto, tra l’altro, della capacità degli enti pubblici regionali e locali ed evitare un onere amministrativo eccessivo.

(20)

Nel processo di consultazione di chi è direttamente interessato o dei relativi rappresentanti, il soggetto dell’Unione o l’ente pubblico dovrebbe poter ricorrere a pratiche di consultazione consolidate e a dati attuali.

(21)

La valutazione dell’interoperabilità dovrebbe esaminare gli effetti dei requisiti vincolanti previsti per i servizi pubblici digitali transeuropei sull’interoperabilità transfrontaliera, ad esempio tenendo conto dell’origine, della natura, della particolarità e della portata di tali effetti. Il risultato di tale valutazione dovrebbe essere preso in considerazione nel determinare le misure appropriate da adottare per istituire o modificare i requisiti vincolanti per i servizi pubblici digitali transeuropei.

(22)

Il soggetto dell’Unione o l’ente pubblico dovrebbe pubblicare una relazione relativa al risultato della valutazione dell’interoperabilità in un luogo pubblico designato dalle autorità nazionali competenti o dai coordinatori per l’interoperabilità per i soggetti dell’Unione, almeno su un sito web ufficiale in un formato leggibile meccanicamente. La pubblicazione della relazione non dovrebbe pregiudicare i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali e dovrebbe essere limitata ove giustificato da motivi di ordine pubblico o di sicurezza. Dovrebbe essere rispettato il diritto dell’Unione che disciplina la protezione dei dati personali. Il soggetto dell’Unione o l’ente pubblico dovrebbero condividere i risultati della valutazione dell’interoperabilità elettronicamente con il comitato. Su tale base il comitato dovrebbe analizzare e fornire proposte di miglioramento dell’interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei. Le proposte del comitato dovrebbero essere pubblicati sul portale «Europa interoperabile».

(23)

È necessaria una lista di controllo comune per le relazioni sulle valutazioni dell’interoperabilità al fine di agevolare ai soggetti dell’Unione e agli enti pubblici lo svolgimento di tali valutazioni e consentire al comitato di formulare raccomandazioni sulla base dei risultati di tali relazioni per migliorare l’interoperabilità transfrontaliera. Di conseguenza la relazione contenente i risultati del processo di valutazione dell’interoperabilità dovrebbe sintetizzare gli effetti del requisito valutato sulle dimensioni giuridica, organizzativa, semantica, tecnica e relativa alla governance dell’interoperabilità transfrontaliera, insieme al tipo di soluzione di Europa interoperabile utilizzata per affrontare tali effetti e i rimanenti ostacoli non ancora affrontati. L’utilizzo di tale lista di controllo comune dovrebbe essere ulteriormente chiarito mediante orientamenti adottati dal comitato.

(24)

La Commissione dovrebbe fornire mezzi intuitivi con cui trattare e trasmettere i risultati delle valutazioni, incluso in un formato leggibile meccanicamente. Uno strumento online per le relazioni sulle valutazioni dell’interoperabilità dovrebbe servire a fornire un’interfaccia semplice e intuitiva per la produzione e pubblicazione di tali relazioni. I risultati standardizzati delle relazioni in un formato leggibile meccanicamente potrebbero essere utilizzati a fini di monitoraggio. Tale strumento dovrebbe altresì facilitare la traduzione automatica e dovrebbe essere integrato nel portale «Europa interoperabile». Al fine di promuovere l’interoperabilità e l’integrazione senza interruzioni, lo strumento online dovrebbe inoltre adottare un modello di dati aperti derivato dalla lista di controllo per le relazioni sulle valutazioni dell’interoperabilità e conformarsi a tale modello. Inoltre è fondamentale mettere a disposizione un’interfaccia di programmazione delle applicazioni che consenta l’integrazione dello strumento nelle piattaforme di comunicazione esistenti, massimizzando in tal modo i vantaggi e l’efficienza per tutti i portatori di interessi. Mentre l’utilizzo dello strumento online dovrebbe essere volontario, l’obbligo di un soggetto dell’Unione o di un ente pubblico di pubblicare una relazione che illustri i risultati della valutazione dell’interoperabilità in un luogo pubblico dovrebbe essere considerato soddisfatto se sono presentati i dati necessari e ne è autorizzata la pubblicazione sul portale «Europa interoperabile».

(25)

I soggetti dell’Unione o gli enti pubblici che cercano soluzioni di interoperabilità dovrebbero poter chiedere ad altri soggetti dell’Unione o enti pubblici le soluzioni di interoperabilità utilizzate da tali soggetti o enti, quali buone pratiche, specifiche e codice di software, unitamente alla relativa documentazione. La condivisione dovrebbe diventare un approccio automatico. I soggetti dell’Unione o gli enti pubblici dovrebbero inoltre cercare di elaborare nuove soluzioni di interoperabilità o di sviluppare ulteriormente quelle esistenti. A tale riguardo, dovrebbero dare priorità a soluzioni che non prevedono condizioni di licenza restrittive, se tali soluzioni sono equivalenti. Tuttavia, la condivisione di soluzioni di interoperabilità non dovrebbe essere intesa quale obbligo per i soggetti dell’Unione e gli enti pubblici di rinunciare ai loro diritti di proprietà intellettuale.

(26)

Qualora le amministrazioni pubbliche condividano le loro soluzioni con altre amministrazioni pubbliche o con il pubblico, esse agiscono nell’interesse pubblico. Questo è tanto più pertinente per le tecnologie innovative. Ad esempio, il codice aperto rende trasparenti gli algoritmi e consente audit indipendenti e blocchi riproducibili. La condivisione di soluzioni di interoperabilità nell’amministrazione pubblica dovrebbe stabilire le condizioni per il conseguimento di un ecosistema aperto di tecnologie digitali per il settore pubblico in grado di produrre molteplici benefici.

(27)

Nel monitorare la coerenza delle soluzioni di interoperabilità raccomandate e nel proporre misure per garantirne la compatibilità con soluzioni esistenti che condividono uno scopo comune, il comitato dovrebbe tenere conto dell’obsolescenza delle soluzioni.

(28)

Il QEI dovrebbe garantire la coerenza ed essere riconosciuto come il punto di riferimento unico per l’approccio dell’Unione all’interoperabilità nel settore dei servizi pubblici. Inoltre, quadri di interoperabilità specialistici possono rispondere alle esigenze di settori, ambiti o livelli amministrativi specifici. Tali quadri, di natura non vincolante, dovrebbero promuovere ulteriormente l’attuazione delle soluzioni di interoperabilità e l’approccio basato sulla «interoperabilità fin dalla progettazione».

(29)

Il QEI dovrebbe, tra l’altro, promuovere il principio del multilinguismo nel settore pubblico.

(30)

Il QEI dovrebbe essere sviluppato dal comitato. Il comitato dovrebbe essere composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione. Gli Stati membri, insieme alla Commissione, sono quindi al centro dello sviluppo e dell’attuazione del QEI. Il comitato dovrebbe aggiornare il QEI quando necessario.

(31)

I quadri di interoperabilità specialistici, elaborati per integrare il QEI, dovrebbero tenere in considerazione, senza comprometterli, i quadri settoriali esistenti sviluppati a livello dell’Unione, quale il settore sanitario).

(32)

L’interoperabilità è direttamente connessa all’esistenza di specifiche e norme aperte e dipende dal loro utilizzo. Il settore pubblico dell’Unione dovrebbe pertanto essere autorizzato a concordare specifiche aperte trasversali e altre soluzioni per promuovere l’interoperabilità. Il nuovo quadro dovrebbe prevedere, per il futuro, un processo chiaro per la concertazione e la promozione di soluzioni di interoperabilità raccomandate che recano l’etichetta «soluzione per un’Europa interoperabile». In tal modo il settore pubblico potrà comunicare in maniera più coordinata per incanalare le proprie esigenze e i valori pubblici in discussioni più ampie. Il comitato dovrebbe concordare i criteri generali che tali soluzioni devono rispettare. Il comitato dovrebbe essere in grado di ritirare tali raccomandazioni. Qualora il comitato ritiri le proprie raccomandazioni, l’etichetta «soluzione per un’Europa interoperabile» dovrebbe essere rimossa dalle pertinenti soluzioni di interoperabilità e tali soluzioni di interoperabilità potrebbero essere eliminate dal portale «Europa interoperabile», se necessario.

(33)

Molte specifiche di interoperabilità utilizzate dal settore pubblico potrebbero essere ricavate dal vigente diritto dell’Unione. È pertanto necessario stabilire un collegamento tra tutte le specifiche dei servizi pubblici digitali transeuropei che sono obbligatorie a norma del diritto dell’Unione. Non è sempre facile per le autorità responsabili dell’attuazione trovare i requisiti nel formato più recente e leggibile meccanicamente. Un punto di ingresso unico sotto forma di portale «Europa interoperabile» e norme chiare sui metadati delle informazioni relative a tali requisiti sono destinati ad aiutare gli enti pubblici a garantire che le loro infrastrutture di servizi digitali siano conformi alle norme vigenti e future.

(34)

Il portale «Europa interoperabile» dovrebbe essere sviluppato sulla base delle iniziative esistenti e dovrebbe essere istituito come punto di riferimento facilmente accessibile per le soluzioni di interoperabilità e le relative valutazioni, conoscenza e comunità. Il portale «Europa interoperabile» dovrebbe essere creato come un collegamento alle fonti ufficiali e dovrebbe essere aperto ai contributi della comunità per un’Europa interoperabile istituita dal presente regolamento.

(35)

Il portale «Europa interoperabile» dovrebbe mettere a disposizione del pubblico e rendere reperibili soluzioni di interoperabilità conformi ai principi del QEI di apertura, accessibilità, neutralità tecnica, riusabilità, sicurezza e vita privata. Vi dovrebbe essere una chiara distinzione tra le soluzioni per un’Europa interoperabile raccomandate dal comitato e altre soluzioni di interoperabilità, quali quelle condivise proattivamente ai fini del riutilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche, quelle connesse alle politiche dell’Unione e le pertinenti soluzioni provenienti da portali nazionali. I casi d’uso nel portale «Europa interoperabile» dovrebbero essere consultabili per paese o per tipo di servizio pubblico che sostengono. Il comitato dovrebbe essere consultato in merito alle modalità di categorizzazione delle soluzioni sul portale «Europa interoperabile».

(36)

Poiché l’open source consente agli utenti di valutare e verificare attivamente l’interoperabilità e la sicurezza delle soluzioni, è importante che sia utilizzato per sostenere l’attuazione delle soluzioni di interoperabilità. In tale contesto dovrebbe essere promosso l’uso di licenze open source per rafforzare la chiarezza giuridica e il riconoscimento reciproco delle licenze negli Stati membri. Tramite la Licenza Pubblica dell’Unione europea (EUPL) la Commissione fornisce già una soluzione per tali licenze. I portali degli Stati membri che raccolgono soluzioni open source e sono connessi al portale «Europa interoperabile» dovrebbero consentire l’uso dell’EUPL, senza escludere la possibilità che tali portali autorizzino l’uso di altre licenze open source.

(37)

Attualmente i servizi pubblici dell’Unione prestati o gestiti elettronicamente dipendono spesso da fornitori esterni all’Unione. È nell’interesse strategico dell’Unione garantire il mantenimento e lo sviluppo di capacità tecnologiche essenziali per tutelare il proprio mercato unico digitale, e in particolare per assicurare la prestazione dei servizi, proteggere i sistemi informativi e di rete critici e fornire servizi pubblici fondamentali. Le misure di sostegno per un’Europa interoperabile dovrebbero aiutare le amministrazioni pubbliche a evolversi e a essere in grado di integrare nuove sfide e nuovi settori nei contesti transfrontalieri. L’interoperabilità è una condizione per evitare il lock-in tecnologico, consentire sviluppi tecnici e promuovere l’innovazione, il che dovrebbe rafforzare la competitività globale, la resilienza e l’autonomia strategica aperta dell’Unione.

(38)

È necessario istituire un meccanismo di governance per facilitare l’attuazione delle politiche dell’Unione in modo da garantire l’interoperabilità. Tale meccanismo dovrebbe concentrarsi sull’attuazione digitale interoperabile delle politiche, una volta adottate sotto forma di atti giuridici, e dovrebbe servire a sviluppare soluzioni di interoperabilità in funzione delle esigenze. Il meccanismo dovrebbe sostenere gli enti pubblici. I progetti di sostegno all’attuazione delle politiche volti a supportare gli enti pubblici dovrebbero essere proposti dal comitato alla Commissione, che dovrebbe decidere se istituire o meno i progetti di sostegno, nel debito rispetto della potenziale necessità di versioni non ufficiali ed eseguibili meccanicamente delle politiche, quali modelli di attuazione di riferimento o un codice, riutilizzabili a tutti i livelli dell’amministrazione.

(39)

Tutti i livelli dell’amministrazione dovrebbero cooperare con organizzazioni innovative, incluso imprese o soggetti senza scopo di lucro, nella progettazione, nello sviluppo e nel funzionamento dei servizi pubblici. Sostenere la cooperazione GovTech tra enti pubblici, istituti di ricerca e di istruzione, start-up e PMI innovative, come pure organizzazioni della società civile (CivicTech), è un mezzo efficace per sostenere l’innovazione e la flessibilità del settore pubblico e promuovere l’uso di strumenti di interoperabilità tra i settori pubblico e privato. Sostenere un ecosistema GovTech aperto nell’Unione che riunisca attori pubblici e privati a livello transfrontaliero e coinvolga diversi livelli dell’amministrazione dovrebbe consentire lo sviluppo di iniziative innovative relative alla progettazione e alla diffusione di soluzioni di interoperabilità GovTech.

(40)

Individuando esigenze e priorità condivise in materia di innovazione e concentrandosi su sforzi comuni in materia di GovTech e sperimentazione a livello transfrontaliero si aiuterebbero gli enti pubblici dell’Unione a condividere i rischi, gli insegnamenti tratti e i risultati delle misure di innovazione. Tali attività attingeranno in particolare al ricco serbatoio dell’Unione di PMI e start-up tecnologiche. L’esito positivo dei progetti GovTech e delle misure di innovazione guidate dall’Europa interoperabile dovrebbe contribuire a potenziare gli strumenti GovTech e le soluzioni di interoperabilità ai fini del loro riutilizzo.

(41)

Le misure di sostegno per un’Europa interoperabile potrebbero beneficiare di spazi sicuri per la sperimentazione, garantendo al tempo stesso un’innovazione responsabile e l’integrazione di adeguate misure di attenuazione dei rischi e tutele. Per garantire un quadro giuridico favorevole all’innovazione, adeguato alle esigenze future e resiliente alle perturbazioni, dovrebbe essere possibile gestire tali progetti in spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità. Gli spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità dovrebbero consistere in ambienti di prova controllati che facilitino lo sviluppo e le prove riguardanti soluzioni innovative prima che tali soluzioni siano integrate nei sistemi informativi e di rete del settore pubblico. La creazione degli spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità dovrebbe mirare a promuovere l’interoperabilità attraverso soluzioni innovative tramite la creazione di un ambiente controllato di sperimentazione e di prova al fine di garantire l’allineamento di tali soluzioni al presente regolamento e ad altre pertinenti normative dell’Unione e nazionali, il rafforzamento della certezza del diritto per gli innovatori e le autorità competenti e una migliore comprensione delle opportunità, dei rischi emergenti e dell’impatto delle nuove soluzioni. Per garantire un’applicazione uniforme in tutta l’Unione e realizzare economie di scala, è opportuno stabilire norme comuni per l’attuazione degli spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità. Il Garante europeo della protezione dei dati dispone del potere di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti dell’Unione nel contesto degli spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) 2018/1725.

(42)

È necessario prevedere norme per l’uso dei dati personali raccolti per altre finalità con l’obiettivo di sviluppare determinate soluzioni di interoperabilità nell’interesse pubblico nell’ambito dello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità, conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e all’articolo 5 del regolamento (UE) 2018/1725, fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Tutti gli altri obblighi dei titolari del trattamento e diritti degli interessati ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e della direttiva (UE) 2016/680 restano applicabili. In particolare, il presente regolamento non costituisce una base giuridica ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 o dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725. Il presente regolamento è volto unicamente a prevedere il trattamento dei dati personali nel contesto dello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità. Qualsiasi altro trattamento di dati personali che rientri nell’ambito di applicazione del presente regolamento richiederebbe una base giuridica distinta.

(43)

Al fine di aumentare la trasparenza del trattamento dei dati personali da parte dei soggetti dell’Unione e degli enti pubblici, il portale «Europa interoperabile» dovrebbe fornire l’accesso alle informazioni sul trattamento dei dati personali nel contesto degli spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità, conformemente ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

(44)

È necessario migliorare la comprensione delle questioni relative all’interoperabilità, in particolare tra i dipendenti del settore pubblico. La formazione continua è fondamentale a tale riguardo e la cooperazione e il coordinamento in materia dovrebbero essere incoraggiati. Oltre alla formazione sulle soluzioni per un’Europa interoperabile, tutte le iniziative dovrebbero, ove opportuno, essere accompagnate da una condivisione di esperienze e soluzioni e dallo scambio e dalla promozione di migliori pratiche o basarsi su di essi. A tal fine, la Commissione dovrebbe mettere a punto corsi di formazione e materiali formativi e dovrebbe promuovere l’elaborazione di un programma di certificazione in materia di interoperabilità con l’obiettivo di promuovere le migliori pratiche, le qualifiche per le risorse umane e una cultura dell’eccellenza. La Commissione dovrebbe contribuire ad aumentare la disponibilità generale e la diffusione di corsi di formazione sull’interoperabilità del settore pubblico a livello nazionale, regionale e locale, in linea con le strategie dell’Unione per le competenze digitali. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero promuovere lo sviluppo delle capacità, in particolare nelle amministrazioni pubbliche, per quanto concerne la riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze necessari per l’attuazione del presente regolamento.

(45)

Per creare un meccanismo che faciliti un processo di apprendimento reciproco tra i soggetti dell’Unione e gli enti pubblici e la condivisione di migliori pratiche nell’attuazione delle soluzioni per un’Europa interoperabile in tutti gli Stati membri, è necessario stabilire disposizioni sul processo di revisione tra pari. La revisione tra pari dovrebbe generare idee e raccomandazioni preziose per l’ente pubblico che ne è oggetto. Potrebbe in particolare contribuire ad agevolare il trasferimento di tecnologie, strumenti, misure e processi tra coloro che vi partecipano. La revisione tra pari dovrebbe creare un percorso funzionale per la condivisione di migliori pratiche tra gli Stati membri e i soggetti dell’Unione con diversi livelli di maturità in termini di interoperabilità. Se necessario, dovrebbe essere possibile eseguire su base volontaria una revisione tra pari su richiesta di un soggetto dell’Unione o di un ente pubblico. Al fine di garantire che il processo di revisione tra pari sia economicamente efficace, produca risultati chiari e significativi, ed eviti oneri amministrativi non necessari, la Commissione dovrebbe poter adottare orientamenti sulla metodologia e il contenuto della revisione tra pari, in base all’emergere delle esigenze e previa consultazione del comitato.

(46)

Il comitato dovrebbe agevolare lo sviluppo dell’orientamento generale della cooperazione strutturata per un’Europa interoperabile nel promuovere l’interconnessione digitale e l’interoperabilità dei servizi pubblici nell’Unione e sorvegliare le attività strategiche e di attuazione connesse a tale cooperazione. Il comitato dovrebbe svolgere i propri compiti tenendo conto delle norme di interoperabilità transfrontaliera e delle soluzioni già attuate per i sistemi informativi e di rete esistenti.

(47)

Alcuni soggetti dell’Unione, come il comitato europeo per l’innovazione in materia di dati e il comitato dello spazio europeo dei dati sanitari, sono stati creati con l’incarico, fra l’altro, di rafforzare l’interoperabilità in specifici ambiti o a livello politico. Nessuno dei soggetti esistenti è tuttavia incaricato di occuparsi dei requisiti vincolanti per i servizi pubblici digitali transeuropei. Il comitato dovrebbe sostenere i soggetti dell’Unione che lavorano su politiche, azioni e soluzioni pertinenti per l’interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei, ad esempio in materia di interoperabilità semantica per la portabilità e la riusabilità degli spazi di dati. Il comitato dovrebbe interagire con tutti i pertinenti soggetti dell’Unione al fine di garantire l’allineamento e le sinergie tra le azioni di interoperabilità transfrontaliera e quelle settoriali. A tal fine, la Commissione, quale presidente del comitato, può invitare esperti con competenze specifiche su un argomento iscritto all’ordine del giorno, compresi i rappresentanti degli enti regionali e locali e delle comunità open source e di normazione.

(48)

La promozione dell’interoperabilità del settore pubblico richiede la partecipazione attiva e l’impegno di esperti, operatori del settore, utenti e cittadini interessati in tutti gli Stati membri. Tale sforzo riguarda tutti i livelli dell’amministrazione – nazionale, regionale e locale – e coinvolge partner internazionali, istituti di ricerca e di istruzione, le comunità pertinenti e il settore privato. Per poter attingere alle loro conoscenze e competenze e alla loro creatività, la comunità per un’Europa interoperabile, un forum apposito, dovrebbe contribuire a incanalare feedback, esigenze degli utenti ed esigenze operative, a individuare i settori da sviluppare ulteriormente e le priorità per la cooperazione in materia di interoperabilità nell’Unione. La creazione della comunità per un’Europa interoperabile dovrebbe sostenere il coordinamento e la cooperazione tra i principali attori strategici e operativi dell’interoperabilità.

(49)

La comunità per un’Europa interoperabile dovrebbe essere aperta a tutte le parti interessate. L’accesso alla comunità per un’Europa interoperabile dovrebbe essere il più agevole possibile e dovrebbero essere evitati ostacoli e oneri amministrativi non necessari. La comunità per un’Europa interoperabile dovrebbe riunire portatori di interessi pubblici e privati, compresi i cittadini, con competenze nel campo dell’interoperabilità transfrontaliera, provenienti da contesti diversi, come il mondo accademico, la ricerca e l’innovazione, l’istruzione, la normazione e le specifiche, le imprese e l’amministrazione pubblica a tutti i livelli. È opportuno incoraggiare la partecipazione attiva alla comunità per un’Europa interoperabile, anche individuando misure di sostegno e opportunità di finanziamento.

(50)

Per garantire l’attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento, è necessario designare le autorità nazionali competenti responsabili a tal fine. In molti Stati membri, alcuni soggetti hanno già il compito di sviluppare l’interoperabilità. Tali soggetti dovrebbero poter assumere il ruolo di autorità competente in conformità del presente regolamento e, qualora vi sia più di un’autorità nazionale competente, dovrebbe essere designato un punto di contatto unico tra di esse.

(51)

Dovrebbe essere sviluppata un’agenda per un’Europa interoperabile quale principale strumento dell’Unione per coordinare gli investimenti pubblici nelle soluzioni di interoperabilità e definire la tabella di marcia per l’attuazione del presente regolamento. Tale strumento dovrebbe fornire una panoramica completa delle possibilità di finanziamento e degli impegni di finanziamento nel settore, integrando, se del caso, i relativi programmi dell’Unione. Ciò dovrebbe contribuire a creare sinergie e a coordinare il sostegno finanziario connesso allo sviluppo dell’interoperabilità, evitando doppioni a tutti i livelli dell’amministrazione.

(52)

Dovrebbero essere raccolte informazioni che permettano di orientare l’attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento, comprese le informazioni a sostegno del lavoro del comitato, e di fornire contributi per la valutazione del presente regolamento in conformità dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (11). La Commissione dovrebbe pertanto effettuare un monitoraggio e una valutazione del presente regolamento. La valutazione dovrebbe essere basata sui seguenti cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto, con particolare attenzione all’impatto del presente regolamento sull’interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei quale fattore abilitante per servizi pubblici digitali accessibili e senza interruzioni, alla riduzione degli oneri amministrativi e alla necessità di eventuali misure e politiche supplementari a livello dell’Unione. La valutazione dovrebbe inoltre costituire la base per le valutazioni d’impatto di possibili ulteriori misure. Inoltre, previa consultazione del comitato, la Commissione dovrebbe elaborare la metodologia, il processo e gli indicatori per il monitoraggio. Il meccanismo di monitoraggio dovrebbe essere concepito in modo da ridurre al minimo l’onere amministrativo a carico degli Stati membri riutilizzando, nella misura del possibile, le fonti di dati esistenti e creando sinergie con i meccanismi di monitoraggio esistenti, quali l’indice di digitalizzazione dell’economia e della società, il parametro di riferimento per l’eGovernment e le traiettorie del programma strategico per il decennio digitale 2030 istituito dalla decisione (UE) 2022/2481.

(53)

La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull’interoperabilità nell’Unione. Tale relazione dovrebbe riferire sui progressi compiuti per quanto riguarda l’interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei, gli ostacoli all’attuazione e i suoi fattori trainanti, nonché i risultati conseguiti nel tempo, in linea con gli aspetti relativi al monitoraggio elencati nel presente regolamento. Per quanto riguarda gli indicatori per i quali i dati non sono disponibili, gli Stati membri dovrebbero fornire i dati in modo tempestivo tramite il comitato al fine di garantire l’effettiva presentazione della relazione. La qualità della relazione è subordinata alla tempestiva disponibilità di dati.

(54)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire le norme e le condizioni per l’istituzione e il funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(55)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare il mercato interno promuovendo l’interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(56)

L’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata di tre mesi dalla data di entrata in vigore, al fine di concedere agli Stati membri e ai soggetti dell’Unione il tempo sufficiente per prepararvisi. Tale rinvio è necessario per creare il comitato e la comunità per un’Europa interoperabile e per designare i coordinatori per l’interoperabilità. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe concedere agli Stati membri e ai soggetti dell’Unione il tempo di prepararsi all’effettiva attuazione delle valutazioni dell’interoperabilità e designare una o più autorità nazionali competenti e un punto di contatto unico. Pertanto, le disposizioni sulle valutazioni dell’interoperabilità, sulle autorità nazionali competenti e sui punti di contatto unici dovrebbero applicarsi dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(57)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha espresso un parere il 13 gennaio 2023 (13),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 marzo 2024

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB

Capo 1 Disposizioni generali Capo 1 Disposizioni generali
Capo 2 Fattori abilitanti dell’interoperabilità europea Capo 2 Fattori abilitanti dell’interoperabilità europea
Capo 3 Misure di sostegno per un’Europa interoperabile Capo 3 Misure di sostegno per un’Europa interoperabile
Capo 4 Governance dell’interoperabilità transfrontaliera Capo 4 Governance dell’interoperabilità transfrontaliera
Capo 5 Pianificazione e monitoraggio dell’Europa interoperabile Capo 5 Pianificazione e monitoraggio dell’Europa interoperabile
Capo 6 Disposizioni finali Capo 6 Disposizioni finali
ALLEGATO LISTA DI CONTROLLO COMUNE PER LE RELAZIONI SULLA VALUTAZIONE DELL’INTEROPERABILITÀ

ALLEGATO

LISTA DI CONTROLLO COMUNE PER LE RELAZIONI SULLA VALUTAZIONE DELL’INTEROPERABILITÀ

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito