+DIRETTIVA 2009/125/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
---+Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
------+Articolo 1 1.
------+Articolo 1 2.
------+Articolo 1 3.
------+Articolo 1 4.
---+Articolo 2 Definizioni
---+Articolo 3 Immissione sul mercato e/o messa in servizio
------+Articolo 3 1.
------+Articolo 3 2.
------+Articolo 3 3.
------+Articolo 3 4.
---+Articolo 4 Responsabilità dell’importatore
---+Articolo 5 Marcatura e dichiarazione CE di conformità
------+Articolo 5 1.
------+Articolo 5 2.
------+Articolo 5 3.
------+Articolo 5 4.
------+Articolo 5 5.
---+Articolo 6 Libera circolazione
------+Articolo 6 1.
------+Articolo 6 2.
------+Articolo 6 3.
---+Articolo 7 Clausola di salvaguardia
------+Articolo 7 1.
------+Articolo 7 2.
------+Articolo 7 3.
------+Articolo 7 4.
------+Articolo 7 5.
------+Articolo 7 6.
------+Articolo 7 7.
------+Articolo 7 8.
---+Articolo 8 Valutazione di conformità
------+Articolo 8 1.
------+Articolo 8 2.
------+Articolo 8 3.
------+Articolo 8 4.
---+Articolo 9 Presunzione di conformità
------+Articolo 9 1.
------+Articolo 9 2.
------+Articolo 9 3.
------+Articolo 9 4.
---+Articolo 10 Norme armonizzate
------+Articolo 10 1.
------+Articolo 10 2.
------+Articolo 10 3.
------+Articolo 10 4.
---+Articolo 11 Disposizioni per i componenti e le sottounità
---+Articolo 12 Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni
------+Articolo 12 1.
------+Articolo 12 2.
------+Articolo 12 3.
---+Articolo 13 Piccole e medie imprese
------+Articolo 13 1.
------+Articolo 13 2.
------+Articolo 13 3.
---+Articolo 14 Informazione dei consumatori
---+Articolo 15 Misure di esecuzione
------+Articolo 15 1.
------+Articolo 15 2.
------+Articolo 15 3.
------+Articolo 15 4.
------+Articolo 15 5.
------+Articolo 15 6.
------+Articolo 15 7.
------+Articolo 15 8.
------+Articolo 15 9.
------+Articolo 15 10.
---+Articolo 16 Piano di lavoro
------+Articolo 16 1.
------+Articolo 16 2.
---+Articolo 17 Autoregolamentazione
---+Articolo 18 Forum consultivo
---+Articolo 19 Procedura di comitato
------+Articolo 19 1.
------+Articolo 19 2.
------+Articolo 19 3.
---+Articolo 20 Sanzioni
---+Articolo 21 Verifica
---+Articolo 22 Riservatezza
---+Articolo 23 Recepimento
------+Articolo 23 1.
------+Articolo 23 2.
---+Articolo 24 Abrogazione
---+Articolo 25 Entrata in vigore
---+Articolo 26 Destinatari
---+ALLEGATO I
---+ALLEGATO II
---+ALLEGATO III
---+ALLEGATO IV
---+ALLEGATO V
---+ALLEGATO VI
---+ALLEGATO VII
---+ALLEGATO VIII
---+ALLEGATO IX
---+ALLEGATO X
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DIRETTIVA 2009/125/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
DIRETTIVA 2009/125/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 21 ottobre 2009
relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
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Articolo 2 Definizioni
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Articolo 2
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1)
«prodotto connesso all’energia» («prodotto»), qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l’utilizzo, che viene immesso sul mercato e/o messo in servizio e che comprende le parti destinate a essere incorporate in un prodotto connesso all’energia contemplato dalla presente direttiva, immesse sul mercato e/o messe in servizio come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali, e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente;
2)
«componenti e sottounità», le parti destinate ad essere incorporate nei prodotti e che non sono immesse sul mercato e/o messe in servizio come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali o le cui prestazioni ambientali non possono essere valutate in maniera indipendente;
3)
«misure di esecuzione», le misure adottate in forza della presente direttiva per fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile, per determinati prodotti o per gli aspetti ambientali ad essi relativi;
4)
«immissione sul mercato», rendere disponibile per la prima volta sul mercato comunitario un prodotto in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all’interno della Comunità, contro compenso o gratuitamente e a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;
5)
«messa in servizio», il primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti dall’utilizzatore finale nella Comunità;
6)
«fabbricante», la persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti contemplati dalla presente direttiva e che è responsabile della conformità alla presente direttiva del prodotto, in vista della sua immissione sul mercato e/o messa in servizio con il nome o marchio del fabbricante o per suo uso. In mancanza di un fabbricante secondo la definizione di cui alla prima frase di questo punto o di un importatore quale definito al punto 8, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato e/o mette in servizio prodotti contemplati dalla presente direttiva;
7)
«mandatario», la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto per espletare totalmente o parzialmente a suo nome gli obblighi e le formalità connessi alla presente direttiva;
8)
«importatore», la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un prodotto proveniente da un paese terzo nel quadro delle sue attività;
9)
«materiali», tutti i materiali impiegati durante il ciclo di vita dei prodotti;
10)
«progettazione del prodotto», la serie di processi che trasformano le specifiche giuridiche, tecniche, di sicurezza, funzionali, di mercato o di altro genere cui il prodotto deve ottemperare nelle specifiche tecniche di tale prodotto;
11)
«aspetto ambientale», un elemento o una funzione di un prodotto suscettibili di interagire con l’ambiente durante il suo ciclo di vita;
12)
«impatto ambientale», qualsiasi modifica all’ambiente derivante in tutto o in parte dai prodotti durante il loro ciclo di vita;
13)
«ciclo di vita», gli stadi consecutivi e collegati di un prodotto dal suo impiego come materia prima allo smaltimento definitivo;
14)
«riutilizzo», qualsiasi operazione mediante la quale un prodotto o i suoi componenti, giunti al termine del loro primo uso, sono utilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti, incluso l’uso continuato di un prodotto, conferito a punti di raccolta, distributori, riciclatori o fabbricanti, nonché il riutilizzo di un prodotto dopo la rimessa a nuovo;
15)
«riciclaggio», il riciclaggio in un processo di produzione di materiali di rifiuto per lo scopo originario o per altri scopi, escluso il recupero di energia;
16)
«recupero di energia», l’uso dei rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia attraverso l’incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero del calore;
17)
«recupero», ognuna delle operazioni applicabili di cui all’allegato II B della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (
21
);
18)
«rifiuto», qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I della direttiva 2006/12/CE di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;
19)
«rifiuto pericoloso», ogni tipo di rifiuto contemplato dall’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (
22
);
20)
«profilo ecologico», la descrizione, in conformità alla misura di esecuzione applicabile al prodotto, degli input e degli output (quali materiali, emissioni e rifiuti) connessi al prodotto nel corso dell’intero suo ciclo di vita che sono significativi sotto il profilo del suo impatto ambientale e sono espressi in quantità fisiche misurabili;
21)
«prestazione ambientale», per prestazione ambientale di un prodotto si intendono i risultati della gestione degli aspetti ambientali del prodotto da parte del fabbricante come riportati nel suo fascicolo tecnico;
22)
«miglioramento delle prestazioni ambientali», il processo di miglioramento delle prestazioni ambientali di un prodotto, nel succedersi delle generazioni, sebbene non sia necessario che ciò avvenga contemporaneamente per tutti gli aspetti ambientali del prodotto;
23)
«progettazione ecocompatibile», l’integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto nell’intento di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso del suo intero ciclo di vita;
24)
«specifica per la progettazione ecocompatibile», qualsiasi prescrizione con riferimento a un prodotto o alla progettazione di un prodotto intesa a migliorare le sue prestazioni ambientali o qualsiasi prescrizione per la fornitura di informazioni con riguardo agli aspetti ambientali di un prodotto;
25)
«specifica generale per la progettazione ecocompatibile», qualsiasi specifica per la progettazione ecocompatibile basata sul profilo ecologico di un prodotto senza valori limite stabiliti per particolari aspetti ambientali;
26)
«specifica particolare per la progettazione ecocompatibile», la specifica quantitativa e misurabile per la progettazione ecocompatibile riguardante un particolare aspetto ambientale di un prodotto, come il consumo di energia durante l’uso, calcolata per una data unità di prestazione di output;
27)
«norma armonizzata», una specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto su mandato della Commissione in conformità della procedura stabilita nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (
23
), al fine di fissare una prescrizione europea, il cui rispetto non è obbligatorio.
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Articolo 3 Immissione sul mercato e/o messa in servizio
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Articolo 4 Responsabilità dell’importatore
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Articolo 4
Responsabilità dell’importatore
Quando il fabbricante non è stabilito all’interno della Comunità e in mancanza di un mandatario, all’importatore incombono i seguenti obblighi:
a)
garantire che il prodotto immesso sul mercato e/o messo in servizio rispetti la presente direttiva e la misura di esecuzione applicabile; e
b)
rendere e mantenere disponibili la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica.
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Articolo 5 Marcatura e dichiarazione CE di conformità
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Articolo 6 Libera circolazione
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Articolo 7 Clausola di salvaguardia
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Articolo 8 Valutazione di conformità
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Articolo 9 Presunzione di conformità
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Articolo 10 Norme armonizzate
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Articolo 11 Disposizioni per i componenti e le sottounità
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Articolo 11
Disposizioni per i componenti e le sottounità
Le misure di esecuzione possono imporre a un fabbricante o al suo mandatario che immettono sul mercato e/o mettono in servizio componenti e sottounità di fornire al fabbricante di un prodotto contemplato dalle misure di esecuzione le pertinenti informazioni sulla composizione materiale e sul consumo di energia, materiali e/o risorse dei componenti o sottounità.
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Articolo 12 Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni
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Articolo 13 Piccole e medie imprese
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Articolo 14 Informazione dei consumatori
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Articolo 14
Informazione dei consumatori
In conformità della misura di esecuzione applicabile, i fabbricanti garantiscono, nella forma da essi ritenuta idonea, che i consumatori di prodotti ottengano:
a)
l’informazione necessaria sul ruolo che possono svolgere in materia di uso sostenibile del prodotto; e
b)
il profilo ecologico del prodotto e i vantaggi dell’ecoprogettazione, qualora richiesto dalla misura di esecuzione.
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Articolo 15 Misure di esecuzione
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Articolo 16 Piano di lavoro
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Articolo 17 Autoregolamentazione
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Articolo 17
Accordi volontari e altre misure di autoregolamentazione presentati quali alternative alle misure di esecuzione nel contesto della presente direttiva sono valutati almeno sulla base dell’allegato VIII.
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Articolo 18 Forum consultivo
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Articolo 18
La Commissione provvede affinché nello svolgimento delle sue attività rispetti, per quanto riguarda ciascuna misura di esecuzione, una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di tutte le pertinenti parti interessate da tale prodotto o gruppo di prodotti come l’industria, compresi PMI, artigiani, sindacati, commercianti, dettaglianti, importatori, gruppi per la tutela ambientale e organizzazioni dei consumatori. Tali parti contribuiscono in particolare alla definizione e alla revisione delle misure di esecuzione, ad esaminare l’efficacia dei meccanismi stabiliti per la sorveglianza del mercato e a valutare gli accordi volontari e altre misure di autoregolamentazione. Tali parti si riuniscono in un forum consultivo. Il regolamento interno del forum è stabilito dalla Commissione.
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Articolo 19 Procedura di comitato
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Articolo 20 Sanzioni
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Articolo 20
Gli Stati membri stabiliscono le norme applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive, tenendo conto del grado di non conformità e del numero di unità di prodotti non conformi immessi sul mercato comunitario. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il 20 novembre 2010 e la informano senza indugio di eventuali successive modifiche delle stesse.
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Articolo 21 Verifica
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Articolo 21
Entro il 2012, la Commissione verifica l’efficacia della presente direttiva e le relative misure di esecuzione, tra cui:
a)
la metodologia per l’individuazione e la copertura di importanti parametri ambientali, come l’efficienza delle risorse, tenendo conto dell’intero ciclo di vita dei prodotti;
b)
la soglia delle misure di esecuzione;
c)
i meccanismi di sorveglianza del mercato; e
d)
le pertinenti misure di autoregolamentazione promosse.
A seguito di tale verifica, e tenendo segnatamente conto delle esperienze relative all’estensione dell’ambito di applicazione della presente direttiva, la Commissione valuta in particolare l’opportunità di estendere l’ambito di applicazione della direttiva ai prodotti non connessi all’energia, al fine di ridurre significativamente gli impatti ambientali in tutto il ciclo di vita di tali prodotti, previa consultazione del forum consultivo di cui all’articolo 18 e, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte di modifica della presente direttiva.
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Articolo 22 Riservatezza
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Articolo 22
Le specifiche per la fornitura di informazioni di cui all’articolo 11 e all’allegato I, parte 2, da parte del fabbricante e/o del suo mandatario, sono proporzionate e tengono conto della legittima riservatezza delle informazioni commerciali sensibili.
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Articolo 23 Recepimento
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Articolo 24 Abrogazione
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Articolo 24
La direttiva 2005/32/CE, modificata dalle direttive menzionate nell’allegato IX, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale di cui all’allegato IX, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato X.
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Articolo 25 Entrata in vigore
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Articolo 25
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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Articolo 26 Destinatari
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Articolo 26
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
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ALLEGATO I
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ALLEGATO I
Metodologia per l’elaborazione di specifiche generali per la progettazione ecocompatibile
(articolo 15, paragrafo 6)
Le specifiche generali per la progettazione ecocompatibile mirano a migliorare le prestazioni ambientali del prodotto concentrandosi sugli aspetti ambientali significativi dello stesso senza fissare valori limite. Il metodo di cui al presente allegato deve essere applicato quando non sia opportuno fissare valori limite per il gruppo di prodotti in esame. La Commissione deve identificare gli aspetti ambientali significativi nel corso della preparazione del progetto di una misura di esecuzione da sottoporre al comitato di cui all’articolo 19, paragrafo 1, che devono essere specificati nella misura di esecuzione.
Nel predisporre le misure di esecuzione che stabiliscono le specifiche generali per la progettazione ecocompatibile ai sensi dell’articolo 15, la Commissione deve identificare, come appropriati per il prodotto oggetto della misura di esecuzione, i parametri pertinenti per la progettazione ecocompatibile tra quelli elencati nella parte 1, le specifiche per la fornitura di informazioni tra quelle elencate nella parte 2 e le specifiche per il fabbricante elencate nella parte 3.
Parte 1.
Parametri di progettazione ecocompatibile per i prodotti
1.1. Nella misura in cui si riferiscono alla progettazione del prodotto, gli aspetti ambientali significativi devono essere identificati tenendo presenti i seguenti stadi del ciclo di vita del prodotto:
a)
selezione e impiego di materie prime;
c)
condizionamento, trasporto e distribuzione;
d)
installazione e manutenzione;
f)
fine vita, nel senso di prodotto che è giunto al termine del suo primo uso fino allo smaltimento definitivo.
1.2. Per ciascuno stadio devono essere valutati, se pertinenti, i seguenti aspetti ambientali:
a)
consumo presunto di materiali, energia e altre risorse quali l’acqua dolce;
b)
emissioni previste nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
c)
inquinamento previsto attraverso effetti fisici quali rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici;
d)
generazione prevista di rifiuti; e
e)
possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero di materiali e/o di energia tenuto conto della direttiva 2002/96/CE.
1.3. In particolare, devono essere opportunamente utilizzati e, se necessario, integrati da altri i seguenti parametri per la valutazione delle potenzialità di un miglioramento degli aspetti ambientali di cui al punto 1.2:
a)
peso e volume del prodotto;
b)
uso di materiali provenienti da attività di riciclaggio;
c)
consumo di energia, di acqua e di altre risorse nel corso dell’intero ciclo di vita;
d)
uso di sostanze classificate come pericolose per la salute e/o per l’ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (
25
), e tenuto conto della legislazione in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze quali la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (
26
) o la direttiva 2002/95/CE;
e)
quantità e natura dei materiali di consumo necessari per un uso e una manutenzione adeguati;
f)
facilità di reimpiego e di riciclaggio espressa in termini di: numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, tempo necessario per lo smontaggio, complessità degli strumenti necessari per lo smontaggio, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l’individuazione dei componenti e dei materiali idonei al riutilizzo e al riciclaggio (inclusa la marcatura delle parti in plastica conformemente agli standard ISO), utilizzo di materiali facilmente riciclabili, facilità di accesso a componenti e materiali di pregio e ad altri componenti e materiali riciclabili, facilità di accesso a componenti e materiali contenenti sostanze pericolose;
g)
incorporazione dei componenti utilizzati;
h)
astensione da soluzioni tecniche non idonee al riutilizzo e al riciclaggio di componenti e di interi apparecchi;
i)
estensione della durata espressa in termini di: durata minima garantita, tempo minimo per la disponibilità di parti di ricambio, modularità, possibilità di upgrading, riparabilità;
j)
quantità di rifiuti generati e quantità di rifiuti pericolosi generati;
k)
emissioni nell’aria (gas a effetto serra, agenti acidificanti, composti organici volatili, sostanze lesive dell’ozono, inquinanti organici persistenti, metalli pesanti, particolati fini e polveri sospese) fatte salve le disposizioni della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (
27
);
l)
emissioni nell’acqua (metalli pesanti, sostanze che esercitano un’influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno, inquinanti organici persistenti); e
m)
emissioni nel suolo (in particolare percolazione e perdite di sostanze pericolose durante l’uso dei prodotti e potenziali rischi di percolazione una volta che questi sono collocati in discarica).
Parte 2.
Specifiche per la fornitura di informazioni
Le misure di esecuzione possono richiedere la fornitura, da parte del fabbricante, di informazioni suscettibili di influenzare le modalità di trattamento, uso o riciclaggio del prodotto da parte di soggetti diversi dal fabbricante. Tali informazioni possono includere se del caso:
a)
informazioni in merito al processo di fabbricazione da parte del disegnatore progettista;
b)
informazioni ai consumatori sulle caratteristiche e sulle prestazioni ambientali significative di un prodotto, che accompagnano il prodotto immesso sul mercato, per consentire al consumatore di comparare tali aspetti dei prodotti;
c)
informazioni ai consumatori sulle modalità di installazione, uso e manutenzione del prodotto, al fine di ridurne al minimo l’impatto sull’ambiente e di consentirne la durata ottimale, nonché sulle modalità di restituzione del dispositivo a fine vita e, se del caso, informazioni sul periodo di disponibilità delle parti di ricambio e le possibilità di potenziamento dei prodotti; e
d)
informazioni per gli impianti di trattamento in merito allo smontaggio, al riciclaggio o allo smaltimento a fine vita.
Le informazioni dovrebbero essere fornite se possibile sul prodotto stesso.
Tali informazioni devono tenere conto degli obblighi derivanti da altre normative comunitarie quali la direttiva 2002/96/CE.
Parte 3.
Specifiche per il fabbricante
1. Tenendo conto degli aspetti ambientali identificati nella misura di esecuzione in quanto suscettibili di essere influenzati in maniera sostanziale dalla progettazione, i fabbricanti di prodotti devono effettuare una valutazione del modello di un prodotto durante il suo intero ciclo di vita, in base ad ipotesi realistiche sulle normali condizioni di uso e gli scopi per i quali è utilizzato. Altri aspetti ambientali possono essere esaminati su base volontaria.
Sulla base di tale valutazione, i fabbricanti devono elaborare il profilo ecologico del prodotto, che deve essere incentrato sulle specifiche caratteristiche del prodotto con riguardo all’ambiente e sui suoi input/output durante l’intero ciclo di vita espressi in quantità fisiche misurabili.
2. Il fabbricante si deve avvalere di tale valutazione per esaminare soluzioni progettuali alternative e le prestazioni ambientali del prodotto conseguite tenendo conto dei parametri.
I parametri devono essere individuati dalla Commissione nella misura di esecuzione sulla scorta delle informazioni raccolte nel corso della preparazione della misura.
La scelta di una specifica soluzione progettuale deve permettere un ragionevole equilibrio tra i diversi aspetti ambientali nonché tra questi aspetti e altre considerazioni pertinenti, quali la salute e la sicurezza, le prescrizioni tecniche in tema di funzionalità, qualità e prestazioni e aspetti economici, tra cui i costi di fabbricazione e la commerciabilità, pur ottemperando a tutte le normative pertinenti.
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ALLEGATO II
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ALLEGATO II
Metodologia per la definizione delle specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile
(articolo 15, paragrafo 6)
Le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile sono intese a migliorare un determinato aspetto ambientale del prodotto. Esse possono assumere la forma di specifiche per un minore consumo di una data risorsa, quali i limiti all’uso di tale risorsa nei vari stadi del ciclo di vita dei prodotti a seconda dei casi (ad esempio, limiti al consumo di acqua durante l’uso del prodotto o alle quantità di un determinato materiale incorporato nel prodotto oppure quantità minime richieste di materiale riciclato).
In sede di elaborazione di misure di esecuzione per definire specifiche per la progettazione ecocompatibile conformemente all’articolo 15, la Commissione deve individuare, come appropriati per il prodotto oggetto della misura di esecuzione, i parametri pertinenti per la progettazione ecocompatibile fra quelli indicati elencati nell’allegato I, parte 1, e fissa, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 19, paragrafo 2, il livello di tali specifiche come indicato di seguito.
1.
Un’analisi tecnica, ambientale ed economica deve selezionare sul mercato numerosi modelli rappresentativi del prodotto in questione e individua le opzioni tecniche per migliorare le prestazioni ambientali del prodotto, tenendo conto della praticabilità economica delle opzioni ed evitando qualsiasi perdita significativa di prestazione o di utilità per i consumatori.
L’analisi tecnica, economica ed ambientale deve individuare, inoltre, per quanto riguarda gli aspetti ambientali in esame, i prodotti e la tecnologia che, tra quelli disponibili sul mercato, offrono le prestazioni migliori.
La prestazione dei prodotti disponibili sui mercati internazionali e i criteri fissati nelle legislazioni di altri paesi dovrebbero essere presi in considerazione nel corso dell’analisi nonché al momento di fissare criteri.
Sulla base di tale analisi e tenuto conto della fattibilità economica e tecnica, nonché delle potenzialità di miglioramento, devono essere adottate misure concrete nell’intento di minimizzare l’impatto ambientale del prodotto.
Con riguardo al consumo di energia durante l’uso, il livello di rendimento energetico o di consumo deve essere fissato con riferimento al costo del ciclo di vita più contenuto per l’utilizzatore finale per modelli rappresentativi di un prodotto, tenendo conto delle conseguenze su altri aspetti ambientali. Il metodo di analisi del costo del ciclo di vita utilizza un tasso reale di sconto in base ai dati forniti dalla Banca centrale europea e ad una durata realistica per il prodotto. Esso è basato sulla somma delle variazioni del prezzo di acquisto (risultante dalle variazioni dei costi industriali) e delle spese operative, risultanti dai diversi livelli delle opzioni di miglioramento tecnico, scontate con riferimento alla durata dei modelli rappresentativi del prodotto considerati. Le spese operative comprendono principalmente i consumi di energia e le spese aggiuntive per altre risorse, quali acqua o detergenti.
Un’analisi di sensibilità per i pertinenti fattori, quali il prezzo dell’energia o di altre risorse, il costo delle materie prime o i costi di produzione, i tassi di sconto e, se opportuno, i costi ambientali esterni, tra cui quelli miranti ad evitare le emissioni di gas a effetto serra, deve essere condotta per verificare l’esistenza di variazioni significative e l’affidabilità delle conclusioni generali. Le specifiche sono adeguate di conseguenza.
Una metodologia simile può essere applicata ad altre risorse quali l’acqua.
2.
Per effettuare le analisi tecniche, ambientali ed economiche, ci si può avvalere delle informazioni disponibili nell’ambito di altre attività comunitarie.
Lo stesso vale per le informazioni ricavate dai programmi esistenti applicati in altre parti del mondo per fissare le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile dei prodotti oggetto di scambi commerciali con i partner economici dell’Unione europea.
3.
La data di entrata in vigore deve tener conto del ciclo di riprogettazione del prodotto.
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ALLEGATO III
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ALLEGATO III
Marcatura CE
(articolo 5, paragrafo 2)
La marcatura CE deve avere un’altezza di almeno 5 mm. Se le dimensioni della marcatura CE sono ridotte o ingrandite, vanno rispettate le proporzioni del disegno in scala graduata sopra presentato.
La marcatura CE va apposta sul prodotto. Nel caso in cui non sia possibile, la marcatura va apposta sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
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ALLEGATO IV
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ALLEGATO IV
Controllo interno della progettazione
(articolo 8, paragrafo 2)
1. Il presente allegato descrive la procedura con la quale il fabbricante o il suo mandatario cui incombono gli obblighi precisati al punto 2 assicurano e dichiarano che il prodotto soddisfa le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione CE di conformità può comprendere uno solo o più prodotti e deve essere conservata dal fabbricante.
2. Il fabbricante deve compilare un modulo di documentazione tecnica che consenta una valutazione della conformità del prodotto alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.
La documentazione deve contenere in particolare:
a)
una descrizione generale del prodotto e dell’uso cui è destinato;
b)
i risultati dei pertinenti studi di valutazione ambientale condotti dal fabbricante e/o i riferimenti agli studi di caso o alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante per valutare, documentare e determinare le soluzioni di progettazione del prodotto;
c)
il profilo ecologico, se richiesto dalla misura di esecuzione;
d)
gli elementi delle specifiche di progettazione del prodotto relative agli aspetti di progettazione ambientale dello stesso;
e)
un elenco delle norme appropriate di cui all’articolo 10, applicate per intero o in parte, e una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile allorché le norme di cui all’articolo 10 non sono state applicate o non soddisfano completamente le disposizioni della misura di esecuzione applicabile;
f)
una copia delle informazioni riguardanti gli aspetti di progettazione ambientale del prodotto fornite conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato I, parte 2; e
g)
i risultati delle misurazioni delle specifiche per la progettazione ecocompatibile condotte, compresi ragguagli sulla conformità di tali misurazioni con riferimento alle specifiche per la progettazione ecocompatibile precisate nella misura di esecuzione applicabile.
3. Il fabbricante deve adottare tutte le misure necessarie a garantire che il prodotto sia fabbricato conformemente alle specifiche di progettazione di cui al punto 2 e alle prescrizioni della misura ad esso applicabile.
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ALLEGATO V
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ALLEGATO V
Sistema di gestione di valutazione della conformità
(articolo 8, paragrafo 2)
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1.
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Il presente allegato descrive la procedura con la quale il fabbricante che ottempera agli obblighi di cui al punto 2 assicura e dichiara che il prodotto soddisfa le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione CE di conformità può comprendere uno solo o più prodotti e deve essere conservata dal fabbricante.
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2.
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Per valutare la conformità del prodotto, ci si può avvalere di un sistema di gestione purché il fabbricante attui gli elementi ambientali specificati al punto 3.
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3.
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Elementi ambientali del sistema di gestione Nel presente punto sono specificati gli elementi di un sistema di gestione e le procedure attraverso i quali il fabbricante può dimostrare l’ottemperanza del prodotto alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.
3.1. La politica di prestazioni ambientali del prodotto
Il fabbricante deve essere in grado di dimostrare la conformità alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. Il fabbricante deve inoltre essere in grado di istituire un quadro per la fissazione e la revisione di indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive del prodotto.
Tutte le misure adottate dal fabbricante per migliorare le prestazioni ambientali complessive del prodotto ed elaborare il profilo ecologico di un prodotto, se richiesto dalla misura di esecuzione, attraverso la progettazione e la fabbricazione, devono essere documentate in maniera sistematica e ordinata sotto forma di istruzioni e procedure scritte.
Tali istruzioni e procedure devono contenere in particolare un’adeguata descrizione di quanto segue:
a)
l’elenco dei documenti da predisporre per dimostrare la conformità del prodotto e, se del caso, da mettere a disposizione;
b)
gli indicatori e gli obiettivi di prestazione ambientale del prodotto e la struttura organizzativa, le responsabilità, i poteri del management e l’assegnazione di risorse con riguardo alla loro attuazione e al loro perfezionamento;
c)
i controlli e i test da effettuare dopo la fabbricazione per verificare le prestazioni del prodotto in rapporto agli indicatori di prestazione ambientale;
d)
le procedure per controllare la documentazione richiesta e garantirne l’aggiornamento; e
e)
il metodo di verifica dell’attuazione e dell’efficacia degli elementi ambientali del sistema di gestione.
3.2. Pianificazione
Il fabbricante deve fissare e rivedere:
a)
procedure per l’elaborazione del profilo ecologico del prodotto;
b)
indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto, che prendono in considerazione le opzioni tecnologiche tenuto conto delle esigenze tecniche ed economiche; e
c)
un programma per conseguire tali obiettivi.
3.3. Attuazione e documentazione
3.3.1. La documentazione riguardante il sistema di gestione deve, in particolare, rispettare i seguenti requisiti:
a)
devono essere definite e documentate le responsabilità e le autorità, allo scopo di garantire efficaci prestazioni ambientali del prodotto e di analizzarne la realizzazione a fini di revisione e di miglioramento;
b)
devono essere redatti documenti per illustrare le tecniche di verifica e di controllo della progettazione messe in atto e i processi e le misure sistematiche adottati in sede di progettazione del prodotto; e
c)
il fabbricante deve redigere e perfezionare le informazioni per descrivere gli elementi ambientali fondamentali del sistema di gestione e le procedure di controllo di tutti i documenti richiesti.
3.3.2. La documentazione riguardante il prodotto deve contenere in particolare:
a)
una descrizione generale del prodotto e dell’uso cui è destinato;
b)
i risultati dei pertinenti studi di valutazione ambientale condotti dal fabbricante e/o i riferimenti agli studi di caso o alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante per valutare, documentare e determinare le soluzioni di progettazione del prodotto;
c)
il profilo ecologico, se richiesto dalla misura di esecuzione;
d)
sono redatti documenti per descrivere i risultati delle misurazioni condotte con riguardo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile, comprendenti ragguagli sulla conformità di tali misurazioni alle prescrizioni precisate al riguardo nella misura di esecuzione applicabile;
e)
il fabbricante deve redigere specifiche per indicare, in particolare, le norme applicate e, qualora le norme di cui all’articolo 10 non siano applicate o non soddisfino interamente le prescrizioni della pertinente misura di esecuzione, gli strumenti impiegati per garantire la conformità; e
f)
una copia delle informazioni riguardanti gli aspetti di progettazione ambientale del prodotto fornite conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato I, parte 2.
3.4. Azione di controllo e correttiva
3.4.1. Il fabbricante deve:
a)
adottare tutte le misure atte ad assicurare che il prodotto sia fabbricato in conformità delle specifiche di progettazione e delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile;
b)
istituire e perfezionare le procedure atte a individuare e a trattare la mancanza di conformità e ad apportare modifiche alle procedure documentate in forza di un’azione correttiva; e
c)
condurre almeno ogni tre anni un audit interno completo del sistema di gestione ambientale relativamente ai suoi elementi ambientali.
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ALLEGATO VI
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ALLEGATO VI
Dichiarazione CE di Conformità
(articolo 5, paragrafo 3)
La dichiarazione CE di conformità deve contenere i seguenti dati:
1)
il nominativo e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario;
2)
una descrizione del modello sufficiente a garantirne l’individuazione senza ambiguità;
3)
se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate;
4)
se del caso, le altre norme tecniche e le specifiche utilizzate;
5)
se del caso, il riferimento ad altra normativa comunitaria contemplante l’apposizione del marchio CE applicata; e
6)
l’indicazione e la firma della persona avente titolo per vincolare il fabbricante o il suo mandatario.
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ALLEGATO VII
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ALLEGATO VII
Contenuto delle misure di esecuzione
(articolo 15, paragrafo 8)
La misura di esecuzione deve specificare, in particolare:
1)
la definizione esatta del tipo o dei tipi di prodotto in questione;
2)
le specifiche per la progettazione ecocompatibile del prodotto in questione, la data o le date di attuazione, le misure o i periodi scaglionati nel tempo o di transizione:
a)
nel caso di specifiche generali per la progettazione ecocompatibile, le fasi e gli aspetti pertinenti tra quelli citati nell’allegato I, punti 1.1 e 1.2, corredati di esempi di parametri tra quelli citati nell’allegato I, punto 1.3, quale orientamento per valutare i miglioramenti relativi agli aspetti ambientali identificati;
b)
nel caso di specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile, il livello di queste;
3)
i parametri di progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, parte 1, per i quali non è necessaria alcuna specifica per la progettazione ecocompatibile;
4)
le prescrizioni circa l’installazione del prodotto allorché presenta una pertinenza diretta alle considerate prestazioni ambientali del prodotto;
5)
le norme di misurazione e/o i metodi di misurazione da utilizzare; se disponibili, devono essere usate le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
6)
i dati per la valutazione di conformità di cui alla decisione 93/465/CEE:
a)
nel caso in cui il modulo o i moduli da utilizzare siano diversi dal modulo A, i fattori che determinano la selezione di tale procedura specifica;
b)
se del caso, i criteri di approvazione e/o di certificazione da parte di terzi;
se in altre prescrizioni CE per lo stesso prodotto sono previsti moduli diversi, il modulo da utilizzare per la prescrizione in questione è quello definito nella misura di esecuzione;
7)
le prescrizioni in merito alle informazioni che i fabbricanti devono fornire, in particolare riguardo agli elementi della documentazione tecnica necessari per facilitare il controllo della conformità dei prodotti alla misura di esecuzione;
8)
la durata del periodo di transizione durante il quale gli Stati membri devono consentire l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio di prodotti conformi alle disposizioni in vigore nel proprio territorio alla data di adozione della misura di esecuzione;
9)
la data della valutazione e dell’eventuale revisione della misura di esecuzione, tenendo conto della velocità del progresso tecnologico.
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ALLEGATO VIII
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ALLEGATO VIII
Autoregolamentazione
(articolo 17)
Oltre all’obbligo giuridico fondamentale che le iniziative di autoregolamentazione siano conformi a tutte le disposizioni del trattato (in particolare alle norme relative al mercato interno e alla concorrenza) nonché agli impegni internazionali della Comunità, ivi comprese le norme commerciali multilaterali, il seguente elenco, non esaustivo, di criteri indicativi può essere utilizzato per valutare l’ammissibilità delle iniziative di autoregolamentazione come alternativa a una misura di esecuzione nel quadro della presente direttiva.
1.
Partecipazione aperta
Le iniziative di autoregolamentazione devono essere aperte alla partecipazione di operatori di paesi terzi, sia nella fase preparatoria che nella fase di esecuzione.
2.
Valore aggiunto
Le iniziative di autoregolamentazione devono fornire valore aggiunto (rispetto all’«ordinaria amministrazione») in termini di miglioramento della prestazione ambientale globale dei prodotti considerati.
3.
Rappresentatività
L’industria e le sue associazioni che partecipano ad un’azione di autoregolamentazione devono rappresentare una grande maggioranza del settore economico interessato, con il minor numero possibile di eccezioni. Si deve vigilare sul rispetto delle regole di concorrenza.
4.
Obiettivi quantificati e scaglionati
Gli obiettivi elaborati dai soggetti interessati devono essere stabiliti in termini chiari ed univoci, partendo da principi base ben definiti. Se l’iniziativa di autoregolamentazione è di lungo termine, si devono prevedere obiettivi intermedi. Deve essere possibile monitorare il rispetto degli obiettivi e delle tappe (intermedie) in modo fattibile e credibile utilizzando indicatori chiari ed affidabili. Lo sviluppo di tali indicatori deve essere agevolato dai dati provenienti dalla ricerca e da una base di dati scientifici e tecnologici.
5.
Coinvolgimento della società civile
Al fine di assicurare la trasparenza, le iniziative di autoregolamentazione devono essere rese pubbliche, incluso attraverso Internet e altri mezzi elettronici di diffusione dell’informazione.
Lo stesso si deve applicare alle relazioni di monitoraggio interlocutorie e definitive. Le parti interessate, in particolare gli Stati membri, l’industria, le ONG ambientalistiche e le associazioni di consumatori devono essere invitate a prendere posizione sulle iniziative di autoregolamentazione.
6.
Monitoraggio e relazioni
Le iniziative di autoregolamentazione devono comportare un sistema di monitoraggio ben concepito con responsabilità chiaramente definite per l’industria e gli ispettori indipendenti. I servizi della Commissione, in associazione con le parti dell’iniziativa di autoregolamentazione, devono essere invitati a controllare il conseguimento degli obiettivi.
Il piano di monitoraggio e di relazioni deve essere dettagliato, trasparente ed obiettivo. Spetta ai servizi della Commissione, assistiti dal comitato di cui all’articolo 19, paragrafo 1, esaminare se gli obiettivi dell’accordo volontario o di altre misure di autoregolamentazione sono stati conseguiti.
7.
Rapporto costi-efficacia della gestione di un’iniziativa di autoregolamentazione
I costi di gestione delle iniziative di autoregolamentazione, in particolare per quanto concerne il monitoraggio, non devono comportare un onere amministrativo eccessivo rispetto agli obiettivi e ad altri strumenti programmatici esistenti.
8.
Sostenibilità
Le iniziative di autoregolamentazione devono essere conformi agli obiettivi programmatici della presente direttiva, ivi compreso l’approccio integrato, e devono essere coerenti con le dimensioni economiche e sociali dello sviluppo sostenibile. Deve essere integrata la tutela degli interessi dei consumatori, segnatamente sanità, qualità della vita ed interessi economici.
9.
Compatibilità degli incentivi
È poco probabile che le iniziative di autoregolamentazione producano i risultati attesi se altri fattori ed incentivi — pressione del mercato, fiscalità e legislazione nazionale — inviano segnali contraddittori a coloro che partecipano all’iniziativa di autoregolamentazione. La coerenza programmatica è al riguardo indispensabile e deve essere presa in considerazione all’atto di valutare l’efficacia dell’iniziativa.
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ALLEGATO IX
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ALLEGATO IX
PARTE A
Direttiva abrogata e relative modifiche successive
(articolo 24)
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Direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29)
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Direttiva 2008/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 81 del 20.3.2008, pag. 48).
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unicamente l’articolo 1
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PARTE B
Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale
(articolo 24)
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Direttiva
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Termine di recepimento
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2005/32/CE
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11 agosto 2007
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2008/28/CE
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ALLEGATO X
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ALLEGATO X
Tavola di Concordanza
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Direttiva 2005/32/CE
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Presente direttiva
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Articoli da 1 a 20
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Articoli da 1 a 20
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Articolo 21
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Articolo 22
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Articolo 23
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Articolo 21
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Articolo 24
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Articolo 22
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Articolo 25
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Articolo 23
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Articolo 24
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Articolo 26
|
Articolo 25
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Articolo 27
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Articolo 26
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Allegati da I a VIII
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Allegati da I a VIII
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Allegato IX
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Allegato X
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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