+REGOLAMENTO (UE) N. 1374/2014 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 28 novembre 2014 sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (BCE/2014/50)
---+Preamble: 1
---+Articolo 1 Definizioni
------+Articolo 1 1.
------+Articolo 1 2.
------+Articolo 1 3.
------+Articolo 1 4.
------+Articolo 1 5.
------+Articolo 1 6.
------+Articolo 1 7.
------+Articolo 1 8.
------+Articolo 1 9.
------+Articolo 1 10.
------+Articolo 1 11.
------+Articolo 1 12.
---+Articolo 2 Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione
------+Articolo 2 1
------+Articolo 2 2
------+Articolo 2 3
---+Articolo 3 Elenco delle imprese di assicurazione a fini statistici
------+Articolo 3 1
------+Articolo 3 2
------+Articolo 3 3
------+Articolo 3 4
---+Articolo 4 Obblighi di segnalazione statistica
------+Articolo 4 1
------+Articolo 4 2
------+Articolo 4 3
------+Articolo 4 4
---+Articolo 5 Aggiustamenti da rivalutazione e operazioni finanziarie
------+Articolo 5 a)
------+Articolo 5 b)
------+Articolo 5 c)
---+Articolo 6 Norme contabili
------+Articolo 6 1
------+Articolo 6 2
------+Articolo 6 3
---+Articolo 7 Deroghe
------+Articolo 7 1
------+Articolo 7 2
------+Articolo 7 3
---+Articolo 8 Tempestività
------+Articolo 8 1
------+Articolo 8 2
---+Articolo 9 Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione
------+Articolo 9 1
------+Articolo 9 2
---+Articolo 10 Fusioni, scissioni e riorganizzazioni
---+Articolo 11 Verifica e raccolta obbligatoria
---+Articolo 12 Prima segnalazione
------+Articolo 12 1
------+Articolo 12 2
---+Articolo 13 Disposizione finale
---+ALLEGATO I OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA
------+1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione devono fornire, su base …
------+2. I dati aggregati devono essere forniti in termini di consistenze e, in conformità alle …
------+3. Le imprese di assicurazione (IA) costituite e residenti nel territorio di uno Stato membro …
------+4. I dati da fornire titolo per titolo alla BCN competente sono specificati nella tabella 2.1. per …
------+1. Per quanto concerne le riserve tecniche di assicurazione, in relazione agli obblighi di …
------+2. Le BCN possono altresì decidere di ricavare le informazioni richieste dai dati che esse …
------+1. Sono segnalati i dati relativi al campo 1.
------+2. Se la BCN competente non raccoglie direttamente i dati sulle operazioni finanziarie titolo per …
------+3. Se la BCN competente raccoglie direttamente i dati sulle operazioni finanziarie titolo per …
------+4. La BCN competente ha facoltà di richiedere agli operatori segnalanti di segnalare i dati …
------+1. Sono segnalati i dati relativi ai campi 1, 12, 13, 14 e 15;
------+2. Se la BCN competente non raccoglie direttamente i dati sulle operazioni finanziarie titolo per …
------+3. Se la BCN competente raccoglie direttamente i dati sulle operazioni finanziarie titolo per …
------+4. La BCN competente può altresì richiedere agli operatori segnalanti di segnalare i dati relativi …
---+ALLEGATO II DESCRIZIONI
------+1. La tabella A fornisce una descrizione dettagliata standard delle categorie di strumenti che le …
------+2. Per alcune categorie di strumenti si richiede la disaggregazione per scadenza. Si fa …
------+3. I crediti finanziari possono essere distinti in relazione al loro carattere negoziabile o meno. …
------+1. Le «operazioni finanziarie» sono misurate in termini di differenza tra le consistenze alle date …
------+2. Le «rivalutazioni dei prezzi e dei tassi di cambio» rispecchiano le variazioni nella valutazione …
---+ALLEGATO III REQUISITI MINIMI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI DAGLI OPERATORI EFFETTIVAMENTE SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
------+1. Requisiti minimi per la trasmissione: a) le segnalazioni devono essere tempestive e avvenire nei …
------+2. Requisiti minimi per l'accuratezza: a) le informazioni statistiche devono essere corrette: tutti …
------+3. Requisiti minimi per la conformità concettuale: a) le informazioni statistiche devono essere …
------+4. Requisiti minimi per le revisioni: La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e …
|
English -
European Union -
Financial Industry -
Insurance -
REGOLAMENTO (UE) N. 1374/2014 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 28 novembre 2014 sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (BCE/2014/50)
REGOLAMENTO (UE) N. 1374/2014 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 28 novembre 2014
sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione
(BCE/2014/50)
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
Preamble: 1
|
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5,
visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,
visto il parere della Commissione europea (2),
Considerando quanto segue:
|
(1)
|
Il Regolamento (CE) n. 2533/98 dispone all'articolo 2, paragrafo 1, che ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea (BCE), questa, assistita dalle banche centrali nazionali (BCN), ha la facoltà di raccogliere informazioni statistiche limitatamente agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e a quanto risulti necessario a consentire l'espletamento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 2533/98 deriva che le imprese di assicurazione rientrano tra gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE, tra l'altro, nell'ambito delle statistiche monetarie e finanziarie. Inoltre l'articolo 2, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 2533/98 prevede che, in ipotesi debitamente giustificate, la BCE ha la facoltà di raccogliere informazioni statistiche su base consolidata. L'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 2533/98 impone alla BCE di precisare quali siano gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell'ambito delle categorie di operatori soggetti ad obblighi di segnalazione e le conferisce la facoltà di esentare parzialmente o totalmente specifiche classi di operatori segnalanti dagli obblighi di segnalazione statistica.
|
|
(2)
|
La finalità dell'imposizione di obblighi di segnalazione statistica nei confronti di società di assicurazione è quello di fornire alla BCE statistiche adeguate sulle attività finanziarie del sottosettore delle imprese di assicurazione negli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, gli «Stati membri dell'area dell'euro») considerati come un unico territorio economico. La raccolta di informazioni statistiche sulle imprese di assicurazione è necessaria per soddisfare il fabbisogno analitico normale e ad hoc, per sostenere la BCE nell'esercizio dell'analisi monetaria e finanziaria, e per il contributo del SEBC alla stabilità del sistema finanziario.
|
|
(3)
|
Alle BCN dovrebbe essere conferita la facoltà di raccogliere informazioni sulle imprese di assicurazione che rientrano tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell'ambito di un più ampio quadro di segnalazioni statistiche, purché l'adempimento degli obblighi statistici previsti dalla BCE non ne risulti pregiudicato. In tali casi, è opportuno garantire trasparenza informando gli operatori segnalanti dei diversi fini statistici per i quali i dati sono raccolti.
|
|
(4)
|
Al fine di ridurre al minimo l'onere di segnalazione per le imprese di assicurazione, alle BCN dovrebbe essere data la facoltà di combinare gli obblighi di segnalazione ai sensi del presente Regolamento con quelli imposti ai sensi dal Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea (BCE/2012/24) (3).
|
|
(5)
|
Sussiste uno stretto legame tra i dati raccolti dalle BCN a fini statistici ai sensi del presente regolamento e quelli raccolti dalle autorità nazionali competenti (ANC) a fini di vigilanza nel quadro istituto dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Alla luce del mandato generale conferito alla BCE ai sensi dell'articolo 5.1. dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto del SEBC») di cooperare con altri organismi in materia di statistiche e al fine di limitare gli oneri amministrativi ed evitare la duplicazione dei compiti, le BCN possono ricavare i dati oggetto di obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento da quelli raccolti ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, inclusa la relativa legislazione nazionale di attuazione, tenuto conto delle condizioni stabilite in accordi di cooperazione tra la BCN e l'ANC interessata. L'articolo 70 della Direttiva 2009/138/CE dispone che le ANC possano trasmettere informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni ai sensi di tale direttiva alle BCN e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie.
|
|
(6)
|
Il Sistema europeo dei conti istituito dal Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (di seguito, il «SEC 2010») richiede che le attività e le passività delle unità istituzionali siano segnalate nel paese di residenza. Al fine di ridurre al minimo gli oneri di segnalazione, se le BCN ricavano i dati da segnalare ai sensi del presente regolamento da quelli raccolti ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, le attività e le passività delle succursali delle imprese di assicurazione le cui sedi centrali sono ubicate nello Spazio economico europeo (SEE) possono essere cumulate con quelle di tali sedi centrali. Informazioni circoscritte relative a succursali di imprese di assicurazione dovrebbero essere raccolte a fini di monitorare le loro dimensioni ed eventuali scostamenti rispetto all'ESA 2010.
|
|
(7)
|
Alla raccolta di informazioni statistiche ai sensi del presente regolamento si applicano le norme per la protezione e l'utilizzo di informazioni statistiche riservate stabilite nell'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 2533/98.
|
|
(8)
|
Sebbene si riconosca che i regolamenti adottati conformemente all'articolo 34.1 dello Statuto del SEBC non conferiscono alcun diritto e non impongono alcun obbligo in capo agli Stati membri la cui moneta non è l'euro (di seguito «Stati membri non appartenenti all'area dell'euro»), l'articolo 5 dello Statuto del SEBC si applica sia agli Stati membri dell'area dell'euro sia a quelli non appartenenti all'area dell'euro. Il considerando 17 del Regolamento (CE) n. 2533/98 stabilisce che l'articolo 5 dello Statuto del SEBC, unitamente all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, implica un obbligo di predisporre ed attuare, a livello nazionale, tutte le misure che gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro reputano idonee al fine di provvedere alla raccolta delle informazioni statistiche necessarie a soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE e ad approntare tempestivamente, in campo statistico, i preparativi necessari a divenire Stati membri dell'area dell'euro.
|
|
(9)
|
L'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 2533/98 prevede che la BCE abbia il potere di irrogare sanzioni in capo agli operatori segnalanti qualora essi non adempiano agli obblighi derivanti da regolamenti e decisioni della BCE.
|
|
(10)
|
Entro il 2020, al più tardi, il Consiglio direttivo dovrebbe valutare pregi e costi: a) di un aumento nella copertura delle segnalazioni trimestrali dall'80 al 95 per cento della quota dell'intero mercato delle imprese di assicurazione in ciascuno Stato membro dell'area dell'euro; b) della segnalazione separata di attività e passività di succursali di imprese di assicurazione ove le succursali siano residenti in Stati membri dell'area dell'euro e le rispettive società madri siano residenti nel SEE; e c) di un'ulteriore riduzione dei termini per trasmissione dei dati da parte degli operatori segnalanti a quattro settimane dalla fine del trimestre al quale i dati si riferiscono,
|
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 novembre 2014
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
|
|
Articolo 1 Definizioni
|
Ai fini del presente regolamento:
|
|
Articolo 2 Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione
|
|
|
Articolo 3 Elenco delle imprese di assicurazione a fini statistici
|
|
|
Articolo 4 Obblighi di segnalazione statistica
|
|
|
Articolo 5 Aggiustamenti da rivalutazione e operazioni finanziarie
|
Le informazioni relative ad aggiustamenti da rivalutazione e operazioni finanziarie, come ulteriormente specificate nell'allegato I e descritte nell'allegato II, sono ottenute con le modalità di seguito indicate:
|
|
Articolo 6 Norme contabili
|
|
|
Articolo 7 Deroghe
|
|
|
Articolo 8 Tempestività
|
|
|
Articolo 9 Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione
|
|
|
Articolo 10 Fusioni, scissioni e riorganizzazioni
|
Articolo 10
Fusioni, scissioni e riorganizzazioni
In caso di operazioni di fusione, scissione o riorganizzazione che possano incidere sull'adempimento degli obblighi statistici, gli operatori segnalanti interessati, una volta che l'intenzione di realizzare tali operazioni sia divenuta di pubblico dominio e in ragionevole anticipo rispetto a quando l'operazione inizierà a produrre effetti, informano la BCN competente, direttamente o tramite l'ANC interessata, in conformità ai meccanismi di cooperazione su base locale, delle procedure previste per rispettare gli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.
|
|
Articolo 11 Verifica e raccolta obbligatoria
|
Articolo 11
Verifica e raccolta obbligatoria
Le BCN esercitano il diritto di verificare o raccogliere in modo coattivo le informazioni che gli operatori segnalanti sono tenuti a fornire in conformità al presente regolamento, salvo il diritto della BCE di esercitare essa stessa tale diritto. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un operatore segnalante non soddisfa i requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione definiti nell'allegato III.
|
|
Articolo 12 Prima segnalazione
|
|
|
Articolo 13 Disposizione finale
|
Articolo 13
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(1)
GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(2)
GU C 427 del 28.11.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (GU L 305 dell'1.11.2012, pag. 6).
(4) Direttiva 2009/138/CE de Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
(6) Regolamento UE n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 73).
(7) Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2013/40) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 107).
(8) Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea del martedì 24 settembre 2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).
|
|
ALLEGATO I OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA
|
ALLEGATO I OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA
|
|
ALLEGATO II DESCRIZIONI
|
ALLEGATO II DESCRIZIONI
|
|
ALLEGATO III REQUISITI MINIMI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI DAGLI OPERATORI EFFETTIVAMENTE SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
|
ALLEGATO III REQUISITI MINIMI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI DAGLI OPERATORI EFFETTIVAMENTE SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|