+REGOLAMENTO (UE) 2016/1952 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2016 relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
---+Preamble: 1
---+Articolo 1 Oggetto
---+Articolo 2 Definizioni
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---+Articolo 5 Trasmissione dei dati
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------+Articolo 5 2
------+Articolo 5 3
---+Articolo 6 Periodi di riferimento e frequenza della trasmissione
------+Articolo 6 1
------+Articolo 6 2
---+Articolo 7 Assicurazione della qualità
------+Articolo 7 1
------+Articolo 7 2
------+Articolo 7 3
------+Articolo 7 4
------+Articolo 7 5
---+Articolo 8 Diffusione
---+Articolo 9 Deroghe
------+Articolo 9 1
------+Articolo 9 2
------+Articolo 9 3
------+Articolo 9 4
---+Articolo 10 Procedura di comitato
------+Articolo 10 1
------+Articolo 10 2
---+Articolo 11 Abrogazione della direttiva 2008/92/CE
------+Articolo 11 1
------+Articolo 11 2
------+Articolo 11 3
---+Articolo 12 Entrata in vigore
---+ALLEGATO I
------+1. Prezzi
------+2. Gas naturale
------+3. Unità con obbligo di trasmettere dati
------+4. Unità di misura
------+5. Fasce di consumo
------+6. Grado di dettaglio
------+7. Volumi di consumo
---+ALLEGATO II
------+1. Prezzi
------+2. Unità con obbligo di trasmettere dati
------+3. Unità di misura
------+4. Fasce di consumo
------+5. Grado di dettaglio
------+6. Volumi di consumo
English - European Union - Energy -

REGOLAMENTO (UE) 2016/1952 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2016 relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) 2016/1952 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2016

relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Preamble: 1

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

La competitività, la sostenibilità e la sicurezza energetica sono gli obiettivi globali di un’Unione dell’energia resiliente, con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici.

(2)

Per poter delineare la politica dell’Unione dell’energia e monitorare i mercati dell’energia degli Stati membri sono necessari dati sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica applicati ai clienti finali che siano di qualità elevata, comparabili, aggiornati, affidabili e armonizzati.

(3)

Il presente regolamento è volto a creare un quadro comune per la compilazione di statistiche europee atte a sostenere le politiche energetiche, in particolare in vista della creazione di un mercato interno dell’energia pienamente integrato per i clienti. Al fine di migliorare l’integrazione del mercato dovrebbe essere garantita una maggiore trasparenza relativamente a costi e prezzi dell’energia e al livello di sostegno pubblico. Il presente regolamento non implica alcuna armonizzazione della struttura dei prezzi o degli oneri negli Stati membri.

(4)

A oggi la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha fornito un quadro comune per la produzione, la trasmissione e la diffusione di statistiche comparabili sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica applicati ai clienti industriali nell’Unione.

(5)

La raccolta di dati sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica applicati ai clienti finali nel settore domestico è stata finora effettuata sulla base di un accordo volontario.

(6)

La crescente complessità del mercato interno dell’energia rende sempre più difficile ottenere dati attendibili e aggiornati sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica in assenza di un obbligo giuridicamente vincolante di fornire tali dati, in particolare per il settore domestico.

(7)

Al fine di garantire la trasmissione di dati sui prezzi che siano di elevata qualità per il settore domestico e per il settore non domestico, la raccolta di entrambe le categorie di dati dovrebbe essere disciplinata da un atto legislativo.

(8)

Nella maggior parte degli Stati membri sono disponibili dati sui sistemi di trasmissione presso le autorità di regolamentazione dell’energia. Tuttavia i costi di distribuzione richiedono un numero molto maggiore di compilatori di dati e la trasmissione di questi ultimi è considerata più difficile in alcuni Stati membri. Data l’importanza dei costi di distribuzione e la necessità di trasparenza in questa materia, è opportuno che la raccolta dei dati sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica avvenga secondo le prassi consolidate nel sistema statistico europeo.

(9)

Il sistema delle fasce di consumo utilizzato dalla Commissione (Eurostat) nelle sue pubblicazioni relative ai prezzi dovrebbe garantire la trasparenza del mercato e l’ampia diffusione di dati non riservati sui prezzi, consentendo il calcolo di dati aggregati europei.

(10)

Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) costituisce il quadro di riferimento per le statistiche europee. Tale regolamento stabilisce che le statistiche debbano essere raccolte in conformità dei principi di imparzialità, trasparenza, affidabilità, obiettività, indipendenza professionale e favorevole rapporto costi-benefici, nella piena tutela del segreto statistico.

(11)

Gli Stati membri dovrebbero elaborare i dati sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica utilizzando le fonti e i metodi più appropriati per fornire le informazioni richieste.

(12)

I dati sui prezzi applicati ai clienti finali di gas naturale ed energia elettrica dovrebbero consentire il confronto con i prezzi di altri prodotti energetici.

(13)

Le informazioni sulla raccolta dei dati relativi ai prezzi e sulla qualità dei dati dovrebbero essere fornite nell’ambito di una procedura standard di trasmissione.

(14)

Dati dettagliati sulla disaggregazione delle fasce di consumo e le rispettive quote di mercato costituiscono una parte essenziale delle statistiche sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica.

(15)

L’analisi dei prezzi può essere effettuata solo se gli Stati membri mettono a disposizione statistiche ufficiali di alta qualità sulle diverse componenti e sottocomponenti dei prezzi di gas naturale ed energia elettrica. Una metodologia aggiornata per la disaggregazione dettagliata delle varie componenti e sottocomponenti dei prezzi di gas naturale ed energia elettrica applicati ai clienti finali consentirà di analizzare l’impatto di diversi aspetti sul prezzo finale.

(16)

I dati forniti alla Commissione (Eurostat) sui prezzi e sulle condizioni di vendita ai clienti finali e la ripartizione dei clienti finali per ciascuna fascia di consumo dovrebbero includere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di decidere in merito alle misure o proposte più adatte in materia di politica energetica.

(17)

Una buona conoscenza delle imposte, dei canoni, dei tributi e degli oneri applicati in ciascuno Stato membro è essenziale al fine di garantire la trasparenza dei prezzi. È stata riconosciuta l’importanza di una disaggregazione dei dati relativi ai costi pertinenti alla rete, alle imposte, ai canoni, ai tributi e agli oneri.

(18)

È opportuno esonerare dall’obbligo di trasmettere i dati relativi ai prezzi del gas naturale applicati ai clienti finali civili gli Stati membri in cui il consumo di gas naturale è ridotto rispetto al consumo finale energetico delle famiglie.

(19)

Al fine di migliorare l’attendibilità dei dati, la Commissione (Eurostat), in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe valutare e, se necessario, migliorare la metodologia per la raccolta e l’elaborazione dei dati in maniera precisa, in conformità del quadro di governance per le statistiche. Per questo motivo dovrebbero essere regolarmente compilate relazioni sulla qualità ed effettuate valutazioni della qualità dei dati relativi ai prezzi.

(20)

Su richiesta motivata di uno Stato membro, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a concedere deroghe a tale Stato membro relativamente a obblighi specifici per i quali l’applicazione del presente regolamento al sistema statistico nazionale dello stesso Stato membro richieda notevoli adeguamenti o possa causare un onere aggiuntivo rilevante a carico dei rispondenti.

(21)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione relativamente al formato e alle modalità di trasmissione dei dati, ai criteri volti ad assicurare la qualità tecnica per quanto riguarda il contenuto delle relazioni standard sulla qualità e alla concessione di deroghe. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(22)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la definizione di un quadro giuridico comune per la produzione sistematica di statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23)

È pertanto opportuno abrogare la direttiva 2008/92/CE.

(24)

Il comitato del sistema statistico europeo è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 26 ottobre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. LESAY

Articolo 1 Oggetto

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce un quadro comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee comparabili sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica per i clienti civili e i clienti finali non civili nell’Unione.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Articolo 3 Fonti dei dati

Gli Stati membri elaborano i dati sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e sulle loro componenti e sottocomponenti concernenti i costi pertinenti alla rete, le imposte, i canoni, i tributi e gli oneri, nonché sui volumi di consumo, conformemente agli allegati I e II. Sono utilizzate una o più delle seguenti fonti, dopo aver tenuto conto dei principi di riduzione degli oneri a carico dei rispondenti e di semplificazione amministrativa:

Articolo 4 Copertura
Articolo 5 Trasmissione dei dati
Articolo 6 Periodi di riferimento e frequenza della trasmissione
Articolo 7 Assicurazione della qualità
Articolo 8 Diffusione

Articolo 8

Diffusione

La Commissione (Eurostat) diffonde le statistiche dei prezzi di gas naturale ed energia elettrica entro cinque mesi a decorrere dalla fine di ciascun periodo di riferimento.

Articolo 9 Deroghe
Articolo 10 Procedura di comitato
Articolo 11 Abrogazione della direttiva 2008/92/CE
Articolo 12 Entrata in vigore

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 ottobre 2016.

(2)  Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (GU L 298 del 7.11.2008, pag. 9).

(3)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(5)  Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).

(6)  Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

(7)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

ALLEGATO I

ALLEGATO I

ALLEGATO II

ALLEGATO II

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito