+DIRETTIVA (UE) 2023/1791 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
---+CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA
------+Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
---------+Articolo 1 1.
---------+Articolo 1 2.
------+Articolo 2 Definizioni
------+Articolo 3 Principio «l'efficienza energetica al primo posto»
---------+Articolo 3 1.
---------+Articolo 3 2.
---------+Articolo 3 3.
---------+Articolo 3 4.
---------+Articolo 3 5.
---------+Articolo 3 6.
------+Articolo 4 Obiettivi di efficienza energetica
---------+Articolo 4 1.
---------+Articolo 4 2.
---------+Articolo 4 3.
---------+Articolo 4 4.
---------+Articolo 4 5.
---------+Articolo 4 6.
---------+Articolo 4 7.
---+CAPO II RUOLO ESEMPLARE DEL SETTORE PUBBLICO
------+Articolo 5 Ruolo guida del settore pubblico in materia di efficienza energetica
---------+Articolo 5 1.
---------+Articolo 5 2.
---------+Articolo 5 3.
---------+Articolo 5 4.
---------+Articolo 5 5.
---------+Articolo 5 6.
---------+Articolo 5 7.
---------+Articolo 5 8.
---------+Articolo 5 9.
------+Articolo 6 Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici
---------+Articolo 6 1.
---------+Articolo 6 2.
---------+Articolo 6 3.
---------+Articolo 6 4.
---------+Articolo 6 5.
---------+Articolo 6 6.
------+Articolo 7 Appalti pubblici
---------+Articolo 7 1.
---------+Articolo 7 2.
---------+Articolo 7 3.
---------+Articolo 7 4.
---------+Articolo 7 5.
---------+Articolo 7 6.
---------+Articolo 7 7.
---------+Articolo 7 8.
---+CAPO III EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA
------+Articolo 8 Obbligo di risparmio energetico
---------+Articolo 8 1.
---------+Articolo 8 2.
---------+Articolo 8 3.
---------+Articolo 8 4.
---------+Articolo 8 5.
---------+Articolo 8 6.
---------+Articolo 8 7.
---------+Articolo 8 8.
---------+Articolo 8 9.
---------+Articolo 8 10.
---------+Articolo 8 11.
---------+Articolo 8 12.
---------+Articolo 8 13.
---------+Articolo 8 14.
------+Articolo 9 Regimi obbligatori di efficienza energetica
---------+Articolo 9 1.
---------+Articolo 9 2.
---------+Articolo 9 3.
---------+Articolo 9 4.
---------+Articolo 9 5.
---------+Articolo 9 6.
---------+Articolo 9 7.
---------+Articolo 9 8.
---------+Articolo 9 9.
---------+Articolo 9 10.
---------+Articolo 9 11.
---------+Articolo 9 12.
------+Articolo 10 Misure politiche alternative
---------+Articolo 10 1.
---------+Articolo 10 2.
---------+Articolo 10 3.
---------+Articolo 10 4.
------+Articolo 11 Sistemi di gestione dell’energia e audit energetici
---------+Articolo 11 1.
---------+Articolo 11 2.
---------+Articolo 11 3.
---------+Articolo 11 4.
---------+Articolo 11 5.
---------+Articolo 11 6.
---------+Articolo 11 7.
---------+Articolo 11 8.
---------+Articolo 11 9.
---------+Articolo 11 10.
---------+Articolo 11 11.
---------+Articolo 11 12.
------+Articolo 12 Centri dati
---------+Articolo 12 1.
---------+Articolo 12 2.
---------+Articolo 12 3.
---------+Articolo 12 4.
---------+Articolo 12 5.
------+Articolo 13 Contabilizzazione del gas naturale
---------+Articolo 13 1.
---------+Articolo 13 2.
------+Articolo 14 Contabilizzazione per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico
---------+Articolo 14 1.
---------+Articolo 14 2.
------+Articolo 15 Contabilizzazione divisionale e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico
---------+Articolo 15 1.
---------+Articolo 15 2.
---------+Articolo 15 3.
------+Articolo 16 Obbligo di lettura da remoto
---------+Articolo 16 1.
---------+Articolo 16 2.
------+Articolo 18 Informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico
---------+Articolo 18 1.
---------+Articolo 18 2.
---------+Articolo 18 3.
------+Articolo 20 Costi dell'accesso alle informazioni di contabilizzazione, fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico
---------+Articolo 20 1.
---------+Articolo 20 2.
---------+Articolo 20 3.
---+CAPO IV INFORMAZIONE E RESPONSABILIZZAZIONE DEI CONSUMATORI
------+Articolo 21 Diritti contrattuali di base per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico
---------+Articolo 21 1.
---------+Articolo 21 2.
---------+Articolo 21 3.
---------+Articolo 21 4.
---------+Articolo 21 5.
---------+Articolo 21 6.
---------+Articolo 21 7.
---------+Articolo 21 8.
---------+Articolo 21 9.
------+Articolo 22 Informazione e sensibilizzazione
---------+Articolo 22 1.
---------+Articolo 22 2.
---------+Articolo 22 3.
---------+Articolo 22 4.
---------+Articolo 22 5.
---------+Articolo 22 6.
---------+Articolo 22 7.
---------+Articolo 22 8.
---------+Articolo 22 9.
---------+Articolo 22 10.
------+Articolo 23 Partenariati per l'efficienza energetica
---------+Articolo 23 1.
---------+Articolo 23 2.
------+Articolo 24 Responsabilizzazione e tutela dei clienti vulnerabili e alleviamento della povertà energetica
---------+Articolo 24 1.
---------+Articolo 24 2.
---------+Articolo 24 3.
---------+Articolo 24 4.
---+CAPO V EFFICIENZA NELLA FORNITURA DELL'ENERGIA
------+Articolo 25 Valutazione e pianificazione del riscaldamento e del raffrescamento
---------+Articolo 25 1.
---------+Articolo 25 2.
---------+Articolo 25 3.
---------+Articolo 25 4.
---------+Articolo 25 5.
---------+Articolo 25 6.
------+Articolo 26 Fornitura di riscaldamento e raffrescamento
---------+Articolo 26 1.
---------+Articolo 26 2.
---------+Articolo 26 3.
---------+Articolo 26 4.
---------+Articolo 26 5.
---------+Articolo 26 6.
---------+Articolo 26 7.
---------+Articolo 26 8.
---------+Articolo 26 9.
---------+Articolo 26 10.
---------+Articolo 26 11.
---------+Articolo 26 12.
---------+Articolo 26 13.
---------+Articolo 26 14.
------+Articolo 27 Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia
---------+Articolo 27 1.
---------+Articolo 27 2.
---------+Articolo 27 3.
---------+Articolo 27 4.
---------+Articolo 27 5.
---------+Articolo 27 6.
---------+Articolo 27 7.
---------+Articolo 27 8.
---------+Articolo 27 9.
---------+Articolo 27 10.
---------+Articolo 27 11.
---+CAPO VI DISPOSIZIONI ORIZZONTALI
------+Articolo 28 Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione
---------+Articolo 28 1.
---------+Articolo 28 2.
---------+Articolo 28 3.
---------+Articolo 28 4.
---------+Articolo 28 5.
---------+Articolo 28 6.
------+Articolo 29 Servizi energetici
---------+Articolo 29 1.
---------+Articolo 29 2.
---------+Articolo 29 3.
---------+Articolo 29 4.
---------+Articolo 29 5.
---------+Articolo 29 6.
---------+Articolo 29 7.
---------+Articolo 29 8.
------+Articolo 30 Fondo nazionale per l'efficienza energetica, finanziamento e supporto tecnico
---------+Articolo 30 1.
---------+Articolo 30 2.
---------+Articolo 30 3.
---------+Articolo 30 4.
---------+Articolo 30 5.
---------+Articolo 30 6.
---------+Articolo 30 7.
---------+Articolo 30 8.
---------+Articolo 30 9.
---------+Articolo 30 10.
---------+Articolo 30 11.
---------+Articolo 30 12.
---------+Articolo 30 13.
---------+Articolo 30 14.
---------+Articolo 30 15.
---------+Articolo 30 16.
---------+Articolo 30 17.
---------+Articolo 30 18.
------+Articolo 31 Coefficienti di conversione e fattori di energia primaria
---------+Articolo 31 1.
---------+Articolo 31 2.
---------+Articolo 31 3.
---------+Articolo 31 4.
---------+Articolo 31 5.
---------+Articolo 31 6.
---------+Articolo 31 7.
---+CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI
------+Articolo 32 Sanzioni
------+Articolo 33 Atti delegati
---------+Articolo 33 1.
---------+Articolo 33 2.
---------+Articolo 33 3.
------+Articolo 34 Esercizio della delega
---------+Articolo 34 1.
---------+Articolo 34 2.
---------+Articolo 34 3.
---------+Articolo 34 4.
---------+Articolo 34 5.
---------+Articolo 34 6.
------+Articolo 35 Riesame e monitoraggio dell'attuazione
---------+Articolo 35 1.
---------+Articolo 35 2.
---------+Articolo 35 3.
---------+Articolo 35 4.
---------+Articolo 35 5.
---------+Articolo 35 6.
---------+Articolo 35 7.
---------+Articolo 35 8.
------+Articolo 36 Recepimento
---------+Articolo 36 1.
---------+Articolo 36 2.
------+Articolo 37 Modifiche del regolamento (UE) 2023/955
------+Articolo 38 Abrogazione
------+Articolo 39 Entrata in vigore e applicazione
------+Articolo 40 Destinatari
---+ALLEGATO I CONTRIBUTI NAZIONALI AGLI OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA DELL'UNIONE PER IL 2030 NEL CONSUMO DI ENERGIA FINALE E/O DEL CONSUMO DI ENERGIA PRIMARIA
---+ALLEGATO II PRINCIPI GENERALI PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA ELETTRICA DA COGENERAZIONE
---+ALLEGATO III METODO DI DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO DEL PROCESSO DI COGENERAZIONE
---+ALLEGATO IV REQUISITI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER GLI APPALTI PUBBLICI
---+ALLEGATO V METODI E PRINCIPI COMUNI DI CALCOLO DELL'IMPATTO DEI REGIMI DI EFFICIENZA ENERGETICA O DI ALTRE MISURE POLITICHE A NORMA DEGLI ARTICOLI 8, 9 E 10 E DELL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 14
---+ALLEGATO VI CRITERI MINIMI PER GLI AUDIT ENERGETICI, COMPRESI QUELLI REALIZZATI NEL QUADRO DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ENERGIA
---+ALLEGATO VII REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI MONITORAGGIO E PUBBLICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEI CENTRI DATI
---+ALLEGATO IX REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI INFORMAZIONI DI FATTURAZIONE E CONSUMO PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA PER USO DOMESTICO
---+ALLEGATO X POTENZIALE DELL'EFFICIENZA PER IL RISCALDAMENTO E IL RAFFRESCAMENTO
---+ALLEGATO XI ANALISI COSTI-BENEFICI
---+ALLEGATO XII GARANZIA DI ORIGINE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO
---+ALLEGATO XIII CRITERI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE RETI DELL'ENERGIA E PER LE TARIFFE DELLA RETE ELETTRICA
---+ALLEGATO XIV REQUISITI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER I GESTORI DEI SISTEMI DI TRASMISSIONE E I GESTORI DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE
---+ALLEGATO XV ELEMENTI MINIMI CHE DEVONO FIGURARE NEI CONTRATTI DI RENDIMENTO ENERGETICO O NEL RELATIVO CAPITOLATO D'APPALTO
---+ALLEGATO XVI
---+ALLEGATO XVII Tavola di concordanza
English - European Union - Energy -

DIRETTIVA (UE) 2023/1791 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

DIRETTIVA (UE) 2023/1791 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 settembre 2023

sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA
CAPO II RUOLO ESEMPLARE DEL SETTORE PUBBLICO CAPO II RUOLO ESEMPLARE DEL SETTORE PUBBLICO
CAPO III EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA CAPO III EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA
CAPO IV INFORMAZIONE E RESPONSABILIZZAZIONE DEI CONSUMATORI CAPO IV INFORMAZIONE E RESPONSABILIZZAZIONE DEI CONSUMATORI
CAPO V EFFICIENZA NELLA FORNITURA DELL'ENERGIA CAPO V EFFICIENZA NELLA FORNITURA DELL'ENERGIA
CAPO VI DISPOSIZIONI ORIZZONTALI CAPO VI DISPOSIZIONI ORIZZONTALI
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI
ALLEGATO I CONTRIBUTI NAZIONALI AGLI OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA DELL'UNIONE PER IL 2030 NEL CONSUMO DI ENERGIA FINALE E/O DEL CONSUMO DI ENERGIA PRIMARIA




ALLEGATO I

CONTRIBUTI NAZIONALI AGLI OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA DELL'UNIONE PER IL 2030 NEL CONSUMO DI ENERGIA FINALE E/O DEL CONSUMO DI ENERGIA PRIMARIA

1. Il livello dei contributi nazionali è calcolato sulla base della formula indicativa:

image

image

dove CEU è un fattore di correzione, Target è il livello specifico di ambizione nazionale e FECB2030 e PECB2030 sono gli scenari di riferimento UE 2020 (rispettivamente per l'energia finale e l'energia primaria) scelti come assunti di base per il 2030.

2. La formula indicativa rappresenta i criteri oggettivi che corrispondono ai fattori elencati all'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), punti da i) a iv), ciascuno dei quali serve a definire il livello specifico di ambizione nazionale in percentuale (Target) e ha lo stesso peso nella formula (0,25):

a) 

contributo in funzione degli interventi tempestivi («Fearly-action»);

b) 

contributo in funzione del PIL pro capite («Fwealth»);

c) 

contributo in funzione dell'intensità energetica («Fintensity»);

d) 

contributo in funzione del potenziale di risparmio energetico efficace in termini di costi («Fpotential»).

3. Il contributo Fearly-action è calcolato per ciascuno Stato membro come il prodotto del suo volume di risparmi energetici e del miglioramento dell'intensità energetica conseguito da ciascuno Stato membro. Il volume dei risparmi energetici per ciascuno Stato membro è calcolato sulla base del rapporto tra la riduzione del consumo energetico (in tep) media nel triennio 2007-2009 e nel triennio 2017-2019 e la riduzione del consumo energetico dell'Unione nello stesso periodo. Il miglioramento dell'intensità energetica per ciascuno Stato membro è calcolato sulla base del rapporto tra la riduzione dell'intensità energetica (in tep/EUR) media nel triennio 2007-2009 e nel triennio 2017-2019 e la riduzione dell'intensità energetica dell'Unione nello stesso periodo.

4. Fwealth è calcolato per ciascuno Stato membro sulla base del rapporto tra la media triennale dell'indice del PIL reale pro capite nel periodo 2017-2019 secondo Eurostat, espresso in parità di potere d'acquisto (PPA), e la media triennale dell'Unione nello stesso periodo.

5. Fintensity è calcolato per ciascuno Stato membro sulla base del rapporto tra la media triennale dell'indice di intensità di energia finale (FEC o PEC per PIL reale in PPA) nel periodo 2017-2019 e la media triennale dell'Unione nello stesso periodo.

6. Fpotential è calcolato per ciascuno Stato membro sulla base del risparmio di energia finale o primaria nello scenario PRIMES MIX 55 % per il 2030. Il risparmio è espresso in relazione alle proiezioni per il 2030 dello scenario di riferimento 2020 dell'UE.

7. Per ciascun criterio di cui al punto 2, lettere da a) a d), si applicano un limite minimo e un limite massimo. Il livello di ambizione per i fattori Fwealth Fintensity e Fpotential è compreso tra il 50 % e il 150 % del corrispondente livello medio di ambizione dell'Unione. Il livello di ambizione per il fattore Fearly-action è compreso tra il 50 % e il 100 % del livello medio di ambizione dell'Unione.

8. Salvo diversa indicazione, la fonte dei dati usati per calcolare i fattori è Eurostat.

9. Ftotal è la somma ponderata di tutti e quattro i fattori (Fearly-action, Fwealth, Fintensity e Fpotential). L'obiettivo è quindi calcolato come il prodotto del fattore totale Ftotal per l'obiettivo dell'Unione.

10. La Commissione calcola un fattore di correzione dell'energia primaria e finale CEU, che è applicato per adeguare la somma dei risultati della formula relativa a tutti i contributi nazionali ai rispettivi obiettivi dell'Unione nel 2030. Il fattore CEU è uguale per tutti gli Stati membri.

ALLEGATO II PRINCIPI GENERALI PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA ELETTRICA DA COGENERAZIONE




ALLEGATO II

PRINCIPI GENERALI PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA ELETTRICA DA COGENERAZIONE

Parte I

Principi generali

I valori usati per calcolare l'energia elettrica da cogenerazione sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità, in condizioni normali di utilizzazione. Per le unità di microcogenerazione il calcolo può essere basato su valori certificati.

1) 

La produzione di energia elettrica da cogenerazione è considerata pari alla produzione annua totale di energia elettrica dell'unità misurata al punto di uscita dei principali generatori se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) 

nelle unità di cogenerazione dei tipi 2), 4), 5), 6), 7) e 8) di cui alla parte II, con rendimento complessivo annuo fissato dagli Stati membri a un livello pari almeno al 75 %.

b) 

nelle unità di cogenerazione dei tipi 1) e 3) di cui alla parte II, con rendimento complessivo annuo fissato dagli Stati membri a un livello pari almeno all'80 %.

2) 

Nelle unità di cogenerazione con rendimento complessivo annuo inferiore al valore di cui al punto 1, lettera a), ovvero le unità di cogenerazione dei tipi 2), 4), 5), 6), 7) e 8) di cui alla parte II, o con rendimento complessivo annuo inferiore al valore di cui al punto 1, lettera b), ovvero unità di cogenerazione dei tipi 1) e 3) di cui alla parte II, l'energia elettrica da cogenerazione è calcolata in base alla formula seguente:

ECHP=HCHP*C

dove:

ECHP corrisponde alla quantità di energia elettrica da cogenerazione;

C corrisponde al rapporto energia elettrica/calore;

HCHP corrisponde alla quantità di calore utile prodotto mediante cogenerazione (calcolato a tal fine come produzione totale di calore meno qualsiasi calore prodotto in caldaie separate o mediante estrazione di vapore fresco dal generatore di vapore prima della turbina).

Il calcolo dell'energia elettrica da cogenerazione è basato sul rapporto effettivo energia elettrica/calore. Se per un'unità di cogenerazione tale rapporto non è noto, si possono utilizzare, in particolare a fini statistici, i seguenti valori di base per le unità dei tipi 1), 2), 3), 4) e 5) di cui alla parte II, purché l'energia elettrica da cogenerazione calcolata sia pari o inferiore alla produzione totale di energia elettrica dell'unità:



Tipo di unità

Rapporto energia elettrica/calore di base, C

Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore

0,95

Turbina a vapore a contropressione

0,45

Turbina di condensazione a estrazione di vapore

0,45

Turbina a gas con recupero di calore

0,55

Motore a combustione interna

0,75

Se gli Stati membri introducono valori di base per i rapporti energia elettrica/calore per le unità dei tipi 6), 7), 8), 9), 10) e 11) di cui alla parte II, tali valori sono pubblicati e notificati alla Commissione.

3) 

Se una parte del contenuto energetico del combustibile di alimentazione nel processo di cogenerazione è recuperata sotto forma di sostanze chimiche e riciclata, detta parte può essere dedotta dal combustibile di alimentazione prima di calcolare il rendimento complessivo di cui ai punti 1) e 2).

4) 

Gli Stati membri possono determinare il rapporto energia elettrica/calore come il rapporto tra energia elettrica e calore utile durante il funzionamento a capacità ridotta in regime di cogenerazione usando dati operativi dell'unità specifica.

5) 

Gli Stati membri possono applicare periodi di rendicontazione diversi dai periodi di rendicontazione annuali ai fini dei calcoli effettuati conformemente ai punti 1) e 2).

Parte II

Tecnologie di cogenerazione contemplate dalla presente direttiva

1) 

Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore

2) 

Turbina a vapore a contropressione

3) 

Turbina di condensazione a estrazione di vapore

4) 

Turbina a gas con recupero di calore

5) 

Motore a combustione interna

6) 

Microturbine

7) 

Motori Stirling

8) 

Pile a combustibile

9) 

Motori a vapore

10) 

Cicli Rankine a fluido organico

11) 

Qualsiasi altro tipo di tecnologia o combinazione comprendente la cogenerazione.

Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione dei principi generali per il calcolo dell'energia elettrica da cogenerazione, gli Stati membri utilizzano le linee guida dettagliate stabilite dalla decisione 2008/952/CE della Commissione ( 16 ).

ALLEGATO III METODO DI DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO DEL PROCESSO DI COGENERAZIONE




ALLEGATO III

METODO DI DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO DEL PROCESSO DI COGENERAZIONE

I valori usati per calcolare il rendimento della cogenerazione e il risparmio di energia primaria sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità in condizioni normali d'uso.

a)   Cogenerazione ad alto rendimento

Ai fini della presente direttiva, la cogenerazione ad alto rendimento risponde ai criteri seguenti:

— 
la produzione mediante cogenerazione delle unità di cogenerazione fornisce risparmi di energia primaria, calcolati in conformità della lettera b), pari ad almeno il 10 % rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e calore;
— 
la produzione mediante unità di piccola cogenerazione e di microcogenerazione che forniscono un risparmio di energia primaria può essere definita cogenerazione ad alto rendimento;
— 
in caso di realizzazione o ammodernamento sostanziale di unità di cogenerazione successivamente al recepimento del presente allegato, le emissioni dirette di biossido di carbonio della produzione da cogenerazione alimentata a combustibili fossili sono inferiori a 270 gCO2 per 1 kWh di energia prodotta mediante la generazione combinata (compresi riscaldamento/raffrescamento, energia elettrica ed energia meccanica);
— 
le unità di cogenerazione in funzione prima del 10 ottobre 2023 possono derogare a tale requisito fino al 1o gennaio 2034, a condizione che dispongano di un piano di riduzione progressiva delle emissioni per rispettare la soglia di meno di 270 gCO2 per 1 kWh entro il 1o gennaio 2034 e che abbiano notificato tale piano ai pertinenti gestori e alle autorità competenti.

In caso di realizzazione o ammodernamento sostanziale di un'unità di cogenerazione, gli Stati membri provvedono affinché non si produca un aumento dell'uso di combustibili fossili diversi dal gas naturale nelle fonti di calore esistenti rispetto al consumo annuale medio degli ultimi tre anni civili di piena operatività prima dell'ammodernamento, e affinché eventuali nuove fonti di calore nel sistema non usino combustibili fossili diversi dal gas naturale.

b)   Calcolo del risparmio di energia primaria

L'entità del risparmio di energia primaria fornito dalla produzione mediante cogenerazione secondo la definizione di cui all'allegato II è calcolato secondo la formula seguente:

image

dove:

PES è il risparmio di energia primaria;

CHP Hη è il rendimento termico della produzione mediante cogenerazione, definito come il calore utile annuo prodotto diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del calore utile prodotto e dell'energia elettrica da cogenerazione;

Ref Hη è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore;

CHP Eη è il rendimento elettrico della produzione mediante cogenerazione, definito come l'energia elettrica annua da cogenerazione divisa per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del calore utile e dell'energia elettrica da cogenerazione. Allorché un'unità di cogenerazione genera energia meccanica, l'energia elettrica annua da cogenerazione può essere aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantità di energia elettrica equivalente a quella dell'energia meccanica. Questo fattore supplementare non crea un diritto a rilasciare garanzie di origine ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 13;

Ref Eη è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica.

c)   Calcoli del risparmio di energia usando un sistema di calcolo alternativo

Gli Stati membri possono calcolare il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione di calore ed energia elettrica e di energia meccanica come indicato di seguito senza applicare l'allegato II per escludere le quote di calore ed energia elettrica non cogenerate dello stesso processo. Tale produzione può essere considerata cogenerazione ad alto rendimento purché risponda ai criteri di efficienza di cui alla lettera a) del presente allegato e, per le unità di cogenerazione con una capacità elettrica superiore a 25 MW, il rendimento complessivo sia superiore al 70 %. Tuttavia, ai fini del rilascio di una garanzia di origine e per scopi statistici, la specificazione della quantità di energia elettrica da cogenerazione prodotta in tale produzione è determinata conformemente all'allegato II.

Se il risparmio di energia primaria per un processo è calcolato utilizzando il sistema di calcolo alternativo indicato sopra, il risparmio di energia primaria è calcolato utilizzando la formula di cui alla lettera b) del presente allegato sostituendo: «CHP Hη» con «Hη» e «CHP Eη» con «Eη», dove:

Hη corrisponde al rendimento termico del processo, definito come il calore annuo prodotto diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del calore prodotto e dell'energia elettrica prodotta;

Eη corrisponde al rendimento elettrico del processo, definito come l'energia elettrica annua prodotta divisa per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del calore prodotto e dell'energia elettrica prodotta. Allorché un'unità di cogenerazione genera energia meccanica, l'energia elettrica annua da cogenerazione può essere aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantità di energia elettrica equivalente a quella dell'energia meccanica. Questo fattore supplementare non crea un diritto a rilasciare garanzie di origine ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 13.

Gli Stati membri possono applicare periodi di rendicontazione diversi dai periodi di rendicontazione annuali ai fini dei calcoli effettuati conformemente alle lettere b) e c) del presente allegato.

Per le unità di micro-cogenerazione, il calcolo del risparmio di energia primaria può essere basato su dati certificati.

d)   Valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e di calore

I valori di rendimento di riferimento armonizzati constano di una matrice di valori differenziati da fattori pertinenti, tra cui l'anno di costruzione e i tipi di combustibile, e sono basati su un'analisi ben documentata che tenga conto, tra l'altro, dei dati relativi a un uso operativo in condizioni reali, della miscela di combustibili, delle condizioni climatiche nonché delle tecnologie di cogenerazione applicate.

I valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e di calore conformemente alla formula di cui alla lettera b) definiscono il rendimento di esercizio della produzione separata di energia elettrica e di calore che la cogenerazione è destinata a sostituire.

I valori di rendimento di riferimento sono calcolati secondo i principi seguenti:

i) 

per le unità di cogenerazione, il confronto con una produzione separata di energia elettrica si basa sul principio secondo cui si confrontano le stesse categorie di combustibile;

ii) 

ogni unità di cogenerazione è confrontata con la migliore tecnologia per la produzione separata di calore ed energia elettrica disponibile sul mercato ed economicamente giustificabile nell'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione;

iii) 

i valori di rendimento di riferimento per le unità di cogenerazione di più di dieci anni sono fissati sui valori di riferimento delle unità di dieci anni;

iv) 

i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e di calore riflettono le differenze climatiche tra gli Stati membri.

ALLEGATO IV REQUISITI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER GLI APPALTI PUBBLICI




ALLEGATO IV

REQUISITI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER GLI APPALTI PUBBLICI

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che acquistano prodotti, servizi, edifici e lavori:

a) 

qualora un prodotto sia contemplato da un atto delegato adottato ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369, della direttiva 2010/30/UE o da un atto di esecuzione della Commissione collegato, acquistano soltanto prodotti che soddisfano il criterio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento;

b) 

qualora un prodotto non contemplato alla lettera a) sia contemplato da una misura di attuazione ai sensi della direttiva 2009/125/CE, acquistano soltanto prodotti conformi ai parametri di efficienza energetica specificati in detta misura di attuazione;

c) 

qualora un prodotto o servizio sia contemplato dai criteri dell'Unione relativi agli appalti pubblici verdi o da criteri equivalenti disponibili a livello nazionale, con riferimento alla sua efficienza energetica, si adoperano al meglio per acquistare soltanto prodotti e servizi che rispettino almeno le specifiche tecniche di livello base stabilite nei pertinenti criteri dell'Unione relativi agli appalti pubblici verdi o nei criteri equivalenti disponibili a livello nazionale, segnatamente quelli per i centri dati, le sale server e i servizi di cloud, per l'illuminazione stradale e i segnali stradali luminosi e per i computer, i monitor, i tablet e gli smartphone;

d) 

acquistano soltanto pneumatici conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (UE) 2020/740, il che non impedisce che gli enti pubblici possano acquistare pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumore esterno di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o sanità pubblica;

e) 

richiedono, nei bandi di gara per appalti di servizi, che i fornitori, per fornire i servizi in questione, utilizzino esclusivamente prodotti conformi alle lettere a), b) e d). Questo requisito si applica soltanto ai nuovi prodotti acquistati dai fornitori interamente o parzialmente ai fini della fornitura del servizio in questione;

f) 

acquistano o concludono nuovi contratti per la locazione di edifici conformi quantomeno al livello di energia quasi zero, fatto salvo l'articolo 6 della presente direttiva, tranne qualora l'acquisto sia finalizzato a:

i) 

intraprendere una ristrutturazione profonda o una demolizione;

ii) 

nel caso degli enti pubblici, rivendere l'edificio senza che l'ente pubblico se ne avvalga per fini propri di ente pubblico; o

iii) 

salvaguardare l'edificio in quanto ufficialmente protetto in virtù dell'appartenenza a determinate aree ovvero del suo particolare valore architettonico o storico.

La conformità con i requisiti di cui alla lettera f) del presente allegato è verificata mediante gli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE.

ALLEGATO V METODI E PRINCIPI COMUNI DI CALCOLO DELL'IMPATTO DEI REGIMI DI EFFICIENZA ENERGETICA O DI ALTRE MISURE POLITICHE A NORMA DEGLI ARTICOLI 8, 9 E 10 E DELL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 14




ALLEGATO V

METODI E PRINCIPI COMUNI DI CALCOLO DELL'IMPATTO DEI REGIMI DI EFFICIENZA ENERGETICA O DI ALTRE MISURE POLITICHE A NORMA DEGLI ARTICOLI 8, 9 E 10 E DELL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 14

1. Metodi di calcolo dei risparmi energetici diversi da quelli derivanti da misure fiscali ai fini degli articoli 8, 9 e 10 e dell'articolo 30, paragrafo 14.

Le parti obbligate, partecipanti o incaricate o le autorità pubbliche responsabili dell'attuazione possono utilizzare i seguenti metodi di calcolo dei risparmi energetici:

a) 

risparmi previsti, con riferimento ai risultati di precedenti miglioramenti energetici monitorati in modo indipendente in impianti analoghi. L'approccio generico è definito «ex ante»;

b) 

risparmi misurati, in cui i risparmi derivanti dall'applicazione di una misura o di un pacchetto di misure si determinano registrando la riduzione reale del consumo di energia, tenendo debitamente conto di fattori come l'addizionalità, il tasso di occupazione degli edifici, i livelli di produzione e le condizioni meteorologiche che possono influire sui consumi. L'approccio generico è definito «ex post»;

c) 

risparmi di scala, in cui si utilizzano stime tecniche dei risparmi. Questo approccio può essere utilizzato soltanto quando la fissazione di solidi dati di misura per un impianto specifico risulta difficile o sproporzionatamente costosa, come in caso di sostituzione di un compressore o di un motore elettrico con una potenza in kWh diversa da quella per la quale è stata misurata l'informazione indipendente sui risparmi, o quando le stime sono effettuate in base a metodologie e parametri stabiliti a livello nazionale da esperti qualificati o accreditati, indipendenti dalle parti obbligate, partecipanti o incaricate interessate;

d) 

nel calcolare i risparmi energetici ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, che possono essere contabilizzati per adempiere all'obbligo di cui al medesimo articolo, gli Stati membri possono stimare i risparmi energetici delle persone in condizioni di povertà energetica, dei clienti vulnerabili, delle persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, delle persone che vivono negli alloggi sociali utilizzando stime tecniche basate su condizioni o parametri di occupazione e comfort termico standardizzati, quali i parametri definiti nelle normative edilizie nazionali. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione il modo in cui le misure relative agli edifici tengono conto del comfort e dovrebbero fornire spiegazioni in merito alla loro metodologia di calcolo;

e) 

risparmi stimati per sondaggio, in cui si determina la risposta dei consumatori ai consigli, alle campagne di informazione, a regimi di etichettatura o certificazione o ai contatori intelligenti. Questo approccio è utilizzato solo per risparmi risultanti da cambiamenti nel comportamento dei consumatori. Non è usato per risparmi risultanti dall’applicazione di misure fisiche.

2. Nel determinare i risparmi energetici ottenuti con una misura di efficienza energetica ai fini degli articoli 8, 9 e 10 e dell’articolo 30, paragrafo 14, si applicano i seguenti principi:

a) 

gli Stati membri dimostrano che uno degli obiettivi della misura politica, sia di quella nuova che di quella esistente, è quello di realizzare i risparmi energetici nell’uso finale a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, e forniscono prove e documentazione propria che attestino che i risparmi energetici sono determinati da una misura politica, ivi compresi accordi volontari;

b) 

si dimostra che i risparmi sono aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero prodotti comunque, senza l’attività della parte obbligata, partecipante o incaricata o delle autorità responsabili dell’attuazione. Per determinare i risparmi che possono essere dichiarati aggiuntivi, gli Stati membri tengono conto dell’evoluzione dell’uso e della domanda di energia in assenza della misura politica in questione considerando almeno i fattori seguenti: tendenze del consumo energetico, cambiamenti nel comportamento dei consumatori, evoluzione tecnologica e cambiamenti indotti da altre misure attuate a livello dell'Unione e nazionale;

c) 

i risparmi derivanti dall'attuazione della normativa dell'Unione vincolante sono considerati risparmi che si sarebbero prodotti comunque e non sono pertanto dichiarati come risparmi energetici ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1. In deroga a tale requisito, i risparmi relativi alla ristrutturazione di edifici esistenti, compresi i risparmi derivanti dall'attuazione di norme minime di prestazione energetica negli edifici in conformità della direttiva 2010/31/UE, possono essere dichiarati come risparmi energetici ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, nel rispetto del criterio di rilevanza di cui al punto 3, lettera h), del presente allegato. Le misure che promuovono miglioramenti dell'efficienza energetica nel settore pubblico conformemente agli articoli 5 e 6 possono essere prese in considerazione per l'adempimento dell'obbligo di risparmio energetico a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, a condizione che producano risparmi energetici verificabili e misurabili o stimabili nell'uso finale. Il calcolo dei risparmi energetici deve essere conforme al presente allegato;

d) 

i risparmi energetici nell'uso finale derivanti dall'attuazione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica adottate a norma di regolamenti relativi a interventi di emergenza in conformità dell'articolo 122 TFUE possono essere dichiarati ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, a condizione che producano risparmi energetici verificabili e misurabili o stimabili nell'uso finale, ad eccezione dei risparmi energetici derivanti da misure di razionamento o riduzione;

e) 

le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2018/842 possono essere considerate rilevanti, ma gli Stati membri devono dimostrare che esse producono risparmi verificabili e misurabili o stimabili nell'uso di energia finale. Il calcolo dei risparmi energetici deve essere conforme al presente allegato;

f) 

gli Stati membri contabilizzano i risparmi energetici nell'uso finale derivanti da misure politiche in settori o impianti di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE solo se tali risparmi risultano dall'attuazione dell'articolo 9 o dell'articolo 10 della presente direttiva e vanno oltre i requisiti stabiliti nella direttiva 2003/87/CE o oltre l'attuazione di azioni connesse all'assegnazione di quote a titolo gratuito ai sensi della stessa direttiva. Gli Stati membri dimostrano che le misure politiche comportano risparmi energetici verificabili e misurabili o stimabili nell'uso finale. Il calcolo dei risparmi energetici deve essere conforme al presente allegato. Se un soggetto è parte obbligata nell’ambito di un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica a norma dell’articolo 9 della presente direttiva e del sistema EU ETS per l'edilizia e il trasporto stradale di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, il sistema di monitoraggio e verifica garantisce che nel calcolo e nella comunicazione dei risparmi energetici derivanti dalle misure di risparmio energetico di tale soggetto si tenga conto del prezzo del carbonio trasferito al momento dell'immissione in consumo del combustibile conformemente a tale capo;

g) 

è possibile includere risparmi nel calcolo soltanto a condizione che superino i livelli seguenti:

i) 

i livelli unionali di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi in seguito all'attuazione del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ); gli Stati membri devono fornire motivazioni e presentare le loro ipotesi e la loro metodologia di calcolo al fine di dimostrare l'addizionalità alle prescrizioni dell'Unione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli nuovi;

ii) 

i requisiti unionali relativi al ritiro dal mercato di taluni prodotti connessi all'energia in seguito all'applicazione delle misure di esecuzione a norma della direttiva 2009/125/CE; gli Stati membri forniscono prove e presentano le loro ipotesi e la loro metodologia di calcolo al fine di dimostrare l'addizionalità;

h) 

sono autorizzate le politiche intese a stimolare maggiori livelli di efficienza energetica dei prodotti, delle apparecchiature, dei sistemi di trasporto, dei veicoli e dei combustibili, degli edifici e degli elementi edilizi, dei processi o dei mercati, tranne le misure politiche:

i) 

che riguardano l’uso di tecnologie di combustione diretta dei combustibili fossili la cui attuazione inizia il 1o gennaio 2026; e

ii) 

che sovvenzionano l'uso di tecnologie di combustione diretta dei combustibili fossili negli edifici residenziali a decorrere dal 1o gennaio 2026;

i) 

i risparmi energetici determinati da misure politiche la cui attuazione inizia il 1o gennaio 2024 che riguardano l'uso della combustione diretta di combustibili fossili in prodotti, apparecchiature, sistemi di trasporto, edifici o lavori non sono contabilizzati ai fini dell'adempimento dell'obbligo di risparmio energetico ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b). Nel caso di misure politiche che promuovono combinazioni di tecnologie, la quota di risparmi energetici legati alla tecnologia di combustione di combustibili fossili non è ammissibile a decorrere dal 1o gennaio 2024;

j) 

in deroga alla lettera i), per il periodo dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2030, i risparmi energetici derivanti da tecnologie di combustione diretta di combustibili fossili che migliorano l'efficienza energetica nelle imprese ad alta intensità energetica del settore industriale possono essere contabilizzati come risparmi energetici solo ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), fino al 31 dicembre 2030, se:

i) 

l'impresa ha effettuato un audit energetico ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, e un piano di attuazione comprendente:

— 
una panoramica di tutte le misure di efficienza energetica economicamente convenienti con un periodo di ammortamento pari o inferiore a cinque anni, sulla base di metodologie di periodo di ammortamento semplice fornite dallo Stato membro;
— 
un calendario per l'attuazione di tutte le misure di efficienza energetica raccomandate con un periodo di ammortamento pari o inferiore a cinque anni;
— 
un calcolo dei risparmi energetici attesi derivanti dalle misure di efficienza energetica raccomandate; e
— 
misure di efficienza energetica riguardanti l'uso di tecnologie di combustione diretta di combustibili fossili, con informazioni pertinenti necessarie per:
— 
provare che la misura individuata non aumenta la quantità di energia necessaria né la capacità di un impianto;
— 
giustificare il fatto che l'adozione di tecnologie sostenibili e basate su combustibili non fossili non è tecnicamente fattibile;
— 
dimostrare che la tecnologia di combustione diretta di combustibili fossili è conforme alla pertinente legislazione dell'Unione più aggiornata relativa alle prestazioni in termini di emissioni e previene effetti di lock-in tecnologico, garantendo la futura compatibilità con combustibili e tecnologie non fossili alternativi climaticamente neutri;
ii) 

il proseguimento dell'uso di tecnologie dirette per i combustibili fossili è una misura di efficienza energetica volta a ridurre il consumo energetico con un periodo di ammortamento pari o inferiore a cinque anni, sulla base di metodologie di periodo di ammortamento semplice fornite dallo Stato membro, raccomandate a seguito di un audit energetico a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e incluse nel piano di attuazione;

iii) 

l'uso di tecnologie dirette per i combustibili fossili è conforme alla pertinente legislazione dell'Unione più aggiornata relativa alle prestazioni in termini di emissioni, non produce effetti di lock-in tecnologico e garantisce la futura compatibilità con combustibili e tecnologie alternativi climaticamente neutri;

iv) 

l'uso di tecnologie dirette per i combustibili fossili nell'impresa non comporta un aumento del consumo energetico né della capacità dell'impianto di tale impresa;

v) 

è fornita la prova che non era tecnicamente fattibile alcuna soluzione alternativa sostenibile basata su combustibili non fossili;

vi) 

l'uso di tecnologie dirette per i combustibili fossili comporta risparmi energetici verificabili e misurabili o stimabili nell'uso finale, calcolati conformemente al presente allegato;

vii) 

le prove sono pubblicate su un sito web o messe pubblicamente a disposizione di tutti i cittadini interessati;

k) 

le misure che promuovono l'installazione di tecnologie delle energie rinnovabili di piccola scala sugli o negli edifici possono essere prese in considerazione per l'adempimento dell'obbligo di risparmio energetico a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, a condizione che producano risparmi energetici verificabili e misurabili o stimabili nell'uso finale. Il calcolo dei risparmi energetici deve essere conforme al presente allegato;

l) 

le misure che promuovono l'installazione di tecnologie solari termiche possono essere prese in considerazione per l'adempimento dell'obbligo di risparmio energetico a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, a condizione che producano risparmi energetici verificabili e misurabili o stimabili nell'uso finale. Il calore prodotto dalle tecnologie solari termiche da radiazione solare può essere escluso dal relativo consumo di energia per l'uso finale;

m) 

è possibile accreditare appieno le politiche che accelerano la diffusione di prodotti e veicoli più efficienti, tranne quelle la cui attuazione inizia il 1o gennaio 2024 che riguardano l'uso della combustione diretta di combustibili fossili, purché si dimostri che tale diffusione ha luogo prima della fine del ciclo di vita medio previsto dei prodotti o dei veicoli, oppure più rapidamente rispetto al tasso normale di sostituzione, e a condizione che i risparmi siano dichiarati solo per il periodo che decorre fino alla fine del ciclo di vita medio previsto del prodotto o del veicolo da sostituire;

n) 

nel promuovere la diffusione delle misure di efficienza energetica, gli Stati membri fanno in modo, se del caso, che siano mantenute o introdotte, nel caso non esistano, norme di qualità relativamente ai prodotti, ai servizi e alla realizzazione degli interventi;

o) 

per tener conto delle variazioni climatiche tra le regioni, gli Stati membri possono scegliere un valore standard di risparmio o stabilire risparmi energetici differenti secondo le variazioni di temperatura tra le regioni;

p) 

per calcolare i risparmi energetici si tiene conto della durata delle misure e del ritmo con cui i risparmi si riducono nel tempo. Per tale calcolo si conteggiano i risparmi ottenuti da ciascuna azione individuale nel periodo compreso tra la data di attuazione e la fine di ciascun periodo d'obbligo. In alternativa, gli Stati membri possono adottare un altro metodo mediante il quale si prevede di ottenere un risparmio totale almeno equivalente. Quando si avvalgono di un altro metodo, gli Stati membri provvedono affinché il risparmio energetico totale con esso calcolato non sia superiore al risparmio energetico che sarebbe risultato dal calcolo dei risparmi di ciascuna azione individuale nel periodo compreso tra le rispettive date di attuazione e il 2030. Nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati a norma dell'articolo 3 e degli articoli da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri descrivono dettagliatamente tale altro metodo e le disposizioni adottate per conformarsi all'obbligo di calcolo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché per le misure politiche adottate conformemente all'articolo 10 e all'articolo 30, paragrafo 14, siano rispettati i requisiti seguenti:

a) 

le misure politiche e le azioni individuali producono risparmi energetici verificabili nell'uso finale;

b) 

la responsabilità di ciascuna parte partecipante, parte incaricata o autorità pubblica responsabile dell'attuazione, secondo i casi, è definita in modo chiaro;

c) 

i risparmi energetici conseguiti o da conseguire sono determinati in modo trasparente;

d) 

il volume di risparmi energetici prescritto o da conseguire grazie alla misura politica è espresso in termini di consumo di energia primaria o di consumo di energia finale, usando i poteri calorifici netti o i fattori di energia primaria di cui all'articolo 31;

e) 

le parti partecipanti, le parti incaricate e le autorità pubbliche responsabili dell'attuazione presentano una relazione annuale sui risparmi energetici conseguiti, che è pubblicata insieme ai dati sull'andamento annuale dei risparmi energetici;

f) 

i risultati sono monitorati e se i progressi realizzati non sono soddisfacenti si prendono le misure del caso;

g) 

i risparmi energetici risultanti da un'azione individuale non sono dichiarati da più di una parte;

h) 

le attività della parte incaricata, della parte partecipante o dell'autorità pubblica responsabile dell'attuazione sono comprovate rilevanti per il conseguimento dei risparmi energetici dichiarati;

i) 

le attività della parte incaricata, della parte partecipante o dell'autorità pubblica responsabile dell'attuazione non hanno effetti negativi sulle persone in condizioni di povertà energetica, sui clienti vulnerabili e, se del caso, sulle persone che vivono negli alloggi sociali.

4. Nel determinare i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche di natura fiscale introdotte ai sensi dell'articolo 10, si applicano i seguenti principi:

a) 

sono presi in considerazione soltanto i risparmi energetici ottenuti con misure fiscali che superano i livelli minimi di tassazione applicabili ai carburanti e ai combustibili di cui alle direttive 2003/96/CE ( 18 ) o 2006/112/CE ( 19 ) del Consiglio;

b) 

l'elasticità al prezzo nel breve periodo per il calcolo dell'impatto delle misure di tassazione dell'energia rappresenta la reattività della domanda di energia alle variazioni di prezzo ed è stimata sulla base di fonti di dati ufficiali recenti e rappresentative che sono applicabili per lo Stato membro e, se del caso, sulla base di studi di accompagnamento condotti da un istituto indipendente. Gli Stati membri che usano un'elasticità al prezzo diversa dall'elasticità nel breve periodo spiegano in che modo i miglioramenti dell'efficienza energetica determinati dall'attuazione di altre normative dell'Unione sono stati inclusi nello scenario di riferimento utilizzato per stimare i risparmi energetici, oppure com'è stato evitato il doppio conteggio dei risparmi energetici derivanti da altre normative dell'Unione;

c) 

i risparmi energetici derivanti da strumenti di politica fiscale di accompagnamento, compresi gli incentivi fiscali o i versamenti a un fondo, sono contabilizzati separatamente;

d) 

per valutare i risparmi energetici derivanti da misure fiscali si dovrebbe ricorrere a stime dell'elasticità nel breve periodo onde evitare sovrapposizioni con il diritto dell'Unione e altre misure politiche dell'Unione;

e) 

gli Stati membri determinano gli effetti distributivi delle misure fiscali e delle misure equivalenti sulle persone in condizioni di povertà energetica, sui clienti vulnerabili e, se del caso, sulle persone che vivono negli alloggi sociali, e illustrano gli effetti delle misure di mitigazione attuate in conformità dell'articolo 24, paragrafi 1, 2 e 3;

f) 

gli Stati membri forniscono prove, ivi compresi metodi di calcolo, del fatto che non si effettua un doppio conteggio dei risparmi energetici nel caso in cui le misure di tassazione dell'energia o del carbonio o lo scambio di quote di emissioni conformemente alla direttiva 2003/87/CE producano effetti coincidenti.

5. Notifica del metodo

In conformità del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri notificano alla Commissione il metodo dettagliato che essi propongono per il funzionamento dei regimi obbligatori di efficienza energetica e delle misure alternative di cui agli articoli 9 e 10 e all'articolo 30, paragrafo 14, della presente direttiva. Fatto salvo il caso delle imposte, la notifica comprende informazioni concernenti:

a) 

il livello del risparmio energetico prescritto a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, o del risparmio che si prevede di conseguire nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030;

b) 

la ripartizione nel periodo d'obbligo del quantitativo calcolato dei nuovi risparmi energetici prescritti a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, o dei risparmi energetici che si prevede di realizzare;

c) 

le parti obbligate, partecipanti o incaricate o le autorità pubbliche responsabili dell'attuazione;

d) 

i settori interessati;

e) 

le misure politiche e le singole azioni, compreso il volume totale di risparmio energetico cumulativo previsto per ciascuna misura;

f) 

le misure politiche oppure i programmi o le misure finanziati a titolo di un fondo nazionale per l'efficienza energetica e attuati in via prioritaria presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali;

g) 

la quota e il volume di risparmio energetico da conseguire presso persone in condizioni di povertà energetica, clienti vulnerabili e, se del caso, persone che vivono negli alloggi sociali;

h) 

ove applicabile, gli indicatori utilizzati, la quota media aritmetica e i risultati delle misure politiche introdotte conformemente all'articolo 8, paragrafo 3;

i) 

ove applicabile, l'impatto e gli effetti negativi delle misure politiche attuate conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, sulle persone in condizioni di povertà energetica, sui clienti vulnerabili e, se del caso, sulle persone che vivono negli alloggi sociali;

j) 

la durata del periodo d'obbligo per i regimi obbligatori di efficienza energetica;

k) 

ove applicabile, il volume di risparmi energetici o degli obiettivi di riduzione dei costi dell'energia che le parti obbligate devono conseguire presso persone in condizioni di povertà energetica, clienti vulnerabili e, se del caso, persone che vivono negli alloggi sociali;

l) 

le azioni previste dalla misura politica;

m) 

il metodo di calcolo con le modalità per determinare l'addizionalità e la rilevanza, nonché le metodologie e i parametri di riferimento utilizzati per i risparmi previsti e di scala e, se del caso, i poteri calorifici netti e i coefficienti di conversione usati;

n) 

la durata delle misure e il metodo utilizzato per calcolarla o gli elementi da cui è stata ricavata;

o) 

l'approccio adottato per tenere conto delle variazioni climatiche all'interno dello Stato membro;

p) 

i sistemi di monitoraggio e di verifica per le misure di cui agli articoli 9 e 10 e il modo in cui ne è garantita l'indipendenza dalle parti obbligate, partecipanti o incaricate;

q) 

nel caso delle imposte:

i) 

i settori interessati e le fasce di contribuenti;

ii) 

l'autorità pubblica responsabile dell'attuazione;

iii) 

i risparmi che si prevede di conseguire;

iv) 

la durata della misura fiscale;

v) 

il metodo di calcolo, ivi compresa l'elasticità al prezzo utilizzata e le modalità per determinarla; e

vi) 

in che modo sono state evitate sovrapposizioni con l'EU ETS conformemente alla direttiva 2003/87/CE ed è stato scongiurato il rischio di doppio conteggio.

ALLEGATO VI CRITERI MINIMI PER GLI AUDIT ENERGETICI, COMPRESI QUELLI REALIZZATI NEL QUADRO DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ENERGIA




ALLEGATO VI

CRITERI MINIMI PER GLI AUDIT ENERGETICI, COMPRESI QUELLI REALIZZATI NEL QUADRO DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ENERGIA

Gli audit energetici di cui all'articolo 11:

a) 

sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico;

b) 

comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;

c) 

individuano misure di efficienza energetica per ridurre il consumo di energia;

d) 

individuano le possibilità di usare o produrre energia rinnovabile con efficacia di costo;

e) 

ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;

f) 

sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative.

Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi.

I dati utilizzati per gli audit energetici devono poter essere conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione.

ALLEGATO VII REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI MONITORAGGIO E PUBBLICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEI CENTRI DATI




ALLEGATO VII

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI MONITORAGGIO E PUBBLICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEI CENTRI DATI

Con riferimento alla prestazione energetica dei centri dati di cui all'articolo 12, sono monitorate e pubblicate le seguenti informazioni minime:

a) 

denominazione del centro dati, nome del titolare e dei gestori del centro dati, data di entrata in funzione e comune in cui è ubicato il centro dati;

b) 

superficie coperta del centro dati, potenza installata, traffico dati annuale in entrata e in uscita, quantità di dati conservati e trattati nel centro dati;

c) 

prestazione del centro dati nell'ultimo anno civile completo secondo gli indicatori chiave di prestazione relativi, tra l'altro, al consumo di energia, all'utilizzo della potenza, ai valori di impostazione della temperatura e all'uso di calore di scarto, acqua ed energia rinnovabile, utilizzando come base, se del caso, la norma CEN/CENELEC EN 50600-4 «Tecnologia dell'informazione – Servizi e infrastrutture dei centri dati», sino all'entrata in vigore dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 33, paragrafo 3.

ALLEGATO IX REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI INFORMAZIONI DI FATTURAZIONE E CONSUMO PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA PER USO DOMESTICO




ALLEGATO IX

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI INFORMAZIONI DI FATTURAZIONE E CONSUMO PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA PER USO DOMESTICO

1.   Fatturazione basata sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento

Al fine di consentire agli utenti finali di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo o delle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento almeno una volta all'anno.

2.   Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo

Fino al 31 dicembre 2021, se sono stati installati contatori o ripartitori dei costi di riscaldamento leggibili da remoto le informazioni di fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento sono fornite agli utenti finali almeno ogni trimestre, su richiesta o quando i clienti finali hanno optato per la fatturazione elettronica, altrimenti due volte l'anno.

Dal 1o gennaio 2022, se sono stati installati contatori o ripartitori dei costi di riscaldamento leggibili da remoto, le informazioni di fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento sono fornite agli utenti finali almeno una volta al mese. Esse possono altresì essere rese disponibili via Internet e aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati. Il riscaldamento e il raffrescamento possono essere esentati da questo requisito fuori dalle stagioni di riscaldamento o raffrescamento.

3.   Informazioni minime in fattura

Gli Stati membri provvedono affinché nelle fatture basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento o nella documentazione allegata gli utenti finali dispongano in modo chiaro e comprensibile delle seguenti informazioni:

a) 

prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo o costo totale del calore e lettura dei ripartitori dei costi di riscaldamento;

b) 

mix di combustibili utilizzato e relative emissioni annuali di gas a effetto serra, anche per gli utenti finali del teleriscaldamento o teleraffrescamento, e una descrizione delle diverse tasse, imposte e tariffe applicate;

c) 

raffronto tra il consumo corrente di energia dell'utente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, sotto forma di grafico, corretto per le variazioni climatiche nel caso del riscaldamento e del raffrescamento;

d) 

i recapiti delle organizzazioni dei clienti finali, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti Internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica, profili comparativi di clienti finali e specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature a energia;

e) 

informazioni sulle pertinenti procedure di reclamo, i servizi di mediazione o i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, a seconda di quanto previsto negli Stati membri;

f) 

confronti con il consumo di un utente finale medio o di riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza. In caso di fatture elettroniche, tali confronti possono invece essere messi a disposizione online, con un rimando all'interno delle fatture.

Gli Stati membri possono limitare l'ambito di applicazione dell'obbligo di fornire informazioni in merito alle emissioni di gas a effetto serra conformemente al primo comma, lettera b), per includere solo l'alimentazione da sistemi di teleriscaldamento con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW.

Le fatture non basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento contengono una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui è stato calcolato l'importo che figura in fattura e, quantomeno, le informazioni di cui alle lettere d) ed e).

ALLEGATO X POTENZIALE DELL'EFFICIENZA PER IL RISCALDAMENTO E IL RAFFRESCAMENTO




ALLEGATO X

POTENZIALE DELL'EFFICIENZA PER IL RISCALDAMENTO E IL RAFFRESCAMENTO

La valutazione globale dei potenziali nazionali di riscaldamento e raffrescamento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, comprende e si basa su quanto illustrato di seguito.

Parte I

PANORAMICA DEL RISCALDAMENTO E DEL RAFFRESCAMENTO

1. La domanda di riscaldamento e raffrescamento in termini di energia utile valutata ( 20 ) e consumo quantificato di energia finale in GWh/anno ( 21 ) per settore:

a) 

residenziale;

b) 

dei servizi;

c) 

industriale;

d) 

eventuali altri settori che individualmente consumano più del 5 % della domanda nazionale totale di raffrescamento e riscaldamento utile.

2. L'individuazione, o nel caso della lettera a), punto i), l'individuazione o la stima, della fornitura attuale di riscaldamento e raffrescamento:

a) 

per tecnologia, in GWh/anno ( 22 ), per i settori di cui al punto 1 ove possibile, distinguendo tra energia da fonti fossili e da rinnovabili:

i) 

fornita in loco in siti residenziali o di servizi attraverso:

— 
caldaie per la sola produzione di energia termica;
— 
cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia elettrica;
— 
pompe di calore;
— 
altre tecnologie e fonti in loco;
ii) 

fornita in loco in siti non residenziali e non di servizi attraverso:

— 
caldaie per la sola produzione di energia termica;
— 
cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia elettrica;
— 
pompe di calore;
— 
altre tecnologie e fonti in loco;
iii) 

fornita extra loco attraverso:

— 
cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia elettrica;
— 
calore di scarto;
— 
altre tecnologie e fonti extra loco;
b) 

identificazione degli impianti che producono calore o freddo di scarto e del loro potenziale di fornitura di riscaldamento o raffrescamento, in GWh/anno:

i) 

impianti di generazione di energia termica che possono fornire o essere modificati a posteriori per fornire calore di scarto, con potenza termica totale superiore a 50 MW;

ii) 

impianti di cogenerazione di calore ed energia elettrica che utilizzano tecnologie di cui all'allegato II, parte II, con potenza termica totale superiore a 20 MW;

iii) 

impianti di incenerimento dei rifiuti;

iv) 

impianti ad energia da fonti rinnovabili, con potenza termica totale superiore a 20 MW, diversi dagli impianti di cui ai punti i) e ii), che generano riscaldamento o raffrescamento utilizzando energia da questo tipo di fonti;

v) 

impianti industriali con potenza termica totale superiore a 20 MW che possono fornire calore di scarto;

c) 

quota comunicata di energia da fonti rinnovabili e da calore o freddo di scarto nel consumo di energia finale del settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento ( 23 ) nel corso degli ultimi 5 anni, conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001.

3. Dati aggregati sulle unità di cogenerazione nelle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento esistenti in cinque intervalli di capacità riguardanti:

a) 

il consumo di energia primaria;

b) 

l'efficienza complessiva;

c) 

i risparmi di energia primaria;

d) 

i fattori di emissione di CO2.

4. Dati aggregati sulle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento esistenti alimentate dalla cogenerazione in cinque intervalli di capacità riguardanti:

a) 

il consumo complessivo di energia primaria;

b) 

il consumo di energia primaria delle unità di cogenerazione;

c) 

la quota di cogenerazione nella fornitura di teleriscaldamento o teleraffrescamento;

d) 

le perdite nei sistemi di teleriscaldamento;

e) 

le perdite nei sistemi di teleraffrescamento;

f) 

la densità di connessione;

g) 

le quote dei sistemi per gruppo di temperatura di funzionamento.

5. Una mappa che copre l'intero territorio nazionale e che, pur proteggendo le informazioni sensibili sul piano commerciale, indica:

a) 

la domanda di riscaldamento e raffrescamento per area a seguito dell'analisi di cui al punto 1, utilizzando criteri coerenti per evidenziare le aree ad alta densità energetica situate in comuni e agglomerati urbani;

b) 

punti per la fornitura di riscaldamento e raffrescamento già esistenti, del tipo descritto al punto 2, lettera b), e impianti di trasmissione per teleriscaldamento già esistenti;

c) 

punti per la fornitura di riscaldamento e raffrescamento pianificati, del tipo descritti al punto 2, lettera b), e nuove aree individuate per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento.

6. Una previsione dell'andamento della domanda di riscaldamento e raffrescamento al fine di ottenere una prospettiva in GWh per i prossimi 30 anni e tenendo conto, in particolare: delle proiezioni per i prossimi 10 anni; dell'evoluzione della domanda sia per gli edifici sia per i diversi settori dell'industria; dell'impatto delle politiche e delle strategie relative alla gestione della domanda, ad esempio delle strategie di ristrutturazione degli edifici a lungo termine ai sensi della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 24 ).

Parte II

OBIETTIVI, STRATEGIE E MISURE POLITICHE

7. Il contributo pianificato dello Stato membro rispetto ai suoi obiettivi, traguardi e contributi nazionali per le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999, fornito mediante l'efficienza del riscaldamento e raffrescamento, in particolare con riferimento all'articolo 4, lettera b), punti da 1 a 4, e all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del medesimo regolamento, evidenziando gli elementi aggiuntivi rispetto al piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato a norma dell'articolo 3 e degli articoli da 7 a 12 del medesimo regolamento.

8. Una panoramica generale delle politiche e misure vigenti, come indicato nell'ultima relazione presentata a norma degli articoli 3, 20 e 21 e dell'articolo 27, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999.

Parte III

ANALISI DEL POTENZIALE ECONOMICO DELL'EFFICIENZA PER IL RISCALDAMENTO E IL RAFFRESCAMENTO

9. L'analisi del potenziale economico ( 25 ) delle diverse tecnologie per il riscaldamento e il raffrescamento è svolta per l'intero territorio nazionale ricorrendo all'analisi costi-benefici di cui all'articolo 25, paragrafo 3, e individua scenari alternativi per tecnologie di riscaldamento e raffrescamento più efficienti e rinnovabili, distinguendo tra energia da fonti fossili e da rinnovabili ove possibile.

Dovrebbero essere prese in considerazione le seguenti tecnologie:

a) 

calore e freddo di scarto industriali;

b) 

incenerimento dei rifiuti;

c) 

cogenerazione ad alto rendimento;

d) 

fonti rinnovabili, come l'energia geotermica, solare termica e da biomassa, diverse da quelle utilizzate per la cogenerazione ad alto rendimento;

e) 

pompe di calore;

f) 

riduzione delle perdite di calore e di freddo da reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento esistenti;

g) 

teleriscaldamento e teleraffrescamento.

10. L'analisi del potenziale economico comprende le fasi e gli elementi elencati di seguito.

a) 

Elementi

i) 

L'analisi costi-benefici ai fini dell'articolo 25, paragrafo 3, comporta un'analisi economica che tenga conto di fattori socio-economici ed ambientali ( 26 ), e un'analisi finanziaria intesa a valutare i progetti dal punto di vista degli investitori. Entrambe le analisi, economica e finanziaria, utilizzano il valore netto attuale come criterio per la valutazione;

ii) 

lo scenario di riferimento dovrebbe fungere da punto di confronto e tiene conto delle politiche esistenti al momento della compilazione della valutazione globale ( 27 ), oltre ad essere collegato ai dati raccolti a norma della parte I e della parte II, punto 6, del presente allegato;

iii) 

gli scenari alternativi a quello di riferimento tengono conto degli obiettivi in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica di cui al regolamento (UE) 2018/1999. Ogni scenario presenta i seguenti elementi rispetto allo scenario di riferimento:

— 
il potenziale economico delle tecnologie esaminate utilizzando come criterio il valore attuale netto;
— 
le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra;
— 
i risparmi di energia primaria in GWh/anno;
— 
l'impatto sulla quota di energia da rinnovabili nel mix energetico nazionale.

Gli scenari non praticabili a causa di motivi tecnici o finanziari o di normative nazionali possono essere esclusi nella fase iniziale dell'analisi costi-benefici se ciò è giustificato in base a considerazioni accurate, esplicite e ben documentate.

Nel corso della valutazione e dei processi decisionali si dovrebbe tenere conto dei costi e dei risparmi energetici derivanti dalla maggiore flessibilità nella fornitura di energia e da un migliore funzionamento delle reti elettriche, compresi sia i costi evitati sia i risparmi derivati dalla riduzione degli investimenti nelle infrastrutture, negli scenari analizzati.

b) 

Costi e benefici

I costi e i benefici di cui alla lettera a) comprendono almeno i seguenti:

i) 

costi:

— 
i costi di capitale degli impianti e delle apparecchiature;
— 
i costi di capitale delle reti di energia associate;
— 
i costi variabili e fissi di funzionamento;
— 
i costi energetici;
— 
i costi ambientali, costi sanitari e costi per la sicurezza, nella misura del possibile;
— 
i costi per il mercato del lavoro, la sicurezza energetica e la competitività, nella misura del possibile.
ii) 

benefici:

— 
il valore della produzione per il consumatore (riscaldamento, raffrescamento ed energia elettrica);
— 
i benefici esterni quali benefici per l'ambiente, benefici in termini di emissioni di gas a effetto serra e benefici per la salute e la sicurezza, nella misura del possibile;
— 
gli effetti sul mercato del lavoro, la sicurezza energetica e la competitività, nella misura del possibile.
c) 

Pertinenti scenari confrontati con quello di riferimento

Si prendono in considerazione tutti i pertinenti scenari, compreso il ruolo del riscaldamento e del raffrescamento individuale efficiente. L'analisi costi-benefici può riguardare la valutazione di un progetto relativo a un singolo impianto o di un gruppo di progetti per una più ampia valutazione a livello locale, regionale o nazionale in modo da stabilire, ai fini della pianificazione, la soluzione di riscaldamento o raffrescamento più efficiente per una determinata zona geografica rispetto al suo scenario di riferimento.

d) 

Limiti e approccio integrato

i) 

Il limite geografico copre un'idonea zona geografica ben definita.

ii) 

L'analisi costi-benefici tiene conto sia di tutte le pertinenti risorse centralizzate o decentralizzate disponibili entro il limite di sistema e il limite geografico – comprese le tecnologie di cui alla parte III, punto 9, del presente allegato – sia delle caratteristiche e delle tendenze della domanda di riscaldamento e raffrescamento.

e) 

Ipotesi

i) 

Ai fini delle analisi costi-benefici, gli Stati membri formulano ipotesi sui prezzi dei principali fattori di input/output e sul tasso di attualizzazione.

ii) 

Il tasso di attualizzazione impiegato nell'analisi economica per il calcolo del valore attuale netto è scelto conformemente agli orientamenti europei o nazionali.

iii) 

Gli Stati membri impiegano previsioni sull'evoluzione dei prezzi dell'energia nazionali, europee o internazionali, se del caso nel loro contesto nazionale, regionale o locale.

iv) 

I prezzi usati nell'analisi economica rispecchiano i costi e benefici socio-economici. I costi esterni – quali gli effetti sull'ambiente e sulla salute – dovrebbero essere inclusi nella misura del possibile, vale a dire quando esiste un prezzo di mercato o quando quest'ultimo è già indicato nella normativa europea o nazionale.

f) 

Analisi di sensibilità: è effettuata anche un'analisi di sensibilità per valutare i costi e i benefici di un progetto o di un gruppo di progetti in base a fattori variabili con un impatto significativo sul risultato dei calcoli, come i diversi prezzi dell'energia, i tassi di attualizzazione ed altri fattori.

Parte IV

NUOVE POTENZIALI STRATEGIE E MISURE POLITICHE

11. Una panoramica delle nuove misure strategiche legislative e non legislative ( 28 ), allo scopo di realizzare il potenziale economico individuato in conformità con i punti 9 e 10, accompagnata da previsioni circa:

a) 

le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra;

b) 

i risparmi di energia primaria in GWh/anno;

c) 

l'impatto sulla quota della cogenerazione ad alto rendimento;

d) 

l'impatto sulla quota di energia da rinnovabili nel mix energetico nazionale e nel settore del riscaldamento e raffrescamento;

e) 

i legami con la programmazione finanziaria nazionale e i risparmi in termini di costi per il bilancio pubblico e i partecipanti al mercato;

f) 

una stima delle eventuali misure di sostegno pubblico, con il relativo bilancio annuale e l'individuazione dei potenziali elementi di aiuto.

ALLEGATO XI ANALISI COSTI-BENEFICI




ALLEGATO XI

ANALISI COSTI-BENEFICI

Le analisi costi-benefici forniscono informazioni ai fini delle misure di cui all'articolo 25, paragrafo 3, e all'articolo 26, paragrafo 7.

Se si pianifica un impianto per la produzione di sola energia elettrica o un impianto senza recupero di calore, si effettua un confronto tra gli impianti pianificati o l'ammodernamento pianificato e un impianto equivalente che produca lo stesso quantitativo di energia elettrica o di calore di processo, ma che recuperi il calore di scarto e fornisca calore mediante cogenerazione ad alto rendimento o reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Nell'ambito di un dato limite geografico la valutazione tiene conto dell'impianto pianificato e di ogni idoneo punto esistente o potenziale in cui si registra una domanda di riscaldamento o raffrescamento che potrebbe essere servito da tale impianto, tenendo conto delle possibilità razionali, ad esempio la fattibilità tecnica e la distanza.

Il limite di sistema è stabilito in modo da includere l'impianto pianificato e i carichi calorifici e di raffrescamento, quali edificio o edifici e processo industriale. Nell'ambito del limite di sistema il costo totale della fornitura di calore ed energia elettrica è determinato per entrambi i casi e confrontato.

I carichi calorifici o di raffrescamento comprendono i carichi calorifici o di raffrescamento esistenti, quali l'impianto industriale o un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento esistente nonché, nelle zone urbane, il carico calorifico o di raffrescamento e i costi che emergerebbero se un gruppo di edifici o un settore di una città fossero forniti da una nuova rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento o ad essa collegati, o entrambi.

Le analisi costi-benefici si basano su una descrizione dell'impianto pianificato e dell'impianto o degli impianti di confronto che contempli la capacità termica ed elettrica, secondo il caso, il tipo di combustibile, l'uso previsto e il numero previsto di ore di funzionamento ogni anno, l'ubicazione e la domanda di energia elettrica e di energia termica.

Una valutazione dell'uso del calore di scarto prende in considerazione le tecnologie attuali. Prende inoltre in considerazione l'uso diretto del calore di scarto o l'innalzamento del suo livello di temperatura, o entrambe le cose. In caso di recupero del calore di scarto in loco si valuta almeno l'uso di scambiatori di calore, pompe di calore e tecnologie di conversione del calore in energia. In caso di recupero del calore di scarto extra loco si valutano almeno gli impianti industriali, i siti agricoli e le reti di teleriscaldamento come potenziali punti di domanda.

Ai fini del confronto, si tiene conto della domanda di energia termica e delle tipologie di riscaldamento e raffrescamento utilizzate dai punti in cui si registra una domanda di calore o raffrescamento situati in prossimità. Il confronto riguarda i costi relativi alle infrastrutture dell'impianto pianificato e di quello di confronto.

Le analisi costi-benefici ai fini dell'articolo 26, paragrafo 7, comportano un'analisi economica che contempla un'analisi finanziaria che rispecchia le effettive transazioni di flussi di cassa connesse con gli investimenti in singoli impianti e con il loro funzionamento.

I progetti con risultati positivi in termini di costi/benefici sono quelli in cui la somma dei benefici attualizzati nell'analisi economica e finanziaria supera la somma dei costi attualizzati (surplus costi-benefici).

Gli Stati membri stabiliscono principi guida per la metodologia, le ipotesi e l'orizzonte temporale dell'analisi economica.

Gli Stati membri possono richiedere che le società responsabili del funzionamento degli impianti di generazione di energia termica, le società industriali, le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, o altre parti influenzate dal limite di sistema e dal limite geografico definiti, forniscano dati da usare nel valutare i costi e i benefici di un singolo impianto.

ALLEGATO XII GARANZIA DI ORIGINE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO




ALLEGATO XII

GARANZIA DI ORIGINE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO

1) 

Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che:

a) 

la garanzia di origine dell'energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento:

— 
consenta ai produttori di dimostrare che l'energia elettrica da essi venduta è prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento ed è rilasciata a tal fine su richiesta del produttore;
— 
sia precisa, affidabile e a prova di frode;
— 
sia rilasciata, trasferita e annullata elettronicamente;
b) 

la stessa unità di energia da cogenerazione ad alto rendimento sia presa in considerazione solo una volta.

2) 

La garanzia di origine di cui all'articolo 26, paragrafo 13, comprende quantomeno le seguenti informazioni:

a) 

la denominazione, l'ubicazione, il tipo e la capacità (termica ed elettrica) dell'impianto nel quale l'energia è stata prodotta;

b) 

le date e i luoghi di produzione;

c) 

il potere calorifico inferiore della fonte di combustibile da cui è stata prodotta l'energia elettrica;

d) 

la quantità e l'uso del calore generato insieme all'energia elettrica;

e) 

la quantità di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, conformemente all'allegato III, che la garanzia di origine rappresenta;

f) 

il risparmio di energia primaria, calcolato secondo l'allegato III sulla base dei valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui all'allegato III, lettera d);

g) 

l'efficienza nominale elettrica e termica dell'impianto;

h) 

se e in che misura l'impianto abbia beneficiato di un sostegno agli investimenti;

i) 

se e in che misura l'unità di energia abbia beneficiato in qualsiasi altro modo di un regime nazionale di sostegno e la natura di tale regime;

j) 

la data di messa in servizio dell'impianto; e

k) 

la data e il paese di rilascio e il numero identificativo unico.

La garanzia di origine corrisponde a una quantità standard di 1 MWh ed è relativa alla produzione netta di energia misurata alle estremità dell'impianto e trasferita alla rete.

ALLEGATO XIII CRITERI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE RETI DELL'ENERGIA E PER LE TARIFFE DELLA RETE ELETTRICA




ALLEGATO XIII

CRITERI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE RETI DELL'ENERGIA E PER LE TARIFFE DELLA RETE ELETTRICA

1. Le tariffe di rete sono trasparenti, non discriminatorie e conformi all'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/943 e rispecchiano i risparmi di costi nelle reti imputabili alla domanda e a misure di gestione della domanda e di produzione distribuita, compresi i risparmi ottenuti grazie alla riduzione dei costi di consegna o degli investimenti nelle reti e a un funzionamento migliore di queste ultime.

2. La regolamentazione e le tariffe di rete non impediscono agli operatori di rete o ai rivenditori al dettaglio di rendere disponibili servizi di sistema nell'ambito di misure di risposta e gestione della domanda e di generazione distribuita sui mercati organizzati dell'energia elettrica, compresi i mercati non regolamentati («over-the-counter») e le borse dell'energia elettrica per lo scambio di energia, capacità, volumi di bilanciamento e servizi ausiliari in tutte le fasce orarie, compresi i mercati a termine, giornalieri o infragiornalieri, in particolare:

a) 

lo spostamento del carico da parte dei clienti finali dalle ore di punta alle ore non di punta, tenendo conto della disponibilità di energia rinnovabile, di energia da cogenerazione e di generazione distribuita;

b) 

i risparmi di energia ottenuti grazie alla gestione della domanda di clienti decentralizzati da parte di aggregatori indipendenti;

c) 

la riduzione della domanda grazie a misure di efficienza energetica adottate dai fornitori di servizi energetici, comprese le ESCO;

d) 

la connessione e il dispacciamento di fonti di generazione a livelli di tensione più ridotti;

e) 

la connessione di fonti di generazione da siti più vicini ai luoghi di consumo; e

f) 

lo stoccaggio dell'energia.

3. Le tariffe di rete o di vendita al dettaglio possono sostenere una tariffazione dinamica per misure di gestione della domanda dei clienti finali, quali:

a) 

tariffe differenziate a seconda dei periodi di consumo;

b) 

tariffe di picco critico;

c) 

tariffazione in tempo reale; e

d) 

tariffazione ridotta in ora di punta.

ALLEGATO XIV REQUISITI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER I GESTORI DEI SISTEMI DI TRASMISSIONE E I GESTORI DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE




ALLEGATO XIV

REQUISITI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER I GESTORI DEI SISTEMI DI TRASMISSIONE E I GESTORI DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE

I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione:

a) 

elaborano e rendono pubbliche norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici, quali le connessioni alla rete, il potenziamento della rete esistente e l'attivazione di nuove reti, una migliore gestione della rete e norme in materia di applicazione non discriminatoria dei codici di rete necessari per integrare i nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa l'energia elettrica prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento;

b) 

forniscono a tutti i nuovi produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento che desiderano connettersi al sistema tutte le informazioni a tal fine necessarie, tra cui:

i) 

una stima esauriente e dettagliata dei costi di connessione;

ii) 

un calendario preciso e ragionevole per la ricezione e il trattamento della domanda di connessione alla rete;

iii) 

un calendario indicativo ragionevole per ogni connessione alla rete proposta. La procedura per la connessione alla rete non dovrebbe durare complessivamente più di 24 mesi, tenuto conto di ciò che è ragionevolmente praticabile e non discriminatorio;

c) 

definiscono procedure standardizzate e semplificate per facilitare la connessione alla rete dei produttori decentralizzati di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento.

Le norme standard di cui al primo comma, lettera a), si basano su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori che tengono conto in particolare di tutti i costi e i benefici della connessione di tali produttori alla rete. Esse possono prevedere diversi tipi di connessione.

ALLEGATO XV ELEMENTI MINIMI CHE DEVONO FIGURARE NEI CONTRATTI DI RENDIMENTO ENERGETICO O NEL RELATIVO CAPITOLATO D'APPALTO




ALLEGATO XV

ELEMENTI MINIMI CHE DEVONO FIGURARE NEI CONTRATTI DI RENDIMENTO ENERGETICO O NEL RELATIVO CAPITOLATO D'APPALTO

— 
I risultati e le raccomandazioni che figurano nelle analisi e negli audit energetici effettuati prima della conclusione del contratto con riferimento all'uso di energia dell'edificio al fine di attuare misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
— 
un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei risultati da ottenere in termini di efficienza;
— 
i risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto;
— 
la durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti;
— 
un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono a ciascuna parte contrattuale;
— 
la data o le date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati;
— 
un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o di un pacchetto di misure e, ove pertinente, dei relativi costi;
— 
un obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto;
— 
disposizioni che disciplinino l'inclusione di requisiti equivalenti in eventuali concessioni in appalto a terze parti;
— 
un'indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati, segnatamente la remunerazione dei prestatori di servizi;
— 
disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie;
— 
disposizioni che chiariscano la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto, segnatamente la modifica dei prezzi dell'energia e l'intensità d'uso di un impianto;
— 
informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e sulle sanzioni in caso di inadempienza.
ALLEGATO XVI




ALLEGATO XVI

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive (di cui all'articolo 39)



Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1)

 

Direttiva 2013/12/UE del Consiglio

(GU L 141 del 28.5.2013, pag. 28)

 

Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75)

limitatamente all'articolo 2

Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210)

 

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1)

limitatamente all'articolo 54

Decisione (UE) 2019/504 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 66)

limitatamente all'articolo 1

Regolamento delegato (UE) 2019/826 della Commissione

(GU L 137 del 23.5.2019, pag. 3)

 

Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125)

limitatamente all'articolo 70

Parte B

Termini di recepimento nel diritto interno (di cui all'articolo 39)



Direttiva

Termine di recepimento

2012/27/UE

5 giugno 2014

(UE) 2018/844

10 marzo 2020

(UE) 2018/2002

25 giugno 2020, a eccezione dell'articolo 1, punti da 5 a 10, e dell'allegato, punti 3 e 4

25 ottobre 2020 per l'articolo 1, punti da 5 a 10, e l'allegato, punti 3 e 4

(UE) 2019/944

31 dicembre 2019 per l'articolo 70, punto 5, lettera a)

25 ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4

31 dicembre 2020 per l'articolo 70, punti da 1 a 3, punto 5, lettera b), e punto 6

ALLEGATO XVII Tavola di concordanza




ALLEGATO XVII

Tavola di concordanza



Direttiva 2012/27/UE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, punto 1

Articolo 2, punto 1

-

Articolo 2, punti 2, 3 e 4

Articolo 2, punto 2

Articolo 2, punto 5

Articolo 2, punto 3

Articolo 2, punto 6

-

Articolo 2, punto 7

Articolo 2, punto 4

Articolo 2, punto 8

Articolo 2, punto 5

Articolo 2, punto 9

Articolo 2, punto 6

Articolo 2, punto 10

Articolo 2, punto 7

Articolo 2, punto 11

Articolo 2, punto 8

Articolo 2, punto 12

Articolo 2, punto 9

-

Articolo 2, punto 10

Articolo 2, punto 13

_

Articolo 2, punti 14 e 15

Articolo 2, punto 11

Articolo 2, punto 16

Articolo 2, punto 12

Articolo 2, punto 17

Articolo 2, punto 13

Articolo 2, punto 18

Articolo 2, punto 14

Articolo 2, punto 19

Articolo 2, punto 15

Articolo 2, punto 20

Articolo 2, punto 16

Articolo 2, punto 21

Articolo 2, punto 17

Articolo 2, punto 22

Articolo 2, punto 18

Articolo 2, punto 23

Articolo 2, punto 19

Articolo 2, punto 24

Articolo 2, punto 20

Articolo 2, punto 25

Articolo 2, punto 21

Articolo 2, punto 26

Articolo 2, punto 22

Articolo 2, punto 27

Articolo 2, punto 23

Articolo 2, punto 28

Articolo 2, punto 24

Articolo 2, punto 29

-

Articolo 2, punto 30

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Articolo 2, punto 31

Articolo 2, punto 25

Articolo 2, punto 32

Articolo 2, punto 26

-

Articolo 2, punto 27

Articolo 2, punto 33

Articolo 2, punto 28

Articolo 2, punto 34

Articolo 2, punto 29

Articolo 2, punto 35

Articolo 2, punto 30

Articolo 2, punto 36

Articolo 2, punto 31

Articolo 2, punto 37

Articolo 2, punto 32

Articolo 2, punto 38

Articolo 2, punto 33

Articolo 2, punto 39

Articolo 2, punto 34

Articolo 2, punto 40

Articolo 2, punto 35

Articolo 2, punto 41

Articolo 2, punto 36

Articolo 2, punto 42

Articolo 2, punto 37

Articolo 2, punto 43

Articolo 2, punto 38

Articolo 2, punto 44

Articolo 2, punto 39

Articolo 2, punto 45

Articolo 2, punto 40

-

Articolo 2, punto 41

Articolo 2, punto 46

Articolo 2, punto 42

Articolo 2, punto 47

Articolo 2, punto 43

Articolo 2, punto 48

-

Articolo 2, punto 49

Articolo 2, punto 44

Articolo 2, punto 50

Articolo 2, punto 45

Articolo 2, punto 51

-

Articolo 2, punti 52, 53, 54, 55 e 56

-

Articolo 3

-

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b)

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b)

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera c)

-

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, frase introduttiva

-

-

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, lettera d), frase introduttiva

-

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, lettera d), punti i), ii) e iii)

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, lettera d), punto iv)

-

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, lettera e), frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, lettera e), punto i)

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, lettera e), punto ii)

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, lettera e), punto iii)

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera e)

-

-

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, lettera e), punto iv)

Articolo 3, paragrafi 2 e 3

-

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 35, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafi 5 e 6

-

-

Articolo 4, paragrafo 4

-

Articolo 4, paragrafo 5

-

Articolo 4, paragrafo 6

-

Articolo 4, paragrafo 7

-

Articolo 5

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 1, quinto comma

-

Articolo 6, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 6, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 5, paragrafo 1, quarto e quinto comma

-

Articolo 5, paragrafo 2

-

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 5, primo comma, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, lettera c)

-

Articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 6

-

Articolo 6, paragrafo 6, secondo comma, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 6, secondo comma, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 6, terzo comma

Articolo 6, paragrafo 6, terzo comma

Articolo 5, paragrafo 7

-

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

-

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

 

-

Articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4

-

Articolo 7, paragrafi 5, 6, 7 e 8

-

 

Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva, lettere a) e b)

Articolo 8, paragrafo 1, frase introduttiva, lettere a) e b)

-

Articolo 8, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 8, paragrafo 1, quinto comma

Articolo 7, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 8, paragrafo 1, quarto comma

-

Articolo 8, paragrafi 3 e 4

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 7

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 8

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 9

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafo 10

Articolo 7, paragrafo 7

-

Articolo 7, paragrafo 8

-

Articolo 7, paragrafo 9

-

Articolo 7, paragrafo 10

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 11

-

-

Articolo 8, paragrafi 11, 12 e 13

Articolo 7, paragrafo 12

Articolo 8, paragrafo 14

Articolo 7 bis, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 7 bis, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 7 bis, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 4

-

Articolo 9, paragrafo 2

 

Articolo 9, paragrafi 5, 6 e 7

Articolo 7 bis, paragrafi 4 e 5

Articolo 9, paragrafi 8 e 9

-

Articolo 9, paragrafo 10

Articolo 7 bis, paragrafi 6 e 7

Articolo 9, paragrafi 11 e 12

Articolo 7 ter, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

-

Articolo 10, paragrafi 3 e 4

-

Articolo 11, paragrafi 1 e 2

-

Articolo 11, paragrafi 3 e 4

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 11, paragrafi 5, 6 e 7

Articolo 8, paragrafi 3 e 4

-

-

Articolo 11, paragrafo 8

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 9

-

Articolo 11, paragrafo 10

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 11, paragrafo 11

Articolo 8, paragrafo 7

Articolo 11, paragrafo 12

-

Articolo 12

Articolo 9

Articolo 13

Articolo 9 bis

Articolo 14

Articolo 9 ter

Articolo 15

Articolo 9 quater

Articolo 16

Articolo 10

Articolo 17

Articolo 10 bis

Articolo 18

Articolo 11

Articolo 19

Articolo 12

Articolo 20

-

Articolo 21

-

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2, frase introduttiva e lettera a), punti da i) a v)

Articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, lettere da a) a g)

Articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, lettera h)

Articolo 12, paragrafo 2), lettera b)

Articolo 22, paragrafo 3, terzo comma

-

Articolo 22, paragrafo 3, terzo comma, lettere a) e b)

Articolo 12, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii)

Articolo 22, paragrafo 3, terzo comma, lettere c) e d)

-

Articolo 22, paragrafo 3, terzo comma, lettera e)

-

Articolo 22, paragrafi da 4 a 9

-

Articolo 23

-

Articolo 24

Articolo 13

Articolo 32

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 1

-

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 25, paragrafo 5

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 25, paragrafo 3, primo comma

-

Articolo 25, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 25, paragrafo 4

-

Articolo 25, paragrafo 6

-

Articolo 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6

Articolo 14, paragrafo 5, frase introduttiva e lettera a)

Articolo 26, paragrafo 7, frase introduttiva e lettera a)

Articolo 14, paragrafo 5, lettere b), c) e d)

-

-

Articolo 26, paragrafo 7, lettere b), c) e d) e secondo comma

Articolo 14, paragrafo 5, secondo e terzo comma

Articolo 26, paragrafo 7, terzo e quarto comma

Articolo 14, paragrafo 6, lettera a)

Articolo 26, paragrafo 8, lettera a)

Articolo 14, paragrafo 6), lettera b)

-

Articolo 14, paragrafo 6, lettera c)

Articolo 26, paragrafo 8), lettera b)

-

Articolo 26, paragrafo 8, lettera c)

Articolo 14, paragrafo 6, secondo e terzo comma

Articolo 26, paragrafo 8, secondo e terzo comma

Articolo 14, paragrafi 7, 8 e 9

Articolo 26, paragrafi 9, 10 e 11

-

Articolo 26, paragrafo 12

Articolo 14, paragrafi 10 e 11

Articolo 26, paragrafi 13 e 14

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1, secondo e terzo comma

-

-

Articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 15, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 27, paragrafo 5

Articolo 15, paragrafi 2 e 2 bis

-

Articolo 15, paragrafi 3, 4 e 5, primo comma

Articolo 27, paragrafi 6, 7 e 8

Articolo 15, paragrafo 5, secondo comma

-

Articolo 15, paragrafo 6, primo comma

-

Articolo 15, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 27, paragrafo 9

Articolo 15, paragrafo 7

Articolo 27, paragrafo 10

Articolo 15, paragrafo 9, primo comma

Articolo 27, paragrafo 11

Articolo 15, paragrafo 9, secondo comma

-

Articolo 16, paragrafi 1 e 2

-

-

Articolo 28, paragrafi 1, 2, 3 e 5

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 1, primo comma

-

Articolo 17, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 30, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 3

-

Articolo 17, paragrafo 4

-

Articolo 17, paragrafo 5

Articolo 22, paragrafo 10

Articolo 18, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 29, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 18, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii)

Articolo 29, paragrafo 1, lettere a) e b)

-

Articolo 29, paragrafo 1, lettere c) e d)

Articolo 18, paragrafo 1), lettera b)

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 29, paragrafo 3

-

Articolo 29, paragrafo 4

Articolo 18, paragrafo 1, lettera d), punti i) e ii)

Articolo 29, paragrafo 5, lettere a) e b)

-

Articolo 29, paragrafo 5, lettera c)

Articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 29, paragrafo 6, lettere a) e b)

Articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e d)

-

-

Articolo 29, paragrafo 6, lettera c)

-

Articolo 29, paragrafo 7

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 29, paragrafo 8

Articolo 19, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 22, paragrafo 5, primo comma

Articolo 19, paragrafo 1), lettera b)

Articolo 7, paragrafo 7, primo comma

Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 22, paragrafo 9, secondo comma

Articolo 19, paragrafo 2

-

Articolo 20, paragrafi 1 e 2

Articolo 30, paragrafi 1 e 2

-

Articolo 30, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 20, paragrafi 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater

Articolo 30, paragrafi 6, 7, 8 e 9

Articolo 20, paragrafo 3 quinquies

Articolo 30, paragrafo 10, primo comma

-

Articolo 30, paragrafo 10, secondo comma

Articolo 20, paragrafi 4, 5, 6 e 7

Articolo 30, paragrafi 11, 13, 14 e 15

-

Articolo 30, paragrafo 12

-

Articolo30, paragrafo 16

-

Articolo 30, paragrafi 17 e 18

Articolo 21

Articolo 31, paragrafo 1

Allegato IV, nota a piè di pagina 3

Articolo 31, paragrafi 2, 3 e 4

-

Articolo 31, paragrafo 5

Allegato IV, nota a piè di pagina 3

Articolo 31, paragrafi 6 e 7

Articolo 22, paragrafi 1 e 2

Articolo 33, paragrafi 1 e 2

-

Articolo 33, paragrafo 3

Articolo 23

Articolo 34

Articolo 24, paragrafi 4 bis, 5 e 6

Articolo 35, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 24, paragrafi 7, 8, 9, 10 e 12

-

Articolo 24, paragrafi 13 e 14

Articolo 35, paragrafi 4 e 5

Articolo 24, paragrafo 15, frase introduttiva

Articolo 35, paragrafo 7, frase introduttiva

Articolo 24, paragrafo 15, lettera a)

-

Articolo 24, paragrafo 15), lettera b)

Articolo 35, paragrafo 7, lettera a)

-

Articolo 35, paragrafo 7), lettere b), c), d), e), f), g) e h)

-

Articolo 35, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 24, paragrafo 8

Articolo 35, paragrafo 7, terzo comma

Articolo 25

-

Articolo 26

-

Articolo 28

Articolo 36

-

Articolo 37

Articolo 27, primo comma

Articolo 38, primo comma

Articolo 27, secondo comma

-

Articolo 27, terzo comma

Articolo 38, secondo comma

 

 

Articolo 28, paragrafo 1, primo comma

Articolo 36, paragrafo 1, primo comma

Articolo 28, paragrafo 1, secondo comma

-

Articolo 28, paragrafo 1, terzo e quarto comma

Articolo 36, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 36, paragrafo 2

Articolo 29

Articolo 39

-

Articolo 39, secondo comma

-

Articolo 39, terzo comma

Articolo 30

Articolo 40

-

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

-

Allegato V

Allegato V

Allegato VI

-

Allegato VI

Allegato VII

Allegato VII

Allegato VIII

Allegato VII bis

Allegato IX

Allegato VIII

Allegato X

Allegato IX

Allegato XI

Allegato X

Allegato XII

Allegato XI

Allegato XIII

Allegato XII

Allegato XIV

Allegato XIII

Allegato XV

Allegato XV

-

-

Allegato XVI

-

Allegato XVII

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito