+REGOLAMENTO (UE) 2020/1056 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 luglio 2020 relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (Testo rilevante ai fini del SEE)
---+CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
------+Articolo 1 Oggetto
------+Articolo 2 Ambito di applicazione
---------+Articolo 2 1.
---------+Articolo 2 2.
---------+Articolo 2 3.
------+Articolo 3 Definizioni
---+CAPO II INFORMAZIONI REGOLAMENTARI MESSE A DISPOSIZIONE IN FORMATO ELETTRONICO
------+Articolo 4 Prescrizioni per gli operatori economici interessati
---------+Articolo 4 1.
---------+Articolo 4 2.
---------+Articolo 4 3.
---------+Articolo 4 4.
------+Articolo 5 Prescrizioni per le autorità competenti
---------+Articolo 5 1.
---------+Article 5 1a.
---------+Articolo 5 3.
---------+Articolo 5 4.
------+Articolo 6 Informazione commerciale confidenziale
------+Articolo 7 Insieme di dati comuni eFTI e sottoinsiemi di dati eFTI
---------+Articolo 7 1.
---------+Articolo 7 2.
---------+Articolo 7 3.
---------+Articolo 7 4.
------+Articolo 8 Procedure comuni e norme di accesso
---------+Articolo 8 1.
---------+Articolo 8 2.
---------+Articolo 8 3.
---------+Articolo 8 4.
---+CAPO III PIATTAFORME eFTI E FORNITORI DI SERVIZI eFTI
------+SEZIONE 1 Prescrizioni per le piattaforme eFTI e i fornitori di servizi eFTI
---------+Articolo 9 Prescrizioni funzionali per le piattaforme eFTI
------------+Articolo 9 1.
------------+Articolo 9 2.
------------+Articolo 9 3.
---------+Articolo 10 Prescrizioni per i prestatori di servizi eFTI
------------+Articolo 10 1.
------------+Articolo 10 2.
------+SEZIONE 2 Certificazione
---------+Articolo 11 Organismi di valutazione della conformità
------------+Articolo 11 1.
------------+Articolo 11 2.
------------+Articolo 11 3.
------------+Articolo 11 4.
---------+Articolo 12 Certificazione delle piattaforme eFTI
------------+Articolo 12 1.
------------+Articolo 12 2.
------------+Articolo 12 3.
------------+Articolo 12 4.
------------+Articolo 12 5.
---------+Articolo 13 Certificazione dei prestatori di servizi eFTI
------------+Articolo 13 1.
------------+Articolo 13 2.
------------+Articolo 13 3.
---+CAPO IV DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE
------+Articolo 14 Esercizio della delega
---------+Articolo 14 1.
---------+Articolo 14 2.
---------+Articolo 14 3.
---------+Articolo 14 4.
---------+Articolo 14 5.
---------+Articolo 14 6.
------+Articolo 15 Procedura di comitato
---------+Articolo 15 1.
---------+Articolo 15 2.
---+CAPO V DISPOSIZIONI FINALI
------+Articolo 16 Riesame
---------+Articolo 16 1.
---------+Articolo 16 2.
------+Articolo 17 Monitoraggio
------+Articolo 18 Entrata in vigore e applicazione
---------+Articolo 18 1.
---------+Articolo 18 2.
---------+Articolo 18 3.
---+ALLEGATO I INFORMAZIONI REGOLAMENTARI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
---+ALLEGATO II PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
English - European Union - ICT -

REGOLAMENTO (UE) 2020/1056 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 luglio 2020 relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) 2020/1056 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2020

relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II INFORMAZIONI REGOLAMENTARI MESSE A DISPOSIZIONE IN FORMATO ELETTRONICO CAPO II INFORMAZIONI REGOLAMENTARI MESSE A DISPOSIZIONE IN FORMATO ELETTRONICO
CAPO III PIATTAFORME eFTI E FORNITORI DI SERVIZI eFTI CAPO III PIATTAFORME eFTI E FORNITORI DI SERVIZI eFTI
CAPO IV DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE CAPO IV DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI CAPO V DISPOSIZIONI FINALI
ALLEGATO I INFORMAZIONI REGOLAMENTARI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO




ALLEGATO I

INFORMAZIONI REGOLAMENTARI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

PARTE A - Informazioni regolamentari, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Elenco degli atti delegati e degli atti di esecuzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b):

1) 

regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione ( 8 ) che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea: allegato, punto 6.3.2.6, lettere a), b), c), d), e), f) e g).

▼M2

PARTE B - Diritto nazionale

Si riportano le pertinenti disposizioni di diritto nazionale che prevedono la comunicazione di informazioni in tutto o in parte identiche alle informazioni specificate all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/1056.

Austria

1) 

Gazzetta ufficiale federale n. 593/1995 ( 9 ): articolo 17

2) 

Gazzetta ufficiale federale II n. 399/1997 ( 10 ): articolo 3

3) 

Gazzetta ufficiale federale II n. 132/2007 ( 11 ): articolo 3, paragrafi 1 e 2

4) 

Gazzetta ufficiale federale II n. 207/2016 ( 12 ): articolo 10, paragrafo 2

5) 

Gazzetta ufficiale federale II n. 395/2001 ( 13 ): articolo 3, paragrafo 1, punto 2, lettera c)

6) 

Ordinanza del governo della regione tirolese n. 1413/1998 ( 14 ): articolo 4; e Ordinanza del governo regionale del Vorarlberg n. 45/1998 ( 15 ): articolo 4

7) 

Ordinanza del governo della regione tirolese n. 464/1999 ( 16 ): articolo 4; e Ordinanza del governo regionale di Salisburgo n. 68/1999 ( 17 ): articolo 4

8) 

Gazzetta ufficiale federale n. 1027/1994 ( 18 ): articolo 2

9) 

Gazzetta ufficiale federale II n. 192/2017 ( 19 ): articolo 8

10) 

Gazzetta ufficiale federale I n. 102/2002 ( 20 ): articolo 19, paragrafo 1

11) 

Gazzetta ufficiale federale, n. 522/1973 ( 21 ), per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all’allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)

12) 

Gazzetta ufficiale federale II n. 203/2019 ( 22 ): articolo 5 e articolo 7, paragrafo 3

13) 

Gazzetta ufficiale federale n. 225/1985 ( 23 ), per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF

14) 

Gazzetta ufficiale federale III n. 67/2008 ( 24 ), per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

15) 

Gazzetta ufficiale federale I n. 44/2016 ( 25 ): articolo 21a, paragrafo 2

16) 

Gazzetta ufficiale federale III n. 59/2003 ( 26 ): articolo 3, paragrafo 4

Belgio

1) 

Regio decreto, del 2 novembre 2017, relativo al trasporto delle merci pericolose per ferrovia, esclusi gli esplosivi e le sostanze radioattive ( 27 ): articolo 13 e allegato III, parte 5, capitolo 5.4

2) 

Regio decreto, del 12 luglio 2016, relativo al trasporto di esplosivi su strada e per ferrovia ( 28 ): articolo 15, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all’allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF

3) 

Legge del 15 luglio 2013 relativa al trasporto di merci su strada ( 29 ):

a) 

articolo 17

b) 

articolo 29, paragrafo 1, e paragrafo 2, punto 1

4) 

Decreto ministeriale, del 23 maggio 2014, recante attuazione del regio decreto del 22 maggio 2014 relativo al trasporto di merci su strada ( 30 ): articolo 33, articolo 34, paragrafo 1, e articolo 35, paragrafo 1

5) 

Decreto del governo della Regione di Bruxelles-Capitale, del 22 settembre 2022, relativo al trasporto di merci pericolose su strada e per via navigabile ( 31 ): articoli 15 e 16, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all’allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

6) 

Regio decreto, del 28 giugno 2009, relativo al trasporto di merci pericolose su strada o per ferrovia, esclusi gli esplosivi e le sostanze radioattive ( 32 ), per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all’allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)

7) 

Regio decreto, del 31 luglio 2009, relativo al trasporto delle merci pericolose per via navigabile interna ( 33 ): articolo 1, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

8) 

Decreto del 6 luglio 2012 relativo al trasporto delle merci pericolose per via navigabile interna ( 34 ): articolo 8, paragrafo 2, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

9) 

Regio decreto, del 24 settembre 2006, recante i regolamenti generali di polizia per la navigazione sulle vie navigabili interne in Belgio ( 35 ): allegato, articolo 1.10.1, lettera c), per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

10) 

Decreto del governo fiammingo, del 16 settembre 2022, relativo alla trasmissione elettronica dei dati da parte delle navi ( 36 ), che modifica il decreto del governo fiammingo del 25 maggio 2018: articolo 5, punti 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20 e 21

Bulgaria

1) 

Legge sul trasporto stradale ( 37 ): articolo 53, paragrafo 1, articolo 91, paragrafi 1 e 2, e paragrafo 3, punti 1, 3, 5 e 8

2) 

Ordinanza n. 33 del 3.11.1999 ( 38 ): articolo 89, paragrafo 3

3) 

Ordinanza n. 11 del 31.10.2002 ( 39 ): articolo 19, paragrafo 1, punto 3

4) 

Ordinanza n. N-14 del 27.8.2009 ( 40 ): articolo 13, paragrafo 3, e articolo 14, paragrafo 1

5) 

Ordinanza n. 40 del 14.1.2004 ( 41 ): articolo 43, paragrafo 1, punti 1 e 2, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all’allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)

6) 

Legge 97/2000 sul trasporto ferroviario ( 42 ): articolo 90, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF

7) 

Ordinanza n. 46 del 30.11.2001 ( 43 ): articolo 25, paragrafo 1, e articolo 31a, paragrafo 1, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF

8) 

Ordinanza n. 16 del 20.6.2006 ( 44 ): articolo 9, paragrafo 2, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

9) 

Ordinanza n. 53 del 10.2.2003 ( 45 ): articolo 12, punti 1 e 2

10) 

Codice della marina mercantile ( 46 ):

a) 

articoli 106 e 110

b) 

articolo 120, paragrafi 1 e 2

Croazia

1) 

Legge sul trasporto combinato di merci (Gazzetta ufficiale n. 120/2016) ( 47 ): articolo 7, punti 1 e 2

2) 

Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (Gazzetta ufficiale n. 84/2021) ( 48 ): articolo 24, paragrafi 3 e 8, in combinato disposto con l’ordinanza sulla gestione dei rifiuti (Gazzetta ufficiale n. 106/2022), articolo 7

3) 

Legge sul trasporto stradale (Gazzetta ufficiale n. 41/2018) ( 49 ): articolo 79, articolo 80, articolo 87, paragrafo 8, e articolo 95, paragrafo 2

4) 

Ordinanza sulle autorizzazioni per il trasporto di merci (Gazzetta ufficiale n. 57/2018) ( 50 ): articolo 9, paragrafo 3

5) 

Legge sul trasporto di merci pericolose (Gazzetta ufficiale n. 79/2007) ( 51 ):

a) 

articolo 3, paragrafo 1, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all’allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR);

b) 

articolo 3, paragrafo 2, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF;

c) 

articolo 3, paragrafo 3, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

Cipro

1) 

Legge sul trasporto di merci pericolose su strada del 2004 e successive modifiche: articolo 5, paragrafo 2, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all’allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) ( 52 )

2) 

Direttiva sulla sicurezza a livello tecnico (TSD) n. 1 – legge di esecuzione del programma nazionale di sicurezza aerea (National Aviation Safety Plan, NASP) (versione pubblica) del 6 giugno 2020 ( 53 ): capitolo 6.3.2.6, lettere da a) a g)

3) 

Legge sui veicoli a motore e sulla circolazione stradale del 1972 e successive modifiche: articolo 2, paragrafo 2D, punto 3, lettera e)

Cechia

1) 

Legge n. 111/1994, Racc., sul trasporto su strada ( 54 ): articolo 23, paragrafo 2, lettera a)

2) 

Legge n. 266/1994, Racc., (legge sulle ferrovie) ( 55 ): articolo 63, paragrafo 2, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF

3) 

Articolo 85a della legge n. 49/1997, Racc., sull’aviazione civile, recante modifica della legge n. 455/1991, Racc., sulle licenze commerciali (legge sulle licenze commerciali), come modificata

4) 

Decreto n. 478/2000, Racc. ( 56 ): articolo 1, recante attuazione della legge n. 111/1994, Racc., sul trasporto su strada, come modificata

5) 

Comunicazione n. 102/2011, Racc., del ministero degli Affari esteri ( 57 ), per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne

Danimarca

1) 

Ordinanza esecutiva n. 531, del 24 maggio 2018, su talune forme di trasporto combinato di merci ( 58 ): articolo 7, paragrafo 1

2) 

Legge sul controllo del rispetto del regolamento (CEE) n. 11/1960 (LBK n. 119 del 21 febbraio 1990) ( 59 ): articolo 2, paragrafo 1

3) 

Ordinanza esecutiva n. 828, del 10 giugno 2017, sul trasporto di merci pericolose su strada ( 60 ): articolo 5, paragrafo 3, articolo 17, paragrafo 1, articolo 18, paragrafo 1, e articolo 19, paragrafo 1

4) 

Ordinanza esecutiva n. 601, del 23 giugno 2009, sul trasporto ferroviario di merci pericolose ( 61 ): articolo 1, paragrafo 1, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF

5) 

Ordinanza esecutiva n. 541, del 12 giugno 2012, sull’uso del RID nel trasporto nazionale e nel trasporto di merci pericolose nel bagaglio a mano, ecc ( 62 ). articolo 8, paragrafo 1, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF

6) 

Ordinanza esecutiva n. 240, del 16 febbraio 2022, sul trasporto merci ( 63 ): articolo 36

Estonia

1) 

Regolamento 150/1996 ( 64 ), per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all’allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)

2) 

Legge estone sulle ferrovie ( 65 ): articolo 111, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF

3) 

Legge estone sui rifiuti ( 66 ): articolo 108, paragrafo 1, articolo 113, paragrafo 1, e articolo 115, paragrafo 3

4) 

Programma estone per la sicurezza dell’aviazione civile: punto 6.3.2.6

5) 

Legge estone sul trasporto su strada ( 67 ):

a) 

articolo 29, paragrafi 3, 4 e 5

b) 

articolo 32, paragrafo 1

c) 

articolo 33, paragrafo 6

d) 

articolo 35, paragrafo 10, primo e secondo comma

Finlandia

1) 

Legge 345/1979 sui contratti di trasporto su strada ( 68 ): articolo 9

2) 

Legge 320/2017 sui servizi di trasporto ( 69 ): articolo 24

3) 

Regolamento sul trasporto di merci pericolose su strada ( 70 ): per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all’allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)

4) 

Regolamento sul trasporto per ferrovia delle merci pericolose ( 71 ): per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF

Francia

1) 

Codice dei trasporti francese ( 72 ):

a) 

articolo R.3411-13

b) 

articolo L 4461, paragrafo 1, articolo R 4412, paragrafo 1, articolo R 4461, paragrafi 1 e 2

2) 

Ordinanza del 9 novembre 1999 relativa ai documenti di trasporto o di noleggio che devono essere a bordo dei veicoli adibiti al trasporto di merci su strada ( 73 ):

a) 

articoli 4-II, 5-I, 5-II e 6

b) 

articolo 4-III

c) 

articolo 4-IV

3) 

Ordinanza del 25 settembre 1991 relativa all’esecuzione del trasporto combinato di merci tra gli Stati membri della Comunità economica europea ( 74 ): articoli 2 e 5

4) 

Ordinanza del 24 luglio 2018 ( 75 ) relativa alla dichiarazione di carico sulle vie navigabili interne gestite da Voies Navigables de France, come modificata dall’ordinanza del 23 dicembre 2021 ( 76 ): paragrafo 2

5) 

Ordinanza modificata del 29 maggio 2009 relativa al trasporto terrestre di merci pericolose: 3.4.2.1 allegato I ( 77 ), 3.5 allegato I ( 78 ), 3.9.4 allegato I ( 79 ), appendice IV.9 ( 80 ) e appendice IV.10 ( 81 )

Germania

1) 

Regolamento del 28.12.2011 in materia di trasporto di merci su strada transfrontaliero e cabotaggio ( 82 ): articolo 17

2) 

Legge del 22.6.1998 sul trasporto di merci su strada ( 83 ): articolo 7, paragrafo 1, punto 3

3) 

Ordinanza del 26.3.2021 concernente il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne ( 84 ): articolo 1, paragrafo 3, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all’allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF, e alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN); articolo 35, paragrafo 2

4) 

Ordinanza dell’11.3.2019 sulle esenzioni dal regolamento sul trasporto di merci pericolose ( 85 ): esenzioni 9, 18, 20, 21, 22, 24 e 28

Grecia

1) 

Decreto presidenziale 63/1986 ( 86 ): articolo 4

2) 

Legge n. 1815/1988 ( 87 ): articolo 98, paragrafo 2

3) 

Decisione ministeriale congiunta 200035/2023 ( 88 ), per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all’allegato I, capo I.1, parte 5, capitolo 5.4 (ADR), della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se del caso

4) 

Decisione ministeriale congiunta 200035/2023 ( 89 ), per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all’allegato II, capo II.1, parte 5, capitolo 5.4 (RID), della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se del caso

5) 

Legge n. 3646/2008 ( 90 ): articolo 7

6) 

Legge n. 2203/1994 ( 91 ): articolo 4, paragrafo 7, lettera c)

7) 

Decisione Υ.Π.Α. Δ15/Α/17143/1505/2016 ( 92 ): capitolo 6

8) 

Decisione ministeriale congiunta Γ5/55376/2022 ( 93 ): articolo 6, paragrafo 2

Ungheria

1) 

Decreto governativo 261/2011. (XII. 7.) ( 94 ): paragrafo 22

2) 

Decreto governativo 386/2021. (VI. 30.) ( 95 ): paragrafo 3, punto 1, e allegato 1, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

3) 

Decreto governativo 387/2021. (VI. 30.) ( 96 ): paragrafo 3, punto 1, e allegato 1, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all’allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)

4) 

Decreto governativo 388/2021. (VI. 30.) ( 97 ): paragrafo 3, punto 1, e allegato 1, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF

5) 

Decreto ITM 39/2021. (VII. 30.) ( 98 ): allegato 1, paragrafo 2, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all’allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)

6) 

Decreto governativo 266/2003. (XII. 24.) ( 99 ): paragrafo 3

7) 

Decreto governativo 313/2014 (XII. 12.) ( 100 ): allegato 1

8) 

Decreto governativo 101/1996 (VII. 12.) ( 101 ): articolo 4, paragrafo 7, lettera c)

Irlanda

1) 

S.I. n. 175/1975 ( 102 )

2) 

S.I. n. 60/1994 ( 103 ): articoli 5 e 6

3) 

S.I. n. 698/2011 ( 104 ): articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

4) 

S.I. n. 419/2007 ( 105 )

5) 

S.I. n. 349/2011 ( 106 ): articolo 57, lettera g), punto vii), per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all’allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)

6) 

S.I. n. 651/2010 ( 107 ): articolo 8, lettera e), e articolo 12, paragrafo 3, lettera b), per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF

7) 

S.I. n. 226/2003 ( 108 ): riferimento all’allegato, punto 6.3.2.6, lettere da a) a g), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione

Italia

1) 

Decreto del ministero dei trasporti e della navigazione del 15 febbraio 2001 ( 109 ): articolo 3, comma 1

2) 

Legge 6 giugno 1974, n. 298 ( 110 ), come modificata: articolo 46-bis, comma 1-bis, articolo 46-ter, commi 1 e 2

3) 

Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 ( 111 ), per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all’allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF, e alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

Lettonia

1) 

Legge sul trasporto su strada del 23.8.1995 ( 112 ): articolo 9, che consente i controlli di conformità al punto 6.1 del regolamento del Consiglio dei ministri n. 411 del 24.5.2011, «Procedure per l’organizzazione e l’attuazione del controllo del trasporto su strada»

2) 

Regolamento del Consiglio dei ministri n. 225 del 29.4.2003 ( 113 ): paragrafi 3 e 4

3) 

Legge sui trasporti per ferrovia del 21.12.2000 ( 114 ): articolo 24, paragrafo 1, e articolo 25, paragrafo 1

4) 

Regolamento del Consiglio dei ministri n. 226 ( 115 ): articolo 2, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF, che consente controlli di conformità al punto 6 del regolamento del Consiglio dei ministri n. 541 del 5.7.2011«Procedure per il controllo della circolazione delle merci pericolose»

5) 

Regolamento del Consiglio dei ministri n. 674 ( 116 ): paragrafo 3, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all’allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)

Lituania

1) 

Codice del trasporto per vie navigabili interne ( 117 ): articolo 26, paragrafo 2, articolo 40, articolo 42, paragrafi 3 e 4, e articolo 47, paragrafo 4

2) 

Norme per il trasporto delle merci per vie navigabili interne (ordinanza n. 269) ( 118 ): punti 36, 37, 41, 44, 45, 52, 54, 80, 110, 111, 117, 124, 125 e 128

3) 

Codice del trasporto su strada ( 119 ):

a) 

articolo 9, paragrafo 1, punto 4

b) 

articolo 14, paragrafo 2, articolo 29, paragrafi 2, 3 e 5

4) 

Risoluzione n. 1613-7 del governo della Repubblica di Lituania del 10 novembre 2010 ( 120 ): punto 66.2 che fa riferimento all’allegato 6.3.2.6, lettere da a) a g), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione

5) 

Ordinanza n. D1-207 del ministro dell’Ambiente della Repubblica di Lituania del 27 aprile 2004 ( 121 ): punto 20

6) 

Ordinanza n. 3D-90 del ministro dell’Agricoltura della Repubblica di Lituania del 12 febbraio 2018 ( 122 ): punto 35

Lussemburgo

1) 

Regolamento granducale del 13 gennaio 1966 relativo al trasporto di merci su strada ( 123 ): articolo 3

2) 

Regolamento ministeriale dell’8 aprile 1968 sulle procedure di numerazione dei documenti di trasporto ( 124 ): articolo 1

3) 

Regolamento granducale del 19 aprile 2012 che attua e ratifica il regolamento (CE) n. 1072/2009 ( 125 ): articolo 6

4) 

Decreto granducale del 6 febbraio 2009 recante pubblicazione dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) ( 126 ): articolo 1, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all’allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)

5) 

Legge del 13 marzo 2007 che adotta l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) ( 127 ): articolo 1, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

6) 

Decreto granducale del 6 febbraio 2009 recante pubblicazione del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) ( 128 ): articolo 1, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF

7) 

Regolamento granducale del 27 febbraio 2011 che stabilisce le condizioni per l’approvazione degli agenti regolamentati e dei mittenti conosciuti e le condizioni per la designazione dei mittenti responsabili per quanto riguarda i controlli di sicurezza aerea ( 129 ): articolo 11, paragrafo 6, che fa riferimento all’allegato 6.3.2.6, lettere da a) a g), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione

Malta

1) 

Legge sui veicoli a motore (trasporto di merci su strada) (S.L. 65.19) ( 130 ):

a) 

articolo 48

b) 

articolo 78, articolo 79, paragrafo 1, e articolo 80

2) 

Legge sui veicoli a motore (trasporto di merci pericolose su strada) (S.L. 65.22) ( 131 ): articolo 3, paragrafo 2, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all’allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)

Polonia

1) 

Legge del 6 settembre 2001 sul trasporto su strada ( 132 ):

a) 
— 
articolo 4, paragrafo 22, lettera j), che consente i controlli di conformità all’articolo 38, paragrafo 2, della legge sui trasporti del 15 novembre 1984  ( 133 ), in combinato disposto, se del caso, con le definizioni di «trasporto combinato» e di «mittente» di cui all’articolo 4, punti 13 e 14b, della legge sul trasporto su strada
— 
articolo 4, paragrafo 22, lettera x), che consente i controlli di conformità all’articolo 6, paragrafo 1, della convenzione CMR
— 
articolo 87, paragrafo 1, comma 3
b) 

articolo 4, paragrafo 22, lettera e), che consente i controlli di conformità all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009

c) 

articolo 31, lettera a)

d) 

articolo 4, paragrafo 22, lettera c), che consente i controlli di conformità all’articolo 16 e all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006

e) 

articolo 4, paragrafo 22, lettera v), che consente i controlli di conformità all’articolo 67, paragrafo 2, primo comma, della legge sul trasporto dei rifiuti del 14 dicembre 2012

2) 

Legge del 28 marzo 2003 sul trasporto ferroviario ( 134 ): articolo 13, paragrafo 4, che consente i controlli di conformità all’articolo 38, paragrafo 2, della legge sui trasporti del 15 novembre 1984

3) 

Legge del 21 dicembre 2000 sulla navigazione per vie navigabili interne ( 135 ): articolo 9, paragrafo 2, settimo comma, che consente i controlli di conformità all’articolo 38, paragrafo 2, della legge sui trasporti del 15 novembre 1984, e all’articolo 16 in combinato disposto con l’allegato del regolamento del ministro delle Infrastrutture, del 23 gennaio 2003, relativo al modulo di prova applicato alla navigazione per vie navigabili interne

4) 

Legge del 19 marzo 2021 sul trasporto di merci pericolose ( 136 ): articolo 11, che consente i controlli di conformità all’allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF, e alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

5) 

Legge del 14 dicembre 2012 sui rifiuti ( 137 ): articolo 24a, paragrafo 1, che consente i controlli di conformità all’articolo 8 del regolamento del ministro dell’Ambiente, del 7 ottobre 2016, relativo alle prescrizioni dettagliate per il trasporto dei rifiuti

6) 

Legge del 3 luglio 2002 - legge sull’aviazione ( 138 ): articolo 21, paragrafo 2a, che consente i controlli di conformità all’allegato 6.3.2.6, lettere da a) a g), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione

Portogallo

1) 

Decreto legge n. 257/2007 del 16 luglio 2007 ( 139 ): articolo 19

2) 

Decreto legge n. 41-A/2010 del 29 aprile 2010 ( 140 ), per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all’allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF

Romania

1) 

Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), ratificata con decreto n. 451/1972 ( 141 ): articolo 6, paragrafo 1, che consente i controlli di conformità all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 2, dell’ordinanza n. 26 del 31.8.2011 relativa all’istituzione dell’Ispettorato nazionale per il controllo del trasporto su strada

2) 

Ordinanza n. 88/1999 ( 142 ):

a) 

articolo 3, punti 1 e 2

b) 

articolo 5

3) 

Ordinanza n. 27, del 31 agosto 2011, sul trasporto di merci su strada ( 143 ): articolo 3, paragrafo 14, articolo 24, paragrafo 1, articoli 27 e 32

4) 

Ordinanza n. 980 del ministro dei Trasporti e delle infrastrutture del 30 novembre 2011 ( 144 ): articolo 19, articolo 29, paragrafo 1, articolo 39, paragrafi 1 e 2, e articolo 46, paragrafo 2

5) 

Decisione n. 1326/2009 relativa al trasporto di merci pericolose in Romania ( 145 ): articolo 6, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all’allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF, e alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

6) 

Decisione governativa n. 1193/2012 che approva il programma nazionale di sicurezza aerea ( 146 ): articolo 1, che fa riferimento all’allegato 6.3.2.6, lettere da a) a g), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione

Slovacchia

1) 

Decreto n. 274/2002, Racc. ( 147 ): articolo 9, con riferimento all’obbligo dell’operatore aereo di presentare un manifesto di carico all’ingresso nel territorio della Repubblica slovacca

2) 

Decisione n. 08204/2016/C410-SCLVD/04511 del ministero dei Trasporti e dell’edilizia della Repubblica slovacca ( 148 ): articolo 6.6.1, che fa riferimento all’allegato 6.3.2.6, lettere da a) a g), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione

3) 

Notifica n. 331/2010, Racc., del ministero degli Affari esteri della Repubblica slovacca ( 149 ): articolo 5c, paragrafo 1, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

4) 

Legge n. 56/2012, Racc. ( 150 ): articolo 34, paragrafo 2, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all’allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)

5) 

Legge n. 514/2009, Racc. ( 151 ): articolo 23, paragrafi 2 e 3, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF

Slovenia

1) 

Legge sui contratti di trasporto su strada (UL RS nn. 126/03, 102/07 e 49/11 – ZPCP-2C) ( 152 ): articolo 41

2) 

Decreto sul trasporto combinato (UL RS nn. 4/01 e 49/13) ( 153 ): articolo 8

3) 

Legge sul trasporto su strada (UL RS n. 6/16) ( 154 ): articolo 109, paragrafo 1

4) 

Decreto di attuazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (UL RS nn. 78/16 e 94/21) ( 155 ): riferimento all’articolo 16, lettera c), e all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006

5) 

Legge sul trasporto di merci pericolose (UL RS n. 33/06) ( 156 ): articolo 3, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all’allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF

6) 

Accordo tra il ministero dei Trasporti della Repubblica di Slovenia e il ministro federale dei Trasporti, dell’innovazione e della tecnologia della Repubblica d’Austria sul trasporto di merci pericolose su strada nel traforo delle Caravanche ( 157 ): articolo 3, paragrafo 4

Spagna

1) 

Ordinanza FOM/2861/2012 del 13 dicembre ( 158 ): articolo 1 e articolo 3, paragrafo 1

2) 

Ordinanza del 30 settembre 1993 che fissa norme particolari per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri della CEE ( 159 ): articolo 5

3) 

Risoluzione del 21 gennaio 2021 del segretariato generale per i Trasporti e la mobilità ( 160 ): allegato, capitolo 6, punto 6.3.2.6

4) 

Regio decreto 97/2014 ( 161 ), per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all’allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)

5) 

Regio decreto 412/2001 ( 162 ), per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF

Svezia

1) 

Legge dell’Agenzia svedese per le emergenze civili (MSBFS 2022:3) ( 163 ): allegato S, capitolo 11.1, capitolo 16.4, sezioni da 18.1.2 a 18.1.4

2) 

Legge dell’Agenzia svedese per le emergenze civili (MSBFS 2022:4) ( 164 ): allegato S, capitolo 16.4

3) 

Ordinanza sui rifiuti (2020:614) ( 165 ): capitolo 6, articolo 19

4) 

Legge dell’Agenzia svedese dei trasporti (TSFS 2020:80) ( 166 ) sulla sicurezza aerea: capitolo 17, articolo 4, che fa riferimento all’allegato 6.3.2.6, lettere da a) a g), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione

5) 

Legge e orientamenti generali dell’Agenzia svedese dei trasporti (TSFS 2019:39) ( 167 ): articolo 3

6) 

Ordinanza (SFS 1998:786) ( 168 ) sul trasporto internazionale su strada all’interno dello Spazio economico europeo (SEE): articolo 3, lettere f) e g)

Paesi Bassi

1) 

Decreto del 26 ottobre 1983 ( 169 ) recante norme per la prevenzione delle collisioni o della propulsione nelle acque pubbliche del Regno aperte alla navigazione (Stb. 1984, 682), articolo 1.10, paragrafo 1b, che fa riferimento agli articoli 8.1.2.1.b e 8.1.2.1.c dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

2) 

Decreto del 15 settembre 1994 ( 170 ) recante attuazione del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno (Stb. 1994, 770), articolo 1.10, paragrafo 1, lettera t), che fa riferimento agli articoli 8.1.2.1.b e 8.1.2.1.c dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

3) 

Regolamento sul trasporto di merci su strada (Stcrt. 2009, 75) ( 171 ), che consente i controlli di conformità all’articolo 2.13 della legge sui trasporti stradali (Stb. 2008, 492) ( 172 ): articolo 15, paragrafo 1, e articolo 15, paragrafo 5, lettera b, secondo comma

4) 

Regolamento sul trasporto di merci pericolose su strada ( 173 ): articolo 3, che consente i controlli di conformità all’articolo 2 del decreto del 5 giugno 1996 (Stb. 1996, 297) ( 174 ), per quanto le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all’allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)

5) 

Regolamento sul trasporto per ferrovia delle merci pericolose ( 175 ): articolo 3, che consente i controlli di conformità all’articolo 2 del decreto del 5 giugno 1996 (Stb. 1996, 297) ( 176 ), per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF

6) 

Regolamento sul trasporto delle merci pericolose per vie navigabili interne ( 177 ): articolo 3, che consente i controlli di conformità all’articolo 2 del decreto del 5 giugno 1996 (Stb. 1996, 297) ( 178 ), per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

▼B

ALLEGATO II PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ




ALLEGATO II

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

1. L’organismo di valutazione della conformità è istituito a norma della legge nazionale e ha personalità giuridica.

2. L’organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall’organizzazione o dalla piattaforma eFTI o dal prestatore di servizi della piattaforma eFTI che valuta.

Un organismo appartenente a un’associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell’assemblaggio, nell’utilizzo o nella manutenzione di una piattaforma eFTI o un prestatore di servizi della piattaforma eFTI che esso valuta può essere ritenuto un organismo del genere, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l’assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

3. L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l’installatore, né l’acquirente, né il proprietario, né l’utente né il responsabile della manutenzione della piattaforma eFTI o del prestatore di servizi della piattaforma eFTI sottoposti alla valutazione, né il rappresentante di uno di questi soggetti.

L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell’installazione, nell’utilizzo o nella manutenzione di tale piattaforma eFTI o del prestatore di servizi della piattaforma eFTI, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono accreditati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull’obiettività o sull’imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.

4. Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell’integrità professionale e con la competenza tecnica richiesta e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

5. L’organismo di valutazione della conformità è in grado di effettuare tutti i compiti di valutazione della conformità ad esso attribuiti ai sensi degli articoli 12 e 13 del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall’organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.

L’organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:

a) 

personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;

b) 

le descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure;

c) 

procedure per svolgere le attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura e del grado di complessità della tecnologia in questione.

L’organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo adeguato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità.

6. Il personale responsabile dell’esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di quanto segue:

a) 

una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità;

b) 

soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un’adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;

c) 

una conoscenza e una comprensione adeguate delle prescrizioni di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento;

d) 

la capacità di elaborare certificati di conformità, registri e relazioni atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

7. È garantita l’imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità.

La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

8. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato membro a norma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione di conformità.

9. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni a norma degli articoli 12 e 13 del presente regolamento o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.

10. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normazione pertinenti e alle attività normative pertinenti, o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della conformità ne sia informato.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito