+REGOLAMENTO (UE) 2024/1781 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2024 che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
---+CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
------+Articolo 1
---------+Articolo 1 1.
---------+Articolo 1 2.
------+Articolo 2
------+Articolo 3
---------+Articolo 3 1.
---------+Articolo 3 2.
---------+Articolo 3 3.
---------+Articolo 3 4.
---------+Articolo 3 5.
---+CAPO II REQUISITI DI PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE
------+Articolo 4
---------+Articolo 4 1.
---------+Articolo 4 2.
---------+Articolo 4 3.
---------+Articolo 4 4.
---------+Articolo 4 5.
---------+Articolo 4 6.
---------+Articolo 4 7.
------+Articolo 5
---------+Articolo 5 1.
---------+Articolo 5 2.
---------+Articolo 5 3.
---------+Articolo 5 4.
---------+Articolo 5 5.
---------+Articolo 5 6.
---------+Articolo 5 7.
---------+Articolo 5 8.
---------+Articolo 5 9.
---------+Articolo 5 10.
---------+Articolo 5 11.
---------+Articolo 5 12.
---------+Articolo 5 13.
---------+Articolo 5 14.
------+Articolo 6
---------+Articolo 6 1.
---------+Articolo 6 2.
---------+Articolo 6 3.
---------+Articolo 6 4.
------+Articolo 7
---------+Articolo 7 1.
---------+Articolo 7 2.
---------+Articolo 7 3.
---------+Articolo 7 4.
---------+Articolo 7 5.
---------+Articolo 7 6.
---------+Articolo 7 7.
---------+Articolo 7 8.
------+Articolo 8
---+CAPO III PASSAPORTO DIGITALE DI PRODOTTO
------+Articolo 9
---------+Articolo 9 1.
---------+Articolo 9 2.
---------+Articolo 9 3.
---------+Articolo 9 4.
------+Articolo 10
---------+Articolo 10 1.
---------+Articolo 10 2.
---------+Articolo 10 3.
---------+Articolo 10 4.
------+Articolo 11
------+Articolo 12
---------+Articolo 12 1.
---------+Articolo 12 2.
---------+Articolo 12 3.
---------+Articolo 12 4.
---------+Articolo 12 5.
---------+Articolo 12 6.
------+Articolo 13
---------+Articolo 13 1.
---------+Articolo 13 2.
---------+Articolo 13 3.
---------+Articolo 13 4.
---------+Articolo 13 5.
---------+Articolo 13 6.
------+Articolo 14
------+Articolo 15
---------+Articolo 15 1.
---------+Articolo 15 2.
---------+Articolo 15 3.
---------+Articolo 15 4.
---------+Articolo 15 5.
---+CAPO IV ETICHETTE
------+Articolo 16
---------+Articolo 16 1.
---------+Articolo 16 2.
---------+Articolo 16 3.
---------+Articolo 16 4.
---------+Articolo 16 5.
------+Articolo 17
---+CAPO V DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ, PIANIFICAZIONE E CONSULTAZIONE
------+Articolo 18
---------+Articolo 18 1.
---------+Articolo 18 2.
---------+Articolo 18 3.
---------+Articolo 18 4.
---------+Articolo 18 5.
---------+Articolo 18 6.
---------+Articolo 18 7.
------+Articolo 19
------+Articolo 20
------+Articolo 21
---------+Articolo 21 1.
---------+Articolo 21 2.
---------+Articolo 21 3.
---------+Articolo 21 4.
---------+Articolo 21 5.
---------+Articolo 21 6.
------+Articolo 22
---------+Articolo 22 1.
---------+Articolo 22 2.
---------+Articolo 22 3.
---+CAPO VI DISTRUZIONE DEI PRODOTTI DI CONSUMO INVENDUTI
------+Articolo 23
------+Articolo 24
---------+Articolo 24 1.
---------+Articolo 24 2.
---------+Articolo 24 3.
------+Articolo 25
---------+Articolo 25 1.
---------+Articolo 25 2.
---------+Articolo 25 3.
---------+Articolo 25 4.
---------+Articolo 25 5.
------+Articolo 26
---+CAPO VII OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
------+Articolo 27
---------+Articolo 27 1.
---------+Articolo 27 2.
---------+Articolo 27 3.
---------+Articolo 27 4.
---------+Articolo 27 5.
---------+Articolo 27 6.
---------+Articolo 27 7.
---------+Articolo 27 8.
---------+Articolo 27 9.
---------+Articolo 27 10.
------+Articolo 28
---------+Articolo 28 1.
---------+Articolo 28 2.
------+Articolo 29
---------+Articolo 29 1.
---------+Articolo 29 2.
---------+Articolo 29 3.
---------+Articolo 29 4.
---------+Articolo 29 5.
---------+Articolo 29 6.
---------+Articolo 29 7.
---------+Articolo 29 8.
------+Articolo 30
---------+Articolo 30 1.
---------+Articolo 30 2.
---------+Articolo 30 3.
---------+Articolo 30 4.
---------+Articolo 30 5.
------+Articolo 31
---------+Articolo 31 1.
---------+Articolo 31 2.
---------+Articolo 31 3.
------+Articolo 32
---------+Articolo 32 1.
---------+Articolo 32 2.
------+Articolo 33
------+Articolo 34
------+Articolo 35
---------+Articolo 35 1.
---------+Articolo 35 2.
---------+Articolo 35 3.
------+Articolo 36
---------+Articolo 36 1.
---------+Articolo 36 2.
---------+Articolo 36 3.
------+Articolo 37
---------+Articolo 37 1.
---------+Articolo 37 2.
---------+Articolo 37 3.
---------+Articolo 37 4.
---------+Articolo 37 5.
---------+Articolo 37 6.
---------+Articolo 37 7.
------+Articolo 38
---+CAPO VIII CONFORMITÀ DEI PRODOTTI
------+Articolo 39
---------+Articolo 39 1.
---------+Articolo 39 2.
------+Articolo 40
---------+Articolo 40 1.
---------+Articolo 40 2.
---------+Articolo 40 3.
---------+Articolo 40 4.
---------+Articolo 40 5.
------+Articolo 41
---------+Articolo 41 1.
---------+Articolo 41 2.
---------+Articolo 41 3.
---------+Articolo 41 4.
------+Articolo 42
---------+Articolo 42 1.
---------+Articolo 42 2.
---------+Articolo 42 3.
---------+Articolo 42 4.
---------+Articolo 42 5.
---------+Articolo 42 6.
---------+Articolo 42 7.
------+Articolo 43
---------+Articolo 43 1.
---------+Articolo 43 2.
------+Articolo 44
---------+Articolo 44 1.
---------+Articolo 44 2.
---------+Articolo 44 3.
---------+Articolo 44 4.
------+Articolo 45
------+Articolo 46
---------+Articolo 46 1.
---------+Articolo 46 2.
---------+Articolo 46 3.
---------+Articolo 46 4.
---------+Articolo 46 5.
------+Articolo 47
---+CAPO IX NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
------+Articolo 48
------+Articolo 49
---------+Articolo 49 1.
---------+Articolo 49 2.
---------+Articolo 49 3.
---------+Articolo 49 4.
------+Articolo 50
---------+Articolo 50 1.
---------+Articolo 50 2.
---------+Articolo 50 3.
---------+Articolo 50 4.
---------+Articolo 50 5.
---------+Articolo 50 6.
---------+Articolo 50 7.
------+Articolo 51
------+Articolo 52
---------+Articolo 52 1.
---------+Articolo 52 2.
---------+Articolo 52 3.
---------+Articolo 52 4.
---------+Articolo 52 5.
---------+Articolo 52 6.
---------+Articolo 52 7.
---------+Articolo 52 8.
---------+Articolo 52 9.
---------+Articolo 52 10.
---------+Articolo 52 11.
---------+Articolo 52 12.
------+Articolo 53
------+Articolo 54
---------+Articolo 54 1.
---------+Articolo 54 2.
---------+Articolo 54 3.
---------+Articolo 54 4.
------+Articolo 55
---------+Articolo 55 1.
---------+Articolo 55 2.
---------+Articolo 55 3.
------+Articolo 56
---------+Articolo 56 1.
---------+Articolo 56 2.
---------+Articolo 56 3.
---------+Articolo 56 4.
---------+Articolo 56 5.
---------+Articolo 56 6.
---------+Articolo 56 7.
------+Articolo 57
---------+Articolo 57 1.
---------+Articolo 57 2.
------+Articolo 58
---------+Articolo 58 1.
---------+Articolo 58 2.
------+Articolo 59
---------+Articolo 59 1.
---------+Articolo 59 2.
---------+Articolo 59 3.
---------+Articolo 59 4.
------+Articolo 60
---------+Articolo 60 1.
---------+Articolo 60 2.
---------+Articolo 60 3.
---------+Articolo 60 4.
---------+Articolo 60 5.
------+Articolo 61
---------+Articolo 61 1.
---------+Articolo 61 2.
---------+Articolo 61 3.
---------+Articolo 61 4.
------+Articolo 62
------+Articolo 63
---------+Articolo 63 1.
---------+Articolo 63 2.
---------+Articolo 63 3.
---+CAPO X INCENTIVI
------+Articolo 64
---------+Articolo 64 1.
---------+Articolo 64 2.
------+Articolo 65
---------+Articolo 65 1.
---------+Articolo 65 2.
---------+Articolo 65 3.
---+CAPO XI VIGILANZA DEL MERCATO
------+Articolo 66
---------+Articolo 66 1.
---------+Articolo 66 2.
---------+Articolo 66 3.
------+Articolo 67
---------+Articolo 67 1.
---------+Articolo 67 2.
---------+Articolo 67 3.
------+Articolo 68
---------+Articolo 68 1.
---------+Articolo 68 2.
---------+Articolo 68 3.
---+CAPO XII PROCEDURE DI SALVAGUARDIA
------+Articolo 69
---------+Articolo 69 1.
---------+Articolo 69 2.
---------+Articolo 69 3.
---------+Articolo 69 4.
---------+Articolo 69 5.
---------+Articolo 69 6.
---------+Articolo 69 7.
---------+Articolo 69 8.
------+Articolo 70
---------+Articolo 70 1.
---------+Articolo 70 2.
---------+Articolo 70 3.
---------+Articolo 70 4.
------+Articolo 71
---------+Articolo 71 1.
---------+Articolo 71 2.
---+CAPO XIII DELEGA DI POTERE E PROCEDURA DI COMITATO
------+Articolo 72
---------+Articolo 72 1.
---------+Articolo 72 2.
---------+Articolo 72 3.
---------+Articolo 72 4.
---------+Articolo 72 5.
---------+Articolo 72 6.
------+Articolo 73
---------+Articolo 73 1.
---------+Articolo 73 2.
---------+Articolo 73 3.
---+CAPO XIV DISPOSIZIONI FINALI
------+Articolo 74
---------+Articolo 74 1.
---------+Articolo 74 2.
---------+Articolo 74 3.
------+Articolo 75
---------+Articolo 75 1.
---------+Articolo 75 2.
---------+Articolo 75 3.
---------+Articolo 75 4.
---------+Articolo 75 5.
------+Articolo 76
------+Articolo 77
------+Articolo 78
------+Articolo 79
---------+Articolo 79 1.
---------+Articolo 79 2.
---------+Articolo 79 3.
---------+Articolo 79 4.
------+Articolo 80
---+ALLEGATO I Parametri di prodotto
---+ALLEGATO II Procedura per la definizione dei requisiti di prestazione
---+ALLEGATO III Passaporto digitale di prodotto
---+ALLEGATO IV Controllo interno della produzione
---+ALLEGATO V Dichiarazione UE di conformità
---+ALLEGATO VI Criteri per le misure di autoregolamentazione
---+ALLEGATO VII Prodotti di consumo di cui è vietata la distruzione da parte degli operatori economici
---+ALLEGATO VIII Tavola di concordanza
English - European Union - Energy - Environment -

REGOLAMENTO (UE) 2024/1781 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2024 che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) 2024/1781 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2024

che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II REQUISITI DI PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE CAPO II REQUISITI DI PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE
CAPO III PASSAPORTO DIGITALE DI PRODOTTO CAPO III PASSAPORTO DIGITALE DI PRODOTTO
CAPO IV ETICHETTE CAPO IV ETICHETTE
CAPO V DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ, PIANIFICAZIONE E CONSULTAZIONE CAPO V DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ, PIANIFICAZIONE E CONSULTAZIONE
CAPO VI DISTRUZIONE DEI PRODOTTI DI CONSUMO INVENDUTI CAPO VI DISTRUZIONE DEI PRODOTTI DI CONSUMO INVENDUTI
CAPO VII OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI CAPO VII OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
CAPO VIII CONFORMITÀ DEI PRODOTTI CAPO VIII CONFORMITÀ DEI PRODOTTI
CAPO IX NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ CAPO IX NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
CAPO X INCENTIVI CAPO X INCENTIVI
CAPO XI VIGILANZA DEL MERCATO CAPO XI VIGILANZA DEL MERCATO
CAPO XII PROCEDURE DI SALVAGUARDIA CAPO XII PROCEDURE DI SALVAGUARDIA
CAPO XIII DELEGA DI POTERE E PROCEDURA DI COMITATO CAPO XIII DELEGA DI POTERE E PROCEDURA DI COMITATO
CAPO XIV DISPOSIZIONI FINALI CAPO XIV DISPOSIZIONI FINALI
ALLEGATO I Parametri di prodotto




ALLEGATO I

Parametri di prodotto

Sono utilizzati, secondo il caso, individualmente o in combinazione tra loro, i parametri seguenti, integrandoli ove necessario con altri, per migliorare gli aspetti del prodotto:

a) 

durabilità e affidabilità del prodotto o dei suoi componenti, espresse in termini di durata garantita del prodotto, durata tecnica, tempo medio tra due guasti, informazioni sull'uso effettivo del prodotto, resistenza alle sollecitazioni o meccanismi obsoleti;

b) 

facilità di riparazione e manutenzione, espressa in termini di caratteristiche, disponibilità, tempi di consegna e accessibilità economica delle parti di ricambio, modularità, compatibilità con gli strumenti e le parti di ricambio solitamente disponibili, disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione, numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l'individuazione dei componenti e dei materiali, numero e complessità dei processi ed eventuale necessità di strumenti specializzati, facilità di smontaggio non distruttivo e rimontaggio, condizioni di accesso ai dati del prodotto, condizioni di accesso all'hardware e al software necessari o del relativo uso;

c) 

facilità di miglioramento, riutilizzo, rifabbricazione e ricondizionamento, espressa in termini di numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l'individuazione dei componenti e dei materiali, numero e complessità dei processi e degli strumenti necessari, facilità di smontaggio non distruttivo e rimontaggio, condizioni di accesso ai dati del prodotto, condizioni di accesso all'hardware e al software necessari o del relativo uso, condizioni di accesso a protocolli di prova o ad apparecchiature di prova non comunemente disponibili, disponibilità di garanzie specifiche per prodotti rifabbricati o ricondizionati, condizioni di accesso a o uso di tecnologie protette da diritti di proprietà intellettuale, modularità;

d) 

progettazione per il riciclaggio, facilità e qualità del riciclaggio, espresse in termini di uso di materiali facilmente riciclabili, accesso sicuro, facile e non distruttivo a componenti e materiali riciclabili o a componenti e materiali contenenti sostanze pericolose e composizione e omogeneità dei materiali, possibilità di vaglio a elevata purezza, numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l'individuazione dei componenti e dei materiali, numero e complessità dei processi e degli strumenti necessari, facilità di smontaggio non distruttivo e rimontaggio, condizioni di accesso ai dati del prodotto, condizioni di accesso all'hardware e al software necessari o del relativo uso;

e) 

astensione da soluzioni tecniche non idonee al riutilizzo, al miglioramento, alla riparazione, alla manutenzione, al ricondizionamento, alla rifabbricazione e al riciclaggio di prodotti e componenti;

f) 

uso di sostanze, in particolare di sostanze che destano preoccupazione, da sole, come componenti di sostanze o in miscele, durante il processo di produzione dei prodotti, o risultante nella presenza di tali sostanze nei prodotti, anche quando tali prodotti divengono rifiuti, e i loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente;

g) 

uso o consumo di energia, acqua e altre risorse in una o più fasi del ciclo di vita del prodotto, compresi gli effetti di fattori fisici e di aggiornamenti del software e del firmware sull'efficienza del prodotto nonché l'impatto sulla deforestazione;

h) 

uso o contenuto di materiali riciclati e recupero di materiali, tra cui le materie prime critiche;

i) 

uso o contenuto di materiali rinnovabili sostenibili;

j) 

peso e volume del prodotto e dell'imballaggio e rapporto prodotto/imballaggio;

k) 

incorporazione dei componenti utilizzati;

l) 

quantità, caratteristiche e disponibilità dei materiali di consumo necessari per un uso e una manutenzione adeguati, espresse tra l'altro in termini di resa, durata tecnica, capacità di riutilizzo, riparazione e rifabbricazione, efficienza sotto il profilo delle risorse di massa e interoperabilità;

m) 

impronta ambientale del prodotto, espressa come quantificazione, conformemente all'atto delegato applicabile, degli impatti ambientali del prodotto nel ciclo di vita, in relazione a una o più categorie di impatto ambientale o a una serie aggregata di categorie di impatto;

n) 

impronta di carbonio del prodotto;

o) 

impronta dei materiali del prodotto;

p) 

rilascio di microplastiche e di nanoplastiche espresso in termini di rilascio durante le pertinenti fasi del ciclo di vita del prodotto, comprese le fasi di fabbricazione, trasporto, uso e fine vita;

q) 

emissioni nell'atmosfera, nell'acqua o nel suolo rilasciate in una o più fasi del ciclo di vita del prodotto, espresse in termini di quantità e natura delle emissioni, compreso il rumore;

r) 

quantità di rifiuti generati, compresi i rifiuti di plastica e i rifiuti di imballaggio, e facilità del loro riutilizzo; quantità di rifiuti pericolosi generati;

s) 

prestazioni funzionali e condizioni d'uso, ivi comprese quelle espresse in termini di capacità di soddisfare l'uso previsto, precauzioni d'uso, competenze richieste e compatibilità con altri prodotti o sistemi;

t) 

progettazione leggera, espressa in termini di riduzione del consumo di materiali, ottimizzazione del carico e dello stress delle strutture, integrazione delle funzioni all'interno del materiale o in un unico componente di prodotto, uso di materiali a densità inferiore o ad alta resistenza e di materiali ibridi, per quanto riguarda il risparmio di materiali, il riciclaggio e altri aspetti legati alla circolarità e la riduzione dei rifiuti.

ALLEGATO II Procedura per la definizione dei requisiti di prestazione




ALLEGATO II

Procedura per la definizione dei requisiti di prestazione

I requisiti di prestazione specifici del prodotto o orizzontali sono definiti nel modo seguente.

Un'analisi tecnica, ambientale ed economica seleziona sul mercato una serie di modelli rappresentativi del prodotto o dei prodotti in questione e individua le opzioni tecniche per migliorare le prestazioni del prodotto rispetto ai parametri di prodotto di cui all'allegato I, tenendo conto della praticabilità economica delle opzioni ed evitando qualsiasi aumento significativo di altri impatti ambientali nel ciclo di vita e perdite significative di prestazione o di utilità per i consumatori.

L'analisi di cui al primo comma individua inoltre, per quanto riguarda i parametri in esame, i prodotti e le tecnologie che, tra quelli disponibili sul mercato, offrono le prestazioni migliori, e i miglioramenti tecnologici emergenti.

Le prestazioni dei prodotti disponibili sui mercati internazionali e i criteri fissati nel diritto di altri paesi sono presi in considerazione nel corso dell'analisi di cui al primo comma nonché al momento di definire i requisiti.

Sulla base dell’analisi di cui al primo comma e tenendo conto della fattibilità economica e tecnica, compresa la disponibilità di risorse e tecnologie essenziali, nonché il potenziale di miglioramento, si definiscono livelli o requisiti non quantitativi.

Qualsiasi limite di concentrazione per le sostanze di cui all'allegato I, lettera f), si basa su un'analisi esaustiva della sostenibilità delle sostanze e delle loro alternative individuate, e non deve avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente. Qualsiasi requisito di prestazione per le sostanze di cui all'allegato I, lettera f), tiene conto delle valutazioni sulla sicurezza chimica esistenti, effettuate dagli organismi dell'Unione competenti per le sostanze in questione, nonché dei criteri di sicurezza e sostenibilità sin dalla progettazione per le sostanze chimiche e i materiali, elaborati dalla Commissione. I limiti di concentrazione proposti tengono conto anche degli aspetti di esecutività, come i limiti di rivelazione analitica.

Se del caso, l'analisi di cui al primo comma tiene conto dei probabili impatti dei cambiamenti climatici sul prodotto durante la sua durata prevedibile, nonché del potenziale del prodotto di migliorare la resilienza climatica in tutto il suo ciclo di vita.

Si effettua un'analisi di sensibilità per i fattori pertinenti, quali il prezzo dell'energia o di altre risorse, il costo delle materie prime e delle tecnologie necessarie, i costi di produzione, i tassi di sconto e, se opportuno, i costi ambientali esterni, tra cui quelli miranti a evitare le emissioni di gas a effetto serra.

Per l'elaborazione dell’analisi di cui al primo comma si tiene conto delle informazioni pertinenti disponibili nel quadro di altre attività dell'Unione, comprese, tra le altre cose, le tabelle di marcia settoriali esistenti di cui al regolamento (UE) 2021/1119, e si includono le informazioni tecniche usate come base per il regolamento (CE) n. 66/2010, la direttiva 2010/75/UE, i criteri di vaglio tecnico adottati a norma del regolamento (UE) 2020/852 e i criteri per gli appalti pubblici verdi dell’UE, o da questi derivate.

Ciò vale anche per le informazioni ricavate dai programmi esistenti applicati in altre parti del mondo per definire i requisiti particolari di progettazione ecocompatibile per i prodotti oggetto di scambi commerciali con i partner economici dell'Unione.

ALLEGATO III Passaporto digitale di prodotto




ALLEGATO III

Passaporto digitale di prodotto

(di cui agli articoli da 9 a 12)

I requisiti relativi al passaporto digitale di prodotto definiti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 specificano, tra quelli indicate di seguito, i dati che possono o devono essere inclusi nel passaporto digitale di prodotto:

a) 

informazioni necessarie a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 5, o da altro diritto dell'Unione applicabile al gruppo di prodotti;

b) 

identificativo univoco del prodotto al livello indicato nell'atto delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 4;

c) 

codice GTIN (Global Trade Identification Number) di cui alla norma dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione/Commissione elettrotecnica internazionale ISO/IEC 15459-6 o equivalente, dei prodotti o delle loro parti;

d) 

codici pertinenti delle merci, come il codice TARIC quale definito nel regolamento (CEE) n. 2658/87;

e) 

informazioni e documentazione di conformità prescritte dal presente regolamento o da altro diritto dell'Unione applicabile al prodotto, come la dichiarazione di conformità, la documentazione tecnica o i certificati di conformità;

f) 

manuali utente, istruzioni, avvertenze o informazioni sulla sicurezza, prescritti da altro diritto dell'Unione applicabile al prodotto;

g) 

informazioni concernenti il fabbricante, come l'identificativo univoco dell'operatore e le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 7;

h) 

identificativi univoci dell'operatore diversi da quello del fabbricante;

i) 

identificativi univoci del sito;

j) 

informazioni concernenti l'importatore, comprese le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 3, e il suo numero EORI (Economic Operators Registration and Identification);

k) 

nome, recapiti e l'identificativo univoco dell'operatore economico stabilito nell'Unione e responsabile dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 o all'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/988 o di compiti analoghi in conformità di altro diritto dell'Unione applicabile al prodotto;

l) 

il riferimento del fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto che ospita la copia di riserva del passaporto digitale di prodotto.

Il supporto dati, l’identificativo univoco del prodotto di cui alla lettera b), gli identificativi univoci degli operatori di cui alle lettere g), h) e k), e gli identificativi univoci dei siti di cui alla lettera i) sono conformi, se pertinenti per i prodotti interessati, alle norme ISO/IEC 15459-1:2014, ISO/IEC 15459-2:2015, ISO/IEC 15459-3:2014, ISO/IEC 15459-4:2014, ISO/IEC 15459-5:2014 e ISO/IEC 15459-6:2014.

Gli atti delegati adottati a norma dell’articolo 4 individuano le informazioni riguardanti i requisiti di progettazione ecocompatibile che i fabbricanti possono includere nel passaporto digitale di prodotto in aggiunta alle informazioni necessarie a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), comprese le informazioni su etichette facoltative specifiche applicabili al prodotto. Tra queste informazioni vi è l’eventuale menzione al marchio Ecolabel UE assegnato al prodotto in linea con il regolamento (CE) n. 66/2010.

ALLEGATO IV Controllo interno della produzione




ALLEGATO IV

Controllo interno della produzione

(Modulo A)

1.

Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti da 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il prodotto soddisfa i requisiti dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4.

2.

Documentazione tecnica

Il fabbricante redige la documentazione tecnica. La documentazione consente di valutare la conformità del prodotto ai requisiti dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4. La documentazione tecnica precisa i requisiti applicabili e include, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

— 
una descrizione generale del prodotto e dell'uso cui è destinato;
— 
progetti di massima e piani di fabbricazione, schemi dei componenti, dei sottoinsiemi, dei circuiti ecc.;
— 
descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni, degli schemi e del funzionamento del prodotto;
— 
un elenco delle norme armonizzate, delle specifiche comuni o di altre pertinenti specifiche tecniche i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate integralmente o in parte, e le descrizioni delle soluzioni adottate per rispettare i requisiti, se tali norme armonizzate non sono state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
— 
i risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte ecc.;
— 
i risultati delle misurazioni effettuate in relazione ai requisiti di progettazione ecocompatibile, compresi ragguagli sulla conformità delle misurazioni con riferimento ai requisiti di progettazione ecocompatibile definiti nell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4;
— 
i verbali delle prove; e
— 
una copia delle informazioni fornite in conformità degli obblighi di informazione di cui all'articolo 7.

3.

Fabbricazione

Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo assicurino la conformità del prodotto alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4.

4.

Marcatura CE e dichiarazione UE di conformità

Il fabbricante applica il marchio di conformità prescritto a ciascun prodotto che soddisfa i requisiti dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4.

Il fabbricante redige per ciascun modello di prodotto, conformemente all'articolo 44, una dichiarazione di conformità scritta che, insieme alla documentazione tecnica, lascia a disposizione delle autorità nazionali competenti per 10 anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio. La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per cui è stata redatta.

Una copia della dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

5.

Mandatario

Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere rispettati, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario, purché tali obblighi siano specificati nel mandato.

ALLEGATO V Dichiarazione UE di conformità




ALLEGATO V

Dichiarazione UE di conformità

(di cui all’articolo 44)

1) N. … (identificazione univoca del prodotto):

2) Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo mandatario:

3) La presente dichiarazione di conformità UE è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante:

4) Oggetto della dichiarazione (descrizione del prodotto sufficiente per identificarlo in maniera inequivocabile e garantirne la tracciabilità; se necessario per l'identificazione del prodotto, è possibile includere un'immagine):

5) L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme al presente regolamento, all'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 e, se del caso, ad altra legislazione di armonizzazione dell'Unione:

6) Riferimenti alle norme armonizzate pertinenti, alle specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

7) Ove applicabile, l'organismo notificato … (denominazione, numero) … ha svolto … (descrizione dell'intervento) e ha rilasciato il certificato o l'approvazione … (numero):

8) Se del caso, il riferimento ad altro diritto dell'Unione applicato che dispone l'apposizione del marchio CE:

9) L'indicazione e la firma della persona avente titolo per vincolare il fabbricante o il mandatario del fabbricante:

10) Informazioni supplementari:

Firmato a nome e per conto di:

(luogo e data del rilascio):

(nome e cognome, funzione) (firma):

ALLEGATO VI Criteri per le misure di autoregolamentazione




ALLEGATO VI

Criteri per le misure di autoregolamentazione

(di cui all'articolo 21)

Per valutare le misure di autoregolamentazione a norma dell'articolo 21 si utilizza il seguente elenco non esaustivo di criteri:

1. 

Partecipazione aperta

Le misure di autoregolamentazione devono essere aperte alla partecipazione di qualsiasi operatore che immetta sul mercato un prodotto da loro disciplinato, compresi gli operatori di paesi terzi e le PMI, sia nella fase preparatoria che in quella di attuazione. Gli operatori economici che intendono introdurre una misura di autoregolamentazione dovrebbero annunciare pubblicamente tale intenzione prima dell'inizio del processo di elaborazione della misura.

2. 

Sostenibilità e valore aggiunto

Le misure di autoregolamentazione devono essere conformi agli obiettivi programmatici del presente regolamento e devono essere coerenti con le dimensioni economica e sociale dello sviluppo sostenibile. Le misure di autoregolamentazione devono avere un approccio integrato alla tutela dell'ambiente, degli interessi dei consumatori, della salute, della qualità della vita e degli interessi economici.

3. 

Rappresentatività

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, primo comma, lettera b), l'industria e le associazioni collegate che partecipano a una misura di autoregolamentazione devono rappresentare una grande maggioranza del settore economico interessato. Occorre vigilare sul rispetto del diritto dell'Unione in materia di concorrenza, in particolare l'articolo 101 TFUE concernente gli accordi anticoncorrenziali.

4. 

Obiettivi quantificati e scaglionati

Gli obiettivi elaborati dai firmatari nelle rispettive misure di autoregolamentazione devono essere stabiliti in termini chiari, quantificabili e univoci, partendo da principi base ben definiti. Se la misura di autoregolamentazione è di lungo termine, si devono prevedere obiettivi intermedi. Deve essere possibile monitorare il rispetto degli obiettivi e delle tappe intermedie in modo fattibile e credibile utilizzando indicatori chiari e affidabili.

5. 

Coinvolgimento della società civile

Al fine di assicurare la trasparenza, le misure di autoregolamentazione devono essere rese pubbliche, anche online su un sito web pubblicamente accessibile a titolo gratuito e attraverso altri mezzi elettronici di diffusione dell'informazione.

I portatori di interessi, tra cui gli Stati membri, l’industria, le ONG ambientaliste e le associazioni di consumatori, sono invitati a prendere posizione sulla misura di autoregolamentazione.

6. 

Monitoraggio e relazioni

Deve essere selezionato e nominato un ispettore indipendente per monitorare la conformità dei firmatari alla misura di autoregolamentazione. La misura di autoregolamentazione deve abilitare l’ispettore indipendente a verificare la conformità alle sue prescrizioni. Deve inoltre stabilire la procedura di selezione dell’ispettore indipendente e le norme per garantire che l’ispettore sia esente da conflitti di interesse e possieda le competenze necessarie per verificare la conformità alle sue prescrizioni.

Ogni anno ciascun firmatario deve comunicare tutte le informazioni e tutti i dati necessari affinché l'ispettore indipendente possa verificare in maniera attendibile la conformità del firmatario alla misura di autoregolamentazione.

L'ispettore indipendente deve redigere una relazione di conformità alla fine di ciascun periodo di riferimento di un anno.

Il firmatario che non ottempera alle prescrizioni della misura di autoregolamentazione deve adottare una misura correttiva. L'ispettore indipendente notifica agli altri firmatari che partecipano alla misura di autoregolamentazione la mancata osservanza da parte di un firmatario e le misure correttive che il firmatario intende adottare.

I risultati di qualsiasi attività di vigilanza del mercato condotta da un'autorità di vigilanza del mercato durante la quale è stata rilevata la non conformità ai requisiti delle misure di autoregolamentazione sono presi in considerazione dall'ispettore indipendente, in particolare nella relazione di conformità, e sono adottate misure correttive.

7. 

Rapporto costi-efficacia della gestione di una misura di autoregolamentazione

I costi di gestione della misura di autoregolamentazione, in particolare per quanto concerne il monitoraggio, non devono comportare un onere amministrativo eccessivo rispetto agli obiettivi e ad altri strumenti programmatici esistenti.

ALLEGATO VII Prodotti di consumo di cui è vietata la distruzione da parte degli operatori economici




ALLEGATO VII

Prodotti di consumo di cui è vietata la distruzione da parte degli operatori economici

I codici delle merci e le descrizioni sono ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 e figurante nel relativo allegato I, nella versione in vigore al 28 giugno 2024.



Codice delle merci

Descrizione

1.  Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento

4203

Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

61

Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia o all'uncinetto

62

Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia o all'uncinetto

6504

Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti

6505

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

2.  Calzature

6401

Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti

6402

Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica

6403

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale

6404

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili

6405

Altre calzature

ALLEGATO VIII Tavola di concordanza




ALLEGATO VIII

Tavola di concordanza



Direttiva 2009/125/CE

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

—

Articolo 4

Articolo 29

Articolo 5

Articoli 44, 45 e 46

Articolo 6

Articolo 3

Articolo 7

Articoli 69, 70 e 71

Articolo 8

Articoli 27 e 43

Articolo 9

Articolo 41

Articolo 10

—

Articolo 11

Articolo 38

Articolo 12

Articolo 68

Articolo 13

Articolo 22

Articolo 14

Articolo 7

Articolo 15

Articoli 4 e 5

Articolo 16

Articolo 18

Articolo 17

Articolo 21

Articolo 18

Articolo 19

—

Articolo 24

—

Articolo 28

—

Articoli da 30 a 40

—

Articolo 42

—

Articoli da 47 a 67

—

Articolo 72

Articolo 19

Articolo 73

Articolo 20

Articolo 74

Articolo 21

Articolo 75

Articolo 22

—

Articolo 23

—

Articolo 24

Articolo 79

Articolo 25

Articolo 80

Articolo 26

—

Allegato I

Articoli 5 e 7, Allegato I

Allegato II

Allegato II

—

Allegato III

Allegato III

—

Allegato IV

Allegato IV

Allegato V

—

Allegato VI

Allegato V

Allegato VII

Articolo 8

Allegato VIII

Allegato VI

Allegato IX

—

Annex X

Allegato VIII

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito