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+Articolo 2 1. |
Articolo 2 1.Gli enti trasmettono alle autorità competenti informazioni sulla situazione in essere alle seguenti date di riferimento per le segnalazioni:
a)
segnalazioni mensili: ultimo giorno di ogni mese;
b)
segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
c)
segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre;
d)
segnalazioni annuali: 31 dicembre. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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