+Articolo 4 Soglie di segnalazione — Criteri di inclusione e di esclusione
---+Articolo 4 1.
---+Articolo 4 2.
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Articolo 4 Soglie di segnalazione — Criteri di inclusione e di esclusione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 4 1.
Gli enti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013 iniziano a segnalare le informazioni come enti piccoli e non complessi alla prima data di riferimento per le segnalazioni dopo che tali condizioni sono state soddisfatte. Se non soddisfano più tali condizioni, tali enti interrompono la segnalazione delle informazioni alla prima data di riferimento per le segnalazioni successiva.
Articolo 4 2.
Gli enti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 146, del regolamento (UE) n. 575/2013 iniziano a segnalare le informazioni come grandi enti alla prima data di riferimento per le segnalazioni dopo che tali condizioni sono state soddisfatte. Se non soddisfano più tali condizioni, tali enti interrompono la segnalazione delle informazioni alla prima data di riferimento per le segnalazioni successiva.
Articolo 4 3.
Gli enti iniziano a segnalare le informazioni soggette alle soglie stabilite nel presente regolamento alla data di riferimento per le segnalazioni successiva al superamento di tali soglie per due date di riferimento per le segnalazioni consecutive. Gli enti possono interrompere la segnalazione delle informazioni soggette alle soglie stabilite nel presente regolamento alla data di riferimento per le segnalazioni successiva alla terza data di riferimento consecutiva in cui sono scesi al di sotto delle soglie pertinenti.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
  • EULAW_GA -

    EULAW_GA