+Articolo 15 5.

Articolo 15 5.

Gli enti per i quali il valore nozionale totale dei derivati di cui all’allegato XI, parte II, punto 8, è superiore a 10 miliardi di EUR segnalano le informazioni di cui all’allegato XI, parte II, punto 13, anche se la loro quota di derivati non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Ai fini del presente paragrafo, non si applicano i criteri di inclusione di cui all’articolo 4, paragrafo 3. Gli enti iniziano a segnalare le informazioni dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva a quella in cui hanno superato la soglia.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
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