+Articolo 20 2.

Articolo 20 2.

Per segnalare le informazioni integrative ai fini dell’individuazione dei G-SII e dell’assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII a norma dell’articolo 131 della direttiva 2013/36/UE, gli enti presentano le informazioni specificate nell’allegato XXVI del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XXVII del presente regolamento, su base individuale con frequenza trimestrale se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

la misura dell’esposizione totale dell’ente è pari o superiore a 125 000 000 000  EUR;

b) 

l’ente è situato in uno Stato membro partecipante ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 806/2014;

c) 

l’ente non fa parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi della parte uno, titolo II, capo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 («ente autonomo»).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
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