+Articolo 8 2.

Articolo 8 2.

Gli enti soggetti all’obbligo di pubblicare le informazioni di cui all’articolo 439, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi con la frequenza di cui all’articolo 433 bis o 433 quater, su base individuale conformemente all’articolo 6 o su base consolidata conformemente all’articolo 13 di tale regolamento, trasmettono le informazioni sul rischio di controparte specificate nel modello 34.07 dell’allegato I del presente regolamento con la stessa frequenza e sulla stessa base, seguendo le istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 3.9.8, del presente regolamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
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