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+Articolo 23 Entrata in vigore e applicazione |
Articolo 23 Entrata in vigore e applicazioneArticolo 23 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 28 giugno 2021. In deroga al secondo comma del presente articolo, le segnalazioni sul requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per gli enti identificati come G-SII di cui al modello 47 dell’allegato X si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2023. Gli articoli 9 e 10 cessano di applicarsi il 26 giugno 2026. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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