+ALLEGATO XIV Modello unico di punti di dati (DPM)

ALLEGATO XIV Modello unico di punti di dati (DPM)




ALLEGATO XIV

Modello unico di punti di dati (DPM)

Tutte le voci (data item) riportate negli allegati del presente regolamento devono essere trasformate in un modello unico di punti di dati, affinché i sistemi informatici degli enti e delle autorità competenti siano uniformi.

Il DPM risponde ai criteri seguenti:

a) 

fornire una rappresentazione strutturata di tutte le voci (data item) riportate negli allegati del presente regolamento;

b) 

identificare tutti i concetti di business previsti negli allegati del presente regolamento;

c) 

fornire un dizionario di dati che definisca le etichette di: tabella, riga, colonna, dominio, dimensione e membro;

d) 

presentare metriche che determinino proprietà o importo dei punti di dati;

e) 

prevedere definizioni dei punti di dati espresse come somma di caratteristiche che identificano in modo univoco il fenomeno finanziario;

f) 

riportare tutte le specifiche tecniche necessarie allo sviluppo di soluzioni informatiche da applicare alle segnalazioni che permettano di ottenere dati di vigilanza uniformi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
  • EULAW_HU -

    EULAW_HU