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+Articolo 5 14. |
Articolo 5 14.Gli enti presentano le informazioni relative alla valutazione prudente specificate nel modello 32 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 6, come segue:
a)
tutti gli enti forniscono le informazioni specificate nel modello 32.1 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 6;
b)
oltre alle informazioni di cui alla lettera a), gli enti che applicano il metodo di base a norma del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione ( 1 ) forniscono anche le informazioni specificate nel modello 32.2 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 6;
c)
oltre alle informazioni di cui alle lettere a) e b), gli enti che applicano il metodo di base a norma del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione e che superano la soglia di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento forniscono anche le informazioni specificate nei modelli 32.3 e 32.4 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 6. Ai fini del presente paragrafo, non si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’articolo 4. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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