+ALLEGATO IX
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ALLEGATO IX
ALLEGATO IX
ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE DELLE GRANDI ESPOSIZIONI E DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE
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Indice
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PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.
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Struttura e convenzioni
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2.
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Abbreviazioni
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PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI
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1.
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Ambito e livello della segnalazione delle grandi esposizioni (LE)
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2.
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Struttura del modello LE
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3.
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Definizioni e istruzioni generali ai fini della segnalazione di grandi esposizioni
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4.
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C 26.00 - Modello Limiti delle grandi esposizioni (LE LIMITS)
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4.1.
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Istruzioni relative a righe specifiche
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5.
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C 27.00 - Identità della controparte (modello LE1)
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5.1.
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Istruzioni relative a colonne specifiche
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6.
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C 28.00 - Esposizioni interne ed esterne al portafoglio di negoziazione (modello LE2)
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6.1.
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Istruzioni relative a colonne specifiche
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7.
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C 29.00 - Informazioni dettagliate sulle esposizioni verso singoli clienti all’interno di gruppi di clienti connessi (modello LE3)
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7.1.
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Istruzioni relative a colonne specifiche
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PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
1.
Struttura e convenzioni
1. Il quadro di segnalazione delle grandi esposizioni (large exposures, «LE») consiste in quattro modelli contenenti le seguenti informazioni:
a)
limiti delle grandi esposizioni;
b)
identità della controparte (modello LE1);
c)
esposizioni interne ed esterne al portafoglio di negoziazione (modello LE2);
d)
informazioni dettagliate sulle esposizioni verso singoli clienti all’interno di gruppi di clienti connessi (modello LE3);
2. Le istruzioni comprendono riferimenti giuridici e informazioni dettagliate in merito ai dati segnalati con ciascun modello.
3. Per quanto riguarda le colonne, le righe e le celle dei modelli, le istruzioni e le norme di validazione sono conformi alla convenzione di intestazione riportata nei paragrafi seguenti.
4. La convenzione indicata di seguito è utilizzata abitualmente nelle istruzioni e nelle norme di validazione: {modello;riga;colonna}. Un asterisco segnala che tutte le righe in questione sono state validate.
5. In caso di validazioni all’interno di un modello nel quale si utilizzano soltanto punti relativi ai dati del modello stesso, le annotazioni non si riferiscono a un modello: {riga;colonna}.
6. (Valore)ABS: il valore assoluto senza segno. Qualsiasi importo che aumenti le esposizioni è segnalato come una cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduca le esposizioni è segnalato come cifra negativa. Se l’intestazione di una voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non vengono segnalate cifre positive.
2.
Abbreviazioni
7. Ai fini del presente allegato, il regolamento (UE) n. 575/2013 è indicato come «CRR».
PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI
1.
Ambito e livello della segnalazione delle grandi esposizioni (LE)
1. Per segnalare informazioni su grandi esposizioni verso clienti o gruppi di clienti connessi in conformità dell’articolo 394, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 («CRR») su base individuale, gli enti utilizzano i modelli LE1, LE2 e LE3.
2. Per segnalare informazioni su grandi esposizioni verso clienti o gruppi di clienti connessi in conformità dell’articolo 394, paragrafo 1, del CRR su base consolidata, gli enti imprese madri in uno Stato membro utilizzano i modelli LE1, LE2 e LE3.
3. Viene segnalata ogni grande esposizione così come definita a norma dell’articolo 392 del CRR, comprese le grandi esposizioni di cui non si tiene conto ai fini del rispetto dei limiti delle grandi esposizioni di cui all’articolo 395 del CRR.
4. Per segnalare informazioni concernenti le 20 maggiori esposizioni su base consolidata verso clienti o gruppi di clienti connessi in conformità dell’articolo 394, paragrafo 1, secondo comma, del CRR, gli enti imprese madri in uno Stato membro soggetti alla parte tre, titolo II, capo 3, del CRR utilizzano i modelli LE1, LE2 e LE3. Il valore dell’esposizione risultante dopo aver sottratto l’importo della colonna 320 («Esenzioni») del modello LE2 dall’importo della colonna 210 («Totale») del medesimo modello è l’importo che sarà usato per determinare queste 20 maggiori esposizioni.
5. Per segnalare informazioni concernenti le dieci maggiori esposizioni verso enti su base consolidata, nonché le dieci maggiori esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori del quadro regolamentato su base consolidata, in conformità dell’articolo 394, paragrafo 2, lettere da a) a d), del CRR, gli enti imprese madri in uno Stato membro utilizzano i modelli LE1, LE2 e LE3. Il valore dell’esposizione calcolato nella colonna 210 («Totale») del modello LE2 è l’importo che è usato per determinare queste 20 maggiori esposizioni.
6. Per segnalare informazioni concernenti le esposizioni di valore pari o superiore a 300 milioni di EUR, ma inferiore al 10 % del capitale di classe 1 dell’ente, su base consolidata in conformità dell’articolo 394, paragrafo 1, ultima frase, del CRR, gli enti imprese madri in uno Stato membro utilizzano i modelli LE1, LE2 e LE3. Il valore dell’esposizione calcolato nella colonna 210 («Totale») del modello LE2 è l’importo che è usato per determinare queste esposizioni.
7. I dati relativi alle grandi esposizioni e le maggiori esposizioni rilevanti come pure i dati relativi alle esposizioni di valore pari o superiore a 300 milioni di EUR, ma inferiore al 10 % del capitale di classe 1 dell’ente, verso gruppi di clienti connessi e clienti singoli non appartenenti a un gruppo di clienti connessi sono segnalati mediante il modello LE2 (nel quale un gruppo di clienti connessi va indicato come un’unica esposizione).
8. Gli enti segnalano mediante il modello LE3 i dati relativi alle esposizioni verso clienti singoli appartenenti ai gruppi di clienti connessi segnalati nel modello LE2. Un’esposizione verso un cliente singolo segnalata nel modello LE2 non deve essere riportata anche nel modello LE3.
2.
Struttura del modello LE
9. Le colonne del modello LE1 contengono le informazioni relative all’identità dei singoli clienti o dei gruppi di clienti connessi verso i quali un ente ha un’esposizione.
10. Le colonne dei modelli LE2 e LE3 contengono i seguenti blocchi di informazioni:
a)
il valore dell’esposizione prima dell’applicazione delle esenzioni e senza tener conto dell’effetto dell’attenuazione del rischio di credito, compresa l’esposizione diretta, indiretta e le esposizioni aggiuntive dovute a operazioni che comportano un’esposizione ad attività sottostanti;
b)
l’effetto delle esenzioni e delle tecniche di attenuazione del rischio di credito;
c)
il valore dell’esposizione dopo aver applicato le esenzioni e tenuto conto dell’effetto dell’attenuazione del rischio di credito determinato ai fini dell’articolo 395, paragrafo 1, del CRR.
3.
Definizioni e istruzioni generali ai fini della segnalazione di grandi esposizioni
11. Il «gruppo di clienti connessi» è definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del CRR.
12. Gli «enti» sono definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del CRR.
13. Sono segnalate le esposizioni verso «associazioni di diritto civile». Gli enti devono aggiungere inoltre gli importi dei crediti all’associazione di diritto civile all’indebitamento di ciascun partner. Le esposizioni verso associazioni di diritto civile che rappresentano quote sono suddivise o imputate ai partner in proporzione delle rispettive quote. Determinate strutture (ad esempio conti congiunti, comunità di eredi, prestiti a prestanomi) che operano de facto come le associazioni di diritto civile devono essere segnalate allo stesso modo di queste ultime.
14. Gli elementi dell’attivo e gli elementi fuori bilancio sono utilizzati senza ponderazioni del rischio e senza categorie di rischio, in conformità dell’articolo 389 del CRR. Più specificamente, agli elementi fuori bilancio non si applicano fattori di conversione del credito.
15. Le «esposizioni» sono definite nell’articolo 389 del CRR:
a)
le «esposizioni» sono qualsiasi elemento dell’attivo o fuori bilancio, esterno o interno al portafoglio di negoziazione, compresi gli elementi di cui all’articolo 400 del CRR, ma esclusi gli elementi cui si applica l’articolo 390, paragrafo 6, lettere da a) a d), del CRR;
b)
le «esposizioni indirette» sono quelle attribuite al garante o all’emittente della garanzia reale invece che al debitore diretto in conformità dell’articolo 403 del CRR. [Le presenti definizioni non possono differire in nessun modo dalle definizioni fornite nell’atto di base.]
16. Le esposizioni verso gruppi di clienti connessi sono calcolate in conformità dell’articolo 390, paragrafo 1, del CRR.
17. È ammesso tener conto degli «accordi di compensazione» in relazione al valore di esposizione delle grandi esposizioni così come previsto dall’articolo 390, paragrafi 3, 4 e 5, del CRR. Il valore dell’esposizione dei contratti derivati elencati all’allegato II del CRR e dei derivati su crediti stipulati direttamente con un cliente è determinato in conformità della parte tre, titolo II, capo 6, del CRR tenendo conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri contratti di compensazione presi in considerazione ai fini dell’applicazione di tali metodi in conformità della parte tre, titolo II, capo 6, sezioni da 3 a 5, del CRR. Il valore dell’esposizione di operazioni di vendita con patto di riacquisto, di operazioni di concessione o assunzione di titoli o di merci in prestito, di operazioni con regolamento a lungo termine e di finanziamenti con margini può essere determinato in conformità o della parte tre, titolo II, capo 4 o della parte tre, titolo II, capo 6, del CRR. Conformemente all’articolo 296 del CRR, il valore dell’esposizione dell’obbligo giuridico unico derivante dall’accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti concluso dall’ente segnalante con una controparte è segnalato come «altri impegni» nei modelli LE.
18. Il «valore dell’esposizione» è calcolato conformemente all’articolo 390 del CRR.
19. L’effetto dell’applicazione totale o parziale delle esenzioni e delle tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito al calcolo delle esposizioni ai fini dell’articolo 395, paragrafo 1, del CRR è specificato negli articoli da 399 a 403 del CRR.
20. Gli enti segnalano le esposizioni risultanti da contratti di vendita con patto di riacquisto passivo conformemente all’articolo 402, paragrafo 3, del CRR. A condizione che i criteri di cui all’articolo 402, paragrafo 3, del CRR siano soddisfatti, l’ente segnala le grandi esposizioni verso ciascun terzo per l’importo del credito che la controparte delle operazioni vanta su detti terzi, e non per l’importo dell’esposizione verso la controparte.
4.
C 26.00 - Modello Limiti delle grandi esposizioni (LE LIMITS)
4.1. Istruzioni relative a righe specifiche
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Riga
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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010
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Non enti
Articolo 395, paragrafo 1, articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), articolo 458, paragrafo 10, e articolo 459, lettera b), del CRR.
Viene segnalato l’importo del limite applicabile alle controparti diverse dagli enti. Tale importo corrisponde al 25 % del capitale di classe 1, che è segnalato nella riga 015 del modello C 01.00 dell’allegato I, ove non trovi applicazione una percentuale più restrittiva in conformità di misure nazionali ai sensi dell’articolo 458 del CRR o degli atti delegati adottati a norma dell’articolo 462 in relazione ai requisiti di cui all’articolo 459, lettera b), del CRR.
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020
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Enti
Articolo 395, paragrafo 1, articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), articolo 458, paragrafo 10, e articolo 459, lettera b), del CRR.
Gli enti segnalano l’importo del limite applicabile per le controparti che sono enti. In conformità dell’articolo 395, paragrafo 1, del CRR detto importo è così determinato:
— se il 25 % del capitale di classe 1 è superiore a 150 milioni di EUR (o a un limite inferiore a 150 milioni di EUR fissato dalla autorità competente ai sensi dell’articolo 395, paragrafo 1, terzo comma, del CRR), è segnalato il 25 % del capitale di classe 1;
— se il 25 % del capitale di classe 1 dell’ente è inferiore a 150 milioni di EUR (o a un limite inferiore fissato dall’autorità competente conformemente all’articolo 395, paragrafo 1, terzo comma, del CRR), è segnalato l’importo di 150 milioni di EUR (o il limite inferiore se fissato dall’autorità competente). Se l’ente ha stabilito un limite inferiore in termini di capitale di classe 1, come richiesto dall’articolo 395, paragrafo 1, secondo comma, del CRR, è segnalato tale limite.
Questi limiti possono essere più rigorosi in caso di applicazione di misure nazionali in conformità dell’articolo 395, paragrafo 6, o dell’articolo 458 del CRR o degli atti delegati adottati a norma dell’articolo 462 in relazione ai requisiti di cui all’articolo 459, lettera b), del CRR.
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030
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Enti in %
Articolo 395, paragrafo 1, e articolo 459, lettera a), del CRR.
L’ammontare da segnalare è il limite assoluto (segnalato nella riga 020) espresso come percentuale del capitale di classe 1.
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040
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Enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII)
Articolo 395, paragrafo 1, del CRR.
Viene segnalato l’importo del limite applicabile alle controparti che sono un ente o un gruppo individuato come G-SII o G-SII non UE. In conformità dell’articolo 395, paragrafo 1, del CRR detto limite è il seguente:
— tenuto conto dell’effetto dell’attenuazione del rischio di credito, l’ammontare dell’esposizione di un G-SII verso un altro ente o un gruppo individuato come G-SII o G-SII non UE non supera il 15 % del suo capitale di classe 1.
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5.
C 27.00 - Identità della controparte (modello LE1)
5.1. Istruzioni relative a colonne specifiche
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Colonna
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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010-070
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Identità della controparte
Gli enti segnalano l’identità di qualsiasi controparte di cui vengono fornite informazioni nei modelli da C 28.00 a C 29.00. L’indicativo del gruppo di clienti connessi non è segnalato, a meno che il sistema nazionale di segnalazione fornisca un codice unico per il gruppo di clienti connessi.
Ai sensi dell’articolo 394, paragrafo 1, terzo comma, del CRR, gli enti segnalano l’identità della controparte verso la quale hanno esposizioni di valore pari o superiore a 300 milioni di EUR, ma inferiore al 10 % del loro capitale di classe 1.
Ai sensi dell’articolo 394, paragrafo 1, lettera a), del CRR, gli enti segnalano l’identità della controparte verso la quale hanno una grande esposizione, così come definita all’articolo 392 del CRR.
Ai sensi dell’articolo 394, paragrafo 2, lettera a), del CRR, gli enti segnalano l’identità della controparte verso la quale hanno le maggiori esposizioni (nei casi in cui la controparte sia un ente o un soggetto del sistema bancario ombra).
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011
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Codice
Il codice come parte di un identificatore di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per gli enti e le imprese di assicurazione il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, in sua mancanza, un codice nazionale. Il codice è unico ed è utilizzato coerentemente nei modelli e nel tempo. Il codice contiene sempre un valore.
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015
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Tipo di codice
Gli enti individuano il tipo di codice segnalato nella colonna 010 come «codice LEI» o «codice non LEI».
Il tipo di codice è sempre segnalato.
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021
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Nome
Se viene segnalato un gruppo di clienti connessi, il nome da segnalare è il nome del gruppo; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte.
Per un gruppo di clienti connessi, il nome da segnalare è quello dell’impresa madre; se il gruppo di clienti connessi non ha un’impresa madre, si deve indicare la denominazione commerciale del gruppo.
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035
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Codice nazionale
Gli enti possono inoltre segnalare il codice nazionale quando segnalano il codice LEI come identificatore nella colonna «Codice».
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040
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Residenza della controparte
Si utilizza il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese in cui ha sede legale la controparte (inclusi gli pseudo-codici ISO per le organizzazioni internazionali, disponibili nell’ultima edizione del vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti).
Per i gruppi di clienti connessi non viene segnalata alcuna residenza.
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050
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Settore della controparte
A ogni controparte viene attribuito un settore sulla base della classificazione dei settori economici FINREP, di cui all’allegato V, parte 1, punto 42, e suddividendo le altre società finanziarie in imprese di investimento e altre società finanziarie come segue:
i) banche centrali;
ii) amministrazioni pubbliche;
iii) enti creditizi;
iv) imprese di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del CRR;
v) altre società finanziarie (escluse le imprese di investimento);
vi) società non finanziarie;
vii) famiglie.
Per i gruppi di clienti connessi non viene segnalato alcun settore.
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060
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Codice NACE
Per il settore economico si utilizzano i codici NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union européenne = Classificazione statistica delle attività economiche dell’Unione europea).
Questa colonna va presa in considerazione soltanto per le controparti «Altre società finanziarie (escluse le imprese di investimento)» e «Società non finanziarie». I codici NACE si usano per le «Società non finanziarie» con un dettaglio a un livello (ad esempio «F – Costruzioni») e per le «Altre società finanziarie (escluse le imprese di investimento)» con un dettaglio a due livelli, che fornisce informazioni separate sulle attività assicurative (ad esempio «K65 – Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie»).
I settori economici delle «Altre società finanziarie (escluse le imprese di investimento)» e delle «Società non finanziarie» sono ricavati dalla disaggregazione FINREP della controparte.
Per i gruppi di clienti connessi non viene segnalato alcun codice NACE.
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070
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Tipo di controparte
Articolo 394, paragrafo 2, del CRR.
Per specificare il tipo di controparte delle dieci maggiori esposizioni verso enti e delle dieci maggiori esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra si indica «I» per gli enti e «S» per i soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori del quadro regolamentato.
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6.
C 28.00 - Esposizioni interne ed esterne al portafoglio di negoziazione (modello LE2)
6.1. Istruzioni relative a colonne specifiche
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Colonna
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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010
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Codice
Per un gruppo di clienti connessi, se esiste un codice unico a livello nazionale, detto codice è segnalato come codice del gruppo di clienti connessi. In mancanza di un codice unico a livello nazionale, il codice da segnalare è quello dell’impresa madre di cui al modello C 27.00.
Se il gruppo di clienti connessi non ha un’impresa madre, il codice da segnalare è quello del singolo soggetto considerato dall’ente come il soggetto più importante all’interno del gruppo di clienti connessi. In tutti gli altri casi, il codice è quello della singola controparte.
Per motivi di coerenza, si dovranno utilizzare sempre questi codici.
La composizione del codice dipende dal sistema nazionale di segnalazione, qualora non esista una codifica uniforme a livello di UE.
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020
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Gruppo o singolo
L’ente indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi.
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030
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Operazioni con esposizione ad attività sottostanti
Articolo 390, paragrafo 7, del CRR.
In conformità di ulteriori specifiche tecniche emesse dalle autorità nazionali competenti, se l’ente vanta nei confronti della controparte segnalata esposizioni dovute a un’operazione che comporta un’esposizione ad attività sottostanti, viene segnalata la risposta positiva («Sì»); in caso contrario, la risposta da segnalare è «No».
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040-180
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Esposizioni originarie
Articoli 24, 389, 390 e 392 del CRR.
In questo blocco di colonne l’ente segnala le esposizioni originarie delle esposizioni dirette, indirette e aggiuntive dovute a operazioni che comportano un’esposizione ad attività sottostanti.
In conformità dell’articolo 389 del CRR, gli elementi dell’attivo e gli elementi fuori bilancio sono utilizzati senza ponderazioni del rischio e senza categorie di rischi. Più specificamente, agli elementi fuori bilancio non si applicano fattori di conversione del credito.
Queste colonne indicano l’esposizione originaria, cioè il valore dell’esposizione senza tener conto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, che saranno dedotti nella colonna 210.
La definizione e il calcolo del valore dell’esposizione sono disciplinati dagli articoli 389 e 390 del CRR. La valutazione degli elementi dell’attivo e degli elementi fuori bilancio è eseguita conformemente al quadro contabile applicabile all’ente, ai sensi dell’articolo 24 del CRR.
Le esposizioni dedotte dagli elementi del capitale primario di classe 1 o dagli elementi aggiuntivi di classe 1, che non sono esposizioni di cui all’articolo 390, paragrafo 6, lettera e), del CRR, vanno inserite in queste colonne. Queste esposizioni sono dedotte nella colonna 200.
Le esposizioni di cui all’articolo 390, paragrafo 6, lettere da a) a d), del CRR non vanno inserite in queste colonne.
Le esposizioni originarie comprendono tutti gli elementi dell’attivo e tutti gli elementi fuori bilancio. Le esenzioni dell’articolo 400 del CRR sono dedotte ai fini dell’articolo 395, paragrafo 1, del CRR nella colonna 320.
Sono qui incluse sia le esposizioni interne che quelle esterne al portafoglio di negoziazione.
La posizione netta calcolata conformemente all’articolo 390, paragrafo 3, lettera b), del CRR è segnalata come esposizione diretta e inserita nella colonna (060 o 070 o 080) corrispondente al tipo di strumento dominante.
Lo strumento dominante è determinato in base al valore della posizione netta in ciascun tipo di strumento.
Ai fini della disaggregazione delle esposizioni in strumenti finanziari, in caso di esposizioni differenti derivanti da accordi di compensazione che costituiscono un’unica esposizione, quest’ultima è allocata allo strumento finanziario corrispondente all’attività principale inclusa nell’accordo di compensazione (cfr. anche la sezione introduttiva).
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040
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Esposizione originaria totale
L’ente segnala la somma delle esposizioni dirette e di quelle indirette, nonché le esposizioni aggiuntive dovute all’esposizione a operazioni che comportano un’esposizione ad attività sottostanti.
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050
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Di cui: in stato di default
Articolo 178 del CRR.
L’ente segnala la parte dell’esposizione originaria totale che corrisponde alle esposizioni in stato di default.
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060-110
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Esposizioni dirette
Le esposizioni dirette corrispondono alle esposizioni su base «debitore immediato».
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060
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Strumenti di debito
Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), allegato II, parte 2, tabella, categorie 2 e 3.
Gli strumenti di debito comprendono titoli di debito e prestiti e anticipi.
In questa colonna vanno inseriti gli strumenti denominati «Crediti con durata originaria fino a un anno incluso/oltre un anno e fino a cinque anni inclusi/oltre cinque anni» o «Titoli di debito» ai sensi del BCE/2013/33.
In questa colonna vanno inserite le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione o assunzione di titoli o di merci in prestito (operazioni di finanziamento tramite titoli) e i finanziamenti con margini.
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70
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Strumenti di capitale
BCE/2013/33, allegato II, parte 2, tabella, categorie 4 e 5.
In questa colonna vanno inseriti gli strumenti denominati «Partecipazioni» o «Quote/partecipazioni in fondi di investimento» conformemente al BCE/2013/33.
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080
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Derivati
Articolo 272, punto 2, e allegato II del CRR.
Gli strumenti da segnalare in questa colonna comprendono i derivati elencati nell’allegato II del CRR e le operazioni con regolamento a lungo termine, così come definite nell’articolo 272, punto 2, del CRR.
In questa colonna vanno inseriti anche i derivati su crediti soggetti al rischio di controparte.
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090-110
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Elementi fuori bilancio
Allegato I del CRR.
Il valore da segnalare in queste colonne è il valore nominale prima di qualsiasi riduzione dovuta a rettifiche di valore su crediti specifiche e senza l’applicazione di fattori di conversione.
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090
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Impegni all’erogazione di prestiti
Allegato I, punto 1, lettere c) e h), punto 2, lettera b), ii), punto 3, lettera b), i) e punto 4, lettera a), del CRR.
Gli impegni all’erogazione di prestiti sono impegni irrevocabili a fornire crediti a termini e condizioni prestabiliti, ad eccezione di quelli che sono derivati perché possono essere regolati con disponibilità liquide o mediante consegna o emissione di un altro strumento finanziario.
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100
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Garanzie finanziarie
Allegato I, punto 1, lettere a), b) e f), del CRR.
Le garanzie finanziarie sono contratti che impongono all’emittente di effettuare pagamenti stabiliti per rimborsare al possessore una perdita subita a causa del mancato pagamento da parte di un determinato debitore alla data pattuita in base ai termini originari o modificati di uno strumento di debito. I derivati su crediti non compresi nella colonna «Derivati» vanno inseriti in questa colonna.
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110
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Altri impegni
Per altri impegni s’intendono gli elementi indicati nell’allegato I del CRR che non sono compresi nelle categorie precedenti. Il valore dell’esposizione dell’obbligo giuridico unico derivante dall’accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti concluso dall’ente con una controparte è segnalato in questa colonna.
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120-170
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Esposizioni indirette
Articolo 403 del CRR.
Conformemente all’articolo 403 del CRR, un ente creditizio utilizza il metodo della sostituzione quando un’esposizione nei confronti di un cliente è garantita da un terzo o da una garanzia reale emessa da un terzo.
L’ente segnala in questo blocco di colonne gli importi delle esposizioni dirette che sono reimputate al garante o all’emittente della garanzia reale a condizione che a quest’ultimo venga assegnata una ponderazione del rischio equivalente o inferiore rispetto a quella che verrebbe applicata al cliente ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, del CRR. In caso di esposizioni garantite da garanzie reali emesse da un terzo, l’articolo 403, paragrafo 3, del CRR prevede un trattamento alternativo.
L’esposizione originaria protetta di riferimento (esposizione diretta) è dedotta dall’esposizione verso il debitore originario nelle colonne delle «Tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito». L’esposizione indiretta aumenta l’esposizione verso il garante o l’emittente della garanzia reale a seguito dell’effetto di sostituzione. Ciò vale anche per le garanzie prestate nell’ambito di un gruppo di clienti connessi.
L’ente segnala l’importo originario delle esposizioni indirette nella colonna corrispondente al tipo di esposizione diretta garantita o assicurata da una garanzia reale, come, nel caso in cui l’esposizione diretta garantita sia uno strumento di debito, l’ammontare dell’«Esposizione indiretta» attribuita al garante è segnalato nella colonna «Strumenti di debito».
In questo blocco di colonne vanno segnalate anche le esposizioni derivanti da credit-linked note, conformemente all’articolo 399 del CRR.
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120
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Strumenti di debito
Cfr. colonna 060.
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130
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Strumenti di capitale
Cfr. colonna 070.
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140
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Derivati
Cfr. colonna 080.
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150-170
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Elementi fuori bilancio
Il valore di queste colonne è il valore nominale prima di qualsiasi riduzione dovuta a rettifiche di valore su crediti specifiche e senza l’applicazione di fattori di conversione.
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150
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Impegni all’erogazione di prestiti
Cfr. colonna 090.
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160
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Garanzie finanziarie
Cfr. colonna 100.
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170
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Altri impegni
Cfr. colonna 110.
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180
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Esposizioni aggiuntive derivanti da operazioni che comportano un’esposizione ad attività sottostanti
Articolo 390, paragrafo 7, del CRR.
Esposizioni aggiuntive derivanti da operazioni che comportano un’esposizione ad attività sottostanti.
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190
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(-) Rettifiche di valore e accantonamenti
Articoli 24, 34, 110 e 111 del CRR.
Le rettifiche di valore e gli accantonamenti compresi nel corrispondente quadro contabile [direttiva 86/635/CEE o regolamento (CE) n. 1606/2002] che influenzano la valutazione delle esposizioni sono determinati in conformità degli articoli 24 e 110 del CRR.
In questa colonna vanno segnalati le rettifiche di valore e gli accantonamenti a fronte dell’esposizione lorda indicata nella colonna 040.
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200
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(-) Esposizioni dedotte dagli elementi del capitale primario di classe 1 o dagli elementi aggiuntivi di classe 1
Articolo 390, paragrafo 6, lettera e), del CRR.
Vanno segnalate qui le esposizioni dedotte dagli elementi del capitale primario di classe 1 o dagli elementi aggiuntivi di classe 1 che sono incluse nelle diverse colonne dell’esposizione originaria totale.
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210-230
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Valore dell’esposizione prima dell’applicazione delle esenzioni e delle tecniche di attenuazione del rischio di credito
Articolo 394, paragrafo 1, lettera b), del CRR.
Gli enti segnalano il valore dell’esposizione senza tener conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, se del caso.
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210
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Totale
Il valore dell’esposizione da segnalare in questa colonna è l’importo usato per determinare se un’esposizione è una grande esposizione nell’accezione dell’articolo 392 del CRR.
Detto valore comprende l’esposizione originaria previa detrazione delle rettifiche di valore e degli accantonamenti e l’ammontare delle esposizioni dedotte dagli elementi del capitale primario di classe 1 o dagli elementi aggiuntivi di classe 1.
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220
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Di cui: esterne al portafoglio di negoziazione
L’importo delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione rispetto all’esposizione totale prima dell’applicazione delle esenzioni e delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.
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230
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% del capitale di classe 1
Articoli 392 e 395 del CRR.
L’importo da segnalare qui è la percentuale del valore dell’esposizione prima dell’applicazione di esenzioni e di tecniche di attenuazione del rischio di credito correlate al capitale di classe 1 dell’ente, così come definito nell’articolo 25 del CRR.
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240-310
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(-) Tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito
Articolo 399 e articoli da 401 a 403 del CRR. Le tecniche di CRM così come definite nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 57, del CRR.
Le tecniche di CRM riconosciute nella parte tre, titolo II, capi 3 e 4, del CRR sono applicate in conformità degli articoli da 401 a 403 del CRR.
Le tecniche di CRM possono avere tre effetti diversi nel regime delle grandi esposizioni: effetto di sostituzione, protezione del credito di tipo reale diversa dall’effetto di sostituzione e trattamento per le garanzie immobiliari.
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240-290
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(-) Effetto di sostituzione delle tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito
Articolo 403 del CRR.
L’ammontare delle protezioni del credito di tipo reale e di tipo personale da segnalare in queste colonne deve corrispondere alle esposizioni garantite da un terzo o assicurate da garanzie reali emesse da un terzo, qualora l’ente consideri la frazione dell’esposizione garantita dal valore di mercato delle garanzie reali riconosciute come contratta nei confronti del garante o dell’emittente della garanzia reale.
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240
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(-) Strumenti di debito
Cfr. colonna 060.
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250
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(-) Strumenti di capitale
Cfr. colonna 070.
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260
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(-) Derivati
Cfr. colonna 080.
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270-290
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(-) Elementi fuori bilancio
Il valore di queste colonne è segnalato senza l’applicazione di fattori di conversione.
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270
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(-) Impegni all’erogazione di prestiti
Cfr. colonna 090.
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280
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(-) Garanzie finanziarie
Cfr. colonna 100.
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290
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(-) Altri impegni
Cfr. colonna 110.
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300
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(-) Protezione del credito di tipo reale diversa dall’effetto di sostituzione
Articolo 401 del CRR.
L’ente segnala gli importi della protezione del credito di tipo reale, così come definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 58, del CRR, che sono dedotti dal valore dell’esposizione per effetto dell’applicazione dell’articolo 401 del CRR.
Conformemente all’articolo 401, paragrafo 1, del CRR, le rettifiche per volatilità sono applicate al valore dell’esposizione e sono segnalate come un aumento del valore dell’esposizione.
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310
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(-) Immobili
Articolo 402 del CRR.
L’ente segnala gli importi dedotti dal valore dell’esposizione per effetto dell’applicazione dell’articolo 402 del CRR.
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320
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(-) Esenzioni
Articolo 400 del CRR.
L’ente segnala gli importi esentati dall’applicazione del regime delle grandi esposizioni.
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330-350
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Valore dell’esposizione dopo l’applicazione delle esenzioni e delle tecniche di attenuazione del rischio di credito
Articolo 394, paragrafo 1, lettera d), del CRR.
L’ente segnala il valore dell’esposizione dopo aver tenuto conto dell’effetto delle esenzioni e delle tecniche di attenuazione del rischio di credito calcolate ai fini dell’articolo 395, paragrafo 1 del CRR.
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330
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Totale
Questa colonna comprende l’importo da tenere in considerazione per ottemperare ai limiti delle grandi esposizioni stabiliti nell’articolo 395 del CRR.
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340
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Di cui: esterne al portafoglio di negoziazione
L’ente segnala l’esposizione complessiva esterna al portafoglio di negoziazione dopo aver applicato le esenzioni e tenuto conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.
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350
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% del capitale di classe 1
L’ente segnala la percentuale del valore dell’esposizione dopo aver applicato le esenzioni e le tecniche di attenuazione del rischio di credito correlate al capitale di classe 1 dell’ente, così come definito nell’articolo 25 del CRR.
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7.
C 29.00 - Informazioni dettagliate sulle esposizioni verso singoli clienti all’interno di gruppi di clienti connessi (modello LE3)
7.1. Istruzioni relative a colonne specifiche
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Colonna
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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010-360
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L’ente segnala nel modello LE3 i dati dei singoli clienti facenti parte dei gruppi di clienti connessi compresi nelle righe del modello LE2.
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010
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Codice
Le colonne 010 e 020 sono un identificatore di riga composito ed insieme devono essere uniche per ciascuna riga della tabella.
È segnalato il codice della controparte individuale appartenente ai gruppi di clienti connessi.
Per motivi di coerenza, si dovranno utilizzare sempre questi codici.
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020
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Codice del gruppo
Le colonne 010 e 020 sono un identificatore di riga composito ed insieme devono essere uniche per ciascuna riga della tabella.
Se a livello nazionale esiste un codice unico per un gruppo di clienti connessi, detto codice è segnalato. In mancanza di un codice unico a livello nazionale, il codice da segnalare è quello utilizzato per la segnalazione delle esposizioni in «gruppo di clienti connessi» di cui al modello C 28.00 (LE2).
Se un cliente fa parte di diversi gruppi di clienti connessi, viene segnalato come membro di tutti i gruppi di clienti connessi cui appartiene.
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030
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Operazioni con esposizione ad attività sottostanti
Cfr. colonna 030 del modello LE2.
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050-360
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Se gli strumenti finanziari segnalati nel modello LE2 sono erogati all’intero gruppo di clienti connessi, vanno imputati alle singole controparti nel modello LE3 conformemente ai criteri aziendali dell’ente.
Per il resto, si rimanda alle istruzioni del modello LE2.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
- EULAW_LV -
EULAW_LV
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