+ALLEGATO XXIX

ALLEGATO XXIX




ALLEGATO XXIX

ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE AI FINI DEL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE NEL PORTAFOGLIO BANCARIO

Indice

PARTE I

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.

Struttura

2.

Ambito della segnalazione

3.

Trattamento degli strumenti a tasso fisso/variabile

4.

Trattamento delle opzioni

5.

Convenzione dei segni

6.

Abbreviazioni

7.

Altre convenzioni

PARTE II

VALUTAZIONE DELL’IRRBB: SOT DELL’EVE/NII E VARIAZIONI DELL’MV (J 01.00)

1.

Osservazioni di carattere generale

2.

Istruzioni relative a posizioni specifiche

PARTE III

DISAGGREGAZIONE DELLE STIME DI SENSIBILITÀ (J 02.00, J 03.00 e J 04.00)

1.

Osservazioni di carattere generale

2.

Istruzioni relative a posizioni specifiche

PARTE IV

FLUSSI DI CASSA CON RIPREZZAMENTO (J 05.00, J 06.00 e J 07.00)

1.

Osservazioni di carattere generale

2.

Istruzioni relative a posizioni specifiche:

PARTE V

PARAMETRI PERTINENTI (J 08.00 e J 09.00)

1.

Osservazioni di carattere generale

2.

Istruzioni relative a posizioni specifiche

PARTE VI

INFORMAZIONI QUALITATIVE (J 10.00 e J 11.00)

1.

Osservazioni di carattere generale

2.

Istruzioni relative a posizioni specifiche

PARTE I

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.    Struttura

1.1. 

Il presente allegato contiene le istruzioni per la compilazione dei modelli relativi al rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario (IRRBB).

1.2. 

Il presente allegato consta di cinque blocchi di modelli:

a) 

valutazione dell’IRRBB: test di vigilanza dei valori anomali (SOT) del valore economico del capitale proprio (EVE) e dei proventi da interessi netti (NII) e variazioni del valore di mercato (MV) (J 01.00);

b) 

disaggregazione delle stime di sensibilità IRRBB (J 02.00, J 03.00 e J 04.00);

c) 

flussi di cassa con riprezzamento IRRBB (J 05.00, J 06.00 e J 07.00);

d) 

parametri pertinenti per la modellizzazione comportamentale (J 08.00 e J 09.00);

e) 

informazioni qualitative (J 10.00 e J 11.00).

1.3. 

Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. Nel presente allegato sono incluse ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della compilazione di ciascun blocco di modelli e istruzioni riguardanti posizioni specifiche.

1.4. 

Gli enti compilano i modelli nella valuta utilizzata per le segnalazioni, a prescindere dalla denominazione effettiva delle attività, delle passività e degli elementi fuori bilancio. Le valute diverse da quella utilizzata per le segnalazioni sono convertite nella valuta utilizzata per le segnalazioni al tasso di cambio della BCE alla data di riferimento. Gli enti compilano separatamente i modelli disaggregati per le valute corrispondenti, conformemente al regolamento delegato (UE) 2024/856 della Commissione ( 23 ).

1.5. 

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2024/856, gli enti tengono conto delle opzioni automatiche e comportamentali nei loro calcoli, se del caso, salvo se diversamente specificato.

2.    Ambito della segnalazione

Gli enti stimano l’IRRBB e forniscono informazioni sulle esposizioni ai tassi di interesse derivanti da posizioni sensibili al tasso di interesse presenti nel portafoglio bancario che rientrano nell’ambito dei SOT (articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2024/856. In particolare, gli enti prendono in considerazione tutti gli strumenti conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a f), e all’articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2024/856.

3.    Trattamento degli strumenti a tasso fisso/variabile

Laddove siano richieste informazioni distinte per gli strumenti a tasso fisso e per gli strumenti a tasso variabile, si applicano le definizioni seguenti:

a) 

«strumento a tasso fisso»: strumento a tasso fisso quale definito all’articolo 1, punto 4), del regolamento delegato (UE) 2024/857 della Commissione ( 24 ). In particolare:

i) 

strumenti senza una precisa data di scadenza contrattuale (ossia prodotti non vincolati), i cui flussi di cassa a titolo di interessi non sono legati contrattualmente o giuridicamente a movimenti di un indice di riferimento esterno o di un indice gestito internamente dall’ente, ma sono invece a discrezione dell’ente o di un’agenzia pubblica;

ii) 

strumenti con una precisa data di scadenza contrattuale, i cui flussi di cassa a titolo di interessi sono fissi dall’inizio dello strumento alla sua scadenza, o se il riprezzamento contrattuale è superiore a 1 anno, o se le variazioni della remunerazione, in qualsiasi momento nel corso della vita del contratto, sono a discrezione dell’ente o di un’agenzia pubblica;

b) 

«strumento a tasso variabile»: strumento a tasso variabile quale definito all’articolo 1, punto 5), del regolamento delegato (UE) 2024/857 della Commissione. In particolare:

i) 

strumenti senza una precisa data di scadenza contrattuale (ossia prodotti non vincolati), se i flussi di cassa a titolo di interessi non sono a discrezione dell’ente o di un’agenzia pubblica, ma sono invece legati contrattualmente o giuridicamente a movimenti di un indice di riferimento esterno o di un indice gestito internamente dall’ente;

ii) 

strumenti con una precisa data di scadenza contrattuale, i cui flussi di cassa a titolo di interessi non sono fissi dall’inizio dello strumento alla sua scadenza, se il riprezzamento contrattuale è inferiore o pari a 1 anno e se le variazioni della remunerazione nel corso della durata contrattuale non sono a discrezione dell’ente o di un’agenzia pubblica.

4.    Trattamento delle opzioni

Se sono richieste informazioni distinte sulle opzioni, gli enti le segnalano nel modo seguente:

a) 

opzioni incorporate unitamente al relativo strumento primario;

b) 

opzioni esplicite/autonome separatamente da qualsiasi altro tipo di elemento in bilancio, ad esempio strumenti derivati (ossia gli enti segnalano tali opzioni insieme all’elemento coperto).

5.    Convenzione dei segni

5.1 In generale gli enti segnalano i valori in modo positivo in tutti i modelli. Le cifre espresse in unità monetarie che si riferiscono al livello di EVE, al livello di NII e al livello di MV sono in generale segnalate come cifre positive, indipendentemente dal fatto che si riferiscano a un’attività o a una passività, sebbene esistano alcune eccezioni: nel caso in cui il livello del NII sia negativo, se gli interessi passivi sono superiori agli interessi attivi nello scenario di riferimento, o nel caso dei derivati per i quali devono essere segnalati i valori compensati delle componenti derivate.

5.2 Gli enti segnalano le variazioni (Δ) di EVE, NII e MV con valori positivi o negativi, a seconda della variazione. Gli enti calcolano Δ come differenza tra EVE/NII/MV negli scenari di shock e EVE/NII/MV nello scenario di riferimento. Le sensibilità dell’EVE (e dell’MV) di una specifica attività o passività sono segnalate come positive se l’EVE (e l’MV) di tale attività o passività aumenta in uno scenario specifico dei tassi di interesse. Analogamente, le sensibilità del NII di una specifica attività o passività sono segnalate come positive quando i proventi da interessi di tale attività, o gli interessi passivi di tale passività, aumentano in uno scenario concreto dei tassi di interesse.

5.3 Nei punti di dati relativi alle esposizioni nozionali o ai valori contabili, si applica la stessa regola: gli enti segnalano i valori di attività e passività in modo positivo.

5.4 Gli enti segnalano i parametri in modo positivo indipendentemente dal fatto che si riferiscano ad attività o a passività e dal fatto che aumentino o diminuiscano il valore delle metriche dell’IRRBB. Vi possono essere casi eccezionali in cui gli enti segnalano dati negativi per i parametri, tra cui il rendimento medio delle attività/passività se l’ultima revisione del tasso di interesse si è basata su un contesto di tassi di interesse di mercato negativi.

6.    Abbreviazioni

Il valore economico del capitale proprio è denominato «EVE», i proventi da interessi netti «NII», il valore di mercato «MV», il test di vigilanza sui valori anomali «SOT», i depositi non vincolati «NMD», il sistema interno di misurazione «IMS» e il metodo standardizzato «SA».

7.    Altre convenzioni

7.1 In tutto il presente allegato si fa riferimento al regolamento delegato (UE) 2024/856 o «norme tecniche di regolamentazione sul SOT» e al regolamento delegato (UE) 2024/857 o «norme tecniche di regolamentazione sull’SA». Quando il testo fa riferimento alle definizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2024/857, tali definizioni si applicano a tutti gli enti segnalanti (e non solo a quelli che applicano l’SA).

7.2 Al presente allegato si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2024/857.

PARTE II

VALUTAZIONE DELL’IRRBB: SOT DELL’EVE/NII E VARIAZIONI DELL’MV (J 01.00)

1.    Osservazioni di carattere generale

1.1. Il modello J 01.00 contiene i livelli e le variazioni dell’EVE (ΔΕVE) e i livelli e le variazioni del NII (ΔΝII), calcolati conformemente al regolamento delegato (UE) 2024/856, nonché il livello e le variazioni dell’MV, calcolati secondo i criteri di gestione interna del rischio, considerando un orizzonte temporale di un anno e un’ipotesi di bilancio costante. Tra altri elementi contiene anche la dimensione specificata degli shock di tasso di interesse per le valute non menzionate nella parte A dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2024/856 e i rapporti tra ΔΕVE e ΔΝII e il capitale di classe 1 a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 575/2013, il ΔΕVE e il ΔΝII negli scenari peggiori e il livello dell’EVE e del NII nello scenario di riferimento, nonché il ΔΕVE, il ΔΝII e il ΔΜV in determinati scenari di shock di tasso di interesse regolamentari.

1.2. Questo modello è compilato separatamente per ciascuna valuta inclusa nel calcolo del SOT a norma dell’articolo 1, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2024/856, nonché per il valore aggregato di tutte le valute cui si applica l’articolo 1, paragrafo 4, di detto regolamento delegato. Nel calcolo delle variazioni aggregate (per tutte le valute) per ciascuno scenario di shock di tasso di interesse si applica l’articolo 3, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2024/856.

2.    Istruzioni relative a posizioni specifiche



Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010-0090

Valore economico del capitale proprio (EVE)

Le stime dell’EVE calcolate conformemente all’articolo 98, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2013/36/UE e agli articoli da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2024/856. Per quanto riguarda le ipotesi di modellizzazione e parametriche non specificate all’articolo 3 di tale regolamento delegato, gli enti fanno ricorso alle medesime ipotesi che utilizzano nella misurazione e nella gestione dell’IRRBB, ossia le loro metodologie di misurazione interne, il metodo standardizzato o il metodo standardizzato semplificato, a seconda dei casi.

0010

ΔΕVE nello scenario peggiore

La variazione dell’EVE negli scenari prudenziali di shock di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2024/856 che ha causato la più forte diminuzione dell’EVE. In questa riga è segnalato il risultato peggiore tra i valori delle righe da 0040 a 0090.

0020

Rapporto ΔΕVE nello scenario peggiore

Il rapporto tra il valore segnalato alla riga 0010 e il capitale di classe 1 determinato conformemente all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0030- 0090

EVE nello scenario di riferimento e negli scenari prudenziali di shock

Il livello dell’EVE nello scenario di riferimento e le variazioni dell’EVE (ossia ΔΕVE) negli scenari prudenziali di shock di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2024/856.

0030

Livello dell’EVE nello scenario di riferimento

Il livello dell’EVE nello scenario di riferimento dei tassi di interesse alla data di riferimento.

0040

ΔEVE nello scenario di shock al rialzo parallelo

La variazione dell’EVE nello scenario di shock al rialzo parallelo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2024/856.

0050

ΔEVE nello scenario di shock al ribasso parallelo

La variazione dell’EVE nello scenario di shock al ribasso parallelo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2024/856.

0060

ΔΕVE nello scenario di steepener shock

La variazione dell’EVE nello scenario di «steepener shock» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2024/856.

0070

ΔEVE nello scenario di flattener shock

La variazione dell’EVE nello scenario di «flattener shock» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2024/856.

0080

ΔEVE nello scenario di shock al rialzo dei tassi a breve

La variazione dell’EVE nello scenario di shock al rialzo dei tassi a breve di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2024/856.

0090

ΔEVE nello scenario di shock al ribasso dei tassi a breve

La variazione dell’EVE nello scenario di shock al ribasso dei tassi a breve di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), e all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2024/856.

0100- 0140

Proventi da interessi netti (NII)

Il NII di cui all’articolo 98, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2013/36/UE e specificato all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2024/856. Per quanto riguarda le ipotesi di modellizzazione e parametriche non specificate all’articolo 4 di tale regolamento delegato, gli enti fanno ricorso alle medesime ipotesi che utilizzano nella misurazione e nella gestione dell’IRRBB, ossia le loro metodologie di misurazione interne, il metodo standardizzato o il metodo standardizzato semplificato, a seconda dei casi.

Gli enti prendono in considerazione il trattamento contabile delle coperture (ossia la contabilizzazione delle operazioni di copertura) e non includono gli effetti degli elementi di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0100

ΔΝII nello scenario peggiore

La variazione del NII a un anno negli scenari prudenziali di shock di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2024/856 che ha causato la più forte diminuzione del NII. In questa riga è segnalato il risultato peggiore tra i valori delle righe 0130 e 0140.

0110

Rapporto ΔΝII nello scenario peggiore

Il rapporto tra il valore segnalato alla riga 0100 e il capitale di classe 1 determinato conformemente all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0120- 0140

NII nello scenario di riferimento e negli scenari prudenziali di shock

Il livello del NII nello scenario di riferimento e il ΔΝII negli scenari prudenziali di shock di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2024/856.

0120

Livello del NII nello scenario di riferimento

Il livello del NII nello scenario di riferimento dei tassi di interesse alla data di riferimento.

0130

ΔNII nello scenario di shock al rialzo parallelo

La variazione del NII nello scenario di shock al rialzo parallelo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2024/856.

0140

ΔNII nello scenario di shock al ribasso parallelo

La variazione del NII nello scenario di shock al ribasso parallelo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2024/856.

0150- 0170

Variazioni del valore di mercato (MV) con IMS

MV nello scenario di riferimento e negli scenari prudenziali di shock

Le previsioni di variazione dell’MV (ΔMV) del valore contabile in un orizzonte temporale di un anno nello scenario di riferimento e negli scenari prudenziali di shock sono indicate nel conto profitti e perdite o direttamente a titolo di capitale proprio (ad esempio tramite altre componenti di conto economico complessivo). Gli enti segnalano ΔMV al netto dell’effetto delle coperture contabili (ossia la contabilizzazione delle operazioni di copertura) e non tengono conto degli effetti degli elementi di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 (componente effettiva dei derivati di copertura dei flussi di cassa che coprono elementi al costo ammortizzato).

Per gli scenari prudenziali di shock di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2024/856, gli enti utilizzano le previsioni di ΔMV secondo il proprio IMS dell’IRRBB oppure, ove applicabile, l’articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2024/857.

L’entità e la composizione totali dell’importo il cui valore è sensibile a ΔMV sono mantenute sostituendo gli strumenti in scadenza con nuovi strumenti aventi caratteristiche comparabili (compresi la valuta e l’importo nominale degli strumenti).

Le stime del rischio, da cui sono derivati i parametri pertinenti, sono equivalenti a quelle utilizzate per i calcoli nell’ambito del SOT, comprese, se del caso, la modellizzazione comportamentale e l’opzionalità automatica.

0150

Livello dell’MV nello scenario di riferimento

Il livello dell’MV nello scenario di riferimento dei tassi di interesse alla data di riferimento.

0160

ΔMV nello scenario di shock al rialzo parallelo

La variazione dell’MV nello scenario di shock al rialzo parallelo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2024/856.

0170

ΔMV nello scenario di shock al ribasso parallelo

La variazione dell’MV nello scenario di shock al ribasso parallelo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2024/856.

0180-0200

Altre valute: dimensione degli shock di tasso di interesse

Parte B dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2024/856.

Shock di tasso di interesse per valute calibrati conformemente alla parte B dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2024/856 e all’articolo 2 del medesimo regolamento delegato. La dimensione degli shock di tasso di interesse è segnalata in punti base e in valore assoluto. La dimensione dello shock rappresenta la differenza (ΔR) rispetto al tasso di interesse privo di rischio.

Queste righe non sono compilate per le valute di cui alla parte A dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2024/856. Sono compilate solo per le valute considerate nel SOT, conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, del medesimo regolamento delegato.

0180

Shock parallelo

Dimensione dello shock parallelo dei tassi di interesse in punti base calibrato conformemente alla parte B dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2024/856 e all’articolo 2, punto 1), del medesimo regolamento delegato.

0190

Shock di tasso a breve

Dimensione dello shock di tasso a breve in punti base calibrato conformemente allo shock a breve di cui alla parte B dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2024/856 e all’articolo 2, punto 2), del medesimo regolamento delegato.

0200

Shock di tasso a lungo

Dimensione dello shock di tasso a lungo in punti base calibrato conformemente allo shock a lungo di cui alla parte B dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2024/856 e all’articolo 2, punto 3), del medesimo regolamento delegato.



Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Importo

La dimensione specificata degli shock di tasso di interesse è segnalata in punti base (bps), quella di ΔEVE e ΔNII è segnalata sia in termini di rapporto sia come importo (come specificato nelle istruzioni sulle righe). Gli importi sono segnalati nella valuta utilizzata per le segnalazioni.

PARTE III

DISAGGREGAZIONE DELLE STIME DI SENSIBILITÀ (J 02.00, J 03.00 e J 04.00)

1.    Osservazioni di carattere generale

1.1. I modelli J 02.00, J 03.00 e J 04.00 forniscono ulteriori disaggregazioni delle stime dell’ente relative alle sensibilità all’IRRBB in base al SOT (regolamento delegato (UE) 2024/856] e alle variazioni dell’MV (gestione interna del rischio con un orizzonte temporale di 1 anno e ipotesi di bilancio costante), compresa l’opzionalità comportamentale/condizionale e automatica per una specifica disaggregazione degli elementi in bilancio.

1.2. Gli enti segnalano il contenuto di questi modelli separatamente per ogni valuta nella quale l’ente detiene posizioni qualora il valore contabile delle attività o passività finanziarie denominate in una valuta sia pari o superiore al 5 % delle attività o passività finanziarie totali del portafoglio bancario, o inferiore al 5 % se la somma delle attività o passività finanziarie incluse nel calcolo è inferiore al 90 % delle attività (escluse le attività materiali) o passività finanziarie totali del portafoglio bancario.

2.    Istruzioni relative a posizioni specifiche



Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Attività totali

Totale delle attività sensibili al tasso di interesse che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2024/856 indipendentemente dal loro trattamento contabile. Questa riga contiene:

— attività nei confronti di banche centrali;

— attività interbancarie;

— prestiti e anticipazioni;

— titoli di debito;

— derivati di copertura di attività;

— altro.

Gli enti segnalano le esposizioni all’IRRBB di attività che non sono dedotte dal capitale primario di classe 1 (CET1) determinato conformemente alla parte due, titolo I, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 ed escluse le attività materiali come gli immobili e le esposizioni in strumenti di capitale nel portafoglio bancario di cui all’articolo 133 e all’articolo 147, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. Queste esposizioni sono assegnate ai settori della controparte in base alla natura della controparte immediata.

0020

di cui: dovute all’opzionalità automatica

Contributo dell’opzionalità automatica incorporata ed esplicita al totale delle attività sensibili al tasso di interesse che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2024/856 indipendentemente dal loro trattamento contabile.

0030

Banca centrale

Attività nei confronti di banche centrali, compresi disponibilità e depositi a vista, di cui all’allegato V, parte 1, punto 42), lettera a), del presente regolamento.

0040

Attività interbancarie

Tutte le attività la cui controparte è un ente creditizio di cui all’allegato V, parte 1, punto 42), lettera c), del presente regolamento, escluse le esposizioni in titoli e derivati.

0050

Prestiti e anticipazioni

Strumenti di debito detenuti dagli enti che non sono titoli di cui all’allegato V, parte 1, punto 32), del presente regolamento. Questa riga non contiene le esposizioni contenute nelle righe 0030 e 0040.

0060, 0130, 0150, 0250, 0280, 0320, 0360, 0400, 0430, 0480

di cui: a tasso fisso

Gli enti segnalano i dati relativi agli strumenti a tasso fisso, conformemente alla convenzione specificata nel presente allegato, parte I, sezione 3.

0070

di cui: deteriorati

Prestiti e anticipazioni deteriorati di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2024/856 e all’articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0080

Al dettaglio

Prestiti e anticipazioni a una persona fisica o a una PMI, se l’esposizione verso piccole e medie imprese («PMI») possiede i requisiti per rientrare nella classe delle esposizioni al dettaglio ai sensi del metodo standardizzato o del metodo basato sui rating interni («IRB») per il rischio di credito di cui alla parte uno, titolo II, capi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, o a un’impresa ammissibile al trattamento di cui all’articolo 153, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, se i depositi aggregati di tale PMI o impresa a livello di gruppo non superano 1 milione di EUR.

In questa riga sono segnalati i prestiti e le anticipazioni al dettaglio sia in bonis che deteriorati.

0090

di cui: garantiti da immobili residenziali

Prestiti al dettaglio formalmente garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale, indipendentemente dal rapporto prestito/garanzia reale («loan-to-value») e dalla forma giuridica della garanzia reale.

0100

All’ingrosso non finanziari

Prestiti e anticipazioni ad amministrazioni pubbliche e società non finanziarie di cui all’allegato V, parte 1, punto 42), lettere b) ed e), del presente regolamento. Questa riga non contiene le esposizioni contenute nella riga 0080.

0110

All’ingrosso finanziari

Prestiti e anticipazioni ad altre società finanziarie di cui all’allegato V, parte 1, punto 42), lettera d), del presente regolamento.

0120

Titoli di debito

Strumenti di debito detenuti dall’ente emessi come titoli che non sono prestiti di cui all’allegato V, parte 1, punto 31), del presente regolamento, comprese obbligazioni garantite ed esposizioni verso la cartolarizzazione.

0140

Derivati di copertura di attività

Strumenti derivati quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Gli enti segnalano gli strumenti derivati detenuti in regime di contabilizzazione delle operazioni di copertura, in conformità della disciplina contabile applicabile, il cui elemento coperto è un’attività sensibile ai tassi di interesse.

0160

Copertura di titoli di debito

Strumenti derivati in regime di contabilizzazione delle operazioni di copertura che coprono attività che sono titoli di debito.

0170

Copertura di altre attività

Strumenti derivati in regime di contabilizzazione delle operazioni di copertura che coprono attività che non sono titoli di debito.

0180

Altro

In questa riga sono segnalate le altre attività in bilancio sensibili ai tassi di interesse che non rientrano nelle righe precedenti.

0190

Attività fuori bilancio: attività potenziali

Attività fuori bilancio elencate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 575/2013 che sono sensibili al tasso di interesse e che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2024/856.

In questa riga sono segnalati anche gli impegni all’erogazione di finanziamenti a tasso fisso con potenziali mutuatari.

L’impegno all’erogazione di finanziamenti è segnalato come combinazione di una posizione corta e una posizione lunga. È il caso di un impegno all’erogazione di finanziamenti a tasso fisso per cui l’ente detiene una posizione lunga nel prestito all’avvio dell’impegno e una posizione corta quando il prestito dovrebbe essere utilizzato. Gli enti segnalano le posizioni lunghe come attività e le posizioni corte come passività. In questa riga segnalano solo gli strumenti potenziali ammissibili come attività.

0200

Passività totali

Totale delle passività sensibili al tasso di interesse che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2024/856 indipendentemente dal loro trattamento contabile. Questa riga contiene:

— passività nei confronti di banche centrali;

— passività interbancarie;

— titoli di debito emessi;

— depositi non vincolati;

— depositi a termine;

— derivati di copertura di passività.

— altro.

0210

di cui: dovute all’opzionalità automatica

Contributo dell’opzionalità automatica incorporata ed esplicita al totale delle passività sensibili al tasso di interesse che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2024/856 indipendentemente dal loro trattamento contabile.

0220

Banca centrale

Passività nei confronti di banche centrali di cui all’allegato V, parte 1, punto 42), lettera a), del presente regolamento.

0230

Attività interbancarie

Tutte le passività la cui controparte è un ente creditizio di cui all’allegato V, parte 1, punto 42), lettera c), del presente regolamento, escluse le esposizioni in titoli e derivati.

0240

Titoli di debito emessi

Strumenti di debito emessi dagli enti in forma di titoli che non sono depositi, di cui all’allegato V, parte 1, punto 37), del presente regolamento.

0260

di cui: AT1 o T2

Titoli di debito emessi a norma dell’articolo 61 o 71 del regolamento (UE) n. 575/2013, esclusi i fondi propri perpetui senza date di call [articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2024/856].

0270

NMD: transazionali al dettaglio

Depositi non vincolati al dettaglio detenuti in conti transattivi quali definiti all’articolo 1, punto 10), del regolamento delegato (UE) 2024/857. Gli NMD transazionali al dettaglio comprendono i conti non fruttiferi e altri conti al dettaglio la cui componente di remunerazione non è pertinente ai fini della decisione del cliente di mantenere denaro sul conto.

0290, 0330, 0370

di cui: componente core

Componente core di depositi non vincolati quale definita all’articolo 1, punto 15), del regolamento delegato (UE) 2024/857.

Gli enti modellizzano gli NMD stabili che è improbabile subiscano un riprezzamento anche in presenza di variazioni significative del contesto dei tassi di interesse o gli altri depositi la cui elasticità alle variazioni dei tassi di interesse è limitata.

0300, 0340, 0380

di cui: esentati dal limite massimo a 5 anni

Esposizioni al risparmio regolamentato di cui all’articolo 428 septies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, ma non limitatamente alla parte centralizzata, o esposizioni al risparmio con vincoli economici o fiscali sostanziali in caso di ritiro, per le quali l’ente non vincola a 5 anni la data media massima ponderata di riprezzamento.

0310

NMD: non transazionali al dettaglio

Depositi non vincolati al dettaglio detenuti in conti non transattivi quali definiti all’articolo 1, punto 11, del regolamento delegato (UE) 2024/857.

Altri depositi al dettaglio che non sono considerati «Depositi non vincolati: operazioni al dettaglio» sono considerati come detenuti in un conto non transattivo.

In particolare i depositi non transazionali al dettaglio comprendono i conti al dettaglio (inclusi quelli regolamentati) la cui componente di remunerazione è pertinente ai fini della decisione del cliente di mantenere denaro sul conto.

0350

NMD: all’ingrosso non finanziari

Depositi all’ingrosso quali definiti all’articolo 1, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2024/857 che sono NMD di amministrazioni pubbliche e di società non finanziarie di cui all’allegato V, parte 1, punto 42), lettere b) ed e), del presente regolamento.

0390

NMD: all’ingrosso finanziari

Depositi all’ingrosso quali definiti all’articolo 1, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2024/857 che sono NMD di controparti di cui all’allegato V, parte 1, punto 42), lettera d), del presente regolamento.

0410

di cui: depositi operativi

NMD classificati come depositi operativi di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (2).

0420

Depositi a termine

Depositi non trasferibili che il depositante non è autorizzato a ritirare prima di una scadenza prestabilita o che possono essere ritirati anticipatamente a condizione che il depositante paghi costi e commissioni di ritiro anticipato (rimborso anticipato). Questa voce comprende i depositi di risparmio amministrati per i quali il criterio della durata non è pertinente. Sebbene i depositi con una durata prestabilita possano presentare la possibilità di un rimborso anticipato previa notifica, o possano essere rimborsati a richiesta con l’applicazione di penalità, tali caratteristiche non sono utilizzate a fini di classificazione. Questa riga non contiene le esposizioni delle righe 0220 e 0230.

0440

al dettaglio

Questa riga contiene i depositi a termine di clienti al dettaglio.

0450

all’ingrosso non finanziari

Depositi a termine di clienti non finanziari all’ingrosso.

Depositi all’ingrosso quali definiti all’articolo 1, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2024/857 diversi da NMD di amministrazioni pubbliche e di società non finanziarie di cui all’allegato V, parte 1, punto 42), lettere b) ed e), del presente regolamento.

0460

all’ingrosso finanziari

Depositi a termine di clienti finanziari all’ingrosso.

Depositi all’ingrosso quali definiti all’articolo 1, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2024/857 diversi da NMD di controparti di cui all’allegato V, parte 1, punto 42), lettera d), del presente regolamento.

0470

Derivati di copertura di passività

Strumenti derivati quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 600/2014. Gli enti segnalano gli strumenti derivati detenuti in regime di contabilizzazione delle operazioni di copertura, in conformità della disciplina contabile applicabile, il cui elemento coperto è una passività sensibile ai tassi di interesse.

0490

Copertura di titoli di debito

Strumenti derivati in regime di contabilizzazione delle operazioni di copertura che coprono passività che sono titoli di debito.

0500

Copertura di altre passività

Strumenti derivati in regime di contabilizzazione delle operazioni di copertura che coprono passività che non sono titoli di debito.

0510

Altro

In questa riga sono segnalate le altre passività in bilancio sensibili ai tassi di interesse non classificate nelle righe precedenti.

0520

Passività fuori bilancio: passività potenziali

Gli elementi fuori bilancio comprendono prodotti quali impegni all’erogazione di finanziamenti sensibili ai tassi di interesse.

Le passività potenziali sono considerate come una combinazione di una posizione corta e una posizione lunga. Nello specifico, nel caso in cui l’ente abbia una linea di credito con altri enti, avrà una posizione lunga quando il prestito dovrebbe essere utilizzato e una posizione corta alla data di apertura della linea di credito.

Le posizioni lunghe sono segnalate come attività mentre le posizioni corte sono segnalate come passività. In questa riga sono segnalati solo gli strumenti potenziali ammissibili come passività.

0530

Altri strumenti derivati (attività/passività nette)

Strumenti derivati su tassi di interesse non concepiti come coperture contabili, quali le coperture economiche su tassi di interesse, che sono destinati a coprire il rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario ma non sono soggetti a un regime di contabilizzazione delle operazioni di copertura.

0540-0640

Voce per memoria

0540

Strumenti derivati netti

Contributo netto di tutti i derivati su tassi di interesse nel portafoglio bancario, prendendo in considerazione i derivati su tassi di interesse che coprono attività (riga 0140) o passività (riga 0470) nel quadro di un regime di contabilizzazione delle operazioni di copertura nel portafoglio bancario e le coperture economiche su tassi di interesse (riga 0530) di altri derivati su tassi di interesse nel portafoglio bancario non concepiti come coperture contabili.

0550

Posizione netta su tassi di interesse senza derivati

Tutte le esposizioni su tassi di interesse nel portafoglio bancario, comprese le esposizioni fuori bilancio ed esclusi i derivati su tassi di interesse. In particolare, tutte le attività e passività, escluso l’effetto dei derivati.

0560

Posizione netta su tassi di interesse con derivati

Tutte le attività e passività, comprese le esposizioni fuori bilancio e i derivati su tassi di interesse.

0570

Attività totali con impatto sull’MV

Totale delle attività per le quali le variazioni dell’MV sono rilevanti per l’utile (perdita) d’esercizio o per il patrimonio netto, esclusi i derivati che non rientrano nella contabilizzazione delle operazioni di copertura segnalati alla riga 0530. Per gli enti che applicano gli IFRS a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le attività del portafoglio bancario che sono registrate al fair value (valore equo) in conformità della disciplina contabile applicabile (tramite l’utile (perdita) d’esercizio o altre componenti di conto economico complessivo), insieme ai titoli di debito e agli altri strumenti registrati al costo ammortizzato soggetti a contabilizzazione delle operazioni di copertura del fair value (valore equo). In questa sezione sono segnalati i derivati di copertura delle attività del portafoglio bancario in regime di contabilizzazione delle operazioni di copertura, ad eccezione della componente effettiva di quelli contabilizzati come derivati di copertura dei flussi di cassa che coprono elementi al costo ammortizzato di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0580

Titoli di debito

Titoli di debito per i quali le variazioni dell’MV sono rilevanti per l’utile (perdita) d’esercizio o per il patrimonio netto. Sono compresi i titoli di debito al fair value (valore equo) insieme ai titoli di debito registrati al costo ammortizzato soggetti a contabilizzazione delle operazioni di copertura del fair value (valore equo).

0590

Derivati

Strumenti derivati quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 600/2014.

In questa riga sono segnalati i derivati di copertura delle attività in regime di contabilizzazione delle operazioni di copertura, esclusi i derivati concepiti come coperture dei flussi di cassa che coprono elementi al costo ammortizzato.

0600

Altro

Altre attività al fair value (valore equo), insieme ad altre attività al costo ammortizzato soggette a contabilizzazione delle operazioni di copertura del fair value (valore equo).

0610

Passività totali con impatto sull’MV

Totale delle passività per le quali le variazioni dell’MV sono rilevanti per l’utile (perdita) d’esercizio o per il patrimonio netto, esclusi i derivati che non rientrano nella contabilizzazione delle operazioni di copertura segnalati alla riga 0530.

Passività registrate al fair value (valore equo) in conformità della disciplina contabile applicabile (tramite l’utile (perdita) d’esercizio o altre componenti di conto economico complessivo) insieme ai titoli di debito emessi e ad altre passività registrate al costo ammortizzato soggette a contabilizzazione delle operazioni di copertura di fair value (valore equo). In questa sezione sono segnalati anche i derivati di copertura delle passività in regime di contabilizzazione delle operazioni di copertura, ad eccezione della componente effettiva di quelli contabilizzati come derivati di copertura dei flussi di cassa che coprono elementi al costo ammortizzato in conformità dell’articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0620

Titoli di debito emessi

Titoli di debito emessi dall’ente in forma di titoli che non sono depositi, ai sensi dell’allegato V, parte 1, punto 37), del presente regolamento, che sono contabilizzati qualora le variazioni dell’MV siano rilevanti ai fini dell’utile (perdita) d’esercizio o del patrimonio netto.

0630

Derivati

Strumenti derivati quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 600/2014.

Gli enti segnalano in questa sezione i derivati che coprono passività in regime di contabilizzazione delle operazioni di copertura, esclusi i derivati concepiti come coperture dei flussi di cassa che coprono elementi al costo ammortizzato.

0640

Altro

Altre passività al fair value (valore equo), insieme ad altre passività al costo ammortizzato soggette a contabilizzazione delle operazioni di copertura del fair value (valore equo).

(1)   

Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj).

(2)   

Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/61/oj).

(3)   

Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj).



Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Valore contabile

Allegato V, parte 1, punto 27), del presente regolamento.

0020

Durata

Durata modificata («Dmod», segnalata in anni), compresa l’opzionalità automatica, dove: Dmod = - EV01/(valore economico * 0,0001)

EV01 è uguale a + 1 bps di sensibilità (shock parallelo) del valore economico.

0030-0090

Valore economico del capitale proprio (EVE)

Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0010-r0090}.

0030

Livello dell’EVE E – scenario di riferimento

Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0030}.

0040

ΔEVE – scenario di shock al rialzo parallelo

Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0040}.

0050

ΔEVE – scenario di shock al ribasso parallelo

Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0050}.

0060

ΔΕVE – scenario di steepener shock

Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0060}.

0070

ΔEVE – scenario di flattener shock

Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0070}.

0080

ΔEVE – scenario di shock al rialzo dei tassi a breve

Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0080}.

0090

ΔEVE – scenario di shock al ribasso dei tassi a breve

Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0090}.

0100-0120

Proventi da interessi netti

Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0100-r0140}.

0100

Livello del NII – scenario di riferimento

Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0120}.

0110

ΔNII – scenario di shock al rialzo parallelo

Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0130}.

0120

ΔNII – scenario di shock al ribasso parallelo

Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0140}.

0130-0150

Valore di mercato

Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0150-r0170}.

0130

Livello del MV – scenario di riferimento

Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0150}.

0140

ΔMV – scenario di shock al rialzo parallelo

Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0160}.

0150

ΔMV – scenario di shock al ribasso parallelo

Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0170}.

PARTE IV

FLUSSI DI CASSA CON RIPREZZAMENTO (J 05.00, J 06.00 e J 07.00)

1.    Osservazioni di carattere generale

1.1. 

I modelli J 05.00, J 06.00 e J 07.00 contengono informazioni dettagliate sui flussi di cassa con riprezzamento per gli elementi in bilancio segnalati nei modelli J 02.00, J 03.00 e J 04.00. Gli enti segnalano tali informazioni dal punto di vista dell’EVE, tenendo conto dei requisiti e delle ipotesi di modellizzazione di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2024/856 e delle informazioni contrattuali e comportamentali, e in entrambi i casi senza tener conto dell’opzionalità automatica. Le istruzioni per le righe sono le medesime esposte nella parte IV, sezione 2, del presente allegato. Inoltre, gli enti tengono debitamente conto delle convenzioni di segnalazione specificate nella parte I, in particolare quelle relative alla definizione di strumenti a tasso fisso/variabile e al trattamento delle opzioni.

1.2. 

Gli enti segnalano il contenuto di questi modelli separatamente per ogni valuta nella quale l’ente detiene posizioni qualora il valore contabile delle attività o passività finanziarie denominate in una valuta sia pari o superiore al 5 % delle attività o passività finanziarie totali del portafoglio bancario, o inferiore al 5 % se la somma delle attività o passività finanziarie incluse nel calcolo è inferiore al 90 % delle attività (escluse le attività materiali) o passività finanziarie totali del portafoglio bancario.

1.3. 

Gli enti segnalano il contenuto di questi modelli separatamente in base alle condizioni contrattuali e comportamentali (modellizzazione: contrattuale o comportamentale):

a) 

contrattuale: in base alla data di riprezzamento contrattuale quale definita all’articolo 1, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2024/857, senza tenere conto di ipotesi comportamentali. Sono prese in considerazione solo le caratteristiche contrattuali e giuridiche (senza tener conto delle opzioni automatiche e cap/floor legali). Il profilo dei flussi di cassa dei prodotti non vincolati (compresi gli NMD) è trattato alla stregua di posizioni variabili a breve termine (la categoria di scadenza più breve). Non si applicano né la chiusura anticipata né il rimborso anticipato comportamentali, equivalenti a tassi dello 0 % per il rimborso anticipato e il riscatto anticipato condizionali;

b) 

modellizzazione comportamentale nello scenario di riferimento: in base ai flussi di cassa con riprezzamento modellizzati che tengono conto, se del caso, delle ipotesi comportamentali nello scenario di riferimento.

1.4. 

Nel caso dei derivati, gli enti segnalano gli importi netti dei flussi di cassa del riprezzamento (ossia non disaggregati per componente payer/receiver). Per i derivati di copertura delle attività, la componente lunga (receiver/attività) del derivato è considerata con segno positivo, mentre la componente corta (payer/passività) è considerata con segno negativo nel calcolo degli importi netti per categoria di scadenza. Si deroga a tale regola nel caso di una cedola receiver fissata in un contesto di tassi di interesse negativi, che si considera con segno negativo anche se parte della componente lunga (receiver/attività) è stata considerata con segno positivo. Per i derivati di copertura delle passività vale il contrario: nel calcolo dei flussi di cassa netti di riprezzamento, la componente lunga (receiver/attività) è considerata con segno negativo, mentre la componente corta (payer/passività) con segno positivo.

1.5. 

Nelle tabelle relative alle condizioni contrattuali, gli enti non compilano le colonne relative all’importo nozionale, alle informazioni sulle opzioni automatiche e sulla modellizzazione comportamentale, al rendimento medio e alla scadenza contrattuale.

2.    Istruzioni relative a posizioni specifiche



Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010-0250

Strumenti a tasso fisso

Gli enti segnalano le stime relative agli strumenti a tasso fisso, conformemente alla convenzione specificata nella parte I, sezione 3 del presente allegato.

0260-0390

Strumenti a tasso variabile

Gli enti segnalano le stime relative agli strumenti a tasso variabile, conformemente alla convenzione specificata nella parte I, sezione 3, del presente allegato.

0010

Importo nozionale

Gli enti segnalano il valore nominale in essere degli strumenti.

Nel caso degli strumenti derivati è segnalato il valore nominale in essere della componente attività (receiver) (vale a dire, nessun importo compensato della componente receiver/payer).

0020 e 0270

% con opzionalità automatica incorporata o esplicita – acquistata

Percentuale dell’importo nozionale segnalato nelle colonne 0010 e 0260 soggetta a opzioni automatiche su tassi di interesse acquistate. L’opzionalità può derivare da strumenti autonomi acquistati dall’ente (tra cui floor, cap e swaption) o essere «incorporata» nei termini contrattuali di altri prodotti bancari standard.

Le opzioni automatiche incorporate su tassi di interesse sono segnalate insieme al relativo strumento primario (attività o passività). Le opzioni automatiche esplicite su tassi di interesse sono segnalate come strumenti derivati.

Le opzioni automatiche incorporate acquistate comprendono, in caso di posizioni a tasso variabile: i) floor acquistate su attività a tasso variabile (prestiti o titoli di debito); ii) cap acquistate su titoli di debito a tasso variabile emessi ecc.

Le opzioni automatiche incorporate acquistate comprendono, in caso di posizioni a tasso fisso: i) attività in titoli di debito a tasso fisso con opzione di rimborso anticipato per l’ente (swaption payer incorporate acquistate); ii) passività in titoli di debito a tasso fisso emessi con opzione di rimborso anticipato per l’ente (swaption receiver incorporate acquistate).

Le opzioni automatiche esplicite acquistate sono strumenti derivati che comprendono: i) floor esplicite acquistate; ii) swaption payer esplicite acquistate (l’ente ha il diritto di stipulare un contratto swap su tassi di interesse che paga a tasso fisso e riceve a tasso variabile); iii) cap esplicite acquistate; iv) swaption receiver esplicite acquistate (l’ente ha il diritto di stipulare un contratto swap su tassi di interesse che riceve a tasso fisso e paga a tasso variabile).

Nel calcolare l’esposizione percentuale, gli enti tengono debitamente conto delle convenzioni specificate nella parte I, sezione 3, per quanto riguarda le opzioni.

0030 e 0280

% con opzionalità automatica incorporata o esplicita – venduta

Percentuale dell’importo nozionale segnalato nelle colonne 0010 e 0260 soggetta a opzioni automatiche su tassi di interesse vendute. L’opzionalità può derivare da strumenti autonomi venduti dall’ente (tra cui floor, cap e swaption) o essere «incorporata» nei termini contrattuali di altri prodotti bancari standard.

Le opzioni automatiche incorporate su tassi di interesse sono segnalate insieme al relativo strumento primario (attività o passività). Le opzioni automatiche esplicite su tassi di interesse sono segnalate come strumenti derivati.

Le opzioni automatiche incorporate su tassi di interesse vendute comprendono, in caso di posizioni a tasso variabile: i) cap acquistate su attività a tasso variabile (prestiti e titoli di debito); ii) floor vendute su titoli di debito a tasso variabile emessi ecc.

Per le posizioni a tasso fisso, le opzioni automatiche incorporate su tassi di interesse vendute comprendono: i) titoli di debito a tasso fisso con opzione di rimborso anticipato per l’emittente (swaption receiver incorporate vendute); ii) floor vendute per NMD e depositi a termine, comprese floor legali e implicite; iii) titoli di debito a tasso fisso emessi con opzione di rimborso anticipato per l’investitore (swaption payer incorporate vendute).

Le opzioni automatiche esplicite vendute sono strumenti derivati che comprendono: i) cap esplicite vendute; ii) swaption receiver esplicite vendute (l’ente ha l’obbligo di stipulare un contratto swap su tassi di interesse che paga a tasso fisso e riceve a tasso variabile); iii) floor esplicite vendute; iv) swaption payer esplicite vendute (l’ente ha l’obbligo di stipulare un contratto swap su tassi di interesse che riceve a tasso fisso e paga a tasso variabile).

Nel calcolare l’importo percentuale, gli enti tengono debitamente conto delle convenzioni specificate nella parte I, sezione 3, per quanto riguarda le opzioni.

0040 e 0290

% soggetta a modellizzazione comportamentale

Percentuale dell’importo nozionale segnalato nelle colonne 0010 e 0260 soggetta a modellizzazione comportamentale per la quale la tempistica o l’importo dei flussi di cassa dipende dal comportamento dei clienti.

0050 e 0300

Rendimento medio ponderato

Rendimento medio su base annua ponderato per l’importo nozionale.

0060 e 0310

Scadenza media ponderata (contrattuale)

Scadenza media contrattuale misurata in anni ponderata per l’importo nozionale.

0070-0250 e 0320-0390

Calendario del riprezzamento di tutti i flussi di cassa con riprezzamento del nozionale

Gli enti segnalano tutti i futuri flussi di cassa con riprezzamento del nozionale derivanti da posizioni sensibili al tasso di interesse che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2024/856 nelle fasce temporali predefinite (in cui rientrano in base alle rispettive date di riprezzamento) (secondo la definizione di «lussi di cassa con riprezzamento del nozionale» e «data di riprezzamento» di cui all’articolo 1, punti 1) e 2), del regolamento delegato (UE) 2024/857.

Le opzioni automatiche su tassi di interesse, esplicite o incorporate, sono separate dai contratti primari e ignorate al momento dell’assegnazione dei flussi di cassa con riprezzamento del nozionale.

I derivati che non sono opzioni automatiche su tassi di interesse sono convertiti in posizioni nel relativo sottostante e suddivisi in posizioni payer e posizioni receiver (posizioni corte e posizioni lunghe) nel sottostante in questione. Gli importi considerati sono i valori nominali del sottostante o del sottostante nozionale. I contratti future e forward, compresi i forward rate agreement, sono trattati come una combinazione di posizioni corte e lunghe.

Nel rappresentare i flussi di cassa con riprezzamento dei derivati che non sono opzioni automatiche su tassi di interesse, gli enti tengono debitamente conto delle convenzioni specificate nella parte IV, sezione 1, paragrafo 1.4, per quanto riguarda i derivati.

PARTE V

PARAMETRI PERTINENTI (J 08.00 e J 09.00)

1.    Osservazioni di carattere generale

1.1. I modelli J 08.00 e J 09.00 contengono informazioni sui parametri pertinenti per il monitoraggio della modellizzazione dell’IRRBB. La maggior parte delle informazioni contenute in questo modello è tratta dalle informazioni segnalate nei modelli da J 02.00 a J 07.00. Le informazioni sono segnalate dal punto di vista dell’EVE, compresi i requisiti e le ipotesi di modellizzazione specificati all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2024/856 e senza tener conto dell’opzionalità automatica, ad eccezione delle righe da 0120 a 0150.

1.2. Questi modelli sono compilati separatamente per ogni valuta nella quale l’ente detiene posizioni qualora il valore contabile delle attività o passività finanziarie denominate in una valuta sia pari o superiore al 5 % del totale delle attività o passività finanziarie del portafoglio bancario, o inferiore al 5 % se la somma delle attività o passività finanziarie incluse nel calcolo è inferiore al 90 % del totale delle attività (escluse le attività materiali) o passività finanziarie del portafoglio bancario.

2.    Istruzioni relative a posizioni specifiche



Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010-0110

NMD – Modellizzazione comportamentale – Date medie di riprezzamento prima e dopo la modellizzazione

Le date medie di riprezzamento, misurate in anni, sono calcolate per categoria di NMD secondo la ripartizione specificata nella parte III, sezione 2, del presente allegato, ulteriormente ripartite come segue: a) la parte ritenuta volume«core» (per gli NMD diversi dai depositi finanziari all’ingrosso e secondo la definizione di «core» di cui all’articolo 1, punto 15), del regolamento delegato (UE) 2024/857; b) il perimetro dei risparmi regolamentati di cui all’articolo 428 septies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, non limitato alla parte centralizzata, o di qualsiasi altro risparmio con vincoli economici o fiscali sostanziali in caso di ritiro, sul quale l’ente non applica un limite massimo di scadenza di riprezzamento (ad esempio 5 anni), nella sua gestione interna del rischio IRRBB; e c) il perimetro dei depositi operativi quale definito all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Le date medie di riprezzamento sono calcolate come media ponderata delle «date di riprezzamento» e il fattore di ponderazione assegnato si basa sui «flussi di cassa con riprezzamento del nozionale» delle posizioni in ciascuna categoria/ripartizione pertinente di NMD [secondo la definizione di «flussi di cassa con riprezzamento del nozionale» e «data di riprezzamento» di cui all’articolo 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2024/857].

0120-0150

NMD – Modellizzazione comportamentale – PTR su un orizzonte temporale di 1 anno

Il tasso di trasmissione (pass-through rate, PTR) quale definito all’articolo 1, punto 14), del regolamento delegato (UE) 2024/857 è segnalato per categoria di NMD secondo la ripartizione specificata nella parte III, sezione 2, del presente allegato e per un orizzonte temporale di 1 anno.

Gli enti segnalano come PTR la percentuale media ponderata dello shock di tasso di interesse che si presume sia trasferita ai loro NMD secondo gli scenari regolamentari dei tassi di interesse e la metrica del NII di cui al regolamento delegato (UE) 2024/856.

0160-0220

Tasso fisso – Rischio di rimborso anticipato – Date medie di riprezzamento prima e dopo la modellizzazione

Le date medie di riprezzamento, misurate in anni, sono calcolate per categoria pertinente come specificato nella parte III, sezione 2, del presente allegato per i «prestiti e anticipazioni» a tasso fisso e i «titoli di debito» a tasso fisso soggetti a rischio di rimborso anticipato.

Gli enti considerano come posizioni soggette al rischio di rimborso anticipato solo le posizioni per le quali i costi economici del rimborso anticipato non sono a totale carico del cliente. Le posizioni per le quali il costo economico del rimborso anticipato è a totale carico del cliente non sono considerate soggette, ai fini del calcolo, al rischio di rimborso anticipato. Le date medie di riprezzamento sono calcolate come media ponderata delle «date di riprezzamento» e il fattore di ponderazione assegnato si basa sui «flussi di cassa con riprezzamento del nozionale» delle posizioni in ciascuna categoria/ripartizione pertinente di «prestiti e anticipazioni» e «titoli di debito» a tasso fisso [secondo la definizione di «flussi di cassa con riprezzamento del nozionale» e «data di riprezzamento» di cui all’articolo 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2024/857].

0230-0290

Tasso fisso – Rischio di rimborso anticipato - Tassi di rimborso anticipato condizionale (media annualizzata)

Il tasso medio di rimborso anticipato condizionale annualizzato è segnalato in termini annualizzati, per categoria pertinente, come specificato nella parte III, sezione 2, del presente allegato, come tasso di rimborso anticipato medio annuo ponderato, per l’importo in essere in ciascun periodo annuale, fino alla liquidazione del portafoglio, dei portafogli «prestiti e anticipazioni» e «titoli di debito» a tasso fisso soggetti a rischio di rimborso anticipato.

0300-0330

Tasso fisso – Rischio di riscatto anticipato - Date medie di riprezzamento prima e dopo la modellizzazione

Le date medie di riprezzamento, misurate in anni, sono calcolate per categoria pertinente, come specificato nella parte III, sezione 2, del presente allegato per i «depositi a termine» a tasso fisso soggetti a rischio di riscatto anticipato.

Le date medie di riprezzamento sono calcolate come media ponderata delle «date di riprezzamento» e il fattore di ponderazione assegnato si basa sui «flussi di cassa con riprezzamento del nozionale» delle posizioni aggregate in ciascuna categoria/ripartizione pertinente (secondo la definizione di «flussi di cassa con riprezzamento del nozionale» e «data di riprezzamento» di cui all’articolo 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2024/857].

Gli enti considerano come posizioni soggette al rischio di riscatto anticipato solo le posizioni per le quali i costi economici del riscatto anticipato non sono a totale carico del cliente. Le posizioni per le quali il costo economico del riscatto anticipato è a totale carico del cliente non sono considerate soggette, ai fini del calcolo, al rischio di riscatto anticipato.

0340-0370

Tasso fisso – Rischio di riscatto anticipato - Tassi di riscatto anticipato (media cumulativa)

Il tasso medio cumulativo di riscatto anticipato condizionale è segnalato per categoria pertinente, come specificato nella parte III, sezione 2, del presente allegato, come rapporto tra l’importo riscattato anticipatamente delle posizioni «deposito a termine» a tasso fisso soggette al rischio di riscatto anticipato (per categoria pertinente) e l’importo complessivo in essere dei «depositi a termine» a tasso fisso soggetti al rischio di riscatto anticipato (per categoria pertinente).



Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Importo nozionale

Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 05.00; c0010}.

0020

Soggetta a modellizzazione comportamentale (%)

Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 05.00; c0040}.

0030

Scenario di riferimento (contrattuale)

Gli enti forniscono i parametri pertinenti (ossia le date medie di riprezzamento) secondo le condizioni contrattuali degli strumenti sottostanti per le esposizioni soggette a caratteristiche e termini contrattuali, nello scenario di riferimento dei tassi di interesse.

Gli enti segnalano i dati in base a quanto specificato all’articolo 98, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2013/36/UE e all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2024/856.

Ai fini della determinazione dei parametri, i modelli comportamentali o i modelli condizionali (di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2024/856 non sono presi in considerazione.

0040

Scenario di riferimento (comportamentale)

Gli enti forniscono i parametri pertinenti (ossia le date medie di riprezzamento) utilizzati per le esposizioni soggette a modellizzazione comportamentale, per le quali la tempistica e l’importo dei flussi di cassa dipendono dal comportamento dei clienti, nello scenario di riferimento dei tassi di interesse.

Gli enti segnalano i dati in base a quanto specificato all’articolo 98, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2013/36/UE e all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2024/856.

0050

Shock al rialzo parallelo

Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0040}.

0060

Shock al ribasso parallelo

Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0050}.

0070

Steepener shock

Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0060}.

0080

Flattener shock

Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0070}.

0090

Shock al rialzo dei tassi a breve

Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0080}.

0100

Shock al ribasso dei tassi a breve

Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0090}.

PARTE VI

INFORMAZIONI QUALITATIVE (J 10.00 e J 11.00)

1.    Osservazioni di carattere generale

1.1. I modelli J 10.00 e J 11.00 contengono i dati qualitativi riguardanti le metodologie applicate per la valutazione dell’IRRBB.

1.2. Gli enti segnalano le informazioni pertinenti sulla base di un elenco predefinito di opzioni. Gli enti compilano le righe da 0320 a 0360 separatamente per ogni valuta per la quale detengono posizioni qualora il valore contabile delle attività o passività finanziarie denominate in una valuta sia pari o superiore al 5 % del totale delle attività o passività finanziarie del portafoglio bancario, o inferiore al 5 % se la somma delle attività o passività finanziarie incluse nel calcolo è inferiore al 90 % del totale delle attività (escluse le attività materiali) o delle passività finanziarie del portafoglio bancario. Le altre righe (da 0010 a 0310) sono indipendenti dalla valuta.

2.    Istruzioni relative a posizioni specifiche



Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Metodo utilizzato ai fini del SOT (NII/EVE)

Gli enti indicano il metodo utilizzato ai fini del calcolo per il SOT (NII/EVE):

— metodo standardizzato (SA) semplificato;

— metodo standardizzato (SA);

— sistema interno di misurazione (IMS).

0020

Requisiti imposti dall’autorità competente (NII/EVE)

Articolo 84, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2013/36/UE. Se il metodo di calcolo dell’EVE/NII dell’ente si basa sul metodo standardizzato, gli enti segnalano se si tratti di un requisito imposto dall’autorità competente:

— sì;

— no;

— non applicabile.

0030

Metodologia (NII)

Gli enti indicano se nel calcolo per il SOT del NII sia stato preso in considerazione un metodo di repricing gap, di rivalutazione completa o un metodo misto:

— repricing gap;

— rivalutazione completa;

— metodo misto;

— altro.

0040

Flussi di cassa condizionali (NII)

Gli enti indicano se i flussi di cassa condizionali sono stati presi in considerazione nel calcolo per il SOT del NII:

— tutti gli elementi sostanziali;

— alcuni elementi sostanziali;

— non considerati.

0050

Rischio di opzione (NII)

Gli enti indicano se il rischio di opzione è stato preso in considerazione nel calcolo per il SOT del NII:

— considerato;

— non considerato.

0060

Rischio di base (NII)

Gli enti indicano se il rischio di base è stato preso in considerazione nel calcolo per il SOT del NII:

— considerato;

— non considerato.

0070

Metodologia (EVE)

Gli enti indicano se nel calcolo per il SOT dell’EVE è stato preso in considerazione un metodo di duration gap o di rivalutazione completa:

— duration gap;

— rivalutazione completa;

— metodo misto;

— altro.

0080

Flussi di cassa condizionali (EVE)

Gli enti indicano se i flussi di cassa condizionali sono stati presi in considerazione nel calcolo per il SOT dell’EVE:

— tutti gli elementi sostanziali;

— alcuni elementi sostanziali;

— non considerati.

0090

Rischio di opzione (EVE)

Gli enti indicano se il rischio di opzione è stato preso in considerazione nel calcolo per il SOT dell’EVE:

— considerato;

— non considerato.

0100

Rischio di base (EVE)

Gli enti indicano se il rischio di base è stato preso in considerazione nel calcolo per il SOT dell’EVE:

— considerato;

— non considerato.

0110

Margini commerciali/altre componenti del differenziale (EVE)

Gli enti indicano se i margini commerciali e altre componenti del differenziale sono stati inclusi nel calcolo della misura del rischio per il SOT dell’EVE:

— incluso;

— escluso.

0120

Penali per rimborsi anticipati del prestito

Gli enti indicano se le penali per rimborsi anticipati del prestito sono state incluse nel SOT dell’EVE/NII:

— incluso;

— escluso.

0130

Obbligazioni pensionistiche/attività dei piani pensionistici

Gli enti indicano se le obbligazioni pensionistiche e le attività dei piani pensionistici sono stati incluse nel calcolo per il SOT dell’EVE/NII:

— incluso;

— escluso.

0140

Esposizioni deteriorate

Gli enti indicano se le esposizioni deteriorate sono state incluse nel SOT dell’EVE/NII:

— incluso;

— escluso.

0150

Impegni all’erogazione di finanziamenti a tasso fisso

Gli enti indicano se gli impegni all’erogazione di finanziamenti a tasso fisso sono stati inclusi nel SOT dell’EVE/NII:

— incluso;

— escluso.

0160

Rischio di rimborso anticipato

Gli enti indicano se il rischio di rimborso anticipato al dettaglio è stato incluso nel SOT dell’EVE/NII:

— incluso;

— escluso.

0170

Rischio di riscatto anticipato

Gli enti indicano se il rischio di riscatto anticipato al dettaglio è stato incluso nel calcolo per il SOT dell’EVE/NII:

— incluso;

— escluso.

0180

Metodo generale per la modellizzazione degli NMD

Gli enti indicano il metodo utilizzato per determinare il periodo di riprezzamento in termini comportamentali degli NMD:

— modello delle serie temporali (metodo PTR/non stabile/stabile ABE/Basilea);

— replicazione portafoglio;

— modelli economici (modellizzazione dell’assegnazione del patrimonio finanziario agli NMD o a investimenti alternativi in base a diversi scenari di mercato/fattori economici);

— valutazione di esperti;

— altro.

0190

Identificazione dei saldi della componente core degli NMD

Gli enti indicano se incontrano difficoltà nell’individuare i saldi core degli NMD che non dipendono dallo scenario del tasso di interesse:

— sì;

— no;

— non applicabile.

0200

Fattori pertinenti utilizzati per i saldi degli NMD

Gli enti elencano il nome o i nomi dei fattori pertinenti utilizzati per identificare i saldi core.

0210

Saldi della componente core degli NMD (suddivisione dei saldi della componente core)

Gli enti indicano come assegnano i saldi core degli NMD:

— tutti i saldi core assegnati a un solo termine (tenor) di riprezzamento;

— saldi core assegnati a diversi termini (tenor) di riprezzamento.

0220

Limite massimo di riprezzamento degli NMD a 5 anni per la gestione del rischio IRRBB

Gli enti indicano se sia stato osservato un impatto non intenzionale in termini di gestione del rischio e strategie di copertura dell’IRRBB imputabile al limite di riprezzamento a 5 anni nell’IMS dell’IRRBB:

— sì;

— no;

— non applicabile.

0230

Esenzioni dal limite massimo di riprezzamento degli NMD a 5 anni

Gli enti indicano se si avvalgono delle esenzioni dal limite massimo di riprezzamento a 5 anni per uno qualsiasi dei loro prodotti soggetti a IRRBB:

— sì;

— no;

— non applicabile.

0240

Modellizzazione degli NMD operativi dei clienti finanziari

Gli enti indicano se gli NMD di clienti finanziari classificati come depositi operativi ai quali si applica l’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 siano soggetti a modellizzazione comportamentale:

— sì;

— no;

— non applicabile.

0250

Variazioni della struttura del bilancio dovute ai tassi di interesse

Gli enti indicano le variazioni apportate alla struttura del loro bilancio dall’ultima segnalazione relativa all’IRRBB:

— riduzione del duration gap tra attività/passività riducendo la durata delle attività;

— riduzione del duration gap tra attività/passività aumentando la durata delle passività;

— riduzione del duration gap tra attività/passività riducendo la durata delle attività e aumentando la durata delle passività;

— aumento del duration gap aumentando la durata delle attività;

— aumento del duration gap riducendo la durata delle passività;

— aumento del duration gap aumentando la durata delle attività e riducendo la durata delle passività.

0260

Strategie di attenuazione e copertura dell’IRRBB (EVE)

Gli enti indicano se prevedono di modificare le loro strategie di attenuazione e copertura del loro IRR in uno qualsiasi degli scenari previsti dal regolamento delegato (UE) 2024/856 per l’EVE:

— shock al rialzo parallelo;

— shock al ribasso parallelo;

— steepener shock

— flattener shock

— shock al rialzo dei tassi a breve;

— shock al ribasso dei tassi a breve.

0270

Strategie di attenuazione e copertura dell’IRRBB (NII)

Gli enti indicano se prevedono di modificare le loro strategie di attenuazione e copertura del loro IRR in uno qualsiasi degli scenari previsti dal regolamento delegato (UE) 2024/856 per il NII:

— shock al rialzo parallelo;

— shock al ribasso parallelo.

0280

SOT sulla misura del rischio NII nell’ambito del metodo IMS - PTR dei depositi a termine al dettaglio

Gli enti indicano se trasmettono il 100 % delle variazioni dei tassi di interesse di mercato al riprezzamento dei depositi a termine al dettaglio dopo la loro scadenza nello scenario di shock parallelo di tasso d’interesse + 200:

— sì;

— no;

— non applicabile.

0290

SOT sulla misura del rischio NII nell’ambito del metodo IMS - PTR dei prestiti a tasso fisso al dettaglio

Gli enti indicano se trasferiscono il 100 % delle variazioni dei tassi di interesse di mercato al riprezzamento dei prestiti a tasso fisso al dettaglio dopo la loro scadenza nello scenario di shock parallelo di tasso d’interesse + 200:

— sì;

— no;

— non applicabile.

0300

Rischio di base

Gli enti indicano se considerano significativo il rischio di base:

— sì;

— no;

— non applicabile.

0310

Rischio di differenziale creditizio nel portafoglio bancario (CSRBB)

Gli enti indicano se per le metriche NII ed EVE hanno considerato un diverso perimetro di strumenti soggetti al CSRBB di cui all’articolo 84, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE:

— sì;

— no;

— non applicabile.

0320

Curva dei rendimenti privi di rischio (attualizzazione nel SOT dell’EVE)

Gli enti segnalano la curva dei rendimenti privi di rischio utilizzata per l’attualizzazione conformemente all’articolo 3, paragrafo 10, del regolamento delegato (UE) 2024/856:

— garantiti nel mercato interbancario;

— overnight non garantiti nel mercato interbancario;

— a termine non garantiti nel mercato interbancario;

— curva dei titoli sovrani;

— curva specifica del prodotto;

— curva specifica dell’ente;

— altro.

0330

Curva dei rendimenti privi di rischio (misure interne del rischio per l’EVE)

Gli enti segnalano la curva dei rendimenti privi di rischio utilizzata a fini interni per l’attualizzazione della misura interna del rischio per l’EVE:

— garantiti nel mercato interbancario;

— overnight non garantiti nel mercato interbancario;

— a termine non garantiti nel mercato interbancario;

— curva dei titoli sovrani;

— curva specifica del prodotto;

— curva specifica dell’ente;

— altro.

0340

Modifica delle ipotesi principali (EVE)

Gli enti indicano se le ipotesi principali sottostanti il calcolo dello shock standard di vigilanza nelle metriche del SOT dell’EVE sono cambiate dall’ultima segnalazione:

— sì;

— no;

— non applicabile.

0350

Modifica delle ipotesi principali (NII)

Gli enti indicano se le ipotesi principali sottostanti il calcolo dello shock standard di vigilanza nelle metriche del SOT del NII sono cambiate dall’ultima segnalazione:

— sì;

— no;

— non applicabile.

0360

Tasso di interesse minimo post-shock (NII/EVE)

In conformità dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2024/856, gli enti indicano se il tasso di interesse minimo post-shock dipendente dalla scadenza è vincolante per una qualsiasi delle specifiche valute segnalate:

— sì;

— no;

— non applicabile.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
  • EULAW_LV -

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