+Articolo 7

Articolo 7

Articolo 7

Entro tre anni dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 889/2002 ( 1 ), la Commissione redige una relazione sull'applicazione dello stesso. Essa esamina in particolare la necessità di rivedere gli importi menzionati nei pertinenti articoli della Convenzione di Montreal alla luce degli sviluppi economici e delle raccomandazioni del Depositario dell'ICAO.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 30.05.2002 00:00:00 -Doknr: CELEX:31997R2027
  • EULAW_LV -

    EULAW_LV