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+Articolo 118 Esposizioni verso organizzazioni internazionali |
Articolo 118 Esposizioni verso organizzazioni internazionaliArticolo 118 Esposizioni verso organizzazioni internazionali Alle esposizioni verso le seguenti organizzazioni internazionali si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %:
a)
l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica;
b)
il Fondo monetario internazionale;
c)
la Banca dei regolamenti internazionali;
d)
il fondo europeo di stabilità finanziaria;
e)
il meccanismo europeo di stabilità;
f)
un'istituzione finanziaria internazionale stabilita da due o più Stati membri allo scopo di reperire finanziamenti (funding) e fornire assistenza finanziaria a favore dei suoi membri che sono colpiti o minacciati da gravi problemi di finanziamento. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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