+Articolo 118 Esposizioni verso organizzazioni internazionali

Articolo 118 Esposizioni verso organizzazioni internazionali

Articolo 118

Esposizioni verso organizzazioni internazionali

Alle esposizioni verso le seguenti organizzazioni internazionali si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %:

▼M8

a) 

l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica;

▼C2

b) 

il Fondo monetario internazionale;

c) 

la Banca dei regolamenti internazionali;

d) 

il fondo europeo di stabilità finanziaria;

e) 

il meccanismo europeo di stabilità;

f) 

un'istituzione finanziaria internazionale stabilita da due o più Stati membri allo scopo di reperire finanziamenti (funding) e fornire assistenza finanziaria a favore dei suoi membri che sono colpiti o minacciati da gravi problemi di finanziamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito