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+Articolo 192 Definizioni |
Articolo 192 DefinizioniArticolo 192 Definizioni Ai fini del presente capo si intende per:
1)
«ente prestatore», l'ente che detiene l'esposizione in questione;
2)
«operazioni di prestito garantite», operazioni che danno origine ad un'esposizione assistita da garanzia reale che non include clausole che conferiscono all'ente il diritto di ricevere margini almeno giornalmente;
3)
«operazioni correlate ai mercati finanziari», operazioni che danno origine ad un'esposizione assistita da garanzia reale che include clausole che conferiscono all'ente il diritto di ricevere margini almeno giornalmente;
4)
«OIC sottostante», un OIC nelle cui azioni o quote ha investito un altro OIC;
5)
«metodo della sostituzione dei parametri di rischio nel quadro del metodo A-IRB», la sostituzione, conformemente all’articolo 236 bis, dei parametri di rischio tanto della PD quanto della LGD dell’esposizione sottostante con la PD e la LGD corrispondenti che sarebbero assegnate nel quadro del metodo IRB utilizzando stime interne della LGD a un’esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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