+Articolo 192 Definizioni

Articolo 192 Definizioni

Articolo 192

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

1) 

«ente prestatore», l'ente che detiene l'esposizione in questione;

2) 

«operazioni di prestito garantite», operazioni che danno origine ad un'esposizione assistita da garanzia reale che non include clausole che conferiscono all'ente il diritto di ricevere margini almeno giornalmente;

3) 

«operazioni correlate ai mercati finanziari», operazioni che danno origine ad un'esposizione assistita da garanzia reale che include clausole che conferiscono all'ente il diritto di ricevere margini almeno giornalmente;

4) 

«OIC sottostante», un OIC nelle cui azioni o quote ha investito un altro OIC;

▼M17

5) 

«metodo della sostituzione dei parametri di rischio nel quadro del metodo A-IRB», la sostituzione, conformemente all’articolo 236 bis, dei parametri di rischio tanto della PD quanto della LGD dell’esposizione sottostante con la PD e la LGD corrispondenti che sarebbero assegnate nel quadro del metodo IRB utilizzando stime interne della LGD a un’esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione.

▼C2

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito