+Articolo 246 Disposizioni operative sulle clausole di rimborso anticipato

Articolo 246 Disposizioni operative sulle clausole di rimborso anticipato

Articolo 246

Disposizioni operative sulle clausole di rimborso anticipato

Nei casi in cui la cartolarizzazione comprende esposizioni rotative e clausole di rimborso anticipato o disposizioni analoghe, si considera che un rischio di credito significativo sia stato trasferito dall’ente cedente solo se sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 244 e 245 e se, una volta attivata, la clausola di rimborso anticipato:

a) 

non subordina il credito di rango superiore (senior) o pari (pari passu) dell’ente sulle esposizioni sottostanti ai crediti degli altri investitori;

b) 

non subordina ulteriormente il credito dell’ente sulle esposizioni sottostanti ai crediti di altre parti; oppure

c) 

non aumenta in altri modi l’esposizione dell’ente alle perdite associate con le esposizioni rotative sottostanti.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito