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+Articolo 246 Disposizioni operative sulle clausole di rimborso anticipato |
Articolo 246 Disposizioni operative sulle clausole di rimborso anticipatoArticolo 246 Disposizioni operative sulle clausole di rimborso anticipato Nei casi in cui la cartolarizzazione comprende esposizioni rotative e clausole di rimborso anticipato o disposizioni analoghe, si considera che un rischio di credito significativo sia stato trasferito dall’ente cedente solo se sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 244 e 245 e se, una volta attivata, la clausola di rimborso anticipato:
a)
non subordina il credito di rango superiore (senior) o pari (pari passu) dell’ente sulle esposizioni sottostanti ai crediti degli altri investitori;
b)
non subordina ulteriormente il credito dell’ente sulle esposizioni sottostanti ai crediti di altre parti; oppure
c)
non aumenta in altri modi l’esposizione dell’ente alle perdite associate con le esposizioni rotative sottostanti. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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