+Articolo 383 septdecies Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi della controparte
---+Articolo 383 septdecies 1.
---+Articolo 383 septdecies 2.
---+Articolo 383 septdecies 3.
---+Articolo 383 septdecies 4.
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Articolo 383 septdecies Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi della controparte
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 383 septdecies 1.
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I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità delta ai fattori di rischio di differenziali creditizi della controparte sono gli stessi per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) all’interno di ciascuna categoria di cui alla tabella 1 e sono i seguenti:
Tabella 1
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Numero della categoria
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Merito di credito
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Settore
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Fattore di ponderazione del rischio
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1
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Tutti
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Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri
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0,5 %
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2
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Classe di merito di credito da 1 a 3
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Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di paesi terzi, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all’articolo 117, paragrafo 2, e all’articolo 118
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0,5 %
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3
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Amministrazioni regionali o autorità locali e organismi del settore pubblico
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1,0 %
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4
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Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un’amministrazione centrale, da un’amministrazione regionale o da un’autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati
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5,0 %
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5
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Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive
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3,0 %
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6
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Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto
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3,0 %
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7
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Tecnologia, telecomunicazioni
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2,0 %
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8
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Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche
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1,5 %
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9
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Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi stabiliti negli Stati membri
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1,0 %
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10
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Classe di merito di credito 1
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Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi
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1,5 %
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Classi di merito di credito da 2 a 3
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2,5 %
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11
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Classi di merito di credito da 1 a 3
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Altri settori
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5,0 %
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12
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Indici ammissibili
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1,5 %
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13
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Classe di merito di credito da 4 a 6 e senza rating
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Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di paesi terzi, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all’articolo 117, paragrafo 2, e all’articolo 118
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2,0 %
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14
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Amministrazioni regionali o autorità locali e organismi del settore pubblico
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4,0 %
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15
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Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un’amministrazione centrale, da un’amministrazione regionale o da un’autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati
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12,0 %
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16
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Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive
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7,0 %
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17
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Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto
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8,5 %
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18
|
Tecnologia, telecomunicazioni
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5,5 %
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19
|
Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche
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5,0 %
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20
|
Altri settori
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12,0 %
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21
|
Indici ammissibili
|
5,0 %
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In assenza di rating esterni per una specifica controparte, gli enti possono, previa approvazione delle autorità competenti, associare il rating interno a un rating esterno corrispondente e assegnare un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alle classi di merito di credito da 1 a 3 o alle classi di merito di credito da 4 a 6. Altrimenti si applicano i fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni prive di rating.
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Articolo 383 septdecies 2.
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Per assegnare un’esposizione al rischio ad un settore, gli enti si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore. Gli enti assegnano ciascun emittente a una sola delle categorie settoriali di cui alla tabella 1. Le esposizioni al rischio di emittenti che un ente non riesce ad assegnare in tal modo a uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 11 o alla categoria 20 della tabella 1, a seconda del merito di credito dell’emittente.
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Articolo 383 septdecies 3.
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Gli enti assegnano alle categorie 12 e 21 della tabella 1 solo le esposizioni che fanno riferimento a indici ammissibili di cui all’articolo 383 ter, paragrafo 4.
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Articolo 383 septdecies 4.
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Gli enti utilizzano un metodo look-through per determinare le sensibilità di un’esposizione che fa riferimento a un indice non ammissibile.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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