+Articolo 428 bis Applicazione su base consolidata

Articolo 428 bis Applicazione su base consolidata

Articolo 428 bis

Applicazione su base consolidata

Ove il coefficiente netto di finanziamento stabile di cui al presente titolo si applica su base consolidata a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, si applicano le disposizioni seguenti:

a) 

le attività e gli elementi fuori bilancio di una filiazione avente sede centrale in un paese terzo assoggettati, ai sensi del requisito di finanziamento stabile netto di cui alla normativa nazionale di tale paese terzo, a fattori di finanziamento stabile richiesto superiori a quelli indicati al capo 4 sono consolidati in base ai fattori superiori indicati dalla normativa nazionale di tale paese terzo;

b) 

le passività e i fondi propri di una filiazione avente sede centrale in un paese terzo assoggettati, ai sensi del requisito di finanziamento stabile netto di cui alla normativa nazionale di tale paese terzo, a fattori di finanziamento stabile disponibile inferiori a quelli indicati al capo 3 sono consolidati in base ai fattori inferiori indicati dalla normativa nazionale di tale paese terzo;

c) 

le attività di paesi terzi conformi ai requisiti stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460 paragrafo 1, e detenute da una filiazione avente sede centrale in un paese terzo non sono rilevate come attività liquide ai fini di consolidamento se non sono considerate attività liquide dalla normativa nazionale di tale paese terzo che stabilisce il requisito di copertura della liquidità.

▼M9 —————

▼M8

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito