Articolo 428 quatervicies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 12 %
Le azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 12 % per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 12 % a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.