+Articolo 470 Esenzione dalla deduzione dagli elementi del capitale primario di classe 1
---+Articolo 470 1.
---+Articolo 470 2.
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Articolo 470 Esenzione dalla deduzione dagli elementi del capitale primario di classe 1
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 470 1.
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Ai fini del presente articolo, i pertinenti elementi del capitale primario di classe 1 comprendono gli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente calcolati dopo aver applicato le disposizioni degli articoli da 32 a 35 e aver effettuato le deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), lettera k), punti da ii) a v), e lettera l), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee.
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Articolo 470 2.
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In deroga all'articolo 48, paragrafo 1, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, gli enti non deducono gli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, che in totale siano pari o inferiori al 15 % degli elementi pertinenti del capitale primario di classe 1 dell'ente:
a)
attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e che in totale siano pari o inferiori al 10 % degli elementi pertinenti del capitale primario di classe 1;
b)
quando l'ente ha un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario, gli strumenti del capitale primario di classe 1 di tale soggetto detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente dall'ente che in totale siano pari o inferiori al 10 % degli elementi pertinenti del capitale primario di classe 1.
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Articolo 470 3.
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In deroga all'articolo 48, paragrafo 4, gli elementi esenti da deduzione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo sono ponderati per il rischio al 250 %. Gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo sono soggetti alle disposizioni della parte tre, titolo IV, laddove applicabile.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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