+Articolo 472 Elementi non dedotti dal capitale primario di classe 1
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Articolo 472 Elementi non dedotti dal capitale primario di classe 1

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 472 1.
In deroga all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a i), nel periodo a decorrere da1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 gli enti applicano il presente articolo agli importi residui degli elementi di cui all'articolo 468, paragrafo 4, e all'articolo 469, paragrafo 1, lettere b) e d), a seconda del caso.
Articolo 472 2.
L'importo residuo degli aggiustamenti di valutazione a derivati passivi derivanti dal rischio di credito proprio di un ente non è dedotto.
Articolo 472 3.

Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo delle perdite dell'esercizio finanziario in corso di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a):

a) 

le perdite significative sono dedotte dagli elementi di classe 1;

b) 

le perdite non significative non sono dedotte.

Articolo 472 4.
Gli enti deducono l'importo residuo delle attività immateriali di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), dagli elementi di classe 1.
Articolo 472 5.
L'importo residuo delle attività fiscali differite di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), non è dedotto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio dello 0 %.
Articolo 472 6.
L'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), è dedotto per metà da elementi di classe 1 e per l'altra metà da elementi di classe 2.
Articolo 472 7.
L'importo residuo delle attività di un fondo pensione a prestazioni definite di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera e), non è dedotto dagli elementi dei fondi propri ed è incluso tra gli elementi del capitale primario di classe 1 nella misura in cui l'importo sarebbe stato riconosciuto come fondi propri di base conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettere da a) a c bis), della direttiva 2006/48/CE.
Articolo 472 8.

Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo dei propri strumenti di capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), da essi stessi detenuti:

a) 

l'importo delle detenzioni dirette è dedotto dagli elementi di classe 1;

b) 

l'importo delle detenzioni indirette e sintetiche, compresi i propri strumenti di capitale primario di classe 1 che l'ente potrebbe essere costretto ad acquistare in virtù di un obbligo contrattuale, esistente o potenziale, non è dedotto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.

Articolo 472 9.

Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli strumenti di capitale primario di classe 1 di un soggetto del settore finanziario da essi detenuti quando l'ente ha partecipazioni incrociate con il predetto soggetto come specificato all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g):

a) 

qualora l'ente non detenga un investimento significativo in tale soggetto del settore finanziario, l'importo degli strumenti di capitale primario di classe 1 del predetto soggetto da esso detenuti è considerato come rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera h);

b) 

qualora l'ente detenga un investimento significativo in tale soggetto del settore finanziario, l'importo degli strumenti di capitale primario di classe 1 del predetto soggetto da esso detenuti è considerato come rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera i).

Articolo 472 10.

Gli enti applicano quanto segue agli importi residui degli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera h):

a) 

gli importi da dedurre che si riferiscono alle detenzioni dirette sono dedotti per metà da elementi di classe 1 e per l'altra metà da elementi di classe 2;

b) 

gli importi che si riferiscono alle detenzioni indirette e sintetiche non sono dedotti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.

Articolo 472 11.

Gli enti applicano quanto segue agli importi residui degli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i):

a) 

gli importi da dedurre che si riferiscono alle detenzioni dirette sono dedotti per metà da elementi di classe 1 e per l'altra metà da elementi di classe 2;

b) 

gli importi che si riferiscono alle detenzioni indirette e sintetiche non sono dedotti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito