+Articolo 472 Elementi non dedotti dal capitale primario di classe 1
---+Articolo 472 1.
---+Articolo 472 2.
---+Articolo 472 3.
---+Articolo 472 4.
---+Articolo 472 5.
---+Articolo 472 6.
---+Articolo 472 7.
---+Articolo 472 8.
---+Articolo 472 9.
---+Articolo 472 10.
---+Articolo 472 11.
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Articolo 472 Elementi non dedotti dal capitale primario di classe 1
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 472 1.
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In deroga all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a i), nel periodo a decorrere da1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 gli enti applicano il presente articolo agli importi residui degli elementi di cui all'articolo 468, paragrafo 4, e all'articolo 469, paragrafo 1, lettere b) e d), a seconda del caso.
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Articolo 472 2.
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L'importo residuo degli aggiustamenti di valutazione a derivati passivi derivanti dal rischio di credito proprio di un ente non è dedotto.
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Articolo 472 3.
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Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo delle perdite dell'esercizio finanziario in corso di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a):
a)
le perdite significative sono dedotte dagli elementi di classe 1;
b)
le perdite non significative non sono dedotte.
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Articolo 472 4.
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Gli enti deducono l'importo residuo delle attività immateriali di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), dagli elementi di classe 1.
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Articolo 472 5.
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L'importo residuo delle attività fiscali differite di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), non è dedotto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio dello 0 %.
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Articolo 472 6.
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L'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), è dedotto per metà da elementi di classe 1 e per l'altra metà da elementi di classe 2.
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Articolo 472 7.
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L'importo residuo delle attività di un fondo pensione a prestazioni definite di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera e), non è dedotto dagli elementi dei fondi propri ed è incluso tra gli elementi del capitale primario di classe 1 nella misura in cui l'importo sarebbe stato riconosciuto come fondi propri di base conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettere da a) a c bis), della direttiva 2006/48/CE.
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Articolo 472 8.
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Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo dei propri strumenti di capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), da essi stessi detenuti:
a)
l'importo delle detenzioni dirette è dedotto dagli elementi di classe 1;
b)
l'importo delle detenzioni indirette e sintetiche, compresi i propri strumenti di capitale primario di classe 1 che l'ente potrebbe essere costretto ad acquistare in virtù di un obbligo contrattuale, esistente o potenziale, non è dedotto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.
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Articolo 472 9.
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Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli strumenti di capitale primario di classe 1 di un soggetto del settore finanziario da essi detenuti quando l'ente ha partecipazioni incrociate con il predetto soggetto come specificato all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g):
a)
qualora l'ente non detenga un investimento significativo in tale soggetto del settore finanziario, l'importo degli strumenti di capitale primario di classe 1 del predetto soggetto da esso detenuti è considerato come rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera h);
b)
qualora l'ente detenga un investimento significativo in tale soggetto del settore finanziario, l'importo degli strumenti di capitale primario di classe 1 del predetto soggetto da esso detenuti è considerato come rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera i).
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Articolo 472 10.
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Gli enti applicano quanto segue agli importi residui degli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera h):
a)
gli importi da dedurre che si riferiscono alle detenzioni dirette sono dedotti per metà da elementi di classe 1 e per l'altra metà da elementi di classe 2;
b)
gli importi che si riferiscono alle detenzioni indirette e sintetiche non sono dedotti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.
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Articolo 472 11.
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Gli enti applicano quanto segue agli importi residui degli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i):
a)
gli importi da dedurre che si riferiscono alle detenzioni dirette sono dedotti per metà da elementi di classe 1 e per l'altra metà da elementi di classe 2;
b)
gli importi che si riferiscono alle detenzioni indirette e sintetiche non sono dedotti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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