+Articolo 473 Introduzioni di modifiche allo IAS 19
---+Articolo 473 1.
---+Articolo 473 2.
---+Articolo 473 3.
---+Articolo 473 4.
---+Articolo 473 5.
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Articolo 473 Introduzioni di modifiche allo IAS 19
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 473 1.
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In deroga all'articolo 481, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2018 le autorità competenti possono autorizzare gli enti che stilano i propri conti conformemente ai principi contabili internazionali adottati conformemente alle procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002 ad aggiungere al proprio capitale primario di classe 1 l'importo applicabile conformemente al paragrafo 2 o 3 del presente articolo, a seconda del caso, moltiplicato per il fattore applicato conformemente al paragrafo 4.
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Articolo 473 2.
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L'importo applicabile è calcolato sottraendo dalla somma derivata conformemente alla lettera a) la somma derivata conformemente alla lettera b):
a)
gli enti determinano il valore delle attività dei propri fondi o piani pensionistici, a seconda del caso, a prestazioni definite conformemente al regolamento (CE) n. 1126/2008 (
40
), come modificato dal regolamento (UE) n. 1205/2011 (
41
). Gli enti sottraggono pertanto dal valore di queste attività il valore degli obblighi ai sensi degli stessi fondi o regimi determinato in base alle medesime regole contabili;
b)
gli enti determinano il valore delle attività dei loro fondi o piani pensionistici, secondo il caso, a prestazioni definite in conformità delle regole di cui al regolamento (CE) n. 1126/2008. Gli enti sottraggono in seguito dal valore di tali attività il valore degli obblighi ai sensi degli stessi fondi o regimi determinato in base alle medesime regole contabili.
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Articolo 473 3.
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L'importo determinato conformemente al paragrafo 2 è limitato all'ammontare che non deve essere dedotto dai fondi propri, prima di 1o gennaio 2014 in virtù di disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE, nella misura in cui tali disposizioni nazionali di recepimento siano ammissibili al trattamento di cui all'articolo 481 del presente regolamento nello Stato membro interessato.
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Articolo 473 4.
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Si applicano i seguenti fattori:
a)
1 nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
b)
0,8 nel periodo dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
c)
0,6 nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
d)
0,4 nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
e)
0,2 nel periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
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Articolo 473 5.
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Gli enti pubblicano nel bilancio i valori di attività e passività conformemente al paragrafo 2.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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